Gazzetta n. 230 del 16 settembre 2020 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 14 maggio 2020
Fondo sanitario nazionale 2020 - Riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 20/2020).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN) basato sulla capacita' fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del SSN concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'art. 15, comma 23, il quale fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'entita' della quota premiale introdotta dal richiamato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2015) e, in particolare, l'art. 1, comma 560, il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di "Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari"; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di "Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari"; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"; d) dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria"; e) dall'art. 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare", confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il Bilancio triennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e 447, con i quali si dispone rispettivamente che: «a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796, e che: «ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, concernente la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per un periodo di sei mesi;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19» e, in particolare, l'art. 17 il quale dispone che «per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2, 5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma»;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020, di ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto rilevate per l'anno 2019, della spesa complessiva di 660 milioni di euro autorizzata dall'art. 17 del sopracitato decreto-legge n. 14 del 2020 a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 18, comma 1, il quale incrementa, per l'anno 2020, di 1.410 milioni di euro il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», il quale dispone che «i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14»;
Visto l'art. 1, comma 514, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha determinato in 116.439 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020;
Considerato che il predetto importo di euro 116.439 milioni e' stato rideterminato, in aumento, in euro 118.071,20 milioni: dal comma 518 del citato art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che incrementa di 10 milioni di euro le risorse finalizzate ad attivare borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; dal comma 526 dello stesso art. 1 sopra citato, il quale stabilisce che l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di 25 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. L'importo e' destinato alle attivita' di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, e per le finalita' previste dai successivi commi 527 e 528 del medesimo art. 1. Tale importo, come previsto dal citato comma 526, e' stato maggiorato per l'anno 2020 del tasso di inflazione programmato dal Governo, pari allo 0,80 per cento, con conseguente rideterminazione in 25,20 milioni di euro; dal richiamato comma 447, dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevede un incremento pari a 185 milioni di euro per le finalita' indicate dal comma 446 del medesimo articolo - abolizione del c.d. Superticket; dal comma 4-quater, dell'art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede un incremento pari a 2 milioni di euro per il finanziamento dello screening neonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167; dal comma 1, dell'art. 18, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, per l'importo di 1.410 milioni di euro destinato al finanziamento di diversi interventi in ambito sanitario disposti con il medesimo decreto- legge;
Considerato, altresi', che il sopracitato importo di euro 118.071,20 milioni e' stato rideterminato, in riduzione: per euro 164 milioni, destinati al finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ai sensi del comma 400, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; per euro 500 milioni, destinati al finanziamento di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi ai sensi del comma 401 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016, e che pertanto, al netto dei predetti importi in aumento e in diminuzione, lo stanziamento complessivo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2020 e' quantificato in euro 117.407,20 milioni;
Visto il comma 546, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attivita' libero-professionale, di cui all'art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono entrambe nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le Province di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2017, n. 224, recante «Regolamento recante disciplina delle modalita' applicative dei commi da 82 a 84 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), nonche' le relative procedure contabili, ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228» e, in particolare, l'art. 2, comma 8, il quale dispone che alla regolazione finanziaria dei costi relativi all'assistenza in forma diretta nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, negli altri Paesi dello spazio economico europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali siano conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria, si provveda in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale;
Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del SSN nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla Regione Sardegna;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 18 dicembre 2020 (rep. atti n. 209/CSR), concernete il Patto per la salute per gli anni 2019-2021 e, in particolare, la «Scheda 1 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e fabbisogni regionali» del citato Patto, la quale dispone che «ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attivita' in corso d'anno, Governo e regioni convengono sulle necessita' di ricondurre le quote vincolate del riparto del fabbisogno sanitario standard all'interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili»;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 31 marzo 2020 (rep. atti n. 57/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2020;
Vista la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2020, pari a euro 117.407,20 milioni, trasmessa a questo Comitato con nota del Capo dell'Ufficio di Gabinetto n. 5890-P del 30 aprile 2020;
