Gazzetta n. 224 del 9 settembre 2020 (vai al sommario)
LEGGE 14 agosto 2020, n. 113
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9
della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute):
«Art. 4 (Riordino della disciplina degli Ordini delle
professioni sanitarie). - 1. Al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II
e III sono sostituiti dai seguenti:
"Capo I (Degli ordini delle professioni sanitarie)
- Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1. Nelle
circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province
esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti
gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei
veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei
chimici, delle professioni infermieristiche, della
professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero
dei professionisti residenti nella circoscrizione
geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti
a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di
carattere storico, topografico, sociale o demografico, il
Ministero della salute, d'intesa con le rispettive
Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati,
puo' disporre che un Ordine abbia per competenza
territoriale due o piu' circoscrizioni geografiche
confinanti ovvero una o piu' regioni.
2. Per l'esercizio di funzioni di particolare
rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le
rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini
interessati, puo' disporre il ricorso a forme di
avvalimento o di associazione tra i medesimi.
3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
a) sono enti pubblici non economici e agiscono
quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli
interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi
all'esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale,
finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati
esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l'indipendenza,
l'autonomia e la responsabilita' delle professioni e
dell'esercizio professionale, la qualita'
tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi
etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi
codici deontologici, al fine di garantire la tutela della
salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti
all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche
informatizzata, e la pubblicita', anche telematica, degli
albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione
sull'attivita' svolta, per garantire accessibilita' e
trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) partecipano alle procedure relative alla
programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle
attivita' formative e all'esame di abilitazione
all'esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla
disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione
all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli
Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
h) concorrono con le autorita' locali e centrali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le
istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla
promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo
continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi,
promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali
anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio
nazionale e all'estero;
i) separano, nell'esercizio della funzione
disciplinare, a garanzia del diritto di difesa,
dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine,
in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo,
composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
di albo della corrispettiva professione, garantendo la
rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante
estraneo alla professione nominato dal Ministro della
salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su
richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati
all'instaurazione del procedimento disciplinare,
sottoponendo all'organo giudicante la documentazione
acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per
l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in
questo caso il profilo di addebito. I componenti degli
uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti
relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in
qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita'
professionale, compresa quella societaria, irrogando
sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata
alla volontarieta' della condotta, alla gravita' e alla
reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a
carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale
e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei
contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.
Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli Ordini
delle professioni sanitarie:
a) il presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la commissione di albo, per gli Ordini
comprendenti piu' professioni;
d) il collegio dei revisori.
2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere
e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo
modalita' stabilite con successivi regolamenti, elegge in
assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza
relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo
quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'art.
6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, e' costituito da
sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il
numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti
all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e
da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i
millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e'
determinata la composizione del Consiglio direttivo
dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione
e della prevenzione, nonche' la composizione del Consiglio
direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche,
garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le
professioni che ne fanno parte;
b) la commissione di albo, che, per la
professione odontoiatrica, e' costituita da cinque
componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i
millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti
superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e
da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e,
per la professione medica, e' costituita dalla componente
medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro
della salute e' determinata la composizione delle
commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'
la composizione delle commissioni di albo all'interno
dell'Ordine delle professioni infermieristiche.
3. Il collegio dei revisori e' composto da un
presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da
tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti
agli albi. Nel caso di Ordini con piu' albi, fermo restando
il numero dei componenti, e' rimessa allo statuto
l'individuazione di misure atte a garantire la
rappresentanza delle diverse professioni.
4. La votazione per l'elezione del Consiglio
direttivo e della commissione di albo e' valida in prima
convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti
degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei votanti purche' non inferiore a un quinto degli
iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione
e' valida qualunque sia il numero dei votanti.
5. Le votazioni durano da un minimo di due a un
massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e
si svolgono anche in piu' sedi, con forme e modalita' che
ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del
numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle
caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un
numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle
votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I
risultati delle votazioni devono essere comunicati entro
quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva
Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con
decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le procedure per la
composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire
la terzieta' di chi ne fa parte, le procedure per
l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle
liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di
scrutinio nonche' le modalita' di conservazione delle
schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di
stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalita'
telematiche.
6. Avverso la validita' delle operazioni elettorali
e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
7. I componenti del Consiglio direttivo durano in
carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve
essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il
Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio
seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
presidente, il vice presidente, il tesoriere e il
segretario, che possono essere sfiduciati, anche
singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei
componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo'
essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una
sola volta.
9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine,
di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le
assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce
in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni
a lui eventualmente delegate dal presidente.
10. In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con
le modalita' di cui al comma 8 ogni commissione di albo
elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente
e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a
mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza
dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il
vice presidente sostituisce il presidente in caso di
necessita' ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese
quelle inerenti alla segreteria della commissione in
relazione agli albi con un numero di iscritti pari o
inferiore a mille.
Art. 3 (Compiti del Consiglio direttivo e della
commissione di albo). - 1. Al Consiglio direttivo di
ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:
a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel
rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e
pubblicarli all'inizio di ogni anno;
b) vigilare sulla conservazione del decoro e
dell'indipendenza dell'Ordine;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso
commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale
o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti,
anche in riferimento alla formazione universitaria
finalizzata all'accesso alla professione;
e) interporsi, se richiesto, nelle controversie
fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a
favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria
opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per
altre questioni inerenti all'esercizio professionale,
procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di
mancata conciliazione, dando il suo parere sulle
controversie stesse;
f) provvedere all'amministrazione dei beni
spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione
dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il
conto consuntivo;
g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli
iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo
conto delle condizioni economiche e lavorative degli
iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione,
nonche' la tassa per il rilascio dei pareri per la
liquidazione degli onorari.
2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti
attribuzioni:
a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione
all'albo del professionista;
b) assumere, nel rispetto dell'integrita'
funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale
della professione e, negli Ordini con piu' albi, esercitare
le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma
1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla
suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti
dell'intero Ordine;
c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti
disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e
a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e
sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in
vigore;
d) esercitare le funzioni gestionali comprese
nell'ambito delle competenze proprie, come individuate
dalla legge e dallo statuto;
e) dare il proprio concorso alle autorita' locali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possano interessare la professione.
3. Per gli Ordini che comprendono un'unica
professione le funzioni e i compiti della commissione di
albo spettano al Consiglio direttivo.
4. Contro i provvedimenti per le materie indicate
ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli
adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, e'
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle
commissioni di albo). - 1. I Consigli direttivi e le
commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado
di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi
violazioni della normativa vigente.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni
nazionali. Con lo stesso decreto e' nominata una
commissione straordinaria di tre componenti, di cui non
piu' di due iscritti agli albi professionali della
categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla
commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o
della commissione disciolti.
3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve
procedere alle nuove elezioni.
4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro
anni.
Capo II (Degli albi professionali) - Art. 5 (Albi
professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi
permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della
rispettiva professione, ed elenchi per categorie di
professionisti laddove previsti da specifiche norme.
2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni
sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e'
necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed
essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio o esercitare
la professione nella circoscrizione dell'Ordine.
4. Fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali, possono
essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le
norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese
estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine
professionale italiano di appartenenza.
Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale). -
1. La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio
direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della
salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita del godimento dei diritti civili;
b) di accertata carenza dei requisiti
professionali di cui all'art. 5, comma 3, lettera b);
c) di rinunzia all'iscrizione;
d) di morosita' nel pagamento dei contributi
previsti dal presente decreto;
e) di trasferimento all'estero, salvo quanto
previsto dall'art. 5, comma 5.
2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al
comma 1, lettera c), non puo' essere pronunziata se non
dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata
risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi
consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il
territorio nazionale.
Capo III (Delle federazioni nazionali) - Art. 7
(Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini territoriali sono
riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che
assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive
professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e
internazionali.
2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti
compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto
amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali,
ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle
funzioni istituzionali.
3. Le Federazioni nazionali emanano il codice
deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali
da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e
rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che
lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.
Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1.
Sono organi delle Federazioni nazionali:
a) il presidente;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Comitato centrale;
d) la commissione di albo, per le Federazioni
comprendenti piu' professioni;
e) il collegio dei revisori.
2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato
centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 6 della legge 24 luglio 1985, n.
409.
3. Il collegio dei revisori e' composto da un
presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da
tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti
agli albi.
4. La commissione per gli iscritti all'albo degli
odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti
delle commissioni di albo territoriali contestualmente e
con le stesse modalita' e procedure di cui ai commi 8, 9 e
10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato
centrale della Federazione nazionale a norma dei commi
secondo e terzo dell'art. 6 della legge 24 luglio 1985, n.
409. La commissione di albo per la professione medica e'
costituita dalla componente medica del Comitato centrale.
Con decreto del Ministro della salute e' determinata la
composizione delle commissioni di albo all'interno della
Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la
composizione delle commissioni di albo all'interno della
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche.
5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono
come commissione disciplinare di albo con funzione
giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli
direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei
confronti dei componenti delle commissioni di albo
territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio nazionale
di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra
quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori
regionali e da un rappresentante estraneo alla professione
nominato dal Ministro della salute.
6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno,
a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente,
il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che
possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la
maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella
stessa carica consecutivamente una sola volta.
7. Il presidente ha la rappresentanza della
Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale
e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli
Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a
lui eventualmente delegate dal presidente.
8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti
dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno
successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli
direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli
albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio
segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio
generazionale nella rappresentanza, con le modalita'
determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali
durano in carica quattro anni.
9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni
cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta
iscritti al rispettivo albo.
10. Avverso la validita' delle operazioni
