Gazzetta n. 227 del 12 settembre 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118
Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 - e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);
Vista la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 maggio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia, ogni anno, alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni di cui al comma 1. I dati sono accompagnati da una relazione di controllo della qualita' e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2021 e include i dati relativi all'anno 2020. Tali dati sono calcolati e comunicati alla Commissione europea secondo le modalita' e i formati definiti dalla decisione di esecuzione 2019/2193 della Commissione, del 17 dicembre 2019.»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 8 per i singoli produttori di AEE, nelle more dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attivita', ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione. I Ministeri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare la conformita' dello statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attivita' avviate e, in caso di difformita', formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell'attivita'.»;
c) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali e' previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalita' operative ed e' autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici puo' provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.
2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovra' avere le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico.
3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
cosi' recita:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori
uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel
rispetto delle seguenti indicazioni:
1) coordinare le disposizioni del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni
contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica
la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con
particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di
responsabilita' estesa del produttore;
2) individuare forme di promozione e di
semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli
fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' delle
procedure e delle norme di sicurezza;
3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei
sistemi di tracciabilita' e di contabilita' dei veicoli,
dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal
trattamento degli stessi, con particolare riferimento
all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri
di raccolta;
4) individuare misure per sviluppare o incentivare
il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di
frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili,
finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai
soli rifiuti non riciclabili;
b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di
pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE)
2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di
pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'art.
8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla
direttiva (UE) 2018/851;
2) prevedere specifiche modalita' semplificate per
la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori
non derivanti dall'attivita' di enti e imprese;
3) adeguare lo schema di responsabilita' estesa
alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle
disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE)
2018/851;
4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti
di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
valutando la possibilita' di realizzare un sistema unico di
gestione;
c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in
attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto
delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i
produttori, ai sensi dell'art. 8-bis della direttiva
2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) adeguare lo schema di responsabilita' estesa
alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle
disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE)
2018/851;
3) individuare misure per la promozione e la
semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine
di prevenire la produzione dei rifiuti;
4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su
base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti
RAEE da parte di distributori che non vendono
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5) definire condizioni, requisiti e parametri
operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE
nonche' le relative modalita' di controllo;
6) disciplinare il fine vita dei pannelli
fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12
aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi
individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli
affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti.».
- La direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e' pubblicata
nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 giugno 2018, n. L 150.
- La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197.
- La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che
abroga la direttiva 91/157/CEE; e' pubblicata nella
G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
(Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73,
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
(Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 2008, n. 283, Supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 3 della legge 24 aprile
2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
Supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 31 (Monitoraggio e comunicazioni). - 1. L'ISPRA
assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare una relazione contenente informazioni, comprese stime
circostanziate, sulle quantita' e sulle categorie di AEE
immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali,
preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate,
nonche' sui RAEE raccolti separatamente esportati, per
peso.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare invia, ogni anno, alla Commissione
europea una relazione sull'attuazione della direttiva
2012/19/UE contenente le informazioni di cui al comma 1. I
dati sono accompagnati da una relazione di controllo della
qualita' e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi
dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti.
Il primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2021
e include i dati relativi all'anno 2020. Tali dati sono
calcolati e comunicati alla Commissione europea secondo le
modalita' e i formati definiti dalla decisione di
esecuzione 2019/2193 della Commissione, del 17 dicembre
2019.».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 10 (I sistemi collettivi). - 1. I produttori che
non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema
individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono
partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i
raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i
recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.
L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti non
puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un
consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del
principio di libera concorrenza.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma
consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma
personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine
di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo
approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro
di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il
territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di
coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma
scritta a pena di nullita'.
4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima
dell'inizio dell'attivita' o entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione in
caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al
Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire.
5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione
conformano la loro attivita' ai criteri direttivi dei
sistemi di gestione di cui all'art. 237 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo
statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e
8.
5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi
collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo,
quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
societa' di revisione indipendente, al fine di verificare
periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio
statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello
statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione
trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro 15 giorni
dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto e' approvato nei successivi 90 giorni
alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate
osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto e'
condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro
nazionale.
8-bis. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 8
per i singoli produttori di AEE, nelle more
dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di
nuova costituzione possono avviare le attivita', ivi
inclusa l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'art.
29, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni
dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, ai fini
dell'approvazione. I Ministeri competenti possono nei
successivi 180 giorni verificare la conformita' dello
statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attivita'
avviate e, in caso di difformita', formulano motivate
osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei
successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini
dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico. Il mancato adeguamento
nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro
nazionale e la cessazione dell'attivita'.
9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle
risorse economiche che verranno impiegate e di una copia
del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente con
l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun
sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'
fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei
dati raccolti ai sensi del presente comma.
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli
eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.
I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle
certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro
sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto
ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed
il monitoraggio interno all'azienda.
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare
una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul
mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo
costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno
un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione si adeguano
alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31
dicembre dell'anno solare successivo a quello
dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema
collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione
dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma
10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza
e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente
periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da
parte del medesimo sistema collettivo, della quota di
mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato
di vigilanza e controllo in conformita' all'art. 35.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, ogni anno alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all'Allegato II Parte B, punto 3.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e l'indicazione sulle modalita' di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Relazioni alla Commissione europea). - 1.
(abrogato).
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette, per via elettronica, ogni
anno alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine
dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati
raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi
dell'art. 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di
riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e
sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di
cui all'Allegato II Parte B, punto 3.
3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n.
2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione
europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e
accumulatori contenente le informazioni di cui all'art. 8,
comma 3, e l'indicazione sulle modalita' di ottenimento dei
dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti
di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine
dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.».
 
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 settembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede