Gazzetta n. 228 del 14 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 luglio 2020
Riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del 21 agosto 2017 e definizione dei criteri per il finanziamento degli interventi e le modalita' attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post-sisma (100 milioni), ai sensi delle delibere Cipe n. 127/2017 del 22 dicembre 2017 e n. 55/2019 del 24 luglio 2019.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che assegna al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale, il compito di indicare gli indirizzi programmatici e in particolare di determinare le linee di intervento, quantificare le risorse finanziarie necessarie, nonche' di determinare i criteri generali per la ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento e di indicare i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni;
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera q) della predetta legge che prevede una riserva dei finanziamenti per sopperire, con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, alle esigenze piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
Visto l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene, tra l'altro, in capo allo Stato, le funzioni e i compiti relativi al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la delibera CIPE n. 45 del 26 ottobre 1978, con la quale si e' provveduto, ai sensi del citato art. 2 della legge 457 del 1978, alla ripartizione dei fondi per la programmazione ordinaria delle regioni, nonche' alla definizione degli indirizzi e delle linee programmatiche di carattere tecnico;
Viste, altresi', le delibere CIPE n. 75/1979, n. 11/1982, n. 10/1985, n. 25/1994, n. 7 e n. 83 del 1995 con le quali sono state ripartite, tra i diversi settori di intervento, le risorse di cui al richiamato art. 3, comma 1, lettera q) della legge n. 457/1978, destinandole a specifiche iniziative e programmi;
Vista la delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018, con la quale sono stati aggiornati gli indirizzi programmatici per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate alle finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sul fondo M del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» gestito da Cassa depositi e prestiti, destinando fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, come stabilito al punto 2.1 lettera b) della predetta delibera CIPE n. 127/2017;
Visto l'ultimo comma del citato punto 2.1 lettera b) che ha stabilito che le proposte da finanziare dovranno in ogni caso garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 4), 6), 7), 8) e 9) del medesimo punto 2.1 lettera a) e pertanto:
essere destinate alla locazione permanente con canone sociale, per le proposte di intervento che usufruiranno di un contributo pubblico a copertura totale del costo di realizzazione, mentre per le proposte di intervento che usufruiranno di un contributo pubblico in quota parte del costo di realizzazione, alla locazione permanente o con patto di futura vendita degli alloggi al termine del periodo di locazione a canone agevolato, da assegnare alle categorie svantaggiate di cui all'art. 11, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nel rispetto dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata fissati da ciascuna regione e provincia autonoma;
avere caratteristiche edilizie di alta sostenibilita', con efficientamento energetico degli edifici da realizzare secondo i requisiti per gli «edifici a energia quasi zero» di cui alla direttiva dell'Unione europea 2010/31/UE, garantendo una prestazione energetica dell'immobile, con riferimento alle linee guida del decreto interministeriale del 26 giugno 2015 di cui alle premesse, pari almeno alla classe di efficienza A1 per gli interventi di recupero e riuso, e pari alla piu' alta classe A4 di efficienza per gli interventi di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, nonche' di nuova costruzione;
perseguire la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
innalzare i livelli di qualita' dell'abitare per quanto attiene il superamento delle barriere architettoniche e la sicurezza nell'uso, la flessibilita' compositiva e tipologica degli spazi della residenza utile a fornire risposte alle mutate esigenze che caratterizzano l'attuale domanda di accesso alla casa, e l'innovazione tecnologica dell'edilizia in un concetto di autosostenibilita';
contribuire all'incremento della qualita' urbana del contesto e della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati, per una quota non superiore al 20 per cento del finanziamento statale assegnato, mediante il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni secondarie (asili nido, scuole materne e primarie, attrezzature sportive, ecc.);
Vista la delibera CIPE n. 55 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2019, con la quale i predetti territori danneggiati dai sismi sono stati integrati da quelli colpiti dall'evento del 21 agosto 2017;
Visto il punto 5.1 della predetta delibera CIPE n. 127/2017 che stabilisce che per gli interventi di ricostruzione post sisma le regioni interessate, superata la fase emergenziale, comunicano i fabbisogni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa e il punto 5.2 della stessa delibera, come modificato dalla delibera CIPE n. 55/2019, che stabilisce che gli interventi di edilizia residenziale sociale nelle aree colpite dal terremoto dovranno tenere conto delle iniziative e dei programmi attuati e/o coordinati dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici;
Tenuto conto della nota della Giunta regionale della Campania, Direzione generale per il governo del territorio in data 11 ottobre 2019, prot. n. PG/2019/0611555, esaminata nel corso della riunione congiunta del 21 novembre 2019 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa e le regioni interessate, di cui al relativo verbale, come successivamente integrata in data 17 dicembre 2019, con la quale e' stato trasmesso definitivamente il documento recante i fabbisogni e la proposta di ripartizione dei fondi di cui al punto 2.1 lettera b) della delibera CIPE n. 127/2017, come redatto e condiviso dai responsabili tecnici delle cinque regioni interessate, nonche' dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria e dal Commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia;
Preso atto che il fabbisogno costituito dagli interventi di adeguamento o miglioramento sismico per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017, che non hanno trovato finanziamento con l'ordinanza del Commissario n. 27 del 2017 e n. 86 del 2019 per complessivi n. 15 interventi riportati nell'allegato 1, ha condotto ad una proposta di ripartizione cosi' articolata:

