Gazzetta n. 238 del 25 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 gennaio 2020, n. 123
Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18;
Visto l'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano e, in particolare, l'articolo 6, commi 1, lettera g), 2, e 11, commi 1, lettera l) e 2;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2004, n. 166;
Visto il regolamento (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935, e successive modificazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 ottobre 1988, n. 474, recante norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 novembre 1988, n. 263;
Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 19 maggio 1967, n. 378, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 861, e successive modificazioni, recante aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 maggio 2002, recante tariffa e modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria delle navi cisterna adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno 2002, n. 151;
Visto il decreto 6 dicembre 2005, recante «Tariffa e modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria delle navi cisterna, adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari, liquide, sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2006, n. 69;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', reso nella seduta del 10 luglio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 23 dicembre 2019;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione

1. Con il presente regolamento sono individuati le modalita', i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneita' delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Il presente regolamento individua e disciplina, inoltre, le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina, le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell'autorizzazione, i requisiti tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonche' le modalita' di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle navi della Marina militare.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4-ter, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18:
«Art. 4-ter (Trasporto di acqua destinata al consumo
umano). - 1. Con decreto del Ministro della salute e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono individuati, fatta eccezione per le navi della
Marina militare, le modalita', i requisiti e i termini per
l'accertamento di idoneita' delle navi cisterna che
effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di
sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al
consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:
a) il campo di applicazione;
b) l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione;
c) le modalita' di presentazione della domanda di
autorizzazione e di rinnovo della stessa;
d) la durata dell'autorizzazione;
e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi
cisterna;
f) le modalita' di svolgimento dei sopralluoghi
ispettivi.
3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite,
sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per
la copertura degli oneri derivanti dalle attivita' di cui
al presente articolo, nonche' le relative modalita' di
versamento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1, lettera g),
2 e dell'art. 11, commi 1, lettera l) e del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31:
«Art. 6 (Controlli). - 1. I controlli interni ed
esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che
le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti
indicati nell'art. 5, comma 1, i requisiti del presente
decreto, devono essere effettuati:
(Omissis);
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e
mobile.
2. Per le acque destinate al consumo umano fornite
mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono
essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto.
(Omissis).».
«Art. 11 (Competenze statali). - 1. E' di competenza
statale la determinazione di principi fondamentali
concernenti:
(Omissis);
l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il
trasporto di acqua destinata al consumo umano.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero della
sanita', di concerto con il Ministero dell'ambiente, per
quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b);
sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici,
per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f);
di concerto con il Ministero dei trasporti e della
navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla
lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono
esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto
con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente, sentiti i
Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e delle politiche agricole e forestali.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004,
n. 174, recante regolamento concernente i materiali e gli
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi
di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
acque destinate al consumo umano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2004, n.
166.
- Il regolamento (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935, e
successive modificazioni, del Parlamento europeo e del
Consiglio, e successive modificazioni, riguardante i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE.
- Il decreto del Ministro della sanita' 10 ottobre
1988, n. 474, recante norme sul trasporto marittimo con
navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari
liquide sfuse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 novembre 1988, n. 263.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)».

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca:
«Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
delle acque destinate al consumo umano».
 
