Gazzetta n. 228 del 14 settembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2020
Definizione dei criteri di priorita' delle modalita' di attribuzione delle indennita' agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilita' che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche', in materia di famiglia e disabilita' e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilita', anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art. 47, ha disposto la sospensione delle attivita' nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale per persone con disabilita', dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede, all'art. 104, comma 3, che al fine di garantire misure di sostegno agli enti gestori delle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita', che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilita' con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, siano definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione dell'indennita' agli enti gestori alle strutture semiresidenziali per persone con disabilita' comunque siano denominate dalle normative regionali;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, con il quale e' stata disposta la ripresa delle attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle regioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019 con il quale e' stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016 recante requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, nonche' ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016, e, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Vista l'anticipazione di Tesoreria di euro 40.000.000,00 al conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri), ai sensi dell'art. 265, comma 16, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020;
Ritenuto di dover considerare come termine a quo per il riconoscimento delle spese a fronte delle quali e' erogato il contributo, la data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e come termine ad quem la data del 31 luglio 2020, termine del periodo di emergenza previsto dalla «dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020;
Ritenuto di dover individuare, quale parametro per determinare l'ammontare del contributo massimo concedibile, il numero degli utenti frequentanti le strutture alla data di cui al termine a quo, e di fissare un tetto al numero di utenti rilevante per determinare tale ammontare, affinche' in fase di erogazione si tenga conto delle economie di scale che le strutture piu' grandi possono conseguire;
Sentiti i rappresentanti tecnici del Coordinamento interregionale;

Decreta:

Art. 1

Riparto delle risorse

1. Le risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilita' per l'anno 2020, pari a euro 40 milioni, sono attribuite alle regioni, per le finalita' di cui all'art. 2.
2. A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse come da tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016.
 
Tabella 1

Risorse destinate alle Regioni - Anno 2020

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita'

1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, sono destinate a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita', che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020.
2. Le spese ammissibili, che concorrono al riconoscimento dell'indennita' agli enti gestori alle strutture semiresidenziali, dovute all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono le seguenti:
a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
b) formazione specifica del personale relativamente alle modalita' con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonche' dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attivita' dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali di cui al comma 1.
 
Art. 3

Erogazione delle risorse

1. Ciascuna regione provvede a determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile, in base al numero effettivo degli utenti con disabilita' di ciascuna struttura alla data del 17 marzo 2020. L'entita' di tale ammontare puo' essere modulata secondo il tipo di regime in essere con le strutture operanti nel territorio regionale, laddove a diversi regimi corrispondano protocolli di sicurezza diversi.
2. Al fine di determinare il parametro di cui al comma precedente, puo' essere presentata dal legale rappresentante dell'ente o dell'amministrazione gestore della struttura che presenta una autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui si attesti il numero delle persone con disabilita' che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 17 marzo 2020. Il numero di utenti rilevante per ente gestore per determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile non puo' comunque essere superiore a 100.
3. Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione, viene disposto dalla Presidenza del Consiglio - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', a condizione che quest'ultima abbia formalmente adottato il Piano di riapertura delle strutture previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, entro trenta giorni dall'accreditamento dell'anticipazione di Tesoreria effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 265, comma 16, del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Le regioni, provvedono a dare adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari e procedono all'erogazione delle risorse spettanti alle strutture semiresidenziali per persone con disabilita', previa presentazione delle ricevute quietanzate che dimostrino il sostenimento effettivo dei costi, entro quarantacinque giorni dal termine ultimo di cui all'art. 2, comma 1, ovvero, se successivo, dall'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more del trasferimento delle risorse spettanti, le regioni possono anticipare una quota parte, a valere sui loro rispettivi bilanci, alle strutture semiresidenziali per persone con disabilita'.
5. Le regioni rendicontano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' l'effettiva erogazione ai beneficiari delle risorse trasferite di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla completa erogazione delle medesime secondo le modalita' di cui all'Allegato A.
 
Art. 4

Monitoraggio

1. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre alle comunicazioni di cui all'art. 3, le regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e le misure finanziate con le risorse del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilita'.
Il presente e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2020, Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2035