Gazzetta n. 226 del 11 settembre 2020 (vai al sommario) |
|
LEGGE 14 agosto 2020, n. 115 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. |
| CONVENTION ESTABLISHING THE SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY Parte di provvedimento in formato grafico |
| Parte di provvedimento in formato grafico
CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'OSSERVATORIO SQUARE KILOMETRE ARRAY
Gli Stati parte di questa Convenzione, Desiderosi di realizzare uno dei progetti scientifici piu' visionari e ambiziosi del XXI secolo attraverso un'importante cooperazione internazionale; Impegnati a testare i limiti dell'ingegneria e della ricerca scientifica e ad esplorare le questioni fondamentali nel campo dell'astronomia e della fisica; Tenendo conto che lo Square Kilometre Array sara' un radiotelescopio di ultima generazione con un potenziale di scoperta molto piu' grande di qualsiasi altro strumento esistente; Riconoscendo che la portata e gli obiettivi dello Square Kilometre Array richiedono uno sforzo globale con investimenti a lungo termine; Condividendo il potenziale della scoperta scientifica quale contributo al progresso della tecnologia e dell'innovazione e per offrire un vantaggio piu' ampio all'industria e alla societa'; Impegnati nella piena realizzazione del Progetto Square Kilometre Array; Riconoscendo il lavoro preparatorio svolto dalla Square Kilometre Array Organization nella realizzazione dell'Osservatorio Square Kilometre Array Impegnati in un'organizzazione in cui diversita' e uguaglianza siano promosse e rispettate; Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione e dei suoi Protocolli: (a) "SKAO" indica l'Osservatorio Square Kilometre Array; (b) "SKA" indica il radiotelescopio Square Kilometre Array; (c) "Progetto SKA" indica lo sforzo globale per costruire, mantenere, gestire e infine dismettere lo SKA; (d) "SKA-1" indica la fase iniziale del Progetto SKA; (e) "Paese Sede" indica lo Stato in cui e' situata la sede principale di SKAO; (f) "Paese Ospitante" indica uno Stato in cui e' ospitato il Progetto SKA; (g) "Membro" indica uno Stato o un'organizzazione internazionale che e' parte della presente Convenzione; (h) "Membro Associato" indica uno Stato o un'organizzazione internazionale che non e' parte della presente Convenzione e che e' ammessa allo SKAO ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3; (i) si stabilisce che il "Fair Work Return" (ritorno bilanciato) si intende raggiunto quando il valore cumulativo dei beni, dei lavori e dei servizi forniti da un Membro attraverso procedure di appalto rispecchia in ampia misura il contributo finanziario impegnato dallo stesso Membro; (j) "Attivita' Ufficiali" indica tutte le attivita' intraprese in conformita' con la Convenzione incluse le attivita' amministrative della SKAO; (k) "Personale" indica il personale dello SKAO o il personale distaccato presso lo SKAO; e (l) "Piano di contribuzione finanziaria" indica un programma che stabilisce i contributi finanziari, i termini e le condizioni di partecipazione dei Membri e dei Membri Associati per la costruzione e il funzionamento dello SKAO. |
| Allegato A Protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Osservatorio Square Kilometre Array
Gli Stati parte della Convenzione hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo: a) "Esperto" indica una persona nominata dallo SKAO in servizio presso lo SKAO per un periodo di tempo definito; (b) "Famiglia" indica, rispetto a qualsiasi persona, il coniuge o il partner e i figli a carico di tale persona e che ne costituiscono il nucleo familiare; (c) "Locali" indica i siti, edifici e strutture o parti di essi, indipendentemente dalla proprieta', che sono occupati esclusivamente dallo SKAO per lo svolgimento delle sue Attivita' Ufficiali; (d) "Rappresentanti" indica i rappresentanti dei Membri che partecipano alle riunioni di organi o comitati dello SKAO e comprende delegati designati, supplenti, consulenti e segretari delle delegazioni; (e) "Archivi" indica la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, film, registrazioni, dati informatici e multimediali, supporti di dati e qualsiasi altro materiale simile appartenente o custodito dallo SKAO e tutte le informazioni in esso contenute; e (f) "Immunita' dal processo legale" indica l'immunita' dalla giurisdizione e l'immunita' dalle misure esecutive. |
| Allegato B Protocollo finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array
Gli Stati parte della Convenzione, Al fine di fornire un quadro politico in base al quale si svolgeranno tutte le transazioni finanziarie e le altre questioni finanziarie correlate; hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo: (a) "Piano di contribuzione finanziaria iniziale" indica il primo piano di finanziamento per il Progetto SKA; (b) "Regolamento finanziario" indica qualsiasi regola, processo ovvero procedura che metta in atto le prescrizioni del presente Protocollo finanziario e che sia periodicamente approvato dal Consiglio. |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione medesima. |
| Annex A Protocol on Privileges and Immunities of the Square Kilometre Array Observatory
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Articolo 2
Istituzione e status di SKAO
1. Lo SKAO e' istituito come organizzazione internazionale con personalita' giuridica. E' dotato delle capacita' necessarie per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adempimento dei suoi scopi, tra cui: (a) Contrarre; (b) Acquisire e alienare beni immobili e mobili; e (c) Stare in giudizio. 2. Il Paese Sede sara' il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la sede principale dello SKAO sara' a Jodrell Bank. 3. Lo SKAO stipulera' accordi di sede con il Paese Sede e con i Paesi Ospitanti relativi all'istituzione di SKAO e del Progetto SKA. Tali accordi dovranno essere approvati all'unanimita' dal Consiglio. |
| Articolo 2
Immunita' da procedimenti legali
Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, lo SKAO gode dell'immunita' da procedimenti legali ad eccezione: (a) nella misura in cui, in un caso particolare, con una decisione del Consiglio, lo SKAO vi rinunci; (b) in relazione ad un'azione civile da parte di terzi per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo appartenente o utilizzato per conto dello SKAO o in relazione ad un'infrazione stradale; (c) in relazione ad una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione; (d) nel caso di un ordine di sequestro conservativo, in seguito ad una decisione delle autorita' amministrative o giudiziarie, degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dallo SKAO a un membro del suo Personale; e (e) in relazione ad una contro denuncia direttamente collegata ad una denuncia principale proposta dallo SKAO. |
| Articolo 2
Gestione finanziaria
Lo SKAO deve seguire i principi di sana gestione finanziaria, efficienza, trasparenza e responsabilita' nella pianificazione e nella gestione delle risorse finanziarie. |
| Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. E' autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2030 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array. Per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione e' prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dall'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: a) quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) quanto a euro 2.007.680 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Annex B Financial Protocol of the Square Kilometre Array Observatory
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Articolo 3
Finalita' di SKAO
1. La finalita' di SKAO e' di facilitare e promuovere una collaborazione globale nel campo della radioastronomia con l'obiettivo di produrre scienza innovativa. Il primo obiettivo di questa collaborazione globale e' l'attuazione del Progetto SKA. 2. Previa decisione del Consiglio, lo SKAO potra' avviare o contribuire ad altri progetti, oltre al Progetto SKA, relativi alla scienza o alle tecnologie della radioastronomia, e alle loro applicazioni. La partecipazione dei Membri e dei Membri Associati in tali altri progetti e' facoltativa. |
| Articolo 3
I locali
1. I Locali sono inviolabili. Chiunque abbia libero accesso in virtu' di una qualsiasi disposizione legale non puo' esercitare tale autorita' nei confronti dei locali, a meno che non sia stato autorizzato dal Direttore Generale o dal Responsabile dei Locali nominato dal Direttore Generale e che agisce per conto del Direttore Generale. 2. Tale permesso puo' essere presunto in caso di incendio o altre emergenze che richiedano un'azione protettiva immediata. Chiunque sia entrato nei Locali con presunto permesso del Direttore Generale o del Responsabile dei Locali, deve lasciare immediatamente i locali se richiesto dal Direttore Generale o dal Responsabile dei Locali. 3. Il Direttore Generale notifica a ciascuno Stato Membro interessato i nomi dei Responsabili dei Locali situati nella sua giurisdizione. 4. Lo SKAO non consente che i suoi Locali siano utilizzati per attivita' illecite o fungano da rifugio o da asilo per chiunque stia affrontando una procedura giudiziaria o amministrativa in uno Stato Membro. 5. Gli Archivi ovunque situati e da chiunque custoditi sono sempre inviolabili. |
| Articolo 3
Piano di finanziamento
1. Ciascun piano di finanziamento e' approvato con il voto unanime del Consiglio. 2. Ogni Membro e Membro Associato contribuira' secondo quanto previsto dal Programma di finanziamento. 3. Un piano di contribuzione finanziaria iniziale deve essere approvato all'unanimita' nel corso della prima riunione del Consiglio o, successivamente e non appena opportuno. 4. I contributi finanziari dei Membri e dei Membri Associati sono eseguiti secondo un metodo descritto nel programma di finanziamento pertinente. 5. Il Direttore Generale dovra' presentare, per l'approvazione del Consiglio, un piano di pagamento al fine di individuare la quota contanti di contribuzione minima, nonche' i termini e le condizioni per eventuali altri pagamenti che devono essere effettuati dai Membri e dai Membri Associati per un periodo prescritto. I Membri e i Membri Associati sono tenuti a versare contributi in contante in minima parte. 