Gazzetta n. 240 del 28 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 settembre 2020
Modalita' di applicazione delle misure a compensazione dei danni subiti, a seguito dell'epidemia da COVID-19, dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempiono ad oneri di servizio pubblico.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure urgenti per il trasporto aereo»;
Visto, in particolare, l'art. 79, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, ai sensi del quale «l'epidemia da COVID-19 e' formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 79, come modificato dall'art. 202 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che «In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
Visto il comma 7 del citato art. 79 il quale prevede che «per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per il 2020»;
Visto l'art. 107, comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che «Sono compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali»;
Vista la comunicazione della Commissione Ue COM (2020) 112 final del 13 marzo 2020 «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» e, in particolare, l'allegato 3 - Aiuti di Stato, sezione «Aiuti destinati a compensare le imprese per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia di COVID-19»;
Viste le ulteriori comunicazioni della Commissione Ue 2020/C 91 1/01 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 di modifica di tale quadro;
Considerato che, per le modalita' attuative, il citato art. 79 rinvia ad apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando che l'efficacia della medesima disposizione «e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
Vista la notifica effettuata alla Commissione europea in data 20 luglio 2020 da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita', possono presentare domanda per il riconoscimento di misure a compensazione dei danni subiti, come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19, le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
a) erano titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC;
b) operavano collegamenti in onere di servizio pubblico.
 
Art. 2

Compensazione danni

1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si intende la riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dell'offerta di voli e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Sono inclusi nei danni i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Ai fini del calcolo del menzionato danno si terra' conto della metodologia costantemente seguita nella prassi dalla Commissione europea in applicazione dell'art. 107 (2) (b) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottraendo quindi alla perdita di fatturato, registrata rispetto all'anno precedente l'evento eccezionale, i costinon sostenuti e considerando i costi incrementali. Nell'applicazione di tale metodologia e' garantita la conformita' ai principi contabili internazionali, comunemente utilizzati per la formulazione del EBITDA, nei limiti e per quanto applicabili ai soggetti richiedenti.
2. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.
3. Resta inteso che gli importi riconosciuti e pagati ad ogni eventuale beneficiario, ai sensi del successivo art. 4, complessivamente considerati, non potranno in nessun caso eccedere l'ammontare di euro 350.000.000,00, di cui all'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale rispetto al totale dei contributi riconosciuti.
 
Art. 3

Oggetto della domanda

1. La domanda di cui all'art. 1 deve, a pena di inammissibilita':
a) essere corredata da una relazione di un esperto indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali, recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) recare la dichiarazione dell'operatore economico o del suo legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di responsabilita' nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile.
 
Art. 4

Istruttoria e pagamento

1. Senza pregiudizio per eventuali domande gia' presentate, le domande di cui all'art. 1 dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di posta elettronica: dgiai.dg@pec.mise.gov.it specificando nell'oggetto la dicitura «indennizzo ex art. 202 decreto-legge n. 34/2020», entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge l'attivita' istruttoria e adotta i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate.
3. In caso di accoglimento della domanda, il pagamento dell'importo riconosciuto viene disposto dal Ministero dello sviluppo economico contestualmente al provvedimento di accoglimento.
 
Art. 5

Divieto di cumulo, decadenza e revoca

1. Le somme corrisposte ai sensi dell'art. 4 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggette a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui le stesse superino il danno subito come definito all'art. 2.
2. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli, fosse accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, di cui all'art. 1, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto e il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero degli importi erogati.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora venga disposto il recupero, parziale o totale, della misura di compensazione, il beneficiario e' tenuto alla restituzione dell'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonche' dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate, sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2020

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 838