Gazzetta n. 224 del 9 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 luglio 2020
Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991;
Visto il regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in o su determinati prodotti;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2013, n. 15692, recante «Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformita'" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 marzo 2014, n. 2592, concernente le «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 18 luglio 2018, n. 6793, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Considerato che il regolamento tecnico RT-16 «Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi che rilasciano dichiarazioni di conformita' di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del regolamento CE n. 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche», nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018, interpretava la rilevazione del solo acido fosfonico nei prodotti biologici come un falso positivo delle determinazioni analitiche;
Considerato che recenti studi scientifici hanno permesso di escludere il «falso positivo delle determinazioni analitiche» sui prodotti non trasformati, in caso di rilevazione del solo acido fosfonico >0,01 mg/kg, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico;
Considerato che i medesimi studi scientifici hanno dimostrato un elevata persistenza dell'acido fosfonico nelle parti legnose della pianta a seguito dei trattamenti effettuati in tempi precedenti alla conversione al metodo biologico;
Considerato che il recente aggiornamento del metodo di analisi CVUA EU-RL-SRM «Quick Method for the Analysis of Numerous Highly Polar Pesticides in Foods of Plant Origin via LC-MS/MS Involving Simultaneous Extraction with Methanol (QuPPe-Method) - I. Food of Plant Origin (QuPPe-PO-Method)», Versione 10 (09.01.2019), Metodo 1.3 - permette di raggiungere per l'acido fosfonico il limite di rilevabilita' quantitativo (LOQ) di 0,05 mg/kg;
Considerato che un numero consistente di laboratori designati ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 marzo 2014, n. 2592, utilizza tuttora il precedente metodo di analisi CVUA-EU-RL-SRl\il QuPPe - Method 1,3 - Version 9,3:2017 che prevede un limite di rilevabilita' quantitativo (LOQ) di 0,1 mg/kg;
Considerato che il quadro normativo vigente non permette di garantire l'assenza di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile dei mezzi tecnici ammessi in agricoltura biologica da acido etilfosfonico e prodotti a base di fosfito;
Considerato che il regolamento (UE) 2019/552 della Commissione ha recentemente modificato il regolamento (CE) 396/2005 elevando per taluni prodotti agricoli i limiti massimi residuali (LMR) relativi al fosetil-Al (calcolato come somma di acido etilfosfonico ed acido fosfonico e dei loro sali, espressa come fosetil) e, che l'EFSA ha ritenuto accettabili tali limiti dal punto di vista della sicurezza dei consumatori;
Ritenuto opportuno di chiarire che in caso rilevazione di acido etilfosfonico e' necessario applicare il limite di cui all'allegato del citato decreto 13 gennaio 2011, n. 309;
Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze, per i prodotti vitivinicoli, non e' possibile escludere che alcune operazioni di trasformazione possano determinare la produzione di acido etilfosfonico anche laddove tra le materie prime sia presente il solo acido fosfonico;
Considerati i tempi necessari all'adeguamento metodologico per il conseguimento del sopracitato limite di rivelabilita' quantitativo (LOQ) di 0,05 mg/kg per l'acido fosfonico da parte dei laboratori di analisi autorizzati ai sensi del summenzionato decreto 12 marzo 2014, n. 2592;
Ritenuto opportuno di prevedere un passaggio graduale alle nuove norme stabilendo un periodo durante il quale sono applicate soglie transitorie, comunque sensibilmente inferiori ai limiti massimi residuali ammessi nella produzione convenzionale, al fine di consentire agli operatori biologici e agli organismi di controllo l'adeguamento delle misure precauzionali e delle procedure attualmente esistenti;
Tenuto conto dell'elevata persistenza dell'acido fosfonico nelle parti legnose della pianta, si ritiene opportuno di stabilire una soglia transitoria piu' elevata per le produzioni arboree;
Ritenuto opportuno nel caso di aziende con coltivazioni arboree in fase di conversione o di aziende che notificano la propria attivita', per le produzioni arboree, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, consentire l'applicazione della soglia transitoria per un ulteriore periodo di massimo ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione, al fine di non ritardare la conversione all'agricoltura biologica, purche' tali aziende si impegnino a monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo;
Ritenuto necessario di integrare il citato decreto 13 gennaio 2011, n. 309, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica» con disposizioni relative alla contaminazione da acido fosfonico dei soli prodotti biologici di origine vegetale;
Sentito il tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca 9 aprile 2013, n. 631, nel corso delle riunioni del 12 giugno 2019, del 5 dicembre 2019 e del 30 aprile 2020;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'allegato al decreto e' rinominato «Allegato 1 Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili in agricoltura biologica»;
b) all'allegato 1, quarto periodo, le parole «non e' concedibile la certificazione di prodotto biologico» sono sostituite dalle seguenti: «il prodotto non puo' essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di prodotto biologico»;
c) all'allegato 1, l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «I laboratori degli organi ufficiali di controllo, qualora sia riscontrata la presenza di residui di antiparassitari al di sotto della citata soglia numerica, comunicano tale risultato all'organismo di controllo competente per avviare tutte le iniziative utili ad accertare le cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto»;
d) dopo l'allegato 1 e' inserito il seguente:
«Allegato 2 Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili da acido fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di prodotti di origine vegetale
Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo per l'organismo di controllo di indagare sulla causa della contaminazione:
1. in caso di rilevazione di acido fosfonico, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti biologici trasformati, non trasformati e compositi si applica il seguente limite inferiore inteso come "soglia numerica" al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non puo' essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica:
acido fosfonico ≥ 0,05 mg/kg;
2. in deroga al punto 1 e fino al 31 dicembre 2022 si applica il seguente limite inferiore:
a. acido fosfonico ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee;
b. acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg per le colture arboree;
3. nel caso di operatori che notificano la propria attivita' con metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto e nel caso di operatori che conducono aziende gia' notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione, e' possibile applicare la soglia di cui al precedente punto 2.b anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione. Per usufruire di tale ulteriore deroga gli operatori hanno l'obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo. Tale attivita' di monitoraggio deve essere descritta nella relazione ex art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008. L'organismo di controllo accerta la corretta esecuzione di tale monitoraggio;
4. nel caso dei prodotti biologici trasformati, con l'esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche, i limiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;
5. in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg. Per i prodotti biologici trasformati, tale limite si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;
6. in deroga al punto 5, per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell'acido fosfonico in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici;
7. nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, e' necessario tenere presente i limiti massimi residuali relativi alla frazione di prodotti non biologici.
Il Ministero avvia un progetto sperimentale finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico all'interno dei tessuti vegetali e di altri eventuali aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici.
Il Ministero, alla luce di tali approfondimenti tecnico-scientifici, riesamina il presente allegato entro il 31 dicembre 2022, e procede, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a rivedere se del caso le disposizioni in esso contenute».
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2020

Il Ministro: Bellanova