Gazzetta n. 237 del 24 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 agosto 2020
Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale. (Decreto n. 443/2020).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 12;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito anche solo MUR)», convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 72;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l'art. 238, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Ministro dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca.
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare gli articoli 20 e 21, che regolamentano le procedure di valutazione in materia di progetti di ricerca fondamentale, secondo le prassi internazionali della «peer review»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62, comma 2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'art. 31, recante misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, che stabilisce le modalita' di effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 594, recante le modalita' di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nonche' disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del regolamento (CE) n. 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2019, n. 679, recante «Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE» e/o «Trattato di Lisbona»), come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea («GUUE») il 5 maggio 2008;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento all'art. 25, comma 5, lettera a), che consente una intensita' di aiuto pari al 100 per cento per la ricerca fondamentale, oggetto del presente decreto.
Vista la comunicazioni della Commissione europea 2014 C/198/01, recante disciplina eurounionale in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Ravvisata la necessita' di individuare nuove procedure per disciplinare gli interventi volti a sostenere e garantire le attivita' di ricerca fondamentale, con conseguente abrogazione del DM 594/2016 e del DM 679/2019;
Ravvisata altresi' l'opportunita' di provvedere contestualmente a dare attuazione all'art. 238, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la definizione di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) per l'utilizzo delle risorse straordinarie ivi previste;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalita' procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) Universita': le universita', statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
e) EPR (enti pubblici di ricerca): gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR;
f) Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
g) CdS: il Comitato di selezione di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi' come modificato dall'art. 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
h) ERC: l'European Research Council;
i) REPRISE: l'albo degli esperti scientifici del MUR;
j) Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformita' all'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
k) Unita' operativa: l'insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una universita' o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR;
l) Responsabile scientifico del progetto: il coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o piu' unita' operative;
m) Responsabile scientifico locale: il responsabile scientifico di unita' operativa.
 
Art. 2

Norme generali

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalita' procedurali di tipo valutativo, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati.
2. I progetti possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall'ERC.
3. I singoli bandi indicano il costo massimo che puo' essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, nonche' per ciascuno dei relativi settori.
4. Il sostegno finanziario in favore dei progetti di ricerca fondamentale e' previsto interamente nella forma di contributo nella spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi. Il contributo per la realizzazione dei progetti e' erogato, di norma, in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.
5. Una percentuale del budget, stabilita dai singoli bandi, dovra' essere destinata a progetti presentati da giovani professori/ricercatori di eta' inferiore a quarant'anni alla data di pubblicazione dei bandi, che siano in possesso delle qualifiche di cui al successivo art. 5, comma 2.
 
Art. 3

Modalita' procedurali di valutazione

1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, le modalita' di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della «peer review» e si articolano nelle seguenti fasi:
a. definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei progetti e dei relativi pesi, identificando almeno un criterio riferito all'impatto sociale scaturente dai progetti presentati, traendo spunto, ove possibile, dalle sfide che la ricerca scientifica affronta, dall'idoneita' della stessa a sviluppare approcci interdisciplinari o, piu' in generale, dal perseguimento delle missioni richiamate nel programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE. Il criterio, da ultimo richiamato, dovra' considerare anche l'efficacia prospettata delle azioni di divulgazione della ricerca e dei relativi risultati. Tali criteri e pesi dovranno essere espressamente riportati nei singoli bandi, che indicheranno altresi', una soglia di punteggio massimo per ogni progetto, pari a 100, ed una soglia minima per il possibile finanziamento, definita dal CNGR, di norma articolata per singolo settore;
b. individuazione, da parte del CNGR, dei nominativi degli esperti chiamati a far parte dei Comitati di selezione (CdS), uno per ciascuno dei tre macrosettori ERC, composti da cinque e fino a un massimo di quindici esperti;
c. definizione, da parte del CNGR, delle «Linee guida» per i CdS e per i revisori esterni, che saranno pubblicate contestualmente al bando;
d. individuazione, per ogni progetto, da parte del competente CdS, di tre esperti esterni, scelti mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato, attingendo da Reprise, l'albo di esperti scientifici del Ministero, ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nel rispetto del criterio della competenza scientifica. In ragione della peculiarita' della procedura, potra' essere disposto, dal singolo bando, un meccanismo di sorteggio dei tre esperti esterni, ricompresi in una piu' ampia rosa di esperti scelti dai CdS;
e. i nominativi dei componenti dei CdS e gli elenchi dei revisori, che hanno partecipato alla procedura di valutazione, sono resi pubblici alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando;
f. per ogni progetto, ciascun revisore esterno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico dedicato al bando, redige autonomamente e senza alcun contatto con gli altri revisori dello stesso progetto, che restano tra loro anonimi, una dettagliata scheda di valutazione di almeno 500 caratteri per ogni criterio, nella quale deve evidenziare chiaramente i punti di forza e di debolezza del progetto, dandone adeguata motivazione, ed esprimere per ogni criterio un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dal CNGR;
g. i CdS procedono al confronto dei punteggi assegnati dai tre revisori; qualora il piu' alto ed il piu' basso dei tre punteggi differiscano tra loro per non piu' di un valore limite individuato dal CNGR nelle linee guida, la fase di valutazione del progetto viene considerata conclusa, riscontrando un sostanziale accordo tra i tre revisori, e la media dei tre punteggi costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto;
h. anche nel caso in cui il piu' alto ed il piu' basso dei tre punteggi differiscano tra loro per piu' del limite di cui al punto precedente, ma il punteggio piu' elevato risulti comunque inferiore al punteggio soglia, la fase di valutazione del progetto e' considerata conclusa; la media dei tre punteggi, costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto;
i. nel caso invece in cui il piu' alto ed il piu' basso dei tre punteggi differiscano tra loro per piu' del limite di cui ai punti precedenti, e il punteggio piu' elevato risulti superiore al punteggio soglia, il CdS competente, con le metodologie di cui alla precedente lettera d, acquisisce una quarta valutazione da parte di un ulteriore revisore; in tal caso, la media dei punteggi viene limitata ai tre punteggi tra loro piu' vicini e tale valore costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto;
j. al termine della intera procedura, i CdS, nel rigoroso rispetto dei punteggi finali, completano il proprio lavoro stilando, per ogni settore, la graduatoria dei progetti e analizzano le richieste finanziarie avanzate da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento;
k. ad ogni coordinatore nazionale sono rese note sia le schede di valutazione sia il punteggio finale conseguito;
l. nel rispetto delle graduatorie di settore stilate dai CdS ed entro trenta giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il MUR provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie fino all'esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato al CNGR, all'atto della definizione dei criteri di valutazione;
m. il MUR provvede, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla pubblicazione dei decreti di ammissione al finanziamento;
n. nei successivi sessanta giorni, il MUR eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto di ammissione al finanziamento.
 
Art. 4

Modalita' di gestione e controllo

1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti alla sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MUR. Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MUR.
2. Il MUR assicura, secondo modalita' procedurali previste dai singoli bandi, la portabilita' dei progetti conseguente all'eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale, previo accordo tra l'ente di provenienza e l'ente di destinazione con la chiara indicazione delle risorse da trasferire e la garanzia della messa a disposizione del progetto delle risorse umane e strumentali gia' acquisite all'atto del trasferimento dall'ente di provenienza.
3. Le rendicontazioni contabili sono effettuate da ciascun responsabile locale, mediante apposita procedura telematica, entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilita', da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le verifiche amministrative e contabili dei progetti di ricerca fondamentale sono effettuate dal MUR, anche mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i risultati di appositi audit interni effettuati dall'ente beneficiario.
5. L'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile dai successivi bandi MUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.
6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative e contabili si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un contributo MUR inferiore rispetto a quanto gia' erogato, ovvero nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca del finanziamento, il MUR procede al recupero delle somme gia' erogate in eccesso anche mediante compensazione con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili.
7. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilita', da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali attivita' relative alla diffusione dei risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette al MUR, con modalita' telematica, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti.
8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR).
 
