Gazzetta n. 240 del 28 settembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 giugno 2020 |
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualita' 2020. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 2; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e, in particolare, l'art. 54, paragrafo 2, e l'art. 56; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo a «misure eccezionali temporanee che derogano alcune disposizioni del Regolamento (EU) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid 19 e dalle misure ad essa legate»; Visto, in particolare, l'art. 2 comma 1 del regolamento delegato (UE) 2020/592 che prevede la possibilita' per gli Stati membri di attivare, nella campagna 2019/2020, la distillazione di crisi dei vini; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politicoamministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 74 del 28 marzo 2019; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 ed in corso di pubblicazione; Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2019, n. 118 8, relativo al «Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020»; Visto il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), trasmesso alla Commissione europea il 1° marzo 2018, che contiene, tra l'altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023 Vista la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilita' disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale; Considerato che la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di COVID19, mediante le misure restrittive adottate relativamente alla movimentazione delle persone e delle merci ed alla sospensione di molteplici attivita' economiche, stanno producendo particolari effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, e in particolare sul comparto vitivinicolo nazionale; Ritenuto pertanto necessario, al fine di salvaguardare il settore vitivinicolo ed evitare turbative di mercato, intervenire per ridurre le scorte di vino giacenti alla data del 31 marzo 2020; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 2020;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In attuazione al regolamento delegato n. 2020/592 del 30 aprile 2020 e' attivata, per la campagna 2019/2020, la distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine, cosi' come definito all'Allegato VII, parte II punto 1. del regolamento UE n. 1308/2013 avente una gradazione alcolica minima di 10° vol. 2. Beneficiari della misura sono i produttori di vino come definiti all'art. 2 del presente decreto, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole. 3. Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data 31 marzo 2020 e risultare, alla data di emanazione del presente provvedimento, dai registri ufficiali di cantina come vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica. 4. L'alcool derivante dalla distillazione e' utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per: Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma; regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; ICQRF: Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma; Ufficio dell'Agenzia delle dogane: l'Ufficio territorialmente competente sull'impianto di distillazione presso il quale viene conferito e lavorato il vino; Agea: Organismo di coordinamento Agea; Agea OP: Organismo pagatore Agea; Produttore: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilita', il vino non a denominazione di origine; Dichiarazione vitivinicola: la dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative; Montegradi: il valore che si ottiene moltiplicando un determinato quantitativo di vino per il titolo alcolometrico volumico posseduto dallo stesso; Distillatori: i soggetti riconosciuti operanti sul territorio nazionale ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001; PNS: Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. |
| Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse complessivamente assegnate alla misura di cui all'art. 1, comma 1 ammontano nell'ambito dell'annualita' 2020 del PNS a complessivi 50 milioni di euro. Tale somma deriva dalle disponibilita' di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Una somma di 28 milioni di euro e' resa disponibile per la misura di cui al comma 1 nell'ambito della rimodulazione finanziaria di cui al Capo 2, art. 7. 3. La parte restante della dotazione finanziaria di cui al comma 1, pari a 22 milioni di euro, e' reperita dalle economie di spesa accertate per tutte le misure del PNS nel corso dell'esercizio 2020. 4. Qualora le economie di spesa siano inferiori alla somma di cui al comma 3, con decreto ministeriale si procedera' ad una ulteriore rimodulazione delle risorse finanziarie del PNS assegnate di cui al Capo 2, sino al raggiungimento della restante dotazione di cui al medesimo comma. 5. L'individuazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non pregiudica gli impegni finanziari correttamente assunti dalle amministrazioni regionali nell'ambito delle proprie assegnazioni, che saranno pagati con i fondi dell'esercizio finanziario 2020/2021. 6. Le eventuali risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili, nell'ambito delle somme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per l'attuazione della misura di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle domande di accesso alle altre misure del PNS immediatamente esigibili. A tal fine, fa fede la situazione risultante dal Sistema informativo nazionale agricolo SIAN alla data del 31 luglio 2020. |
| Art. 4
Contratti di distillazione e domanda di aiuto
1. L'aiuto pari a 2,75 euro per % vol/hl alcole e' corrisposto al produttore, come definito dall'art. 2, che ha consegnato per la distillazione vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica. 2. Per richiedere l'aiuto, il produttore presenta ad Agea OP, con modalita' telematica, il contratto di distillazione non trasferibile, entro il 7 luglio 2020. Ogni produttore stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina. A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione il produttore dovra' presentare apposita garanzia fidejussoria. Il contratto prevede l'impegno del distillatore di trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2020. 3. Entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura della presentazione dei contratti di cui al comma 2, Agea comunica ai richiedenti la relativa approvazione. 4. Ove il volume globale del montegradi derivante dai contratti approvati di cui al comma 3 superi il volume complessivo del montegradi derivante dalle risorse finanziarie assegnate alla misura, Agea procede alla relativa riduzione dei quantitativi dei contratti presentati, nel corso dell'ultimo giorno in cui si verifica tale superamento. 5. Le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere effettuate entro il 31 luglio 2020. Per ricevere l'aiuto di cui al comma 1, il beneficiario dovra' presentare la domanda di pagamento, in via telematica, contenente almeno la seguente documentazione: prova della denaturazione del vino secondo le modalita' previste; riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione: a) della quantita' e del titolo alcolometrico volumico; b) del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino; il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformita' alla normativa comunitaria; la dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori; 6. I termini temporali indicati ai commi precedenti possono essere aggiornati con provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, con l'obiettivo di assicurare la piu' efficace attuazione dell'intervento. |
| Art. 5
Controlli
1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQRF sulla base di un'analisi del rischio e secondo le specifiche disposizioni impartite dallo stesso ICQRF. L'ICQRF puo' stabilire specifiche prescrizioni per il produttore atte a consentire il controllo. 2. Per le modalita' di impiego del denaturante e per il ritiro del prodotto denaturato si applicano le disposizioni del decreto interministeriale n. 11294 del 25 settembre 2017. 3. L'ICQRF comunica all'OP Agea ed al Ministero l'esito dei controlli svolti. 4. Il controllo presso il distillatore e' effettuato dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane che verifica: l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare; che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al regolamento delegato e di esecuzione UE 2018/273 e 2018/274 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti; che la trasformazione del vino in alcool da destinare agli scopi previsti risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonche' dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio. L'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all'OP Agea. 5. Il distillatore trasmette all'ICQRF ed all'ufficio periferico dell'ICQRF competente per territorio, in relazione alla sede del proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al precedente comma 5, primo trattino. 6. I controlli relativi alle domande, ai contratti, alle garanzie ed ai conferimenti sono svolti da OP Agea secondo modalita' stabilite da Agea. |
| Art. 6
Disposizioni finali
1. Agea definisce con propria circolare le modalita' procedurali ed i termini necessari per l'attuazione del presente decreto. 2. Agea comunica al Ministero ed alle regioni il quantitativo di vino oggetto dei contratti di distillazione di crisi presentati, il quantitativo di vino ammesso alla distillazione, nonche' il quantitativo di vino effettivamente distillato. 3. Come statuito dall'art. 3, paragrafo 6, punto 8 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, le regioni possono erogare aiuti integrativi a sostegno della distillazione di crisi nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. |
| Art. 7
Rimodulazione finanziaria
1. La ripartizione della dotazione finanziaria per l'anno 2020, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto dipartimentale del 21 febbraio 2019, n. 1188, e' cosi' rideterminata:
================================================================= | MISURA | Stanziamento | +=================================+=============================+ |Promozione sui mercati dei Paesi | | |esteri | 83.910.922,37| +---------------------------------+-----------------------------+ |Ristrutturazione e riconversione | | |vigneti | 136.410.906,08| +---------------------------------+-----------------------------+ |Distillazione di crisi | 28.000.000,00| +---------------------------------+-----------------------------+ |Vendemmia verde | 2.674.941,04| +---------------------------------+-----------------------------+ |Investimenti | 76.173.343,19| +---------------------------------+-----------------------------+ |Distillazione sottoprodotti | 9.826.887,32| +---------------------------------+-----------------------------+ |TOTALE | 336.997.000,00| +---------------------------------+-----------------------------+ |
| Art. 8
Ripartizione fondi promozione
1. L'importo di euro 83.910.922,7, destinato al finanziamento della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, e' determinato dalla somma di euro 60.759.313,82 quale quota regionale ed euro 23.151.608,55 quale quota nazionale. 2. Alle regioni viene, pertanto, assegnato l'importo complessivo di euro 276.018.504,13 ripartito come riportato nell'Allegato 1 del presente provvedimento. 3. Nell'ambito delle rispettive dotazioni, le regioni procedono ad una riallocazione delle risorse tra le misure sulla base delle proprie necessita' entro il 31 luglio 2020. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 23 giugno 2020. Roma, 23 giugno 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 749 |
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