6. Se i contributi finanziari che un Membro o un Membro Associato intende finanziare in base al relativo piano di finanziamento non sono allineati al calendario dei pagamenti di cui al paragrafo 5 del presente Articolo, un adeguato profilo dei contributi deve essere concordato con il Direttore Generale prima dell'approvazione del piano di pagamento del Consiglio. Il Direttore Generale terra' conto di tali disposizioni nei successivi piani di pagamento. 7. I Membri e i Membri Associati possono apportare contributi volontari in aggiunta a quelli previsti nel programma di finanziamento. |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 8 e 10 della Convenzione medesima, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 14 della Convenzione e dall'articolo 8 dell'Allegato B alla Convenzione medesima si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. |
| Articolo 4
Privilegi e immunita'
1. Tutti i Membri dovranno concedere i privilegi e le immunita' previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Osservatorio Square Kilometre Array, allegato (Allegato A) e parte integrante della Convenzione. 2. Tutti i privilegi e le immunita' saranno garantiti al solo fine di facilitare le Attivita' Ufficiali di SKAO e la realizzazione dei suoi obiettivi. |
| Articolo 4
Esenzione dall'imposizione diretta
Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, lo SKAO, i suoi beni, proprieta', entrate, guadagni, operazioni e transazioni sono esenti da tutte le imposte dirette, ad eccezione della quota che rappresenta una commissione per servizi specifici resi. |
| Articolo 4
Revisioni e modifiche di un piano di finanziamento
1. Il Consiglio, se necessario, puo' procedere a revisioni dei piani di finanziamento ai fini dell'emendamento, conformemente alle regole finanziarie. 2. Il Consiglio, all'unanimita', puo' modificare un piano di finanziamento in qualsiasi momento, ma prima della data di scadenza del relativo piano di finanziamento. 3. Il Consiglio, all'unanimita', puo' aggiungere nuovi Membri e Membri Associati a un programma di finanziamento, secondo i termini prescritti. 4. Nessuna revisione o modifica di un piano di finanziamento puo' comportare una modifica dei contributi finanziari che devono essere apportati da qualsiasi Membro o Membro Associato, se non concordato diversamente da tale Membro o Membro Associato. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
| Articolo 5
Progetto SKA
1. Il Progetto SKA dovra' essere progettato per essere in grado di produrre scienza innovativa con una combinazione di sensibilita', risoluzione angolare e velocita' di rilevamento che superi di gran lunga gli attuali strumenti di ultima generazione relativi alle frequenze radio. 2. Il Progetto SKA dovra' essere consegnato in fasi, a partire da SKA-1, con l'intento di procedere attivamente alle fasi successive. 3. SKA-1 sara' ospitato in Australia e nella Repubblica del Sud Africa. I componenti di SKA-1, situati in ciascun Paese ospitante, e i componenti della sede principale di SKAO situati nel Paese sede, dovranno essere descritti in un documento tecnico che dovra' essere approvato con decisione unanime del Consiglio. 4. Le fasi successive del Progetto SKA inizieranno dopo l'approvazione del Consiglio. La partecipazione alla costruzione di tali fasi successive sara' facoltativa. I contributi finanziari per l'attuazione di una fase successiva sono determinati in conformita' con il Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array. |
| Articolo 5
Esenzione dalle dogane e dalle imposte indirette
1. Lo SKAO e' esentato dall'imposta sul valore aggiunto per beni e servizi (comprese pubblicazioni, materiale informativo e veicoli a motore), che sono di valore sostanziale e necessari per le Attivita' Ufficiali. L'esenzione puo' essere concessa alla vendita o tramite un successivo rimborso, conformemente alla prassi corrispondente seguita da ciascuno Stato Membro. Possono essere applicate restrizioni sul numero di veicoli a motore esenti dall'imposta sul valore aggiunto, in linea con la legislazione e la politica di uno Stato Membro. 2. Lo SKAO e' esentato dai dazi (doganali o accise) e dalle imposte sull'importazione di beni, comprese le pubblicazioni di valore sostanziale, da esso importate per uso ufficiale. 3. Tali esenzioni sono subordinate al rispetto delle condizioni che lo Stato membro puo' prescrivere, anche per quanto riguarda la protezione delle entrate e dei controlli all'importazione o all'esportazione. 4. Ai sensi del presente articolo non e' concessa alcuna esenzione in relazione ai beni acquistati o importati o ai servizi forniti a beneficio del Personale. 5. Le leggi e i regolamenti nazionali relativi all'importazione e all'esportazione di beni e servizi continuano ad essere applicati in tutti gli altri aspetti, incluse le leggi e i regolamenti sulla biosicurezza e la quarantena. 6. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sul valore aggiunto ogni contributo in natura da essi versato allo SKAO. |
| Articolo 5
Partecipazione al progetto
1. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della convenzione, le norme e i regolamenti concernenti le quote di partecipazione al progetto sono approvati con decisione del Consiglio. 2. La proporzione dei contributi finanziari versati dai Membri e dai Membri Associati alle operazioni, che comprende i costi per le operazioni, gli ammodernamenti e la dismissione, e' pari alla proporzione dei contributi finanziari alla costruzione. I contributi finanziari che causano la disuguaglianza della quota proporzionale per la costruzione e le operazioni e le relative modalita' di erogazione dei contributi stessi, sono consentiti solo se approvati dal Consiglio. |
| Articolo 6
Partecipazione e altre forme di cooperazione
1. Le Parti della presente Convenzione saranno Membri di SKAO. L'adesione e' aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali. 2. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di ammettere a SKAO nuovi membri conformemente alla presente Convenzione e alle condizioni ivi contenute. Quando la Convenzione entra in vigore per quello Stato o una organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, tale soggetto diviene Membro e sara' vincolato ai termini stabiliti dal Consiglio. 3. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di ammettere Membri Associati a SKAO alle condizioni da esso stabilite. Tali condizioni dovranno assicurare che i Membri Associati non godano di benefici equivalenti a quelli dei Membri. L'adesione in qualita' di Membri Associati e' aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali. 4. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di invitare altri soggetti quali Stati, organizzazioni internazionali e istituzioni, a cooperare con SKAO. SKAO puo' stipulare accordi in tal senso con tali soggetti. Tali accordi e disposizioni richiedono l'approvazione con delibera del Consiglio. |
| Articolo 6
Rivendita di merci
1. Le merci acquistate o importate a norma dell'Articolo 5 non possono essere vendute, donate, date a noleggio o altrimenti cedute nel territorio di uno Stato Membro, a meno che detto Stato Membro non sia stato informato in anticipo e siano stati pagati tutti i dazi e le tasse pertinenti e siano state rispettate tutte le condizioni concordate con tale Stato Membro. 2. I dazi e le tasse da pagare sono calcolati dallo Stato Membro in base alle aliquote vigenti e al valore dei beni al momento della cessione. Lo Stato Membro deve fornire allo SKAO le necessarie istruzioni relative alla procedura da seguire. |
| Articolo 6
Approvazione dei bilanci
1. Per l'approvazione dei bilanci da parte del Consiglio e' necessaria una doppia maggioranza. 2. Si definisce doppia maggioranza quando la stessa decisione viene approvata sia a maggioranza di due terzi in base al voto ponderato, che a maggioranza di due terzi in base al numero di delegati presenti e votanti. 3. Il voto ponderato e' definito come l'uso dei diritti di voto di ciascun Membro per il processo decisionale. Il diritto di voto e' determinato dalla quota di progetto attuale di ciascun Membro, come prescritto nel Programma di finanziamento. |
| Articolo 7
Organi
SKAO e' costituito dal Consiglio e da un Direttore Generale assistito dal Personale. |
| Articolo 7
Privilegi e immunita' del Personale, compreso il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale e tutto il personale che svolge le sue funzioni in uno Stato Membro, insieme ai membri della sua famiglia, eccetto il caso in cui l'immunita' sia stata revocata dall'autorita' competente di cui all'Articolo 11, gode dei seguenti privilegi e immunita': (a) immunita' dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Tale immunita' continuera' ad essere accordata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con SKAO. Questa immunita' non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni derivanti da un veicolo da loro guidato; (b) le stesse esenzioni dalle misure che limitano l'immigrazione e dalla registrazione governativa degli stranieri che sono generalmente concesse ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; (c) esenzione dal servizio pubblico obbligatorio; (d) inviolabilita' di tutti i loro documenti ufficiali relativi all'esercizio della loro funzione nell'ambito delle Attivita' Ufficiali dello SKAO; (e) gli stipendi e gli emolumenti, ma non le pensioni e le rendite vitalizie, corrisposti dallo SKAO al suo Direttore Generale e al Personale in relazione al loro servizio attivo con SKAO sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito; (f) nel caso in cui lo SKAO costituisca un proprio regime di previdenza sociale, il suo Direttore Generale e il Personale sono esentati da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale nazionali e non hanno diritto a tali benefici, previo accordo tra lo SKAO e i Membri; e (g) il diritto di importare in esenzione doganale il proprio mobilio e gli effetti personali (compreso almeno un veicolo a motore) al momento della prima assunzione e il diritto, alla cessazione delle loro funzioni, di esportare in esenzione doganale il proprio mobilio e gli effetti personali, nel rispetto in entrambi i casi delle condizioni che regolano la cessione di beni importati in esenzione nello Stato Membro e delle restrizioni generali applicate negli Stati Membri alle importazioni e alle esportazioni. 2. Nessuno Stato membro e' tenuto a estendere i privilegi e le immunita' di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere b), c), e), f) e g) ai propri cittadini o residenti permanenti. |