Allegato

REQUISITI TECNICO-SANITARI
DELLE NAVI CISTERNA
A) Le Cisterne del carico devono avere:
A1. serbatoio a unico o piu' comparti separati da diaframmi verticali, con pareti interne ad angoli smussati o raccordati in modo che le operazioni di pulizia, disinfezione e lavaggio si possano eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa defluire senza ristagni;
A2. boccaporti o passi d'uomo di accesso alle cisterne di carico di adeguate dimensioni per un facile accesso all'interno, forniti di sistemi di chiusura a tenuta ermetica, muniti di guarnizioni idonee a venire a contatto con i prodotti alimentari e che consentano l'applicazione di sigilli. I duomi delle cisterne devono avere un'altezza tale da assicurare un adeguato riempimento delle stesse in relazione all'assetto della nave;
A3. bocche o attrezzature fisse o mobili di lavaggio in numero tale da poter rendere il lavaggio e la sanificazione a getto sotto pressione il piu' possibile uniforme ed efficace in ogni punto;
A4. pareti o superfici interne e strutture varie, come boccaporti, bocche di lavaggio, tubi sonda, tubazioni, valvole, raccorderia, guarnizioni, comunque destinate a venire a contatto con l'acqua potabile trasportata, costituite o rivestite da materiali rispondenti ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174;
A5. dispositivi di attacco per il carico e scarico dell'acqua con caratteristiche tali da consentire facilmente il lavaggio e la disinfezione; i punti di attacco di carico e scarico adeguatamente protetti da contaminazioni esterne con adeguati tappi di protezione;
A6. valvole di intercettazione che consentano l'applicazione di sigilli, che siano al contempo facilmente smontabili, lavabili e disinfettabili;
A7. raccorderia, guarnizioni e ogni altro accessorio della cisterna e degli impianti di carico e scarico, strutturati e applicati in maniera tale da evitare ristagni;
A8. adeguati dispositivi di sanificazione a getto, fissi o mobili;
A9. eventuali tubazioni non facenti parte dell'impianto di carico e scarico, passanti per motivi tecnici attraverso la cisterna stessa, protette da altre tubazioni di acciaio inossidabile, rispondente ai requisiti del decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
B) Giranti delle pompe di carico e scarico.
Le pompe di carico e scarico devono essere in acciaio inossidabile del tipo previsto dal decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, ovvero, nel caso di navi esistenti, costruite o rivestite con materiali rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa predetta.
C) Manichette.
Le manichette di carico e di scarico devono essere realizzate con materiali conformi alle norme di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
D) Impianto di imbarco-sbarco zavorra.
L'impianto di imbarco e sbarco della zavorra deve essere completamente indipendente da quello del carico e in nessun punto ad esso connesso.
E) Doppi fondi.
Nel caso di navi dotate di doppi fondi nella zona del carico, questi dovranno contenere, qualora necessario, esclusivamente acqua di zavorra.
F) Sfoghi d'aria.
Ogni cisterna deve essere dotata di tubi di sfogo d'aria di altezza adeguata alle caratteristiche di assetto della nave e provvisti all'estremita' di dispositivi atti a impedire eventuali inquinamenti.
 
Art. 2

Autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni al trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, sulla base della valutazione dell'idoneita' tecnica e sanitaria dell'unita', previo l'accertamento di cui all'articolo 4.
2. Le navi autorizzate, ai sensi del comma 1, in via eccezionale, se in possesso della pertinente autorizzazione sanitaria per trasporto alimenti, possono essere dedicate unicamente al trasporto non promiscuo di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili, con esclusione del trasporto di sostanze non alimentari e di tutte le altre sostanze alimentari. La competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora, nell'ambito dei controlli di legittimita' del cabotaggio marittimo, acquisisca il manifesto di carico relativo ad una nave gia' autorizzata al trasporto di acqua potabile, attestante il trasporto di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili, ne da' immediata comunicazione al Ministero della salute. In tale ipotesi, l'autorizzazione concessa ai sensi del presente regolamento si intende sospesa fino al ripristino della stessa secondo le modalita' di cui al comma 3.
3. Nello specifico caso della sospensione dell'autorizzazione descritta dal precedente comma, prima di effettuare un nuovo trasporto d'acqua destinata al consumo umano, la nave e' sottoposta a lavaggio e sanificazione, in conformita' alle procedure di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), svolte sotto la vigilanza dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera competente per il porto in cui si trova la nave. La documentazione relativa all'effettuazione delle operazioni di lavaggio e sanificazione, attestata dal predetto Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera, e' trasmessa a cura dell'armatore della nave ai Ministeri di cui al comma 1, che previa verifica della documentazione acquisita, eventualmente anche attraverso apposito sopralluogo ispettivo a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza alimentare liquida sfusa trasportata, accertano l'idoneita' igienico-sanitaria della nave cisterna ai fini del ripristino dell'autorizzazione al trasporto d'acqua destinata al consumo umano.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31:
«Art. 4 (Obblighi generali). - 1. Le acque destinate al
consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al
consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti,
ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da
rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e
16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti
A e B dell'allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14, comma 1.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente
decreto non puo' avere l'effetto di consentire un
deterioramento del livello esistente della qualita' delle
acque destinate al consumo umano tale da avere
ripercussione sulla tutela della salute umana, ne'
l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla
produzione di acqua potabile.».
 