Considerato che per la contingenza determinatasi con lo stato di emergenza per il rischio sanitario COVID-19, dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020, la detta proposta e' stata definita utilizzando, per la determinazione dei fabbisogni e dei costi standard relativi al 2020, le regioni benchmark individuate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 febbraio 2019 (intesa n. 21/CSR) ai fini della ripartizione per l'anno 2019;
Considerato, inoltre, che nella proposta sono puntualmente individuati i criteri utilizzati per la determinazione e l'assegnazione delle quote del finanziamento indistinto e del finanziamento vincolato, quest'ultimo con riferimento sia alle regioni e province autonome che agli altri enti del Servizio sanitario nazionale;
Viste le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancite nelle sedute del 31 marzo 2020 (rep. atti n. 55/CSR) e dell'8 aprile 2020 (rep. atti n. 60/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2020;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 giugno 2019 (rep. atti n. 88/CSR) con riferimento al tema della rateizzazione della mobilita' passiva interregionale della regione Valle d'Aosta, e vista la nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 3731/C7SAN del 19 giugno 2019, allegata alla proposta di riparto delle risorse del SSN per il 2019, con la quale vengono definiti gli importi e le modalita' per il recupero delle quote di debito da mobilita' passiva interregionale della regione Valle d'Aosta - periodo dal 2005 al 2017 - a carico delle sole regioni creditrici, e considerato che detto recupero avviene in due tranches annuali tramite una sospensione pro quota, la prima gia' scontata nel precedente riparto per il 2019 e la seconda e ultima nella presente proposta di riparto per il 2020 operando unicamente in termini di cassa e non modificando, quindi, i saldi di competenza della mobilita' interregionale;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 28 novembre 2018, n. 82, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2019);
Vista la nota, prot. DIPE n. 2578-P del 14 maggio 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020 ammonta ad euro 117.407.200.000 ed e' articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:
a) euro 113.257.674.550 sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative: al finanziamento degli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica, alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari e per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie. Il finanziamento e' assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed e' comprensivo, tra l'altro, di euro 914.200.000 finalizzati da specifiche norme di legge alle seguenti finalita':
1. euro 50.000.000 per la cura della dipendenza del gioco d'azzardo;
2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il SSN;
3. euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento dei maggiori oneri a carico del SSN conseguenti alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari;
4. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV);
5. euro 150.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN;
6. euro 25.200.000 per l'attivita' di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
7. euro 49.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie;
8. euro 185.000.000 per la copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione del cosi' detto superticket, ai sensi dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 160 del 2019;
b) euro 1.814.714.256 sono vincolati alle seguenti attivita':
1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e' ripartita, assegnata e/o accantonata con delibera di questo Comitato, da adottarsi in data odierna;
2. euro 40.000.000 per la medicina veterinaria. Detta somma sara' erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218;
3. euro 48.735.000 per borse di studio triennali per i medici di medicina generale, relativamente alla terza annualita' del triennio 2018-2021, alla seconda annualita' del triennio 2019-2022 e alla prima annualita' del triennio 2020-2023, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
4. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
5. euro 165.424.023 per il finanziamento della medicina penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
6. euro 53.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
c) euro 1.410.000.000 sono vincolati e gia' ripartiti con altri provvedimenti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli interventi urgenti, adottati per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, di cui agli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, secondo la seguente partizione:
1. euro 660.000.000 ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020 citato nelle premesse;
2. euro 250.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 - incentivi in favore del personale dipendente del SSN -, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;
3. euro 100.000.000 per le finalita' richiamate dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;
4. euro 240.000.000 per le finalita' di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 - potenziamento reti assistenza territoriale -, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;
5. euro 160.000.000 per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 - potenziamento reti assistenza territoriale -, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;
d) euro 629.633.194 sono destinati al finanziamento delle seguenti attivita' e oneri di altri enti:
1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
3. euro 265.993.000 per il funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
4. euro 123.130.194 per il concorso al finanziamento della Croce rossa italiana;
5. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale trapianti;
6. euro 173.010.000 per il concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi;
7. euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti;
8. euro 50.000.000 per la formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e) euro 295.178.000 sono accantonati per essere ripartiti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2020, sullo schema del quale e' stata sancita la prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020 (rep. atti n. 57/CSR).
2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e per le provincie autonome, e' indicato nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 14 maggio 2020

Il Presidente: Conte
Il segretario: Fraccaro
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1018
 
TABELLA A

FSN 2020 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE
PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

FSN 2020 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE
VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA C

FSN 2020 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE
PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO

Parte di provvedimento in formato grafico