elettorali e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie.
11. Il Consiglio nazionale e' composto dai
presidenti dei rispettivi Ordini.
12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione
del bilancio preventivo e del conto consuntivo della
Federazione su proposta del Comitato centrale, nonche'
l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e
delle loro eventuali modificazioni.
13. Il Consiglio nazionale, su proposta del
Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che
ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei
propri iscritti per le spese di funzionamento della
Federazione.
14. All'amministrazione dei beni spettanti alla
Federazione provvede il Comitato centrale.
15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione
spettano le seguenti attribuzioni:
a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi
e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
b) vigilare, sul piano nazionale, sulla
conservazione del decoro e dell'indipendenza delle
rispettive professioni;
c) coordinare e promuovere l'attivita' dei
rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti
alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformita'
di interpretazione ed applicazione;
d) promuovere e favorire, sul piano nazionale,
tutte le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
e) designare i rappresentanti della Federazione
presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere
nazionale, europeo ed internazionale;
f) dare direttive di massima per la soluzione
delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1
dell'art. 3.
16. Alle commissioni di albo di ciascuna
Federazione spettano le seguenti attribuzioni:
a) dare il proprio concorso alle autorita'
centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti
che comunque possano interessare la professione;
b) esercitare il potere disciplinare, a norma del
comma 5;
c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le
funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15,
eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla
suddetta lettera e) concernano uno o piu' rappresentanti
dell'intera Federazione.
17. In caso di piu' albi nella stessa Federazione,
con le modalita' di cui al comma 6 ogni commissione di albo
elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente
e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza
dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo' inoltre
convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di
necessita' ed esercita le funzioni a lui delegate. Il
segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria
della commissione.
18. Per le Federazioni che comprendono un'unica
professione le funzioni ed i compiti della commissione di
albo spettano al Comitato centrale.
19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del
comma 16, lettera b), e del comma 18 e' ammesso ricorso
alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
20. I Comitati centrali e le commissioni di albo
sono sciolti quando non siano in grado di funzionare
regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni
della normativa vigente. Lo scioglimento e' disposto con
decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto e'
nominata una commissione straordinaria di cinque
componenti, di cui non piu' di due iscritti agli albi
professionali della categoria; alla commissione competono
tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione
disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve
procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale
eletto dura in carica quattro anni".
2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui
all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono
membri di diritto del Consiglio superiore di sanita'.
3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge restano in
carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze
ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo
avviene con le modalita' previste dalle disposizioni di cui
al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al
comma 5.
4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui
all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, restano
in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro
rinnovo avviene con le modalita' previste dalle
disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti
attuativi di cui al comma 5.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, mediante uno o piu'
regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni
nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni
dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:
a) le norme relative all'elezione, con metodo
democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di
albo, il regime delle incompatibilita' e, fermo restando
quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo,
e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il
limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle
relative Federazioni nazionali;
b) i criteri e le modalita' per l'applicazione di
atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;
c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le
cancellazioni dagli albi stessi;
d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la
gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle
Federazioni;
e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di
albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle
attivita' istituzionali a questi affidate;
f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i
procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi
alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato
dai Consigli nazionali, definisce:
a) la costituzione e l'articolazione delle
Federazioni regionali o interregionali, il loro
funzionamento e le modalita' della contribuzione
strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di
rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli
enti e le istituzioni regionali di riferimento;
b) le attribuzioni di funzioni e le modalita' di
funzionamento degli organi;
c) le modalita' di articolazione territoriale degli
Ordini;
d) l'organizzazione e gestione degli uffici, del
patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi
5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonche' i regolamenti di
organizzazione delle Federazioni nazionali.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi
5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26,
27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive
Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:
a) i collegi e le Federazioni nazionali degli
infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle
vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni
infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle
professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri
professionali assume la denominazione di albo degli
infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la
denominazione di albo degli infermieri pediatrici;
b) i collegi delle ostetriche in Ordini della
professione di ostetrica;
c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia
medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione;
d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un
albo sia superiore a cinquantamila unita', il
rappresentante legale dell'albo puo' richiedere al
Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che
assuma la denominazione corrispondente alla professione
sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene
secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del
Ministro della salute emanato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. La professione di assistente sanitario confluisce
nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente
articolo ai sensi dell'art. 4 della legge 1° febbraio 2006,
n. 43.
11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al
comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione,
rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini
delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale
degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione
nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione.
12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come
modificato dal comma 1 del presente articolo.
13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia
medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti,
presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione
e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati
abilitati all'esercizio di tali professioni, nonche' i
possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea
abilitante, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio
14. Fino alla piena funzionalita' degli albi delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione sono garantite le attuali
rappresentativita' e operativita' dei tecnici sanitari di
radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e
relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione.»
«Art. 6 (Modifica dell'art. 5 della legge 1° febbraio
2006, n. 43). - 1. L'art. 5 della legge 1° febbraio 2006,
n. 43, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove
professioni sanitarie). - 1. L'individuazione di nuove
professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di
cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000,
n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto
il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di
direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello
Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni
connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano
sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non
