Gazzetta n. 240 del 28 settembre 2020 (vai al sommario) |
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LEGGE 25 settembre 2020, n. 124 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 settembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Avvertenza: Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 190 del 30 luglio 2020. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 2020, N. 83
All'articolo 1: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: "sospensione dei congressi," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),"»; al comma 3, le parole: «salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo»; al comma 6, alinea, le parole: «dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19». Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33). - 1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilita' con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74». L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». All'Allegato 1: alla voce n. 3, la parola: «Articolo» e' sostituita dalle seguenti: «L'articolo» e dopo le parole: «24 aprile 2020, n. 27» sono aggiunte le seguenti: «, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021»; alla voce n. 17, dopo le parole: «Articolo 100, comma 2,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»; alla voce n. 29, dopo le parole: «Articolo 6, comma 6,» e' inserita la seguente: «del»; dopo la voce n. 30 e' inserita la seguente: «30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica». |
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