Art. 5

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare i progetti di cui all'art. 1 del presente decreto le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonche' gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR.
2. La presentazione dei progetti avviene da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., che non risultino titolari, in qualita' di responsabile scientifico del progetto o di responsabile scientifico locale, di progetti PRIN del bando immediatamente precedente.
3. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, si considera «immediatamente precedente» solo il bando adottato in applicazione del presente decreto. Ai fini appena richiamati, si considera come bando autonomo, altresi', anche la finestra di apertura annuale, utile per la presentazione di proposte progettuali, nell'ambito di una unica procedura di finanziamento che ricomprenda risorse ripartite in piu' anni finanziari. In ragione della tempistica della valutazione delle proposte progettuali del bando immediatamente precedente, potra' essere prevista l'acquisizione, con riserva di esclusione in ragione di quanto disposto dal comma 2, ultima parte, del presente articolo, di ogni proposta progettuale per il bando successivo.
4. I singoli bandi possono prevedere, in relazione a specifici obiettivi, l'ampliamento dei requisiti per la presentazione di progetti, con estensione ai ricercatori a tempo determinato. Eventuali procedure in favore dell'ambito connesso ad European Research Council potranno inoltre prevedere requisiti soggettivi diversi da quelli indicati nel comma 2 del presente articolo e nella prima parte del presente comma per la presentazione delle proposte progettuali.
5. In caso di sopravvenuta impossibilita' da parte del coordinatore nazionale del progetto alla prosecuzione dell'attivita' di coordinamento del progetto di ricerca, si procedera' alla sostituzione con altro soggetto indicato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, laddove cio' sia previsto dal bando, ovvero, in ogni caso, secondo le modalita' individuate dal bando medesimo.
6. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti sedi delle unita' operative.
7. I singoli bandi possono definire le modalita' per l'eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza di cui all'art. 2, par. 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante affidamento di commesse di ricerca, senza che questi possano costituire unita' operative autonome; in ogni caso, l'impegno finanziario di tali soggetti non potra' mai superare la percentuale del quindici per cento del costo del progetto.
 
Art. 6

Costi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi e qualunque altra figura professionale individuata dall'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, nonche' i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da ricercatori, tecnologi e assegnisti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR; resta ferma la possibilita', per il MUR, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le modalita' stabilite nei singoli bandi, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile;
c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
d) altri costi di esercizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri; missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all'estero purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.
 
Art. 7

Spese generali

1. Le spese generali sono ammissibili, nella misura forfettaria del sessanta per cento dei costi del personale, e non sono soggette a rendicontazione.
2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi:
a) personale indiretto quali, ad esempio, costi sostenuti per tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo, fattorini, magazzinieri, segretari e simili;
b) funzionalita' ambientale quali ad esempio, costi sostenuti per vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari;
c) funzionalita' operativa quali, ad esempio, costi sostenuti per comunicazioni, corrispondenza cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca;
d) assistenza al personale quali ad esempio, costi sostenuti per infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative;
e) funzionalita' organizzativa quali, ad esempio, costi sostenuti per attivita' direzionale non tecnico-scientifica, contabilita' generale, acquisti);
f) missioni, viaggi e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia;
g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti quali, ad esempio, costi per ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
h) costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data;
i) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative;
j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente art. 6.
 
Art. 8

Programma per lo sviluppo di progetti
di rilevante interesse nazionale 2020-2022

1. Le risorse finanziarie previste dall'art. 238, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono rese disponibili per gli anni 2020, 2021 e 2022 anche con un'unica procedura di finanziamento, da definirsi con uno o piu' bandi, recante il riparto delle stesse in piu' anni finanziari, e con eventuale indicazione di finestre di apertura annuale per la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti ammissibili di cui all'art. 5.
 
Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle procedure di finanziamento di progetti di ricerca di base, indette in data posteriore alla sua entrata in vigore.
2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 594 e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 24 luglio 2019, n. 679.
3. Resta fermo che per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione di progetti presentati sotto la vigenza dei decreti di cui al comma 2, continuano a spiegare effetti i criteri e le modalita' procedurali previste dai medesimi.
4. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per registrazione.

Roma, 10 agosto 2020

Il Ministro: Manfredi

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1872