trovino rispondenza in professioni gia' riconosciute,
ovvero su iniziativa delle associazioni professionali
rappresentative di coloro che intendono ottenere tale
riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate
inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si
pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di
valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma
2.
2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e'
effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla presente legge, previo parere
tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita',
mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il
titolo professionale, l'ambito di attivita' di ciascuna
professione, i criteri di valutazione dell'esperienza
professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei
titoli equipollenti. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere
del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio
superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico
della formazione universitaria per le nuove professioni
sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.
4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le
nuove professioni sanitarie avviene evitando
parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni gia'
riconosciute o con le specializzazioni delle stesse".»
«Art. 7 (Individuazione e istituzione delle
professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico). -
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate
le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per
l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui
all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,
come sostituito dall'art. 6 della presente legge.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti l'ambito di attivita' e le funzioni
caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del
chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza
professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei
titoli equipollenti. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, acquisito il parere del Consiglio universitario
nazionale e del Consiglio superiore di sanita', sono
definiti l'ordinamento didattico della formazione
universitaria in osteopatia e in chiropratica nonche' gli
eventuali percorsi formativi integrativi.»
«Art. 8 (Ordinamento delle professioni di chimico e
di fisico). - 1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del
regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842,
per l'esercizio della professione di chimico, sono
abrogati.
2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza
sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la
denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei
chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561.
3. All'art. 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le
parole: "i chimici," sono soppresse.
4. All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, le parole: "di chimico," sono
soppresse.
5. All'art. 17, secondo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera
e) sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) per l'esame degli affari concernenti la
professione di chimico, un ispettore generale chimico e
otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
e-ter) per l'esame degli affari concernenti la
professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto
fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti".
6. All'art. 1, comma 1, del regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli
organi di Ordini professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le
parole: "dei chimici," sono soppresse.
7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante
modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico,
nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti,
nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei
fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A
e B, i settori "Chimica" e "Fisica" nel rispetto delle
previsioni dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di
cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo
precedente il Ministro della salute adotta altresi' gli
atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini
dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari
per l'indizione delle elezioni secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli
Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge
restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le
competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
il rinnovo avviene con le modalita' previste dalla presente
legge e dai relativi provvedimenti attuativi.
9. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»
«Art. 9 (Ordinamento delle professioni di biologo e
di psicologo). - 1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a
45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella
medesima legge, ogni riferimento al Ministro della
giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto,
rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero
della salute.
2. L'art. 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). -
1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza
sull'Ordine nazionale dei biologi".
3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di
cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo
precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio
dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresi' gli atti
necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei
biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione
delle elezioni secondo le modalita' previste dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine
nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge resta in carica fino alla fine
del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le
modalita' previste dalle disposizioni legislative vigenti
al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti
attuativi.
4. All'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e'
premesso il seguente:
"Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi).
- 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge
e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561".
5. All'art. 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli
territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel
terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione
degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre
dello stesso anno";
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Le votazioni durano da un minimo di due
giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui
uno festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e
modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in
ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora
l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la
durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre
giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento
elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione
quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un decimo degli iscritti";
c) il comma 12 e' abrogato.
6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni
riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al
Ministero di grazia e giustizia si intende fatto,
rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero
della salute. Il Ministro della salute, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle
funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito
il Consiglio nazionale degli psicologi.»
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 11
gennaio 2018, n. 3:
«Art. 5 (Istituzione dell'area delle professioni
sociosanitarie). - 1. Al fine di rafforzare la tutela della
salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e
sociale, in applicazione dell'art. 6 dell'intesa sancita il
10 luglio 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto
per la salute per gli anni 2014-2016, e' istituita l'area
delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto
dall'art. 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
2. In attuazione delle disposizioni del comma 1,
mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono
individuati nuovi profili professionali sociosanitari.
L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve
essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale,
avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli
obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei
Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino
rispondenza in professioni gia' riconosciute.
3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito
di attivita' dei profili professionali sociosanitari
definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando
parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni gia'
riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
4. Con successivo accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono
stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli
equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili
professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute, sentite le
competenti commissioni parlamentari e acquisito il parere
del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio
superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico
della formazione per i profili professionali sociosanitari.
5. Sono compresi nell'area professionale di cui al
presente articolo i preesistenti profili professionali di
operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed
educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili
professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva
appartenenza, ove previsti.»
 
