Gazzetta n. 227 del 12 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 settembre 2020
Modalita' di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'art. 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso art. 30, richiamando l'applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo art. 30;
Visto l'art. 30, comma 14-quater, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che in attuazione dei commi 14-bis e 14-ter, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita' di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 125, comma 1, che ha prorogato di sei mesi i termini previsti dall'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020 che assegna a ciascuno dei millenovecentoquaranta comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, come risultanti dall'elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020, un contributo pari a euro 19.329,89;
Visti, in particolare, gli allegati da 1 a 5 del citato decreto del 2 luglio 2020, in cui sono elencati i millenovecentoquaranta Comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
Visto l'art. 1, comma 4, del medesimo decreto del Ministro del 2 luglio 2020, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visti gli articoli 156 e 158 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti il criterio di riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), del 2 agosto 2013 relativo allo «scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonche' l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Visto, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto 8 gennaio 2020 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilita' di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
Vista la nomina della dott.ssa Laura Aria a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2019;
Considerata pertanto, la necessita' di provvedere alla definizione delle modalita' operative della misura di cui all'art. 30 del decreto-legge comma 14-bis, 30 aprile 2019, n. 34, in attuazione del decreto del Ministro 2 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «DL Crescita»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», entrato in vigore il 1° maggio 2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
c) «decreto di assegnazione»: il decreto del Ministro del 2 luglio 2020, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 dell'11 luglio 2020;
d) «Comune» o, congiuntamente, «Comuni»: ciascuna delle millenovecentoquaranta amministrazioni comunali assegnatarie del contributo cosi' come elencate negli allegati da 1 a 5 del decreto di assegnazione.
 
Allegato 1

INTERVENTI AMMISSIBILI
(ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

SCHEMA DI ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE
DELLA PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

TEMPLATE DECRETO DEL 2 LUGLIO 2020
(ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
 
Art. 3
Interventi ammissibili

1. Possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o piu' opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 30, comma 14-bis, del DL Crescita. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati in Allegato 1 alcune tipologie di intervento ammissibile.
2. Le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) non aver gia' ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) essere aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno in corso;
c) essere avviate entro il 15 novembre 2020. Per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell'opera.
 
Art. 4
Contributo erogabile

1. Il contributo erogabile a ciascun Comune e' pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all'importo stabilito nel decreto di assegnazione.
2. Nel caso in cui il costo dell'intervento sia superiore all'importo determinato dal decreto di assegnazione, e' a carico del Comune la copertura della parte di costo eccedente, fatto salvo il rispetto della condizione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a).
3. Per la copertura dei maggiori costi, il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con finanziamenti e contributi pubblici ottenuti dal Comune successivamente alla data di entrata in vigore del DL Crescita, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento.
 
Art. 5
Erogazione della prima quota di contributo

1. Ai fini dell'erogazione della prima quota del contributo, i Comuni, per attestare l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, devono trasmettere le seguenti informazioni:
a) Codice unico di progetto (CUP): il CUP deve essere richiesto utilizzando la specifica modalita' di generazione guidata resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei template riferiti alla misura «DM MISE 02/07/2020 - decreto-legge Crescita (Decreto-legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019) art. 30, comma 14-bis - Annualita' 2020. Contributi ai Comuni sotto ai mille abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile»;
b) Codice identificativo gara (CIG) per lavori;
c) data di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c);
d) costo dell'opera da realizzare come indicato nel quadro economico;
e) Conto unico di tesoreria del Comune.
2. I Comuni trasmettono le informazioni di cui al comma 1 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo schema di attestazione di cui all'allegato 2.
3. Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 2, determina l'importo della prima quota di contributo spettante, pari al 50% del costo dell'opera di cui al comma 1, lettera d) e comunque nei limiti del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione.
4. L'erogazione di cui al precedente comma avviene sul conto di Tesoreria unica del comune. I comuni non provvisti di conto di Tesoreria unica provvedono a comunicare al Ministero i dati del proprio conto corrente, sul quale effettuare il pagamento del contributo.
5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.
 
Art. 6
Erogazione del saldo

1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i Comuni, provvedono all'alimentazione del Sistema di monitoraggio delle opera pubbliche nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) con le informazioni inerenti la realizzazione finanziaria, fisica e procedurali dell'opera.
2. La seconda quota, pari al saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, nel limite del contributo individuato con il decreto di assegnazione e la quota gia' erogata, previa verifica attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 7, dell'avvenuta conclusione dei lavori, risultante dalla Sezione procedurale - fase procedurale «Collaudo» e la data effettiva di conclusione del collaudo (riscontrabile dal certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Tale data deve essere riscontrabile dal sistema di monitoraggio.
3. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono vincolate fino al collaudo, ovvero all'avvenuta verifica della regolare esecuzione delle opere.
4. L'erogazione del saldo e' autorizzata dal Ministero con le modalita' di cui all'art. 5, commi 4 e 5.
 
Art. 7
Monitoraggio

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce «Decreto-legge n. 34/2019_art. 30 comma 14 bis_eff energ e sviluppo sostenibile» (sezione anagrafica - «strumento attuativo»).
2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori e' attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC.
 
Art. 8
Decadenza dall'assegnazione del contributi

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, entro il 15 novembre 2020 i Comuni beneficiari decadono automaticamente in tutto o in parte dall'assegnazione del contributo.
 
Art. 9
Informazione e pubblicita'

1. I Comuni danno pubblicita' dell'importo ricevuto ai sensi del presente decreto nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 30 del DL Crescita.
2. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e aggiorna periodicamente l'elenco dei Comuni utilizzatori del contributo di cui al presente decreto con indicazione dei contributi erogati per ciascuna opera pubblica finanziata.
 
Art. 10
Rinvio

1. Il Ministero disciplina le modalita' di controllo a campione delle opere finanziate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 13, del DL Crescita nonche' le circostanze di revoca del contributo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2020

Il direttore generale: Aria