Gazzetta n. 224 del 9 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 agosto 2020
Autorizzazione al laboratorio Studio Summit S.r.l., in Avellino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuita' amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Vista la richiesta presentata in data 11 agosto 2020 dal laboratorio Studio Summit S.r.l., ubicato in Avellino, via Francesco Tedesco n. 558, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 dicembre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1

Il laboratorio Studio Summit S.r.l., ubicato in Avellino, Via Francesco Tedesco n. 558, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 
Allegato
===================================================================== | Denominazione della prova | Norma/metodo | +==================================+================================+ |Acidita' totale/Total acidity |OIV-MA-AS313-01 cap. 5.2 R2015 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Acido volatile/Volatile acid | | |content |OIV-MA-AS313-02 R2015 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Acido citrico/Citric Acid |OIV-MA-AS313-09 R2009 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Acido L-malico/L-malic acid |OIV-MA-AS313-11 R2009 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Acido lattico/Lactic acid |OIV-MA-AS313-07 R2009 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Acido succinnico/Succinic acid |MPI004 rev.1 2020 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Acido tartarico/Tartaric acid |MPI007 rev.1 2020 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Calcio/Calcium, Ferro/Iron | | |Magnesio/Magnesium, Piombo/Lead, | | |Rame/Copper, Sodio/Sodium, | | |Zinco/Zinc |OIV-MA-AS323-07 R2010 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Densita' relativa 20°C/Relative | | |density at 20°C, Massa volumica a | | |20°C/Specific gravity at 20°C |OIV-MA-AS2-01A cap 6 R2012 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Diossido di zolfo libero (Anidride| | |solforosa libera)/Free sulphur | | |dioxide, Diossido di zolfo totale | | |(Anidrite solforosa totale)/Total | | |Sulphur dioxide |OIV-MA-AS323-04B R2009 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Estratto non riduttore (da | | |calcolo)/Sugar free extract |OIV-MA-AS2-03B R2012 + | |(calculation) |OIV-MA-AS311-01A R2009 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Estratto secco totale/Total dry | | |matter |OIV-MA-AS2-03B R2012 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Metanolo (Alcol metilico)/Methanol| | |(Methyl alcohol) |OIV-MA-AS312-03A R2015 | +----------------------------------+--------------------------------+ |pH/pH |OIV-MA-AS313-15 R2011 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Sostanze riducenti/Reducing | | |substances, Titolo alcolometrico | | |volumico potenziale (da | | |calcolo)/Potential alcoholic | | |strength by volume (calculation), | | |Zuccheri riduttori/Reducing sugars|OIV-MA-AS311-01A R2009 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Titolo alcolometrico volumico | | |totale (da calcolo)/Total | | |alcoholic strength by volume |OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016 + | |(calculation) |OIV-MA-AS311-01A R2009 | +----------------------------------+--------------------------------+ |Titolo alcolometrico | | |volumico/Alcoholic strength by | | |volume |OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016 | +----------------------------------+--------------------------------+

 
Art. 2

Il responsabile del laboratorio e' Gilda Storti.
 
Art. 3

L'autorizzazione ha validita' fino al 13 marzo 2022, data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 4

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Studio Summit S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 5

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 agosto 2020

Il dirigente: Polizzi