+---------------+---------+---------------------------+
|Regione Abruzzo| euro | 11.520.000,00|
+---------------+---------+---------------------------+
|Regione Lazio | euro | 5.091.272,55|
+---------------+---------+---------------------------+
|Regione Marche | euro | 19.817.539,57|
+---------------+---------+---------------------------+
|Regione Umbria | euro | 3.571.187,88|
+---------------+---------+---------------------------+
|Totale | euro | 40.000.000,00|
+---------------+---------+---------------------------+

Preso atto che la Regione Campania ha quantificato per la ricostruzione del territorio campano colpito dal sisma del 21 agosto 2017 un fabbisogno prioritario con riguardo a n. 5 interventi per complessivi 8.000.000,00 di euro, come riportato nell'allegato 2;
Preso atto, inoltre, della evidenziata necessita' di avviare un programma speciale di ricostruzione da destinare ai cittadini terremotati in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica vigenti nelle rispettive regioni, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017, e che per la stima del conseguente fabbisogno aggiuntivo, tenendo conto delle effettive esigenze, della vastita' del patrimonio di ERP interessato dagli eventi sismici e delle percentuali di ripartizione a suo tempo definite dalla Cabina di coordinamento composta dai presidenti di regione - Vice commissari, il commissario e le regioni hanno stabilito di comune accordo la seguente proposta di ripartizione dell'importo disponibile:

+---------------+---------+---------------------------+
|Regione Abruzzo| euro | 8.000.000,00|
+---------------+---------+---------------------------+
|Regione Lazio | euro | 7.000.000,00|
+---------------+---------+---------------------------+
|Regione Marche | euro | 30.000.000,00|
+---------------+---------+---------------------------+
|Regione Umbria | euro | 7.000.000,00|
+---------------+---------+---------------------------+
|Totale | euro | 52.000.000,00|
+---------------+---------+---------------------------+

Preso atto, infine, che per quanto sopra quantificato, la proposta definitiva di ripartizione dei fondi di cui al punto 2.1 lettera b) della delibera CIPE n. 127/2017 avanzata dalle regioni sulla base dei fondi disponibili e delle esigenze stimate risulta essere la seguente:

+-----------------+---------+-----------------------------+
|Regione Abruzzo | euro | 19.520.000,00|
+-----------------+---------+-----------------------------+
|Regione Campania | euro | 8.000.000,00|
+-----------------+---------+-----------------------------+
|Regione Lazio | euro | 12.091.272,55|
+-----------------+---------+-----------------------------+
|Regione Marche | euro | 49.817.539,57|
+-----------------+---------+-----------------------------+
|Regione Umbria | euro | 10.571.187,88|
+-----------------+---------+-----------------------------+
|Totale | euro | 100.000.000,00|
+-----------------+---------+-----------------------------+

