Gazzetta n. 231 del 17 settembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2020
Disciplina delle modalita' e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche' delle modalita' e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definite le modalita' e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche' le modalita' e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi;
Visto l'art. 5, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissati i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e sono definite le modalita' di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, nonche' le modalita' per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno;
Visto l'art. 6, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite, al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, le modalita' attuative per la ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Visto l'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relativo al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente;
Visto l'art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014;
Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le modalita' di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonche' le modalita' di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresi', previsto che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l'art. 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha inserito, nell'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 1-bis relativo alla possibilita' di destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a sostegno degli enti gestori delle aree protette, rinviando all'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalita' di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche' di riparto ed erogazione delle somme;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131, recante finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2012, n. 129, recante determinazione delle modalita' di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalita' di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209, recante criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
Visto l'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 che reca disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e soggetti

1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita':
a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa';
b) finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'universita', quali universita' e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica;
c) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attivita' di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione e' presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino a tale anno la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell'art. 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
3. Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 
Art. 2
Accreditamento ai fini dell'accesso al riparto
del contributo del cinque per mille

1. Ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille gli enti individuati all'art. 1, commi 1 e 2, si rivolgono alle amministrazioni competenti. In particolare al:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore competente, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) Ministero dell'universita' e della ricerca, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
c) Ministero della salute, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
d) Comitato olimpico nazionale italiano, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e);
e) Agenzia delle entrate, gli enti di cui all'art. 1, comma 2, destinatari del contributo fino all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L'accesso dei comuni al riparto del contributo del cinque per mille per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), non e' subordinato ad una preventiva domanda di accreditamento.
3. E' consentito l'accreditamento per piu' finalita' di cui all'art. 1, purche' l'ente sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per ciascuna categoria.
 
Art. 3
Modalita' e termini di accreditamento per gli enti
del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dichiarano espressamente in sede di iscrizione, per via telematica, al registro unico nazionale del Terzo settore se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. L'ente interessato puo' accreditarsi anche successivamente all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore entro la data di cui al comma 2 ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige l'elenco degli enti che risultano iscritti, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, nel registro unico nazionale del Terzo settore e che abbiano dichiarato, entro la data del 10 aprile, di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille.
3. Entro il 20 aprile il predetto Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco di cui al comma 2. Il legale rappresentante dell'ente, entro il 30 aprile, puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
4. Il Ministero pubblica, entro il 10 maggio, l'elenco degli enti del terzo settore iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
 
Art. 4

Modalita' e termini di accreditamento per gli enti della ricerca
scientifica e dell'universita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b).

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), presentano al Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), entro il 10 aprile, la domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero.
2. Gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del MUR contenente una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione al contributo e attestante l'appartenenza dell'ente ad una delle tipologie previste dall'art. 1, comma 1, lettera b).
3. Entro il 20 aprile il MUR pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente, entro il 30 aprile, puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
4. Effettuati gli opportuni controlli presso l'Anagrafe nazionale delle ricerche il MUR entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
 
Art. 5

Modalita' e termini di accreditamento per gli enti della ricerca
sanitaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), presentano al Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita', entro il 10 aprile, la domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille.
2. L'istanza deve contenere l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale ed essere corredata da una dichiarazione recante l'attivita' di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dallo stesso Ministero della salute.
3. Entro il 20 aprile il medesimo Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile.
4. Il Ministero della salute, entro il successivo 10 maggio, pubblica sul proprio sito l'elenco degli enti della ricerca sanitaria da ammettere al finanziamento, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
 
Art. 6

Modalita' e termini di accreditamento per le Associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), presentano al Comitato olimpico nazionale italiano, domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. Il Comitato puo' stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.
2. L'iscrizione si effettua entro il 10 aprile, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web del predetto Comitato.
3. Il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del CONI, prevede un'autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante:
a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente;
b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
4. Entro il 20 aprile il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile.
5. Il CONI, entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
6. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
 
Art. 7
Modalita' e termini di accreditamento per gli enti
del volontariato di cui all'art. 1, comma 2

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2, che intendono partecipare al riparto presentano istanza di accreditamento all'Agenzia delle entrate entro il 10 aprile. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia.
2. La domanda, contenente una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti attestante l'iscrizione all'anagrafe, registro o albo di appartenenza, puo' essere inviata direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici, in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. In tale ultima ipotesi gli intermediari abilitati hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale di ciascun nominativo e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile sul proprio sito istituzionale.
4. Eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco di cui al comma 3, possono essere fatti valere, entro il 30 aprile, dal legale rappresentante dell'ente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. L'Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio, pubblica sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata dell'elenco.
5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
 
Art. 8
Elenco permanente degli enti accreditati

1. L'accreditamento al riparto della quota del cinque per mille regolarmente eseguito ai sensi degli articoli da 3 a 7 esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.
2. Ciascuna amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.
3. Il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'art. 17.
4. Ciascuna amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, effettua controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente di cui al comma 2.
 
