Gazzetta n. 233 del 19 settembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 11 settembre 2020 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Rucola della Piana del Sele» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; Vista la domanda presentata dalla «Associazione per la valorizzazione della rucola e degli altri prodotti di IV gamma della Valle del Sele», con sede in Salerno - c.so Vittorio Emanuele n. 143, intesa ad ottenere la registrazione della IGP Rucola della Piana del Sele, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Vista la nota protocollo n. 65693 del 20 settembre 2018, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione; Vista l'istanza prot. PQAI4 n. 9109958 del 10 settembre 2020, con la quale la «Associazione per la valorizzazione della rucola e degli altri prodotti di IV gamma della Valle del Sele» ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della Indicazione geografica protetta Rucola della Piana del Sele, ricadendo, la stessa, esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Rucola della Piana del Sele, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della Indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla «Associazione per la valorizzazione della rucola e degli altri prodotti di IV gamma della Valle del Sele», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Rucola della Piana del Sele, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero, all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it ;
Decreta:
Art. 1
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Rucola della Piana del Sele. |
| Art. 2
La denominazione Rucola della Piana del Sele e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero, all'indirizzo www.politicheagricole.it |
| Art. 3
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Rucola della Piana del Sele come Indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4
La protezione transitoria, di cui all'art. 1, cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. |
| Art. 5
La protezione transitoria, di cui all'art. 1, entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, cosi' come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2020
Il direttore generale: Gerini |
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