Gazzetta n. 240 del 28 settembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2020
Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le modalita' di ripartizione del Fondo;
Visto il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, recante «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il capo II recante «Misure per l'editoria;
Visto l'art. 190, comma 1, del predetto decreto-legge n. 34 secondo cui alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori della comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, e' riconosciuto un credito d'imposta per l'anno 2020 pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettivita';
Visto il comma 2 del medesimo art. 190 che stabilisce che la predetta agevolazione e' concessa a ciascuna impresa previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, altresi', il comma 7 dello stesso articolo secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo, sono stabiliti le modalita' per l'accesso al suddetto credito di imposta, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione delle domande;
Visto, infine, il comma 8 dello stesso articolo del predetto decreto-legge che dispone che agli oneri derivanti dalla disposizione normativa in argomento, pari a 8 milioni di euro per l'arino 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e che le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili;
Visto l'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in particolare l'art. 17, che prevede la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione, e gli articoli 32 e 35, commi 1, lettera a) e 3, nei quali sono contenute le disposizioni in materia di assistenza fiscale;
Visto l'art. 2409-bis del codice civile recante disposizioni in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto l'art. 264, comma 1, lettera a), del sopra citato decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui, al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COV1D-19, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, ivi comprese le agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni in base al quale i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente, per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e categoria di beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alle imprese editrici di quotidiani e periodici e' riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro.
2. Non possono accedere alla misura agevolativa le imprese editrici di quotidiani e periodici beneficiarie dei contributi diretti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
 
Art. 2

Requisiti

1. Sono requisiti di ammissione al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto:
a) la sede legale nello spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale ai fini della tassabilita' in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attivita' commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l'attribuzione del codice di classificazione ATECO «58 Attivita' Editoriali»:
58.13 (edizione di quotidiani);
58.14 (edizione di riviste e periodici);
d) l'iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorita' per le garanzie nella comunicazione;
e) l'impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.
2. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse, nonche' con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
 
Art. 3

Parametri di calcolo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto e' riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno 2019, per i seguenti servizi digitali:
acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
information technology di gestione della connettivita'.
2. Le suddette spese, riferite all'anno 2019, si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e la loro effettuazione deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
 
Art. 4

Accesso al credito d'imposta

1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio di cui al presente decreto presentano la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale «impresainungiorno.gov.it».
2. La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute secondo le modalita' indicate all'art. 3, comma 2, del presente decreto, le quali concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta, nonche' le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
 
Art. 5

Riconoscimento del credito d'imposta

1. Entro il 31 dicembre dell'anno 2020 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui e' riconosciuto il credito d'imposta per i servizi digitali, con il relativo importo spettante a ciascuno nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto. Tale elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Contestualmente l'elenco e' trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' concordate con l'Agenzia medesima ai sensi del successivo art. 7, comma 4.
2. Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. In tal caso l'elenco di cui al comma 1 e' formato tenendo conto dell'esito della ripartizione proporzionale.
 
Art. 6

Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito di imposta di cui al presente decreto e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso con il provvedimento di cui all'art. 5, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.
 
Art. 7

Cause di revoca e di recupero del credito

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'insussistenza di uno o piu' requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del credito d'imposta o alla sua rideterminazione, nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio.
2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilita' ai benefici richiesti, nonche' ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.
3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria procede, in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e l'Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo annuo di 8 milioni di euro, previsto dall'art. 190, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A tal fine, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 4 agosto 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed editoria
Martella

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2093