Gazzetta n. 239 del 26 settembre 2020 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
DECRETO RETTORALE 14 settembre 2020
Emanazione del nuovo statuto.



IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 6 - Autonomia delle universita';
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia emanato con decreto rettorale 2 dicembre 2011, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011;
Vista la delibera del 16 giugno 2020, n. 102, con la quale il senato accademico ha approvato la proposta di modifica dello statuto;
Vista la delibera del 17 giugno 2020, n. 117, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica dello statuto approvata dal senato accademico;
Vista la nota protocollo del 1° luglio 2020, n. 113534, con la quale lo statuto modificato e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Viste le osservazioni pervenute dal Ministero dell'universita' e della ricerca con nota protocollo del 27 agosto 2020, n. 9592;
Ritenuto opportuno recepire le osservazioni pervenute dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la delibera dell'8 settembre 2020, n. 139, con la quale il senato accademico ha recepito le osservazioni predette nel testo dello statuto;
Vista la delibera del 9 settembre 2020, n. 178, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo dello statuto che recepisce le osservazioni ministeriali;
Rilevata l'urgenza di avviare le procedure elettorali per la ricostituzione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, in scadenza al 31 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1

E' emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia nel testo allegato al presente decreto, di cui e' parte integrante e sostanziale.
 
Allegato
STATUTO
Art. 1.
Finalita' e principi

1. Il presente statuto, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, della Costituzione, in particolare di quanto previsto dall'art. 33, della Magna Charta delle universita', e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Brescia, nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato.
2. L'Universita' degli studi di Brescia, nel seguito denominata Universita', e' un'istituzione pubblica di alta cultura, laica e pluralistica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.
3. L'Universita' e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico nonche' di capacita' di agire di diritto privato, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell'ordinamento universitario.
4. L'Universita' e' una comunita' composta dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo, dagli studenti, che concorrono, secondo i rispettivi ruoli, a realizzarne i fini istituzionali.
5. L'Universita' promuove pari opportunita' e uguaglianza di genere tra donne e uomini nello studio, nella ricerca e nel lavoro. Nel presente statuto viene utilizzato il genere maschile dei sostantivi, inclusivo di quello femminile, unicamente per evitare l'appesantimento del testo.
6. L'Universita' realizza i propri fini istituzionali nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei principi di legalita', imparzialita', trasparenza, efficacia, efficienza, economicita', qualita' e promozione del merito; e' indipendente da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere e di orientamento sessuale.
7. L'Universita' garantisce la liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione allo scopo di realizzare il pieno concorso e la valorizzazione di tutte le sue componenti alla vita democratica della sua comunita', favorendo il benessere lavorativo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, la promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative.
8. L'Universita' si impegna, nell'ambito dei diversi ruoli, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle loro dimensioni sociali, economiche ed ambientali, in particolare nella costruzione e la gestione dei propri edifici, di uso dell'energia e di tutte le risorse naturali nonche' le scelte di mobilita'.

 
Art. 2

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
Didattica, ricerca, terza missione

1. Funzioni primarie dell'Universita' sono la didattica, la ricerca e la terza missione, attivita' inscindibili eticamente orientate a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all'interazione tra le culture e con il territorio, in una dimensione internazionale e nel rispetto delle liberta' della scienza.
2. L'Universita' provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, volta alla preparazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti. L'Universita' attiva corsi di alta formazione post-lauream, alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo e di secondo livello, di dottore di ricerca e di specializzazione. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli obiettivi formativi. Compito delle strutture didattiche e' garantire la coerenza delle attivita' formative con le professionalita' richieste e assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti affinche' si realizzino, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie e metodologie didattiche innovative, gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. L'Ateneo, in conformita' con i principi della Carta europea dei ricercatori, garantisce ai professori e ricercatori autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e fornisce gli strumenti necessari per le suddette attivita'.
4. L'Universita', nell'ambito della terza missione, assicura la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca, regolandone l'accesso a chiunque vi abbia interesse, promuove la condivisione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche al mondo delle imprese, contribuisce allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio e del Paese.
5. L'Universita' organizza corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi con l'obiettivo di valorizzare le componenti distintive del territorio.
6. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Universita' attua servizi di orientamento, anche con il coinvolgimento dei propri studenti e in collaborazione con le scuole secondarie superiori nonche' con altri enti pubblici e privati.
7. L'Universita' organizza attivita' di tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi e fornisce, inoltre, il supporto ai propri laureati per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.
8. L'Universita' promuove attivita' culturali, sportive e ricreative attraverso apposite forme di collaborazione, in accordo con gli enti pubblici e privati nonche' con le associazioni operanti in tali ambiti.
9. L'Universita', nel rispetto della normativa vigente, adotta il metodo della programmazione e controllo, monitora e valuta i risultati delle attivita' didattiche, scientifiche e di terza missione delle proprie strutture, anche al fine del loro miglioramento.
10. L'Universita', per il perseguimento dei propri fini istituzionali, puo' stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; puo' istituire e aderire a consorzi, centri interuniversitari, societa' consortili di ricerca, fondazioni e associazioni di diritto privato, nonche' stabilire rapporti con persone fisiche e soggetti giuridici che esercitino attivita' di impresa o professionali. L'Universita' puo', inoltre, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attivita' di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
11. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
12. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale e di rafforzare il proprio posizionamento, l'Universita':
a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
b) promuove e incoraggia, anche con interventi di natura economica, gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico- amministrativo e studenti;
c) promuove politiche per l'attrazione di studenti stranieri;
d) promuove attivita' didattiche, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi, scientifiche e di terza missione, sviluppate con universita' e istituzioni straniere;
e) aderisce a programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale;
f) realizza strutture per l'ospitalita' di studiosi e studenti, anche in collaborazione con enti terzi;
g) promuove l'organizzazione di eventi e di convegni scientifici e formativi a carattere internazionale.

 
Art. 3

A decorrere dalla data di cui all'art. 2, e' abrogato il vigente statuto emanato con decreto rettorale 2 dicembre 2011, n. 68.

Brescia, 14 settembre 2020

Il rettore: Tira
 
Art. 3.
Diritto allo studio e attivita' studentesche

1. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, promuove l'elevazione culturale di tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli capaci e meritevoli, ma sfavoriti socialmente ed economicamente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, essa concede forme di esonero totale o parziale da tasse e contributi, e agevola la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie attraverso la possibilita' di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione.
2. L'Universita' realizza gli interventi necessari per consentire agli studenti pari opportunita' nello studio e nella partecipazione alla vita universitaria.
3. L'Universita' realizza attivita' di servizio agli studenti per facilitare la partecipazione alla vita universitaria e la costruzione della comunita'.
4. L'Universita' individua nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione alla vita universitaria e un valore nel processo educativo e formativo e nella promozione del merito.
5. L'Universita' si impegna, anche in collaborazione con la Regione e altri enti pubblici e privati, a dare la massima attuazione alla «Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti» dell'Universita' degli studi di Brescia.

 
Art. 4.
Organi di Ateneo

1. Sono organi di Ateneo: il Rettore, il senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione.
2. Nella composizione degli organi e' rispettato il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

 
Art. 5.
Il Rettore

1. Il Rettore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
b) e' titolare delle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
c) ha la responsabilita':
del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
di proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), previo parere del senato accademico;
di proporre il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato;
di proporre il direttore generale nonche' la valutazione dei risultati inerenti all'attivita' di quest'ultimo, previo parere del nucleo di valutazione, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di risultato;
dell'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui al successivo art. 14;
di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto o allo stesso assegnata dalla normativa vigente.
2. In caso di comprovata necessita' e urgenza il Rettore puo' adottare, con adeguata motivazione, decreti immediatamente esecutivi per provvedimenti di competenza del senato accademico o del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono tempestivamente portati alla ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti conseguenti adottati, salva diversa valutazione dell'organo competente.
3. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso l'Universita' o presso altre universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Universita', con conseguente spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza.
4. L'elezione del Rettore e' promossa dal Decano, il quale fissa la data di convocazione del corpo elettorale, convocazione che deve ricadere nell'arco temporale compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la conclusione del mandato del Rettore in carica. Almeno novanta giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano emana un avviso per la presentazione delle candidature. Almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni i candidati alla carica di Rettore devono far pervenire al Decano il proprio curriculum ed il programma elettorale.
Non sono ammesse candidature al di fuori del periodo di tempo previsto nell'avviso anzidetto.
Il regolamento elettorale di Ateneo prevede le modalita' di pubblicizzazione e di svolgimento del procedimento elettorale.
Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, si applicano le disposizioni del comma precedente tranne per il termine di convocazione, fissato in centoventi giorni successivi alla cessazione stessa.
Il Decano, fino alla nomina del nuovo Rettore, svolge le funzioni di ordinaria amministrazione.
5. Il corpo elettorale per l'elezione del Rettore e' composto dai professori ordinari, dai professori associati, dai ricercatori di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti. Gli studenti partecipano alla votazione tramite i componenti delle commissioni paritetiche e i loro rappresentanti in senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel nucleo di valutazione.
6. Per l'elezione del Rettore i voti espressi dagli aventi diritto sono pesati secondo il seguente criterio:
a) ogni voto dei professori ordinari, associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB) vale 1 voto;
b) ogni voto dei ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) vale 0,6 voti;
c) ogni voto del personale tecnico-amministrativo vale 0,15 voti;
d) ogni voto dei rappresentanti degli studenti in senato accademico, Consiglio di amministrazione e nucleo di valutazione vale 2 voti;
e) ogni voto degli studenti membri delle commissioni paritetiche vale 0,6 voti.
7. E' eletto Rettore chi consegue la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; se, dopo due turni di votazione, nessun candidato ha conseguito la maggioranza, si procede ad un terzo turno di votazione, nel quale sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto maggiori voti; nel turno di ballottaggio e' eletto Rettore colui che consegue la maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore anzianita' anagrafica. Il Rettore e' proclamato dal Decano ed e' nominato con decreto del Ministro competente.
8. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
9. Il Rettore designa il Prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento, e inoltre esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore puo' avvalersi di prorettori, di delegati, da lui prescelti nell'ambito del personale docente, e nominati con decreto che ne precisa le deleghe. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita', ed essere invitati alle sedute del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

 
Art. 6
Il senato accademico

1. Il senato accademico:
a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo;
b) formula le proposte e i pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di coordinamento per l'attivita' didattica;
c) esprime il parere obbligatorio sul bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato;
d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di coordinamento, in materia di didattica e di ricerca nonche' il codice etico;
e) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di coordinamento;
f) con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, propone al corpo elettorale l'eventuale mozione di sfiducia al Rettore, comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
g) esprime il parere sulle proposte di costituzione o partecipazione dell'Universita' a centri interuniversitari, consorzi, fondazioni o associazioni, nonche' in tema di contratti e di convenzioni inerenti all'attivita' didattica, scientifica e di terza missione;
h) puo' istituire commissioni su temi e questioni particolarmente rilevanti per la comunita' accademica;
i) delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche del presente statuto, previo parere favorevole, a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione;
j) determina i criteri di individuazione del profilo dei candidati alla carica di membro del Consiglio di amministrazione;
k) definisce i criteri per l'assegnazione degli spazi ai dipartimenti;
l) esercita ogni altra competenza prevista dalla normativa nazionale vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il senato accademico e' composto da ventidue componenti, ivi compreso il Rettore, che lo presiede. Del senato accademico fanno parte, su base elettiva, quindici componenti, fra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori:
massimo otto direttori di Dipartimento di cui almeno uno per ognuna delle macroaree definite con delibera del senato accademico;
due rappresentanti dei professori di prima fascia, eletti da tutti i professori di prima fascia dell'Ateneo, costituiti in unico corpo elettorale;
tre rappresentanti dei professori di seconda fascia, eletti da tutti i professori di seconda fascia dell'Ateneo, costituiti in unico corpo elettorale;
due rappresentanti dei ricercatori, di cui uno a tempo determinato, eletti ciascuno dalle rispettive categorie.
In caso di riduzione del numero dei direttori di Dipartimento, resta inalterato il numero totale dei senatori appartenenti alla categoria dei professori di prima fascia, mediante l'elezione di un numero corrispondente di rappresentanti dei professori di prima fascia.
Fanno, inoltre, parte del senato accademico:
due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo, costituito in un unico corpo elettorale;
quattro rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo, costituiti in un unico corpo elettorale.
3. Il senato accademico dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun componente e' rinnovabile per una sola volta.
4. Nelle votazioni, in caso di parita', il voto del Rettore vale doppio.
5. Il direttore generale e il prorettore vicario partecipano alle sedute del senato accademico senza diritto di voto.
6. Il senato accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando almeno un terzo dei suoi membri ne presenti richiesta motivata.

 
Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' titolare:
a) delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' nonche' sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita';
b) della competenza a deliberare, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi di studio e delle sedi;
c) della competenza ad adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di Ateneo di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico, ad approvare il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato, da trasmettere ai Ministeri competenti;
d) della competenza a conferire l'incarico di direttore generale e a revocarlo, con atto motivato e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Rettore, secondo le modalita' e nei casi previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e inoltre, nei casi di reiterata inosservanza degli indirizzi espressi dagli organi di Governo;
e) della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari per tutte le ipotesi per cui puo' essere comminata una sanzione superiore alla censura;
f) della competenza ad approvare la proposta di chiamata dei professori e ricercatori universitari da parte dei dipartimenti;
g) della competenza ad assegnare gli spazi ai dipartimenti, nel rispetto dei criteri generali fissati dal senato accademico;
h) delle competenze previste dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Rettore, che lo presiede, da due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti costituiti in unico corpo elettorale e da altri sei componenti.
3. I sei componenti vengono selezionati sulla base di un avviso pubblico.
Il candidato deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, non deve trovarsi in condizioni di reale o potenziale conflitto d'interessi con l'Universita' e deve presentare un profilo coerente con almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver maturato un'ampia e importante esperienza di alta professionalita', ricoprendo significativi incarichi in primarie istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, di ricerca e di sviluppo e/o formazione;
b) aver ricoperto ruoli gestionali in enti o aziende pubblici o privati di rilevanza nazionale e/o internazionale;
c) aver maturato una significativa professionalita' come esperto dirigente in istituzioni italiane o straniere in settori particolarmente avanzati e/o innovativi;
d) aver maturato una profonda esperienza e conoscenza del sistema universitario, del suo ordinamento giuridico e del suo funzionamento.
4. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati viene effettuata da una commissione, nominata dal Rettore, sentito il senato accademico, salvaguardando le pari opportunita', e composta di esperti dotati di adeguate competenze, scelti fra personalita' che hanno avuto o che hanno ruoli pubblici o privati di particolare rilievo.
5. Il Rettore designa tra i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma precedente quattro consiglieri; il senato accademico ne designa due.
6. Dei sei componenti selezionati, un numero di consiglieri non inferiore a tre non deve appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. I restanti componenti possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo e sono selezionati salvaguardando, ove possibile, la presenza delle diverse componenti (docente e tecnico-amministrativo) del personale.
7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun consigliere ha durata quadriennale; il mandato di ciascun consigliere e' rinnovabile una sola volta.
8. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.
9. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando ne presenti richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

 
Art. 8.
Il direttore generale

1. Il direttore generale e' titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il senato accademico.
4. L'incarico di direttore generale e' disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile con procedimento analogo a quello di nomina.
5. Il direttore generale puo' essere revocato dall'incarico con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge.
6. Il trattamento economico spettante al direttore generale e' definito nel contratto in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Nel caso di conferimento dell'incarico di direttore generale a dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
8. Il direttore generale dirige la delegazione di parte datoriale per la contrattazione decentrata, la cui composizione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del medesimo direttore generale.

 
Art. 9.
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' preposto alla verifica della corretta tenuta delle scritture contabili e alla vigilanza sul regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero competente tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
3. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale.
4. Il mandato del revisore ha durata di quattro anni; l'incarico e' rinnovabile per una sola volta.
5. L'incarico di revisore dei conti non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'.
6. Almeno due dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

 
Art. 10.
Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione e' titolare delle funzioni:
a) di verifica della qualita' ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti;
c) di verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
d) di attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.
2. Il nucleo di valutazione dura in carica 4 anni; l'incarico e' rinnovabile una sola volta.
3. Il nucleo di valutazione e' costituito da cinque componenti, dei quali almeno due devono essere esperti in materia di valutazione anche non accademica:
a) quattro di elevata qualificazione professionale, di cui uno interno, professore di prima fascia, il curriculum dei quali e' reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo;
b) uno studente.
4. Il professore di ruolo interno e' designato dal senato accademico, i componenti esterni sono designati dal Rettore. Il Rettore nomina tra i componenti di cui al comma 3, lettera a) il coordinatore. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del Rettore.
5. Il rappresentante degli studenti e' eletto da tutti gli studenti dell'Ateneo.

 
Art. 11.
Rappresentanza studentesca

1. La rappresentanza elettiva degli studenti e' garantita nel senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel presidio di qualita' dell'Ateneo, nelle commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle strutture di coordinamento per l'attivita' didattica, nei consigli di corso di studio e nei consigli di Dipartimento.
2. I regolamenti delle singole strutture introducono misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'espletamento dei compiti della medesima. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad accedere agli atti preparatori delle deliberazioni che essi concorrono ad assumere, nel rispetto del segreto d'ufficio. I rappresentanti degli studenti possono accedere anche agli altri atti dell'Universita', ove dimostrino di possedere l'interesse previsto dalla legge.
3. L'elettorato passivo e' attribuito agli iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.
4. I mandati elettivi della componente studentesca hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta.

 
Art. 12.
Incompatibilita' e decadenza

1. E' fatto divieto ai componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione per tutta la durata del mandato:
a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora ne facciano parte;
b) di essere componente di altri organi di Ateneo, salvo che del consiglio di Dipartimento;
c) di ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;
d) di ricoprire qualsivoglia incarico di natura politica;
e) di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
f) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, alla valutazione delle attivita' universitarie presso il Ministero dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR.
2. E' fatto divieto ai componenti del nucleo di valutazione di ricoprire la carica di membro del senato accademico, del Consiglio di amministrazione, di direttore di Dipartimento, di presidenti di corso di laurea e di laurea magistrale e delle commissioni paritetiche.
3. I componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita', secondo le norme dettate dal regolamento generale d'Ateneo, alle sedute dell'organo di appartenenza vengono dichiarati decaduti, previa diffida, da parte del Rettore.
4. Tutte le cariche accademiche sono riservate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, con periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del mandato.

 
Art. 13.
Organi ausiliari di Ateneo

1. Gli organi ausiliari dell'Ateneo sono: il collegio di disciplina, il presidio di qualita' di Ateneo, il comitato unico di garanzia, il garante degli studenti, il comitato per lo sport universitario, il comitato partecipativo degli studenti e il comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo. La partecipazione a tali organi non da' luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento, indennita' e rimborso spese.

 
Art. 14.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
2. Il collegio di disciplina e' composto da nove componenti effettivi, di cui tre professori ordinari (due interni e uno esterno all'Ateneo), tre professori associati (due interni e uno esterno all'Ateneo) e tre ricercatori a tempo indeterminato (due interni e uno esterno all'Ateneo) in regime di tempo pieno nonche' da tre componenti supplenti, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, interni all'Ateneo. Sei componenti effettivi e tre supplenti del collegio di disciplina vengono designati dal senato accademico, su proposta del Rettore; tre componenti effettivi interni (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato) sono eletti secondo le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo attribuendo l'elettorato attivo, rispettivamente, ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato.
3. La durata del mandato del collegio termina alla scadenza di quello del senato accademico.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti. Il procedimento avanti al collegio e' disciplinato dalla normativa vigente.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina, ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio di disciplina.
8. La titolarita' del potere disciplinare, nei casi di illeciti contestati al Rettore, e' in capo al Decano dell'Ateneo.
9. L'Universita' adotta un codice etico che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprieta' intellettuale.
10. Sulle violazioni del codice etico qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, e in merito alla irrogazione al contravventore dell'ammonizione orale o scritta, decide, su proposta del Rettore, il senato accademico. Per le violazioni del codice etico, che integrano un illecito disciplinare, si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010.

 
Art. 15.
Presidio di qualita' di Ateneo

1. Il presidio di qualita' di Ateneo, coadiuvato dai presidi di qualita' dei dipartimenti di cui all'art. 23, comma 12, sovraintende al corretto funzionamento del Sistema di valutazione e di assicurazione della qualita', come disciplinato dall'ANVUR.
2. La composizione, la durata e le modalita' di funzionamento del presidio sono definite nel Regolamento del medesimo organo.

 
Art. 16
Comitato unico di garanzia

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e' istituito con decreto rettorale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. Il comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Favorisce l'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
3. Le modalita' di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle linee guida nazionali.

 
Art. 17.
Comitato dei sostenitori

1. Il Rettore puo' istituire, con proprio decreto, un comitato dei sostenitori. A tale comitato possono partecipare persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attivita' istituzionale dell'Universita' anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
La partecipazione al comitato non da' luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento e indennita'.

 
Art. 18.
Advisory board

1. Il Rettore puo' istituire, con proprio decreto, un Advisory board costituito da personalita' di spicco del panorama nazionale e internazionale che fornendo la propria consulenza contribuiscano alla crescita e allo sviluppo dell'Ateneo.
La partecipazione a tale organismo non da' luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento e indennita'.

 
Art. 19.
Garante degli studenti

1. Il senato accademico nomina, con votazione a scrutinio segreto, un Garante, per fornire consulenza e assistenza gratuite agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro l'imparzialita', la correttezza e la tempestivita' dell'azione amministrativa. Il regolamento generale d'Ateneo ne disciplina la durata in carica e le funzioni. Il garante presenta annualmente al senato accademico una dettagliata relazione sull'attivita' da lui svolta.

 
Art. 20.
Comitato per lo Sport Universitario

1. Il Rettore nomina il Comitato per lo Sport Universitario di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. La composizione, la durata e le modalita' di funzionamento sono definite dal regolamento generale d'Ateneo.

 
Art. 21.
Comitato partecipativo degli studenti

1. Il Rettore nomina con proprio decreto il comitato partecipativo degli studenti per favorire il confronto sulle problematiche riguardanti i servizi agli studenti, il diritto allo studio, l'offerta didattica dell'Ateneo.
2. Il comitato e' composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nonche' da un componente di ciascuna commissione paritetica salvaguardando la presenza delle liste maggiormente rappresentative degli studenti; il comitato si riunisce almeno ogni due mesi.
3. Il comitato si esprime con parere non vincolante sul bilancio preventivo di Ateneo per quanto attiene le voci relative agli studenti.
4. Il funzionamento del comitato e' disciplinato da apposito regolamento.

 
Art. 22.
Comitato partecipativo del personale
tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo elegge il comitato partecipativo per promuovere il confronto sulle politiche gestionali e formative del Personale stesso, compresa la presentazione di eventuali proposte al direttore generale. Il comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni.
2. Il comitato e' composto da nove dipendenti eletti, cui si aggiungono i 2 rappresentanti del personale in senato accademico. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo, quello attivo anche al personale a tempo determinato.

 
Art. 23.
Dipartimenti

1. I dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. La proposta di istituzione di un Dipartimento, presentata da almeno 35 tra professori di ruolo e ricercatori, deve essere corredata da un progetto didattico-scientifico e dagli elementi necessari per valutare la sostenibilita' della nuova struttura; la proposta viene approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.
3. A ciascun Dipartimento afferiscono stabilmente non meno di 35 tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari o ad aree scientifiche, possibilmente omogenei. Nel caso in cui il numero degli afferenti al Dipartimento scenda al di sotto del limite sopra indicato e non venga ripristinato entro dodici mesi, il Consiglio di amministrazione ne delibera la soppressione, previo parere del senato accademico, oppure concede una motivata proroga di non oltre dodici mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i dipartimenti:
a) promuovono e coordinano le attivita' di ricerca istituzionali;
b) valorizzano le ricerche individuali dei professori e ricercatori;
c) svolgono attivita' di ricerca e di consulenza in base a convenzioni nonche' prestazioni conto terzi;
d) promuovono, coordinano e organizzano, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli l'attivita' didattica dei corsi di studio incardinati;
e) assicurano la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio secondo le modalita' definite nel regolamento didattico e nel regolamento sulla definizione dei criteri e modalita' di attribuzione dei compiti didattici e di conferimento degli incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori;
f) promuovono la collocazione strategica nel territorio di riferimento, tutte le attivita' di trasferimento tecnologico, le attivita' culturali, le attivita' di public engagement, le attivita' pubblicistiche e divulgative.
g) nell'ambito della programmazione triennale dell'Ateneo e del budget assegnato, formulano motivate richieste di posti di professore e ricercatore, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca;
h) formulano al Consiglio di amministrazione la proposta di chiamata di nuovi professori e ricercatori.
Per la chiamata di professori di prima fascia la proposta e' approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia appartenenti al Dipartimento; per la chiamata di professori di seconda fascia e di ricercatori con la maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia appartenenti al Dipartimento.
5. Le responsabilita' amministrativo-contabili in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal regolamento di Ateneo di amministrazione e contabilita'.
6. Sono organi di Dipartimento:
il consiglio del Dipartimento;
il direttore;
la giunta.
7. Il consiglio di Dipartimento e' composto dai professori di ruolo, dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli studenti e, ove previsti, da un rappresentante dei dottorandi nonche' da un rappresentante degli specializzandi. E' previsto, altresi', un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; l'elettorato attivo e passivo e' riservato ai dipendenti a tempo indeterminato che prestano servizio presso le rispettive strutture dipartimentali. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo hanno diritto di voto solo sugli argomenti di loro interesse, da prevedere nel regolamento generale di Ateneo.
8. Il direttore e' un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai componenti del consiglio di Dipartimento e nominato con decreto del Rettore; resta in carica quattro anni accademici per non piu' di due mandati. Il direttore designa tra i professori di prima fascia del Dipartimento un vice direttore.
Qualora il direttore presenti al Rettore le dimissioni dalla carica e quest'ultimo le accolga, il Decano indice, entro due mesi, le elezioni e svolge le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo direttore.
9. Il direttore designa un coordinatore delle attivita' di ricerca, un coordinatore della didattica e un coordinatore delle attivita' di terza missione. I tre coordinatori svolgono i rispettivi ruoli, comprese le attribuzioni correlate al sistema di assicurazione qualita' di Ateneo, secondo la disciplina prevista nel regolamento generale di Ateneo.
10. Il regolamento di Dipartimento prevede e disciplina il funzionamento di una giunta, presieduta dal Direttore e costituita da un massimo di 10 componenti tra professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori, in modo che sia garantito lo stesso numero di docenti per ogni categoria.
11. Presso ciascun Dipartimento e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti competente:
a) a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
La partecipazione alla commissione paritetica non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
La commissione paritetica ha un numero di componenti, pari a dieci o quattordici in proporzione alla dimensione numerica del consiglio di Dipartimento e secondo le modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo; la base elettorale degli studenti per individuare i membri delle commissioni paritetiche e' unica fra tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento.
12. E' istituito un presidio di qualita' di Dipartimento, che sovraintende al corretto funzionamento del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita' nella struttura e coadiuva il presidio di qualita' di Ateneo.

 
Art. 24
Centri di ricerca e di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire centri di ricerca e centri di servizio. La proposta puo' essere presentata dal senato accademico o dai consigli di Dipartimento.
2. I regolamenti di tali centri devono conformarsi ai principi contenuti nel regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere:
a) un consiglio direttivo, nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro;
b) un direttore eletto tra i membri della componente universitaria del consiglio.
I predetti regolamenti sono emanati dal Rettore.

 
Art. 25
facolta'

1. E' possibile istituire tra piu' dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, facolta' con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.
2. Il consiglio della facolta' e' cosi' composto:
a) dai direttori dei dipartimenti coinvolti;
b) da rappresentanti del corpo docente in misura non superiore al 10% dei componenti dei consigli di Dipartimento coinvolti, cosi' individuati:
un docente per ciascuna Giunta, eletto all'interno della stessa;
un rappresentante dei responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste, eletto tra tutti i responsabili di tale attivita';
i rimanenti membri sono eletti dai componenti dei consigli di Dipartimento tra i coordinatori di corsi di studio, di dottorato e di scuola di specializzazione;
c) da rappresentanti degli studenti eletti nella misura minima del 15% dei componenti del consiglio della facolta' secondo quanto previsto nel regolamento generale di Ateneo.
La partecipazione all'organo non da' luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento, indennita' e rimborso spese.
3. Il presidente della facolta' e' eletto dal consiglio tra i professori ordinari che ne fanno parte, che non siano direttori di Dipartimento o presidenti di corso di laurea e di laurea magistrale e resta in carica tre anni. La carica e' rinnovabile una sola volta.
4. La facolta' di medicina e chirurgia, oltre a quanto previsto al comma 1, assume i compiti correlati alle attivita' assistenziali secondo le modalita' ed i limiti concertati con la Regione Lombardia, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle didattiche e di ricerca.
5. A tal fine e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati, la disponibilita' delle strutture assistenziali e' assicurata dall'Universita' mediante appositi accordi con le amministrazioni statali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.

 
Art. 26
Corsi di Studio

1. I corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono inseriti nel regolamento didattico di Ateneo e afferiscono ad un Dipartimento, fatti salvi i corsi interdipartimentali.
Al consiglio di corso di studio compete la progettazione e la gestione dell'offerta formativa dell'Ateneo nel rispetto della normativa vigente nazionale e secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento didattico di Ateneo.
2. I consigli dei corsi di studio sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai Corsi interessati - ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto - nonche' da una rappresentanza degli studenti nella misura minima del 15% dei componenti del consiglio stesso.
3. I presidenti dei consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi consigli di corso di studio tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia.
4. I consigli dei corsi di studio hanno, in particolare, il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei curricula individuali e alla determinazione delle modalita' di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal regolamento del corso di studio sulla base dei principi fissati dal regolamento didattico di Ateneo. Essi, inoltre, formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono, altresi', tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di Dipartimento.
5. Il senato accademico puo' disporre, a seguito della proposta del Dipartimento interessato e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che piu' corsi di studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico consiglio.

 
Art. 27.
Dottorato di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione istituisce ai sensi della normativa vigente, su proposta di uno o piu' dipartimenti e previo parere obbligatorio del senato accademico, corsi e scuole di dottorato, anche in consorzio con altre universita' o enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.
2. In funzione delle loro caratteristiche e tipologie, le relative attivita' sono affidate ai Dipartimenti di afferenza.

 
Art. 28.
Scuole e corsi di specializzazione

1. L'attivita' di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Universita'. Per la realizzazione di questo fine l'Universita' puo' istituire anche scuole e corsi di specializzazione.
2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono disciplinate dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dal regolamento didattico dell'Ateneo, dai regolamenti della singola Scuola.
3. Sono organi di governo e gestione delle scuole e dei corsi di Specializzazione il direttore e il consiglio. Le modalita' di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai regolamenti di cui al precedente comma 2.
4. Le scuole e i corsi di specializzazione afferiscono a un Dipartimento.

 
Art. 29
Scuola di management e alta formazione
School of Management and Advanced Education SMAE

1. Le attivita' di formazione previste dall'art. 2, comma 5 del presente statuto, si attuano nell'ambito della scuola di management e alta formazione School of Management and Advanced Education, SMAE.
2. L'istituzione, l'organizzazione e le attivita' della scuola sono stabilite con apposito regolamento.
3. Oltre all'attivita' di presidio e coordinamento di corsi che conferiscono titoli universitari, la Scuola supporta, promuove e da' attuazione ad attivita' di formazione sui temi del Management e della formazione continua post-laurea con riguardo alle tematiche legate alle esigenze emergenti dalle aziende, dalle professioni e dagli enti pubblici e privati.
4. Essa opera nello spirito di valorizzazione delle competenze dei dipartimenti con particolare riguardo alle iniziative interdipartimentali.
5. Le attivita' di organizzazione, amministrazione, promozione delle iniziative formative, di cui ai precedenti commi, sono affidate alla scuola o possono eventualmente essere svolte in collaborazione con soggetti terzi.

 
Art. 30.
Principi di organizzazione

1. L'Universita' adegua il suo ordinamento al principio generale di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e di gestione.
2. Le funzioni relative alla gestione amministrativo-contabile spettano al direttore generale e ai dirigenti, secondo quanto di rispettiva competenza, nonche' alle unita' organizzative, nel rispetto del piano strategico di Ateneo.
3. L'organizzazione dell'Universita' risponde ai principi di imparzialita', trasparenza, efficienza, efficacia, sostenibilita' economica e benessere lavorativo.
4. L'organizzazione dell'Universita' garantisce che i servizi siano erogati nel rispetto di standard di qualita' prefissati. L'Universita' valorizza il merito, mediante l'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale cui sono correlati meccanismi premiali incentivanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

 
Art. 31.
Prerogative dei titolari di carica

1. Il Rettore, il prorettore vicario, i prorettori, i delegati del Rettore e i direttori di Dipartimento possono, su richiesta, essere parzialmente esentati dai compiti didattici per la durata della carica, con delibera del Dipartimento di afferenza.
2. Il Consiglio di amministrazione determina l'entita' dell'indennita' di carica del Rettore, nonche' gli emolumenti da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione. Il medesimo consiglio puo' deliberare la corresponsione di un'indennita' di carica anche per il prorettore vicario, i prorettori, i delegati del Rettore, e i direttori di Dipartimento. Puo', altresi', essere deliberata la corresponsione di indennita' di partecipazione ai componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.