| Articolo 7
Paesi ospiti
1. I beni e le infrastrutture messe a disposizione da un paese ospitante in conformita' ad un accordo di sede concluso tra un paese ospitante e lo SKAO e incorporate in SKA-1 o fasi successive del progetto SKA, sono valutate secondo una metodologia concordata tra il paese ospitante e lo SKAO e approvata dal Consiglio. 2. Il valore delle infrastrutture e dei beni messi a disposizione e integrati a norma del paragrafo 1 del presente articolo viene accreditato dal Consiglio quale contributo finanziario al bilancio di costruzione di una fase successiva a SKA-1, salvo diversamente concordato con tale Paese. |
| Articolo 8
Consiglio
1. Il Consiglio e' l'organo direttivo di SKAO. Ciascun membro e' rappresentato nel Consiglio da un massimo di due rappresentanti, uno dei quali e' il rappresentante con diritto di voto autorizzato ad agire e a votare per suo conto. I rappresentanti possono essere assistiti da consulenti. 2. Il Consiglio e' responsabile della direzione strategica e scientifica complessiva di SKAO, della sua buona gestione e della realizzazione dei suoi scopi. Avra' tutti i poteri necessari e dovuti per adempiere efficacemente alle sue responsabilita'. 3. Oltre alle funzioni stabilite altrove nella presente Convenzione, il Consiglio: (a) nomina il Direttore Generale e approva la nomina di altro personale di alto livello, in conformita' con il Regolamento del Personale; (b) approva le politiche, le regole e i regolamenti di SKAO, incluse le questioni scientifiche, tecniche, finanziarie e amministrative, nonche' l'accesso a SKA e ai suoi dati; (c) approva il bilancio e vigila sulla spesa e sull'attivita' finanziaria; (d) nomina i revisori dei conti; (e) approva e pubblica i bilanci annuali certificati; (f) approva e pubblica le relazioni annuali; e (g) adotta ulteriori opportune misure, che dovessero rendersi necessarie per il funzionamento di SKAO. 4. In ciascuna riunione, convocata di persona o in remoto, e per qualsiasi decisione del Consiglio e' richiesto il quorum dei due terzi dei Membri. I Membri che non hanno diritto di voto non saranno conteggiati ai fini del quorum. 5. Ciascun Membro dispone di un voto in seno al Consiglio, salvo diversa indicazione. 6. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di due terzi, salvo diversa indicazione. 7. Nel determinare l'unanimita' o le maggioranze previste dalla presente Convenzione o dal Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array, non si terra' conto del Membro che e' assente, non partecipa al voto, si astiene o non ha diritto di voto. 8. La scelta del Paese Sede e di ciascun Paese Ospitante potra' essere modificata, secondo quanto previsto dall'articolo 15, con un voto unanime del Consiglio. 9. Per i progetti approvati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i Membri non avranno un diritto di voto, se non hanno accettato di fornire un contributo finanziario. 10. Fatti salvi i termini della presente Convenzione, il Consiglio stabilisce il proprio Regolamento Interno. 11. Il Consiglio elegge un Presidente e un Vice-Presidente per un mandato di due anni. Il Presidente e il Vice-Presidente non potranno essere eletti per piu' di due volte. 12. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio in conformita' con il Regolamento Interno. Il Consiglio si riunira' nei modi e nei tempi richiesti, ma non meno di una volta all'anno. 13. Il Consiglio istituira' un Comitato Finanziario nel quale ogni Membro e' rappresentato. Il Consiglio istituira' tutti gli altri comitati necessari per raggiungere lo scopo di SKAO. Il Consiglio stabilisce il mandato e l'adesione a tali comitati. |
| Articolo 8
Privilegi e immunita' dei Rappresentanti
1. I rappresentanti che assolvono alle loro funzioni in uno Stato Membro, e ad eccezione dei casi particolari in cui tale immunita' sia stata revocata dall'autorita' competente di cui all'articolo 11, godono dei seguenti privilegi e immunita': (a) immunita' dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Tale immunita' continuera' ad essere accordata anche dopo la cessazione dalla carica di Rappresentante. Detta immunita' non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni provocati da un veicolo da loro guidato; (b) inviolabilita' di tutti i loro documenti ufficiali relativi all'esercizio delle loro funzioni nell'ambito delle Attivita' Ufficiali dello SKAO; e (c) gli Stati Membri adottano le misure necessarie per facilitare la libera circolazione dei Rappresentanti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazionale. 2. Lo SKAO fornira' adeguata documentazione di accreditamento o di autorizzazione ai Rappresentanti. 3. Nessuno Stato membro e' tenuto a estendere i privilegi e le immunita' di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera c), ai propri cittadini o residenti permanenti. |
