Gazzetta n. 225 del 10 settembre 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2020 |
Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto, in particolare, l'art. 70, comma 13, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonche' al personale addetto alla vigilanza; Visto il citato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che, al comma 2, prevede che la misura dei predetti compensi puo' essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, relativo alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 1996 che modifica il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», ed, in particolare, l'art. 23, comma 1, secondo cui per quanto non previsto nel regolamento, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, per le parti non incompatibili; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante «Delega al Governo per l'introduzione dell'euro»; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»; Visto l'art. 35, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; Visto l'art. 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo alla «Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici»; Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui, tra l'altro, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento e che tali concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato; Visto il citato art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, fermo restando quanto previsto dal richiamato art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) che, nello svolgimento delle funzioni indicate dalla medesima disposizione, si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA; Visto l'art. 18, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, nel modificare il richiamato art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, ne definisce la composizione e ne individua i compiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, in attuazione dell'art. 29-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale»; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali; Visti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle aree dirigenziali del comparto funzioni centrali; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto in particolare l'art. 3, comma 13, della citata legge n. 56 del 2019 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il predetto decreto sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 56 del 2019. Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti; Visto l'art. 3, comma 14, della predetta legge n. 56 del 2019 che prevede che, fermo restando il limite di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita' di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Considerata la necessita' di aggiornare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, ivi compresa la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), e del personale addetto alla vigilanza delle medesime procedure concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995; Considerato che in sede di individuazione dei compensi occorre tener conto della complessita' del quadro normativo derivante dall'evoluzione delle modalita' di reclutamento e degli ordinamenti professionali, dell'impegno richiesto per le selezioni, anche a fronte della partecipazione massiva alle procedure concorsuali finalizzate a selezionare candidati con competenze adeguate ai mutati bisogni della collettivita', nonche' delle variazioni del costo della vita intervenute dall'adozione del precedente provvedimento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con cui l'onorevole dott.ssa Fabiana Dadone e' nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con cui al Ministro senza portafoglio, onorevole dott.ssa Fabiana Dadone, e' conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione onorevole dott.ssa Fabiana Dadone; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, provvede all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali indette: a) dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per il reclutamento di dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (concorso unico); b) dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle della lettera a) del presente comma che, secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sono rivolte al Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento delle proprie procedure selettive (concorso DFP-RIPAM); c) direttamente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici, per il reclutamento di specifiche professionalita' secondo l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (concorso in deroga al concorso unico); d) secondo quanto previsto dall'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto trova applicazione per i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). 3. I compensi previsti dal presente decreto sono dovuti anche ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per il reclutamento delle Forze armate e dei Corpi di polizia. 4. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto. 5. Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto. |
| Art. 2 Compenso base commissioni esaminatrici e gettone di presenza Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.
1. Con riferimento alle commissioni di cui all'art. 1 del presente decreto il compenso base e' rideterminato come segue: 1) euro 500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente; 2) euro 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie equiparate; 3) euro 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate; 4) euro 2.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale. 2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. 3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili professionali dell'Area III o categorie equiparate, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, e' dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 3. 4. Il gettone di presenza previsto per i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) e' determinato in euro 450. 5. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato, ai sensi di legge. |
| Art. 3
Compenso integrativo
1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici e' altresi' corrisposto un compenso integrativo nella misura cosi' determinata: a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare, alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56»; b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie equiparate; c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e al personale di qualifica dirigenziale. 2. I compensi di cui ai punti b) e c) del comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c). 3. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. 4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del presente decreto. |
| Art. 4
Limiti massimi
1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino all'Area II o categorie equiparate, 8.000 euro per quelli relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e 10.000 euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale. 2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonche' ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all'art. 2. 3. L'importo complessivo dei gettoni di presenza dei componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) non puo' eccedere 10.000 euro annui. |
| Art. 5
Sottocommissioni esaminatrici
1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 2, ridotto del cinquanta per cento, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 3. 2. I compensi integrativi di cui all'art. 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 4. |
| Art. 6
Comitati di vigilanza
1. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro 50 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1609 |
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