Gazzetta n. 229 del 15 settembre 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2020, n. 122
Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»);
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);
Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorita' europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole «piu' lavoratori» sono soppresse le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita' produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva in Italia, uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore e' considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»;
3) al comma 3, le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
4) al comma 5, le parole: «articoli 3, 4, 5», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 5»;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera d), dopo le parole «in Italia» e' aggiunto il seguente periodo: «. Il lavoratore e' altresi' considerato distaccato nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis e anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui all'articolo 4.»;
c) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se piu' favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all'articolo 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
i) indennita' o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all'estero.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita' sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l'intera indennita' e' considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.»;
3) al comma 2, le parole «delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato» sono sostituite dalle seguenti: «dei congedi annuali retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni»;
d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Distacco di lunga durata). - 1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:
a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
b) le clausole di non concorrenza;
c) la previdenza integrativa di categoria.
2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del prestatore di servizi il periodo di cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalita' secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2.
3. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco, ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, e' determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni svolte nel medesimo luogo e' valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera b), le parole «alle tariffe minime salariali e ai loro» sono sostituite dalle seguenti: «alla retribuzione e ai suoi»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorita' competente ne tiene conto ai fini della determinazione proporzionale delle sanzioni.»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 3, dopo le parole «in Italia» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 1, comma 2-bis, stabilite in Italia,»;
2) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorita' dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore e' distaccato sollecita le autorita' o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti a rendere le informazioni necessarie da parte dell'autorita' competente dello Stato membro dal quale il lavoratore e' distaccato, l'Ispettorato nazionale del lavoro informa tempestivamente la Commissione europea.»;
g) all'articolo 10, comma 1, lettera i), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia.»;
h) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Obblighi informativi). - 1. L'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati lavoratori ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, e' tenuta a informare l'agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati. Per l'intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni dalla sua cessazione l'impresa utilizzatrice e' tenuta a conservare copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione per l'esibizione agli organi di vigilanza.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, l'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia informa senza ritardo l'agenzia di somministrazione dell'invio del lavoratore presso altra impresa.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, l'impresa utilizzatrice, prima dell'invio dei lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare, per iscritto, all'agenzia di somministrazione tenuta alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, le informazioni di cui alle lettere b), c), d) e f) del medesimo comma 1. L'impresa utilizzatrice e' tenuta a consegnare all'impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione ai fini dell'esibizione agli organi di vigilanza.»;
i) all'articolo 12:
1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.».
2) al comma 4, le parole «e 2» sono sostituite dalle seguenti: «, 2 e 3-ter».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
cosi' recita:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e' pubblicata
nella G.U.U.E. 9 luglio 2018, n. L 173.
- La direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione
della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012,
relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento
IMI») e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2014, n. L
159.
- La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e'
pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1997, n. 18.
- Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») e'
pubblicato nella G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177.
- Il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del
trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n.
1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al
mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati
con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006
e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
- Il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») e'
pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.
- Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno
sportello digitale unico per l'accesso a informazioni,
procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei
problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L 295.
- La direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea e'
pubblicata nella G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186.
- Il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce
l'Autorita' europea del lavoro, che modifica i regolamenti
(CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589 e che
abroga la decisione (UE) 2016/344 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186.
- La legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2018) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2019, n. 245.
- Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
(Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente
l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di
servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(«regolamento IMI») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 luglio 2016, n. 169.
- Il testo dell'art. 1, comma 3 della legge 24 aprile
2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Campo d'applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato
membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi,
distaccano in Italia uno o piu' lavoratori, in favore di
un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o
di un'altra unita' produttiva o di un altro destinatario, a
condizione che durante il periodo del distacco, continui a
esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore
distaccato.
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di
somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato
membro che distaccano lavoratori presso un'impresa
utilizzatrice avente la propria sede o un'unita' produttiva
in Italia.
2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di
somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro
diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa
utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato
membro uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa
inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di
servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria
unita' produttiva o altra impresa, anche appartenente allo
stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i
lavoratori sono considerati distaccati in Italia
dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il
rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresi'
alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno
Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso
un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita'
produttiva in Italia, uno o piu' lavoratori da tale ultima
impresa inviati, nell'ambito di una prestazione
transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione,
nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello
in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in
questo caso il lavoratore e' considerato distaccato
dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il
rapporto di lavoro.
