Gazzetta n. 235 del 22 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 5 giugno 2020
Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 120 milioni. (Decreto n. 24/2020).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «norme sul procedimento amministrativo»;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l'art. 1, comma 140;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e in particolare l'art. 20-bis;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 41;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si e' proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;
Considerato che, sulla base degli eventi sismici del 2016 e del 2017, gli edifici scolastici ricadenti nelle aree del centro Italia presentano criticita' tali da compromettere la regolarita' dello svolgimento delle attivita' didattiche e il diritto allo studio;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427, con il quale le risorse pari ad euro 120.000.000,00 relative all'annualita' 2020 di cui al capitolo 7105, piano gestionale 8, del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico e/o alla nuova costruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
Dato atto che nel medesimo decreto si stabiliva che l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento dovesse avvenire a seguito di avviso pubblico e di apposita istruttoria da parte della direzione generale competente del Ministero;
Visto l'avviso pubblico, prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019, pubblicato in pari data e con scadenza per la presentazione delle candidature inizialmente prevista per il 10 settembre 2019, poi prorogata al 19 settembre 2019 con successivo avviso pubblico del 10 settembre 2019, prot. n. 28040;
Dato atto che entro il sopracitato termine di scadenza sono pervenute n. 711 candidature e richieste di finanziamento;
Dato atto che con decreto del direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 9 ottobre 2019, n. 454 sono state approvate le graduatorie relative alle candidature proposte da comuni e/o unioni di comuni e province e/o citta' metropolitane, con riserva di verificare le dichiarazioni rese dagli enti locali in sede di candidatura;
Dato atto che si sono verificati alcuni errori materiali riscontrati nell'attribuzione dei punteggi automatici da parte del sistema informativo, che hanno determinato alcune modifiche nelle graduatorie approvate con il citato decreto direttoriale n. 454 del 2019;
Dato atto che, in virtu' di tale necessita', con successivo decreto del direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 18 ottobre 2019, n. 505 si e' proceduto alla rettifica delle graduatorie, correggendo gli errori materiali riscontrati nell'attribuzione automatica dei punteggi di alcuni enti locali da parte del sistema informativo;
Considerato che con il decreto del direttore della direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 9 ottobre 2019, n. 454 e il successivo decreto del direttore della direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 18 ottobre 2019, n. 505, si e' proceduto ad approvare le graduatorie con riserva in ogni caso di verifica delle dichiarazioni rese dagli enti locali in sede di candidatura e fermo restando che l'ammissione al finanziamento sarebbe avvenuta all'esito di tali verifiche con successivo decreto del Ministro dell'istruzione;
Preso atto che secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'avviso pubblico di selezione all'esito dell'istruttoria devono essere redatte due distinte graduatorie, di cui una relativa ai comuni e/o alle unioni di comuni e una relativa alle province e alle citta' metropolitane, riservando a quella dei comuni e delle unioni dei comuni una quota del 70% delle risorse disponibili e a quella delle province e citta' metropolitane la restante quota del 30% elle risorse disponibili;
Dato atto che con l'ausilio della Task force per l'edilizia scolastica si e' proceduto alla verifica dei punteggi assegnati agli enti locali collocati in posizione utile per il finanziamento in entrambe le graduatorie;
Visto il decreto del direttore della direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 11 maggio 2020, n. 120, con il quale si e' preso atto dell'istruttoria effettuata dall'ufficio compente e delle verifiche effettuate con l'ausilio della Task force per l'edilizia scolastica;
Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427, che prevede un successivo decreto del Ministro dell'istruzione per l'ammissione a finanziamento degli interventi e per la definizione dei termini e le modalita' di rendicontazione degli interventi;
Dato atto che, sulla base dell'istruttoria condotta da parte della direzione competente, e' possibile ammettere a finanziamento i soli enti locali sottoposti a controllo e la cui verifica abbia dato esito positivo, rinviando ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione l'individuazione di ulteriori interventi da ammettere a finanziamento all'esito dei successivi controlli nei limiti delle risorse disponibili;
Ritenuto quindi, possibile ammettere a finanziamento gli interventi di cui all'allegato A al presente decreto, suddivisi in due elenchi, rispettivamente per comuni e per province e citta' metropolitane, la cui istruttoria ha dato esito positivo, e individuare anche le modalita' di rendicontazione e monitoraggio degli stessi;

Decreta:

Art. 1

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento, nell'ambito dello stanziamento complessivo pari a euro 120.000.000,00, gli interventi di adeguamento antisismico e/o di nuova costruzione proposti dagli enti locali di cui all'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, suddivisi in due elenchi per comuni e province e citta' metropolitane, selezionati a seguito di procedura pubblica selettiva e la cui istruttoria, a seguito di specifici sopralluoghi, ha dato esito positivo.
2. La somma complessiva assegnata con il presente decreto e' pari ad euro 100.521.285,20 e grava sul capitolo 8105, piano gestionale 8, del Ministero dell'istruzione per l'annualita' 2020.
3. La residua somma pari ad euro 19.478.714,80 e' assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di eventuali ulteriori enti locali utilmente collocati in graduatoria, all'esito delle positive verifiche disposte da parte della direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.
4. Eventuali economie derivanti dalle procedure di gara degli enti locali o dalla chiusura degli interventi o da procedure di revoca del presente finanziamento sono destinate allo scorrimento delle graduatorie con successivo decreto del Ministro dell'istruzione.
 
Art. 2

Termini di aggiudicazione

1. Gli enti locali di cui all'allegato elenco A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e' stabilito:
a) per gli interventi il cui importo lavori e' inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in diciotto mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo.
3. I termini di cui al comma 2 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
4. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.
 
Art. 3

Modalita' di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalita':
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;
b) la restante somma puo' essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non restano nella disponibilita' dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti benefici ari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 4

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate durante le attivita' di monitoraggio.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2020

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1711

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Avvertenza:
Il decreto con l'allegato risulta pubblicato anche sul sito del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-sisma120.shtml