Gazzetta n. 224 del 9 settembre 2020 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 28 luglio 2020
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Liguria - Ministro per il sud e la coesione territoriale. (Delibera n. 44/2020).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 61;
Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato del decreto-legge n. 101 del 2013, art. 10, il Dipartimento per le politiche di coesione;
Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:
un importo pari a 43.848 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 6;
un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;
un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Considerato che la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, art. 44, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», in cui e' previsto, tra l'altro, che, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul FSC, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale proceda, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale un unico Piano operativo per ogni amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione»;
Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2019, e, in particolare, l'art. 44, comma 7, in base al quale, in sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione puo' contenere sia gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, sia gli interventi che, pur non rientrando nella precedente casistica, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020, e, in particolare, l'art. 241, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica dei piani di sviluppo e coesione di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, n. 34, art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa proposta e' approvata dalla cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020, dandone successiva informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020, e, in particolare, l'art. 242, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che:
a) le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
b) nelle more della riassegnazione delle risorse rimborsate dall'Unione europea, tali amministrazioni possono assicurare gli impegni gia' assunti in relazione ad interventi poi sostituiti da quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, comma 7, lettera c), previa apposita decisione della Cabina di regia di cui alla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, e successiva informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica;
c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, e' possibile procedere attraverso nuove assegnazioni di risorse FSC nei limiti delle disponibilita' attuali, fermo restando che tali risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo nel momento in cui siano rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea;
d) per le predette finalita', il Ministro per il sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le singole amministrazioni titolari dei programmi operativi dei Fondi SIE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale, tra l'altro, e' stato nominato Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro e' stato conferito l'incarico relativo al sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e per la coesione territoriale, prot. n. 1120-P del 14 luglio 2020, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la riprogrammazione dell'importo di complessivi 30,00 milioni di euro e l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020, non ancora programmate, per un importo di 60,92 milioni di euro alla Regione Liguria, ai sensi del combinato disposto del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, e del citato decreto-legge n. 34 del 2020, articoli 241 e 242, nonche' della citata legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, in attuazione dell'Accordo sottoscritto tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Liguria il 13 luglio 2020;
Considerato, in particolare, che:
a) per finanziare urgenti misure di contrasto all'emergenza COVID-19, la Regione Liguria ha assunto l'impegno a riprogrammare fondi SIE (a valere sul PO FESR e sul PO FSE) per l'importo complessivo di 90,92 milioni di euro;
b) su tale importo, la Regione Liguria intende destinare alla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato fino a 33,00 milioni di euro, ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2020, art. 242;
c) la Regione Liguria dispone di risorse FSC riprogrammabili ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, pari a 30,00 milioni di euro provenienti da economie maturate per interventi relativi al Programma poli tecnologici Liguria 2014-2020, cosi' come risulta dagli esiti dell'istruttoria tecnica coordinata congiuntamente dal Nucleo per la valutazione e l'analisi della programmazione del Dipartimento per le politiche di coesione e dal Nucleo di verifica e controllo dell'Agenzia per la coesione territoriale e svolta in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea;
Considerato, in particolare, che la riprogrammazione dei fondi SIE per un ammontare complessivo di 90,92 milioni di euro corrisponde al fabbisogno finanziario espresso dalla Regione Liguria e indicato nell'Accordo sottoscritto, sopra citato, al fine di assicurare copertura finanziaria agli impegni gia' assunti dalla medesima regione in relazione agli interventi/linee d'azione dei POR FESR e FSE a fronte delle risorse europee riprogrammate, nonche' in favore di nuovi interventi connessi all'emergenza;
Tenuto conto che in data 22 luglio 2020 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera c), si e' espressa favorevolmente;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato, art. 3;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:
1. Riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Liguria

1.1 Per le finalita' indicate in premessa, nelle more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Liguria si prende atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 30,00 milioni di euro, ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, e si dispone la nuova assegnazione alla Regione Liguria di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 60,92 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44.
1.2 In applicazione del citato decreto-legge n. 34 del 2020, art. 242, commi 2 e 5, le risorse assegnate ai sensi del precedente punto 1.1 ritornano nelle disponibilita' del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 33,00 milioni di euro.
1.3 Secondo quanto previsto dalla citata legge n. 190 del 2014, comma 703, lettera l), l'assegnazione in termini di competenza e' a valere sulle attuali disponibilita' del FSC 2014-2020 secondo il seguente profilo finanziario annuale in termini di competenza, in milioni di euro:

=============================================================
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
+===========+===========+===========+=========+=============+
| 27,00| 16,96| 15,09| 1,87| 60,92|
+-----------+-----------+-----------+---------+-------------+

Tale profilo finanziario costituisce limite annuale, compatibilmente con le disponibilita' di cassa del bilancio dello Stato, per i trasferimenti dal FSC alle amministrazioni competenti.
1.4 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al centro-nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi

2.1 Gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle regole di governance e alle modalita' di attuazione e di monitoraggio del FSC 2014-2020.
2.2 La Regione Liguria riferira' annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta a questo Comitato, sullo stato di attuazione delle risorse assegnate e sull'ammontare delle risorse rimborsate dalla Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese anticipate.

Roma, 28 luglio 2020

Il Presidente: Conte
Il Segretario: Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1005