| Articolo 8
Prestiti e passivita'
1. Lo SKAO puo', previa approvazione del Consiglio mediante delibera, ottenere prestiti e contrarre debiti, entro i limiti specificati dal Regolamento finanziario. Nessun Membro o Membro Associato dovra' sostenere alcun obbligo finanziario aggiuntivo all'Osservatorio Square Kilometre Array, a seguito di una delibera per ottenere un prestito o a contrarre debiti, senza il suo esplicito consenso a incorrere in tale responsabilita'. 2. Lo SKAO puo' istituire un fondo per i futuri impegni di spesa associati alla costruzione, al funzionamento, all'aggiornamento e alla dismissione di una o tutte le strutture astronomiche stabilite dallo SKAO. Le passivita' finanziarie per i Membri e i Membri Associati non possono superare gli impegni finanziari come prescritti nel relativo piano di finanziamento, salvo diversamente concordato con il voto unanime del Consiglio. |
| Articolo 9
Direttore Generale e Personale
1. Il Consiglio nomina un Direttore Generale per un periodo determinato e puo' terminare il mandato in qualunque momento, in conformita' con il Regolamento del Personale approvato, con delibera, dal Consiglio. Il Direttore Generale agisce in qualita' di amministratore delegato di SKAO e ne e' il rappresentante legale. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio. 2. Le funzioni del Direttore Generale sono le seguenti: (a) dirige il progetto, gli aspetti operativi e finanziari, secondo quanto stabilito dal Consiglio; (b) presenta la relazione annuale al Consiglio; (c) presenta il bilancio preventivo al Consiglio; (d) presenta i bilanci annuali certificati al Consiglio; (e) partecipa alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo salvo che il Consiglio non decida altrimenti; (f) e' responsabile della gestione generale di SKAO; (g) e' responsabile per la salute e la sicurezza; e (h) svolge tutti gli altri compiti assegnati dal Consiglio. 3. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), il Direttore Generale e' assistito da personale scientifico, tecnico e amministrativo che riterra' necessario nei limiti autorizzati dal Consiglio. Tale personale sara' assunto e licenziato dal Direttore Generale in conformita' con il Regolamento del Personale. 4. Il Direttore Generale e il Personale rispetteranno la dimensione internazionale di SKAO e svolgeranno i loro compiti nell'interesse esclusivo di SKAO. |
| Articolo 9
Gli Esperti
1. Gli Esperti godono dell'inviolabilita' di tutti i loro documenti ufficiali nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni per conto dello SKAO, incluso durante i viaggi effettuati nello svolgimento delle loro funzioni. 2. Gli Stati Membri adottano le misure necessarie per facilitare la libera circolazione degli Esperti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazionale. |
| Articolo 10
Aspetti finanziari
1. SKAO svolgera' i propri affari finanziari conformemente al Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array, allegato e (allegato B) parte integrante della presente Convenzione. 2. I Membri e i Membri Associati apportano contributi finanziari in conformita' ai Piani di contribuzione finanziaria, approvati dal Consiglio nel rispetto del Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array. 3. I Piani di contribuzione finanziaria possono essere emendati in conformita' con il Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array. 4. I Membri e i Membri Associati avranno quote associative nel Progetto SKA proporzionali ai loro contributi finanziari impiegati per il Progetto SKA. |
| Articolo 10
Cooperazione con le autorita' degli Stati Membri
1. Fatti salvi i loro privilegi e immunita', e' dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' di cui agli articoli 7, 8 e 9 rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato Membro nel cui territorio operano nella loro veste ufficiale. 2. La SKAO collabora in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati Membri per facilitare l'applicazione delle loro leggi e per prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso in relazione ai privilegi e alle immunita' di cui al presente Protocollo. |
| Articolo 11
Diritti di proprieta' intellettuale
1. SKAO si dotera' di un Regolamento sulla proprieta' intellettuale che sara' approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica, da parte del Consiglio, del Regolamento sulla proprieta' intellettuale richiedera' una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni, identificate nel Regolamento, per la cui modifica e' richiesta l'unanimita'. 2. Tale Regolamento dovra' garantire che la proprieta' intellettuale sia gestita in modo tale da minimizzare i rischi e i costi legati alla proprieta' intellettuale per lo SKAO. 3. Tale Regolamento dovra' definire il riferimento secondo cui, al di fuori dell'ambito SKA, i soggetti partecipanti ai progetti realizzati dallo SKAO saranno in grado di sfruttare eventuali innovazioni da essi derivanti. 4. Il Consiglio potra' decidere di concedere l'accesso alla proprieta' intellettuale di conoscenze acquisite attraverso la concessione di sublicenze non esclusive, mondiali, esenti da diritti d'autore, perpetue e irrevocabili ai contributori SKA, in base alle quali sara' consentito l'utilizzo di tali prodotti di innovazione e di lavoro, subordinatamente all'ottenimento di licenze appropriate in base ai precedenti diritti di proprieta' intellettuale e diritti di proprieta' intellettuale di terzi, ai fini del Progetto SKA e per altri scopi di ricerca e istruzione a scopo non commerciale, a condizione che tali sublicenze non coprano attivita' intraprese dai sublicenziatari in concorrenza con il proprietario della proprieta' intellettuale di conoscenze acquisite. |