Art. 3

Modalita' di presentazione
della domanda di autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 e' trasmessa dalla societa' armatrice, mediante posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interna, e al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria.
2. La domanda contiene i seguenti elementi:
a) le generalita' o la ragione sociale nonche' la sede dell'armatore;
b) i seguenti elementi di identificazione della nave cisterna: numero di iscrizione nei registri navali e il nominativo internazionale.
3. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
a) la dichiarazione di classe rilasciata dal registro italiano navale, con l'indicazione del tipo di abilitazione alla navigazione e degli estremi delle ultime visite effettuate, comprese quelle speciali;
b) la documentazione concernente le caratteristiche tecnico-costruttive della nave, riferita, in particolare, agli impianti e alle strutture delle cisterne, corredata da piani generali in scala non inferiore a 1:100 e da indicazioni sui principali servizi generali di bordo;
c) la documentazione di conformita' di materiali e oggetti, in contatto con le acque destinate al consumo umano, di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, nonche' l'eventuale documentazione funzionale a dimostrare l'assicurazione di qualita' di sostanze utilizzate per il trattamento delle acque, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
d) la descrizione dettagliata degli impianti e delle strutture delle navi elencati nell'allegato al presente decreto, con particolare riferimento ai materiali che vengono in contatto con l'acqua destinata al consumo umano;
e) un programma di autocontrollo basato sul piano di sicurezza dell'acqua, richiamato nell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, basato sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti dalle norme internazionali di attuazione dei Water Safety Plans, trasposte nelle «Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans», elaborate dall'Istituto superiore di sanita' e pubblicate sui siti istituzionali del Ministero della salute e del predetto Istituto;
f) la descrizione delle iniziative di formazione svolte per il personale che opera sulle navi;
g) la descrizione delle procedure operative di lavaggio e di sanificazione idonee a garantire il ripristino della idoneita' igienico-sanitaria della nave anche in caso di trasporto di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili;
h) la descrizione delle procedure operative di carico e scarico;
i) l'esito delle analisi dell'acqua destinata al consumo umano dopo la permanenza in cisterna per almeno ventiquattro ore, ai fini della verifica della conformita' ai requisiti di qualita' di detta acqua di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
l) la quietanza di avvenuto versamento della tariffa stabilita dal citato decreto 6 dicembre 2005.

Note all'art. 3:

- Il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004,
n. 174, recante regolamento concernente i materiali e gli
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi
di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
acque destinate al consumo umano, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio
2004, n. 166.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31:
«Art. 9 (Assicurazione di qualita' del trattamento,
delle attrezzature e dei materiali (23)). - 1. Nessuna
sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per
l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la
distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o
impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve
essere presente in acque destinate al consumo umano in
concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine
per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente
o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal
presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le
prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di
quanto disposto dal comma 1.».
- Il testo dell'allegato II del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo
umano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001,
n. 52, Supplemento ordinario.
 
Art. 4

Accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria
della nave cisterna

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 e' rilasciata entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda di cui all'articolo 3, previo esame della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al Ministero della salute, mediante posta elettronica certificata, alla conclusione dell'esame della documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 3, l'esito dello stesso.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre condizionato all'accertamento del possesso da parte della nave cisterna dei requisiti tecnico-sanitari di cui all'articolo 6, tramite apposito sopralluogo ispettivo, effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Detto sopralluogo e' effettuato da un numero massimo di quattro ispettori, di cui due con qualifica tecnica appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e due appartenenti al personale del Ministero della salute o dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera competente per il porto in cui si trova la nave, o dell'Istituto superiore di sanita', e comunque da almeno un ispettore per ogni Ministero competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente comma, il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individuano il personale sulla base degli accertamenti dell'idoneita' tecnico-sanitaria della nave e verificano che esso non si trovi in alcuna situazione di conflitto di interessi rispetto alla nave da ispezionare, assicurando, ove possibile, un'equa distribuzione del carico di lavoro, in base agli ambiti di competenza, e una rotazione triennale degli ispettori, anche attraverso specifici programmi di formazione del personale la cui attestazione di frequenza costituisce un requisito primario per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma.
3. Qualora gli accertamenti effettuati sulla documentazione e a seguito del sopralluogo, che sono oggetto di relazione scritta, diano esito positivo, entro i successivi quindici giorni viene rilasciata l'autorizzazione dalle Autorita' di cui all'articolo 2, comma 1. Se dagli accertamenti effettuati risulta che la nave non e' in possesso di uno o piu' dei requisiti tecnico-sanitari di cui all'articolo 6, il Ministero della salute, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunica al richiedente le carenze riscontrate affinche' le stesse siano eliminate. In tale caso, il termine e' sospeso fino al ripristino da parte della societa' armatrice della conformita' della nave ai requisiti tecnico-sanitari di cui all'allegato del presente decreto e ai successivi accertamenti di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4. Almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'interessato provvede a inviare domanda di rinnovo della stessa, con le modalita' indicate dal presente regolamento.
5. Gli oneri comunque connessi al rilascio dell'autorizzazione, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento degli ispettori, nonche' il loro trattamento economico di missione omnicomprensivo nella misura prevista secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, sostenute per il sopralluogo dal personale di cui al comma 2, sono a carico della societa' richiedente, mediante versamento, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, comma 2, della tariffa stabilita dal decreto 6 dicembre 2005.
 
Art. 5

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 ha durata biennale ed e' rinnovabile su istanza dell'interessato secondo le medesime modalita' previste all'articolo 4.
2. Se la nave, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, e' sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione che interessino gli impianti del carico, l'autorizzazione deve essere rinnovata.
3. Il Ministero della salute, su richiesta motivata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o a seguito di richieste motivate sulla base dei controlli di cui all'articolo 7, ha facolta' di disporre la verifica del mantenimento dei requisiti dell'unita' navale anche nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, con oneri a carico delle predette amministrazioni.
 
Art. 6

Requisiti delle navi cisterna

1. Le navi cisterna devono soddisfare i requisiti tecnico-sanitari riportati in allegato al presente regolamento.
2. Per gli impianti e le strutture delle navi di cui all'allegato, destinati a venire a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
3. Anche alle attrezzature e ai dispositivi mobili, a disposizione delle navi cisterna, conservati sia a bordo, sia in banchina, utilizzati per il carico e lo scarico dell'acqua destinata al consumo umano, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
4. La nave cisterna deve essere in adeguato stato di manutenzione senza vaste ed evidenti aree di ruggine e in buone condizioni di verniciatura, deve essere facilmente individuabile il tipo di servizio da questa svolto, mediante scritte o insegne riportanti la dicitura «trasporto acqua potabile» leggibile a distanza di almeno 50 metri.

Note all'art. 6:

- Il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004,
n. 174, recante regolamento concernente i materiali e gli
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi
di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
acque destinate al consumo umano, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio
2004, n. 166.
- Il decreto 6 dicembre 2005, recante «Tariffa e
modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero
della salute per l'accertamento dell'idoneita'
tecnico-sanitaria delle navi cisterna, adibite al trasporto
di acqua potabile e di sostanze alimentari, liquide, sfuse
e relativa certificazione, ai sensi del decreto
ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo
2006, n. 69.
 
Art. 7

Controlli

1. Le navi autorizzate ai sensi del presente regolamento sono sottoposte a controlli interni ed esterni ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1 del predetto decreto legislativo, i requisiti del presente decreto.

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del citato
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31:
«Art. 7 (Controlli interni). - 1. Sono controlli
interni i controlli che il gestore e' tenuto ad effettuare
per la verifica della qualita' dell'acqua, destinata al
consumo umano (15).
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli
interni possono essere concordati con l'azienda unita'
sanitaria locale (16).
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si
avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula
apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici
(17).
4. I risultati dei controlli devono essere conservati
per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale
consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i
controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono
essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'art.
8, comma 7.».
«Art. 8 (Controlli esterni). - 1. I controlli esterni
sono quelli svolti dall'azienda unita' sanitaria locale
territorialmente competente, per verificare che le acque
destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del
presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo
i criteri generali dettati dalle regioni in ordine
all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di
prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento
agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze
dei campionamenti, intesi a garantire la significativa
rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite
durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito
dall'allegato II.
2. Per quanto concerne i controlli di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a) l'azienda unita' sanitaria locale tiene
conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualita'
dei corpi idrici di cui all'art. 43 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in
particolare per le acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile, dei risultati della
classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le
modalita' previste nell'allegato 2, sezione A, del citato
decreto legislativo n. 152 del 1999 (19).
3. L'azienda unita' sanitaria locale assicura una
ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei
microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di
parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di
sospettare la presenza in quantita' o concentrazioni tali
da rappresentare un potenziale pericolo per la salute
umana. La ricerca dei parametri supplementari e' effettuata
con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di
sanita'.
4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di
competenza territoriale di piu' aziende unita' sanitarie
locali la regione puo' individuare l'azienda alla quale
attribuire la competenza in materia di controlli.
5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario
di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni
interessate.
6. L'azienda unita' sanitaria locale comunica i punti
di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei
campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente
regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanita'
secondo modalita' proposte dal Ministro della salute e
sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa
entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali
aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni
apportate (20).
7. Per le attivita' di laboratorio le aziende unita'
sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 7-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni o di propri laboratori secondo il
rispettivo ordinamento. I risultati delle analisi eseguite
sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o
province autonome ed al Ministero della sanita', secondo le
modalita' stabilite rispettivamente dalle regioni o
province autonome e dal Ministero della sanita'.».
 
Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministero della sanita', adottato di concerto con il Ministero della marina mercantile e il Ministero dell'ambiente, del 10 ottobre 1988, n. 474, restano valide ed efficaci fino alla scadenza indicata nei singoli provvedimenti autorizzativi, se successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, continuano ad applicarsi le tariffe previste dal decreto 6 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69.

Note all'art. 8:

- Il decreto del Ministro della sanita' 10 ottobre
1988, n. 474, recante norme sul trasporto marittimo con
navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari
liquide sfuse, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 novembre 1988, n. 263.
- Per il testo dell'art. 4-ter, comma 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 9

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministero della sanita', adottato di concerto con il Ministero della marina mercantile e il Ministero dell'ambiente, del 10 ottobre 1988, n. 474.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 gennaio 2020

Il Ministro della salute
Speranza Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 804