Gazzetta n. 236 del 23 settembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 14 agosto 2020 |
Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita' 2020. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019; Visto l'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 301 del 24 dicembre 2019), che intende rilanciare gli investimenti per il ricambio del parco veicolare delle imprese di autotrasporto con l'obiettivo di perseguire un minor livello di emissioni inquinanti; Considerato che con il suddetto articolo sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuna annualita' del biennio 2019-2020 finalizzate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto subordinando l'erogazione del contributo al contestuale obbligo di radiazione per rottamazione dei veicoli obsoleti; Considerato che, ai sensi del sopra citato art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di attuazione sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato che dette risorse risultano appostate sul capitolo 7309-PG 4 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato; Visto l'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso; Visto, altresi', il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di Aiuti di importo minore c.d. «de minimis», Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A); Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Visto l'accordo di servizio stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti prot. n. 181 del 28 aprile 2020 (in corso di registrazione presso la Corte dei conti) con il quale vengono definite le linee di attivita' da affidare alla societa' sulla base della direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che l'accordo di servizio si deve necessariamente tradurre in un atto attuativo recante la percentuale massima rispetto alle risorse stanziate da utilizzare a copertura del corrispettivo da devolvere a favore delle spettanze dovute a R.A.M. S.p.a.; Considerato che ai sensi dell'atto attuativo sottoscritto per l'annualita' 2019, l'importo massimo da corrispondere a RAM per le attivita' svolte e' determinato nella misura massima del 2% dell'importo dei fondi destinati agli investimenti nel settore dell'autotrasporto; Ritenuto che detta percentuale, da intendersi quale limite massimo, sara' confermata anche per l'annualita' 2020; Sentite le Associazioni di categoria del trasporto di merci su strada nella riunione del 31 gennaio 2020;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a complessivi 25,8 milioni da ripartirsi per il biennio 2019-2020 giusta quanto previsto dall'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che procedono alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe anti inquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009. 3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. |
| Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria (d'ora innanzi RAM), nella misura massima di cui al successivo comma 2 del presente articolo, sono destinate nella misura del 50% delle risorse per ciascuna annualita' del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi: a) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric); b) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto da destinare alla societa' Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'accordo di servizio di cui alle premesse. 3. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non puo' superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili. 4. Al fine di evitare il superamento delle intensita' massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 5. I contributi, di cui al comma 1, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' qualora, per effetto delle istanze presentate ed avuto riguardo agli esiti dell'attivita' istruttoria, si rendano disponibili risorse da un'area in cui le stesse si rivelano esuberanti a favore dell'area in cui le stesse risultino insufficienti. 6. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in proprieta' o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del presente decreto. 7. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita' del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuita' aziendale, presupposto per l'applicazione del presente comma, non viene meno in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie. |
| Art. 3
Fasi procedimentali
1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive: a) la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. Ai soli fini della proponibilita' delle domande volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di cui al presente decreto, e' sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. ln tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento; b) la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 2. La disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 4
Importi dei contributi
1. L'entita' dei singoli contributi e' ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari ad euro 20.000. Gli stessi, fermo rimanendo l'onere della radiazione per rottamazione, sono definiti in misura crescente in funzione della classe anti inquinamento del veicolo e della sua massa complessiva conformemente alla normativa comunitaria come da tabelle sotto riportate.
+===================================================================+ | Contributi veicoli nuovi euro VI/ CNG/LNG/elettrico pari o | | superiori >3,5 tonnellate | +========================+==========================================+ |Massa complessiva | Importo unitario in euro| +========================+==========================================+ |Pari o superiore a 3,5 | | |tonnellate e inferiore a| | |7 tonnellate CNG e | euro 4.000| |ibrido | | +------------------------+------------------------------------------+ |Pari o superiore a 7 | | |tonnellate - inferiore a| | |16 tonnellate CNG e | euro 8.000| |ibrido | | +------------------------+------------------------------------------+ |Pari o superiore a 16 | | |tonnellate CNG-LNG | euro 20.000| |ibrido ed elettrico | | +------------------------+------------------------------------------+ |Pari o superiore a 3,5 | | |tonnellate - inferiore a| | |16 tonnellate full | euro 12.000| |electric | | +------------------------+------------------------------------------+ +===================================================================+ | Contributi veicoli nuovi euro VI d ed euro 6 D Temp pari o | | superiori a 3,5 tonnellate | +========================+==========================================+ |Massa complessiva | Importo unitario in euro| +========================+==========================================+ |Pari o superiore a 3,5 e| | |inferiore a 7 tonnellate| | |diesel euro VI euro 6/ | euro 2.000| |euro 6 D Temp | | +------------------------+------------------------------------------+ |Pari o superiore a 7 | | |tonnellate e inferiore a| | |16 tonnellate diesel | euro 5.000| |euro VI | | +------------------------+------------------------------------------+ |Pari o superiore a 16 | | |tonnellate diesel euro | euro 8.000| |VI | | +------------------------+------------------------------------------+ |
| Art. 5
Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' delega le attivita' istruttorie al soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi dell'accordo di servizio quadro del 28 aprile 2020 prot. 181 e previa sottoscrizione di apposito atto attuativo. 2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base degli atti di cui al comma 1, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell'applicazione telematica, della gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» per determinare in fase di prenotazione le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'. La Commissione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione. 3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' e' nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. |
| Art. 6
Cumulabilita' degli aiuti
1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (IJE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. 2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014. 3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico. |
| Art. 7
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 4, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. 2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 agosto 2020
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3283 |
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