3. L'autorizzazione prevista dall'art. 4 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, non e' richiesta alle agenzie
di somministrazione di cui al ai commi 2 e 2-bis che
dimostrino di operare in forza di un provvedimento
amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato
dall'autorita' competente di un altro Stato membro.
4. Nel settore del trasporto su strada, il presente
decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui
al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21
ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009
del 21 ottobre 2009.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis,
5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle
imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano
lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.
6. Il presente decreto non si applica al personale
navigante delle imprese della marina mercantile.».
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo
17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "autorita' richiedente" l'autorita' competente
che presenta una richiesta di assistenza, informazione,
notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto
dal presente decreto;
b) "autorita' adita" l'autorita' alla quale e'
diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica
o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal
presente decreto;
c) "autorita' competente" il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del
lavoro nonche', ai soli fini delle disposizioni relative
alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di
cui all'art. 21, l'autorita' giudiziaria;
d) "lavoratore distaccato" il lavoratore
abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un
periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con
riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio
lavoro in Italia. Il lavoratore e' altresi' considerato
distaccato nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2-bis e
anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con
sede in Italia;
e) "condizioni di lavoro e di occupazione"le
condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai
contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto
legislativo n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti
aziendali, relative alle materie di cui all'art. 4.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Condizioni di lavoro e di occupazione). - 1.
Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'art. 1,
commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano,
durante il periodo del distacco, se piu' favorevoli, le
medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in
Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di
cui all'art. 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano
prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in
cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di
riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per
lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai
regimi pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori,
con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da
parte di agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni
di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini
e giovani;
g) parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche'
altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i
lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal
datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla
loro abituale sede di lavoro;
i) indennita' o rimborsi a copertura delle spese di
viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per
esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di
viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori
distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli
stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro,
sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso
un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in
Italia o all'estero.
1-bis Sono considerate parte della retribuzione le
indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco che
non sono versate a titolo di rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa
del distacco. Dette indennita' sono rimborsate dal datore
di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto
dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese
di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale
disciplina non stabilisce se taluni elementi delle
indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco sono
versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte
della retribuzione l'intera indennita' e' considerata
versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.
2. Le disposizioni normative e di contratto
collettivo in materia di durata minima dei congedi annuali
retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni per
lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori
di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un
bene, previsti in un contratto di fornitura di beni,
indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed
eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati
dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in
relazione ai quali e' stato disposto il distacco, non e'
superiore a otto giorni, escluse le attivita' del settore
edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto
legislativo.
3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le
disposizioni di cui all'art. 35, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2015.
4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'art. 1, comma
1, trova applicazione il regime di responsabilita' solidale
di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2,
del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di
somministrazione, l'art. 35, comma 2, del decreto
legislativo n. 81 del 2015.
5. In caso di distacco nell'ambito di un contratto di
trasporto trova applicazione l'art. 83-bis, commi da 4-bis
a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Accesso alle informazioni). - 1. Tutte le
informazioni relative alle condizioni di lavoro e di
occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di
distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede
ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono
relative a:
a) condizioni di lavoro e di occupazione
applicabili ai lavoratori distaccati in Italia;
b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori
distaccati in Italia, con particolare riferimento alla
retribuzione e ai suoi elementi costitutivi, al metodo
utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai
criteri per la classificazione del personale;
c) procedure per sporgere denuncia, nonche' la
disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;
d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono
rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai
diritti e agli obblighi derivanti dalle disposizioni
nazionali.
2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono
pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo
trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli
standard di accessibilita' riferiti anche alle persone con
disabilita' e sono accessibili gratuitamente.
2-bis. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e
occupazione siano applicabili alla fattispecie di distacco,
l'autorita' competente ne tiene conto ai fini della
determinazione proporzionale delle sanzioni.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Cooperazione amministrativa). - 1. Al fine
di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa,
l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente
alle motivate richieste di informazione delle autorita'
richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi
comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione
della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.
2. Le richieste comprendono anche le informazioni
relative al possibile recupero di una sanzione
amministrativa, o alla notifica di un provvedimento
amministrativo o giudiziario che la irroga e possono
includere l'invio di documenti e informazioni circa la
legalita' dello stabilimento e la buona condotta del
prestatore di servizi.
