Gazzetta n. 240 del 28 settembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 giugno 2020 |
Salvaguardia dei vigneti eroici o storici. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in particolare, l'art. 39, per quanto concerne l'uso delle risorse finanziarie assegnate dall'Unione agli Stati membri nell'ambito dei programmi quinquennali di sostegno, per il finanziamento di specifiche misure a sostegno del settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante, tra l'altro «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» ed, in particolare, l'art. 7, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si individuino, tra l'altro, i territori e le tipologie di intervento; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2012, n. 17070, che istituisce, all'art. 1, l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e all'art. 4, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-20; Visto il Programma nazionale di sostegno, periodo di programmazione 2019-2023 trasmesso alla Commissione UE il 1° marzo 2018, ai sensi dell'art. 41 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, per quanto concerne la presentazione dei programmi nazionali di sostegno; Vista la legge regionale dell'11 agosto 2004, n. 17 della Regione autonoma della Valle d'Aosta che istituisce il CERVIM (Centro di ricerche, studi, salvaguardia, coordinamento e valorizzazione per la viticoltura montana) e la definizione di viticoltura eroica dallo stesso elaborata; Considerato che dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 7, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3 della legge n. 241/1990, richiesto con nota n. 4651 del 6 dicembre 2018; Acquisito il parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali con nota n. 5979 del 1° marzo 2019; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 6 giugno 2019; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato espressi rispettivamente nelle sedute del 10 luglio 2019 e del 24 luglio 2019; Vista l'informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, resa ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 11 novembre 2019;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai sensi del presente decreto, si intende per: a) Ministero: Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali; b) Regioni: le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; c) Registro: Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; d) PNS: Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013; e) piccole isole: isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati; f) soggetti interessati: conduttori di vigneti che risultano inscritti nello schedario viticolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 ed in possesso del fascicolo aziendale agricolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. |
| Allegato 1
Sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico
Terrazzamento. Ciglionamentro. Rittochino. Cavalcapoggio. Girapoggio. Spina. |
| Art. 2
Definizione dei vigneti eroici o storici
1. Si definiscono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonche' i vigneti situati nelle piccole isole. 2. Si definiscono storici, i vigneti la cui presenza e' segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti e' caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici. |
| Art. 3
Criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) della legge 12 dicembre 2016, n. 238, fatte salve le aree gia' individuate dai piani paesaggistici regionali, i territori oggetto del presente provvedimento sono quelli ove i vigneti coltivati rispondono alle seguenti caratteristiche: a) i vigneti eroici sono individuati in base al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: pendenza del terreno superiore al 30 per cento; altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano; sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole; b) i vigneti storici di cui al precedente art. 2, comma 2, la cui presenza sulla superficie/particella fin da data antecedente al 1960 deve essere debitamente documentata, sono individuati dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate; presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come elencate nell'allegato 1. 2. Sono, altresi', considerati storici: i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purche' la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione; i vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli. |
| Art. 4
Criteri per la definizione delle tipologie degli interventi
1. In attuazione a quanto previsto all'art. 7, comma 3, lettera b) della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le tipologie di intervento sono volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e rispondono prioritariamente ad uno o piu' dei seguenti parametri: a) la conduzione del vigneto segue le pratiche tipiche di ciascun territorio quali, a titolo di esempio, densita' dell'impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico-agrarie, uso di pali in legno e assicura comunque il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto e' inserito; b) gli interventi effettuati prevedono il consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti quali, a titolo di esempio, muretti a secco, ciglioni, inerbimento, che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico; c) l'utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell'area in cui e' ricompreso il vigneto; d) l'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicita' delle produzioni riconducibili alla «viticoltura eroica o storica» anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento. 2. Il Ministero, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle misure inserite nel PNS e compatibilmente con la regolamentazione comunitaria, prevede, con i relativi decreti attuativi, la destinazione di specifiche risorse finanziarie ed i criteri di priorita' per quegli interventi di cui al comma 1 del presente articolo. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. I soggetti interessati presentano alle regioni di competenza, secondo le modalita' dalle stesse stabilite, domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, allegando idonea documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 3. 2. L'istruttoria per l'ammissibilita' delle domande di cui al precedente comma, e' svolta dalle regioni. L'elenco dei vigneti riconosciuti storici o eroici e' tenuto dalle Regioni territorialmente competenti ed e' reso pubblico. 3. I controlli di cui all'art. 7, comma 3, lettera e) della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono affidati alle regioni. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2020
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Franceschini
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 799 |
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