Visto il punto 5.3 della delibera CIPE n. 127/2017 che stabilisce che con uno piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, da parte delle regioni interessate, dei suddetti fabbisogni e' effettuato il riparto delle risorse, pari a complessivi 100 milioni di euro, e sono definiti i criteri per il finanziamento degli interventi e le modalita' attuative e di monitoraggio.
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 7 maggio 2020;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata, ai sensi del punto 5.3 della delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127, la seguente ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, pari a 100 milioni di euro, giacenti sul fondo M del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» gestito da Cassa depositi e prestiti, destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del 21 agosto 2017:

+-----------------+---------+-----------------------------+
|Regione Abruzzo | euro | 19.520.000,00|
+-----------------+---------+-----------------------------+
|Regione Campania | euro | 8.000.000,00|
+-----------------+---------+-----------------------------+
|Regione Lazio | euro | 12.091.272,55|
+-----------------+---------+-----------------------------+
|Regione Marche | euro | 49.817.539,57|
+-----------------+---------+-----------------------------+
|Regione Umbria | euro | 10.571.187,88|
+-----------------+---------+-----------------------------+
|Totale | euro | 100.000.000,00|
+-----------------+---------+-----------------------------+

 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati
dai sismi 2016/2017
1. Criteri per il finanziamento degli interventi: erogazione del finanziamento statale.
1.1 Ferma restando l'articolazione temporale di utilizzo delle risorse di cui al punto 3.1 della delibera CIPE n. 127/2017 (che prevede una disponibilita' di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023) i fondi di cui all'art. 3 lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457 saranno messi a disposizione da Cassa depositi e prestiti, sui rispettivi conti correnti vincolati con specifica destinazione che saranno accesi da ciascuna regione presso le rispettive tesorerie, a seguito di comunicazione della Direzione generale per la condizione abitativa, secondo le seguenti modalita':
1.1.1 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto;
1.1.2 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati nell'ambito regionale, per un importo medio pari al 25% del finanziamento complessivo. Detto trasferimento e' effettuato a seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al successivo punto 2. La Direzione generale per la condizione abitativa non procedera' al trasferimento di risorse qualora non siano state comunicate, entro i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, le modalita' attuative degli interventi approvati e di trasferimento delle risorse statali;
1.1.3 20% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati con il presente decreto, per un importo medio pari al 55% del finanziamento complessivo. Detto trasferimento e' effettuato a seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al successivo punto 2;
1.1.4 20% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati con il presente decreto, per un importo medio pari al 75% del finanziamento complessivo. Detto trasferimento e' effettuato a seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al successivo punto 2. La quota di finanziamento sara' decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.
1.2 Ultimati uno o piu' interventi, eventuali residui e/o economie, accertate in fase di collaudo dalla relazione acclarante Stato-Soggetto beneficiario del finanziamento pubblico, saranno riprogrammate dalla regione per la realizzazione di programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto delle finalita' di cui punto 2.1 lettera a) punto 4) della delibera CIPE n. 127/2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa. 2. Monitoraggio del programma.
2.1 In attuazione del punto 7 della delibera CIPE n. 127/2017, le regioni ed i soggetti attuatori beneficiari del finanziamento statale si impegnano ad adempiere alla reportistica di monitoraggio dalla data della comunicazione regionale di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente decreto e sino alla ultimazione e collaudo degli interventi.
2.2 Il monitoraggio e' costituito:
2.2.1 da una «reportistica semestrale» contenente, come previsto al citato punto 7 della delibera CIPE 127/2017 «gli elementi conoscitivi sullo stato di avanzamento degli interventi e sugli obiettivi fisici raggiunti» da inviare da parte delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, con riferimento a tutti gli interventi finanziati in ciascun ambito regionale, con cadenza semestrale entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, da aggiornare contestualmente alle richieste di erogazione delle risorse statali di cui al precedente punto 1. La «reportistica semestrale», utilizzando dei format unitari che saranno forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la condizione abitativa, illustra per ciascuna programma regionale l'avanzamento dell'attuazione degli interventi in esso previsti sin dalle fasi progettuali, nonche' l'avanzamento dei lavori e delle liquidazioni operate con le risorse statali erogate. Nell'ambito della reportistica semestrale sono trasmessi anche gli atti sottoscritti che vincolano i soggetti proponenti (con gli estremi della pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione regionale degli stessi) e per ciascun intervento un report sintetico volto ad illustrare le caratteristiche del progetto o dei progetti definitivi approvati, con specifico riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017.
2.2.2 da una «reportistica specialistica» per la divulgazione dei risultati raggiunti con la realizzazione degli interventi, da presentare da parte delle regioni contestualmente alle richieste di erogazione delle risorse statali di cui al precedente punto 1 e, successivamente, all'avvenuta ultimazione degli interventi ricompresi nell'ambito regionale. Tale reportistica riguarda in dettaglio il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017 e sara' resa accessibile sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora nell'ambito regionale siano previste piu' proposte di intervento, la reportistica specialistica puo' essere limitata al programma ritenuto dalla regione piu' significativo tra quelli ammessi a finanziamento.
2.3 All'avvenuto completo collaudo degli interventi ammessi a finanziamento, ciascuna regione comunica le risultanze degli accertamenti riguardanti le eventuali economie e residui, con la quantificazione dell'importo da riprogrammare con le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto.
2.4 La predetta «reportistica» sara' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, delle regioni e dei soggetti proponenti per realizzare la massima trasparenza sull'avanzamento degli interventi e sulla qualita' dei contenuti tecnici delle proposte e in modo da diffondere i risultati raggiunti tra i soggetti che operano nel settore.
 