| Articolo 11
Scopo e rinuncia ai privilegi e alle immunita'
1. I privilegi e le immunita' previsti dal presente Protocollo non sono previsti per il beneficio personale delle persone a cui sono stati concessi. Il loro scopo e' esclusivamente quello di assicurare il libero funzionamento dello SKAO e la completa indipendenza delle persone a cui sono stati concessi. 2. Le autorita' competenti hanno il dovere di revocare qualsiasi immunita', laddove il loro mantenimento ostacolerebbe il corso della giustizia e la revoca non comporti pregiudizio agli interessi dello SKAO. 3. Le autorita' competenti di cui al presente Articolo, paragrafo 2, sono: (a) gli Stati Membri, nel caso dei loro Rappresentanti; (b) il Consiglio, nel caso del Direttore Generale; e (c) il Direttore Generale nel caso di tutto il Personale, i familiari del Personale, gli Esperti o qualsiasi altra persona o persone che beneficiano delle immunita' ai sensi del presente Protocollo. |
| Articolo 12
Appalti e acquisti
1. L'obiettivo principale della gestione degli appalti sara' quello di acquisire con successo i beni, i lavori e i servizi necessari per realizzare il Progetto SKA attraverso contributi finanziari, sia in denaro che in natura o con una combinazione di entrambi i modi, gestendo efficacemente il rischio. 2. Il regolamento in materia di appalti sara' approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio sul Regolamento in tema di appalti richiede una maggioranza di due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni di cui al Regolamento che richiedono l'unanimita' per la loro modifica. 3. Gli appalti devono essere attuati sulla base dei principi di Fair Work Return (ritorno bilanciato), equita', trasparenza e competitivita'. |
| Articolo 13
Operazioni e accesso
1. Lo SKAO dovra' condurre le sue attivita' in modo conforme al Regolamento sulle operazioni, approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica del Consiglio avente ad oggetto il Regolamento sulle operazioni richiede una maggioranza dei due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni, identificate dal Regolamento, che richiedono l'unanimita' per la loro modifica. 2. L'accesso al tempo osservativo dei telescopi SKA e delle altre risorse SKA dovra' essere conforme al Regolamento di accesso, approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio del Regolamento di accesso richiede una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni di cui al Regolamento che richiedono l'unanimita' per la loro modifica. 3. SKAO operera' in base al principio secondo cui l'accesso dei Membri e dei Membri Associati e' proporzionale alla loro partecipazione al progetto, salvo decisione deliberata all'unanimita' dal Consiglio. |
| Articolo 14
Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia tra Membri o tra un Membro, o piu' Membri, e SKAO relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non potra' essere risolta mediante negoziazione, dovra' essere sottoposta, su richiesta di una delle Parti della controversia, alla Corte permanente di arbitrato, ai sensi delle pertinenti norme sull'arbitrato della Corte permanente di arbitrato, salvo che le Parti della controversia non abbiano concordato un altro metodo di risoluzione della controversia. |
| Articolo 15
Modifiche
1. Ogni Membro che intende proporre una modifica della presente Convenzione e dei suoi Protocolli dovra' notificare la propria proposta al Direttore Generale. Il Direttore Generale trasmettera' tempestivamente tali proposte a tutti i Membri. Trascorso un periodo di almeno tre mesi, il presidente convochera' una riunione del Consiglio nella quale si valutera' se adottare e raccomandare la modifica ai Membri. 2. Le modifiche adottate e raccomandate dal Consiglio entreranno in vigore per tutti i Membri dopo che tutti i Membri li avranno accettati in conformita' con le normative nazionali. Tali modifiche entreranno in vigore trenta giorni dopo che l'ultima notifica di accettazione della modifica proposta sia stata ricevuta dal depositario. |
| Articolo 16
Ritiro
1. Dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Membro potra' in qualsiasi momento recedere dalla presente Convenzione, dando comunicazione scritta del suo recesso al depositario. Il recesso e' ammesso a condizione che il Membro che intenda recedere abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo che il Consiglio non decida di sollevarlo da tali obblighi. 2. Il Membro che recede rimarra' responsabile di tutti gli obblighi diretti e contingenti nei confronti di SKAO cui era soggetto alla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di recesso fino al momento in cui il recesso diverra' effettivo. Il recesso sara' efficace dodici mesi dopo la ricezione della notifica del recesso, salvo che il Consiglio non decida di autorizzare il ritiro in tempi minori e a condizione che il Membro che recede abbia adempiuto ai suoi obblighi. 3. Il Membro che recede non potra' avanzare pretese rispetto alle attivita' di SKAO o all'ammontare dei contributi finanziari che ha gia' versato. Il Membro che recede non dovra' incorrere in alcuna nuova responsabilita' per obblighi derivanti da operazioni di SKAO effettuate dopo la data in cui la notifica del recesso sia stata ricevuta dal depositario. |
| Articolo 17
Risoluzione e scioglimento
1. La presente Convenzione potra' essere risolta, in qualunque momento, con voto unanime del Consiglio. La risoluzione non avra' efficacia finche' gli obblighi di SKAO, nei confronti dei Paesi Ospitanti, anche in relazione alla dismissione dello SKA, non siano stati adempiuti. Una volta adempiuti, il Consiglio decidera' la data dalla quale decorrera' l'efficacia della risoluzione. In caso di risoluzione, SKAO sara' sciolto e cessera' di esistere come Organizzazione Internazionale. Qualsiasi attivita' sara' liquidata e il ricavato verra' distribuito tra i Membri in misura proporzionale rispetto ai contributi versati da quando ne sono divenuti Membri. 2. Eventuali passivita' di SKAO saranno poste a carico dei Membri in misura proporzionale rispetto ai contributi versati, da quando ne sono divenuti Membri e fino al momento della decisione di risoluzione. Nel caso in cui gli obblighi o le passivita' sostenuti da SKAO eccedano i fondi totali disponibili in quel momento, il Consiglio, con decisione unanime, provvedera' ad aumentare il contributo di ciascun Membro per tale obbligo o responsabilita'. |
| Articolo 18
Mancato adempimento degli obblighi
Quando il Consiglio decide che un Membro non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, compreso il pagamento dei contributi finanziari, e' invitato dal Consiglio a correggere l'inadempimento. Se il suddetto Membro non risponde alla richiesta del Consiglio entro il termine indicato, i diritti di voto nel Consiglio di tale Membro saranno automaticamente sospesi. Gli altri Membri del Consiglio potranno decidere di adottare qualsiasi altra misura ritenuta opportuna in tali circostanze, inclusa la decisione unanime degli altri Membri del Consiglio secondo cui il Membro cessa di essere un Membro di SKAO. |
| Articolo 19
Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione e entrata in vigore
1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma a Roma il 12 marzo 2019 e successivamente depositata dal 13 marzo 2019 per tutti gli Stati elencati qui di seguito: Australia Repubblica Popolare Cinese Repubblica dell'India Repubblica Italiana Regno dei Paesi Bassi Nuova Zelanda Repubblica del Portogallo Regno di Svezia Repubblica Sudafricana Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 2. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati elencati al paragrafo 1 in conformita' con le normative nazionali. Essa entrera' in vigore trenta giorni dopo la data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione siano stati depositati dall'Australia, dalla Repubblica Sudafricana, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e da altri due firmatari. 3. La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati non elencati all'articolo 19, paragrafo 1, e alle organizzazioni internazionali, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2. 4. Per ogni Stato o organizzazione internazionale che deposita la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione. |
| Articolo 20
Depositario
1. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sara' il depositario della presente Convenzione. 2. Il depositario: (a) comunichera' ai firmatari e ai Membri ciascuna firma e la relativa data, e la data di entrata in vigore della presente Convenzione; (b) informera' i firmatari e i Membri di ciascun deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e la data di entrata in vigore della Convenzione per tale Stato o organizzazione internazionale; (c) informera' i Membri delle date di notifica dell'accettazione e della data di entrata in vigore di una modifica; (d) informera' i membri della data di notifica di recesso e della data dalla quale il ritiro avra' efficacia; (e) informera' i Membri della data di cessazione della Convenzione; e (f) informera' i Membri della decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 18, che un Membro cessa di essere Membro di SKAO e della data dalla quale tale decisione avra' efficacia. 3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, il depositario la registrera' presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Aperto per la firma a Roma il 12 marzo 2019 in lingua inglese, in un originale. |
|
|
|