Art. 9
Elenchi degli enti ammessi ed esclusi

1. Ciascuna amministrazione competente di cui all'art. 2, comma 1, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli gia' accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2. Gli elenchi sono trasmessi, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille cosi' come effettuato ai sensi dell'art. 11.
2. Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 10, comma 1, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi ai sensi del comma 1 da ciascuna amministrazione competente, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati ai sensi dell'art. 11.
3. L'Agenzia delle entrate procede, altresi', per ciascun esercizio finanziario, alla pubblicazione dell'elenco completo degli enti ammessi al contributo per una o piu' finalita' con l'indicazione, per ciascun ente, dei dati relativi alle scelte totali ricevute e agli importi complessivi percepiti, al fine di rendere noti il contributo percepito anche in forma aggregata.
 
Art. 10
Scelta della destinazione del cinque per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1, ovvero la scheda annessa al modello Redditi persone fisiche.
2. La scelta e' effettuata apponendo la firma in uno degli appositi riquadri, corrispondenti alle finalita' di cui all'art. 1, presenti nei modelli di cui al comma 1.
3. Puo' essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte operate.
4. Nei riquadri corrispondenti alle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) ed e), e comma 3, e, fino all'operativita' del Registro unico del Terzo settore, del comma 2, il contribuente, oltre all'apposizione della firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita', assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.
 
Art. 11
Riparto del cinque per mille

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 regolarmente accreditati ai sensi degli articoli da 3 a 8 spetta la quota del cinque per mille loro direttamente destinata dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 10, hanno, altresi', indicato il codice fiscale degli enti beneficiari. Per ragioni di economicita' amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le quote il cui importo in ciascuna finalita' e' inferiore a 100 euro non sono corrisposte all'ente e sono ripartite all'interno della medesima finalita' con le modalita' del comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e all'art. 10, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalita', in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale.
3. Gli enti che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, si sono accreditati presso piu' amministrazioni partecipano al riparto della quota del cinque per mille per ciascuna categoria con le modalita' di cui ai commi 1 e 2.
4. Un ente che partecipa al riparto per piu' finalita' di cui all'art. 1, qualora venga escluso da una delle amministrazioni competenti perde il diritto a fruire delle destinazioni ricevute per la categoria da cui e' stato escluso.
5. Ai comuni spettano le quote, del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro dei modelli di dichiarazione corrispondente alla finalita' di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 1.
6. Ai sensi dell'art. 1, ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.
 
Art. 12
Accelerazione delle procedure di riparto

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse destinate a favore degli enti di cui all'art. 1 sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto, a partire dall'anno 2019, delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
 
Art. 13
Erogazione del contributo

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
2. Le somme da stanziare, in base all'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione del cinque per mille sono iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilita' «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.
4. L'erogazione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'art. 1, sara' effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate:
a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), e comma 2, che, al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo di erogazione puo' stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate;
b) dal Ministero dell'universita' e della ricerca per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal Ministero della salute per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera c);
d) dal Ministero dell'interno per gli enti indicati all'art. 1, comma 1, lettera d);
e) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera e);
f) dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo per i soggetti indicati all'art. 1, comma 3, per le finalita' di attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
g) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, per le finalita' di sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attivita' o non svolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio.
 
Art. 14
Modalita' per il pagamento del contributo e per la
comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento

1. Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici di cui all'art. 13, comma 4, lettere da a) ad e), i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
2. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici di cui al comma 1 effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate di cui all'art. 13, comma 4.
3. I beneficiari che non forniscono all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il termine di cui al comma 1 perdono il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento ed i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in caso di contenzioso con i beneficiari sino alla definizione dello stesso.
 
Art. 15
Obblighi in capo alle amministrazioni erogatrici

1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille di cui di cui all'art. 13, comma 4, lettere da a) ad e), sono tenute, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo e' stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.
2. Le amministrazioni erogatrici di cui al comma 1 pubblicano, altresi', nella apposita sezione del proprio sito web, il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui al successivo art. 16, comma 5.
3. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
 
Art. 16
Obblighi in capo ai beneficiari

1. I beneficiari destinatari delle quote di cui all'art. 1, commi 1 e 2, redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attivita' sociale, nonche' del rappresentante legale;
b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalita' ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita' direttamente riconducibili alle finalita' ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potra' richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potra' operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
3. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
4. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicita' sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo ai sensi dell'art. 17.
5. I beneficiari di cui al comma 1 hanno, altresi', l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
6. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 5, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 sono versati sul pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, di regola, a mezzo bonifico bancario o postale o, in subordine, avvalendosi delle altre modalita' contemplate dall'art. 47 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 17
Modalita' e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
b) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalita' diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicita' per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all'art. 16, comma 3;
c) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
d) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;
e) qualora, a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
f) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attivita' o non svolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime.
2. L'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, trasmette gli atti all'Autorita' giudiziaria.
3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.
 
Art. 18
Disposizioni finali e efficacia

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131, recante finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rinvio contenuto nelle vigenti disposizioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 deve intendersi operato al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2033