Art. 2

1. Gli interventi da realizzare prioritariamente con i fondi di cui al presente decreto sono quelli individuati dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 1 e quelli della Regione Campania indicati nell'allegato 2.
2. Per gli interventi gia' individuati di cui al precedente comma 1 i soggetti attuatori comunicano entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Codice unico di progetto (CUP) alla regione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa e le regioni comunicano, entro duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, a pena di decadenza del finanziamento:
le modalita' e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato;
la data di avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori pena decadenza dal finanziamento;
il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell'allegato 3 al presente decreto.
3. Per gli ulteriori interventi da finanziare sulle risorse disponibili ai sensi del precedente art. 1, le regioni comunicano, entro duecentoquaranta giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, a pena di decadenza del finanziamento:
il comune di localizzazione, la denominazione dell'intervento, il soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP);
il costo finale, la quota di finanziamento assegnato e, ove necessario, le modalita' di copertura aggiuntiva;
le modalita' e i tempi attuativi di ciascun intervento desunti dal progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato;
la data ultima ammissibile di inizio lavori pena decadenza dal finanziamento;
il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell'allegato 3 al presente decreto.
4. La scelta degli interventi e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della deliberaCIPE n. 127/2017 riportati nelle premesse del presente decreto, ferma restando la facolta' di applicazione, da parte dei soggetti attuatori, delle altre prescrizioni previste dal citato punto 2.1 lettera a).
La selezione delle eventuali proposte di intervento da realizzarsi da parte di soggetti privati avviene con procedure ad evidenza pubblica e in particolare per gli interventi concernenti l'attuazione del richiamato punto 4 del punto 2.1 della medesima delibera CIPE la procedura ad evidenza pubblica previamente rende note le modalita' di determinazione dei canoni di locazione e, ove previsto, del prezzo di cessione degli alloggi, nonche' i limiti di reddito per l'accesso alle abitazioni fissati dalla regione.
5. Ciascun progetto definitivo, per il quale e' stata accertata la fattibilita' tecnica ed economica di cui ai precedenti commi 2 e 3, e' approvato dalla regione corredato dagli atti necessari alla sua celere realizzazione, della indicazione delle rispettive fasi attuative e dai tempi di collaudo. La regione accerta e indica in quali termini ciascun intervento corrisponda alle prescrizioni di cui ai punti 4, 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017.
 
Art. 3

Le regioni, avvalendosi del sistema informativo BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, vigilano sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato, ivi compreso il rispetto delle previsioni di spesa e sono impegnate a recuperare il finanziamento statale in caso di inadempienza dei soggetti candidati a realizzare gli interventi di ricostruzione post sisma agli obblighi stabiliti negli atti approvativi, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa.
 
Art. 4

E' approvato l'allegato 3 che definisce le ulteriori modalita' attuative e di monitoraggio da attuarsi da parte della direzione generale per la condizione abitativa.
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2020

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3153