3. Al fine di consentire all'autorita' competente di
fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2,
i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in
Italia, ivi incluse le imprese di cui all'art. 1, comma
2-bis, stabilite in Italia, comunicano all'Ispettorato
nazionale del lavoro le informazioni necessarie.
4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il
sistema di informazione del mercato interno, di seguito
IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti
termini:
a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla
ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano
la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono
espressamente indicate nella richiesta unitamente agli
elementi idonei a comprovarla;
b) entro il termine di venticinque giorni
lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli
altri casi.
5. L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' applicare
gli accordi e le intese bilaterali relativi alla
cooperazione amministrativa al fine di accertare e
monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori
distaccati, fermo restando l'utilizzo, per quanto
possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni.
6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficolta' a
rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i
controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti
nella richiesta, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne
fornisce tempestiva comunicazione all'autorita' richiedente
al fine di individuare una soluzione.
7. Nel caso in cui l'autorita' competente ravvisi
casi di irregolarita', si attiva senza ritardo affinche'
tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite
IMI allo Stato membro interessato.
8. La richiesta di informazioni non e' ostativa
all'adozione di misure atte a prevenire possibili
violazioni delle disposizioni del presente decreto.
9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza
reciproca con le autorita' competenti di altri Stati membri
e' svolta a titolo gratuito. Le informazioni sono
utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui
si riferiscono.
9-bis. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non
sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorita'
dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore e'
distaccato sollecita le autorita' o gli organismi che le
detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti a
rendere le informazioni necessarie da parte dell'autorita'
competente dello Stato membro dal quale il lavoratore e'
distaccato, l'Ispettorato nazionale del lavoro informa
tempestivamente la Commissione europea.».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Obblighi amministrativi). - 1. L'impresa
che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di
comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno
antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le
successive modificazioni entro cinque giorni. La
comunicazione preventiva di distacco deve contenere le
seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalita' dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di
servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalita' e domicilio eletto del referente di
cui al comma 3, lettera b);
h) generalita' del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di somministrazione, in caso
di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia
richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento;
i-bis) nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2-
bis, primo periodo, i dati identificativi dell'impresa
utilizzatrice che invia lavoratori in Italia.
1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come
individuato dall'art. 1, comma 4, la comunicazione
preventiva di distacco:
a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo,
copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal
conducente distaccato in territorio italiano per conto
della stessa impresa di autotrasporto indicata nella
medesima comunicazione;
b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,
deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda
in euro del conducente distaccato e le modalita' di
rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da
questo sostenute.
1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di
distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi del comma 1 deve essere tenuta a
bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia
stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso
di controllo su strada; un'altra copia della medesima
comunicazione deve essere conservata dal referente
designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del
comma 3, lettera b).
1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli
organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
verificano la presenza a bordo del mezzo della
documentazione seguente, in lingua italiana:
a) contratto di lavoro o altro documento contenente
le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
b) prospetti di paga.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono definite le
modalita' delle comunicazioni.
3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni
dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo
di:
a) conservare, predisponendone copia in lingua
italiana, il contratto di lavoro o altro documento
contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti
paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la
durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione
comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti
equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del
rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il
certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale
applicabile;
b) designare un referente elettivamente domiciliato
in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e
documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si
considera il luogo dove ha sede legale o risiede il
destinatario della prestazione di servizi.
4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del
presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il
periodo del distacco, un referente con poteri di
rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali
interessate a promuovere la negoziazione collettiva di
secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso
di richiesta motivata delle parti sociali.».
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. La violazione degli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a
600 euro, per ogni lavoratore interessato.
1-bis. Chiunque circola senza la documentazione
prevista dall'art. 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater,
ovvero circola con documentazione non conforme alle
predette disposizioni, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.200 a euro 12.000. Si
applicano le disposizioni dell'art. 207 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10,
comma 3, lettera a), e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 a 3.600 euro per ogni
lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10,
commi 3, lettera b), e 4, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.400 a 7.200 euro.
3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'art.
10-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'art.
10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per
ogni lavoratore interessato.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e
3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 settembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Catalfo, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede