Gazzetta n. 239 del 26 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi



Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004573/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Benassi Giotto, titolare in nome e per conto della societa' «Pirotecnica Benassi S.n. c.» della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di fuochi artificiali presso lo stabilimento sito in via Vergatello - Loc. Ramaiotti - frazione Casigno - Castel d'Aiano (BO), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto:
PB EKO PEONIE BL (massa attiva g 646);
PB EKO PEONIE BK (massa attiva g 646);
PB EKO PEONIE PB (massa attiva g 646);
PB EKO PEONIE PO (massa attiva g 646);
PB EKO PEONIE R (massa attiva g 646);
PB EKO PEONIE TG (massa attiva g 646);
PB EKO PEONIE V (massa attiva g 646).
I fuochi artificiali sopra indicati sono destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante per spettacoli da lui eseguiti direttamente o da dipendenti della sua azienda.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.