Art. 2

Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti
le professioni sanitarie e socio-sanitarie

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio costituito, per la sua meta', da rappresentanti donne, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonche' le modalita' con le quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attivita' ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non da' diritto alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti piu' esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonche' a migliorare la qualita' della comunicazione con gli utenti.
2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita' istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all'entita' e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilita' nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita'.
3. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita' trasmette tramite l'Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24.
4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio.

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, reca:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di
responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie):
«Art. 2 (Attribuzione della funzione di garante per
il diritto alla salute al Difensore civico regionale o
provinciale e istituzione dei Centri regionali per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente). - Omissis
4. In ogni regione e' istituito, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, il Centro per la gestione del
rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che
raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi
avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente,
mediante procedura telematica unificata a livello
nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche
sulla sicurezza nella sanita', di cui all'art. 3.
Omissis.»
 
Art. 3

Promozione dell'informazione

1. Il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale

1. All'articolo 583-quater del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita'».
2. All'articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 583-quater del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 583-quater - Lesioni personali gravi o
gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine
pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonche' a
personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie ad
essa funzionali
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un
pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono
punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le
lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici
anni.
Le stesse pene si applicano in caso di lesioni
personali gravi o gravissime cagionate a personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria
nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio,
nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa
di tali attivita'.»
 
Art. 5

Circostanze aggravanti

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) e' aggiunto il seguente:
«11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche' di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attivita'».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 61 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano
il reato quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od
occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a
se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
la impunita' di un altro reato;
3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante
la previsione dell'evento;
4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con
crudelta' verso le persone;
5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di
luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'avere il colpevole commesso il reato durante
il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita';
8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso;
9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri,
o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di
ministro di un culto;
10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso il fatto con abuso di
autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di
relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di
coabitazione, o di ospitalita';
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto
mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter. l'aver commesso un delitto contro la
persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle
adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto
non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una
misura alternativa alla detenzione in carcere;
11-quinquies. l'avere, nei delitti non colposi
contro la vita e l'incolumita' individuale e contro la
liberta' personale, commesso il fatto in presenza o in
danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di
persona in stato di gravidanza;
11-sexies. l'avere, nei delitti non colposi,
commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso
strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie
residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private,
ovvero presso strutture socio-educative;
11-septies. l'avere commesso il fatto in occasione
o a causa di manifestazioni sportive o durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni.
11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con
violenza o minaccia, in danno degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche' di chiunque
svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
a causa o nell'esercizio di tali professioni o attivita'.»
 
Art. 6

Modifiche al codice penale in materia di procedibilita'

1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),».
2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11-octies),».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 581, prima comma, del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se
dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente,
e' punito, a querela della persona offesa, salvo che
ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61,
numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a euro 309.
Omissis»
- Si riporta il testo dell'art. 582, secondo comma, del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 582 (Lesione personale). - Omissis
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585,
ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima
parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della
persona offesa.»
 
Art. 7

Misure di prevenzione

1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.
 
Art. 8
Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei
confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

1. E' istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata e' celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Note all'art. 8:
La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca: «Disposizioni in
materia di ricorrenze festive».
 
Art. 9

Sanzione amministrativa

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 agosto 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Speranza, Ministro della
salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede