Gazzetta n. 241 del 29 settembre 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 14 settembre 2020).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria».
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidita' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Avvertenza:

Il presente testo coordinato non riporta gli allegati A
e B di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
(pubblicato nel supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020) in
quanto non modificati in sede di conversione.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
aprile 2016, n. 91, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 36 (Contratti sotto soglia). - (Omissis)
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
non e' obbligatoria;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui
all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
97, comma 8.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 32, comma 2, 35,
37, 38, 63, 93, 95, comma 3, 97 e 157, comma 2, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). -
(Omissis).
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita'
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
(Omissis).».
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del presente codice, e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.».
«Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze). - 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione
ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti
di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonche' per
gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro,
le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 nonche' gli altri
soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1
procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilita' di tali strumenti
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o
procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al
presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo
a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione
con una o piu' stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica.
4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo
di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e
al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle
seguenti modalita':
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a
soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate
come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme
previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante
costituita presso le province, le citta' metropolitane
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze
linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di
riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione delle centrali di committenza
in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di
provincia. In caso di concessione di servizi pubblici
locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di
competenza della centrale di committenza coincide con
l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai
sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni
caso le attribuzioni delle province, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo
216, comma 10.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5,
le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture
o servizi mediante impiego di una centrale di committenza
qualificata ai sensi dell'articolo 38.
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i
contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni
appaltanti qualificate possono ricorrere per
l'aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati
elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono
svolgere attivita' di committenza ausiliarie in favore di
altre centrali di committenza o per una o piu' stazioni
appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione
posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento
individuati dal decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure
gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, e'
responsabile del rispetto del presente codice per le
attivita' ad essa direttamente imputabili. La centrale di
committenza che svolge esclusivamente attivita' di
centralizzazione delle procedure di affidamento per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle disposizioni di
cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile.
10. Due o piu' stazioni appaltanti che decidono di
eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e
che sono in possesso, anche cumulativamente, delle
necessarie qualificazioni in rapporto al valore
dell'appalto o della concessione, sono responsabili in
solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi'
ad individuare un unico responsabile del procedimento in
comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con
il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in
centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla
centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 31.
11. Se la procedura di aggiudicazione non e' effettuata
congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto
delle stazioni appaltanti interessate, esse sono
congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate
congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante e'
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da
essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, nell'individuazione della centrale di committenza,
anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le
stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di
buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
motivazione.
13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una
centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
dell'Unione europea solo per le attivita' di
centralizzazione delle committenze svolte nella forma di
acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a
stazioni appaltanti; la fornitura di attivita' di
centralizzazione delle committenze da parte di una centrale
di committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata
conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato
membro in cui e' ubicata la centrale di committenza.
14. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste
dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).».
«Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e
centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e
complessita' del contratto e per fasce d'importo. Sono
iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori regionali di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.
1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di
affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione
delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
Sport e salute Spa e' qualificata di diritto centrale di
committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel
settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
di cui al presente codice.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione della pubblica amministrazione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, di intesa con la Conferenza unificata e sentita
l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per
l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione
dei criteri di qualita', efficienza e
professionalizzazione, tra cui, per le centrali di
committenza, il carattere di stabilita' delle attivita' e
il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce,
inoltre, le modalita' attuative del sistema delle
attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento
e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra in
vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis la
qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita'
che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita' di progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo
dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa
in opera.
3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti
aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al
comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative
all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori,
le attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3,
lettera c) possono essere effettuate direttamente dai
soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni
purche' qualificati almeno in detto ambito secondo i
criteri individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla
base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli
ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di
dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle
attivita' di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del
personale;
4) numero di gare svolte nel quinquennio con
indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli
importi posti a base di gara e consuntivo delle spese
sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa
ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita'
indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione
dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti
dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita' ai
sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto
dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e
dall'articolo 29, comma 3;
5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche
nella gestione di procedure di gara;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine
all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di
corruzione e promozione della legalita';
2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei
procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita'
ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e
affidamento.
4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata di
cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della
stazione appaltante.
6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema
di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi
da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle
centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie,
un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti
necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresi',
modalita' diversificate che tengano conto delle
peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la
qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC
stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con
riserva ha una durata massima non superiore al termine
stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla
qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di
beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione
conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo
216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui
all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione
appaltante con il decreto di cui al citato comma e'
destinata dall'amministrazione di appartenenza della
stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione
del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti
alle unita' organizzative competenti per i procedimenti di
cui al presente codice. La valutazione positiva della
stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC
all'amministrazione di appartenenza della stazione
appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della
valutazione della performance organizzativa e gestionale
dei dipendenti interessati.
10. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g).».
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
«Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla
procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni
oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso
connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando
o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del
prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione appaltante
non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante
di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione puo' essere costituita,
a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8
e, quanto allo svincolo, il comma 9.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa' di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita'
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonche'
l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159; la garanzia e' svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di
cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti
di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con
la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del
15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui
al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei
contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia
e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento,
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalita' e rating di impresa o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle
riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora
l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non
si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi
allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia.
10. Il presente articolo non si applica agli appalti di
servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e
del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di
supporto alle attivita' del responsabile unico del
procedimento.».
«Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto). -
(Omissis)
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore
a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo.
(Omissis).».
«Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - 1. Gli
operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta',
sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
o superiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai sensi della
lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) e'
decrementata di un valore percentuale pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini
della determinazione della congruita' delle offerte, al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo
del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai sensi della
lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di
cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o
inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata
del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore
a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma della
media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto
medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto
alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per
l'individuazione della soglia di anomalia.
3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita'
delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al
primo periodo e' effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo
periodo del comma 6.
3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza
di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entita' e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo'
valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che
un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La
stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze
e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio
di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e
comunque per importi inferiori alle soglie di cui
all'articolo 35, e che non presentano carattere
transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei
commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi
4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su
richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
titolo di collaborazione amministrativa, tutte le
informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti,
contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in
relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.».
«Art. 157 (Altri incarichi di progettazione e
connessi). - (Omissis)
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o
superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 247 e 249 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 247 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali della
Commissione RIPAM). - 1. Nel rispetto delle condizioni di
salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle
previste dall' articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n.
56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale
non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di
cui all' articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi
decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia
digitale secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di
svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della
provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei
locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi
universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata,
anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti
territorialmente competenti. L'individuazione da parte del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture
disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto
delle esigenze di economicita' delle procedure concorsuali
e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette
procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli
oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
3. La prova orale puo' essere svolta in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della
stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al
presente articolo e' presentata entro quindici giorni dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita
piattaforma digitale gia' operativa o predisposta anche
avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di
professionisti specializzati in selezione di personale,
anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi
esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella
piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il
concorso, compreso il calendario delle relative prove e del
loro esito, e' effettuata attraverso la predetta
piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono
resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da
remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento
delle stesse.
6. Per l'applicazione software dedicata allo
svolgimento delle prove concorsuali e le connesse
procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato
anche con modalita' digitali, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi
di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico
delle amministrazioni interessate alle procedure
concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati
delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di
concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni
possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica,
garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni.
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili
professionali del personale reclutato secondo le modalita'
di cui al presente articolo, e' individuato esclusivamente
in base al titolo di studio definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli
specifici titoli professionali previsti dalle singole
pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'
articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri individua i componenti delle
commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di
interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico.
A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al
presente articolo, i termini di cui all' articolo 53, comma
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi
all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario
nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo,
sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici
giorni.
10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno
2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della
presente legge» sono soppresse.
11. Alle procedure concorsuali di cui al presente
articolo non si applica la riserva di cui all' articolo 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Per le procedure di cui al presente articolo, i
termini previsti dall' articolo 34-bis, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti,
rispettivamente, in sette e quindici giorni.».
«Art. 249 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto i principi e i
criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove
concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo
di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del
comma 1 dell'articolo 248, nonche' le modalita' di
svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici
di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di
presentazione della domanda di partecipazione di cui ai
commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere
applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.».
- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 maggio 2003, n. L
124/36.
- Si riporta il testo dell'articolo 112, comma 5, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.:
«5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.».
 
Art. 2

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.
3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita' determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata altresi' per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonche' per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attivita' istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonche' di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.
5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.
6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' limitato ai casi di stretta necessita' e richiede una specifica motivazione.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 61, 62,
64, 123, 124 e 125 del citato decreto legislativo 18 aprile
2016:
«Art. 61 (Procedura ristretta). - 1. Nelle procedure
ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato
XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
ai fini della selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite,
soltanto gli operatori economici invitati possono
presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo
91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a
presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
hanno pubblicato un avviso di preinformazione non
utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo
per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto a
dieci giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I,
lettera B sezione B1, purche' dette informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di
preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il
termine per la ricezione delle offerte di concerto con i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
presentazione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte,
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al
presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione,
un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte.».
«Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). - 1.
Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi
operatore economico puo' presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte
I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo
una descrizione delle loro esigenze, illustrando le
caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, specificando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali
elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi
che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere
sufficientemente precise per permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara un avviso di
preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse. I termini di cui al presente comma
sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
e 6.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'invito. I termini di cui al presente comma sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite, possono presentare
un'offerta iniziale che costituisce la base per la
successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori
economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma
12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i
criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche
tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali
modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli
offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di
quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume
la forma di una deroga generale, ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono
svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o in altro documento di
gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale
di tale facolta'.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono
concludere le negoziazioni, esse informano gli altri
offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono
essere presentate offerte nuove o modificate. Esse
verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le
offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e
aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e
97.».
«Art. 64 (Dialogo competitivo). - 1. Il provvedimento
con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo
deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono
richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e
139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il
ricorso allo stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente
sulla base del criterio dell'offerta con il miglior
rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95,
comma 6.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore
economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un
bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara,
fornendo le informazioni richieste dalla stazione
appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se
come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite possono partecipare
al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il
numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura in conformita' all'articolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o
nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i
requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso,
nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti
selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e
alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le
proprie necessita'. Nella fase del dialogo possono
discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti
dell'appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i
partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che
possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad
altri.
7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti
non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni
proposte o altre informazioni riservate comunicate da un
candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza
l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma
di una deroga generale ma si considera riferito alla
comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da
discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri
di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso
di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche'
non e' in grado di individuare la soluzione o le soluzioni
che possano soddisfare le sue necessita'.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti
invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in
base alla soluzione o alle soluzioni presentate e
specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le
offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate.
Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti
o i complementi delle informazioni non possono avere
l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di
falsare la concorrenza o di avere un effetto
discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando
di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo e applicano, altresi', le seguenti
disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute
possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo
competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono
essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta
aver presentato l'offerta con il miglior rapporto
qualita'/prezzo al fine di confermare gli impegni
finanziari o altri termini contenuti nell'offerta
attraverso il completamento dei termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 11 si applicano qualora da cio' non consegua la
modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare
la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o
pagamenti per i partecipanti al dialogo.».
«Art. 123 (Scelta delle procedure). - 1.
Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di
servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di
affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da
indizione di gara in conformita' alle disposizioni di cui
alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori possono
altresi' ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati
per l'innovazione in conformita' alle disposizioni di cui
alla presente sezione.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, le
procedure di affidamento di cui al presente capo, sono
precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di
gara con le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti
dal presente codice.
3. La gara puo' essere indetta con una delle seguenti
modalita':
a) un avviso periodico indicativo a norma
dell'articolo 127 se il contratto e' aggiudicato mediante
procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione a norma dell'articolo 128 se il contratto e'
aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o
tramite un dialogo competitivo o un partenariato per
l'innovazione;
c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo
129.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo
sono successivamente invitati a confermare il proprio
interesse per iscritto, conformemente all'articolo 131.
5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una
procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui
all'articolo 63, esclusivamente nei casi e nelle
circostanze espressamente previsti all'articolo 125.».
«Art. 124 (Procedura negoziata con previa indizione di
gara). - 1. Nelle procedure negoziate con previa indizione
di gara, qualsiasi operatore economico puo' presentare una
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara, fornendo le informazioni richieste
dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' fissato, in linea di massima, in non meno
di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un
avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a
confermare interesse e non e' in alcun caso inferiore a
quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente
aggiudicatore in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni.
Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di
candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura
secondo quanto previsto dall'articolo 135.
4. Il termine per la ricezione delle offerte puo'
essere fissato d'accordo tra l'ente aggiudicatore e i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
ricezione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte.».
«Art. 125 (Uso della procedura negoziata senza previa
indizione di gara). - 1. Gli enti aggiudicatori possono
ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione
di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con previa
indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, purche' le condizioni iniziali dell'appalto
non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non e'
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con
l'appalto ed e' quindi manifestamente inadeguata, salvo
modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente
aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli
80, 135, 136;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non
per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di
sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non
pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che
perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, servizi e forniture possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte odi una
rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici.
L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando
non esistono sostituti o alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti
di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente
punto si applica solo quando non esistono sostituti o
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto.
d) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti
per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per
le procedure negoziate precedute da indizione di gara non
possono essere rispettati. Le circostanze invocate per
giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun
caso imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore
ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati
all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno
assegnato un appalto precedente, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia'
al momento dell'indizione della gara per il primo progetto
e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35
tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o
i servizi successivi;
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
h) per gli acquisti d'opportunita', quando e'
possibile, in presenza di un'occasione particolarmente
vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente
praticati sul mercato;
i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi
definitivamente l'attivita' commerciale o presso il
liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un
accordo con i creditori o di procedure analoghe;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso
di progettazione organizzato secondo le disposizioni del
presente codice ed e' destinato, in base alle norme
previste nel concorso di progettazione, a essere
aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione sono invitati a partecipare alle
negoziazioni.».
- Per il testo dell'articolo 63 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti
per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O.:
«Art. 252-bis (Siti inquinati nazionali di preminente
interesse pubblico per la riconversione industriale). - 1.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con la regione territorialmente interessata e, per le
materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di
competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di
tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono
stipulare accordi di programma con uno o piu' proprietari
di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare
progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di
riconversione industriale e sviluppo economico in siti di
interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai
sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di
promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di
sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le
matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree
interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.
L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui
l'impresa e' ammessa alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1
assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i
tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso
e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e
disciplinano in particolare:
a) l'individuazione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati
della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente;
b) l'individuazione degli interventi di riconversione
industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi
e ricerche appositamente condotti da universita' ed enti di
ricerca specializzati;
c) il piano economico finanziario dell'investimento e
la durata del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le
relative garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di
sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre
misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
g) l'individuazione del soggetto attuatore degli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle
attivita' di monitoraggio, controllo e gestione degli
interventi di messa in sicurezza che restano a carico del
soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione,
riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei
lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei
lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di
programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente
individuati a livello nazionale e regionale;
i-bis) le modalita' di monitoraggio per il controllo
dell'adempimento degli impegni assunti e della
realizzazione dei progetti.
3. La stipula dell'accordo di programma costituisce
riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla
realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro
intervento connesso e funzionale agli obiettivi di
risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di
pubblica utilita'.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i
soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere
responsabili della contaminazione del sito oggetto degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione
industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei
collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte
nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal fine
sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e
i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la
contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi
imposti dall'articolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono
essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i
requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono
essere antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e
bonifica, devono essere individuati gli interventi di
riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato
3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli
interventi di riparazione del danno ambientale e'
determinato in base ad uno specifico piano finanziario
presentato dal soggetto interessato tenendo conto
dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita'
economica di detti interventi, comunque in misura non
inferiore a dieci anni.
6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli
impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio,
controllo e relativa gestione, e di riparazione,
individuati dall'accordo di programma esclude per tali
soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione
ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti
antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere
reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di
programma previsto dalle misure volte a favorire la
realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse
nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto interessato
responsabile della contaminazione, al rilascio della
certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza
dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di
soggetto interessato responsabile della contaminazione, i
contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2
non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza,
di bonifica e di riparazione del danno ambientale di
competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente
l'acquisto di beni strumentali alla riconversione
industriale e allo sviluppo economico dell'area.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di
applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione puo'
agire autonomamente nei confronti del responsabile della
contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per
gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica
individuati dall'accordo nonche' per gli ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale
nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto
integrato sono autorizzati e approvati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base
delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi
indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di
Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari
dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi
ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita' previste
dall'accordo medesimo, nonche' i soggetti interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli
enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere
degli organi competenti, sostituisce ogni atto di
competenza di detti enti.
9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di
valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione
ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8
autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di
bonifica nonche' la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere connesse.
10. Alla progettazione, al coordinamento e al
monitoraggio dei progetti integrati di bonifica,
riconversione industriale e sviluppo economico in siti
inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono
preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate
a legislazione vigente, una o piu' societa' "in house"
individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
vi provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree
di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli
interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono
tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per
l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti per la gestione in house in
conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla
giurisprudenza europea.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure
volte a favorire la formazione di nuove competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici
superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate,
nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente
nonche' a valere sulle risorse della programmazione
2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma
di cui al comma 1 del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE,
recante: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE,
recante: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28
marzo 2014, n. L 94.
- Si riporta il testo degli articoli 30, come
modificato dalla presente legge, 34 e 42 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici:
«Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione
di appalti e concessioni). - 1. L'affidamento e
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni, ai sensi del presente codice
garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia,
tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresi', i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei
limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o,
nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o
servizi.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di
concessioni, gli operatori economici rispettano gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X.
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e'
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo
delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita', previo rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell'articolo 105.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere
tali da non escludere le microimprese, le piccole e le
medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice e negli atti attuativi, alle procedure di
affidamento e alle altre attivita' amministrative in
materia di contratti pubblici nonche' di forme di
coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal
titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di
esecuzione si applicano le disposizioni del codice
civile.».
«Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso
l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di
cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma
1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione.».
«Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e
risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di
interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo
da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori
economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di
una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che puo' essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante,
ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte
salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo
periodo costituisce comunque fonte di responsabilita'
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per
la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche' gli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo degli articoli 29, comma 1, e 162
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5,
alla composizione della commissione giudicatrice e ai
curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati
ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi
dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa
sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano,
prima dell'intestazione o in calce, la data di
pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli
atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui
sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del
committente.
(Omissis).».
«Art. 162 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni
del presente codice relative alle procedure di affidamento
possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'
di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza, in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a),
le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con
provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai
sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui
al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti
usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i
servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di
sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal
presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge
n. 124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio
organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di
riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla
legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui al
presente articolo, nonche' sulla regolarita', correttezza
ed efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al
presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun
anno in una relazione al Parlamento.».
 
Art. 2 bis
Raggruppamenti temporanei di imprese

1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
u), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
(Omissis);
u) "raggruppamento temporaneo", un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta;
(Omissis).».
 
Art. 2 ter

Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo
Ferrovie dello Stato italiane

1. Allo scopo di favorire una piu' efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato:
a) fino al 31 dicembre 2021 le societa' del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre societa' del gruppo;
b) fino al 31 dicembre 2021 e' consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 49, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
di societa'). - 1. Con l'obiettivo di rilanciare gli
investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la
programmazione, la progettazione, la realizzazione e la
gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di
interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune
sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche
attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di
realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti
nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un
ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018.
2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle
partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero
dell'economia e delle finanze in ambiti industriali
omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea, alla societa' Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. le azioni della societa' ANAS S.p.A.
mediante aumento di capitale della societa' Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura.
L'aumento di capitale e' realizzato per un importo
corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A.
risultante da una situazione patrimoniale approvata dal
Consiglio di amministrazione della societa' e riferita ad
una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento.
Pertanto, all'operazione di trasferimento non si applicano
gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonche'
l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le
operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS
S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti
da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 e' subordinato
alle seguenti condizioni:
a) perfezionamento del Contratto di Programma
2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
b) acquisizione di una perizia giurata di stima da
cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio
ANAS, anche considerato quanto disposto dai commi 7 e 8,
rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il
perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti
proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di
finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in
sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2,
restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati.
5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione
detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi
deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di
ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul
capitale della societa' e' oggetto di preventiva
autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione
detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma
4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo
periodo dopo le parole: "successive modifiche" le parole:
"dello statuto o" sono soppresse e il comma 6 del medesimo
articolo 7 e' abrogato.
7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni dal 2017 al
2022, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a
definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o
transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie
con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di
riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano
i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e
208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le
modalita' ivi previste, previa valutazione della
convenienza economica di ciascuna operazione da parte della
Societa' stessa.
7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione verifica in
via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza
della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli
accordi bonari e delle transazioni di cui ai commi 7 e
7-ter. Le modalita' di svolgimento della verifica
preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata
tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione
nella quale e' individuata anche la documentazione oggetto
di verifica.
7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti
ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e
stragiudiziali le controversie con i contraenti generali
derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i
presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
valutazione della convenienza economica di ciascuna
operazione da parte della societa' stessa.
8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con
le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004 pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27
giugno 2005, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno
risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle
predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di
euro, e' destinata, con esclusione delle somme cadute in
perenzione, alle finalita' di cui ai commi 7 e 7-ter. Il
CIPE individua le risorse annuali effettivamente
disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere
concluse da destinare alle predette finalita', nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica.
9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.
10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, il comma 5 e' abrogato.
11. Al fine di favorire l'attuazione del presente
articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal
trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento
della spesa previste dalla legislazione vigente a carico
dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo
restando, finche' l'ANAS risulti compresa nel suddetto
elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai
risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme,
da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
12. Nelle more del perfezionamento del contratto di
programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma
870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare la
societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse
complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima
legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di
interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15%delle
medesime risorse, a svolgere attivita' di manutenzione
straordinaria della rete stradale nazionale. Le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo devono essere
distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020
e le relative spese sostenute devono essere rendicontate
secondo le modalita' previste per il "Fondo Unico ANAS",
come definite dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. Nell'ambito delle attivita' di manutenzione
straordinaria della rete stradale nazionale, la societa'
ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica
dell'idoneita' statica e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e
strutture similari.
12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "ad
integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per
gli interventi di completamento dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni
adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente"
sono sostituite dalle seguenti: "ad integrazione delle
risorse gia' stanziate e comprese nell'ambito del contratto
di programma ANAS Spa 2016-2020".».
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE, recante
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28
marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE, recante
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014,
n. L 94.
 
Art. 3
Verifiche antimafia e protocolli di legalita'

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerita' alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la tempestivita' degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente:
«Art. 83-bis (Protocolli di legalita'). - 1. Il Ministero dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonche' con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalita' per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilita' delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita' costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 67, 83, commi 1 e
2, 84, comma 4, lettere a), b) e c), 92, comma 3, 94, commi
3 e 4, e 96, del citato decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia»:
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di co;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.».
«Art. 83 (Ambito di applicazione della documentazione
antimafia). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti,
gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente
pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo
Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di
lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la
documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture
pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati
«contraente generale.».
«Art. 84 (Definizioni). - (Omissis).
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione
antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli
articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356; (208)
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia
all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli
317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste.
(Omissis).».
«Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni).
- (Omissis).
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in
assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
(Omissis).».
«Art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto). -
(Omissis).
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non
procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma
precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche nel caso in cui emergano elementi relativi a
tentativi di infiltrazione.
(Omissis).».
«Art. 96 (Istituzione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia). - 1. Presso il Ministero
dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia, di seguito denominata
«banca dati nazionale unica».
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale
unica e' collegata telematicamente con il Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121.».
- Si riporta il testo degli articoli 1-bis e 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40:
«Art. 1-bis (Dichiarazione sostitutiva per le richieste
di nuovi finanziamenti). - 1. Le richieste di nuovi
finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono
essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale il titolare o il legale rappresentante
dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilita',
dichiara:
a) che l'attivita' d'impresa e' stata limitata o
interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o
dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima
di tale emergenza sussisteva una situazione di continuita'
aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta
dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
n), il finanziamento coperto dalla garanzia e' richiesto
per sostenere costi del personale, investimenti o capitale
circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita'
imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
d) che e' consapevole che i finanziamenti saranno
accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i
cui dati sono contestualmente indicati;
e) che il titolare o il legale rappresentante istante
nonche' i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2,
del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative
previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011;
f) che nei confronti del titolare o del legale
rappresentante non e' intervenuta condanna definitiva,
negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei
casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al
comma 1, il soggetto al quale e' chiesto il finanziamento
la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.
3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui al
comma 1, lettera d), e' condizionata all'indicazione, nella
causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi
del decreto-legge n. 23 del 2020".
4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni
criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il
Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di
cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure
semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti
dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli
elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista
dal presente articolo il soggetto che eroga il
finanziamento non e' tenuto a svolgere accertamenti
ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto
dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle
richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai
sensi dell'articolo 13.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono,
anche in forma associata, un'attivita' professionale
autonoma.».
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti
misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499. Resta fermo
che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle
medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento
del capitale o dei diritti di voto sia detenuto
direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure,
congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette
operazioni finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'
articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di
un premio che tiene conto della remunerazione per il
rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157
del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente
comma, la garanzia e' concessa senza applicazione del
modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A,
delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai
fini della definizione delle misure di accantonamento a
titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione
della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del
1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano classificabili come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di' importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in
garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri
soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di associazioni
professionali e di societa' tra professionisti nonche' di
agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e
broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui
attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza
COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato
mediante dichiarazione autocertificata ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale
non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata
fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei
titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al
finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore
di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo
centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e'
concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione
e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto
dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica
formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. La garanzia e' altresi' concessa in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche
prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette
esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
siano piu' classificabili come esposizioni deteriorate ai
sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni
siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia
e' altresi' concessa in favore dei beneficiari finali a
condizione che le stesse esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera
b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche
su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di
finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata
e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono
essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto
finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
non superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento
dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad
oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel
portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre 2020"
sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese, possono,
anche con la costituzione di appositi fondi, concedere
contributi alle piccole e medie imprese in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse
alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle
garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi
pubblici'' sono inserite le parole "e privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile
del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del
requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura
massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento
e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno
iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima
della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati,
senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi
da banche e intermediari finanziari finalizzati alla
concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal
medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro
25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00". Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n.
176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di
euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della
garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente
articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma,
per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto
approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto
a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
- Si riporta il testo degli articoli 25, 26 e 27 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al fine di
sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica
"Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita
IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte
sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti
cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al
comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto
alla percezione delle indennita' previste dagli articoli
27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti
di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1,
beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i
soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o
ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve
essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (36)
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in
parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in
6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
«Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di
medie dimensioni). - 1. Le misure previste dal presente
articolo si applicano, in conformita' a tutti i criteri e
le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle
societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni,
societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata,
societa' cooperative, -societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative
europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi
sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo
162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e
iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti
condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque
milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso
della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta
milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga ad
un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su
base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento,
non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del
gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020,
una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura
non inferiore al 33%; nel caso in cui la societa'
appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei
citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti
all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in
vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre
2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente
versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12
l'aumento di capitale non e' inferiore a 250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la
societa' soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n.
702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarita' contributiva
e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in
materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro,
della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
dell'ambiente;
d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del
titolare effettivo non e' intervenuta condanna definitiva,
negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell'evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui
sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al
comma 12, il numero di occupati e' inferiore a 250 persone.
2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche
alle aziende in concordato preventivo di continuita' con
omologa gia' emessa che si trovano in situazione di
regolarita' contributiva e fiscale all'interno di piani di
rientro e rateizzazione gia' esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro,
in una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del
capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un
credito d'imposta pari al 20 per cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro
sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere
euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal
conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre
2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima
di tale data da parte della societa' oggetto del
conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio
e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare
detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione
spetta all'investitore che ha una certificazione della
societa' conferitaria che attesti di non aver superato il
limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma
20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito
d'imposta le societa' che controllano direttamente o
indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte a
comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono
da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti
effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese
con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi
appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di
quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano
altresi' quando l'investimento avviene attraverso quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, che investono in misura superiore al 50%
nel capitale sociale delle imprese di cui al presente
articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 e'
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in
quelle successive fino a quando non se ne conclude
l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito
dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un
credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10
per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite
stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei
limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi
tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della
societa' ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo
di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 e'
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione
dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti
dal presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite
complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021.
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, per il medesimo
anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di
fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare
il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo
denominato « Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il
"Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre
2020, entro i limiti della dotazione del Fondo,
obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le
caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito "gli
strumenti finanziari "), emessi dalle societa' di cui al
comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2,
per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre
volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma
1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei
ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la societa'
sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia
pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea
recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse
agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli
importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare
degli Strumenti Finanziari sottoscritti non puo' superare
il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei
ricavi di cui al comma 1, lettera a); il doppio dei costi
del personale della societa' relativi al 2019, come
risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se
l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di
liquidita' della societa' per i diciotto mesi successivi
alla concessione della misura di aiuto, come risultante da
una autocertificazione del rappresentante legale. Gli
Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai
limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice
civile.
13. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa Spa - Invitalia, o a societa' da questa
interamente controllata (di seguito anche "il Gestore").
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi
sei anni dalla sottoscrizione. La societa' emittente puo'
rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni
dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono
immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia
interdittiva. Nel caso in cui la societa' emittente sia
assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i
crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti
chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467
del codice civile.
15. La societa' emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data
dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti
Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni
proprie o quote e di non procedere al rimborso di
finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di
personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che
siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i
contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultimo
indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni
assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del
decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definite caratteristiche, condizioni e
modalita' del finanziamento e degli Strumenti Finanziari.
Gli interessi maturano con periodicita' annuale e sono
corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel
decreto sono altresi' indicati gli obiettivi al cui
conseguimento puo' essere accordata una riduzione del
valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.
17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il
modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio
sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.
Il Gestore puo' prevedere ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la
richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza
sanitaria, puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle istanze.
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti
di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformita'
della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari
a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui
al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma
15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo
apporto nell'anno 2020.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4
miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale. Il Gestore e' autorizzato a trattenere dalle
disponibilita' del Fondo un importo massimo per operazione
pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore
nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli
anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di
recupero dei crediti vantati verso le societa' emittenti,
allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti
Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6
milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative
delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di
speculazione privata e della loro funzione sociale, il
Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di
cui al secondo periodo del comma 19, delle societa'
finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di una
specifica missione di interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio
1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle
societa' cooperative, le funzioni attribuite al soggetto
gestore ai sensi del presente articolo, secondo le
condizioni e con le modalita' definite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili
tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo
lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per
ciascuna societa' di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000
euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel
settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per
le imprese operanti nel settore della produzione primaria
di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali
misure di cui la societa' abbia beneficiato ai sensi del
regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento
(UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE)
della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del
regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n.
702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del
rispetto dei suddetti limiti la societa' ottiene dai
soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo,
l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si e'
usufruito. La societa' presenta una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante
attesta, sotto la propria responsabilita', che le misure
previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti
suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante
dichiara, altresi', di essere consapevole che l'aiuto
eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito
indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della
disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».
«Art. 27 (Patrimonio destinato). - 1. Al fine di
attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
"Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio
Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio
Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti
giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti
dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle
operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o
ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri
patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono
esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP
S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo,
sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei
creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non
attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi
rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro
favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono effettuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
relativi valori di apporto e di iscrizione nella
contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da
CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del
Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti
finanziari di partecipazione prevedendo che la loro
remunerazione sia condizionata all'andamento economico del
Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero
dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del
Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli
apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
criteri di valutazione della congruita' del patrimonio
previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle
finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal
piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono
stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i
rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su
di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di
cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con
deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta
del consiglio di amministrazione, identifica, anche in
blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel
Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il
revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione
dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del
codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione,
ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la
costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni
e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto
di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
pubblici si procede con deliberazione del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto
riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli
interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A.
adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle
societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
di speculazione privata. Ai fini della gestione del
Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di
CDP S.p.A. e' integrato dai membri indicati dall'articolo
7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato
alla massima efficienza e rapidita' di intervento del
Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto
operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il
valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei
comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del
patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto
in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da
parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate
per il sostegno e il rilancio del sistema economico
produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in
relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di
politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione
economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione
Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o
assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro
cinquanta milioni.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e
modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo
schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli
interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri interventi mediante
sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la
partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
quotate sul mercato secondario in caso di operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il
decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa
con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle
infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere
produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e
alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato
del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano
caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio
Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma
5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente
condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le
procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai
costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del
Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non
contribuisce al risultato di CDP S.p.A., e' redatto
annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i
principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti
giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del
Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in
conformita' al presente articolo e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio
Destinato o di singoli comparti e' consentita, anche in
deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a
valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di
titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di
debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da
2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione,
puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro
rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in
sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle
operazioni di finanziamento risponde unicamente il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di
raccolta del risparmio tra il pubblico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di
attuazione, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso
di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la
garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5
sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello
Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi'
concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita',
la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli
emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20
miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento
effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano
eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
controllo o previsioni equipollenti che dovessero
altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini
della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso
la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove
richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il rilascio della informazione antimafia interdittiva
comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o
acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di
cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita'
d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP
S.p.A. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di
scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni
pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo,
regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio
Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano
con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di
impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti
e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da
tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo
166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del
Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da
imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte
sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul
valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto.
Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21
novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni
dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con
riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base
dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio
tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla
cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli
comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato
della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio
Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al
Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali
residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I
trasferimenti di cui al presente comma sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere integrati e modificati termini e
condizioni contenuti nel presente articolo al fine di
tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse
al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un
incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza
nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno
2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare
il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito
dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai
fini della registrazione contabile dell'operazione, a
fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il
corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' regolato mediante pagamento commutabile
in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato
di previsione dell'entrata relativo all'accensione di
prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
18. E autorizzata l'apertura di apposito conto corrente
di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le
disponibilita' liquide del Patrimonio destinato. La
remunerazione del conto, da allineare al costo delle
emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e
le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate
in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere
una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e sul programma degli interventi e delle
operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono
affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti
che intendano investire i loro risparmi a sostegno della
crescita dell'economia reale, rafforzando la
capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita'
liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo
coinvolgimento anche delle societa' di gestione del
risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di
spiazzamento del settore del private capital. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
termini e modalita' di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma
18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono
soppresse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
corruzione). - (Omissis).
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti. ).
(Omissis).».
 
Art. 4
Conclusione dei contratti pubblici
e ricorsi giurisdizionali

1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono sostituite dalle seguenti: «deve avere luogo»; dopo le parole «espressamente concordata con l'aggiudicatario» sono aggiunte le seguenti: «, purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto»;
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.».
2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole «, ferma la possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti,» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonche' in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessita' della causa, e' di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,»;
b) al comma 9, le parole «Il Tribunale amministrativo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice» e quelle da «entro trenta» fino a «due giorni dall'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 8, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). -
(Omissis).
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione deve avere luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario,
purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del
contratto nel termine previsto deve essere motivata con
specifico riferimento all'interesse della stazione
appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione
del contratto e viene valutata ai fini della
responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente
preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto,
salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un
ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata
disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le
stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare contratti
di assicurazione della propria responsabilita' civile
derivante dalla conclusione del contratto e dalla
prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 119, comma 1, 120
- come modificato dalla presente legge - e 125 del Codice
del processo amministrativo, approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156,
S.O.:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche'
i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche, salvo quanto previsto dagliarticoli 120e
seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22,
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure
e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di
cui aldecreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dallalegge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 12
luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso
le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello
straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155.
(Omissis).».
«Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a)). - 1.Gli atti delle
procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di
attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi
a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i
provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione ad
essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto
decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione
definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione
che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui
la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto
senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il
ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi
dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto.
2-bis.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai
successivi, si applica l'articolo 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se
la stazione appaltante fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato,
oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione
appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente
articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi
aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta
giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i
motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una
gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in
ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso
incidentale la decorrenza del termine e' disciplinata
dall'articolo 42.
6. Il giudizio, qualora le parti richiedano
congiuntamente di limitare la decisione all'esame di
un'unica questione, nonche' in ogni altro caso
compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti
in relazione alla complessita' della causa, e' di norma
definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo
dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi
dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in
mancanza, viene comunque definito con sentenza in forma
semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi
entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per
la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della
data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura
della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In
caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario
integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di
termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata,
con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
da tenersi non oltre trenta giorni.
6-bis.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara
devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda
cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se
concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti
incidenti processuali.
8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari
di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne puo' subordinare
l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino
effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al
valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per
cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per
una durata non superiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando
quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119.
8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene
conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e
122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse
generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella
motivazione.
9. Il giudice deposita la sentenza con la quale
definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di
discussione. Quando la stesura della motivazione e'
particolarmente complessa, il giudice pubblica il
dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando
anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro
trenta giorni dall'udienza.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del
giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta,
ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9
e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al
Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso
l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o
opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello
avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione
prima della pubblicazione della sentenza.
11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu'
lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo
stesso atto.».
«Art. 125 (Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche). - 1.
Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente
Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le
seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative:
a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111.».
 
Art. 4 bis
Ulteriori misure in materia di contratti pubblici

1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano gia' provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia gia' avvalso della facolta' di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca e' comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto e' dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilita' di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 32, comma 8, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici, modificato dalla presente legge, si
veda nei riferimenti normativi all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al
momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.».
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 108, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da
parte del contraente originale che si sono resi necessari e
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei
settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del
comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto
per i contratti di servizi e forniture sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei
settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia e' considerata
sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
considerevolmente gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o
piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle regole di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario una aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.».
«Art. 108 (Risoluzione). - 1. Fatto salvo quanto
previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante
il periodo di sua efficacia, se una o piu' delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale
che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,
comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state
superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono
state superate le soglie di cui al medesimo comma 2,
lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si e' trovato, al momento
dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i
settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano
i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto
pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80.
3. Il direttore dei lavori o il responsabile
dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo puo' essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi', la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3,
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore
ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel
comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che
il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo
procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le
modalita' di cui al presente codice. Con il verbale e'
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e
quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle
eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di
liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore e' determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta' prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto
dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
le modalita' di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento
del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.».
 
Art. 5
Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia' iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita' di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalita', tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, ne', in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalita':
a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o societa' pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
d) propone alle autorita' governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attivita' necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilita' del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo'
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o
di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonche' dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinche' alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale e' inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
2. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal
RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo'
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se
la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente
necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita'. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione
amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso
tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non
sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo'
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata dall'esecutore
per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto
ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base
di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e
secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo
111, comma 1.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e
forniture.».
- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Per il titolo del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2.
- Per il testo dell'articolo 108 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 4-bis.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione oil
cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 30 giugno
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati.Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iterautorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UEe2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari
per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per
l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1,
comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del
Commissario unico nazionale per la depurazione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016
n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dallalegge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione
del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema
MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquiesdel presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dallalegge 9
agosto 2013, n. 98, allalegge 27 dicembre 2013, n. 147, e
aldecreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni inlegge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione
delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in
conto residui, e non piu' dovute relative ai predetti
programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme
accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite
complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n.
134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti
cui trasferire le risorse presenti sulla contabilita'
speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta,
provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di cui
all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni
di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla
contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8
e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo
55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole:
"Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto
di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala
(Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
 
Art. 6
Collegio consultivo tecnico

1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data,con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico e' nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a scelta della stazione appaltante,da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita' richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera,tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca , oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta' espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che puo' essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito,nonche' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale,dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessita' di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, il collegio puo' essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni e' prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo' ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 808-ter del codice
di procedura civile:
«Art. 808-ter (Arbitrato irrituale). - Le parti
possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire
che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la
controversia sia definita dagli arbitri mediante
determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le
disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice
competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o
gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano
dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata
nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le
forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva
essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole
imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;
5) se non e' stato osservato nel procedimento
arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo
contrattuale non si applica l'articolo 825.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita',) convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 17:
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
- 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali. Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, con un preventivo di massima,
deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci
di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni regolamentate non puo' essere superiore a
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo'
essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie, per le quali resta confermata la
normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola:
«regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i
principi della riduzione e dell'accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attivita'
similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto
periodo sono soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo l'articolo 1, del citato
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge
(articoli 6, 8 e 42):
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti
pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la
realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per
le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall'Unione europea, in particolare delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre
2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo
di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle
modalita' ivi indicate;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte
in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
2. Entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle
Camere una relazione sugli effetti della sospensione per
gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento
di valutare l'opportunita' del mantenimento o meno della
sospensione stessa.
3. Fino al 31 dicembre 2021 si applica anche ai settori
ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori
speciali.
4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di
opere per le quali deve essere realizzata la progettazione
possono avviare le relative procedure di affidamento anche
in caso di disponibilita' di finanziamenti limitati alle
sole attivita' di progettazione. Le opere la cui
progettazione e' stata realizzata ai sensi del periodo
precedente sono considerate prioritariamente ai fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro
realizzazione.
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad
avviare le procedure di affidamento della progettazione o
dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle
risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con
provvedimento legislativo o amministrativo.
6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli
interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere
o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale,
dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione
dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo.
7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre
2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il
parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo
215 esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed
economica di lavori pubblici di competenza statale, o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i
lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro
e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 50 milioni di euro si prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma
3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui
all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' ridotto a
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede
di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di
congruita' del costo. Le amministrazioni, in sede di
approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione
delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto,
possono richiedere al Consiglio la valutazione di
congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni.
Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti
possono comunque procedere.
10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di
riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente
estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario
di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
11. (abrogato).
12. (abrogato).
13. (abrogato).
14. (abrogato).
15. Per gli anni dal 2019 al 2022, per gli interventi
di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare
al progetto definitivo approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente
dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della
localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da
parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora
non superino del 50 per cento il valore del progetto
approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In
caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una
informativa al CIPE.
16. - 30. Omissis.».
 
Art. 7
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita' finanziarie annuali,e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non puo' finanziare nuove opere e l'accesso al Fondo non puo' essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con la legge di bilancio e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e' altresi' alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera,risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita' operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti,previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi di flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilita' annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, e' istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di
contabilita' e finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - (Omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). In vigore
dal 19 aprile 2019. - 1. Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le
stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma
1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo
intervento per le esigenze non incluse in programmazione,
un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi
della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti
che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione
delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei
detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume
specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e
le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto
previsto al comma 10, il RUP e' nominato con atto formale
del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa, che
deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo
addetti all'unita' medesima, dotati del necessario livello
di inquadramento giuridico in relazione alla struttura
della pubblica amministrazione e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e'
nominato; la sostituzione del RUP individuato nella
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non
comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la
carenza nell'organico della suddetta unita' organizzativa,
il RUP e' nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
L'ufficio di responsabile unico del procedimento e'
obbligatorio e non puo' essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso
con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto
di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre
disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al
fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati
e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni
contrattuali nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e
la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia
presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attivita' del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario
non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma
la responsabilita' esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la
qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa
competente in relazione all'intervento, individua
preventivamente le modalita' organizzative e gestionali
attraverso le quali garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle
prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del
direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul
luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a
sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure
mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia
ambientale, paesaggistica, storico-architettonica,
archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli
enti e dagli organismi competenti. Il documento di
programmazione, corredato dalla successiva relazione su
quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo
strategico nell'ambito del piano della performance
organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente
se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di
risultato. La valutazione di suddetta attivita' di
controllo da parte dei competenti organismi di valutazione
incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui
all'articolo 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 8
Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessita' dell'appalto da affidare;
c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e' necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.
2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;
b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: «e alle altre attivita' amministrative in materia di contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «nonche' di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
0a-bis) all'articolo 36, comma 1, le parole: «Le stazioni appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni di cui all'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50»;
a) all'articolo 38:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole «agli ambiti di attivita',» sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»;
3) al comma 3:
3.1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;
3.2) alla lettera a), le parole «programmazione e» sono soppresse;
3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.»;
4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il seguente: «5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara;»;
5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso;
a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli archeologi» sono aggiunte le seguenti: «professionisti, singoli e associati, e le societa' da essi costituite»;
a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per quali consorziati il consorzio concorre;» sono inserite le seguenti: «qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;»;
a-quater) all'articolo 59, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;
b) all'articolo 80,comma 4, il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: «Un operatore economico puo' essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;
c) all'articolo 83, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validita'. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;
c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «salvo quanto disposto nel presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
c-ter) all'articolo 151, comma 3:
1) le parole: «il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo puo'» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
c-quater) all'articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purche' quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici»;
d) all'articolo 183, comma 15:
1) al primo periodo, le parole «non presenti» sono sostituite dalle seguenti: «anche se presenti»;
2) al nono periodo, le parole «e' inserito» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia gia' presente» e dopo le parole «sulla base della normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, e' inserito in tali strumenti di programmazione».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle citta' o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilita' tecnico-economica nonche' alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021»;
c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.».
7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle attivita' di valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi»;
2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 114» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione»;
b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione puo' essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria».
8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalita' previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonche' di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale delle suddette risorse.
9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, e' richiesto di produrre documenti unici di regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarita' contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
10-bis. Al Documento unico di regolarita' contributiva e' aggiunto quello relativo alla congruita' dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.
11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto.».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 32, comma 8, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici, modificato dalla presente legge, si
veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 80, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali non definitivamente accertati
qualora tale mancato pagamento costituisca una grave
violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del
quarto periodo. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale,
salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo
317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 79, comma 2 e 60
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 79 (Fissazione di termini). - (Omissis).
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto
a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul
posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini
per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai
termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e
65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le offerte.
(Omissis).».
«Art. 60 (Procedura aperta). - 1. Nelle procedure
aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo'
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione
di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al
comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza
debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere
rispettati.».
- Per il testo degli articoli 61 e 62 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 74 (Disponibilita' elettronica dei documenti di
gara). - 1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso
gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai
documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione
di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla
data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo
dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica
l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara
sono accessibili.
2. Se non e' possibile offrire accesso gratuito,
illimitato e diretto per via elettronica a determinati
documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo
52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni
aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a
confermare interesse che i medesimi documenti saranno
trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di
impossibilita', per vie diverse da quella elettronica
secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine
per la presentazione delle offerte e' prorogato di cinque
giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati
di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5.
3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito,
illimitato e diretto per via elettronica a determinati
documenti di gara perche' le amministrazioni aggiudicatrici
intendono applicare l'articolo 52, comma 2, del presente
codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito a
confermare interesse quali misure richiedono al fine di
proteggere la natura riservata delle informazioni e in che
modo e' possibile ottenere accesso ai documenti in
questione. In tal caso, il termine per la presentazione
delle offerte e' prorogato di cinque giorni, tranne nei
casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli
60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le
ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui
documenti complementari sono comunicate dalle stazioni
appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla
procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In
caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60,
comma 3 e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23,
comma 5.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si
applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 103 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza). - 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volonta'
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1
trova altresi' applicazione in relazione ai termini
relativi ai processi esecutivi e alle procedure
concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura
ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la
presentazione di ricorsi giurisdizionali.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche alle segnalazioni certificate di inizio
attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita',
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo
termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi
edilizi comunque denominati rilasciati fino alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque
denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini
dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad
essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini
delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale
nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito
della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validita'
dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad
oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i
termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per
un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma
2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il
committente e' tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino
alla data di sospensione dei lavori.
2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di
Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto
2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di
soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro
stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo
5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro
stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il
ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e
29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro
per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del
decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue
card, trasferimenti infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater
si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli
articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si
applica anche alle richieste di conversione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni
del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonche' dei relativi
decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere,
servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita' di
disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali
o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque
denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e
agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del
medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono
sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31
dicembre 2020.
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo
28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e
legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31
maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il
termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici:
«Art. 54 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro nel rispetto delle
procedure di cui al presente codice. La durata di un
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti
nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei
settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente
motivati in relazione, in particolare, all'oggetto
dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali
procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni
aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di
gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori
economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti
basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso
modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un
solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
stesso. L'amministrazione aggiudicatrice puo' consultare
per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua
offerta.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se
l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'
la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro. L'individuazione
dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che
effettuera' la prestazione avviene sulla base di decisione
motivata in relazione alle specifiche esigenze
dell'amministrazione;
b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, in parte senza la riapertura del confronto
competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con
la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell'accordo quadro conformemente alla
lettera c), qualora tale possibilita' sia stata stabilita
dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito
della riapertura del confronto competitivo o direttamente
alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara
per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni
previste dalla presente lettera, primo periodo, si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il
quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono
definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere
b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione
aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori
economici che sono in grado di eseguire l'oggetto
dell'appalto;
b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la
complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nei documenti di gara per l'accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri
oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo
quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono
parita' di trattamento tra gli operatori economici parti
dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto
competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine
sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto
all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del presente decreto o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.».
- Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, abrogati dall'art. 5, comma 1, lett. a), decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recavano, rispettivamente:
«Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19» e
«Ulteriori misure di gestione dell'emergenza».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per evitare la
diffusione del COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza, e con
possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero
in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del
predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f);
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con
la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in
condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento
sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a
distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o
privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la
chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri
sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi,
anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di
svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi; (5)
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in
luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di
formazione superiore, comprese le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche'
dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti
da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura
al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia
delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo'
essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto
di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure
di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente
necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica
utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali
interessate.
- Per il testo dell'articolo 107, commi 4 e 5, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 30, comma 8, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
«Art.36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34
e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilita' di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo
50.
(Omissis)».
- Per il testo dell'articolo 38 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'art.
1.
- Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura: i professionisti singoli, associati, le
societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le
societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche'
attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita'
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa; gli archeologi professionisti, singoli e
associati, e le societa' da essi costituite;
b) le societa' di professionisti: le societa'
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti delle societa' tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di beni
connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
dei servizi di ingegneria ed architettura.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 7, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di operatori economici). - (Omissis)
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un
consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e'
tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i
consorziati per i quali concorre; a questi ultimi e' fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale.
- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del
contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette,
previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di
gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per
l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti
previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo
23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei
tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di
affidamento a contraente generale, finanza di progetto,
affidamento in concessione, partenariato pubblico privato,
contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo
216, comma 4-bis.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 140, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e ad
altri servizi specifici dei settori speciali). - 1. Gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di
cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli
articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente
articolo efermo restando quanto previsto dal titolo VII del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le disposizioni
di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai
servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori
speciali di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto riguarda
la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi,
gli enti aggiudicatori che intendono procedere
all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al
presente comma rendono nota tale intenzione con una delle
seguenti modalita':
a) mediante un avviso di gara;
b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene
pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico
indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi
che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso
indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva
pubblicazione e invita gli operatori economici interessati
a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione che viene pubblicato in maniera
continuativa.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 151 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di
partenariato). - 1. La disciplina di cui all'articolo 19
del presente codice si applica ai contratti di
sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a
beni culturali di cui al presente capo, nonche' ai
contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli
istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo
101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali
e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei
teatri di tradizione.
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e
alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale
della Nazione e favorire altresi' la ricerca scientifica
applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti
territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare
forme speciali di partenariato con enti e organismi
pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il
recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la
gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la
valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso
procedure semplificate di individuazione del partner
privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal
comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo
106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 180, comma 2, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 180 (Partenariato pubblico privato). - (Omissis).
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i
ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal
canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica ricevuta dal
medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nel
caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione
energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore
economico possono essere determinati e pagati in funzione
del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o
di altri criteri di prestazione energetica stabiliti
contrattualmente, purche' quantificabili in relazione ai
consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza
energetica, calcolata conformemente alle norme in materia
di attestazione della prestazione energetica degli immobili
e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa
disponibile all'amministrazione concedente a cura
dell'operatore economico e deve essere verificata e
monitorata durante l'intera durata del contratto, anche
avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite
per la raccolta, l'organizzazione, la gestione,
l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei
consumi energetici. Il contratto di partenariato puo'
essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per
qualsiasi tipologia di opera pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 15, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 183 (Finanza di progetto). - (Omissis).
15. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui
all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre
mesi, la fattibilita' della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il
proponente ad apportare al progetto di fattibilita' le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata positivamente. Il progetto di
fattibilita' eventualmente modificato, qualora non sia gia'
presente negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, e' inserito in tali strumenti di
programmazione ed e' posto in approvazione con le modalita'
previste per l'approvazione di progetti; il proponente e'
tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche
chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto,
il progetto si intende non approvato. Il progetto di
fattibilita' approvato e' posto a base di gara, alla quale
e' invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il
proponente, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo'
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto di fattibilita'; si
applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non
risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici
giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto
di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel
proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita'
relativi alle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del territorio,
nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i
portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi
lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite
le modalita' di monitoraggio sull'applicazione
dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare
informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento
o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento
del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
Per la partecipazione alle attivita' della commissione non
sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese comunque denominati.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura
esclusivamente sulla base delle modalita' individuate dal
decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte sono valutate in sede di predisposizione del
progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza
di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito
pubblico.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalita' di
svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere
sottoposte a dibattito pubblico), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2018, n. 145.
- Per il testo dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 7, del
citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 115, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004 n. 45, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 115 (Forme di gestione). - (Omissis)
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici
di servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte
delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti
giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5,
qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7,
mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della
valutazione comparativa di specifici progetti. I privati
che eventualmente partecipano ai soggetti indicati
all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere
individuati quali concessionari delle attivita' di
valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la
possibilita' per le amministrazioni di progettare i servizi
e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo
comunque il rischio operativo a carico del concessionario e
l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 117 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 117 (Servizi per il pubblico). - 1. Negli
istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo
101 possono essere istituiti servizi di assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di
diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonche' di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi
integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione puo'
essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo
valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la
stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad
oggetto uno o piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e
uno o piu' tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di
biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle
forme previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell'articolo 110.
- Si riporta il testo dell'articolo 122 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alladelibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al
fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis.Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui
alregolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nellaGazzetta
Ufficialen. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti sono
altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio
2018, n. 17:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5,
legge n. 225/1992). - 1.Per gli interventi conseguenti agli
eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze
nazionali".».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 dicembre 2011, n. 292, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Regolamenti). - 1. Con regolamento, da
emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di
Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, e' definita la disciplina esecutiva, attuativa e
integrativa delle disposizioni concernenti le materie di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in
relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto.
2. Con regolamento da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per le politiche europee, degli
affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, delle politiche agricole
forestali e alimentari, dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di
Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa
concernente le materie di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b), d) ed f), limitatamente agli istituti che
richiedono una disciplina speciale rispetto a quella
contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice.».
 
Art. 8 bis

Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: «di centrali di committenza di altre regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla centrale di committenza della regione Calabria».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali
per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come
modificato dalla presente legge.
«Art. 6 (Appalti, servizi e forniture per gli enti del
Servizio sanitario della Regione Calabria). - 1. Gli enti
del Servizio sanitario della Regione si avvalgono
esclusivamente degli strumenti di acquisto e di
negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di
manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A.
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa
convenzione, dalla centrale di committenza della regione
Calabria per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e
forniture, strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' di avvalersi
del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per la Sicilia-Calabria.».
 
Art. 9
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti,sulla contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.».
1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: «opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «nonche' le stesse attivita' relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali,».
3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonche' i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente
legge, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, comma 9, del
citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza
del sistema idrico del Gran Sasso). - (Omissis)
9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in
sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario
straordinario puo' assumere direttamente le funzioni di
stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente
decreto. Al Commissario si applicano, altresi', le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono individuate
speciali misure amministrative di semplificazione per il
rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga
alle relative norme.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti aldecreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). -
(Omissis)
4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni
ai sensi dell'articolo2, comma 240, dellalegge 23 dicembre
2009, n. 191, nonche' le stesse attivita' relative ad
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
comunque finanziati a valere su risorse finanziarie
nazionali, europee e regionali, i Presidenti delle Regioni,
nell'esercizio dei poteri di cui
all'articolo10deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014,
n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte
dal codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ivi comprese societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato dotate di specifica competenza
tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano
il controllo analogo sulle rispettive societa', ai sensi
della disciplina nazionale ed europea.
(Omissis)».
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, cosi' come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'art.
5.
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e
20, legge n. 225/1992; Articoli 107 e 108, decreto
legislativo n. 112/1998; Articolo 14, decreto-legge n.
90/2008, conv. legge n. 123/2008; Articolo 40, comma 2,
lettera p), legge n. 196/2009). - 1. Per il coordinamento
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo
stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede
mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in
deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le
modalita' indicati nella deliberazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle
Regioni e Province autonome territorialmente interessate e,
ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende
derogare e devono essere specificamente motivate.
2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o
Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono
emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011,
n. 214, e il compenso e' commisurato proporzionalmente alla
durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214 S.O.:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 1 (Commissario straordinario per la
ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto
2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via
d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e
la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito
nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici
mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non oltre un
triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un
compenso, determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dallalegge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei
compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale
di una struttura di supporto posta alle sue dirette
dipendenze, costituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo
di personale pari a venti unita', di cui una unita' di
livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque
unita' di livello dirigenziale non generale e la restante
quota di unita' di personale non dirigenziale, dipendenti
di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che
resta a carico della medesima. Al personale non
dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento
economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di
amministrazione, del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al
dirigente di livello dirigenziale generale sono
riconosciute la retribuzione di posizione in misura
equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di
uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.
Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della
struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in
misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti
ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.
Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono
a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato
contingente di personale non dirigenziale possono essere
anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o
consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e'
definito con provvedimento del Commissario straordinario.
La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente
comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel
limite delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui al comma 8. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 45.
3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli
interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e
forniture, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa con
gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli
uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e
amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle
Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione, dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa' a
partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario puo' nominare, con
proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti
unita', fino a due sub-commissari, il cui compenso e'
determinato in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi
e puo' essere rinnovato.
5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e
il conferimento in discarica dei materiali di risulta,
nonche' per la progettazione, l'affidamento e la
ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera
in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del
Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate speciali misure
amministrative di semplificazione per il rilascio della
documentazione antimafia, anche in deroga alle relative
norme. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti della Regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di
cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone
l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui
stesso individuate e perimetrate, necessarie per
l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche
l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle
imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente
comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in
separata sede e comunque senza che cio' possa ritardare
l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
6. Il concessionario del tratto autostradale alla data
dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del
mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita'
dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile
dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione
dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema
viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al
comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle
altre attivita' connesse di cui al comma 5, nell'importo
provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla
responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale
sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della
viabilita'. Nella determinazione di detto importo, il
Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che
risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi
quelli di cui all'articolo 1-bis. In caso di omesso
versamento nel termine, il Commissario straordinario puo'
individuare, omessa ogni formalita' non essenziale alla
valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le
somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere,
a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario
alla data dell'evento, potendo remunerare tale
anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di
rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle
attivita' del Commissario, in caso di mancato o ritardato
versamento da parte del Concessionario, a garanzia
dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini
della compensazione in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40
milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per
l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto
del versamento da parte del Concessionario delle somme
necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del
presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del
Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi
dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la
realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del
sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu'
operatori economici diversi dal concessionario del tratto
autostradale alla data dell'evento e da societa' o da
soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso
collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito
vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni
autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi che
detto concessionario sia responsabile, in relazione
all'evento, di grave inadempimento del rapporto
concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della
realizzazione delle predette attivita', una struttura
giuridica con patrimonio e contabilita' separati.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui
al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, sulla quale confluiscono le risorse
pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente
messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
dell'evento.
8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio
delle funzioni attribuite dal presente decreto, puo'
avvalersi e puo' stipulare convenzioni con le strutture
operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4,
comma 2, del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016,
n. 229.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41:
«Art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di
garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19,
fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle
province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto
dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12,33, comma
1,37,77,78e95, comma 3, del codice dei contratti pubblici,
di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la
ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono
sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga
documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti
delle province e delle citta' metropolitane, con proprio
decreto, provvedono alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei
suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli enti territoriali interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto
vale come atto impositivo del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle
citta' metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul
rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le
conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un
proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le
amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora
ne ravvisino la necessita';
d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari
per il reperimento delle risorse.».
- Si riporta l'articolo 50, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli
avvisi). - 1.Per gli affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da
quelli aventi natura intellettuale, con particolare
riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita'
di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti
inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
specifiche clausole sociali volte a promuovere la
stabilita' occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei
contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad
alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il
costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento
dell'importo totale del contratto.».
- Per il testo dell'articolo 36, comma 2, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici, come modificato dalla presente
legge, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 10
Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, e' sostituito dal seguente:
«1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), primo periodo, le parole «e non comportino modifiche delle destinazioni di uso» sono sostituite dalle seguenti: «e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico» e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;»;
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.»;
2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) e' sostituito dal seguente:
«e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti»;
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
«e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;»;
d) all'articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili»;
e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
f) all'articolo 14:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalita' di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
2) al comma 3, le parole «nonche', nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' le destinazioni d'uso ammissibili»;
g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole «, in deroga o con cambio di destinazione d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «o in deroga»;
h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facolta' di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.»;
i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.»;
l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole «parti strutturali dell'edificio», sono inserite le seguenti «o i prospetti»;
m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.»;
m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo 23-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 23-quater (Usi temporanei). - 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L'uso temporaneo puo' riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprieta' privata che di proprieta' pubblica, purche' si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L'uso temporaneo e' disciplinato da un'apposita convenzione che regola:
a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalita' di proroga;
b) le modalita' di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalita', i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilita', di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalita' reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unita' immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprieta' pubblica il soggetto gestore e' individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo e' approvato con deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificita' territoriali o di esigenze contingenti a livello locale»;
n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilita' che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato;
p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). - 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.».
p-bis) all'articolo 94:
1) al comma 1, la parola: «scritta» e' soppressa;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti»;
4) al comma 3, le parole: «, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2,» sono soppresse;
p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la parola: «scritta» e' soppressa;
p-quater) all'articolo 103, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis».
2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio puo' realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.»;
b) l'articolo 8 e' abrogato.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia gia' accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.
6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «titolo edilizio» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.».
7. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole «alle quote di mutuo relative alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino» sono sostituite dalle seguenti: «alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,»;
b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
«a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;
a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata dalla societa' cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalita' e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.»;
c) il comma 2-quater e' abrogato.
7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformita' dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita' di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformita' di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessita', l'accertamento di cui al primo periodo e' effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche- AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita' di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da societa' controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purche' iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 3, 6,
9-bis, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 23-ter, 24, 34, 94, 94-bis,
e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza
tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale
in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto
di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e
alle disposizioni integrative, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con
proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da
destinare agli insediamenti residenziali, a quelli
produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive,
al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un
assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'
edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti
urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la
demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le
dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la
modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle
distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi
volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento
possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori
sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui
al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei
centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti
di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di
competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli
strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e
urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla
tutela.».
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). - 1. Ai
fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso enon comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita'
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio,
purche' l'intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a
quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.».
«Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attivita' agricola;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
2. 3. e 4. (commi abrogati)
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui
all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire
e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a
segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa
al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.».
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli
abilitativi previsti dal presente testo unico, le
amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i
documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni,
comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e
sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che
ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento
edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita'
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili
realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato
legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le
riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di
cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo
che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o unita' immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al
secondo periodo si applicano altresi' nei casi in cui
sussista un principio di prova del titolo abilitativo del
quale, tuttavia, non sia disponibile copia.».
«Art. 10 (Interventi subordinati a permesso di
costruire). - 1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche
modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di
costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare con legge
ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al
preventivo rilascio del permesso di costruire. La
violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi
del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.».
«Art. 14 (Permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici). - 1. Il permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio
comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia.
1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
la richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa
previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta
l'interesse pubblico limitatamente alle finalita' di
rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo
e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo
restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione
agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i
limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi nonche' le destinazioni
d'uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.».
«Art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire). - Omissis.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati
in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e
ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi
regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al
fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a
maggiore densita' del costruito, quelli di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
anziche' quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato
da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, o
in deroga. Tale maggior valore, calcolato
dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura non
inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata
ed e' erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma
di contributo straordinario, che attesta l'interesse
pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico
centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e
servizi da realizzare nel contesto in cui ricade
l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a
servizi di pubblica utilita', edilizia residenziale sociale
od opere pubbliche.
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo
periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve
le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e
degli strumenti urbanistici generali comunali.
Omissis.».
«Art. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione). - 1. Nei casi di edilizia abitativa
convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il
contributo afferente al permesso di costruire e' ridotto
alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
titolare del permesso si impegni, a mezzo di una
convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima
abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente
edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i
requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone
agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore
agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12
della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonche' per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di
norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamita';
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e
ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di
proprieta' dello Stato, nonche' per gli interventi di
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera a) (ora il riferimento corretto dovrebbe essere
all'art. 3, comma 1, lettera b) e all'art. 6-bis - n.d.r.),
qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il
contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza
delle sole opere di urbanizzazione, purche' ne derivi un
aumento della superficie calpestabile.
4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di
rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento
energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del
consumo di suolo, di ristrutturazione, nonche' di recupero
e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il
contributo di costruzione e' ridotto in misura non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle
tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facolta'
di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di
costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.».
«Art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire). - 1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformita' del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza
energetica.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere
prestazionale degli edifici.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso,
comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si
procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora
sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo
comma, la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per
la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al
primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi
dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del
permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico,
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello
unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica,
entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di
diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica
all'interessato che tali atti sono intervenuti.
9.
10.
11. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma
7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni
di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.».
«Art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio attivita'). - 1. Sono realizzabili
mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino
le parti strutturali dell'edificio oi prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli
indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
Omissis.».
«Art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente
rilevante). - 1. Salva diversa previsione da parte delle
leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della
destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o
della singola unita' immobiliare diversa da quella
originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di
opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione
dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una
diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quella stabilita dalla documentazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
principi di cui al presente articolo entro novanta giorni
dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale
termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del
presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle
leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il
mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa
categoria funzionale e' sempre consentito.».
«Art. 24 (Agibilita'). - 1. La sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente, nonche' la conformita' dell'opera al progetto
presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante
segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto
che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di
attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta
allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione
certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o
parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei
casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata
puo' riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della
costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano
state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti
relativi alle parti comuni;
b) singole unita' immobiliari, purche' siano
completate e collaudate le opere strutturali connesse,
siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate
funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita'
parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4
e' corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora
non nominato, di un professionista abilitato che assevera
la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui
all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma
8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare
esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformita' delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di
aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che
attesta la conformita' degli impianti installati negli
edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita',
risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente
ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4
puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo
sportello unico della segnalazione corredata della
documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19,
commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le
Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli,
anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere
realizzate.
7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere
presentata, in assenza di lavori, per gli immobili
legittimamente realizzati privi di agibilita' che
presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
«Art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformita'
dal permesso di costruire). - 1. Gli interventi e le opere
realizzati in parziale difformita' dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato
dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti
a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformita', il
dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una
sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito
in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
23, comma 01, eseguiti in parziale difformita' dalla
segnalazione di inizio attivita'.
2-ter. (abrogato).».
«Art. 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori). - 1.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate
nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione del competente
ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni
dalla richiesta.
2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato
il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque
prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo,
lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento, in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di
provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione e' ammesso ricorso al presidente della
giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.».
«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali
in zone sismiche). - Omissis.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori
relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1,
lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente
ufficio tecnico della regione, in conformita' all'articolo
94.
Omissis.».
«Art. 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme
tecniche). - 1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in
quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di
polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici
tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie
doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti
gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e
dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi'
accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni
procedano in conformita' delle presenti norme. Ai fini
dell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente
articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati
o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata
secondo le modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri
degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri
incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente
coi detti incarichi.».
- Il decreto del Ministro per la sanita' del 5 luglio
1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno
1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975.
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge n. 765 del 1967), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
- Si riporta il testo dell' articolo 2 della legge 9
gennaio 1989, n. 13, recante Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 giugno 1989, n. 145, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. - 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978, n.
384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la
installazione di dispositivi di segnalazione atti a
favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici
privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in
prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice
civile. Le innovazioni di cui al presente comma non sono
considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi
dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la
loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di
innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita'
o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma
dell'articolo 1120 del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori
di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la
potesta', possono installare, a proprie spese, servoscala
nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine
di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 119 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei
seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata
all'interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla
presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017; b) interventi sulle parti comuni degli
edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero
con impianti di microcogenerazione o a collettori solari,
nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti 134/279 fino
a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita'
immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese relative
allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
piu' accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero
con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o,
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa
aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno
per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche',
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su
un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti,per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente,a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui
al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti
gli interventi di cui al presente comma, anche se non
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui
al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui 135/279
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel
rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi
all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi
di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3-bis.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno
2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90,l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui
al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente
credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale
stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma
1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per
cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non
si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis.La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino
ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo, sempreche'
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente
ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente
articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' 136/279 subordinata alla cessione in favore del
Gestore dei servizi energetici (GSE),con le modalita' di
cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata
insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri
incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di
qualsiasi natura previste dalla normativa europea,
nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di
rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo
scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il
decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del
decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo
economico individua i limiti e le modalita' relativi
all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa
prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente
comma.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al
comma 1 del presente articolo.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini; b)
dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attivita' di impresa, arti e professioni, su unita'
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei
predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in
materia di «in house providing» per interventi realizzati
su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto
dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d)
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci. d-bis) dalle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte
nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano previsti
dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e)
dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono
beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per
gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita'
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta per gli 137/279
interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici
abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai
decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative; b) per gli interventi di
cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della
riduzione del rischio sismico e' asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale,
della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo
statico, secondo le rispettive competenze professionali,
iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28
febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano
altresi' la corrispondente congruita' delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a)
e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more
dell'adozione del predetto decreto, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni 138/279 rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al
fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle
attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal
beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo
sull'osservanza della presente disposizione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11. 15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: a) il
secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono
soppressi; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50
per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente articolo gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte
di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione 139/279 degli impianti di cui al comma
16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica
alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di
20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza
eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa
complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026,in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 23 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380:
«Art. 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso
di costruire). - 1. Nel permesso di costruire sono indicati
i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata,
non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi
tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga
richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti,
estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di
difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e
l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i
lavori non possano essere iniziati o conclusi per
iniziative dell'amministrazione o dell'autorita'
giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai
sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.».
«Art. 23 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita' in alternativa al
permesso di costruire). - 01. In alternativa al permesso di
costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione
certificata di inizio di attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono
soggetti al contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge
gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di
inizio attivita', diversi da quelli di cui alle lettere
precedenti, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la segnalazione certificata di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi
all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonche' di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla
normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla
legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e
dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della
documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti
per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita'
telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. La segnalazione certificata di inizio attivita' e'
corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende
affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di
efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova
segnalazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la segnalazione e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui
risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco
di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
segnalazione certificata di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'articolo 37, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1942, n.244:
«Art. 28 (Lottizzazione di aree). - 1. Prima
dell'approvazione del piano regolatore generale o del
programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della
presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei
terreni a scopo edilizio.
2. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed
in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando
non sia stato approvato il piano particolareggiato di
esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio
puo' essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la
Sezione urbanistica regionale, nonche' la competente
Soprintendenza.
3. (omissis)
4. (omissis)
5. L'autorizzazione comunale e' subordinata alla
stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo n 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di
una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la
quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i
quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui
al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione.
6. La convenzione deve essere approvata con
deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.
6-bis. L'attuazione degli interventi previsti nelle
convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli
accordi similari comunque denominati dalla legislazione
regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi
e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di
urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e
le relative garanzie purche' l'attuazione parziale sia
coerente con l'intera area oggetto d'intervento.
7. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei
singoli lotti e' subordinato all'impegno della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria relative ai lotti stessi.
8. 9. 10. (omissis)
11. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e
in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non
si e' provveduto alla formazione del piano
particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facolta' di
invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti
nelle singole zone a presentare entro congruo termine un
progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non
aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.
12. Il progetto di lottizzazione approvato con le
modificazioni che l'autorita' comunale abbia ritenuto di
apportare e' notificato per mezzo del messo comunale ai
proprietari delle aree fabbricabili con invito a
dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
Ove manchi tale accettazione, il sindaco ha facolta' di
variare il progetto di lottizzazione in conformita' alle
richieste degli interessati o di procedere
all'espropriazione delle aree.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia). -
omissis.
3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque
nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31
dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 10, 21, 106 e 146
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte e della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche,
collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un
eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi
interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.».
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni
culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere
prescrizioni.».
«Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che
abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il
soprintendente determina il canone dovuto e adotta il
relativo provvedimento.».
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e
aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati
all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi
degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo
142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del
piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di
sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la
regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle
opere che intendano eseguire, corredati della
documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva
autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria
alla verifica di compatibilita' paesaggistica degli
interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica
lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di
valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio
delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione
e di compensazione necessari.
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la
domanda di autorizzazione, verifica la conformita'
dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani
paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo;
b) la congruita' con i criteri di gestione
dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualita'
paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilita'
paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della
commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta
di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa
documentazione, alla competente soprintendenza, dandone
notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione
costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai
sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione
allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3,
chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto
termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella
di ricezione della documentazione. Qualora
l'amministrazione ritenga necessario acquisire
documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al
comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e'
sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta
fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero
dalla data di comunicazione della necessita' di
accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi,
per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della
proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine
per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume
comunque le determinazioni in merito alla domanda di
autorizzazione.
8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata
dall'amministrazione competente entro il termine di venti
giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e
costituisce atto distinto e presupposto della concessione o
degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I
lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8,
e' data facolta' agli interessati di richiedere
l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante
un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga
ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o
effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli
enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva
e' presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni
dalla sua emanazione;
b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla
soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del
procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione
ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunita' montana
e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o
l'area sottoposti al vincolo;
c) non puo' essere rilasciata in sanatoria
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli
interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o
privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche
se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il
ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi piu'
interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale
amministrativo regionale possono essere impugnate da chi
sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione
paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di
primo grado.
12. Presso ogni comune e' istituito un elenco,
aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente
consultabile, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione
sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se
essa sia stata rilasciata in difformita' dal parere della
soprintendenza. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all'articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle autorizzazioni per le attivita' di
coltivazione di cave e torbiere. Per tali attivita' restano
ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ai sensi della normativa in materia,
che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni
espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici,
dalla competente soprintendenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n.229, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione
dei contributi). - 1. Fuori dei casi disciplinati
dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei
contributi e' presentata dai soggetti legittimati di cui
all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la
ricostruzione territorialmente competente unitamente alla
richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione
alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda
sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione
necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1,
redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del
personale tecnico del Comune o da personale tecnico e
specializzato di supporto al Comune appositamente formato,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) relazione tecnica asseverata a firma di
professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di
cui all'articolo 34, attestante la riconducibilita' causale
diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui
all'articolo 1;
c) progetto degli interventi proposti, con
l'indicazione delle attivita' di ricostruzione e
riparazione necessarie nonche' degli interventi di
miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel
suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da
cui risulti l'entita' del contributo richiesto;
d) lettera abrogata dalla legge 27 dicembre 2017, n.
205.
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita'
urbanistica degli interventi richiesti a norma della
vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio
ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di
cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista
abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi
legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di
procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso,
l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. Nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi
di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di
demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso
realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre
2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156 ,anche con riferimento alle modifiche
dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.
3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i
comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3,
verificata la spettanza del contributo e il relativo
importo, trasmettono al vice commissario territorialmente
competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il vice commissario o suo delegato definisce il
procedimento con decreto di concessione del contributo
nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle
risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza
mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali
sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi
a norma del presente articolo, previo sorteggio dei
beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei
contributi complessivamente concessi. Qualora dalle
predette verifiche emerga che i contributi sono stati
concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che
gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i
quali e' stato concesso il finanziamento, il Commissario
straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche
parziale, del decreto di concessione dei contributi e
provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme
indebitamente percepite.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, sono definiti modalita' e termini per la
presentazione delle domande di concessione dei contributi e
per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la
dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme
informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere
altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da
produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in
relazione alle diverse tipologie degli interventi
ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le
misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma
5.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Fondo solidarieta' mutui "prima casa"). - 1.
Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma
1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si
intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del
medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.
1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle
seguenti: ", ai liberi professionisti, agli imprenditori
individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del
codice civile".
2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente,
l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2,
commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da
meno di un anno.
2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande
di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal
28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle
quali la banca ha verificato la completezza e la
regolarita' formale, la banca avvia la sospensione dalla
prima rata in scadenza successiva alla data di
presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta
dalla banca la domanda di sospensione, accerta la
sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro
venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente
tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In
caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal
gestore, la banca puo' riavviare l'ammortamento del mutuo a
partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data
di presentazione della domanda.
2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
inserita la seguente:
a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per mutui
ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo
massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera
b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20%
dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative
pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore
della presente disposizione, nelle condizioni di cui
all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come da ultimo modificato dal presente articolo;
a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al
comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei
soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore
al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei
soci";
a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata
dalla societa' cooperativa mutuataria alla banca,
attraverso il modulo pubblicato entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma
475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi
che determinano la richiesta di sospensione, previa
delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le
modalita' e nei termini previsti dall'atto costitutivo,
dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima
societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.
2-quater. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire
la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Normative tecniche in materia di costruzioni).
- 1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province
autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche
per la verifica sismica ed idraulica, relative alle
costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per
la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e
delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile.
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e'
consentita, per un periodo di diciotto mesi (22) dalla data
di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di
applicazione, in alternativa, della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei
progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la
verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la
conformita' dei progetti alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio
2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo
periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al
capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I
progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo
sono depositati, con modalita' telematica, presso
l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la
stessa modalita' di cui al terzo periodo sono depositati le
varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e
i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5
novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma 6,
ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici
di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra
la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008, e la data di entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018, l'accertamento della conformita' di detti progetti
alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato entro il 31
dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di
importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati
tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati
interregionali per le opere pubbliche per i lavori di
importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti
elementi di particolare rilevanza e complessita',
l'accertamento di cui al primo periodo e' effettuato dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta
motivata del provveditore interregionale per le opere
pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento
di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli
adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli
93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre
1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2
febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono
depositati, con modalita' telematica, presso l'archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita' di cui al
secondo periodo sono depositati le varianti di carattere
sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,
comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
 
Art. 10 bis
Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive

1. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (L) (Demolizione di opere abusive). - 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza e' trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto puo' avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorita' militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione».
 
Art. 11

Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle
aree colpite da eventi sismici

1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-commissari e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.».
3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume gia' condonati, ma e' comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione».
3-ter. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229:
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - 1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli
interventi di relativa competenza volti al superamento
dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento
degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di
quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,
Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai
sensi dell'articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto
con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle
assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'articolo 1,
comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'articolo 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui
al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il
recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite
dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui
all'articolo 34, raccordandosi con le autorita' preposte
per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita'
prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal
presente decreto al fine di verificare l'assenza di
sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e
nazionali in materia di aiuti di stato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa
intesa con i Presidenti delle Regioni interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente
del Consiglio dei ministri.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
cui al presente decreto attraverso l'analisi delle
potenzialita' dei territori e delle singole filiere
produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto
e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori
economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi
degli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella
progettazione degli interventi, con l'obiettivo di
garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati
attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese.
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una
ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo
o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di
cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori
interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui
all'articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al
fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio
degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
concessione dei contributi per gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le
modalita' di cui all'articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in
relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese
e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.».
- Per il titolo del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2.
- Per il titolo del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda nei riferimenti normativi all'art. 8.
- La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L94/65 del 28 marzo 2014.
- La Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L94/243 del 28 marzo 2014.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali). - 1. Per la
riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali,
di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli
interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi e i comuni, limitatamente agli
interventi sugli immobili di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla
giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
e-bis) le Universita', limitatamente agli interventi
sugli immobili di proprieta' e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al
comma 1 i comuni possono avvalersi in qualita' di
responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti
ai sensi dell'articolo 50-bis.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario
con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di
tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai
Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in
deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma
4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si
siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore
e' svolta dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al
comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.
3-bis. Fermo restando il protocollo di intesa firmato
il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e il presidente della
Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di
competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di
importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo
lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione
privata sia per l'affidamento della progettazione che per
l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli
interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis. Con
ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, sono stabiliti le
modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad
assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza
nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita'
di intervento e il metodo di calcolo del costo del
progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e' istituito un tavolo
tecnico presso la struttura commissariale per definire le
procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai
fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1,
lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore
alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15. - omissis.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dal presente decreto-legge:
«Art. 25 (Definizione delle procedure di condono). - 1.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al
presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1,
definiscono le istanze di condono relative agli immobili
distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017,
presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione
delle istanze di cui al presente articolo, trovano
esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e
V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le
procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio
del parere favorevole da parte dell'autorita' preposta alla
tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di
cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32,
commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n.
269 del 2003.
2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1,
provvedono, anche mediante l'indizione di apposite
conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei
procedimenti volti all'esame delle predette istanze di
condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro lo
stesso termine, le autorita' competenti provvedono al
rilascio del parere di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Il procedimento per la concessione dei contributi di
cui al presente capo e' sospeso nelle more dell'esame delle
istanze di condono e la loro erogazione e' subordinata
all'accoglimento di dette istanze. Successivamente
all'accoglimento delle istanze di cui al periodo
precedente, nel limite delle risorse stanziate, il
contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di
volume gia' condonati, ma e' comunque escluso per i casi di
demolizione e ricostruzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 4-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dal presente decreto-legge:
«Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione). - omissis.
4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono
erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma
4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al
relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31
dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla
data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura
in capo al beneficiario del finanziamento il credito di
imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli
interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente
necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le
somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di
cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli
stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e
comunque entro il 31 dicembre 2021. Le somme non utilizzate
entro la data di scadenza di cui al periodo precedente
ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
revocati i contributi, in tutto o in parte, con
provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite
in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche
in compensazione del credito di imposta gia' maturato.
omissis».
 
Art. 11 bis

Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «, sulla base del progetto definitivo,» sono soppresse;
b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: «a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2».
2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al termine perentorio del 30 novembre 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 3-bis e
3-bis.1 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Ricostruzione pubblica). - 1. - 3.1 (omissis)
3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2
costituiscono presupposto per l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture
da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri
di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto ad almeno cinque
operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli
esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto.
In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici
iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal
terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque
operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6
novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di
iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato
articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla
base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita'
stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle
lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente
articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario
straordinario puo' individuare, con specifica motivazione,
gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato
1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6
settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprieta'
del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di
importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Per la
realizzazione degli interventi di cui ai precedenti
periodi, acura di soggetti attuatori di cui al comma
3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e
2, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione
commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i
limiti della soglia di rilevanza europea di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis
del presente articolo.
3-ter. - 11. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). - 1. - 3.
(omissis)
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque
non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati
devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite
negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Con
ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2, comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre il
differimento del termine previsto dal primo periodo,
comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Il commissario
straordinario puo' disporre un ulteriore differimento del
termine di cui al periodo precedente al termine perentorio
del 30 novembre 2020. Per gli edifici siti nelle aree
perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e),
qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile,
la documentazione richiesta va depositata entro
centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli
strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o
dalla data di approvazione della deperimetrazione con
deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto
dei termini e delle modalita' di cui al presente comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai
precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal
soggetto interessato.
5. (omissis).».
 
Art. 12
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede»;
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese,comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo.»;
2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri,ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati,adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies,ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.»;
b) all'articolo 3-bis, le parole «incentivano l'uso della telematica» sono sostituite dalle seguenti: «agiscono mediante strumenti informatici e telematici»;
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «L'unita' organizzativa competente» sono inserite le seguenti: «, il domicilio digitale»;
d) all'articolo 8, comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole «l'ufficio» sono inserite le seguenti: «, il domicilio digitale dell'amministrazione»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) le modalita' con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;»;
3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).»;
e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.»;
f) all'articolo 16, comma 2:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo la parola: «facoltativo» e' soppressa;
g) all'articolo 17-bis:
1) alla rubrica, le parole «Silenzio assenso» sono sostituite dalle seguenti: «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti»;
2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.»;
3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole «dello schema di provvedimento;» sono inserite le seguenti: «lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.» e le parole «non sono ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammesse»;
4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e' trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.»;
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da «Entro sei mesi» fino a «interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni», e le parole «di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
i) all'articolo 21-octies, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.»;
i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies e' aggiunto il seguente:
«Art. 21-decies (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali). - 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtu' di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o piu' atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente puo' richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole «il termine prefissato» sono inserite le seguenti: «, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti».
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le citta' metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3-bis, 5, 8,
10-bis, 16, 17-bis, 18, 21-octies e 29 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi generali dell'attivita'
amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di
economicita', di efficacia, di imparzialita', di
pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi
dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
e dei principi di cui al comma 1, con un livello di
garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di
cui alla presente legge.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione sono improntati ai principi della
collaborazione e della buona fede.».
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. - 3. -
(omissis)
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di
pubblicazione di cui al primo periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti,
alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti
di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza
dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera
c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo
periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi
previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e
le condizioni.
9. - 9-quinquies (omissis).».
«Art. 3-bis (Uso della telematica). - 1. Per conseguire
maggiore efficienza nella loro attivita', le
amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti
informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati.».
«Art. 5 (Responsabile del procedimento). - 1. Il
dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad
assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la
responsabilita' della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonche',
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
4.
3. L'unita' organizzativa competente,il domicilio
digitale e il nominativo del responsabile del procedimento
sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a
richiesta, a chiunque vi abbia interesse.».
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale
dell'amministrazione e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalita' con le quali, attraverso il punto di
accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalita'
telematiche, e' possibile prendere visione degli atti,
accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41
dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed
esercitare in via telematica i diritti previsti dalla
presente legge;
d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione
degli atti che non sono disponibili o accessibili con le
modalita' di cui alla lettera d).
3. - 4. (omissis).».
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella
motivazione del provvedimento finale di diniego indicando,
se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare
nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.».
«Art. 16 (Attivita' consultiva). - 1. (omissis)
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. - 6-bis. (omissis).».
«Art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell'inerzia nei
rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione
di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti
comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro
trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di
cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o
piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente
ad adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di
quest'ultima amministrazione. Il termine e' interrotto
qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il
proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate
in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso,
l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei
successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso
termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano
rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di
cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori
interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma
3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui
al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente
puo' comunque procedere. In tal caso, lo schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, e'
trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare
la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente
articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni
statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da
apportare allo schema di provvedimento.
3. - 4. (omissis).».
«Art. 18 (Autocertificazione). - 1.Le amministrazioni
adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare.
3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte,
che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici
comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali
e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2
e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante
tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.».
«Art. 21-octies (Annullabilita' del provvedimento). - 1
(omissis)
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il
provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di
cui al secondo periodo non si applica al provvedimento
adottato in violazione dell'articolo 10-bis.».
«Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1- 2.
(omissis)
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i
tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di
assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa,
nonche' quelle relative alla durata massima dei
procedimenti.
2-ter. - 2-quinquies. (omissis).».
 
Art. 12 bis

Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato
nazionale del lavoro

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonche' gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.
2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonche' le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volonta' espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.
3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La diffida trova altresi' applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati»;
2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro puo' promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutivita' della diffida ed e' deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione»;
3) al comma 3, dopo le parole: «attestato da apposito verbale,» sono inserite le seguenti: «oppure in caso di rigetto del ricorso,» e le parole: « , con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con» sono soppresse;
4) il comma 4 e' abrogato;
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Disposizioni del personale ispettivo). - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro puo' adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarita' rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano gia' soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' della disposizione.
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 17
ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli
adolescenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
novembre 1967, n. 276:
«Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro i bambini,
salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro puo'
autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della
responsabilita' genitoriale, l'impiego dei minori in
attivita' lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo,
purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la
sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del
minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a
programmi di orientamento o di formazione professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 365.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 22
febbraio 1934, n. 370, recante Riposo domenicale e
settimanale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1934, n.65:
«Art. 15 (Personale addetto ai vagoni letto, commessi
viaggiatori e personale equiparabile, e personale addetto a
pubblici spettacoli). - Al personale viaggiante addetto ai
vagoni-letto, ai commessi viaggiatori ed al personale
equiparabile il riposo puo' essere dato ad intervalli piu'
lunghi di una settimana, purche' la durata complessiva di
esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sara'
determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda
a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate
lavorative.
Per il personale addetto ai pubblici spettacoli
l'Ispettorato corporativo, qualora ricorrano esigenze
tecniche, puo' autorizzare il frazionamento del riposo di
24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive
ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del Testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
S.O.:
«Art. 55 (Dimissioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)). -
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il
periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il
divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle
indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali
per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il
lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono
tenuti al preavviso.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al
padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La risoluzione consensuale del rapporto o la
richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice,
durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o
nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei
primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali competente per territorio. A detta
convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della
risoluzione del rapporto di lavoro.
5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del codice di
cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125,
S.O.:
«Art. 35 (Divieto di licenziamento per causa di
matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e
6)). - 1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei
contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che
prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro
delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle
e si hanno per non apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa
di matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il
licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente
dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo
la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di
matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla
lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano
dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione
provinciale del lavoro.
5. Al datore di lavoro e' data facolta' di provare che
il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di
cui al comma 3, e' stato effettuato non a causa di
matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e'
addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullita' dei
licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' disposta la
corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal
lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno
della riammissione in servizio.
7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio,
dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al
trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa,
ferma restando la corresponsione della retribuzione fino
alla data del recesso.
8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro
il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle
lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi
genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e
domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve
le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici
nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle
disposizioni legislative e regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003,
n. 30), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004,
n. 110, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Diffida accertativa per crediti
patrimoniali). - 1. Qualora nell'ambito dell'attivita' di
vigilanza emergano inosservanze alla disciplina
contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in
favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo
delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a
corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La
diffida trova altresi' applicazione nei confronti dei
soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da
ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida
accertativa, il datore di lavoro puo' promuovere tentativo
di conciliazione presso la Direzione provinciale del
lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale
sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde
efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113,
commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il
medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro puo'
promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al
direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso,
notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutivita'
della diffida ed e' deciso nel termine di sessanta giorni
dalla presentazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o
in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato
da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso,
il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista
efficacia di titolo esecutivo.
4. (abrogato).».
 
Art. 13
Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta' delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della meta' e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 2, 14,
14-bis, 14-ter comma 4, e 14-quinquies della citata legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. Omissis
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3.-5.- Omissis.».
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), la riunione della conferenza in modalita'
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.».
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. - 3. Omissis
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5.-7. Omissis.».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo
alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il
dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
 
Art. 14
Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori

All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea nonche' gli oneri volti a disincentivare attivita' inquinanti, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 14 novembre 2005, n. 246.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 11
novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta'
d'impresa. Statuto delle imprese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.265:
«Art. 8 (Compensazione degli oneri regolatori,
informativi e amministrativi). - 1. Negli atti normativi e
nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che
regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o la
concessione di benefici, non possono essere introdotti
nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a
carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza
contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari
importo stimato, con riferimento al medesimo arco
temporale.
1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il
costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori,
compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi
quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione
della regolazione europea nonche' gli oneri volti a
disincentivare attivita' inquinanti, qualora non
contestualmente compensato con una riduzione stimata di
oneri di pari valore, e' qualificato, salva deroga
espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando
la necessita' della previa quantificazione delle minori
entrate e della individuazione di un'idonea copertura
finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti
normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto
costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della
regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 14
novembre 2005, n. 246.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri
amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti
e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso
dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con
atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che
determinano livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati
nelle relative analisi di impatto della regolamentazione
(AIR), in conformita' ai criteri di cui all'articolo 6,
comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le
Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima
e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti
o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi
degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del
procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2
verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione
pubblica predispone, sentite le associazioni
imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi deldecreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati,
che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna
amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e
pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31
marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri
introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo,
ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta
giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma
2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
riduzione di oneri amministrativi di competenza statale
previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con
i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al
comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti
in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche' alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni,
certificazioni, comunque denominati, nonche' degli
adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari
rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione
ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove
necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei
tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di
conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle
procedure amministrative, secondo la disciplina del codice
dell'amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalita' delle stesse in relazione alla tutela
degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi
previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei
criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e
sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi
previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel
rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia,
sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo,
le amministrazioni provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano con riferimento agli atti normativi in materia
tributaria, creditizia e di giochi pubblici.».
 
Art. 15

Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei
procedimenti e modulistica standardizzata

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 ottobre 2020»; le parole «triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2020-2023» e le parole «condivise» sono sostituite dalle seguenti: «e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:
a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo' adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione delle province d'Italia e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.»;
c) al comma 2, le parole «Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
d) al comma 3, le parole «con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive» sono soppresse;
e) al comma 4, le parole «per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive» sono soppresse.
2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole «per l'approvazione» sono soppresse.
2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «i compensi» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni».
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «su altra documentazione illustrativa» sono inserite le seguenti: « , anche in formato digitale, ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e
moduli standard). - 1. Entro il 30 ottobre 2020, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva
l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023,
concernente le linee di indirizzo e il programma di
interventi di semplificazione per la ripresa a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra
Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il
cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione
di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le
iniziative e le attivita' delle amministrazioni interessate
e di proseguire l'attivita' per l'attuazione condivisa
delle misure contenute neldecreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese
di cui al presente comma, e' istituito, presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato
interistituzionale e sono individuate le forme di
consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro
associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione illustra alla Commissione
parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda
per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla
sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e
riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30
aprile di ciascun anno.
1-bis. Entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato, le
Regioni e le autonomie locali, sentiti le associazioni
imprenditoriali, gli ordini e le associazioni
professionali, completano la ricognizione dei procedimenti
amministrativi al fine di individuare:
a) le attivita' soggette ad autorizzazione,
giustificate da motivi imperativi di interesse generale e
le attivita' soggette ai regimi giuridici di cui agli
articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e
le misure incidenti sulla liberta' di iniziativa economica
ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti
dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela
di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie
omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente
puo' adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione
europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la
pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, all'Unione delle province d'Italia
e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Le amministrazioni statali, ove non abbiano gia'
provveduto, adottano con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza
unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il
territorio nazionale per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle
imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e
imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei
relativi decreti.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme
di attuazione, con particolare riferimento a quanto
previsto daldecreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574.
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in
attuazione del principio di leale collaborazione,
concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai
sensi dell'articolo 9 de ldecreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle
specifiche normative regionali, una modulistica unificata e
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la
presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e
agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni.
Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano
i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con
i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li
possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai
medesimi termini.
3-bis.
4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere
e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla
modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono
rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, assicurano il coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di
agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.
4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e'
pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed e'
resa disponibile per la compilazione delle pratiche
telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni
dalla sua approvazione.
4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui
aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Tali funzioni, ad eccezione di quelle
anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i
dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR,
eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati
locali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, recante
Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290:
«Art. 16 (Entrate, programmazione e dotazione
finanziaria della Scuola). - 1.Le entrate della Scuola,
iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione,
sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di
pubbliche amministrazioni centrali e locali per
l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri
organismi internazionali per la partecipazione a programmi
e progetti;
d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e
privati per la fornitura di servizi;
e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di
prodotti dell'ingegno;
f) da attivita' di assistenza tecnica e di formazione
commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali
ed estere, nonche' da organismi internazionali;
g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua
attivita' o prevista dall'ordinamento;
h) dalle entrate per partite di giro.
2. La dotazione finanziaria minima della Scuola e'
fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in
misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro
il mese di aprile di ogni anno il Presidente, anche al fine
di consentire la determinazione di detta dotazione minima
finanziaria, sottopone per l'approvazione al Comitato di
gestione un programma di massima delle attivita' della
Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo
l'approvazione, il programma e' trasmesso al Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Nel programma possono essere previste attivita'
della Scuola, comunque rientranti nei propri fini
istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria
ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio
dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali,
comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione
a procedure concorsuali anche in associazione con altri
soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie
derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione
ai corsi e da altre attivita' generatrici di reddito,
nonche' derivanti da donazioni e liberalita'.
4. Sono in ogni caso a carico del contributo
finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari per
le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi.
5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di
programmi, progetti nonche' di specifiche finalita'
previste per legge, ove non diversamente disposto, con
deliberazione motivata del Comitato di gestione e'
determinata una quota da destinare alle connesse esigenze
di funzionamento secondo criteri fissati con apposita
delibera.
6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi,
entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato di
gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, S.O.:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. - 5. omissis.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis.L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dallalegge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di
finanza, secondo le disposizioni dellalegge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero
delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. - 16-ter. omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Modalita' di indicazione). - 1. Le indicazioni
di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti
in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma
1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate,
anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti,
su altra documentazione illustrativa, anche in formato
digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti
stessi.».
 
Art. 16

Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli
italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge
costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»

1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019:
a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' fissato alle ore 16 del martedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' aumentato del 50 per cento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a
suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati e'
di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i
venticinque anni di eta'. La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
piu' alti resti.
Art. 57. - Il Senato della Repubblica e' eletto a base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero. Il numero dei senatori elettivi e' di
trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei resti piu' alti.
Art. 59. - E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica. Il
Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico
e letterario.».
- Si riporta il testo degli articoli 12, comma 7, e 13,
comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 gennaio 2002, n.4:
«Art. 12. - (Omissis).
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora
locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori
ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per
via aerea e con valigia diplomatica.
(Omissis).».
«Art. 13. - 1. Presso l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e' costituito un seggio elettorale
per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori
ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge, con il compito di provvedere alle operazioni di
spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
Ciascun seggio elettorale e' competente per lo spoglio dei
voti provenienti da un'unica ripartizione di cui
all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste
contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura
dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
(Omissis)».
 
Art. 16 bis
Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: «segretari delle procure della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilita' all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, della
legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1990, n.68, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le
autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai
notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n.
108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240,
dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, nonche' per le elezioni previste
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di
pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie
delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i
segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati
iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro
disponibilita' all'ordine di appartenenza, i consiglieri
regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle
province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori
comunali e provinciali, i componenti della conferenza
metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i
funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della
provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri
provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri
comunali che comunichino la propria disponibilita',
rispettivamente, al presidente della provincia e al
sindaco.
(Omissis).».
 
Art. 16 ter

Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli
immatricolati all'estero

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27ottobre 1988, n. 470;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attivita' di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero».
2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 93 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e'
vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre
sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato
all'estero.
1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in
locazione senza conducente da parte di un'impresa
costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in
Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonche'
nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto
residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di
collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico
europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria
od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del
veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto
dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino
il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. In
mancanza di tale documento, la disponibilita' del veicolo
si considera in capo al conducente.
1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma
restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma
7-bis, se il veicolo non e' immatricolato in Italia,
l'intestatario chiede al competente ufficio della
motorizzazione civile, previa consegna del documento di
circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un
foglio di via e della relativa targa, ai sensi
dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i
transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile
provvede alla restituzione delle targhe e del documento di
circolazione alle competenti autorita' dello Stato che li
ha rilasciati.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis,
1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da
pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui
all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27
ottobre 1988, n. 470;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti
residenti in Italia che prestano un'attivita' di lavoro in
favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o
limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a
proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo
di residenza o per far rientro nella sede di lavoro
all'estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in
servizio all'estero presso organismi internazionali o basi
militari;
e) al personale dipendente di associazioni
territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero.
Omissis.».
 
Art. 16 quater

Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di
lavoro

1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro e' indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice e' definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni
modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo
45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.
144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2003,
n. 11:
«Art. 6.
1.
2.
3.
4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile
1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "sei mesi".».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
- omissis.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in
via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322,
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con
riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e
6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa
con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre
2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti
alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica
le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le
modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 30
dicembre 1986, n. 936(Norme sul Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 gennaio 1987, n. 3:
«Art. 17 (Archivio dei contratti e banca di dati). - 1.
E' istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il
quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di
rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni alla loro
stipula e dalla loro stesura.
2. Il deposito avviene a cura dei soggetti stipulanti.
3. L'organizzazione dell'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro deve
consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica
consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e
procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e con il centro elettronico di
documentazione della Corte di cassazione, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro.
4. E' istituita presso il CNEL una banca di dati sul
mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro,
alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti
pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie.
5. Il CNEL elabora, sulla base dei dati e della
documentazione raccolta ai sensi dei precedenti commi, i
rapporti di cui all'articolo 10, lettera c).
6. I rapporti sono messi a disposizione delle Camere,
del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni
interessati, quale base comune di riferimento ai fini di
studio, decisionali ed operativi.».
 
Art. 16 quinquies
Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I» sono inserite le seguenti: «e di fase II».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 4-bis,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione
delladirettiva 2001/83/CE(e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2006, n.142, S.O. ,come modificato
dalla presente legge:
«Art. 54 (Specificazione dell'ambito di applicazione
della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre
medicinali). - omissis.
4-bis. La produzione di una specifica materia prima
farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla
produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in
sperimentazioni cliniche di fase I e di fase II non
necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica
all'AIFA da parte del titolare dell'officina, e' effettuata
nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in
un'officina autorizzata alla produzione di sostanze attive.
Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro
della salute e pubblica nel suo sito internet una relazione
sugli effetti derivanti dall'applicazione della
disposizione di cui al presente comma e sui possibili
effetti della estensione di tale disciplina ai medicinali
sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di
fase II. La relazione tiene adeguatamente conto anche degli
interventi ispettivi effettuati dall'AIFA presso le
officine di produzione delle sostanze attive.».
 
Art. 17
Stabilita' finanziaria degli enti locali

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni e' scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero e' scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 259, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi e' scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o e' scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorche' in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.
3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti gia' adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 e' abrogato;
b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso.
4-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «in centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020».
4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla prefettura ufficio territoriale del Governo (UTG) territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 277, S.O.:
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. - 4. Omissis.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. - 9-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 107 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 107 (Differimento di termini
amministrativo-contabili). - 1. - 6. Omissis.
7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251
comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243- bis
comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater
comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
rinviati al 30 giugno 2020.
8. - 10. Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-ter dell'articolo
259 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di
tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.
1-bis. Omissis.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di
riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,
nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e
societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi
incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere
l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro
l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei
servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni,
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque
esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
2. - 11. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo
243-quater del citato decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«Art. 243-quater (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione). - 1. - 6. Omissis.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell''articolo6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto.
7-bis. - 7-ter. Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 settembre 2011, n. 219:
«Art. 6 (Responsabilita' politica del presidente di
provincia e del sindaco). - 1. Omissis.
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito
delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del
presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d),
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata
e irregolarita' contabili o squilibri strutturali del
bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il
dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato,
entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le
necessarie misure correttive previste dall'articolo 1,
comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la
competente sezione regionale, accertato l'inadempimento,
trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi
previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro
trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della
competente sezione regionale della Corte dei conti, il
perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto
assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la
deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il
termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un
commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio
dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 889 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
«889. Fermi restando i tempi di pagamento dei
creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito
l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine
di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del
presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi
di tale facolta' trasmettono la deliberazione consiliare
contenente la relativa richiesta alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno
nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla
data di esecutivita' della deliberazione di cui al periodo
precedente, approva il piano rimodulato o riformulato,
corredato del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di
approvazione del piano si applicano le disposizioni degli
articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater
sono ridotti alla meta'.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 110 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 110 (Rinvio questionari Sose). - 1. Il termine di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla
scadenza per la restituzione da parte delle Province e
delle Citta' Metropolitane del questionario SOSE denominato
FP20U e da parte dei comuni del questionario denominato
FC50U, e' fissato al 31 dicembre 2020.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
(Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132:
«Art. 35-quinquies (Videosorveglianza). - 1. Al fine di
potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana
per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte
dei comuni, di sistemi di videosorveglianza,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17
milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.
2. - 3. Omissis».
 
Art. 17 bis

Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605

1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nell'Anagrafe tributaria» sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 791 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
«791. Al fine di facilitare le attivita' di
riscossione degli enti, si applicano le disposizioni
seguenti in materia di accesso ai dati:
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono
autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni
relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi
inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli
enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti
creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle
proprie entrate;
b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria
responsabilita', ai soggetti affidatari l'utilizzo dei
servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia
delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e
tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali
soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati
personali;
c) restano ferme, per i soggetti di cui alla
lettera a), le modalita' di accesso telematico per la
consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria,
nonche' del pubblico registro automobilistico.».
 
Art. 18

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o
infraregionale). - 1. Nelle more dell'adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a
tale momento, le regioni, in relazione a specifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte
di esso, possono introdurre misure ulteriormente
restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza
incisione delle attivita' produttive e di quelle di
rilevanza strategica per l'economia nazionale.
2. (abrogato).
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di
sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione
di legge previgente.».
 
Art. 19

Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema
universitario

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «che hanno conseguito la stabilita' e sostenibilita' del bilancio, nonche' risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca,» sono soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente «Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
b) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.»;
c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facolta' assunzionali delle universita' interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»;
d) all'articolo 18, comma 4, le parole «non hanno prestato servizio» sono sostituite dalle seguenti: «non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),»;
d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso altre universita', aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalita' di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette »;
e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.»;
f) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.».
f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternita' e' computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternita'»;
f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati gia' sospesi, il titolare del contratto di ricerca puo' chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.
1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, e' quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.
1-ter. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e' abrogato.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.19, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle universita'. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e' prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati.».
3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonche' ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all' articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualita' dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalita' di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente e' nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' abrogato.
5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia' titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianita' di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attivita' di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori e delle universita' italiane (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.».
6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca » e le parole: « dell'ammissione al concorso e della nomina » sono sostituite dalle seguenti: « dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico ».
6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' effettuata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.
6-quater. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonche' quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.
6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «della legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 6, comma 1, 7,
16, 18, 22 e 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(Norme in materia di organizzazione delle universita', di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del
sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 2011, n. 10, S.O., come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1 (Principi ispiratori della riforma). - 1. Le
universita' sono sede primaria di libera ricerca e di
libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e
sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle
conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e
didattica, per il progresso culturale, civile ed economico
della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
33 e al titolo V della parte II della Costituzione,
ciascuna universita' opera ispirandosi a principi di
autonomia e di responsabilita'. Sulla base di accordi di
programma con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato
«Ministero», le universita' possono sperimentare propri
modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita'
di composizione e costituzione degli organi di governo e
forme sostenibili di organizzazione della didattica e della
ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate
nell'articolo 2. Con decreto del Ministero dell'universita'
e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze sono definiti i criteri per l'ammissione
alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica
dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del
limite massimo delle spese di personale, come previsto
dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle
regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli
ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire
l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal
fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano
iscriversi al sistema universitario della Repubblica per
portare a termine il loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della liberta' di
insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue
componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per
quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati
secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse
a livello internazionale, garantendo una distribuzione
delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli
indirizzi e le attivita' svolte da ciascun ateneo, nel
rispetto del principio della coesione nazionale, nonche'
con la valutazione dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere
garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli
indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti,
definiti ai sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole
universita' o aggregazioni delle stesse e il Ministero al
fine di favorire la competitivita' delle universita',
migliorandone la qualita' dei risultati, tenuto conto degli
indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo
regionale.».
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - 1. Il regime di impegno dei
professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo
definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di
ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita'
annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i
connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi,
e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori
a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori
a tempo definito. La quantificazione di cui al secondo
periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti
finanziatori, avviene su base mensile.
Omissis.».
«Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori e
dei ricercatori). - 1. I professori e i ricercatori
universitari possono, a domanda, essere collocati per un
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita'
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche
al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e'
disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del
docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E'
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita'
interuniversitaria del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di
provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a
seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede
diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare
trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso
della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con
l'assenso delle universita' interessate. I trasferimenti di
cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti
di qualifica diversa, nei limiti delle facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono
conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti
medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono
computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di
cui all'articolo 18, comma 4.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i
ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato
responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti
diversi dall'universita' di appartenenza conservano la
titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove
scientificamente possibile e con l'accordo del committente
di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e
modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso
sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione
dell'offerta didattica."
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica
nazionale, di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede requisiti
distinti per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in
conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro
definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo
biennio;
d) la presentazione della domanda per il
conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate,
con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
atenei, di un'unica commissione nazionale di durata
biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
di cinque commissari all'interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della
rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
salva la durata biennale della commissione, il regolamento
di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla
lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera
f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la
rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale
al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la
commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate
sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di
esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui
alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di
candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare
non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
in quanto compatibili, delle norme previste
dall'articolo9deldecreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 1995,
n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate
di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per
la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagliarticoli 18e24, commi 5 e 6».
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche
a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche,
di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari
di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.».
«Art. 22 (Assegni di ricerca). - 1. Le universita', le
istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonche' le
istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico
e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di
ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio,
possono conferire assegni per lo svolgimento di attivita'
di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica
sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e
dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi
alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale
spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo
allo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione
del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I
medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di
ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero,
per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
area medica corredato di una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i
suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra
uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
ricerca dei titolari. I soggetti di cui al comma 1, possono
conferire, ovvero rinnovare assegni di durata anche
inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei
mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di
ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni
di durata annuale. La durata complessiva dei rapporti
instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli
eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca,
nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La titolarita' dell'assegno non e' compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
il collocamento in aspettativa senza assegni per il
dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le
modalita' di conferimento degli assegni con apposito
regolamento, prevedendo la possibilita' di attribuire gli
stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca, seguito dalla
presentazione direttamente dai candidati dei progetti di
ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e
valutati da parte di un'unica commissione, che puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione
italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che
formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una
graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti,
secondo procedure stabilite dal soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio
regolamento, possono riservare una quota di assegni di
ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno
conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al
presente articolo si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di
cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia
di astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni
di cui aldecreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per
malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di
astensione obbligatoria per maternita', l'indennita'
corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato
decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a
concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo
e' determinato dal soggetto che intende conferire gli
assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i
titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei
contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con
atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche'
con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con
il medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i
dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata
dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo
la normativa vigente.».
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,
sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e
dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale
e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,
per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche
in ambito internazionale, individuati con decreto del
Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della
valutazione preliminare, ammissione dei candidati
comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unita', alla discussione pubblica con la
commissione dei titoli e della produzione scientifica; i
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il
loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati ammessi alla discussione, a
seguito della stessa; possibilita' di prevedere un numero
massimo, comunque non inferiore a dodici, delle
pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare. Sono
esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una
lingua straniera; l'ateneo puo' specificare nel bando la
lingua straniera di cui e' richiesta la conoscenza in
relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua
estera; la prova orale avviene contestualmente alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si
applicano i parametri e criteri di cui al decreto del
Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e
approvazione della stessa con delibera del consiglio di
amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,
hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della
presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b),
possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo
definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento
delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di
tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie
risorse nella propria programmazione, nei limiti delle
risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per
l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha
facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di
cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma
5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la
valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova
didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare
di appartenenza del titolare del contratto.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto
periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita',
l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo
5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
trattamento economico spettante. Per i titolari dei
contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternita'
e' computato nell'ambito della durata triennale del
contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di
cui al comma 5, il titolare del contratto e' inquadrato,
alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei
professori associati. Fermo restando quanto previsto dal
presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3,
lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del
contratto, la proroga dello stesso per un periodo non
superiore a quello del congedo obbligatorio di maternita'.
All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello
stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22,
secondo periodo.».
- La legge 18 marzo 1958, n. 311 reca: «Norme sullo
stato giuridico ed economico dei professori universitari».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione
dell'efficienza delle universita' e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante
anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 marzo 2012, n. 57, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Accreditamento dei corsi di studio). - 1. I
corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale
e periodico.
2. Per i corsi di studio gia' attivati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la procedura di
accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito
dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata
in vigore del presente decreto, nel quale vengono definiti
gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una durata
massima di cinque anni.
2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e il Consiglio universitario
nazionale, sono definite le modalita' di accreditamento dei
corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia'
esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione
delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle
universita'. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del
15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente
articolo sono abrogati.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 9, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica):
«Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - Omissis.
9. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo6dellalegge 19 novembre 1990, n. 341, in
materia di formazione finalizzata e di servizi didattici
integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo1,
comma 15, dellalegge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita'
possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici
di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
Omissis».
- Il decreto del presidente della Repubblica 24 maggio
2001, n. 254, recante Regolamento recante criteri e
modalita' per la costituzione di fondazioni universitarie
di diritto privato, a norma dell'articolo59, comma 3, della
L. 23 dicembre 2000, n. 388, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 luglio 2001, n. 152.
- L'articolo 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, abrogato dalla presente
legge, recava: «Collegio dei revisori dei conti».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 10 agosto 2017, n. 130 (Regolamento concernente le
modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368):
«Art. 2 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si
accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito
entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del
Ministero per il numero di posti determinati ai sensi
dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368
del 1999. In ordine ai requisiti per la partecipazione al
concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo
237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai
laureati in medicina e chirurgia che alla data di
partecipazione alla prova di esame non sono ancora
abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano,
altresi', le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai
sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di
formazione specifica in medicina generale di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, puo' partecipare ai
concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione
universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo
al termine del corso di formazione, fatta salva la
possibilita' di rinunciare al corso stesso, interrompendolo
anticipatamente. Nel bando sono indicati i temi di studio
sui quali sono predisposti i quesiti, i criteri di
assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il
calendario, la durata e le modalita' di svolgimento e di
correzione della prova d'esame nonche' le istruzioni
applicative, di carattere tecnico informatico, sulle
modalita' di somministrazione dei quesiti e di correzione
degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilita', la
trasparenza e l'uniformita'. Al fine della successiva
iscrizione alla scuola di assegnazione in relazione alla
posizione ricoperta nella graduatoria unica nazionale di
cui al successivo articolo 5, comma 2, il bando disciplina,
altresi', modalita' e tempi relativi alla scelta, in ordine
di preferenza, da parte del candidato delle tipologie di
scuola e delle sedi universitarie per cui concorrere, in
modo che gli sia garantita la massima possibilita' di
scelta, indifferentemente nell'ambito di una stessa area o
nell'ambito di aree diverse.
2. La prova d'esame si svolge non prima di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione,
corredata della documentazione prevista dal bando, e'
presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con
le modalita' previste nel bando stesso. Ciascun candidato
e' tenuto al versamento di un contributo per sostenere la
prova secondo quanto stabilito nel bando. Gli importi
derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili dal
Ministero a copertura dei costi derivanti
dall'organizzazione della procedura concorsuale.
4. In relazione al numero di domande pervenute e
comunque almeno venti giorni prima della prova di esame,
con provvedimento del competente Direttore generale del
Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa
assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e
l'orario di svolgimento della prova d'esame.».
«Art. 5 (Valutazione dei titoli di studio e
graduatoria). - 1. La Commissione di cui all'articolo 4
attribuisce ai titoli fino ad un massimo di 7 punti. I
punti che il singolo candidato puo' ottenere in base ai
titoli sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) voto di laurea fino a 2 punti, attribuiti secondo
la seguente scala valutativa:
voto 110 e lode = 2 punti;
voto 110 = 1,5 punti;
voto da 108 a 109 = 1 punto;
voto da 105 a 107 = 0,5 punti;
b) curriculum-media ponderata complessiva dei voti
degli esami sostenuti fino a 3 punti, attribuiti secondo la
seguente scala valutativa:
media dei voti ≥ 29,5 = 3 punti;
media dei voti ≥ 29 = 2,5 punti;
media dei voti ≥ 28,5 = 2 punti;
media dei voti ≥ 28 = 1,5 punti;
media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto;
media dei voti ≥ 27 = 0,5 punti;
c) altri titoli fino a 2 punti determinati secondo i
seguenti criteri:
0,5 punti per tesi di carattere sperimentale
debitamente documentato secondo quanto indicato nel bando;
1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in
una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente
documentata secondo quanto indicato nel bando. Tali titoli
non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in
possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti
gia' titolari di contratto di specializzazione.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
1999, n. 250, S.O.:
«Art. 21. - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico
chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e' necessario il possesso del diploma
di formazione specifica in medicina generale fermo restando
la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 245, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«245. Il direttore e i membri del comitato direttivo
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e restano in carica per quattro anni; sono
selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata
qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del
sistema della ricerca in Italia e all'estero e con
pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o
privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a
una pluralita' di aree disciplinari, all'interno di una
rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati
da una commissione di valutazione. La commissione di
valutazione, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, e' composta da cinque membri di
alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, dal presidente del
Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal
presidente dell'European Research Council, dal presidente
dell'European Science Foundation e da un componente
designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI), d'intesa con il presidente
della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di
ricerca.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea) (Art. 37 D.Lgs n. 29 del 1993, come
modificato dall'art. 24 del D.Lgs n. 80 del 1998). - 1. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione
dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il
Ministero dell'universita' e della ricerca. Secondo le
disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'inserimento in graduatoria e
dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni
al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
- Si riporta il testo dell'articolo 238, comma 1, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 238 (Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca). - 1. Al fine di sostenere
l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia
responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga
alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta
alle assunzioni previste dall' articolo 6, comma 5-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le universita'
delle risorse di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni di cui all' articolo 6, comma 5-sexies del
decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di cui al
presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Omissis».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2012, n.126:
«Art. 16 (Disciplina del riconoscimento dei collegi
universitari). - 1. Con proprio decreto, il Ministero
concede il riconoscimento ai collegi universitari che ne
avanzano richiesta nel termine di centoventi giorni dal
ricevimento della domanda.
2. Ai fini del riconoscimento, il collegio
universitario deve dimostrare di possedere requisiti e
standard minimi a carattere istituzionale, logistico e
funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso
ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n.
338, ed in particolare:
a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo,
svolto in maniera sistematica e continuativa, ed adeguata
dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni
e strutture organizzative necessarie per la sua
realizzazione;
b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi
polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di
funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di
attivita' formative, culturali e ricreative, concepite con
alti standard qualitativi;
c) disporre di strutture ricettive in grado di
ospitare utenti italiani, provenienti da piu' regioni sul
territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo
a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in
una prospettiva di sviluppo interculturale;
c-bis) per i collegi universitari gia' legalmente
riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui
alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
3. Con decreto del Ministro, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate le
modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e le modalita' di verifica della
permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca del
riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica.
4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio
universitario acquisisce la qualifica di "collegio
universitario di merito".
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi
universitari legalmente riconosciuti.».
Art. 17 (Disciplina dell'accreditamento dei collegi
universitari di merito). - 1. Con decreto del Ministro sono
individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti
per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di
cui al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza
dei requisiti medesimi nonche' di revoca
dell'accreditamento all'esito negativo della predetta
verifica.
2. L'accreditamento e' concesso con decreto del
Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La
presentazione della domanda e' consentita ai collegi
universitari di merito che abbiano ottenuto il
riconoscimento da almeno cinque anni.
3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al
comma 2, il collegio universitario di merito deve
dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a
carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale
fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata
della documentazione che attesti e dimostri:
a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi
universitari;
b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito
culturale;
c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito
formativo;
d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non
solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che
favoriscono la mobilita' internazionale degli studenti
iscritti.
4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 2, esaminata la
documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei
requisiti richiesti, emana il decreto di concessione
dell'accreditamento.
5. L'accreditamento del collegio universitario di
merito e' condizione necessaria per la concessione del
finanziamento statale.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi'
definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti
statali per i collegi universitari di merito accreditati,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
7. Le scuole universitarie di alta formazione a
carattere residenziale, attivate presso le universita' allo
scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai
corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con
decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 4-novies,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Disposizioni di competenza del Ministero
della salute). - Omissis.
4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita'
statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati
attraverso la costituzione di aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8
milioni di euro annui in favore delle universita' statali,
a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi
all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di
cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento
e' condizionata alla costituzione dell'azienda
ospedaliero-universitaria con legge regionale nonche' alla
sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del relativo
protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo
decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della
regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.
Omissis».
 
Art. 20
Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «due».
3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.
4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.
6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita' del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1.
11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente decreto.
12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- La tabella C allegata al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, recante Ordinamento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo
2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n, 249, S.O.,
sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al
presente provvedimento, concerne le misure dello stipendio
tabellare, delle indennita' di rischio e mensile e
dell'assegno di specificita' del personale del Corpo
Nazionale dei vigili del fuoco dal 01.01.2020 al
31.12.2020.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2016, n, 213:
«Art. 12. (Contingenti del personale del Corpo
forestale dello Stato). - 1. - 4. Omissis.
5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo
transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge.
6. - 11. Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 261 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.
252):
«Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1.
Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a
seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli
superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento
previste dal presente decreto, consegua, a titolo di
assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti
convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello
in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita
sotto forma di assegno ad personam pensionabile da
riassorbire con i successivi miglioramenti economici.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 6 del
citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del
fuoco). - 1. - 2. Omissis.
3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della
stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la
nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di
idoneita' formulato dal dirigente del comando o
dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi
prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la
graduatoria finale del periodo di formazione di cui al
comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di
prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni.
4. - 6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 10
agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
settembre 2000, n. 206:
«Art. 11 (Disposizioni in materia di lavoro
straordinario). - 1. Per fronteggiare esigenze di servizio
imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di
ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000 ore per il 2000
ed a 240.060 ore a decorrere dal 2001.
2. L'onere per l'attuazione del presente articolo e'
fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il
2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti
in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77:
«Art. 8-ter (Incremento del monte ore di lavoro
straordinario per il personale operativo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per fronteggiare
imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua
di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11
della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' elevata a 259.890
ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno
2020.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro
per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante
utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo
per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui
alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'interno;
b) quanto a 1.910.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'articolo
17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
(Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144:
«Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). - 1.
Omissis.
2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di
produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e'
incrementato:
a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato
alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi
logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei
direttivi aggiunti che espletano funzioni operative,
nonche' nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettere a), b) e c);
b) dalle risorse gia' destinate a remunerare il
lavoro straordinario del personale interessato dal
conferimento delle posizioni organizzative di cui agli
articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217;
c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere
dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della
spesa connessa all'istituzione delle posizioni
organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e
2023 detto incremento e' ridotto rispettivamente di euro
110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le
risorse di cui alla lettera b).
3. - 4. Omissis.
5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a
finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato
nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei
sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro
1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi
nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi
accessori correlati alle suddette specialita'. A decorrere
dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli
articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, definisce:
a) la nuova configurazione degli istituti retributivi
volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione
e l'esperienza specifica acquisita, nonche' lo svolgimento
di incarichi di particolare responsabilita';
b) la previsione di benefici economici finalizzati al
mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento
nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita',
temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e
nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero
del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento
delle attivita' di soccorso tecnico specialistico.
6. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 199 e 223 del
citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre
2004, n. 252):
«Art. 199 (Conferimento delle posizioni organizzative
per il personale direttivo). - 1. Le posizioni
organizzative sono conferite al personale appartenente ai
ruoli dei direttivi dai dirigenti responsabili delle
strutture presso cui prestano servizio, in relazione alla
qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla
capacita' professionale, alla natura e alle caratteristiche
degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di
criteri generali previamente definiti con decreto del capo
del Dipartimento.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico
finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione
organizzativa e' determinata la durata della stessa che non
puo' eccedere il termine di cinque anni. L'incarico e'
rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un
determinato incarico non puo' avere comunque una durata
complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le
posizioni organizzative sono revocabili prima della
scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.».
«Art. 223 (Conferimento delle posizioni organizzative
per il personale appartenente al ruolo dei direttivi
aggiunti). 1. Le posizioni organizzative sono conferite ai
direttivi aggiunti dai dirigenti responsabili delle
strutture presso cui prestano servizio, in relazione alle
attitudini individuali, alla capacita' professionale, alla
natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire,
e comunque sulla base di criteri generali previamente
definiti con decreto del capo del Dipartimento.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico
finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione
organizzativa e' determinata la durata della stessa che non
puo' eccedere il termine di cinque anni. L'incarico e'
rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un
determinato incarico non puo' avere comunque una durata
complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le
posizioni organizzative sono revocabili prima della
scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Le posizioni organizzative non ricoperte dal
personale direttivo di cui all'articolo 141, ad eccezione
di quelle di natura vicariale, possono essere conferite al
direttore coordinatore in servizio nella medesima
struttura, qualora le procedure di mobilita' siano andate
deserte e in presenza di eccezionali e temporanee esigenze
di servizio.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.
335 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990
concernente il personale del comparto delle aziende e delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 1990, n.271, S.O.:
«Art. 64 (Indennita' di rischio). - 1. - 3. Omissis.
4. Al personale operativo del Corpo, per il rischio e
la responsabilita' per l'intervento, con almeno 22 o 28
anni di effettivo servizio nel Corpo, l'indennita' del
comma 1 e' maggiorata rispettivamente di lire 80.000 e
130.000.
5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-sexies del
citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
(Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 14-sexies (Clausola di salvaguardia e ulteriori
disposizioni per il personale appartenente al gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda
musicale del Corpo nazionale). - 1. Al personale
appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme
Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si
applicano e continuano ad applicarsi, laddove piu'
favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti
retributivi e previdenziali previsti per il personale del
Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonche' gli
incrementi retributivi previsti dall'articolo 15.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto
dall'articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vigenti limiti di
eta' per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo
nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non
ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto
dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per particolari
discipline sportive il bando di concorso puo' individuare
l'eta' per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite
minimo di diciassette anni e un limite massimo di
trentacinque anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 124, 129 e 261 del
citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30
settembre 2004, n. 252»:
«Art. 124 (Istituzione e articolazione dei ruoli della
banda musicale) - 1. La banda musicale e' un complesso
organico che rappresenta il Corpo nazionale ed e' composta
da orchestrali e da un maestro direttore, secondo la
composizione indicata nel decreto del capo del Dipartimento
di cui all'articolo 125, comma 5.
2. Sono istituiti i seguenti ruoli della banda musicale
del Corpo nazionale:
a) ruolo degli orchestrali, articolato nelle
qualifiche di orchestrale, orchestrale esperto e
orchestrale superiore;
b) ruolo del maestro direttore, articolato nell'unica
qualifica di maestro direttore.
3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e'
fissata nella tabella A allegata al presente decreto.»
«Art. 129 (Istituzione e articolazione del ruolo degli
atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse).
- 1. E' istituito il ruolo degli atleti del gruppo sportivo
vigili del fuoco Fiamme Rosse, articolato nell'unica
qualifica di atleta.
2. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e'
fissata nella tabella A allegata al presente decreto.».
«Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1.
Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a
seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli
superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento
previste dal presente decreto, consegua, a titolo di
assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti
convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello
in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita
sotto forma di assegno ad personam pensionabile da
riassorbire con i successivi miglioramenti economici.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 17
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
6-bis. Omissis.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. - 14. Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 133 e 138 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,:
«133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi
volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione
del trattamento economico con quello del personale delle
Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un apposito fondo con una
dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120
milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a
decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo
1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni
di euro annui.».
«138. Nuove modalita' assunzionali nella qualifica di
vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai
provvedimenti normativi di cui al comma 133.».
 
Art. 20 bis

Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della Motorizzazione civile, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di « addetto » a quella di « assistente », ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il personale in servizio presso gli uffici della Motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2018, recante « Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, e' ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1992, n.
495, S.O.
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 12 aprile 2018, recante: «Corsi di qualificazione
per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni
alla guida», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
maggio 2018, n. 107.
 
Art. 21
Responsabilita' erariale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.».
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 1. (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta'
dell'evento dannoso. In ogni caso e' esclusa la gravita'
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di
controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai
profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo. La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il
relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa
e di conseguente indebito arricchimento degli eredi
stessi.».
 
Art. 22

Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli
interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, e' immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2, della
legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico
e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle
funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro e alla Corte dei conti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53:
«Art. 11 (Corte dei conti). - 1. omissis.
2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle
competenti Commissioni parlamentari, puo' effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in corso di
svolgimento. Ove accerti gravi irregolarita' gestionali
ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di
attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie,
ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in
contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede,
con decreto motivato del Presidente, su proposta della
competente sezione, a darne comunicazione, anche con
strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro
competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento
e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie
valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, puo'
disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui
pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti
ritardi nella realizzazione di piani e programmi,
nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di
fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con
l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto
motivato del Presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione al Ministro competente.
Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i
provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma
restando la facolta' del Ministro, con proprio decreto da
comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il
termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di
comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte,
le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte.
3. - 9. omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale) (Art. 21, commi
1, 2 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 12 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14
del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati
dall'art. 7 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le
risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II
del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis - 3. omissis».
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 323 del codice penale

1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole «di norme di legge o di regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita'».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 323 del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non
costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche
regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino
margini di discrezionalita', ovvero omettendo di astenersi
in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente
procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il
danno hanno un carattere di rilevante gravita'.».
 
Art. 23 bis

Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficolta' di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.

Riferimenti normativi

- La delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 190.
 
Art. 24
Identita' digitale, domicilio digitale
e accesso ai servizi digitali

1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis:
1) al comma 01, le parole «, lettere a) e b)» sono soppresse e dopo le parole «identita' digitale» sono aggiunte le seguenti: «e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis»;
2) al comma 1-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente «Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.»;
3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio»;
4) al comma 3-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.»;
5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.»;
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino all'adozione delle Linee guida di cui al comma 1-ter del presente articolo e alla realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater, e' possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.»;
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.»;
2) al comma 5, dopo le parole «collegi professionali» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le pubbliche amministrazioni»;
c) all'articolo 6-quater:
1) alla rubrica, dopo le parole «delle persone fisiche», sono inserite le seguenti: «, dei professionisti» e dopo le parole «in albi»" sono inserite le seguenti «, elenchi o registri»;
2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «delle persone fisiche» sono inserite le seguenti: «, dei professionisti» e le parole «in albi professionali o nel registro delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «nell'indice di cui all'articolo 6-bis»; al secondo periodo, le parole «dell'Indice» sono sostituite dalle seguenti «del presente Indice»; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.»;
3) al comma 3, dopo le parole «domicili digitali» sono inserite le seguenti: «delle persone fisiche»;
d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole «per finalita' diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70»;
e) all'articolo 64:
1) al comma 2-ter, dopo le parole «per consentire loro» sono inserite le seguenti: «il compimento di attivita' e»;
2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole «avviene tramite SPID» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' tramite la carta di identita' elettronica»;
3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole «per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica»; al secondo periodo, dopo le parole «L'adesione al sistema SPID» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica»;
4) al comma 2-nonies, le parole «la carta di identita' elettronica e» sono soppresse;
5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti: «2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.";
6) al comma 3-bis, dopo le parole «soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono inserite le seguenti «lettere b) e c)» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.»;
f) all'articolo 64-bis:
1) al comma 1-bis, le parole «con il servizio di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter»;
2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: «1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»;
g) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera b), le parole «nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti ivi previsti» sono sostituite dalle parole: «la carta di identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi;»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;»;
3) alla lettera c-bis), il primo periodo e' sostituito dal seguente: «ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.».
2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021»;
b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
c) il comma 5 e' abrogato.
3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «7. La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identita' rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita' elettroniche rilasciate in conformita' al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identita' elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorche' in corso di validita', prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, e' fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3-bis, 6-bis,
6-quater, 6-quinquies, 64, 64-bis e 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio digitale).
- 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line
offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
tramite la propria identita' digitale e anche attraverso il
punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i
professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
chiunque ha facolta' di eleggere il proprio domicilio
digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo
6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non
piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio
dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le
modalita' fissate nelle Linee guida.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis
sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee
guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il
domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui
all'articolo 64-bis.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno
l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio
digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del
medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.
Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di
gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo
6-quater anche nei casi di decesso del titolare del
domicilio digitale eletto o di impossibilita' sopravvenuta
di avvalersi del domicilio.
2. abrogato.
3. abrogato.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, e' stabilita la data a
decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno
provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del
comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un
domicilio digitale ovvero altre modalita' con le quali,
anche per superare il divario digitale, i documenti possono
essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non
hanno accesso ad un domicilio digitale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui
e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita'
di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le
amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di
pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente
tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni
altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti
pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di
differenti modalita' di comunicazione rientra tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai
sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al
comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non
hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio
digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica
di tali documenti sottoscritti con firma autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni
delle modalita' con le quali i suddetti documenti sono
messi a disposizione e consegnati al destinatario.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano
a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione
e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione
vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino
contenga una dicitura che specifichi che il documento
informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto ed e' disponibile presso l'amministrazione in
conformita' alle Linee guida.
4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia
analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i
casi in cui il documento rappresenti, per propria natura,
una certificazione rilasciata dall'amministrazione da
utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies. Fino all'adozione delle Linee guida di cui
al comma 1-ter del presente articolo, e alla realizzazione
dell'indice di cui all'articolo 6-quater, e' possibile
eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del
Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da
quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando
la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche
aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo'
opporre eccezioni relative alla forma e alla data della
spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o
notificazioni ivi indirizzate.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 6-bis. (Indice nazionale dei domicili digitali
delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di
favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito il
pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili
digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i
domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di
cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri
detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con
legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale
Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e
notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi
professionali gli attributi qualificati dell'identita'
digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 64, comma 2-sexies.
3. abrogato.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali nonche' le pubbliche amministrazioni
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli
indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria
competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi
disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle
proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la
raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali
delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri
enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi,
elenchi o registri professionali o nel registro delle
imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili
digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione
nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono
indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis,
comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente
Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi
delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia'
deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo
6-bis. E' fatta salva la facolta' del professionista, non
iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui
all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice
un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale
personale diverso dal primo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il
domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di
cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di
eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei
professionisti nel predetto elenco il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite
servizi informatici individuati nelle Linee guida, i
relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui
all'articolo 6-bis.
3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,
AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali delle
persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente
articolo nell'ANPR.»
«Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso). - 1. La
consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli
6-bis, 6-ter e 6-quater e' consentita a chiunque senza
necessita' di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati
in formato aperto.
2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e' effettuata
secondo le modalita' fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare
dell'indirizzo, e' vietato l'utilizzo dei domicili digitali
di cui al presente articolo per l'invio di comunicazioni
commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e
6-quater contengono le informazioni relative alla elezione,
modifica o cessazione del domicilio digitale.»
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
abrogato.
2. abrogato.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti,
nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita'
elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo
della carta di identita' elettronica per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies. abrogato.
2-octies. abrogato.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3. abrogato.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita'
digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali e la carta
di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei
cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione e' stabilita la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali per
consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai
propri servizi in rete.».
«Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi
in rete, in conformita' alle Linee guida, tramite il punto
di accesso telematico attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori
dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo
da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i
diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui
all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le Linee guida.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete
tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso
il punto di accesso telematico di cui al presente articolo,
salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in
modalita' digitale e, al fine di attuare il presente
articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione
digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma
3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo,
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»
«Art. 65. (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo
64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno
degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater
ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce
elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis. abrogato.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3. abrogato.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se effettuate
secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82».»
- Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto
legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2018, n. 9,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 65. (Disposizioni transitorie). - 1. Il diritto
di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e' riconosciuto a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento
abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82
del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni
decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i
pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021,
a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di
servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso
articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso
gia' abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato
adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo
rileva ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto
legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente
decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. La realizzazione dell'indice di cui all'articolo
6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto
dal presente decreto, e' effettuata dall'AgID entro dodici
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. (abrogato).
6. Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, e'
riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del
punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate
le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e
48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n.
82 del 2005, come modificato dal presente decreto, e'
adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto
decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29,
comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione
previgente all'entrata in vigore del presente decreto.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 50-ter, comma 4, del decreto
legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente
decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. Le regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo
71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo
vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
restano efficaci fino all'eventuale modifica o abrogazione
da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71,
come modificato dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36. (Carta d'identita' e documenti elettronici).
- 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. La carta di identita' puo' essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza. Le carte di identita' rilasciate su supporto
cartaceo e le carte di identita' elettroniche rilasciate in
conformita' al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre
2007, recante "regole tecniche della Carta d'identita'
elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono
essere rinnovate, ancorche' in corso di validita', prima
del centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione). - 1.
(Omissis).
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo
117 della Costituzione, ivi comprese le autorita' di
sistema portuale, nonche' alle autorita' amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le
societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico
interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come definite
nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le
societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria
di cui alla lettera b).
3. - 6-bis. (Omissis)».
 
Art. 24 bis

Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei
titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali

1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di semplificare le modalita' di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicurano l'interoperabilita' degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.
2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facolta' di sottoscrivere appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalita' operative per assicurare:
a) l'interoperabilita' dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;
b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 8 (Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto). - 1. Al fine di incentivare l'uso degli
strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini
nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i
costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale
promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale e di
biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane.
(Omissis).».
 
Art. 25

Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici
e gestione dell'identita' digitale

1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole «conservatori di documenti informatici accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)»;
b) all'articolo 29:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Qualificazione dei fornitori di servizi»;
2) al comma 1, al primo periodo, le parole "o di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonche' di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.»;
4) al comma 4, le parole «o di accreditamento» sono soppresse;
c) all'articolo 30, comma 1, le parole da «I prestatori» fino a «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonche' i gestori dell'identita' digitale e i conservatori di documenti informatici»;
d) all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole «conservatori accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)»; dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00.»;
e) all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole «accreditati come conservatori presso l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «che possiedono i requisiti di qualita', di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonche' in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformita' dei documenti conservati agli originali nonche' la qualita' e la sicurezza del sistema di conservazione.»;
f) all'articolo 44, comma 1-ter, le parole «Il sistema» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema».
2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono aggiunte le seguenti: «"e i gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto»;
b) all'articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'accesso a titolo gratuito e' assicurato anche ai gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 14-bis, 29, 30,
32-bis, 34 e 44 del citato decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale). - 1.
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e' preposta alla
realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale
Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in
particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e
l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione
della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i
cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di
legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di
efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta la
propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea
e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli
obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie
di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole,
standard e guide tecniche, nonche' di indirizzo, vigilanza
e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di
cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
amministrativi generali, in materia di agenda digitale,
digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza
informatica, interoperabilita' e cooperazione applicativa
tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione
europea;
b) programmazione e coordinamento delle attivita'
delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, mediante la
redazione e la successiva verifica dell'attuazione del
Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e
gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID, anche
sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed e' approvato
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle
amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro
coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e
verifica dei risultati conseguiti dalle singole
amministrazioni con particolare riferimento ai costi e
benefici dei sistemi informatici secondo le modalita'
fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di
interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e
gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi,
specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
nonche' svolgendo attivita' di progettazione e
coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente
interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca
anche tramite comunita' digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da
parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi
informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere e'
reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni
e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole
amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati,
nonche' in coerenza con i principi, i criteri e le
indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il
parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli
articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici
attinenti a questioni di competenza dell'Autorita'
nazionale anticorruzione e' trasmessa dall'AgID a detta
Autorita';
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e
vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di
gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e
servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e
definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il
parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della relativa richiesta e si applica
l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Ai fini della presente lettera
per elementi essenziali si intendono l'oggetto della
fornitura o del servizio, il valore economico del
contratto, la tipologia di procedura che si intende
adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa
ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le
prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei
periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalita' per il
monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte
dell'amministrazione interessata;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di
organismo a tal fine designato, sui gestori di posta
elettronica certificata, sui soggetti di cui all'articolo
34, comma 1-bis, lettera b), nonche' sui soggetti, pubblici
e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64;
nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per
le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le
sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in
relazione alla gravita' della violazione accertata e
all'entita' del danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche
disposizioni di legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID
svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti
gia' attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione.»
«Art. 29 (Qualificazione dei fornitori di servizi). -
1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari
qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta
elettronica certificata presentano all'AgID domanda di
qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee
guida.
2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al
comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24
del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre
di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e
organizzativi compatibili con la disciplina europea,
nonche' di garanzie assicurative adeguate rispetto
all'attivita' svolta. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita
l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono
definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica
attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono
svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i criteri
per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo
svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.
3.
4. La domanda di qualificazione si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso
una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' di AgID o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile
anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della
disciplina in questione.
7.
8.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa
fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.»
«Art. 30 (Responsabilita' dei prestatori di servizi
fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica
certificata, dei gestori dell'identita' digitale e dei
conservatori). - 1. I prestatori di servizi fiduciari
qualificati e i gestori di posta elettronica certificata,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6,
nonche' i gestori dell'identita' digitale e i conservatori
di documenti informatici, che cagionano danno ad altri
nello svolgimento della loro attivita', sono tenuti al
risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.
2.
3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di
altra firma elettronica qualificata non e' responsabile dei
danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che
ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi
dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e
di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto
previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.»
«Art. 32-bis (Sanzioni per i prestatori di servizi
fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica
certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per i
conservatori). - 1. L'AgID puo' irrogare ai prestatori di
servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta
elettronica certificata, ai gestori dell'identita' digitale
e ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera
b), che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS
o del presente Codice relative alla prestazione dei
predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla
gravita' della violazione accertata e all'entita' del danno
provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro
40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando
il diritto al risarcimento del maggior danno. Le sanzioni
per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo
34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in
euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. Le
violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i
diritti e gli interessi di una pluralita' di utenti o
relative a significative carenze infrastrutturali o di
processo del fornitore di servizio si considerano gravi.
AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone
altresi' la cancellazione del fornitore del servizio
dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di
accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un
massimo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal
direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato di
indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1-bis. L'AgID irroga la sanzione amministrativa di cui
al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria
condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente.
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso
fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei
servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che
determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di
mancata o intempestiva comunicazione dello stesso
disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo
32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando
l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida
altresi' i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la
regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni
previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata
o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un
biennio, successivamente alla prima diffida si applica la
sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di
cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di
pubblicita' legale.
4.».
«Art. 34 (Norme particolari per le pubbliche
amministrazioni). - 1. Ai fini della sottoscrizione, ove
prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le
pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attivita' di
rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine
l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale
attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti
dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi,
pubblici o privati;
b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di
firma digitale o di altra firma elettronica qualificata,
secondo la vigente normativa in materia di contratti
pubblici.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere
alla conservazione dei documenti informatici:
a) all'interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel
rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti,
pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualita',
di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto
della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art.
71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici nonche' in un regolamento sui criteri
per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti
informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di
assicurare la conformita' dei documenti conservati agli
originali nonche' la qualita' e la sicurezza del sistema di
conservazione.
2.
3.
4.
5.».
«Art. 44 (Requisiti per la gestione e conservazione dei
documenti informatici). - 1. Il sistema di gestione
informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni,
di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' organizzato e
gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la
ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il
sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee
guida.
1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni e' gestito da un
responsabile che opera d'intesa con il dirigente
dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il
responsabile del trattamento dei dati personali di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, nella definizione e gestione delle
attivita' di rispettiva competenza. Almeno una volta
all'anno il responsabile della gestione dei documenti
informatici provvede a trasmettere al sistema di
conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche
relative a procedimenti non conclusi.
1-ter. In tutti i casi in cui la legge prescrive
obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti
privati, il sistema di conservazione dei documenti
informatici assicura, per quanto in esso conservato,
caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita',
leggibilita', reperibilita', secondo le modalita' indicate
nelle Linee guida.
1-quater. Il responsabile della conservazione, che
opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati
personali, con il responsabile della sicurezza e con il
responsabile dei sistemi informativi, puo' affidare, ai
sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la
conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti,
pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati
personali. Il responsabile della conservazione della
pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con
i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il
responsabile della gestione documentale, effettua la
conservazione dei documenti informatici secondo quanto
previsto all'articolo 34, comma 1-bis.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli 30-ter e
30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
recante Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 30-ter (Sistema di prevenzione). - 1. E'
istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle
finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al
consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con
specifico riferimento al furto di identita'. Tale sistema
puo' essere utilizzato anche per svolgere funzioni di
supporto al controllo delle identita' e alla prevenzione
del furto di identita' in settori diversi da quelli
precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle
informazioni strettamente pertinenti.
2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio
centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di
seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui
al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione
dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita
convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte
salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad
altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, funzioni di competenza statale in materia di
monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del
credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i
seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
gg), del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259;
b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e i gestori dell'identita'
digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto;
b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita'
di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas
naturale ai sensi della normativa vigente;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177;
c-bis) le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e
le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da
a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi, in base ad apposita
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-bis. Al sistema di prevenzione accedono altresi' i
soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica
della clientela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di
cui al comma 5, secondo i termini e le modalita'
disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero
dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata, previo parere del gruppo di lavoro
di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e'
consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di
verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella
documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
servizio a pagamento differito. La verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di
fuori dei casi e delle finalita' previste per la
prevenzione del furto di identita'. Gli aderenti inviano
altresi', in forma scritta, una comunicazione riguardante
l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori
di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri
anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli
aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le
informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
elettronica o interattivi.
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,
nell'ambito dello svolgimento della propria specifica
attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore
richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti
nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e'
istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito,
telefonico e telematico, che consente di ricevere
segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso
e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo
e del furto di identita' a livello nazionale, nonche'
compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al
comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Il gruppo di lavoro e' composto da due
rappresentanti, di cui un titolare e un supplente,
designati rispettivamente da ciascuna delle autorita'
indicate: Ministero dell'economia e delle finanze,
Ministero dell'interno, Ministero della giustizia,
Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e'
assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei
componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro
durano in carica un triennio. Per la partecipazione
all'attivita' del gruppo di lavoro non sono previsti
compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro
e' presieduto dal componente del gruppo designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in
ragione dei temi trattati, integra la composizione del
gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
categoria dei soggetti aderenti e degli operatori
commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di
ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della
relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta
entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare
dell'archivio, anche attraverso l'attivita' di studio ed
elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di
lavoro, svolge attivita' d'informazione e conoscenza sui
rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio
di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti
preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 30-quater (Finalita' e struttura dell'archivio).
- 1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici:
a) il primo, denominato interconnessione di rete,
consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate
dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui
all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli
organismi pubblici e privati;
b) il secondo, denominato modulo informatico
centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i
casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticita' di
una o piu' categorie di dati presenti nella richiesta di
verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo
di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, lo studio
del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della
prevenzione, anche mediante la predisposizione e
pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul
piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e
dei pagamenti dilazionati o differiti, nonche' nel settore
delle assicurazioni. Per le finalita' di cui alla presente
lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle
elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio
informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
della legge 17 agosto 2005, n. 166;
c) il terzo, denominato modulo informatico di
allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti
relative alle frodi subite o ai casi che configurano un
rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di
comunicazione elettronica o interattivi e delle
assicurazioni, nonche' le segnalazioni di specifiche
allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio
agli aderenti. Tali informazioni sono conservate
nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad
accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.
2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di
finanza e la Polizia di Stato possono accedere, a titolo
gratuito, al sistema di prevenzione. L'accesso a titolo
gratuito e' assicurato anche ai gestori dell'identita'
digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al
rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema
SPID.
3. I risultati di specifico interesse sono comunicati,
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'articolo 30-octies del presente decreto legislativo,
agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei
fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale,
di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
nonche', ove rilevanti, all'Unita' di informazione
finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza.
4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione,
il titolare dell'archivio, anche ai fini
dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo
30-ter, comma 7, ultimo periodo, puo' avvalersi della
collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le
facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, utilizzando, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, strutture e personale esistenti in
modo da non determinare oneri aggiuntivi.».
 
Art. 26

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica
amministrazione

1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita' di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «gestore della piattaforma», la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attivita' ad essi affidate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;
d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;
g) «avviso di avvenuta ricezione», l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalita' di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;
h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;
i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalita' di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.
3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalita' previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di «tecnologie basate su registri distribuiti», come definite dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura l'autenticita', l'integrita', l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalita' per garantire l'attestazione di conformita' agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti incaricati di attestare la conformita' agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformita' di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma puo' essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non e' previsto l'obbligo di notificazione al destinatario.
4. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonche' le modalita' di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.
5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, e' inviato con modalita' telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari e' riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 15.
6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L'avviso contiene l'indicazione delle modalita' con le quali e' possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario puo' ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identita' elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, e' assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o piu' delegati.
9. La notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico e' reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.
11. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);
c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del comma 6;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13;
g) alla data di ripristino delle funzionalita' della piattaforma ai sensi del comma 13.
12. Il gestore della piattaforma rende altresi' disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformita' agli originali.
13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalita' previste dal comma 15, lettera d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita' della piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facolta' dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita' della piattaforma.
14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto.
15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilita', completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita';
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;
c) sono stabilite le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalita';
e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalita' con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonche' le modalita' di accettazione e rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;
i) sono individuate le modalita' con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.
16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, e' fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «trascorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso un anno».
19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La societa' di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del suddetto fornitore.».
20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.
21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 402, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
«402. Al fine di rendere piu' semplice, efficiente,
sicura ed economica la notificazione con valore legale di
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica
amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e
minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, tramite la societa' di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le
notifiche. La societa' di cui al primo periodo affida, in
tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche
attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica
esistente di proprieta' del suddetto fornitore.».
- La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12, e' PagoPA s.p.a.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1.
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1997, n. 298, S.O.:
«Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. abrogato.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di
cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. abrogato.
7. abrogato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, recante Disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 gennaio 1993, n. 9, S.O.:
«Art. 12 (Assistenza tecnica). 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti
nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al
comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle
materie concernenti le imposte di registro, di successione,
i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che,
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi
tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per
territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle
loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle
controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli
associati e le imprese o loro controllate, in possesso del
diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e
della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale
(CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi,
purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in
giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma
di ragioneria e della relativa abilitazione professionale,
limitatamente alle controversie dei propri assistiti
originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato
loro assistenza.
4. - 10. (Omissis).».
- Per il riferimento al citato decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 24.
- L'art. 8-ter del citato decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, recante Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12, definisce «tecnologie basate su
registri distribuiti», «le tecnologie e i protocolli
informatici che usano un registro condiviso, distribuito,
replicabile, accessibile simultaneamente,
architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche,
tali da consentire la registrazione, la convalida,
l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
ulteriormente protetti da crittografia verificabili da
ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili».
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). -
1. (Omissis).
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del
documento informatico, conformi alle vigenti regole
tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente
disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di
conservazione dell'originale informatico.
2-bis. (Omissis).».
- Gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, recano rispettivamente
«Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei
professionisti», «Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi» e «Indice nazionale dei domicili digitali delle
persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di
diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi
o registri professionali o nel registro delle imprese».
- Per il riferimento all'art. 3-bis, del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 24.
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 9 della
legge 20 novembre 1982, n. 890, recante Notificazioni di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1982, n.334:
«Art. 7. - 1. L'operatore postale consegna il piego
nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato
fallito.
2. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente
al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato
sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di
famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero
addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario,
purche' il consegnatario non sia persona manifestamente
affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a
quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al
periodo precedente, il piego puo' essere consegnato al
portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da
rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla
distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la
consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla
quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia
effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma
deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati,
dalla specificazione della qualita' rivestita dal
consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il
piego non viene consegnato personalmente al destinatario
dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario
medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e' a
carico del mittente.
4. Se il destinatario o le persone alle quali puo'
farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di
ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il
destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti
attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del
piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal
destinatario, il nome ed il cognome della persona che
rifiuta di firmare nonche' la sua qualita', appone la data
e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito
restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al
piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.
Analogamente, la prova della consegna e' fornita
dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilita' o
impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita'
fisica alla sottoscrizione.
Art. 8. - 1. Se le persone abilitate a ricevere il
piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo,
ovvero se l'operatore postale non puo' recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il
piego e' depositato entro due giorni lavorativi dal giorno
del tentativo di notifica presso il punto di deposito piu'
vicino al destinatario.
2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata
l'operatore postale di riferimento deve assicurare la
disponibilita' di un adeguato numero di punti di giacenza o
modalita' alternative di consegna della corrispondenza
inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza,
sicurezza, riconoscibilita' ed accessibilita' richieste
dalla natura del servizio.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta
supervisione e responsabilita' dell'operatore postale,
presso i punti di giacenza o sulle modalita' alternative di
consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla
custodia ed alle altre attivita' funzionali al ritiro o
alla consegna degli invii.
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo
deposito e' data notizia al destinatario, a cura
dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che,
in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso
alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del
soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica
e' stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del
punto di deposito, nonche' l'espresso invito al
destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la
notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente
anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara'
restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del
ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di
dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato
del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di
ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal
suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due
giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione
della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
l'avviso di ricevimento e', entro due giorni lavorativi,
spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in
calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data
dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno
determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il
termine di dieci giorni' e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato
depositato, il piego stesso e' restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non
ritirato entro il termine di sei mesi" e della data di
restituzione. Qualora la data delle eseguite formalita'
manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta,
la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da
quanto riportato sull'avviso stesso.
7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale
puo' consentire al destinatario di effettuare il ritiro
digitale dell'atto non recapitato assicurando
l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte
di quest'ultimo di un documento informatico recante una
firma equipollente a quella autografa.
Art. 9. - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione
del motivo del mancato recapito gli invii che non possono
essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario
sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo
inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.».
- Per i riferimenti agli articoli 64 e 64-bis, del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 24.
- L'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, recante Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio, disciplina la
fornitura del servizio universale.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante Disposizioni
per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 2004, n. 13.
- Il titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.,
disciplina la riscossione coattiva; i capi II e IV del
medesimo titolo recano rispettivamente «Espropriazione
forzata» e «Procedure concorsuali».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del medesimo decreto
legislativo n. 602 del 1973, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 50 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito). - 1. Il concessionario procede ad
espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il
termine di sessanta giorni dalla notificazione della
cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla
dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita'
al modello approvato con decreto del Ministero delle
finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data
della notifica.».
- Si riporta il testo dell'art. 77, comma 2-bis del
medesimo decreto legislativo n. 602 del 1973:
«Art. 77 (Iscrizione di ipoteca). - 1. - 2. (Omissis).
2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a
notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione
preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del
pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta
giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.».
- L'art. 1, comma 403, della citata legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022), autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020.
 
Art. 27

Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica
avanzata e dell'identita' digitale per l'accesso ai servizi bancari

1. Ferma restando l'applicazione delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della disciplina europea, si puo' procedere alla verifica dell'identita' dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi:
a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 gia' attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori, basati su credenziali gia' rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identita' Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno «significativo»,nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno «significativo».
2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale e' stata attribuita la firma elettronica avanzata.
3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), le parole«gli estremi del documento di identificazione»sono soppresse;
b) all'articolo 18, comma1, lalettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'identificazione del cliente ela verificadella sua identitasulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;»;
c) all'articolo 19, comma 1:
1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) per i clienti in possesso di un'identita' digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonche' di un'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;»;
2) alla lettera a), dopo il numero 4) e' inserito il seguente: «4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale modalita' di identificazione e verifica dell'identita' puo' essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonche' a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici,con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento;»;
3) alla lettera b) prima della parola «laddove» e' inserita la seguente: «solo».
3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 3, del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 20 (Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici). - 1. - 1-quater. (Omissis).
2. abrogato.
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono
stabilite con le Linee guida.
4. - 5-bis. (Omissis).».
- Il Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della
Commissione del 27 novembre 2017 che integra la direttiva
(UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per
l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di
comunicazione comuni e sicuri, e' pubblicato nella GUUE L
69 del 13 marzo 2018.
- Per il riferimento all'art. 64 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 25.
- Il Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE e' pubblicato nella GUUE L 257 del
28 agosto 2014.
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2,
lettera n), 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2007, n. 290, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. (Omissis).
2. Nel presente decreto s'intendono per:
(Omissis).
n) dati identificativi: il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il
domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove
assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti
diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
e, ove assegnato, il codice fiscale;
(Omissis).
3. (Omissis)».
«Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata
verifica). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della
clientela si attuano attraverso:
a) l'identificazione del cliente e la verifica della
sua identita' sulla base di documenti, dati o informazioni
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le
medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore,
anche in relazione alla verifica dell'esistenza e
dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del
quale opera in nome e per conto del cliente;
b) l'identificazione del titolare effettivo e la
verifica della sua identita' attraverso l'adozione di
misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico
riferimento alla titolarita' effettiva di persone
giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici
affini, le misure che consentano di ricostruire, con
ragionevole attendibilita', l'assetto proprietario e di
controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni
sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o
della prestazione professionale, per tali intendendosi,
quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle
relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra
il cliente e il titolare effettivo e quelle relative
all'attivita' lavorativa, salva la possibilita' di
acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni,
ivi comprese quelle relative alla situazione
economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute
in ragione dell'esercizio dell'attivita'. In presenza di un
elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di
acquisizione e valutazione delle predette informazioni
anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
d) il controllo costante del rapporto con il cliente,
per tutta la sua durata, attraverso l'esame della
complessiva operativita' del cliente medesimo, la verifica
e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite
nello svolgimento delle attivita' di cui alle lettere a),
b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del
rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle
risorse nella disponibilita' del cliente, sulla base di
informazioni acquisite o possedute in ragione
dell'esercizio dell'attivita'.
2. Le attivita' di identificazione e verifica
dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare
effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono
effettuate prima dell'instaurazione del rapporto
continuativo o del conferimento dell'incarico per lo
svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima
dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identita'
del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo puo'
essere posticipata ad un momento successivo
all'instaurazione del rapporto o al conferimento
dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione
professionale, qualora cio' sia necessario a consentire
l'ordinaria gestione dell'attivita' oggetto del rapporto.
In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque
all'acquisizione dei dati identificativi del cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi
alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano
le procedure di verifica dell'identita' dei medesimi al
piu' presto e, comunque, entro trenta giorni
dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento
dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino
l'impossibilita' oggettiva di completare la verifica
dell'identita' del cliente, i soggetti obbligati, si
astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano,
sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione
di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.
4. Fermi gli obblighi di identificazione, i
professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la
posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di
difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento
innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale
procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge,
compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o
evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica
dell'identita' del cliente e del titolare effettivo fino al
momento del conferimento dell'incarico.».
«Art. 19 (Modalita' di adempimento degli obblighi di
adeguata verifica). - 1. I soggetti obbligati assolvono
agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo
le seguenti modalita':
a) l'identificazione del cliente e del titolare
effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero
dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori
del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei
dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione
di un documento d'identita' in corso di validita' o altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi della
normativa vigente, del quale viene acquisita copia in
formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce
altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni
necessarie a consentire l'identificazione del titolare
effettivo. L'obbligo di identificazione si considera
assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei
seguenti casi:
1) per i clienti i cui dati identificativi
risultino da atti pubblici, da scritture private
autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la
generazione di una firma digitale associata a documenti
informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2) per i clienti in possesso di un'identita'
digitale, con livello di garanzia almeno significativo,
nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto
decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa
normativa regolamentare di attuazione, nonche' di
un'identita' digitale con livello di garanzia almeno
significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di
identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del
regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la
generazione di firma elettronica qualificata o, infine,
identificati per mezzo di procedure di identificazione
elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o
riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
3) per i clienti i cui dati identificativi
risultino da dichiarazione della rappresentanza e
dell'autorita' consolare italiana, come indicata
nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153;
4) per i clienti che siano gia' stati identificati
dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o
prestazione professionale in essere, purche' le
informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto
allo specifico profilo di rischio del cliente;
4-bis) per i clienti che, previa identificazione
elettronica basata su credenziali che assicurano i
requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato
(UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017,
dispongono un bonifico verso un conto di pagamento
intestato al soggetto tenuto all'obbligo di
identificazione. Tale modalita' di identificazione e
verifica dell'identita' puo' essere utilizzata solo con
riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e
dispositivi analoghi, nonche' a strumenti di pagamento
basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o
informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte,
dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare
l'informazione necessaria a effettuare direttamente un
bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di
pagamento;
5) per i clienti i cui dati identificativi siano
acquisiti attraverso idonee forme e modalita', individuate
dalle Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di
identificazione a distanza;
b) la verifica dell'identita' del cliente, del
titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro
della veridicita' dei dati identificativi contenuti nei
documenti e delle informazioni acquisiti all'atto
dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi,
sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro
puo' essere effettuato attraverso la consultazione del
sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita'
di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La
verifica dell'identita' puo' essere effettuata anche
attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e
indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad
accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali
di autenticazione, riferibili ad una pubblica
amministrazione nonche' quelle riferibili a soggetti
privati autorizzati al rilascio di identita' digitali
nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del
decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di
identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del
regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti
diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust
espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e
facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, la
verifica dell'identita' del titolare effettivo impone
l'adozione di misure, commisurate alla situazione di
rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta' e
di controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni
sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o
della prestazione professionale, verificando la
compatibilita' dei dati e delle informazioni fornite dal
cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai
soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle
operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri
rapporti precedentemente intrattenuti nonche'
all'instaurazione di ulteriori rapporti;
d) il controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale si attua
attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle
attivita' svolte o individuate durante tutta la durata del
rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con
la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e
del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario,
all'origine dei fondi.
2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e
del controllo di cui al comma 1 e' commisurata al livello
di rischio rilevato.
3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2,
applicano altresi' misure di adeguata verifica del
beneficiario della prestazione assicurativa, non appena
individuato o designato nonche' dell'effettivo percipiente
della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari
effettivi. Tali misure, consistono:
a) nell'acquisizione del nome o della denominazione
del soggetto specificamente individuato o designato quale
beneficiario;
b) nei casi di beneficiario designato in base a
particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di
informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato
di stabilirne l'identita' al momento del pagamento della
prestazione.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il
sistema bancario e gli investimenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Banche popolari). - 1. (Omissis).
2. In sede di prima applicazione del presente decreto,
le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito
ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2021.
2-bis. (Omissis).».
 
Art. 27 bis

Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti
di S.I.M.

1. All'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo "internet delle cose", installate senza possibilita' di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di del servizio di connessione a internet».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 55 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 55 (Elenco abbonati e servizi di consultazione).
- 1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera
b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete
urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica
o in entrambe le forme, approvata dall'Autorita' e
aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli
elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di
diverse offerte in termini di disponibilita', qualita' e
prezzo accessibile, fintantoche' il Ministero non riscontri
il venir meno di tali condizioni, ai servizi di cui al
comma 1 non si applicano gli obblighi di fornitura del
servizio universale. Il Ministero verifica il permanere
delle predette condizioni, sentiti gli operatori
interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte
salve le disposizioni in materia di protezione dei dati
personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici
accessibili al pubblico.
5. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono
servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non
discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle
informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del
((Ministro dello sviluppo economico)) di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, previa
consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati
gli obblighi e le modalita' di comunicazione al Ministero,
da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di
portabilita' del numero di cui all'articolo 80.
7. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche
per via telematica, al centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri
abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato
della telefonia mobile, che sono identificati prima
dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica
(S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie
misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati
anagrafici riportati su un documento di identita', nonche'
del tipo, del numero e della riproduzione del documento
presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto
trattamento dei dati acquisiti. L'autorita' giudiziaria ha
facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti
elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno.
7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7
non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate
per la fornitura di servizi di tipo "internet delle cose",
installate senza possibilita' di essere estratte
all'interno degli oggetti connessi e che, anche se
disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare
traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di
connessione a internet.".
 
Art. 28

Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli
atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale

1. Al decreto -legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole «entro il 30 novembre 2014» sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con le medesime modalita', le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresi' gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.»;
b) all'articolo 16, il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.»;
c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-ter» e dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.».
2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 16, commi 12 e 13,
e 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dalla presente legge.
«Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica). - 1. - 11. (Omissis).
12. Al fine di favorire le comunicazioni e
notificazioni per via telematica alle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta
elettronica certificata conforme a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le
comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente
dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni,
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime
modalita', le amministrazioni pubbliche possono comunicare
altresi' gli indirizzi di posta elettronica certificata di
propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso
cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via
telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi
l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio
in relazione a specifiche materie ovvero in caso di
autonoma capacita' o legittimazione processuale. Per il
caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti,
le amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare
ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata,
riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di
cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree
organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai
fini del giudizio.
13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma
12, le comunicazioni e notificazioni a cura della
cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le
notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi
dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.
14. - 17-bis. (Omissis).».
«Art.16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e
comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai
fini della notificazione e comunicazione degli atti in
materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli
previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma
12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il
registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano
anche alla giustizia amministrativa.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata
indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12,
la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti
in materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli
effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco
previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino
indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu'
domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata primario
indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID,
nella sezione ente dell'amministrazione pubblica
destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di
notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a
specifiche materie presso organi o articolazioni, anche
territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la
notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo di posta
elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco
di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.».
 
Art. 29

Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilita'
agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica
di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di
contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di
veicoli

1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attivita', superiore a cinquecento milioni di euro.»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.»;
2) al comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 1, alinea, le parole «L'Agenzia», sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia»;
f) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole «della presente legge» sono inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, e' accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Fondo e' destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni.»,
b) il comma 491, e' sostituito dal seguente: «491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' previo parere del Garante per la protezione dei dati personali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi anche della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2-bis. All'articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La cancellazione e' disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneita' alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 2,
comma 1, , 3, comma 1-bis, 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, e 9
della citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Obiettivi e finalita'). - (Omissis).
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto
di accesso ai servizi informatici e telematici della
pubblica amministrazione, nonche' alle strutture ed ai
servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi
sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in
rete e ai servizi di pubblica utilita' da parte delle
persone con disabilita', in ottemperanza al principio di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge, si intende per:
a) «accessibilita'»: la capacita' dei sistemi
informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di
tecnologie assistive o configurazioni particolari;
a-bis) «applicazioni mobili»: il software applicativo
progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti
erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su
dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; e' escluso
il software che controlla tali dispositivi (sistemi
operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
a-ter) «sito Web»: insieme strutturato di pagine Web
utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi,
comunemente definito anche sito internet;
a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web
disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non
per il pubblico;
a-quinquies) «soggetti erogatori»: i soggetti di cui
all'articolo 3, commi 1 e 1-bis;
a-sexies) «dati misurati»: i risultati quantificati
dell'attivita' di monitoraggio effettuata per verificare la
conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili dei
soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di
accessibilita' di cui alla presente legge. I dati misurati
comprendono informazioni quantitative sul campione di siti
web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i
quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero
potenziale di visitatori o utenti, nonche' informazioni
quantitative sul livello di accessibilita';
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le
soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono
alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni
di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi
erogati dai sistemi informatici.».
«Art. 3 (Soggetti erogatori). - (Omissis).
1-bis. La presente legge si applica altresi' ai
soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che
offrono servizi al pubblico attraverso siti web o
applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi
tre anni di attivita', superiore a cinquecento milioni di
euro.
(Omissis).».
«Art. 4 (Obblighi per l'accessibilita'). - 1. Nelle
procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi
informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con le
linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La
mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o
l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non
accessibili e' consentita nei casi di cui all'articolo 3,
comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei
casi di cui all'articolo 3-tered e' adeguatamente motivata.
La previsione di cui al secondo periodo si applica anche
all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi
effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis,
non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la
realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni
mobili quando non e' previsto che essi rispettino i
requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida di
cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di
pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in
caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a
pena di nullita', alle disposizioni della presente legge
circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con
l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici
mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee
guida.
(Omissis).».
«Art. 7 (Compiti amministrativi). - 1. Nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia per
l'Italia digitale:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della
presente legge;
a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla
conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili in
materia di accessibilita', avvalendosi anche dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione (ISCOM);
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre
ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dalle
linee guida di cui all'articolo 11, si sono anche
meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le
finalita' indicate dalla presente legge;
d) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia
e le disabilita' e con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, progetti, iniziative e programmi
finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle
tecnologie assistive e per l'accessibilita';
e) promuove, con le altre amministrazioni
interessate, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti
finalizzati alla diffusione tra le persone con disabilita'
delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici,
ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati di
configurazioni particolari e al sostegno di progetti di
ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita
indipendente e le pari opportunita' delle persone con
disabilita';
f) favorisce, d'intesa con il Ministro per la
famiglia e le disabilita' e con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per le pari
opportunita', lo scambio di esperienze e di proposte fra
associazioni di persone con disabilita', associazioni di
sviluppatori competenti in materia di accessibilita',
amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori
di hardware e software, anche per la proposta di nuove
iniziative;
g) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia
e le disabilita' e con i Ministeri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per i beni e le
attivita' culturali, iniziative per favorire
l'accessibilita' alle opere multimediali, anche attraverso
specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il
coinvolgimento delle associazioni delle persone con
disabilita'; sulla base dei risultati delle sperimentazioni
sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri
interessati, le regole tecniche per l'accessibilita' alle
opere multimediali;
h) definisce, d'intesa con il Ministro per la
famiglia e le disabilita' e con il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, gli obiettivi di accessibilita' delle pubbliche
amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi
inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonche'
l'introduzione delle problematiche relative
all'accessibilita' nei programmi di formazione del
personale, in conformita' alla legislazione europea
vigente;
h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente
ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una
relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformita'
dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti
erogatori inclusi nell'ambito di applicazione
delladirettiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati.
Il contenuto delle relazioni e' reso pubblico in un formato
accessibile.
(Omissis).».
«Art. 9 (Responsabilita'). - 1. L'inosservanza delle
disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1 e' rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare
ai sensi degliarticoli21e55deldecreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita'
penali e civili previste dalle norme vigenti.
1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente
legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
1-bis, e' accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando
il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi
dellalegge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni
I e II, dellalegge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente
legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni
stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza
alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica
la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento
del fatturato.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 489 e 491 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
489. Al fine di garantire l'attuazione dellalegge 3
marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera
a), sull'accessibilita' ai trasporti, e dell'articolo 20,
sulla mobilita' personale, della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata
ai sensi della citatalegge n. 18 del 2009, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
Fondo per l'accessibilita' e la mobilita' delle persone con
disabilita'. Il Fondo e' destinato all'istituzione di una
piattaforma unica nazionale informatica, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito
dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo
226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per
consentire la verifica delle targhe associate a permessi di
circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai
sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al
fine di agevolare la mobilita', sull'intero territorio
nazionale, delle persone titolari dei predetti
contrassegni.
490. (Omissis).
491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le
associazioni delle persone con disabilita' comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le
procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al
comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al
trattamento dei dati personali, previsti dagliarticoli 5e9,
paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016,
e dagliarticoli 2-sexiese2-septies del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni adottate ai
sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice.
Per la costituzione della piattaforma di cui al primo
periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' avvalersi anche della societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.
133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si
provvede con le risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.".
- Si riporta l'articolo 103, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. Per
esportare definitivamente all'estero autoveicoli,
motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo
chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei
veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la
carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal
Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme
comunitarie in materia. La cancellazione e' disposta a
condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di
revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre
l'obbligo della revisione, a visita e prova per
l'accertamento dell'idoneita' alla circolazione ai sensi
dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento
di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.
Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il
veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se munito
del foglio di via e della targa provvisoria prevista
dall'articolo 99.
(Omissis).».
 
Art. 29 bis

Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilita' ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessita' di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Semplificazioni in materia di documentazione
per le persone con disabilita' e patologie croniche e
partecipazione ai giochi paralimpici). - 1. I verbali delle
commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del
decreto-legge 1°(gradi) luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano
anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la
richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al
comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni
fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con
disabilita' e per i sussidi tecnici e informatici volti a
favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con
disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
omissis».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
1998, n. 77, reca: «Determinazione delle condizioni e delle
modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione
dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi
tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori
di handicap».
 
Art. 29 ter

Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati
invalidanti e dell'handicap

1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
2. La valutazione sugli atti puo' essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato e' convocato a visita diretta.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.:
«Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.
1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma
1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono
composte da un medico legale, che assume le funzioni di
presidente, e da due medici, di cui uno specialista in
pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro
specialista nella patologia che connota la condizione di
salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un
assistente specialistico o da un operatore sociale, o da
uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di
cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS
quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai
sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da
un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11,
della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata
legge n. 295 del 1990.».
 
Art. 30
Misure di semplificazione in materia anagrafica

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, la parola «esclusivamente» e' soppressa;
2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «La certificazione dei dati anagrafici in modalita' telematica e' assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).»;
b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalita' telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.»;
b) all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio di certificati anagrafici in modalita' telematica e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.»;
c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalita' telematica mediante i servizi dell'ANPR».
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 62, del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente» e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di
cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune
puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al fine
esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
non fornite da ANPR. L'ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'
telematica. La certificazione dei dati anagrafici in
modalita' telematica e' assicurata dal Ministero
dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di
documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. I
comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite
convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei
soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati
contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino
un codice identificativo univoco per garantire la
circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con
le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini (505), i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010 .
6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili
dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi
che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
novembre 2014, n. 194, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia
digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione
delle caratteristiche tecniche della piattaforma di
funzionamento dell'ANPR.".
- Si riporta il testo degli articoli 13, 33 e 35, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 giugno 1989, n. 132, come modificato dal presente
provvedimento:
«Art. 13 (Dichiarazioni anagrafiche). - 1. Le
dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di
cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i
seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o
dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova
convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di
famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1
devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data
in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui
al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una
modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero
dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di
statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del
Ministero dell'interno.
3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono
sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero
inviate al comune competente, corredate dalla necessaria
documentazione, con le modalita' di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale
gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali
inoltrare le dichiarazioni. Le dichiarazioni di cui al
secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalita'
telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da
qualsiasi tassa o diritto.»
«Art. 33 (Certificati anagrafici). - 1. Fatti salvi i
divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali
disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35,
l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia
richiesta, previa identificazione, i certificati
concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli
iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione
residente, nonche' ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli
ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui
risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il
rilascio di certificati anagrafici in modalita' telematica
e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalita'
indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decorrere
dall'attivazione del relativo servizio da parte del
Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre
mesi dalla data di rilascio.»
«Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici). - 1. I
certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del
comune e della data di rilascio; l'oggetto della
certificazione; le generalita' delle persone cui la
certificazione si riferisce, salvo le particolari
disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e
la firma dell'ufficiale di anagrafe sostituita dal sigillo
elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalita'
telematica mediante i servizi dell'ANPR.
2. Non costituiscono materia di certificazione le
notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la
professione, arte o mestiere, la condizione non
professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale,
la condizione di senza fissa dimora e il titolo di
soggiorno.
3. Il certificato di stato di famiglia deve
rispecchiare la composizione familiare quale risulta
dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe
rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche
pregresse.
5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti
esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati
contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione
residente, nei limiti e nel rispetto delle modalita'
previsti dal medesimo decreto legislativo.».
 
Art. 30 bis
Misure di semplificazione in materia di autocertificazione

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «che vi consentono» sono soppresse;
b) all'articolo 71, comma 4, le parole: «che vi consentono» e le parole: «, previa definizione di appositi accordi,» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Oggetto). - Le norme del presente testo unico
disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la
conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e
documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione: disciplinano altresi' la produzione di
atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonche' ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra
loro e in quelli con l'utenza e ai privati.».
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi».
 
Art. 31

Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni e dell'attivita' di coordinamento nell'attuazione
della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica

1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali, nonche' il coordinamento dell'azione di attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1. al comma 3-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche' a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni, previa informazione alle organizzazioni sindacali.»;
2. dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche' a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attivita' che possono essere svolte, previa informazione alle organizzazioni sindacali.»;
b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole «L'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID,» e, infine, dopo le parole «migliorino i servizi erogati» sono aggiunte le seguenti: «assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attivita' che possono essere svolte.»;
c) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, lettera h), le parole «ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «nonche' al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono soppresse;
d) all'articolo 17, comma 1-quater, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il mancato avvio delle attivita' necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza, nonche' nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente».
2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento».
3. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, cui e' preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la funzionalita' delle attivita' di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonche' dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG.
4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, in applicazione di quanto previsto dal comma 3, e' incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti e delle attivita' da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle amministrazioni committenti, in qualita' di innovation procurement broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualita' di centrale di committenza, in deroga all'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 12, 14 e 17 del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione
amministrativa). - 1. Le pubbliche amministrazioni
nell'organizzare autonomamente la propria attivita'
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicita', imparzialita',
trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto
dei principi di uguaglianza e di non discriminazione,
nonche' per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei
cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in
conformita' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui
all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).
1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico ed in particolare
nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1
dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del
piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni
per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed
attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai
sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le
eventuali responsabilita' penali, civili e contabili
previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle
disposizioni del presente Codice e' comunque rilevante ai
fini della misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei
rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con
i privati, le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e
l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi
comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le
loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il
canale di erogazione, nel rispetto dell'autonomia e della
specificita' di ciascun erogatore di servizi.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi
elettronici personali o, se di proprieta' dei predetti
soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la
prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di
sicurezza nell'utilizzo. In caso di uso di dispositivi
elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a
garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e
dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli
standard nazionali, europei e internazionali per la
protezione delle proprie reti, nonche' a condizione che sia
data al lavoratore adeguata informazione sull'uso sicuro
dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite
linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e
microfoni, previa informazione alle organizzazioni
sindacali.
3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro
agile quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i
sistemi informativi e i servizi informatici con modalita'
idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad
applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento
della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20
maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un
adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le
migliori pratiche e gli standard nazionali ed
internazionali per la protezione delle proprie reti,
nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori a
condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione
sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare
riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in
cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee
guida, e disciplinando anche la tipologia di attivita' che
possono essere svolte, previa informazione alle
organizzazioni sindacali.
4.
5.
5-bis.»
«Art. 14 (Codice dell'amministrazione digitale). - 1.
(Omissis).
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso
la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso e per
l'individuazione delle Linee guida. La Presidenza del
Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID,
assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione
statale, regionale e locale, con la finalita' di progettare
e monitorare l'evoluzione strategica del sistema
informativo della pubblica amministrazione, favorendo
l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i
costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i
servizi erogati assicurando un adeguato livello di
sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e
gli standard nazionali ed internazionali per la protezione
delle proprie reti, nonche' promuovendo la consapevolezza
dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite
linee guida che disciplinano anche la tipologia di
attivita' che possono essere svolte.
2-bis. - 2-ter. (Omissis).
3.
3-bis.»
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. - 1-ter. (Omissis).
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione ad
avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta
giorni, le attivita' necessarie a porvi rimedio e a
concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo
conto della complessita' tecnologica delle attivita'
richieste. Le decisioni del difensore civico sono
pubblicate in un'apposita area del sito Internet
istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze
all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di
ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attivita'
necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del
termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini
della misurazione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-quinquies. - 1-septies. (Omissis).»
- Per il testo dell'art. 14-bis del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005, come modificato dalla presente
legge, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 25.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 263, comma
1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 263 (Identita' digitale e Domicilio digitale). -
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione
amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita'
di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e
delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita'
produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre
2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma
1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e
l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita'
dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di
interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il
lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1,
lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del
personale impiegato nelle attivita' che possono essere
svolte in tale modalita' e comunque a condizione che
l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese
avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza, nonche'
nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione
epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione possono essere stabilite modalita'
organizzative e fissati criteri e principi in materia di
flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche
prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi
quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre
2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato
decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere
effetto.
2. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante
Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e disciplina dei poteri speciali nei
settori di rilevanza strategica, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).
- 1. - 2. (Omissis).
2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi
del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto
amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto
amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di
accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando
che a ciascun soggetto e' data, separatamente,
comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione
nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto
amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di
cui al presente comma.
3. - 5. (Omissis).
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati le
procedure, le modalita' e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali di
committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai
sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a
categorie individuate, sulla base di criteri di natura
tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e
certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione
comprende anche la valutazione del rischio associato
all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito
di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione
della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una
sola volta, in caso di particolare complessita', il CVCN
puo' effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni
e test di hardware e software da compiere anche in
collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis,
secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche
di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente
periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti
che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire
nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di
condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi
di gara e contratti sono integrati con clausole che
condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il
contratto al rispetto delle condizioni e all'esito
favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere
conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine
di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno
effettuato la comunicazione possono proseguire nella
procedura di affidamento. In relazione alla specificita'
delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare
su reti, sistemi informativi e servizi informatici del
Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,
individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti
Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con
quanto previsto dal presente decreto, possono procedere,
con le medesime modalita' e i medesimi termini previsti dai
periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri
Centri di valutazione accreditati per le attivita' di cui
al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che
impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal
CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con
le modalita' stabilite con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non
sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle
reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per
lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, accertamento
e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal
medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni,
sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile
procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i
casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai
livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo
motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi
sono destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni,
sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti
presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a) del presente comma, la propria collaborazione
per l'effettuazione delle attivita' di test di cui alla
lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il
CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello
sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a
soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti
pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono
inoltrate altresi' alla Presidenza del Consiglio dei
ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a);
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di
cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo
economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a
quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal
presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se
necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento
delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
e' effettuato in conformita' a quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi
informativi e i servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e
repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
e sistemi, nonche', nei casi in cui siano espressamente
previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
del crimine informatico, delle amministrazioni da cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne
comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per i profili di competenza.
7. - 19-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-bis,
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- 1. - 14. (Omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
16. - 28-duodecies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3-ter, del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
«Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche) - 1.
2.
3.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione e
lavori pubblici. La medesima societa' svolge, inoltre, le
attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi
del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip
S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti, procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
3-quater. - 14. (Omissis).».
- Per il riferimento all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), si vedano i riferimenti
normativi all'art. 24.
 
Art. 32
Codice di condotta tecnologica

1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Codice di condotta tecnologica ed esperti). - 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentiti l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalita' di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica e possono avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o piu' esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attivita', ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonche' il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.
4. Nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi, e' sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche' la possibilita' di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attivita' che possono essere svolte.
5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e puo' diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.».
 
Art. 33

Disponibilita' e interoperabilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»;
b) dopo l'articolo 50-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 50-quater (Disponibilita' dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione). - 1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione e' previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50, tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni) - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei
propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da
altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi
restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita'
si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
Linee guida.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti
detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la
fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione
di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche
amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su
richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi,
con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del
medesimo decreto.
3. abrogato.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del
dato.
3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le
pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere
disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre
amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.
L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati
ai sensi del presente articolo costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.»
 
Art. 34
Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati

1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilita' con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dando priorita' ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole «secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida» sono aggiunte le seguenti: «e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter»;
b) il comma 2-ter e' abrogato.
3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la lettera c) e' abrogata.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1. Si
definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme
delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle
pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e
contenuto e la cui conoscenza e' rilevante per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre
pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici,
nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e
possiedono i requisiti di cui al comma 2.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli
istituzionali e territoriali e che garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali
sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono
realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le
vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle
basi dati di interesse nazionale consentono il pieno
utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di
gestione definiti nelle Linee guida e mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter.
2-ter. (abrogato)
3.
3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate
le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di
immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui
all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle
pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai
regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle
basi di dati di interesse nazionale.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico di cui all'articolo 27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».
 
Art. 35

Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del
Paese

1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza energetica, la sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia' esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) al comma 2, le parole «un impianto informatico atto» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' sistemi informatici atti»; le parole «apparati di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse di calcolo»; e le parole «apparati di memorizzazione di massa» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi di memorizzazione di massa»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'AgID, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita', interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.»;
e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.»;
f) al comma 4-ter le parole «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti «al comma 1-ter»;
g) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: «4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 407 e' abrogato.
3. All'attuazione della presente disposizione le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33-septies del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione
dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). - 1.
Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese,
consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture
digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo,
la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza
energetica, la sostenibilita' economica e la continuita'
operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di
un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul
territorio nazionale per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle
informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte
le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici,
privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma
4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso
l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra
infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei
requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma
4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma
4.
1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati
dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura
di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso
regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali,
in alternativa, possono migrare i propri servizi verso
soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua
con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto
Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per
l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica
amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la
competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali
delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e la strategia di adozione del modello cloud per la
pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si
attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
del modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che
ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla erogazione
di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per
la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la
normativa in materia di tutela amministrativa delle
informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle
classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DE).
4. L'AgID, con proprio regolamento, d'intesa con la
competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacita'
elaborativa, risparmio energetico e affidabilita' delle
infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione,
ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-ter.
Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualita', di
sicurezza, di performance e scalabilita',
interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la
pubblica amministrazione.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della
disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di
attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza
pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di difesa
e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali
dell'amministrazione della difesa.
4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza
uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione
dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e
delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di
interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al
comma 1-ter.
4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi
precedenti non si applicano alle amministrazioni che
svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio
dello Stato.».
 
Art. 36
Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione

l. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Universita', gli enti di ricerca, pubblici e privati, e le societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella domanda sono indicati il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificati le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalita' del progetto e della sperimentazione, nonche' i risultati e i benefici attesi, le modalita' con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attivita' e valutarne gli impatti, nonche' gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero dello sviluppo economico puo' richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda. Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilita' di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta, stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto di sperimentazione sia soggetto anche a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ne' possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualita' dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.
5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonche' i benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si e' conclusa positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunita' di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione.
6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attivita' oggetto di sperimentazione.
7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente.
8. Il presente articolo non si applica alle attivita' che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonche' in materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa l'autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia anagrafica, di stato civile, di carta d'identita' elettronica, elettorale e referendaria, nonche' con riguardo ai procedimenti di competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- L'art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo) della citata legge 30 dicembre 2010,
n. 240, recante Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, al comma 9 dispone
che la posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.
- Si riporta il testo degli articoli 14-quater, 19 e 20
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art.14-quater (Decisione della conferenza di servizi).
- 1. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza
possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.»
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.»
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento
della domanda del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.»
- Per i riferimenti agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, e
14-quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 13.
- Per il titolo del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
"2019" e' sostituita dalla seguente: "2020".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole "e aventi causa" sono
sostituite dalle seguenti: "mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi";
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole "costo
di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi gli oneri
fiscali,";
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole "costo
di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi gli oneri
fiscali,";
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole
"titoli di Stato con scadenza equivalente" sono aggiunte le
seguenti: "determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119";
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite le modalita' di presentazione della
domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle
risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle
domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR
all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni
massive, nonche' della sussistenza del nesso di causalita'
tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori;
l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette
verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva
tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente
identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in
presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente
erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di
definizione delle istanze presentate entro il termine di
cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le
fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento
non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata
Commissione e' composta da nove membri in possesso di
idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita'
e probita'. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti
della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da
attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai
relativi oneri si provvede mediante la corrispondente
riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei
compensi da attribuire ai componenti della Commissione
tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di
indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i
requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il termine
di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.";
f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:
"501-bis. Le attivita' di supporto per
l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di
cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative
alle predette attivita' sono a carico delle risorse
finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
di 12,5 milioni di euro.";
g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:
"502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono
soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del
FIR.";
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
"502-bis. Previo accertamento da parte della
Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente
comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un
indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi
dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone
fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma
502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000
euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo assenso della Commissione europea. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.".
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere
l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli
operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, uno o piu'
regolamenti per definire le condizioni e le modalita' di
svolgimento di una sperimentazione relativa alle attivita'
di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante
nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i
registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di
prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo
e dei mercati regolamentati.
2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si
conforma al principio di proporzionalita' previsto dalla
normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri di operativita'.
2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile
dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti
aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione del
rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga
alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della
sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui al comma 2-ter possono
essere differenziate e adeguate in considerazione delle
particolarita' e delle esigenze dei casi specifici; esse
hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di
informazione e di protezione a favore di consumatori e
investitori, nonche' del corretto funzionamento dei
mercati. L'operativita' delle misure cessa al termine del
relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al
superamento dei limiti operativi stabiliti, nonche' negli
altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio
di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme
stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle
finalita' del periodo di sperimentazione, ciascuna
autorita', nell'ambito delle materie di propria competenza,
anche in raccordo con le altre autorita', ha facolta' di
adottare iniziative per la sperimentazione delle attivita'
di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali adeguamenti
normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le
autorita' possono autorizzare temporaneamente i soggetti
ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato
sulla base di un'interpretazione aggiornata della
legislazione vigente specifica del settore.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS
redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria
competenza, una relazione d'analisi sul settore
tecno-finanziario, riportando quanto emerge
dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al
comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o
regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la
tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie
riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di
categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore
della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione
delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo sono
autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a
stipulare accordi con una o piu' universita' sottoposte
alla vigilanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
esse collegati, aventi ad oggetto lo studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli
strumenti di intelligenza artificiale, di registri
contabili criptati e di registri distribuiti, nonche' la
formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti
dagli accordi di cui al presente comma le autorita'
provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di
bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6
non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica,
salvo quanto previsto dal comma 9";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il Comitato opera attraverso riunioni
periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di
specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare
accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al
Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o compenso o
gettone di presenza. E' fatta salva la corresponsione ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio
e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle
riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui
fondi previsti dal comma 11".
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1,
comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno
subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018".
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: "ad operarvi nel
periodo transitorio," sono sostituite dalle seguenti: "ad
operare con le medesime modalita' nel periodo
transitorio,".
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di
connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di
chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o attivita' di investimento senza esservi
abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi
del primo periodo hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli
adempimenti previsti dal presente comma.».
 
Art. 37

Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica
certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e
professionisti

1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) primo periodo, le parole da «indirizzo di posta elettronica certificata» fino a «con analoghi sistemi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno gia' provveduto a tale adempimento.»;
3) al terzo periodo, le parole «dell'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «del domicilio digitale»;
b) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole «indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale», le parole «per tre mesi,» sono soppresse e, infine, le parole «l'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «il domicilio digitale»;
2) sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla societa' di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa societa', procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.»;
d) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da «indirizzo di posta elettronica» fino a «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) al secondo periodo, le parole «con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.» sono sostituite dalle seguenti: «e il relativo domicilio digitale.»;
3) al terzo periodo le parole «indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale»;
e) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.»;
f) il comma 8 e' abrogato;
g) il comma 9 e' abrogato;
h) il comma 10 e' abrogato.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identita' digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.».
2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie). - 1.
Chiunque ha il diritto di usare in modo accessibile ed
efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente
Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di
accesso e della partecipazione al procedimento
amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute.
1-bis..
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
1-quater.
1-quinquies.
1-sexies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese). - 1. - 5-bis. (Omissis).
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020
tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria,
comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio
digitale se non hanno gia' provveduto a tale adempimento.
L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono
esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della
sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,
sospende la domanda ((...)) in attesa che essa sia
integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo per le imprese di nuova
costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno
indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre
2020, o il cui domicilio digitale e' stato cancellato
dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma
6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo
2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio
del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso
domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e
notifiche, attestato presso il cassetto digitale
dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema
informativo nazionale delle Camere di commercio di cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle
imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un
domicilio digitale inattivo, chiede alla societa' di
provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale
entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da
tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della
stessa societa', procede con propria determina alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed
avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis.
Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo
al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice
civile.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del
decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i
collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in
via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il
relativo domicilio digitale. I revisori legali e le
societa' di revisione legale iscritti nel registro di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano
il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e
delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del
registro.
7-bis. Il professionista che non comunica il proprio
domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e'
obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro
trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di
appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione
della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla
comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa
pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7,
il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche
amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero
la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare
all'indice di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei
domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma
dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di
scioglimento e di commissariamento del collegio o
dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante
sui medesimi.
8. (abrogato)
9. (abrogato)
10. (abrogato)
10-bis. - 12-undecies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Posta elettronica certificata - indice
nazionale degli indirizzi delle imprese e dei
professionisti). - 1. L'obbligo di cui all'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese
individuali che presentano domanda di prima iscrizione al
registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Omissis
2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una
domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale
che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
del codice civile, sospende la domanda in attesa che la
stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese
individuali attive e non soggette a procedura concorsuale
che non hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle
imprese competente, il proprio domicilio digitale sono
tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della
prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle
imprese artigiane, le imprese individuali attive e non
soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il
proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il
cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del
registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione
prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura
triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del
proprio domicilio digitale entro il termine di trenta
giorni da parte del Conservatore del registro delle
imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle
imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un
domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di
provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale
entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da
tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello
stesso imprenditore, procede con propria determina alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese.
Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo
al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice
civile. L'ufficio del registro delle imprese,
contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna
d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il
cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni
impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente
per il ricevimento di comunicazioni e notifiche,
accessibile tramite identita' digitale, erogato dal gestore
del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre
1993, n. 580. L'iscrizione del domicilio digitale nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
3. - 6. Omissis.».
 
Art. 37 bis

Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito
patrocinio

1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalita' telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2002, n. 139, S.O.
 
Art. 38

Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni
elettroniche

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: «e ad esse si applica la normativa vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica»;
b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico»; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.»;
c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente:
«Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile). - 1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessita' e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto e' attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e' soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche' ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.»;
d) all'articolo 88:
1) al comma 1, le parole «un'istanza unica» sono soppresse ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'istanza cosi' presentata avra' valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.»;
2) ai commi 4 e 9, le parole «gli atti di competenza delle singole amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati»;
3) al comma 7, terzo periodo, le parole «posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni», e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.»;
d-bis) all'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8) e' aggiunto il seguente:
«2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato»;
e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo «Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.» e' soppresso;
e-bis) all'allegato 25:
1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: «di tipologia diversa», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:
1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale»;
f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonche' l'articolo 36 ed il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati.
2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche e' consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attivita' all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003.».
3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, e' considerata attivita' libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorita' locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonche' di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e' altresi' depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.».
5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni, all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori puo' essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede.
1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalita' di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.».
6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.».
6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente gia' adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card gia' attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinita' della ripresa e il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la responsabilita' del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all'articolo 55, comma 7 codice di cui al decreto legislativo 1° agosto, del2003, n. 259.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 86, comma 3,
87-ter, comma 1, 88, 104, comma 1, 105, comma 1, 145, commi
3 e 4, allegato 25 (artt., 33 e 34), del citato decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla
presente legge nonche' il testo dell'articolo 126 del
medesimo decreto legislativo:
«Art. 86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e
diritti di passaggio). - 1. - 2. Omissis
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga,
effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate
ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica
la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle
autorizzazioni per la realizzazione della rete di
comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa
collegati per le quali si attua il regime di
semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di
comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non
si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli
elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita' e le altre infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonche' le
opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in
fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda
ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da
chiunque posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della
determinazione della rendita catastale.
4. - 9. Omissis.»
«Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli
impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione
degli investimenti per il completamento delle reti di
comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle
caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo
abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo
radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non
superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma
non superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente
un'autocertificazione descrittiva della variazione
dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli
obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi
organismi che hanno rilasciato i titoli. I medesimi
organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro
trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.»
«Art. 88 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico). - 1. Qualora l'installazione di infrastrutture
di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione
di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai
modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13,
all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica
proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata avra'
valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili
connessi agli interventi di cui al presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il
termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento
puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di assenso, comunque denominati e
necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali
opere civili indicate nel progetto, di competenza delle
amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle
eventuali opere civili indicati nel progetto, nonche' la
concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il Comune puo'
mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di
una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e
siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto
a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle
richieste di autorizzazione per l'esecuzione di
attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree
del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni
immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti
locali e agli altri enti pubblici.
7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione
di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4,
relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e
privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto
legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine
di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte
della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia
corredata di idonea e completa documentazione tecnica.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di
piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, e'
presentata allo sportello unico individuato nel comune di
maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza e'
sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal
comune di cui al periodo precedente.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi
deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso,
comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto,
di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei
gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale
altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione
e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93,
nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti
pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di
aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e'
affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una
corretta pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I
programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad
altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di
cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento
in un apposito archivio telematico consultabile dai
titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base
di accordi commerciali a condizioni eque e non
discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali.»
«Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione
generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso
necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o piu' stazioni
radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di
terra e via satellite richiedenti una assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili
marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di
radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di
comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto
previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano
bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle
stesse bande e con protezione da interferenze provocate da
stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui
all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di
debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e'
richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali
a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su
strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a
fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della
caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio ad imprese industriali,
commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di
apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza
della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra
piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di
organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed
agonistiche; 2.6) di installazione od esercizio di
apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali
sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di
apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8);
2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati
concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e
sicurezza dello Stato.
3)
2. Omissis.»
«Art. 105 (Libero uso). - 1. Sono di libero uso le
apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo,
senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima
distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli
rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le
quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito
del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di
allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni
non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da
valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina -
CB" o assimilate, sempre che per queste ultime risultino
escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione
di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da
terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di
effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di
programmi o comunicati destinati alla generalita' degli
ascoltatori.
2. - 3. Omissis.»
«Art. 145 (Banda cittadina - CB). - 1. - 2. Omissis
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al
Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza
o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e
portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma
2.
4. Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni non
emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione
delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la
potesta' o la tutela.
5. Omissis.
«Allegato n. 25-Art. 33 (Contributo per istruttoria). -
1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire
una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del
Codice e' tenuto al pagamento di un contributo per
istruttoria. Tale contributo e' pari:
a) per le reti di comunicazione elettronica su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici,
di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice,
che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla
trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di
segnali:
1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia
una consistenza massima di 20 apparati;
2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia
una consistenza fino a 50 apparati;
3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia
una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito,
in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni
effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a
100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al
numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o
frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di
euro 5.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numero 2.1) del Codice:
1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di
lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di
apparati;
2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre
2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di
apparati;
3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre
20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie
di apparati;
4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di
impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute
quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di
20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5
apparati;
2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15
apparati;
3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati
superiori a 15.
2. - 3. Omissis.»
«Allegato 25-Art. 34 (Contributo per vigilanza e
mantenimento). - 1. Per l'attivita' di vigilanza del
servizio e di mantenimento delle condizioni previste per
l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo
33 e' tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso
l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale
decorre. Tale contributo e' pari:
a) nei casi di reti di reti di comunicazione
elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera
b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano
apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o
all'instradamento di segnali:
1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera a), numero 1);
2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera a), numero 2);
3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera a), numero 3);
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a
100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al
numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50
apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro
50.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numero 2.1), del Codice:
1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera b), numero 1);
2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma1, lettera b), numero 2);
3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera b), numero 3);
4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera b), numero 4);
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10
apparati;
2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100
apparati;
3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100
apparati.
c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma
1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:
1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale;
2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.
2.Omissis.»
«Art. 126 (Concessione dei diritti individuali di uso).
- 1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica
richiedente assegnazione di frequenza e' subordinato alla
concessione del relativo diritto individuale di uso. I
diritti individuali di uso sono concessi fino ad
esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si
ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura
pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti
individuali di uso per l'impianto o l'esercizio di stazioni
radioelettriche e' consentito a sussidio di attivita'
industriali, commerciali, artigianali, agricole e
rientranti nel settore del terziario.»
- L'art. 127 del citato decreto legislativo n. 259 del
2003, abrogato dalla presente legge, recava: "Stazione
radioelettrica".
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 82 (Misure destinate agli operatori che
forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche). -
1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative
conferite da esso al Governo, nonche' quanto disposto
dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al
fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e
del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e'
stabilito quanto segue.
2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di
reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate
ai sensi del capo II del titolo II del codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, intraprendono
misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare
le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti
e l'operativita' e continuita' dei servizi.
2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui
al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti
adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti
e servizi di comunicazioni elettroniche e' consentito
effettuare gli interventi di scavo, installazione e
manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica
mediante la presentazione di segnalazione certificata di
inizio attivita' all'amministrazione locale competente e
agli organismi competenti a effettuare i controlli,
contenente le informazioni di cui ai modelli C e D
dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003.
La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione
delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il
conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti
abilitativi, comunque denominati, relativi alle
installazioni delle infrastrutture per impianti
radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo
87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003.
3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni
elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le
misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso
ininterrotto ai servizi di emergenza.
4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di
comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta
ragionevole di miglioramento della capacita' di rete e
della qualita' del servizio da parte degli utenti, dando
priorita' alle richieste provenienti dalle strutture e dai
settori ritenuti "prioritari" dall'unita' di emergenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unita'
di crisi regionali.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di
comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono
imprese di pubblica utilita' e assicurano interventi di
potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza
anti-contagio.
6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4
sono comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento
delle finalita' di cui al presente articolo e nel rispetto
delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare
il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti
in materia di sicurezza delle citta'), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48:
«Art. 5 (Patti per l'attuazione della sicurezza
urbana). - 1. Omissis
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1
perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e
interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle
zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche
coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti
territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia
dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
ad esigenze straordinarie di controllo del territorio,
nonche' attraverso l'installazione di sistemi di
videosorveglianza;
b) promozione e tutela della legalita', anche
mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di
condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di
immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati,
nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque
comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi
pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche
valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra
le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare
l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui
insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei,
aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri
istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da
consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde
pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi
dell'articolo 9, comma 3;
c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e
della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per
l'eliminazione di fattori di marginalita', anche
valorizzando la collaborazione con enti o associazioni
operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita'
del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale.
2-bis. 2-quinquies. Omissis»
- Si riporta il testo degli articoli 99 e 104 del
citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
Codice delle comunicazioni elettriche:
«Art. 99 (Installazione ed esercizio di reti e servizi
di comunicazione elettronica ad uso privato). - 1.
L'attivita' di installazione di reti ed esercizio di reti o
servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato e'
libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni
stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari
amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della sanita'
pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di
entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano
anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti
all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di
appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal
presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane
salvo quanto previsto da trattati internazionali cui
l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L'attivita' di installazione ed esercizio di reti o
servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta
eccezione di quanto previsto al comma 5, e' assoggettata ad
una autorizzazione generale che consegue alla presentazione
della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
installare o esercire una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione
certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e'
abilitato ad iniziare la propria attivita' a decorrere
dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta
giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Sono
fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di
diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attivita' di cui
all'articolo 105, nonche' la installazione, per proprio uso
esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per
collegamenti nel proprio fondo o in piu' fondi dello stesso
proprietario, possessore o detentore purche' contigui,
ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una
parte di proprieta' del privato con altra comune, purche'
non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello
stesso proprietario, possessore o detentore si considerano
contigui anche se separati, purche' collegati da opere
permanenti di uso esclusivo del proprietario, che
consentano il passaggio pedonale o di mezzi.»
«Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione
generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso
necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o piu' stazioni
radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di
terra e via satellite richiedenti una assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili
marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di
radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia;
b) installazione od esercizio di una rete di
comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto
previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano
bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle
stesse bande e con protezione da interferenze provocate da
stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui
all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di
debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e'
richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali
a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su
strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a
fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della
caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio ad imprese industriali,
commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di
apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza
della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra
piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di
organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed
agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi
per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali
sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di
apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati
concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e
sicurezza dello Stato.
3)
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche
delle apparecchiature sono definite a norma del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante Attuazione
della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2016, n. 57, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Coordinamento delle opere di genio civile ed
accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge
1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture
fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare
accordi per il coordinamento di opere di genio civile con
operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita'. In assenza
di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita' e'
effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo
6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale da adottarsi ai sensi del citato articolo 6,
comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano
applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento
nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale
italiano di unificazione.
1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle
infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime
stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda
ultra larga da parte degli operatori puo' essere effettuata
con la metodologia della micro trincea attraverso
l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di
ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con
profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in
ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del
bordo stradale o sul marciapiede.
1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o
autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza
e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle
esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga,
puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al posizionamento
dell'infrastruttura e le concrete modalita' di lavorazione
allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non
alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita'
di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non
arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale
interessata dai lavori.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40
della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di
infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue
direttamente o indirettamente opere di genio civile
finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve
soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di
opere di genio civile, presentata da operatori di rete,
secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali
domande sono soddisfatte a condizione che:
a) non implichino costi supplementari, ulteriori
rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita',
inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere
di genio civile previste inizialmente;
b) non impediscano il controllo del coordinamento dei
lavori;
c) la domanda di coordinamento sia presentata al piu'
presto e in ogni caso almeno un mese prima della
presentazione del progetto definitivo alle autorita'
competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della
richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un
accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a
norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti puo' rivolgersi
all'Organismo di cui all'articolo 9 perche' emetta entro
due mesi dalla data di ricezione della richiesta una
decisione vincolante di composizione della controversia,
anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con
proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di
cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta
entita', in termini di valore, dimensioni o durata, ed in
caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni
devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate
e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni sullo
schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta
giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni e'
notificato alla Commissione europea.»
«Art. 7 (Disposizioni per la semplificazione nel
rilascio delle autorizzazioni). - 1. All'articolo 88, comma
7, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole:
"quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"trenta giorni", le parole: "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole:
"dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "otto
giorni".
2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice e'
sostituito dal seguente: "8. Qualora l'installazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree
di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza
di autorizzazione, conforme al modello D di cui
all'allegato n. 13, e' presentata allo sportello unico
individuato nel comune di maggiore dimensione demografica.
In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza
di servizi convocata dal comune di cui al periodo
precedente.".
2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche
esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale
in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'avvio dei lavori e' subordinato esclusivamente alla
trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione
elettronica, alla soprintendenza e all'autorita' locale
competente, di documentazione cartografica prodotta
dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato
e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture
esistenti, nonche' di documentazione fotografica sullo
stato attuale della pavimentazione. La disposizione si
applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori
alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati
in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti.
L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno
quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi
interessi spazi aperti nei centri storici, e' altresi'
depositato presso la soprintendenza apposito elaborato
tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi.
2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a
basso impatto ambientale con minitrincea, come definita
dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini
dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di
scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate
con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche
delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette
indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza, si
tiene conto nella progettazione dell'intervento, in
considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le
tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate
dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. In ogni caso il soprintendente puo' prescrivere il
controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di
scavo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 22
febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
marzo 2001, n .55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei
comuni). - 1. Sono di competenza delle regioni, nel
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei
criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve
le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative
all'individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai
sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto
del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e
dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti
con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di
fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi
dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni
alla installazione degli impianti di cui al presente
articolo, in conformita' a criteri di semplificazione
amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento
con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio
regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione
della popolazione;
e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni
per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze
scientifiche relative agli effetti per la salute, in
particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi
relativi alla tutela della salute pubblica, alla
compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela
dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica
l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1,
definiscono le competenze che spettano alle province ed ai
comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31
luglio 1997, n. 249.
5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree
interessate da installazioni militari o appartenenti ad
altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine
e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici
accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3
della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per
assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento
a siti sensibili individuati in modo specifico, con
esclusione della possibilita' di introdurre limitazioni
alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche
di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche
in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e
urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e
sugli obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi
dell'articolo 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 46, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, recante Legge annuale per il
mercato e la concorrenza, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189:
«46. - Al fine di semplificare le procedure di
migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure
per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la
sostituzione di SIM card richieste da utenti gia' clienti
di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono previste misure per
l'identificazione in via indiretta del cliente, anche
utilizzando il sistema pubblico dell'identita' digitale
previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, in modo da consentire che
la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e
tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte
per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni
previste dal presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Per il testo dell'articolo 55, comma 7, del citato
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 27-bis.
 
Art. 38 bis
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,presentata dall'interessato allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
2. La segnalazione di cui al comma 1indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 142 e 143
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno
1940, n. 149, S.O.:
«Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti
indicati nel presente articolo e quando la commissione
comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono
esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo
comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale
di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza e' nominata
ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni
vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni
vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve
essere realizzato il locale o impianto o da un suo
delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario
pubblico di base competente per territorio o da un medico
dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per
disposizione regionale, svolge le funzioni del genio
civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu'
esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in
relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto
da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un
rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di
comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o piu'
supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due
o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente
alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta'
di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un
ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o
comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere
con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal
dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo
delegato.
Il parere della commissione o della sezione e' dato per
iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141,
primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo'
delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in
cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede
avvalendosi del personale specificamente indicato
dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui
all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da
parte della commissione provinciale di cui al presente
articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma,
eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo
comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli
spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300
spettatori e per gli altri locali o gli impianti con
capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis,
terzo comma, per i parchi di divertimento e per le
attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche
che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o
del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli
indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della sanita'.»
«Art. 143. - Il progetto per la costruzione o la
sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di
pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per
l'approvazione.
Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza
e osservate le norme dei regio decreto legge 3 febbraio
1936, n. 419, e regio decreto legge 10 settembre 1936, n.
1946.».
- Per i riferimenti all'articolo 19 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi si vedano i riferimenti
all'articolo 36.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47
del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)»
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
- Si riporta il testo vigente del capo VI del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa:
«CAPO VI
Sanzioni
Art. 73 (L) (Assenza di responsabilita' della pubblica
amministrazione). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i
loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono
esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di
documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a
verita', prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 74 (L-R) (Violazione dei doveri d'ufficio). - 1.
Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri
d'ufficio:
a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di
atti di notorieta'; (L)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di
accettare l'attestazione di stati, qualita' personali e
fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte
rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei
direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto
ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a
quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L)
Art. 75 (L-R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la
revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando
l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano
comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore
dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L).
Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».
 
Art. 39

Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli
interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione», sono sostituite dalle seguenti: «In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».
2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalita' procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento puo' essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo.».
2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformita' e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del
citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto, 2013,
n. 98, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. - 3. (Omissis).
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in
un'unica soluzione. I contributi sono concessi nel rispetto
della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8,
secondo periodo.
5. - 8-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 226, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 225. (Omissis).
226. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e' integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020,
di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota
pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo
precedente e' riservata alla concessione dei contributi di
cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del
medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli
investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole
imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui
all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e' elevata al 100 per cento per le micro e piccole
imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a
valere sulle risorse di cui al primo periodo. I contributi
di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese
beneficiarie in un'unica soluzione, con modalita'
procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto
stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento puo'
essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi
strutturali e di investimento europei, anche per sostenere,
applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento,
investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di
cui al secondo periodo.
227. - 884. (Omissis).».
- Si riporta il titolo del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, recante Misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia - convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge. 15
maggio 1989, n. 181. Il comma secondo dello stesso art. 1
ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, non convertito in
legge.
- Il regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella GUUE 26
giugno 2014, n. L 187.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30
agosto 2019, recante Revisione delle condizioni e delle
modalita' per l'attuazione degli interventi per le aree di
crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio
1989, n. 181, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
ottobre 2019, n. 244.
 
Art. 39 bis

Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica
«Incentivi.gov.it»

1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure piu' appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma e' dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' alimentata attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6»;
c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) al comma 6, le parole: « , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,ivi incluse le modalita' per assicurare l'interoperabilita' della piattaforma Incentivi-.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilita' delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2 ».
2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 18-ter, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo18-ter del
citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18-ter (Piattaforma telematica denominata
"Incentivi.gov.it"). - 1. Nell'ambito dei processi di
rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della
trasparenza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni
previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di
partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti
alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per
contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
compresa la coesione economica, sociale e territoriale, e'
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la
piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il
sostegno della politica industriale e della competitivita'
del Paese.
1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve
promuovere la conoscenza di tutte le misure di
incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal
Ministero dello sviluppo economico e migliorare la
trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e
di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso
alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che,
sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi
verso le misure piu' appropriate ed agevoli la conoscenza
dello stato di avanzamento delle procedure di concessione
degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di
assistenza.
2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis,
una sezione della piattaforma e' dedicata alle informazioni
relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo
gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e
locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' alimentata
attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui al comma 6.
3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma
telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso
l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un
ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi
del programma operativo nazionale "Governance e capacita'
istituzionale" 2014-2020.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente articolo, ivi incluse le modalita' per
assicurare l'interoperabilita' della piattaforma
Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilita'
delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2.».
 
Art. 39 ter

Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145

1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della societa' Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma» e al sesto periodo, le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 226, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 225. Omissis
226. Per perseguire gli obiettivi di politica economica
e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0,
nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'
del sistema economico, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo
per interventi volti a favorire lo sviluppo delle
tecnologie e delle applicazioni di intelligenza
artificiale, blockchain e internet of things, con una
dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021. Il Fondo e' destinato a finanziare: a)
progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia
ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri,
nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza
artificiale, della blockchain e dell'internet of things,
funzionali alla competitivita' del Paese; b) iniziative
competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi
tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e
amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle
lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e
favorire il loro trasferimento verso il sistema economico
produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti criteri e modalita' di utilizzo delle
risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i
diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di
politica economica e industriale, la collaborazione con gli
organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i
finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le
relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture
capital) italiano ed estero. Per l'attuazione
dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si
avvale della societa' Infratel Italia S.p.a. mediante
apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel
limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di
cui al presente comma. La funzione di amministrazione
vigilante e' attribuita al Ministero dello sviluppo
economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria.
Le modalita' di contribuzione da parte di enti,
associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal
decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
227. - 1143. Omissis.».
 
Art. 40

Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle
imprese e dall'albo degli enti cooperativi

1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, e' disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle societa' di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della societa' da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
2. Per le societa' di capitali e' causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa' a responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita' limitata.
3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, ai quali e' assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita' e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita' di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della partita IVA della societa' e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della societa' dal registro medesimo.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.
7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato puo' ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.
8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'lNPS, all'lNAIL, ed agli altri enti collegati.
9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' sostituito dal seguente:
«16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.»
10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e' sostituito dal seguente:
«7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.».
11. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Ai fini dello scioglimento e della cancellazione ai sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorita' di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorita' detentrici dei registri predetti.».
12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delletrascrizionie delledomandein quello indicate nel decreto.».
12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' fissato al 30 novembre 2020.
12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2492:
1) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese»;
2) al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo e' trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione»;
b) all'articolo 2495:
1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal secondo comma»;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della societa' qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2490 del
codice civile:
«Art. 2490 (Bilanci in fase di liquidazione). - I
liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle
scadenze previste per il bilancio di esercizio della
societa', per l'approvazione all'assemblea o, nel caso
previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si
applicano, in quanto compatibili con la natura, le
finalita' e lo stato della liquidazione, le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare
l'andamento, le prospettive, anche temporali, della
liquidazione, ed i principi e criteri adottati per
realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e
motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i
liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di
valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio
approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni.
Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione
consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma
dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei
liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale,
dell'attivita' di impresa, le relative poste di bilancio
devono avere una indicazione separata; la relazione deve
indicare le ragioni e le prospettive della continuazione;
la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga
depositato il bilancio di cui al presente articolo, la
societa' e' cancellata d'ufficio dal registro delle imprese
[c.c. 2188] con gli effetti previsti dall'articolo 2495.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004,
n. 247, recante Regolamento di semplificazione del
procedimento relativo alla cancellazione di imprese e
societa' non piu' operative dal registro delle imprese,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2004, n. 233:
«Art. 3 (Cancellazione della societa' semplice, della
societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita
semplice). - 1. - 2. (Omissis).
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima
delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di
irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al
comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione
della notizia nell'albo camerale senza che gli
amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma
2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del
Tribunale il quale puo' nominare il liquidatore o, qualora
non lo ritenga necessario, puo' trasmettere direttamente
gli atti al giudice del registro per l'adozione delle
iniziative necessarie a disporre la cancellazione della
societa'.
4. - 5. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2189 e
2192 del codice civile:
«Art. 2189 (Modalita' dell'iscrizione). - Le iscrizioni
nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta
dall'interessato [c.c. 2190, 2194].
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del
registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione
e il concorso delle condizioni [c.c. 2195, 2197] richieste
dalla legge per l'iscrizione [c.c. 2566].
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con
raccomandata al richiedente. Questi puo' ricorrere entro
otto giorni al giudice del registro, che provvede con
decreto [c.c. 2192, 2964].
Art. 2192 (Ricorso contro il decreto del giudice del
registro). - Contro il decreto del giudice del registro
emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato,
entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere
al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro [c.c.
2189, 2190, 2964].
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere
iscritto d'ufficio nel registro.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante Misure urgenti
per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la
nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto
informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove
sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle
Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1
del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 16, del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'). - "1. - 14.
(Omissis).
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale della start-up innovativa o
dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del
possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso
l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti
di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
certificato sono cancellati dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui al presente articolo, con
provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi
dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla
perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito
della dichiarazione di cui al comma 15.
17. - 17-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 7, del
citato decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante Misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - 1. Per
"piccole e medie imprese innovative", di seguito "PMI
innovative", si intendono le PMI, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE, societa' di capitali,
costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i
seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo, purche' abbiano una sede
produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e
dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili;
c) le loro azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato;
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale
previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e
innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento
della maggiore entita' fra costo e valore totale della
produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese
in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese
per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel
computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad
alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in
aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono
altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del piano industriale; le spese relative ai
servizi di incubazione forniti da incubatori certificati
come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci
ed amministratori; le spese legali per la registrazione e
protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze
d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
quinto della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita'
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarita', anche quali depositarie o
licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa
a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale ovvero titolarita' dei diritti relativi
ad un programma per elaboratore originario registrato
presso il Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore, purche' tale privativa sia direttamente
afferente all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono
essere iscritte; la sezione speciale del registro delle
imprese consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per le PMI innovative:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio
netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori
della filiera.
3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione
della domanda in formato elettronico, contenente le
seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a
societa' fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni, con
autocertificazione di veridicita', indicando altresi', per
ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per
conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo
il socio agisce;
g) elenco delle societa' partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle
esperienze professionali dei soci e del personale la cui
prestazione lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa
delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet.
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono
aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono
sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3.
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative
assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale delle PMI innovative attesta il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma
1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione
presso l'ufficio del registro delle imprese.
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di
cui al comma 4 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
comma 2.
7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di
cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi
dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.
8. - 12-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 223-septiesdecies
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 223-septiesdecies. - Fermo restando quanto
previsto degli articoli 2545-septiesdecies e
2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non
hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque
anni, qualora non risulti l'esistenza di valori
patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del
liquidatore con provvedimento dell'autorita' di vigilanza
da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati
possono presentare formale e motivata domanda all'autorita'
governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario
liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione
dell'autorita' di vigilanza, il conservatore del registro
delle imprese territorialmente competente provvede alla
cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente
mutualistico dal registro medesimo.
Ai fini dello scioglimento e della cancellazione ai
sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorita' di
vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco
degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria,
che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre
cinque anni. L'autorita' di vigilanza verifica l'assenza di
valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine
massiva nei pubblici registri, in attuazione delle
convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le
competenti autorita' detentrici dei registri predetti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 17
luglio 1975, n. 400, recante Norme intese ad uniformare ed
accelerare la procedura di liquidazione coatta
amministrativa degli enti cooperativi, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1975, n. 226, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5. - Nelle vendite dei beni compresi nelle
procedure di liquidazione disciplinate dalla presente
legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte
dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita,
l'autorita' di vigilanza - su richiesta del commissario
liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se
nominato - ordina con decreto che si cancellino le
trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie
nonche' le trascrizioni dei sequestri e delle domande
giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri
da ogni responsabilita'.
L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di
cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta
elettronica certificata della conservatoria competente per
territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione
dei gravami, delle trascrizioni e delle domande indicatenel
decreto.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 61, comma
1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia:
«Art. 61 (Semplificazioni dei procedimenti di
accorpamento delle camere di commercio). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto
2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle
Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si concludono con
l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio
entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Scaduto tale
termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno
completato il processo di accorpamento, ad esclusione del
collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo
giorno successivo al termine di cui al presente comma e il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione
interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario
straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo
di accorpamento.
2. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 2492 e 2495 del
codice civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2492 (Bilancio finale di liquidazione). -
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il
bilancio finale [c.c. 2311], indicando la parte spettante a
ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e
accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, e'
depositato presso l'ufficio del registro delle imprese
[c.c. 2188, 2626].
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione
dell'avvenuto deposito [c.c. 2964], ogni socio puo'
proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio
dei liquidatori.
Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del
reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via
telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio
del registro delle imprese.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico
giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire
[c.p.c. 105]. La trattazione della causa ha inizio quando
sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche
riguardo ai non intervenuti [c.c. 2378, 2909]. Un estratto
della sentenza definitiva che decide sul reclamo e'
trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al
competente ufficio del registro delle imprese per la
relativa annotazione.
Art. 2495 (Cancellazione della societa'). - Approvato
il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle
imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.
Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine
previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il
conservatore del registro delle imprese iscrive la
cancellazione della societa' qualora non riceva notizia
della presentazione di reclami da parte del cancelliere.
Ferma restando l'estinzione della societa', dopo la
cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di
questi [c.c. 31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro
un anno dalla cancellazione, puo' essere notificata presso
l'ultima sede della societa'.».
 
Art. 40 bis
Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, la parola: «individuati» e' sostituita dalle seguenti: «individuati le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, e' garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 144 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 144 (Servizi di ristorazione). - 1. I servizi di
ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati
secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La
valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in
particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la
qualita' dei generi alimentari con particolare riferimento
a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di
quelli a denominazione protetta, nonche' di quelli
provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori
dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni
ambientali in materia di green economy, dei criteri
ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del
presente codice e della qualita' della formazione degli
operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonche' di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n.
141.
2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee
di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette
linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.
3. L'attivita' di emissione di buoni pasto, consistente
nell'attivita' finalizzata a rendere per il tramite di
esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa
aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di capitali
con capitale sociale versato non inferiore a
settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale
l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il
servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di
altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Il bilancio delle societa' di cui al presente comma deve
essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di
revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis
del codice civile.
4. Gli operatori economici attivi nel settore
dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi
dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' di cui
al comma 3 se a cio' autorizzati in base alle norme del
Paese di appartenenza. Le societa' di cui al comma 3
possono svolgere l'attivita' di emissione dei buoni pasto
previa segnalazione certificata di inizio attivita' dei
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti
richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo
economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati le modalita'
attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'
gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio
sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le
caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli
accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni
pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. I
predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia
fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalla
legislazione vigente, che le societa' emittenti sono tenute
a consegnare agli esercizi convenzionati.
6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa
avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta
pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in
misura comunque non superiore allo sconto incondizionato
verso gli esercenti;
b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi
convenzionati;
e) il progetto tecnico.
6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica
previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno
2017, n. 122, e' garantito agli esercizi convenzionati un
unico terminale di pagamento.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi
attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa
eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o
di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del
concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa
entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione
fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete
richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza
dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto,
le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati
consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva
attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria
pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero
valore facciale.».
 
Art. 40 ter

Semplificazioni per le attivita' di recupero dei materiali metallici

1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attivita' di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attivita' di recupero possono essere svolte con modalita' semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l'Albo e' istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalita' semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Albo definisce apposite modalita' semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attivita'.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 212 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
Norme in materia ambientale:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato
nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in
Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque
anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e);
f).
4.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera
c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima
applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio
dall'Albo degli autoveicoli per i quali non e' stato
adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
sia stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con
effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
20. - 28.».
 
Art. 40 quater
Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri

1. All'articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole:
«agli stranieri che intendono effettuare» sono aggiunte le seguenti: «, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorita' amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26,e' esonerato dalla verifica della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, e' esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuita' del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 26-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori). -
1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre
mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono
effettuare, in nome proprio o per conto della persona
giuridica che legalmente rappresentano:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli
emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per
almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 500.000 in
strumenti rappresentativi del capitale di una societa'
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due
anni ovvero di almeno euro 250.000 nel caso tale societa'
sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale
del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno
euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico
interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione
dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni
culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari
effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel
caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di
cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che
deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in
Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si
impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per
effettuare un investimento o una donazione filantropica che
rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla
presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in
Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in
aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura
almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per
il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma
1, lo straniero richiedente deve presentare mediante
procedura da definire con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di
validita' con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilita' della
somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e
che tale somma puo' essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi
di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera
c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle
caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della
donazione.
3. L'autorita' amministrativa individuata con il
decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione
positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla
osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito,
rilascia il visto di ingresso per investitori con
l'espressa indicazione "visto investitori".
3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al
comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della
persona giuridica straniera, l'autorita' amministrativa,
individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza
della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile.
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma
3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della
condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile.
4.
5. Al titolare del visto per investitori e' rilasciato,
in conformita' alle disposizioni del presente testo unico,
un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per
investitori", revocabile anche prima della scadenza quando
l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di
cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non
ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma
1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha
dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di
due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno
per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al
permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui
all'articolo 26, e' esonerato dalla verifica della
condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile e, per la durata complessiva di cinque anni a
decorrere dal primo rilascio, e' esonerato dall'obbligo
della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui
all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla
continuita' del soggiorno in Italia previsti dal
regolamento di attuazione;
6. Il permesso di soggiorno per investitori e'
rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa
valutazione positiva, da parte dell'autorita'
amministrativa individuata con il decreto di cui al comma
2, della documentazione comprovante che la somma di cui al
comma 1 e' stata interamente impiegata entro tre mesi dalla
data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita
negli strumenti finanziari di cui al comma 1.
7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,
l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di
cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della
documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla
questura della provincia in cui il richiedente dimora, che
provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, e' consentito
l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto
per investitori, dei familiari con i quali e' consentito il
ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai
familiari e' rilasciato un visto per motivi familiari ai
sensi dell'articolo 30.
9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al
presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti
falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie
non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla
certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente
articolo, resta ferma l'applicabilita' degli articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e
dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356.».
 
Art. 41

Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle
Amministrazioni pubbliche

1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita' e unicita' dell'invio dei dati, semplificare le modalita' di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalita' per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.».
2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento delle attivita' di cui al comma 5.».
3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarita' amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.».
3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, e' trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n.15, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, recante Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'Inail, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 1999, n. 118, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. - 6. (Omissis).
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
8. - 9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 44 (Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - 1. Al fine di migliorare il coordinamento
unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le
risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020,
nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana
titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e
coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli
attuali documenti programmatori variamente denominati e
tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per
la coesione territoriale procede, sentite le
amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di
tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del
CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per
ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e
coesione», con modalita' unitarie di gestione e
monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle
politiche di coesione e della relativa programmazione e di
valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi
Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di
Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni
attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi
Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e rappresentanti, per i Piani di
competenza regionale, dei Ministeri competenti per area
tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale,
rappresentanti delle regioni, nonche' del partenariato
economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai
Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di
sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati,
sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la
coesione territoriale, a criteri di proporzionalita' e
semplificazione, fermi restando i controlli di regolarita'
amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla
legislazione vigente.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme
restando le competenze specifiche normativamente attribuite
alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie
nazionali:
a) approvano la metodologia e i criteri usati per la
selezione delle operazioni;
b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano
operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della
sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati,
comprese le verifiche sull'attuazione;
e) esaminano i risultati delle valutazioni.
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi
regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e
coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema
gestionale e rendono disponibili, con periodicita'
bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni
dell'articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal
finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di
Progetto (CUP).
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in
ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, come
determinate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle
assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori,
ove individuati anche nei documenti attuativi.
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e
coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o
con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31
dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella
casistica di cui alla lettera a), siano valutati
favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1,
in ragione della coerenza con le "missioni" della politica
di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo
restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo
oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
responsabile della selezione degli interventi, in
sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, della
vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi,
dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti
dell'intervento, della presentazione degli stati di
avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle
risorse ai beneficiari.
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il
CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano
sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la
realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento
per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione
territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non
rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di
contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e
coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7,
lettera b).
10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono
finanziare:
a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123;
b) la progettazione degli investimenti
infrastrutturali.
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di
legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto
compatibili.
11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di
indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento
alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso
appositi accordi di cooperazione con le medesime
amministrazioni.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo
e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145
e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da
sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi
infrastrutturali devono essere corredate della positiva
valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le
politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione
nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni
decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima
delibera. Le relative risorse non possono essere
riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al
comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi
infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di
cui al comma 10-bis, lettera b), finanziano i costi della
progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che
abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle
strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle
priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del territorio,
dell'eventuale necessita' di fronteggiare situazioni
emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche
attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma
162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i
quali sia completata positivamente la progettazione
esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si
renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse
del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita'
specifiche di cui al presente comma non si applica il
vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della
riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare
la fase transitoria della disciplina dei cicli di
programmazione 2000- 2006 e 2007- 2013 e per coordinare e
armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
sviluppo e coesione, si applicano le regole di
programmazione vigenti.
15. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta al CIPE:
a) entro il 31 marzo 2020 una relazione
sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire
dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento dei
Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno
precedente.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio
territoriale). - 1. - 2. (Omissis).
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e
delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei
programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al
comma 2. La comunicazione di cui al periodo precedente,
entro trenta giorni dalla ricezione, e' trasmessa dal
Ministro per il Sud e la coesione territoriale
all'autorita' politica delegata per il coordinamento della
politica economica e la programmazione degli investimenti
pubblici di interesse nazionale. Entro il 30 aprile 2020
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con l'autorita' politica delegata per il
coordinamento della politica economica e la programmazione
degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono
stabilite le modalita' per verificare che il riparto delle
risorse dei programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti
da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia'
individuati, sia effettuato in conformita' alle
disposizioni di cui al comma 2, nonche' per monitorare
l'andamento della spesa erogata.
2-ter - 4. (Omissis).».
 
Art. 42

Semplificazioni dell'attivita' del Comitato interministeriale per la
programmazione economica

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022»;
b) dopo le parole: «soggetto aggiudicatore», sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi,»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.».
2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.».
3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies e' aggiunto, il seguente:
«27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.».
4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attivita' e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attivita' svolte in materia di sviluppo sostenibile.».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 15, del citato
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 6.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 202 e 216
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 202 (Finanziamento e riprogrammazione delle
risorse per le infrastrutture prioritarie). - 1. Al fine di
migliorare la capacita' di programmazione e
riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle
infrastrutture di preminente interesse nazionale e in
coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti:
a) il Fondo per la progettazione di fattibilita'
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, nonche' per la project review delle
infrastrutture gia' finanziate;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese.
2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere
disposte variazioni compensative con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al
comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse
disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013
n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto
2013, n. 98, nonche' le risorse disponibili iscritte nel
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da
ripartire per la progettazione e la realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche'
per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche".
L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al
comma 1 e' definita con uno o piu' decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del
CIPE.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite:
a) le modalita' di ammissione al finanziamento della
progettazione di fattibilita';
b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la
progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi
progetti, nonche' le modalita' di revoca.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento
delle risorse del Fondo per la realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal
CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Al fine della riprogrammazione della allocazione
delle risorse, con una o piu' delibere del CIPE, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dei criteri individuati nel Documento
pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive
modificazioni, nonche' per effetto delle attivita' di
project review, sono individuati i finanziamenti da
revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti destinati alle opere di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi
incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale nonche' per opere di captazione ed
adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei limiti
di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo
di cui al comma 1, lettera b) per la successiva
riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi
del presente articolo iscritte in conto residui sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai residui perenti.
8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica senza
contestuale approvazione dei progetti, con particolare
riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di
eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso
d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal
soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli
interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera
in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende
informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa per l'attuazione del presente articolo.».
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - 1. - 26. Omissis
27. Le procedure per la valutazione di impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata
in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse
in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di
competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le
medesime procedure trovano applicazione anche per le
varianti.
27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186
al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino
alla predetta data, si applica, altresi', la specifica
disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5,
del medesimo decreto legislativo.
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima
dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di
esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta
nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le
disposizioni del presente codice si applicano con
riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed
atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del
medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei
contratti di concessione del servizio di distribuzione del
gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili
con la presente Parte III, nonche' di cui all'articolo
46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo
periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni,
il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'articolo 168.
27-sexies. Per le concessioni autostradali gia' scadute
o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e il cui bando e'
pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo'
avviare le procedure di gara per l'affidamento della
concessione anche sulla base del solo fabbisogno
predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli
interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura
esistente.
27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i
tecnici diplomati che siano stati in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere
a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice,
le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle
previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,
31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono
in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto
compatibili con il presente codice e non oggetto delle
procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli
fini dell'archiviazione delle citate procedure di
infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare
rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in
materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni
nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori,
servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei
contraenti generali; d) procedure di affidamento e
realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione
dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e
penali; g) collaudo e verifica di conformita'; h)
affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori
economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia le linee guida di cui
all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate
al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano in
contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.
27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica
utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in
scadenza su progetti gia' approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sono approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una
informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel
corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno
successivo.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di
contabilita' e finanza pubblica, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Accesso alle banche dati e pubblicita' di
elementi informativi). - 1. Ai fini del controllo
parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni
risultanti da banche di dati delle amministrazioni
pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da
soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza
pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da
parte dei membri del Parlamento.
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i
disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 21, 33 e
35 con i rispettivi allegati.
2-bis. I software utilizzati ai fini della
pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista
al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi
degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
3. I decreti di variazione al bilancio adottati in
conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi
sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia
e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro
registrazione da parte della Corte dei conti.
4. Il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30
giugno di ciascun anno, una relazione concernente
l'attivita' e le deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere
dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attivita'
svolte in materia di sviluppo sostenibile.».
 
Art. 43

Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in
agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni
individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione delle attivita' amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure:
a) e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;
b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente, per le finalita' di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalita' grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;
c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), e' verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»;
b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole «sola», «per la prima volta» e «entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite comunicazione al consumatore»;
3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.».
4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, le parole «, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'», sono soppresse;
b) all'articolo 14, comma l, le parole «, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,», sono soppresse;
c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale puo' definire specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.»;
d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole «per le partite medesime», sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita' naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione»;
e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.».
4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree.
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e' avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.».
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, le parole «di uno» sono soppresse.
7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da «l'INPS» a «di variazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'» e il terzo periodo e' soppresso.
7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonche' per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, e' possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) al Paese, alla regione o alla localita' di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualita' o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.
7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilita' e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009».

Riferimenti normativi

- Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della
Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalita', e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 20 giugno 2014, n. L 181.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503, recante regolamento recante norme per l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore e
dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1999, n. 305:
«Art.1 (Anagrafe delle aziende agricole). - 1.
L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata
anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato
con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie
relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal
codice fiscale, esercenti attivita' agricola,
agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano
a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione
centrale o locale, di seguito denominati "aziende".
2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di
identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA
deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica
amministrazione.
3. A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita'
tecnico-economiche, di seguito denominata unita'; per
unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli
stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole
condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una
specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di
territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite
il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente,
e avente una propria autonomia produttiva.».
«Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di
semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e'
istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30
giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato
all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
di cui all'articolo 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1,
attraverso le procedure progressivamente rese disponibili
dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne
l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono
indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i
termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica
delle consistenze aziendali sia necessario rendere
disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al
pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e
integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti
statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche
agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi
del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
del repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
delle camere di commercio con le modalita' di cui
all'articolo 5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono
tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale.».
- Per il riferimento al comma 3-bis, lettera f-ter)
dell'articolo 60, del citato decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale,
si vedano i riferimenti normativi all'articolo 34.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento
dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). -
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario
dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di
garantire il regolare esercizio dell'attivita'
imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle
imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono
effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato,
tenuto conto del piano nazionale integrato di cui
all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e
delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso
all'informazione sui controlli. I controlli sono
predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole e alimentari e
mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei
casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione
conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli
adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
effettuati i controlli non possono essere oggetto di
contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse
annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle
determinate da comportamenti omissivi o irregolari
dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o
elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La
presente disposizione si applica agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nei procedimenti di controllo e di recare il minore
intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e'
istituito, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'interno, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai
fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
del coordinamento dell'attivita' di controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo
periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti
disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari
e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in
via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini
della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo
tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini
previsti con il medesimo accordo.
3. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di
controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza
di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere
alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze
dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un
termine non superiore a novanta giorni, anche presentando,
a tal fine, specifici impegni. Per violazioni sanabili si
intendono errori e omissioni formali che comportano una
mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le
cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche
tramite comunicazione al consumatore. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di
cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo
di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione
dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La
diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in
commercio, a condizione che per essi vengano sanate le
violazioni nei termini di cui al presente comma.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30
settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.
4. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione
della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se gia'
consentito il pagamento in misura ridotta, la somma,
determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per
cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni
contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, purche' l'interessato effettui il
pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto all'autorita' competente,
di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
all'organo che ha accertato la violazione.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 12, 14, 16
e 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante
Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2016, n. 302, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 12 (Produzione di mosto cotto). - 1. (Omissis).
2. E' altresi' ammessa la produzione di mosto cotto,
denominato anche "saba", "sapa" o con espressioni similari,
anche ai fini della commercializzazione, previa
comunicazione al competente ufficio territoriale.
(Omissis).».
«Art. 14 (Elaborazione di taluni prodotti a base di
mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di
talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui.
Comunicazione preventiva). - 1. La preparazione di mosti di
uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di
prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti
nonche' la preparazione delle bevande spiritose di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo
trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008
possono essere eseguite anche in stabilimenti dai quali si
estraggono mosti o vini nella cui preparazione non e'
ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino,
dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento
(UE) n. 251/2014, a condizione che le lavorazioni siano
preventivamente comunicate all'ufficio territoriale.
(Omissis).».
«Art. 16 (Comunicazione per la detenzione e il
confezionamento). - 1. (Omissis).
2. La detenzione e il successivo confezionamento sono
subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio
territoriale puo' definire specifiche modalita' volte a
prevenire eventuali violazioni.
(Omissis).».
«Art. 38 (Riclassificazioni, declassamenti e tagli). -
1. - 6. (Omissis).
7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici
disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa
dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di
mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della
zona di produzione delimitata comporta la perdita del
diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le
partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti
adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di
adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che
impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il
disciplinare di produzione.
7-bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali
ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o
altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorita'
competente, che impediscano temporaneamente agli operatori
di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito
imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della
pertinente zona geografica delimitata.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4
dell'articolo 11, del decreto legislativo 23 febbraio 2018,
n. 20, recante disposizioni di armonizzazione e
razionalizzazione della normativa sui controlli in materia
di produzione agricola e agroalimentare biologica,
predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018, n. 67,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 11 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico
degli operatori). - 1. - 2. (Omissis).
3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia
stato applicato da parte dell'organismo di controllo un
provvedimento definitivo di sospensione della
certificazione biologica, e' irrogata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 6.000 euro a 18.000 euro,
fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosita'.
Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in
cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in
cui e' avvenuta la constatazione della violazione, in
territori colpiti da calamita' naturali ovvero sui quali vi
sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia
stato applicato da parte dell'organismo di controllo un
provvedimento definitivo di esclusione dal sistema
biologico, e' irrogata la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, fatta eccezione
per la esclusione imputabile a morosita'. Non si procede
all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto
sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e' avvenuta la
constatazione della violazione, in territori colpiti da
calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
11, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante
misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11. - 1. (Omissis).
2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione,
anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dei
propri laboratori di analisi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 38, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con
modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Disposizioni in materia di contenzioso
previdenziale e assistenziale). - 1-6. (Omissis).
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi
trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In
caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate
lavorative intervenuti dopo la compilazione e la
pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS
provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta
elettronica certificata o altra modalita' idonea a
garantire la piena conoscibilita'.
(Omissis).».
- La legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina
dell'agriturismo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
marzo 2006, n. 63;
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante
aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attivita' dei pubblici esercizi, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206:
«Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 1. - 5.
(Omissis).
6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni,
locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle
prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle
autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta
di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai
circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le
cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita'
religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante
attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 22, i prodotti fitosanitari
possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se
sono stati autorizzati dal Ministero della sanita',
conformemente alle disposizioni del presente decreto.
2. Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il
trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo
che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti
condizioni:
a) siano destinati ad essere utilizzati in un altro
Stato membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo
fitosanitario in conformita' alle norme comunitarie o siano
destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea,
che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario,
fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n.
2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive
modificazioni;
b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa
comunicazione al Ministero della sanita' da parte del
direttore tecnico responsabile;
c) siano etichettati conformemente alla normativa
vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito
imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui
risulti la loro condizione;
d) siano trasportati nel rispetto delle cautele
prescritte in relazione alla natura del prodotto,
accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme
vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e di controllo.
3. I prodotti fitosanitari autorizzati devono:
a) essere immessi in commercio dai titolari delle
autorizzazioni conformemente a tutte le condizioni previste
nell'autorizzazione;
b) essere commercializzati dai distributori e dai
rivenditori nel rispetto delle indicazioni riportate nelle
etichette dei preparati stessi, nonche' delle eventuali
condizioni prescritte nell'autorizzazione;
c) essere conservati ed impiegati correttamente dagli
utilizzatori in conformita' a tutte le indicazioni e le
prescrizioni riportate nell'etichetta.
4. Chiunque immette in commercio sostanze attive e'
tenuto:
a) all'osservanza delle disposizioni in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose;
b) se si tratta di sostanze attive non ancora in
commercio alla data del 26 luglio 1993 e non destinate ad
essere utilizzate per gli scopi previsti dall'articolo 22,
a trasmettere al Ministero della sanita', agli altri Stati
membri ed alla Commissione europea un fascicolo conforme
alle prescrizioni previste dall'articolo 6, comma 5, e
contenente una dichiarazione secondo la quale la sostanza
attiva e' destinata ad un impiego definito dall'articolo 2,
comma 1, lettera a).
5. I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere
utilizzati tenendo conto dei principi delle buone pratiche
agricole e, se possibile, dei principi della lotta
integrata.
5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita'
nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo
2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri
sistemi di certificazione volontari conformi a standard
internazionali basati sulla sostenibilita' e qualora il
rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda
necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni
sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta.
Restano comunque inderogabili i requisiti previsti
all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009.».
 
Art. 43 bis

Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli
alimenti

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonche' da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del citato
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico). -
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e'
rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed
economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e'
altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti
interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita'
con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una
persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta'
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia
di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero
della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite
pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta
partizione della sezione "Amministrazione trasparente",
tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti
relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al
consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea
nonche' da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati
identificativi degli operatori economici che abbiano
effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e
deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente
articolo il Ministero della salute provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e'
escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di
divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla
disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni,
modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2
riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del
documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli
altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano
unicamente per il periodo nel quale la protezione e'
giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso
civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli
interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all'accesso civico di cui al presente articolo,
l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il
Garante per la protezione dei dati personali e sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.».
 
Art. 43 ter
Modifiche alla legge n. 238 del 2016

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;
b) all'articolo 31, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La menzione "superiore" non puo' essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti»;
c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il riconoscimento della DOCG e' riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8,che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC »;
d) all'articolo 41, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivita' effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni»;
e) l'articolo 46 e' abrogato;
f) all'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 10, 31,
33, 41, 46 e 64 della citata legge 12 dicembre 2016, n.
238, recante disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e del commercio del vino, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Determinazione del periodo vendemmiale e
delle fermentazioni. Autorizzazione all'arricchimento). -
1. Il periodo entro il quale e' consentito raccogliere le
uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei
prodotti vitivinicoli e' fissato dal 15 luglio al 31
dicembre di ogni anno.
2. Con proprio provvedimento, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della
vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano
annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto
parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in
fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini
con o senza IGP e DOP, nonche' delle partite per
l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di
qualita' e dei vini spumanti di qualita' del tipo
aromatico, con o senza IGP o DOP.
3. Fatte salve le diverse disposizioni degli specifici
disciplinari DOP e IGP, la fermentazione e la
rifermentazione di un mosto, di un mosto parzialmente
fermentato e di un vino nuovo ancora in fermentazione non
sono consentite in un periodo successivo a quello stabilito
al comma 1. Le fermentazioni e rifermentazioni
eventualmente consentite dagli specifici disciplinari DOP e
IGP sono immediatamente comunicate all'ufficio
territoriale.
4. Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al
di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi
fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o
in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei
vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato
con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la
menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano
spontaneamente nei vini imbottigliati, nonche' quelle
destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi
i vini passiti e i vini senza IG purche' individuati, con
riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di
esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate.».
«Art. 31 (Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di
produzione). - 1. La specificazione "classico" per i vini
non spumanti DO e la specificazione "storico" per i vini
spumanti DO e' riservata ai vini della zona di origine piu'
antica, ai quali puo' essere attribuita una
regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa
denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica
e' quella delimitata con decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste 31 luglio 1932, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 1932. In tale
zona non possono essere impiantati o dichiarati allo
schedario viticolo vigneti per il Chianti a DOCG.
2. La menzione "riserva" e' attribuita ai vini a DO che
siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento,
compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
a) due anni per i vini rossi;
b) un anno per i vini bianchi;
c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di
fermentazione in autoclave denominato "metodo Martinetti" o
"metodo Charmat";
d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con
rifermentazione naturale in bottiglia.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano fatto salvo
quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso
di taglio tra vini di annate diverse, l'immissione al
consumo del vino con la menzione "riserva" e' consentita
solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il
periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo
disciplinare di produzione.
4. La menzione «superiore», fatto salvo quanto previsto
per le denominazioni preesistenti, e' attribuita ai vini a
DO aventi caratteristiche qualitative piu' elevate,
derivanti da una regolamentazione piu' restrittiva che
preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale
menzione, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno
il 10 per cento, nonche':
a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale
delle uve superiore di almeno 0,5 per cento in volume;
b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al
consumo superiore di almeno 0,5 per cento in volume.
5. La menzione "superiore" non puo' essere abbinata
alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni
preesistenti.
6. - 13. (Omissis).».
«Art. 33 (Requisiti di base per il riconoscimento delle
DO e delle IG). - 1. Il riconoscimento della DOCG e'
riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC da almeno sette
anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le
caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza
commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati,
nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come
media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo
schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino
almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata
allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della
relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni,
siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento
degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66
per cento della produzione certificata di quella DOC.
2. Il riconoscimento della DOC e' riservato ai vini
provenienti da zone gia' riconosciute, anche con
denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni e che
siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il
35 per cento, inteso come media, dei viticoltori
interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento
della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento
in favore di vini non provenienti dalle predette zone e'
ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle
quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente
delimitate o le sottozone delle DOC possono essere
riconosciute come DOC autonome qualora le relative
produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano
state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per
cento, inteso come media, dei soggetti che conducono
vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui
all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento
della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo
idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o
sottozona.
3. Il riconoscimento dell'IGT e' riservato ai vini
provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che
la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20
per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e
di almeno il 20 per cento della superficie totale dei
vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo
biennio.
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una
disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto
a quella della DOC di provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una
disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto
a quella della IGT precedentemente rivendicata.
6. L'uso delle DO non e' consentito per i vini ottenuti
sia totalmente sia parzialmente da vitigni che non siano
stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che
derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera e
altre specie americane o asiatiche.
7. Per i vini a IGT e' consentito l'uso delle varieta'
iscritte nel registro nazionale delle varieta' di vite.».
«Art. 41 (Consorzi di tutela). - 1. - 4. (Omissis).
5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e
alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivita'
effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel
rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea,
sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le
regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla lettera e)
del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata
prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella
verifica che le produzioni certificate rispondano ai
requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari
non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino
danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori
incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni,
puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita'
competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il
rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla
base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in
possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza
mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in
nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli
organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di
autocontrollo sulle produzioni.
6. - 12. (Omissis).».
- L'art. 46. abrogato dalla presente legge, recava
(Sistemi di chiusura dei contenitori).
«Art. 64 (Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG). -
1. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel
corso della produzione e durante e dopo il confezionamento
del vino e' effettuata da autorita' pubbliche e da
organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2,
secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, che operano come organismi di certificazione
dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5
dello stesso regolamento.
2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati
in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni
caso alla sua versione piu' aggiornata. Gli organismi di
controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi
a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
3. - 21. (Omissis).».
 
Art. 43 quater

Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori

1. Per contrastare la perdita di liquidita' delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante
incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2000, n. 156, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle
agevolazioni di cui al presente capo possono essere
concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso
pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva
del periodo di preammortamento e di importo non superiore
al 60 per cento della spesa ammissibile, nonche' un
contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa
ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione
agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del
periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i
massimali previsti dalla normativa europea e le
agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto
previsto in materia di aiuti di Stato per il settore
agricolo e per quello della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle
garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, acquisibili
nell'ambito degli investimenti da realizzare.».
 
Art. 44
Misure a favore degli aumenti di capitale

1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la meta' del capitale sociale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze piu' elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;
b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle societa' a responsabilita' limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.
3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della societa' con le modalita' sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione», dopo le parole: «nel mercato regolamentato» sono inserite le seguenti: «o nel sistema multilaterale di negoziazione» e le parole: «cinque sedute» sono sostituite dalle seguenti: «due sedute»;
c) al quarto comma, dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione» e dopo le parole: «societa' di revisione legale. » sono aggiunte le seguenti: «Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della societa' entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 2368 e
2369 del codice civile:
«Art. 2368 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni). - L'assemblea ordinaria e'
regolarmente costituita quando e' rappresentata almeno la
meta' del capitale sociale, escluse dal computo le azioni
prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa
delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto
richieda una maggioranza piu' elevata. Per la nomina alle
cariche sociali lo statuto puo' stabilire norme
particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di piu' della meta' del capitale sociale, se lo
statuto non richiede una maggioranza piu' elevata. Nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio l'assemblea straordinaria e' regolarmente
costituita quando e' rappresentata almeno la meta' del
capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo
statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due
terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il
diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della
dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di
voto di astenersi per conflitto di interessi non sono
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della
quota di capitale richiesta per l'approvazione della
deliberazione.».
«Art. 2369 (Seconda convocazione e convocazioni
successive). - Se all'assemblea non e' complessivamente
rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo
precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee
delle societa', diverse dalle societa' cooperative, che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si
tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per
l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e
quarto comma, nonche' dell'articolo 2368, primo comma,
secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le
maggioranze previste dal settimo comma del presente
articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello
statuto che richiedono maggioranze piu' elevate per
l'approvazione di talune deliberazioni.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere
fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non
puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato
nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro
trenta giorni dalla data della prima, e il termine
stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto
ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera
sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella
prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata
[dai soci partecipanti], e l'assemblea straordinaria e'
regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un
terzo del capitale sociale e delibera con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato
in assemblea.
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate,
tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina
e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e' necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di piu' di un terzo del
capitale sociale per le deliberazioni concernenti il
cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della
societa', lo scioglimento anticipato, la proroga della
societa', la revoca dello stato di liquidazione, il
trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione
delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le
disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l'assemblea straordinaria e'
costituita, nelle convocazioni successive alla seconda,
quando e' rappresentato almeno un quinto del capitale
sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale piu' elevata, e delibera con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2439, 2440
e 2443 del codice civile:
«Art. 2439 (Sottoscrizione e versamenti). - Salvo
quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i
sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono,
all'atto della sottoscrizione, versare alla societa' almeno
il venticinque per cento del valore nominale delle azioni
sottoscritte. Se e' previsto un soprapprezzo, questo deve
essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non e' integralmente
sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di
quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma,
deve risultare dalla deliberazione, il capitale e'
aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte
soltanto se la deliberazione medesima lo abbia
espressamente previsto.».
«Art. 2440 (Conferimenti di beni in natura e di
crediti). - Se l'aumento di capitale avviene mediante
conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le
disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e
2343.
L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in
natura o di crediti puo' essere sottoposto, su decisione
degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo
2343-ter e 2343-quater.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-ter, primo
comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi
precedenti la data alla quale si riferisce la relazione
degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441,
sesto comma. Il conferimento e' eseguito entro sessanta
giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora
l'aumento sia deliberato da una societa' che fa ricorso al
mercato del capitale di rischio.
Qualora trovi applicazione l'articolo 2343-ter, secondo
comma, il conferimento e' eseguito, nel caso di cui alla
lettera a), entro il termine dell'esercizio successivo a
quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di
cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si
riferisce la valutazione.
La verifica prevista dall'articolo 2343-quater, primo
comma, e' eseguita dagli amministratori nel termine di
trenta giorni dall'esecuzione del conferimento ovvero, se
successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle
imprese della deliberazione di aumento del capitale. La
dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma,
e' allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444.
Qualora siano conferiti beni in natura o crediti
valutati ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma,
nel termine indicato al quinto comma uno o piu' soci che
rappresentino, e che rappresentavano alla data della
delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del
capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento
medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa
degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2343; la domanda dei soci non
ha effetto qualora gli amministratori all'esito della
verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi
dell'articolo 2343-quater, secondo comma.».
«Art. 2443 (Delega agli amministratori). - Lo statuto
puo' attribuire agli amministratori la facolta' di
aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche
l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in
quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo
statuto determina i criteri cui gli amministratori devono
attenersi.
La facolta' di cui al secondo periodo del precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto, [approvata con la maggioranza prevista dal
quinto comma dell'articolo 2441], per il periodo massimo di
cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo
2436.
Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di
adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441, quarto
comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di
capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti
senza la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2343,
avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo
2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia, salvo
che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso
del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione di aumento, contenente
anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed
e), di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma. Entro
detto termine uno o piu' soci che rappresentano, e che
rappresentavano alla data della delibera di aumento del
capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono
richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale
domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel
registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui
all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo
2343-quater, terzo comma, lettera d).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2441 del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova
emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero
delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della
societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del
sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza
della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante
deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta nel sito internet della societa' con le
modalita' sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione
dell'offerta nel registro delle imprese.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in
sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione
non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione
dagli amministratori, per conto della societa', entro il
mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma
del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i
diritti di opzione siano gia' stati integralmente venduti.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di
negoziazione lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una societa' di revisione legale. Le ragioni
dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione
devono risultare da apposita relazione degli
amministratori, depositata presso la sede sociale e
pubblicata nel sito internet della societa' entro il
termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto
previsto dalle leggi speciali.
Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti
soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
anche se la deliberazione e' presa in assemblea di seconda
o terza convocazione.
Le proposte di aumento del capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del 4° o del 5° comma, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio
sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruita'
del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del
collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto
designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi
prevista dal 4° comma devono restare depositati nella sede
della societa' durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato; i soci
possono prenderne visione. La deliberazione determina il
prezzo di emissione delle azioni in base al valore del
patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in
borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo
semestre.
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di
voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne
l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un
quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa'.
L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto
deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel
quinto comma.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2480, 2481
e 2481-bis del codice civile:
«Art. 2480 (Modificazioni dell'atto costitutivo). - Le
modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate
dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis. Il
verbale e' redatto da notaio e si applica l'articolo
2436.».
«Art. 2481 (Aumento di capitale). - L'atto costitutivo
puo' attribuire agli amministratori la facolta' di
aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le
modalita' di esercizio; la decisione degli amministratori,
che deve risultare da verbale redatto senza indugio da
notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma
dell'articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non puo'
essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente
dovuti non sono stati integralmente eseguiti.».
«Art. 2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi
conferimenti). - In caso di decisione di aumento del
capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci
il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle
partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo puo'
prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter,
che l'aumento di capitale possa essere attuato anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in
tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla
decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale
soprapprezzo e le modalita' ed i termini entro i quali puo'
essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali
termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal
momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di
capitale puo' essere sottoscritto. La decisione puo' anche
consentire, disciplinandone le modalita', che la parte
dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o piu'
soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se l'aumento di capitale non e' integralmente
sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il
capitale e' aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione
medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto
comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i
sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto
della sottoscrizione, versare alla societa' almeno il
venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta
e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti
di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto
dal quinto comma dell'articolo 2464.
Se l'aumento di capitale e' sottoscritto dall'unico
socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente
versato all'atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di
capitale e' stato eseguito.».
 
Art. 44 bis
Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate

1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle societa' quotate, all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero» sono soppresse;
b) le parole: «entrambi i predetti limiti» sono sostituite dalle seguenti: «tale limite»;
c) le parole: «sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti» sono soppresse.
2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1, lettera w-quater.1),
dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). -(Omissis);
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
(Omissis).».
 
Art. 45

Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto
da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner
S.p.a. in amministrazione straordinaria

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole «entro sei mesi dall'erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
1 del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante Misure
urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto
da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia
Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020,
n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per assicurare la continuita'
del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana
S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione
straordinaria). - 1. (Omissis).
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e'
restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con
priorita' rispetto ad ogni altro debito della procedura
entro il 31 dicembre 2020. Detto finanziamento puo' essere
erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da
estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme
corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398.
2-bis - 6. (Omissis).».
 
Art. 45 bis

Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle
aerostazioni

1. Al fine di semplificare, nonche' di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano gia' adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, e' prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, e' prorogato al 7 ottobre 2023.
2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini gia' scaduti.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 2014,
recante Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita'
di aerostazioni con superficie coperta accessibile al
pubblico superiore a 5.000 mq, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014.
 
Art. 46
Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 7-bis, le parole «Il Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»;
2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
«7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
b) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera a-ter), le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 4, comma 6»;
2) la lettera a-sexies) e' sostituita dalla seguente: «a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2021 ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 5 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, come modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - 1. - 7 (omissis).
7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di cui
al comma 6 puo' stipulare, previa autorizzazione del
Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con
banche ed intermediari finanziari.
7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui
al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per
la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche
operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
l'insediamento e la piena operativita' delle attivita'
produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le
competenze delle amministrazioni centrali e territoriali
coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo
Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche
linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche
delle altre ZES istituite e istituende, preservando le
opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di
Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli
investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree
identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico,
le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne
cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli
insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli
e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali
coinvolte nell'implementazione del Piano di Sviluppo
Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali per gli insediamenti
produttivi nelle aree ZES.
7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter,
l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si
insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della
normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni
adottate per il funzionamento della stessa ZES.».
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES, possono
usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel
rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio
dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed
accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono
disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali applicabili. Per la celere definizione dei
procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i
termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione
integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi,
concessioni o nulla osta comunque denominati la cui
adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,
concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
ivi previsti sono ridotti della meta';
a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, su impulso
del Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 4, comma 6, assicura il raccordo tra gli
sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente
e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai
sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di
insediamento, di realizzazione e di svolgimento
dell'attivita' economica nella ZES. Lo sportello unico e'
disponibile in formato digitale, in almeno una lingua
diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di
moduli e formulari standardizzati per la presentazione
dell'istanza nei quali e', in particolare, indicata la
presenza di eventuali vincoli ambientali e
urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali termini di
conclusione del procedimento;
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta
dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale e composta dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai
Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,
nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine
del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,
sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla
prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata
la delibera recante il regolamento di organizzazione dei
lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale
una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali. La proposta individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,
le norme di riferimento e le amministrazioni locali e
statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o
protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato;
a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono
essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di
esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche
doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato
presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e'
proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31
dicembre 2021 ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla proposta;
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal
soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169.
2. - 6. - (omissis).».
 
Art. 47

Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per
gli investimenti nella coesione e nelle riforme

1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme»;
b) al comma 1, dopo le parole «all'utilizzazione» sono inserite le seguenti: «delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e» e le parole «alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessati inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, come modificato dalla presente legge:
Art. 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi
nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e
nelle riforme). - 1. Le amministrazioni e le aziende dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di
competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non
aventi natura provvedimentale relativi alle attivita' in
qualsiasi modo connesse all'utilizzazione delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione e dei fondi strutturali europei,
compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca
e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme
comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione
europea.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti e
le Amministrazioni interessati inseriscono nei sistemi di
valutazione delle performance individuali dei propri
dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione
dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli
investimenti nella coesione e nelle riforme.
2. - 5. (Omissis).».
 
Art. 48

Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle Autorita' di
sistema portuale e delle Autorita' di sistema portuale, di
digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing, nonche'
di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio
marittimo e della nautica

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-ter»;
b) al comma 1-sexies, dopo le parole «la destinazione funzionale delle aree interessate» sono aggiunte le seguenti: «nonche' i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
c) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-ter»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-citta'. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.»;
e) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformita' ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia e' effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.».
1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «sono disposti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere disposti»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarita' nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorita'».
1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalita' e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti».
2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonche' per accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e' elevato a quarantacinque mesi.
3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «dal sito di interesse nazionale.» sono aggiunte le seguenti: «Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del perimetro puo' essere formulata anche dall'Autorita' di Sistema Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' destinata al finanziamento delle attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci, nonche' per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.»;
b) al comma 2, le parole «di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.».
5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 199, comma 8, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti» e la parola: «adottato» e' sostituita dalla seguente: «adottati».
6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2020, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 725, dopo le parole «all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),»;
b) al comma 726, la parola «aprile» e' sostituita dalla parola «novembre».
7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 5-bis e
7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante
Riordino della legislazione in materia portuale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O., come
modificati dalla presente legge:
«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano
regolatore portuale). - 1. Il piano regolatore di sistema
portuale e' lo strumento di pianificazione del sistema dei
porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle
Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6, comma
1. Il piano si compone di un Documento di pianificazione
strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori
portuali di ciascun porto.
1-bis. Le Autorita' di sistema portuale redigono un
documento di pianificazione strategica di sistema, coerente
con il Piano generale dei trasporti e della logistica
(PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di
portualita', logistica e reti infrastrutturali nonche' con
il Piano strategico nazionale della portualita' e della
logistica. Il documento di pianificazione strategica di
sistema:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti
sistemici di pianificazione delle Autorita' di sistema
portuale;
b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni
strettamente portuali e retro-portuali, le aree di
interazione porto-citta' e i collegamenti infrastrutturali
di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli
porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;
c) prevede una relazione illustrativa che descrive
gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella
identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e
rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al
fine di descrivere l'assetto territoriale del sistema,
nonche' per assicurare una chiara e univoca identificazione
degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la
redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma
1-sexies.
1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di
interazione porto-citta' definite dal documento di
pianificazione strategica di sistema e' stabilita dai
comuni, previo parere della competente Autorita' di sistema
portuale.
1-quater. Il documento di pianificazione strategica di
sistema e':
a) sottoposto al parere di ciascun comune
territorialmente interessato, che si esprime entro e non
oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) e' adottato dal Comitato di gestione e approvato
nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa intesa
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che
si esprime sentita la Conferenza nazionale di cui
all'articolo 11-ter.
1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di
cui al comma 1-quater, lettera b), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' convocare una
Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le
amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
documento di pianificazione strategica di sistema delle
Autorita' di sistema portuale di cui al comma 1-bis, la cui
circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu' regioni,
e' approvato con atto della regione ove ha sede l'Autorita'
di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui
territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati
dalla stessa Autorita' di sistema portuale e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le varianti
al documento di pianificazione strategica di sistema sono
approvate con il medesimo procedimento previsto per
l'adozione dello stesso.
1-sexies. Nei singoli porti ricompresi nelle
circoscrizioni territoriali delle Autorita' di sistema
portuale di cui all'articolo 6 comma 1, l'ambito e
l'assetto complessivo delle aree destinate a funzioni
strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di
collegamento viario e ferroviario, come individuate nel
documento di pianificazione strategica di sistema
approvato, quali quelle destinate alle attivita'
commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale (PRP), che
individua analiticamente anche le caratteristiche e la
destinazione funzionale delle aree interessate nonche' i
beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal PRP, il
vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo
10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita' di
sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai
sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies
sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale
della portualita' e della logistica e del documento di
pianificazione strategica e di sistema nonche' in
conformita' alle Linee guida emanate dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori
portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli
elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo
marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle
opere di grande infrastrutturazione.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e'
valutata con priorita' la finalizzazione delle predette
strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
2-ter. I piani regolatori portuali individuano le
strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da
destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto
fino a 12 metri e di natanti da diporto.
2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi
nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di sistema
portuale, il piano regolatore portuale, corredato del
rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione di cui
all'articolo 9, previa intesa con i comuni territorialmente
interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione
delle aree destinate a funzioni di interazione
porto-citta'. I comuni si esprimono entro e non oltre
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) inviato successivamente per il parere di
competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
si esprime entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al
presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dalla
regione interessata entro quaranta giorni decorrenti dalla
conclusione della procedura VAS.
2-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di
cui al comma 2-quater, lettera a), la regione, ovvero il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in caso di
Autorita' di sistema portuale interregionale, puo'
convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. In
caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla
Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2-sexies. Le previsioni del piano regolatore portuale
non possono contrastare con gli strumenti urbanistici
vigenti.
3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo
4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo
del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua,
altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale
delle aree interessate.
3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non e'
istituita l'Autorita' di sistema portuale, il piano
regolatore e' adottato e approvato dalla regione di
pertinenza o, ove istituita, dall'Autorita' di sistema
portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni
interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza,
nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme
regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni
legislative regionali vigenti in materia di pianificazione
dei porti di interesse regionale.
3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai
sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di
VAS.
4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale,
autonomamente o su richiesta della regione o del comune
interessato, puo' promuovere e proporre al Comitato di
gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al
piano regolatore portuale concernenti la qualificazione
funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore
portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo
marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per
l'approvazione del piano regolatore portuale e alla
procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative
ai porti ricompresi in una Autorita' di sistema portuale,
la cui circoscrizione territoriale ricade in piu' regioni,
sono approvate con atto della regione nel cui territorio e'
ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le
regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale.
5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
struttura del piano regolatore portuale in termini di
obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione
funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo
scalo marittimo, costituiscono adeguamenti
tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli
adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato
di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa
acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei
comuni interessati, con riferimento esclusivo alle
previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione
porto-citta'. E' successivamente acquisito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione
della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso
tale termine, il parere si intende espresso positivamente.
5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte
della Autorita' di sistema portuale e' autorizzata ai sensi
della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal
presente articolo, nonche' dalle norme vigenti in materia
di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere
nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di
servizi convocata dalla Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi
dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In
caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla
Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241.
5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti,
fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis,
l'accertamento della conformita' ai piani urbanistici ed
alle norme in materia di edilizia e' effettuato ai sensi
del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano
modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore
portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi
dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in deroga all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di
cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i
pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le
autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e
regionali.
6. All'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) e' sostituito
dal seguente:
"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla
categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
e della navigazione nonche' per la difesa delle coste".
7. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai
porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
opere nei porti di cui alla categoria I e per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni,
il comune interessato o l'Autorita' di sistema portuale
possono comunque intervenire con proprie risorse, in
concorso o in sostituzione dello Stato, per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla
regione o alle regioni interessate l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classe III. Le Autorita' di
sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le
opere da esse stesse realizzate, possono imporre
soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate,
oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate,
nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I
relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle proposte contenute nei piani operativi
triennali predisposti dalle Autorita' di sistema portuale,
ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua
annualmente le opere di cui al comma 9 del presente
articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in
conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di
sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana direttive di
coordinamento.
11-bis. - 11-sexies.».
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio). -
1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere
svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di
evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura
bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su
tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi
compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di
colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di
cui al comma 3, e' presentato dall'Autorita' di sistema
portuale (52) o, laddove non istituita, dall'ente
competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, approva il progetto entro trenta
giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il
relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l'approvazione
definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve
intervenire entro trenta giorni dalla suddetta
trasmissione, previo parere, solo se il progetto di
dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di
contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio
della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori
portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle
oggetto dei provvedimenti della Commissione di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla
valutazione di impatto ambientale. Il decreto di
autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7
del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea
forma di pubblicita'.
1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree
portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici,
anche se non posti in siti di interesse nazionale, si
utilizzano le modalita' e le migliori tecnologie
disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione
di contaminanti, ove presenti.
(Omissis).».
«Art. 7 (Organi dell'Autorita' di sistema portuale). -
(Omissis).
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti possono essere disposti la revoca del mandato del
Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione
qualora:
a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 5,
lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato
nel successivo termine di trenta giorni;
b) siano riscontrati dai competenti organi di
controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso
esercizio o gravi irregolarita' nell'espletamento delle
funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli
articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il
funzionamento dell'Autorita';
c) non siano approvati i bilanci entro il termine
previsto dalla normativa vigente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 36-bis,
comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante Misure urgenti per la crescita del Paese,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36-bis (Razionalizzazione dei criteri di
individuazione di siti di interesse nazionale). -
(Omissis).
3. Su richiesta della regione interessata, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentiti gli enti locali interessati, puo' essere
ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale,
fermo restando che rimangono di competenza regionale le
necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica
della porzione di siti che, all'esito di tale
ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale. Se la
ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione
ricadente nei limiti territoriali di competenza di
un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi
dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la
richiesta di ridefinizione del perimetro puo' essere
formulata anche dall'Autorita' di Sistema Portuale, previo
parere degli enti locali interessati acquisito mediante una
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11-bis del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-bis (Finanziamento degli interventi per la
digitalizzazione della logistica portuale). - 1. A
decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di
euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento
degli interventi di adeguamento dei porti, di cui
all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e' destinata al finanziamento delle attivita'
strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
del Paese con particolare riferimento ai porti, agli
interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per
garantire il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci,
nonche' per il completamento degli investimenti, con
particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e
piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo
61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.
2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in
attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di
cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del
medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e
sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che
si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del
rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 199, comma
8, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e
di trasporti marittimi). - (Omissis).
8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottati entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si
procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di
amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna
delle Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita'
portuale di Gioia Tauro per le finalita' del comma 1,
lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2020.
(Omissis).».
- L'articolo 224 del codice della navigazione, reca
(Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del
servizio marittimo).
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 5,
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante
Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione). -
(Omissis).
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine se osservano i criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi
725 e 726, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non
imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della
prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma
1, lettera e), e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera
e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si
considera al di fuori dell'Unione europea qualora
attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata
l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del
servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati le modalita' e i mezzi idonei a
dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del
servizio al di fuori dell'Unione europea.
726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate
a partire dal 1° novembre 2020.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 34-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34-bis (Cold ironing). - 1. Al fine di favorire
la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree
portuali mediante la diffusione delle tecnologie
elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
adotta uno o piu' provvedimenti volti a introdurre una
specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica
erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto
dotate di impianti elettrici con potenza installata
nominale superiore a 35 kW. Alle stesse forniture non si
applicano gli oneri generali di sistema, data la natura
addizionale dei suddetti prelievi.
(Omissis).».
 
Art. 48 bis
Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616

1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) alla lettera c), la parola: «radiotelegrafica» e' sostituita dalla seguente: «radioelettrica» e le parole: «1.600 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «500 tonnellate»;
2) la lettera d) e' abrogata;
b) all'articolo 6:
1) al quarto comma, le parole: «, c), d)» sono soppresse;
2) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
«La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 6
della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante Sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 4 (Documenti relativi alla sicurezza della
navigazione). - I documenti comprovanti l'adempimento delle
prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in
mare sono:
a) certificato di sicurezza: per le navi da
passeggeri in viaggi internazionali;
b) certificato di sicurezza per le dotazioni di
armamento: per le navi da carico di stazza lorda uguale o
superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;
c) certificato di sicurezza radioelettrica: per le
navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500
tonnellate in viaggi internazionali;
d) abrogata;
e) certificato di esenzione: per le navi indicate
nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata
la esenzione dalla applicazione di una o piu' norme della
presente legge;
f) certificato di idoneita': per le navi da carico di
stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi
internazionali, nonche' per le navi da passeggeri o da
carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate
adibite a viaggi nazionali.
Nel certificato di idoneita' sono annotate anche le
indicazioni relative agli impianti radioelettrici di bordo.
L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza
per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per
quelle adibite a servizi speciali quali la pesca,
traghetto, rimorchio, salvataggio e diporto, viene
annotato, a cura dell'autorita' marittima che ha proceduto
all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o sulla
licenza secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di
navi minori o galleggianti:
g) certificato di bordo libero: rilasciato a norma
del Capo II della presente legge.».
«Art. 6 (Rilascio e validita' dei certificati di
sicurezza e d'idoneita'). - I certificati di sicurezza e di
idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in base
alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente
legge.
Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono
particolari accordi in materia di sicurezza della
navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di
idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del
console, in conformita' degli accordi medesimi.
Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono
particolari accordi in materia di sicurezza della
navigazione, l'autorita' consolare, allorche' deve
accertare l'idoneita' alla navigazione per le navi
nazionali risultanti sprovviste dei certificati di
sicurezza o di idoneita' in regolare corso di validita',
procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai
regolamenti di applicazione della presente legge. Degli
accertamenti effettuati, l'autorita' consolare redige un
verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio,
fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o
nel primo porto di uno Stato con il quale esistono
particolari accordi in materia di sicurezza della
navigazione. La validita' del verbale non potra' comunque
superare i tre mesi.
La durata dei certificati di sicurezza di cui alle
lettere a) ed e) dell'art. 4 non puo' essere superiore ad
un anno.
La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a
collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre
mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio
dei certificati stessi. La durata del certificato di
idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo'
essere superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da
pesca la cui durata e' fissata in tre anni.».
 
Art. 48 ter
Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche

1. All'articolo 178, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «le ispezioni di cui all'articolo 176» sono inserite le seguenti: «effettuati dai propri funzionari».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 178, comma 1, del
citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 178 (Spese per i collaudi e le ispezioni). - 1.
Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176,
effettuati dai propri funzionari sono dovuti al Ministero,
da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il
servizio, il rimborso delle spese e le quote di
surrogazione del personale, stabilite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni
rese ad Enti diversi e privati.».
 
Art. 48 quater

Tracciabilita' telematica delle movimentazioni delle unita' navali
nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di
arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della
navigazione

1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilita' delle movimentazioni delle unita' navali nei porti, con particolare riguardo alle attivita' dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «agenti raccomandatari,» sono inserite le seguenti: «avvisatori marittimi,».
2. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino alla data del 31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

Riferimenti normativi

- L'articolo 329 del Codice della navigazione, reca
(Stipulazione del contratto in localita' estera dove non
sia autorita' consolare).
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-bis, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante
Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14-bis (Portale per lo scambio telematico di dati
tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari,
compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni -
PMIS). - 1. Lo scambio delle informazioni di interesse
commerciale previste dal presente decreto tra armatori,
proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi,
compagnie o comandanti delle navi e le autorita' marittime,
l'agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati,
finalizzato al piu' efficace esercizio delle attivita'
amministrative correlate all'ingresso, all'operativita'
portuale ed alla partenza delle unita', si attua attraverso
il sistema telematico PMIS.
2. L'Amministrazione assicura l'integrazione del PMIS
con il SafeSeaNet.».
- La direttiva 27 giugno 2002, n. 2002/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio
del traffico navale e d'informazione e che abroga la
direttiva 93/75/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 agosto 2002, n. L
208.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 103-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1.
Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci
adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e
dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data
successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo
328 del codice della navigazione, tutti i contratti di
arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei
servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante
della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore
nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della
navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle
annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357,
comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».
 
Art. 48 quinquies
Zona logistica semplificata

1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora in una regione ricadano piu' Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti ».
2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 62
e 64, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, come
modificato dalla presente legge:
«62. La Zona logistica semplificata puo' essere
istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero
massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
regioni sia presente almeno un'area portuale con le
caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
Qualora in una regione ricadano piu' Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali
siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad
istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui
ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e
retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale
che abbia scali in regioni differenti.».
«64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che
operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle
agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5, commi
1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a
finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate istituite
ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano
applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma
2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017.».
 
Art. 49

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali

1. Al fine di assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, per le medesime finalita' di cui al comma 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche' di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la possibilita' per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza, specifiche misure e modalita' di effettuazione delle ispezioni.
4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalita' di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita' del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita' reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonche' le modalita' della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalita' previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalita' con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operativita' a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.».
5. All'articolo 25 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorieta' della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente proprietario della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e' indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarita' delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi e' indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarita' delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonche' i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.».
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: «che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine».
5-ter. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2, dopo la lettera E e' inserita la seguente:
«E-bis - Strade urbane ciclabili»;
2) al comma 3, dopo la lettera E e' inserita la seguente:
«E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocita' non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorita' per i velocipedi»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) il numero 12-bis) e' sostituito dai seguenti:
«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile puo' essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa e' parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile puo' essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile e' parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli»;
2) dopo il numero 58) e' aggiunto il seguente:
«58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimita' della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui e' garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facolta' puo' essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalita' di circolazione dei velocipedi e' denominata "doppio senso ciclabile" ed e' individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purche' non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.»;
2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis»;
d) nel titolo I, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata). -1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle societa' private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attivita'.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita' di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo e' conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonche' di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale e' conferito il potere di contestazione nonche' di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 e', altresi', conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attivita' di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle societa' di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilita' di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
5. L'attivita' sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a cio' preposti, a cui compete anche tutta l'attivita' autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 la facolta' di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalita' operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
6. Ai fini dell'accertamento nonche' per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo e' possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
e) all'articolo 37, il comma 3 e' abrogato;
f) all'articolo 75, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2»;
g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilita', per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi', le modalita' e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione»;
h) all'articolo 94:
1) al comma 2, le parole: «procede all'aggiornamento della carta di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226»;
2) al comma 4, dopo le parole: «l'aggiornamento» sono inserite le seguenti: «dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli»;
i) all'articolo 126:
1) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneita' psicofisica richiesti per il rinnovo di validita' della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida e' subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostativita' presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non e' rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6»;
2) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorita' diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8»;
3) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita' psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalita' di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
l) all'articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili»;
m) all'articolo 148, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede e' tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilita' e della probabilita' di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocita', ove necessario, affinche' la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocita' qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo»;
n) all'articolo 150, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui e' consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile»;
o) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente»;
p) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: «e per quelli adibiti a locazione senza conducente» sono inserite le seguenti: «, ovvero con facolta' di acquisto in leasing,»;
q) all'articolo 182:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili»;
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile»;
3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimita' dell'intersezione»;
r) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: «attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: « o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonche' il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone».
5-quater. L'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato.
5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, e' abrogato.
5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, e' autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed e' rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonche' la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020 »;
b) dopo il comma 4-sexies e' aggiunto il seguente:
«4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i tempi di espletamento delle attivita' di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori e' riconosciuto, per lo svolgimento dell'attivita', un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalita' di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870».
5-octies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico dal comune di Altare, in Liguria, fino al comune di Alia, in Sicilia»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalita' di erogazione delle risorse del predetto Fondo».
5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021».
5-decies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5-undecies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2002, n. 168, le parole: «sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2».
5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 25 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo
codice della strada, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25. (Attraversamenti ed uso della sede stradale).
- 1. Non possono essere effettuati, senza preventiva
concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso
della sede stradale e relative pertinenze con corsi
d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di
telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo,
sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie,
gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri
impianti ed opere, che possono comunque interessare la
proprieta' stradale. Le opere di cui sopra devono, per
quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il
loro uso e la loro manutenzione non intralci la
circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo
l'accessibilita' delle fasce di pertinenza della strada.
1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati
tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando
l'obbligatorieta' della concessione di cui al comma 1, le
strutture che realizzano l'opera d'arte principale del
sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza
nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente che rilascia
la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'art. 2,
comma 2, a quello della strada interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei
flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di
strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese
le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di
titolarita' degli enti proprietari delle strade di tipo A e
B, anche quando tali enti rilasciano la concessione
all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e
strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente proprietario
della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, e' indicata nell'atto di
concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o
rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza per
l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale,
nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va
rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza per
l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale,
nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va
rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e
1-ter, la titolarita' delle strutture delle opere d'arte
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi e' indicata in appositi atti
convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione
alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le modalita'
e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a
carico dell'ente titolare della strada interferente,
stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori
delle strade interessate dall'attraversamento a livello
sfalsato.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi
stradali esistenti, gli enti proprietari della strada
interferita e di quella interferente provvedono, ove
necessario anche mediante trasferimento della titolarita'
delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Gli enti proprietari, nonche' i
gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in
attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, comma 1,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8. (Modalita' per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni). - 1. La licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle
amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico
concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la
disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine
del veicolo o natante, che possono gestirle in forma
singola o associata.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 7,
37, 75, 78, 94, 126, 145, 148, 150, 175,180, 182 e 201 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
Nuovo codice della strada, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. (Definizione e classificazione delle strade).
- (Omissis)
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E-bis: Strade urbane ciclabili;
F - Strade locali;
F-bis - Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con
accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia
riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra
e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o
fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e
marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica
carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con
limite di velocita' non superiore a 30 km/h, definita da
apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con
priorita' per i velocipedi.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade .
F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale,
urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente
alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da
una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada.
(Omissis).».
«Art. 3. (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a
raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di
traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione
dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate
o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita'
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni
alla circolazione su aree pedonali.
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada
godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il
margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti
elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di
intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato
a selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu'
corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
da strisce di margine.
7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le
biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di
arresto per tutti gli altri veicoli.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: e' il movimento, la fermata e la
sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprieta'
stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore
della scarpata se la strada e' in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli
(corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si
muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o
piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.
12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante
una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla
circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso
di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo
del velocipede. La corsia ciclabile puo' essere impegnata,
per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della
carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai
velocipedi; in tal caso essa e' parte della corsia
veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche
discontinue. La corsia ciclabile puo' essere impegnata da
altri veicoli anche quando sono presenti fermate del
trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle
strisce di delimitazione di fermata di cui all'art. 151 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si
intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario
per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di
effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia
fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura;
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile:
parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico
di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua,
valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la
circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso
contrario a quello di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia
ciclabile e' parte della carreggiata destinata alla
circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli
altri veicoli;
(Omissis);
58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimita'
della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico,
in cui e' garantita una particolare protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.».
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2
dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di
cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana;
i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E,
E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia
inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a
traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in
senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per
tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La
facolta' puo' essere prevista indipendentemente dalla
larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla
posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei
veicoli autorizzati al transito. Tale modalita' di
circolazione dei velocipedi e' denominata "doppio senso
ciclabile" ed e' individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle
strade di cui alla lettera i), purche' non siano presenti
binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia
inferiore a 4,30 m.;
(Omissis).
11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere
limitata o esclusa la circola zione, la sosta o la fermata
di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con
modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di
circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli
scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di
contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le
limitazioni o i divieti previsti al presente comma e'
soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma
13-bis.».
«Art. 37.(Apposizione e manutenzione della segnaletica
stradale). - 1. L'apposizione e la manutenzione della
segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento
per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei
centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali
di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su
strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso
pubblico e sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprieta' del comune
all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai
diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole
strade limitatamente ai segnali concernenti le
caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La
rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la
collocazione di segnali che indicano posti di servizio
stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto
soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e
la manutenzione di detti segnali fanno carico agli
esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare,
nei segnali di localizzazione territoriale del confine del
comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella
zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella
lingua italiana.
3. (Abrogato)».
«Art. 75. (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - 1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle
norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da
un normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc³, tale accertamento e' limitato al
solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare
singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo
stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all'art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si
riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche
oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione
sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o
regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione
nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato
da adibire a servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone di cui all'art. 85, o a servizio di
piazza di cui all'art. 86, o a servizio di linea per
trasporto di persone di cui all'art. 87, che sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a
veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste
nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.».
«Art. 78.(Modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi
devono essere sottoposti a visita e prova presso i
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai
dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e
funzionali, anche con riferimento ai veicoli con
adattamenti per le persone con disabilita', per le quali la
visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste.
Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi', le
modalita' e le procedure per gli accertamenti e
l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne
danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
fini dei conseguenti adeguamenti fiscali..
(Omissis).».
«Art. 94. (Formalita' per il trasferimento di
proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per
il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In
caso di trasferimento della proprieta' degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta'
di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro
sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione
dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione
nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della
proprieta' e dello stato giuridico del veicolo. Il
competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa
trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarita',
procede alla ricusazione della formalita' entro tre giorni
dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni
trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale.
2. In caso di trasferimento della residenza
dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se
si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali e del personale procede all'aggiornamento
dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli
225 e 226.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 728 ad euro 3.636.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e'
stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1,
l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale
dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 364 ad euro 1.817.
(Omissis).».
«Art. 126. (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). -(Omissis).
8. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i
sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a
trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla
data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni
altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato
della patente di cui al primo periodo. Analogamente
procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti
che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di
avere effettuato i versamenti in conto corrente postale
degli importi dovuti per la conferma di validita' della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la
visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il
titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato,
deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di
validita'.
8-bis. Al titolare di patente di guida che si
sottopone, presso la commissione medica locale di cui
all'art. 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica
della persistenza dei requisiti di idoneita' psicofisica
richiesti per il rinnovo di validita' della patente di
guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta,
un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito
finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso
provvisorio di guida e' subordinato alla verifica
dell'insussistenza di condizioni di ostativita' presso
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
all'art. 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida
non e' rilasciato ai titolari di patente di guida che
devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli
186, comma 8, e 187, comma 6.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o
dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
dalle autorita' diplomatico-consolari italiane presenti
negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici da parte di medici
fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una
specifica attestazione che per il periodo di permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
requisiti di idoneita' psichica e fisica. Chi ha rinnovato
la patente di guida presso un'autorita'
diplomatico-consolare italiana in uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione
della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa
secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.
10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio della Direzione
generale per la motorizzazione del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici l'esito dell'accertamento stesso per i
provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
10-bis. La commissione medica locale di cui all'art.
119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita'
psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al
declassamento della patente di guida, trasmette, per via
informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale
operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della
nuova patente di guida. Contenuti e modalita' di
trasmissione dei dati della commissione medica locale
all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale sono fissati con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis).».
«Art. 145. (Precedenza). - (Omissis).
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri
veicoli nelle intersezioni nelle quali sia cosi' stabilito
dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo
di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle
strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo
non soggetto a pubblico passaggio.
4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri
veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi
che circolano sulle corsie ciclabili.
(Omissis).».
«Art. 148 (Sorpasso). - (Omissis).
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo
alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori
e non esista un salvagente, il sorpasso a destra e'
vietato.
9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente
di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede
e' tenuto ad usare particolari cautele al fine di
assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in
considerazione della minore stabilita' e della probabilita'
di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede
stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede,
il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle
condizioni predette per compiere la manovra in completa
sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente
la velocita', ove necessario, affinche' la manovra di
sorpasso sia compiuta a ridottissima velocita' qualora le
circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni
del presente comma e' soggetto alle sanzioni amministrative
di cui al comma 16, primo periodo.
(Omissis).»."
«Art. 150. (Incrocio tra veicoli nei passaggi
ingombrati o su strade di montagna). - 1. Quando l'incrocio
non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri
ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia e'
ostacolato e non puo' tenersi vicino al margine destro
della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i
veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte
pendenza, se l'incrocio con altri veicoli e' malagevole o
impossibile, il conducente che procede in discesa deve
arrestarsi e accostarsi quanto piu' possibile al margine
destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove
esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita
dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la
strada e' tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la
manovra in retromarcia.
2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui e'
consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui
all'art. 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non
agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono
dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia
ciclabile per doppio senso ciclabile.
(Omissis).».
«Art. 175. (Condizioni e limitazioni della circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali). -
(Omissis).
2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli
sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata
inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e
motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a
motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o
di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei
tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore
termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW,
destinati al trasporto di persone e con al massimo un
passeggero oltre al conducente;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente
assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto,
se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i
limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei
casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento
e gommatura possono costituire pericolo per la
circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e
fissato.
(Omissis).».
Art. 180. (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida). - (Omissis).
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando
il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve
avere con se' la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e
i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio
pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a
locazione senza conducente, ovvero con facolta' di acquisto
in leasing, la carta di circolazione puo' essere sostituita
da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
(Omissis).».
«Art. 182. (Circolazione dei velocipedi). - 1. I
ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in
cui le condizioni della circolazione lo richiedano e,
comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando
circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere
su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni
dieci e proceda sulla destra dell'altro.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane
ciclabili.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e
delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi
devono essere in grado in ogni momento di vedere
liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la
massima liberta', prontezza e facilita' le manovre
necessarie.
3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei
casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e
farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando,
per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o
di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai
pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede
a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e
attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di
eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all'art. 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati
per il trasporto di altre persone oltre al conducente
devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche,
solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono
trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i
conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo
di due bambini fino a dieci anni di eta'.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica
l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie
ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalita' stabilite nel regolamento. Le norme previste dal
regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si
applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e
sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori
dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di
velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di
indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'art. 162.
9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1,
previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla
soglia dell'intersezione puo' essere realizzata la casa
avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o
della semicarreggiata. La casa avanzata puo' essere
realizzata lungo le strade con velocita' consentita
inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di' piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari
almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita
per il flusso veicolare. L'area delimitata e' accessibile
attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza
pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in
prossimita' dell'intersezione.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 26 ad euro 102. La sanzione
e' da euro 42 ad euro 173 quando si tratta di velocipedi di
cui al comma 6.».
«Art. 201. (Notificazione delle violazioni). -
(Omissis).
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria
e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato
ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo
utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non
autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e
scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle
strade riservate o con accesso o transito vietato,
attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito
regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e
l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di
circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle
corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente,
nonche' il controllo della durata di permanenza all'interno
delle medesime zone;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171,
193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento;
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della
violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la
responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante il
confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo
e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti
dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso
terzi, di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
(Omissis).».
- L'art. 74 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, abrogato dalla
presente legge, recava: Art. 37 Cod. Str. - Ricorso contro
provvedimenti relativi alla segnaletica.
- L'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 29, recante
Disposizioni in materia di sicurezza stradale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2010, n. 173, S.O.,
abrogato dalla presente legge, recava: Rilascio di un
permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo
della patente.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
1999, n. 250, recante Regolamento recante norme per
l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di
impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma
dell'art. 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n.
127, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1999,
n. 179.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 92 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 92. (Disposizioni in materia di trasporto
marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
veicoli). - 1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa
riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di
merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino
alla data del 30 aprile 2020, non si procede
all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale
ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonche'
dell'art. 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Per indennizzare le predette Autorita' per le mancate
entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di
ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro
per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'art. 126.
2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei
traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di
persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
relativi al periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al
pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da
effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche
mediante rateazione senza applicazione di interesse, si
provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna
Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano altresi' ai concessionari
demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da
Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi
dell'art. 36 del codice della navigazione, i quali
provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30
settembre 2020 senza applicazione di interesse.
3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei
diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in
vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 e
da effettuare secondo le modalita' previste dagli articoli
78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta
giorni senza applicazione di interessi.
4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale
di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, e' autorizzata la
circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita
e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attivita' di
revisione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, ed e' rispettivamente autorizzata la
circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da
sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020
nonche' la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei
veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31
dicembre 2020.
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi
di trasporto pubblico locale e regionale, non possono
essere applicate dai committenti dei predetti servizi,
anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di
corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle
minori corse effettuate o delle minori percorrenze
realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga
percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali
indivisi.
4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del
virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli
affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale,
possono essere sospese, con facolta' di proroga degli
affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi
successivi alla dichiarazione di conclusione
dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza
pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale
gia' definite con l'aggiudicazione alla data del 23
febbraio 2020.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai
commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4-quinquies. All'art. 13-bis, comma 4, primo periodo,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2020».
4-sexies. All'art. 5, comma 2, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma
1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2021».
4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti
dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i tempi di
espletamento delle attivita' di cui all'art. 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021
gli accertamenti previsti dal medesimo art. 80 possono
essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 2017. Ai predetti ispettori e' riconosciuto, per lo
svolgimento dell'attivita', un compenso, a carico esclusivo
dei richiedenti la revisione, determinato secondo le
modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 1° dicembre 1986, n. 870.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 104,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
104. Per l'installazione della segnaletica lungo
l'itinerario ciclo-turistico appenninico dal comune di
Altare, in Liguria, fino al comune di Alia, in Sicilia, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade
ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per
l'anno 2019. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020,
sono definite le modalita' di erogazione delle risorse del
predetto Fondo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante
Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge 7
agosto 2015, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2017, n. 145, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Documento unico di circolazione e di
proprieta'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta
di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute
nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del
Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati
di circolazione e di proprieta' degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni
mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III,
sezione I, del codice civile.
2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di
seguito denominata «documento unico», sono annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli
articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
c) i dati validati dal Pubblico registro
automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione
giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla
circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua
definitiva esportazione all'estero.
3. Nel documento unico sono, altresi', annotati i dati
relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di
provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono
sulla proprieta' e sulla disponibilita' del veicolo,
annotati presso il PRA, nonche' di provvedimenti di fermo
amministrativo, con le modalita', anche telematiche,
previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero della
giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
competente al rilascio della carta di circolazione, che ha
validita' di certificazione dei dati in essa contenuti,
ferma restando la responsabilita' dell'Automobile club
d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla
proprieta' e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati
relativi ai veicoli di cui al presente articolo.
4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese
esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, con uno o piu' decreti definisce le
modalita' e i termini per la graduale utilizzazione, da
completare comunque entro il 31 marzo 2021, delle procedure
telematiche per il rilascio del documento unico,
specificando anche le cadenze temporali delle fasi di
verifica delle funzionalita' da effettuare presso gli
Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente
individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle
modalita' e dei termini indicati nei decreti di cui al
primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento
ai sensi dell'art. 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante Disposizioni
urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - 1. Sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere
A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite
dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico, di cui viene data informazione agli
automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e
successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi
tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o
installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su
singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto
del prefetto ai sensi del comma 2.
(Omissis).».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.
- L'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
302, S.O., abrogato dalla presente legge, recava Funzioni
di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni
del codice della strada.
 
Art. 49 bis

Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di
circolazione

1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprieta' di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.
2. La restituzione del documento di circolazione originale e' subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalita' definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Per il titolo del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 98, si veda nei riferimenti normativi all'art. 49.
- Si riporta l'art. 60 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada:
«Art. 60 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di
interesse storico e collezionistico). - 1. Sono considerati
appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonche' i
motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche'
destinati alla loro conservazione in musei o locali
pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle
originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa
costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti
prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione.
Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il
Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni:
a) la loro circolazione puo' essere consentita
soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni
autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono
essere provvisti di una particolare autorizzazione
rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la
localita' sede della manifestazione o del raduno ed al
quale sia stato preventivamente presentato, da parte
dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei
veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita'
massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza
offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve
essere comunicato al Dipartimento per i trasporti
terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma
2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico
possono circolare sulle strade purche' posseggano i
requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati
dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza
l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli
di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per
questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 ad euro 345 se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 ad
euro 173 se si tratta di motoveicoli.».
 
Art. 50

Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto
ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera g), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE;»;
2) alla lettera i) le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti»;
3) alla lettera o-quater), dopo le parole «che definisce» sono inserite le seguenti: «le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonche'»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole «nell'ambito del Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti: «o del Piano di sviluppo aeroportuale» e dopo le parole «comunque desumibili dal Piano regolatore portuale», sono inserite le seguenti: «o dal Piano di sviluppo aeroportuale»; al secondo periodo, dopo le parole «Qualora il Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti: «, il Piano di sviluppo aeroportuale»;
2) al comma 9, e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale.»;
3) al comma 12, dopo le parole «pianificazione territoriale» sono inserite le seguenti: «, urbanistica» e dopo le parole «della destinazione dei suoli conseguenti» sono inserite le seguenti: «all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'»;
c) all'articolo 7-bis:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno piu' decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonche' le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2. »;
2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonche' delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «Sono sottoposti a VIA» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorita' competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorita'.»;
4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.»;
d) all'articolo 8:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, e' istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unita', in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennita' aggiuntiva definita con le modalita' di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto.»;
2) al comma 4, dopo le parole «della Commissione» sono aggiunte le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»;
3) al comma 5, dopo le parole «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC», e dopo le parole «ciascun membro della Commissione» sono inserite le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»;
e) all'articolo 9:
1) al comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto e' proposto.»
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'autorita' competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l'autorita' cui e' possibile ricorrere e il relativo termine.».
f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, puo' richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Contestualmente, l'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.
6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione e', altresi', pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente.
7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita' competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.»;
g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Consultazione preventiva). - 1. Il proponente ha la facolta' di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita' competente trasmette al proponente il proprio parere.»;
h) all'articolo 21:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g)»;
2) al comma 2, le parole «La documentazione di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1», e dopo la parola «comunica» e' inserita la seguente: «contestualmente»;
3) al comma 3 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
i) all'articolo 23:
1) al comma 1, lettera a), le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
3) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria.»;
l) all'articolo 24:
1) al comma 3, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole «entro i trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i venti giorni successivi», le parole «ulteriori trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti giorni» e, al secondo periodo, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
3) al comma 5:
3.1. al primo periodo le parole «, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico,» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e»;
3.2. (Soppresso);
3.3. all'ultimo periodo, le parole «trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni successivi»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita' competente, sul proprio sito internet istituzionale.»;
m) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «Nel caso di progetti di competenza statale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione.», nonche' al quarto periodo le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e al quinto periodo dopo le parole «Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» sono aggiunte le seguenti: «nonche' qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.»;
3) al comma 4, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;»;
n) all'articolo 27:
1) al comma 4, primo periodo, la parola «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Entro i successivi quindici giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorita' competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorita' competente sul proprio sito internet e di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.»;
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalita' simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e' sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.»;
o) all'articolo 27-bis:
1) al comma 2, le parole «Entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni»;
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, che operano secondo le modalita' definite da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e conflitto di interessi;
d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio»;
p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il proponente, entro i termini di validita' disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o di VIA, trasmette all'autorita' competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformita' delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione e' pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorita' competente»;
p-ter) all'articolo 102, comma 1, la parola: «ovvero» e' sostituita dalle seguenti: «o, in alternativa»;
q) al numero 8) dell'allegato II alla parte seconda, le parole: «di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000 m3» sono sostituite dalle seguenti: «di petrolio con capacita' complessiva superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 200.000 tonnellate»
r) all'articolo 32:
1) al comma 1, dopo le parole «nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede» sono inserite le seguenti: «quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato» e, dopo le parole «concernente il piano, programma, progetto o impianto» sono aggiunte le seguenti: «e delle informazioni sulla natura della decisione che puo' essere adottata»;
2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: «5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano che entro sessanta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle osservazioni ricevute all'autorita' competente nell'altro Stato membro.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali gia' costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, mediante appositi protocolli d'intesa con l'autorita' competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonche' per assicurare il funzionamento della suddetta Scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 6,
7-bis, 8, 9, 21, 23, 24, 25, 27, 27-bis, 28, 32 e 102 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
Norme in materia ambientale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al Titolo III della parte seconda del presente decreto,
l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto
ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle
consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto
ambientale, delle eventuali informazioni supplementari
fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni,
l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti
ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento
di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione
del progetto;
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito
VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle
linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,
che si avvale dell'Istituto superiore di sanita', al fine
di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti,
che la realizzazione e l'esercizio del progetto puo'
procurare sulla salute della popolazione;
b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di
carattere preventivo al quale e' necessario sottoporre
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o su un'area geografica proposta
come sito della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti
e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto,
sui seguenti fattori:
popolazione e salute umana;
biodiversita', con particolare attenzione alle
specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva
92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti
derivanti dalla vulnerabilita' del progetto a rischio di
gravi incidenti o calamita' pertinenti il progetto
medesimo;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai
beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita'
a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti
da un'autorita' per essere approvati, mediante una
procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'art. 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di
costruzione o di altri impianti od opere e di altri
interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente
presenta il progetto di fattibilita' come definito
dall'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto
definitivo come definito dall'art. 23, comma 7, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da
consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello
studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV
della direttiva 2011/92/UE;
g-bis) studio preliminare ambientale: documento da
presentare per l'avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, contenente le informazioni sulle
caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti
significativi sull'ambiente, redatto in conformita' alle
indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte
seconda del presente decreto;
h);
i) studio di impatto ambientale: documento che
integra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto
in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 22 e alle
indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda
del presente decreto;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro
composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) installazione: unita' tecnica permanente,
in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate
all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra
attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria
l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore;
i-quinquies) installazione esistente: ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per
la quale, a tale data, sono state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in
funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle
categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) nuova installazione: una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa
espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o
di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In
particolare, con riferimento alla disciplina
dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna
attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di
soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che
dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o
'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai
sensi dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva
2010/75/UE;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento
adottato secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le
parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni
per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e,
se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di
livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio
normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa
per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o
almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e
maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita' a VIA di un
progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se un progetto determina potenziali impatti
ambientali significativi e negativi e deve essere quindi
sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni
di cui al Titolo III della parte seconda del presente
decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a
VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante
dell'autorita' competente che conclude il procedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA;
o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato,
obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione
dell'autorita' competente in merito agli impatti ambientali
significativi e negativi del progetto, adottato sulla base
dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni
pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
o-ter) condizione ambientale del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA: prescrizione
vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle
caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste
per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e
negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo
di verifica di assoggettabilita' a VIA;
o-quater) condizione ambientale del provvedimento di
VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al
provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da
seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle
opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali
atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni
ambientali del progetto, nonche' i requisiti per la
realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative
attivita', ovvero le misure previste per evitare,
prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti
ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno,
le misure di monitoraggio;
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che
abilita il proponente a realizzare il progetto;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, l'elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e
l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti
ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
o del provvedimento comunque denominato che autorizza
l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o
giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in
parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di
un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di
informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato
nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani,
programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o
puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo
2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali
definite all'art. 74, comma 1, lettera l);
v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni,
ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'art.
2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) combustibile: qualsiasi materia
combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma
ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia
liberata dal processo;
v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,
come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del
medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica
la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si
applicano inoltre le definizioni di 'impianto di
incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di
coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'art. 237-ter.».
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La valutazione
ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,
II-bis, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
Piano di sviluppo aeroportuale, gia' sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le
categorie per le quali e' prevista la Valutazione di
impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo
aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il
Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive
varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a
valutazione di impatto ambientale nella loro interezza
secondo le norme comunitarie, tale valutazione e'
effettuata secondo le modalita' e le competenze previste
dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali
contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un
unico provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di
difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario
nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di
emergenza .
5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai
progetti che possono avere impatti ambientali significativi
e negativi, come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c).
6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa
produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad
eccezione delle modifiche o estensioni che risultino
conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei
medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla
parte seconda del presente decreto, in applicazione dei
criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015.
7. La VIA e' effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla
parte seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o
interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero
all'interno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica
di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti
che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
negli allegati II e III che comportano il superamento degli
eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in
applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi.
8.
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di
cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere
all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione
preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie
valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica
di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale.
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale
unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte
seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale
applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del
presente decreto, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalita' del
progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi
della normativa nazionale ed europea in materia di
valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni
acquisite.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o
della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione
dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
per:
a) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui
alla lettera a) del presente comma.
14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma
13, anche qualora costituiscano solo una parte delle
attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla
realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art.
208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del
comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei
termini di cui all'art. 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma
della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace
ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'art. 29-sexies, comma
9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I
titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la
durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono
sempre assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate
all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli
impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni
finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il
comma 81 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione
in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota
di prodotto di cui all'art. 19, comma 1 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10%
per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le
somme corrispondenti al valore dell'incremento
dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate,
in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
di previsione , rispettivamente, del Ministero dello
sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita' di
vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di
monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle
valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche
mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie
regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei
corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di
contrasto dell'inquinamento marino.».
«Art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica
di assoggettabilita' a VIA). - 1. La verifica di
assoggettabilita' a VIA e la VIA vengono effettuate ai
diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza
di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni
nelle valutazioni.
2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di
cui all'allegato II alla parte seconda del presente
decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis
alla parte seconda del presente decreto.
2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
individua, con uno piu' decreti, successivamente
aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le
tipologie di progetti e le opere necessarie per
l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e
il Clima (PNIEC), nonche' le aree non idonee alla
realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle
caratteristiche del territorio, sociali, industriali,
urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree
sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di
siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe,
con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e
alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di
assoggettabilita' o a VIA in sede statale ai sensi del
comma 2.
2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma
2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici,
nonche' delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e
del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della
qualita' dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto
conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche
risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al
comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo
di superfici di strutture edificate, comprese le
piattaforme petrolifere in disuso.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono
sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui
all'allegato III alla parte seconda del presente decreto.
Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in
sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto.
4. In sede statale, l'autorita' competente e' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione
con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per le attivita' istruttorie relative al
procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA e' adottato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
provvedimento di VIA e' adottato nelle forme e con le
modalita' di cui all'art. 25, comma 2, e all'art. 27, comma
8.
5. In sede regionale, l'autorita' competente e' la
pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle Province
autonome.
6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di
assoggettabilita' a VIA l'autorita' competente coincida con
l'autorita' proponente di un progetto, le autorita'
medesime provvedono a separare in maniera appropriata,
nell'ambito della propria organizzazione delle competenze
amministrative, le funzioni confliggenti in relazione
all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente
decreto. Le autorita' competenti evitano l'insorgenza di
situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e
provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche
potenziale, alle competenti autorita'.
7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di
assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
assicurano che le procedure siano svolte in conformita'
agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente
decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si
svolge con le modalita' di cui all'art. 27-bis.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti
l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni
amministrative ad esse attribuite in materia di VIA,
nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di
compiti specifici agli altri enti territoriali
sub-regionali. La potesta' normativa di cui al presente
comma e' esercitata in conformita' alla legislazione
europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente
decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole
particolari ed ulteriori per la semplificazione dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del
pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente
interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche'
per la destinazione alle finalita' di cui all'art. 29,
comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono
derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli
articoli 19 e 27-bis.
8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il
superamento di sentenze di condanna della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale
per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i
poteri sostitutivi di cui all'art. 41 della legge 24
dicembre 2012 n. 234.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza
biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e
i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e di
VIA, fornendo:
a) il numero di progetti di cui agli allegati III e
IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;
b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto
ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli
allegati III e IV;
c) il numero di progetti di cui all'allegato IV
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA;
d) la durata media delle procedure di valutazione
dell'impatto ambientale;
e) stime generali dei costi medi diretti delle
valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli
effetti sulle piccole e medie imprese.
10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare informa la Commissione europea circa lo stato di
attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica
la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di
impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati.».
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'am-biente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, si applica
quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di
diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis, e' istituita
la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e formata da un numero massimo di
venti unita', in possesso di laurea specialistica o
magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque
anni di esperienza professionale e con competenze adeguate
alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti
progetti, individuate in base all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del
CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma
2, secondo periodo. I componenti nominati nella Commissione
Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione di
cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere.
I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 7-bis, comma
2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano
in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola
volta. Ai commissari spetta una indennita' aggiuntiva
definita con le modalita' di cui al comma 5, esclusivamente
in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e
solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento
finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la
Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli
d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e
degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera
con le modalita' previste dall'art. 20, dall'art. 21,
dall'art. 23, dall'art. 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6
e 7 dell'art. 25, e dall'art. 27, del presente decreto.
3.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,
sono stabilite per i profili di rispettiva competenza
l'articolazione, l'organizzazione, le modalita' di
funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNIEC, comprensivi dei compensi
per i relativi componenti, in misura complessivamente non
superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'art. 33
del presente decreto, versate all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi
sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di
ciascun membro della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC e in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale del
personale di cui al comma 3 restano in carico
all'amministrazione di appartenenza.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In
caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle
Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano
che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze
tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di
adeguate figure di comprovata professionalita', competenza
ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
II e III della presente parte.».
«Art. 9 (Norme procedurali generali). - 1. Alle
procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal
presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le
norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice,
cosi' come disciplinato dagli articoli che seguono, una o
piu' conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi
informativi e le valutazioni delle altre autorita'
pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la
consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di
seguito disciplinate, l'autorita' competente puo'
concludere con il proponente o l'autorita' procedente e le
altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse
comune ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e'
facolta' del proponente presentare all'autorita' competente
motivata richiesta di non rendere pubblica parte della
documentazione relativa al progetto, allo studio
preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
L'autorita' competente, verificate le ragioni del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta
soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse
pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorita'
competente dispone comunque della documentazione riservata,
con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in
materia. L'invio di informazioni a un altro Stato membro e
il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro
sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro
in cui il progetto e' proposto.
4-bis. L'autorita' competente provvede a mettere a
disposizione del pubblico, mediante il proprio sito
internet istituzionale, le informazioni pratiche
sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al
destinatario sono indicati l'autorita' cui e' possibile
ricorrere e il relativo termine.».
«Art. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale). - 1. Il proponente ha la facolta' di
richiedere una fase di consultazione con l'autorita'
competente e i soggetti competenti in materia ambientale al
fine di definire la portata delle informazioni, il relativo
livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la
predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal
fine, trasmette all'autorita' competente, in formato
elettronico, il progetto di cui all'art. 5, comma 1,
lettera g), lo studio preliminare ambientale, nonche' una
relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi,
illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio
di impatto ambientale.
2. Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la
documentazione di cui al comma 1, e' pubblicata e resa
accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela
della riservatezza di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a
quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita'
competente che comunica contestualmente per via telematica
a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito web.
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal
proponente e della consultazione con i soggetti di cui al
comma 2, entro quarantacinque giorni dalla messa a
disposizione della documentazione nel proprio sito web,
l'autorita' competente esprime un parere sulla portata e
sul livello di dettaglio delle informazioni da includere
nello studio di impatto ambientale. Il parere e' pubblicato
sul sito web dell'autorita' competente.
4. L'avvio della procedura di cui al presente articolo
puo', altresi', essere richiesto dall'autorita' competente
sulla base delle valutazioni di cui all'art. 6, comma 9,
ovvero di quelle di cui all'art. 20.».
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il
proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'art. 5, comma 1, lettera
g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'art. 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'art. 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'art. 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico
eventualmente svolta ai sensi dell'art. 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
alla presente parte e per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla
documentazione di cui alle lettere da a) a e), la
valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita'
alle linee guida adottate con decreto del Ministro della
salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza
di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di
cui all'art. 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora la
documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente
richiede al proponente la documentazione integrativa,
assegnando un termine perentorio per la presentazione non
superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine
assegnato il proponente non depositi la documentazione
integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da
effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine
di quindici giorni, la documentazione risulti ancora
incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione.
4. La documentazione di cui al comma 1 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita' competente
all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita'
competente comunica contestualmente per via telematica a
tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati e comunque competenti ad
esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis,
contestualmente alla pubblicazione della documentazione di
cui al comma 1, la Commissione di cui all'art. 8, comma
2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro
Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1.».
«Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei
pareri e consultazioni transfrontaliere). - 1. Della
presentazione dell'istanza, della pubblicazione della
documentazione, nonche' delle comunicazioni di cui all'art.
23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al
pubblico sul sito web dell'autorita' competente. Tale forma
di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso
al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la
valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'
pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e per
gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.
L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e la
tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini
della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art.
32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del
progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti
dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'art. 10, comma 3.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2,
chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono
acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
di cui all'art. 23, comma 4. Entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedenti, il proponente ha facolta' di presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle
osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della
presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli
elaborati progettuali o della documentazione acquisita,
l'autorita' competente, entro i venti giorni successivi,
puo', per una sola volta, stabilire un termine non
superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
documentazione modificati o integrati. Su richiesta
motivata del proponente l'autorita' competente puo'
concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini
per la presentazione della documentazione integrativa per
un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui
il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine
perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e'
fatto obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione.
5. L'autorita' competente procede alla pubblicazione
delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale
e dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della
documentazione integrativa di cui al comma 4, che il
proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni,
un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita' al
comma 2, da pubblicare a cura dell'autorita' competente sul
proprio sito web. In relazione alle sole modifiche o
integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla
documentazione si applica il termine di trenta giorni per
la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei
pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che
hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 23, comma
4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha
facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di
cui all'art. 32, i termini per le consultazioni e
l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo
decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di
interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli
Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal
medesimo art. 32.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonche' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi
informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque
espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32,
sono tempestivamente resi disponibili al pubblico
interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.».
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta
la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e
delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli
articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei
termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative
o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
procede comunque alla valutazione a norma del presente
articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis,
l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
dalla conclusione della fase di consultazione di cui
all'art. 24, propone al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare l'adozione del
provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad
accertamenti e indagini di particolare complessita',
l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il
prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo
di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente
comunicazione per via telematica al proponente delle
ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui
sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere il provvedimento di VIA e' proposto
all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'art.
32, comma 5-bis. Decorsi inutilmente i termini di cui al
periodo precedente senza che la Commissione competente di
cui all'art. 8 si sia espressa, il direttore generale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, entro i successivi
sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA
acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il
provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per la conseguente
adozione. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede entro il termine di trenta
giorni all'adozione del provvedimento di VIA, previa
acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo da rendere entro quindici
giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del
termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
nonche' qualora sia inutilmente decorso il termine
complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio
del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA,
su istanza del proponente o dei Ministri interessati,
l'adozione del provvedimento e' rimessa alla deliberazione
del Consiglio dei ministri che si esprime entro i
successivi trenta giorni.
2-bis. Per i progetti di cui all'art. 7-bis, comma
2-bis, la Commissione di cui all'art. 8, comma 2-bis, si
esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla
pubblicazione della documentazione di cui all'art. 23
predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione
del concerto del competente direttore generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e'
adottato entro il termine di cui all'art. 32, comma 5-bis.
In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito,
qualora la competente commissione di cui all'art. 8 non si
sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di
trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro
i successivi trenta giorni.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le
considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorita'
competente, incluse le informazioni relative al processo di
partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle
consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli
articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi
dell'art. 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati
siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le
eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e
la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per
garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a
contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre
e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti
ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto
dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale
predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 22, comma 3,
lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la
durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura,
all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla
significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative
europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato
sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia
temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita
nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti
per la realizzazione del progetto, dei procedimenti
autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta
formulata dal proponente e inserita nella documentazione a
corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale
indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia
stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere
reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del
proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita'
competente.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere,
l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul
sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.».
«Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale). -
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale,
il proponente puo' richiedere all'autorita' competente che
il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un
provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in
materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per
la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il
proponente presenta un'istanza ai sensi dell'art. 23,
avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'art. 24,
comma 2, rechi altresi' specifica indicazione di ogni
autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o
atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonche' la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i
titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza,
laddove necessario, si applica l'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende
il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui
all'art. 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina
dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita'
di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di
cui all'art. 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilita' di cui all'art. 17,
comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
h) autorizzazione antisismica di cui all'art. 94 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di
impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono
anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art.
29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e
le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e
29-septies.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'art. 33, nonche'
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32,
comma 1, e comunica per via telematica a tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e
comunque competenti in materia ambientale l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con
modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate
dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. La medesima comunicazione e' effettuata in sede
di notifica ad altro Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 4, per i profili di rispettiva competenza,
verificano l'adeguatezza e la completezza della
documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni.
6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita'
competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
all'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente
l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui all'art.
23, comma 1, lettera e), di cui e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale
forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui
agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del
1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta
documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato puo' presentare osservazioni
concernenti la valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione
integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi
inclusi nel provvedimento unico ambientale.
7. Entro i successivi quindici giorni l'autorita'
competente puo' chiedere al proponente eventuali
integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio
non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una
sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa per un periodo non
superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione
integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione. L'autorita' competente procede
immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul
sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni
dalla ricezione della documentazione integrativa, che il
proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un
nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita'
all'art. 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a
cura della medesima autorita' competente sul proprio sito
internet e di cui e' data comunque informazione nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o
integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i
termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del
pubblico sono ridotti alla meta'.
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'art. 32, comma 2, per il caso di consultazioni
transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di
VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca
nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una
conferenza di servizi decisoria che opera in modalita'
simultanea secondo quanto stabilito dall'art. 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il
proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di
VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal
proponente. Per i progetti di cui all'art. 7-bis, comma
2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il
direttore generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il
direttore generale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte
in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e
conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci
giorni. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento
unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa
del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo
quanto previsto per i progetti di cui all'art. 7-bis, comma
2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma
2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, ai sensi dell'art.
25. I termini previsti dall'art. 25, comma 2, quarto
periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione
alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la
conferenza di servizi e' sospesa per il termine di cui
all'art. 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del
procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e
2-bis della legge n. 241 del 1990.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi in materia
ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate,
controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle
amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i
procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli
abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.».
«Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico
regionale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di
competenza regionale il proponente presenta all'autorita'
competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito
elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al
pubblico di cui all'art. 24, comma 2, reca altresi'
specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'art. 33, nonche'
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32,
comma 1, e comunica per via telematica a tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito web con modalita' tali da
garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
e' notificata al medesimo con le modalita' di cui all'art.
32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 2, per i profili di rispettiva competenza,
verificano l'adeguatezza e la completezza della
documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni.
4. Successivamente alla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'art. 23, comma 1,
lettera e), di cui e' data comunque informazione nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8,
commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data
della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di
trenta giorni, il pubblico interessato puo' presentare
osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e
l'autorizzazione integrata ambientale.
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita'
competente puo' chiedere al proponente eventuali
integrazioni assegnando allo stesso un termine non
superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una
sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa per un periodo non
superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione
integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione. L'autorita' competente, ove
motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni
siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone,
entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione
integrativa, che il proponente trasmetta, entro i
successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico,
predisposto in conformita' all'art. 24, comma 2, del
presente decreto, da pubblicare a cura della medesima
autorita' competente sul proprio sito web, di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4
per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti
alla meta'.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'art.
24-bis, comma 1, con le forme e le modalita' disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art.
7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'art. 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere,
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
conclusione della consultazione ovvero dalla data di
ricevimento delle eventuali integrazioni documentali,
l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano il proponente e tutte le
Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente
interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei
titoli abilitativi necessari alla realizzazione e
all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La
conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e
si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di
servizi e' di novanta giorni decorrenti dalla data di
convocazione dei lavori. La determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il
provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per
la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di
concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente
e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in
conformita' all'art. 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente
decreto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7,
sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con
le modalita' previste dalle relative disposizioni di
settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia.».
«Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente e' tenuto a
ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel
provvedimento di VIA.
2. L'autorita' competente, in collaborazione con il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per i profili di competenza, verifica
l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma
1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti
ambientali significativi e negativi imprevisti e di
adottare le opportune misure correttive. Per tali
attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita' per i
profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di altri
soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la
stessa autorita' competente degli esiti della verifica. Per
il supporto alle medesime attivita', nel caso di progetti
di competenza statale particolarmente rilevanti per natura,
complessita', ubicazione e dimensioni delle opere o degli
interventi, l'autorita' competente puo' istituire, d'intesa
con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo,
appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la
trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti
le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le
modalita' definite da uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da
parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti
individuati nel decreto di Valutazione di Impatto
Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati
di significativa competenza e professionalita' per
l'esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilita',
incompatibilita' e conflitto di interessi;
d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a
quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con
incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del
proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei
componenti dell'Osservatorio.
All'esito positivo della verifica l'autorita'
competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul
proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici
giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.
3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni
ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle
specifiche modalita' di attuazione stabilite nel
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel
provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico
all'autorita' competente, o al soggetto eventualmente
individuato per la verifica, la documentazione contenente
gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.
L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della documentazione
trasmessa dal proponente.
4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di
ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il
termine stabilito dal comma 3, le attivita' di verifica
sono svolte direttamente dall'autorita' competente.
5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia
esito negativo, l'autorita' competente diffida il
proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso
inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui
all'art. 29.
6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di
verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente
all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori
di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti
la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti,
ulteriori o diversi, ovvero di entita' significativamente
superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di
VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle
condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorita'
competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente
o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo'
ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita'
autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure
correttive.
7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di
cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il
provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali
ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario,
l'autorita' competente, ai fini della riedizione del
procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio
di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a
novanta giorni.
7-bis. Il proponente, entro i termini di validita'
disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA o di VIA, trasmette all'autorita' competente la
documentazione riguardante il collaudo delle opere o la
certificazione di regolare esecuzione delle stesse,
comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformita'
delle opere rispetto al progetto depositato e alle
condizioni ambientali prescritte. La documentazione e'
pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorita'
competente;
8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di
monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli
e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorita'
competente, nonche' dei dati derivanti dall'attuazione dei
monitoraggi ambientali da parte del proponente e' data
adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorita'
competente.».
«Art. 32 (Consultazioni transfrontaliere). - 1. In caso
di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere
impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o
qualora un altro Stato cosi' richieda, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo
tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi
della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e
III-bis, provvede quanto prima e comunque contestualmente
alla informativa resa al pubblico interessato alla notifica
dei progetti di tutta la documentazione concernente il
piano, programma, progetto o impianto e delle informazioni
sulla natura della decisione che puo' essere adottata.
Nell'ambito della notifica e' fissato il termine, non
superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio
interesse alla partecipazione alla procedura. Della
notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito web
dell'autorita' competente.
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla
procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita'
competente i pareri e le osservazioni delle autorita'
pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla
comunicazione della dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita'
ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in
modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed
il pubblico degli Stati consultati siano informati ed
abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere entro
termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di
trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni
finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli
articoli 17, 25, 27, 27-bis e 29-quater del presente
decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali, le regioni o le province autonome nel caso
in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le
modalita' di esercizio di un impianto o di parte di esso,
con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII,
possano avere effetti transfrontalieri informano
immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento
delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della
documentazione necessaria sono a cura del proponente o del
gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi
su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita'
previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto
ovvero concordate dall'autorita' competente e gli Stati
consultati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il Ministero degli affari esteri,
d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi
aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie
fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace
l'attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di
cui all'art. 25, comma 2, e' prorogato di 90 giorni o del
diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano
alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne
fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.
5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati
membri che possono avere effetti significativi
sull'ambiente italiano le informazioni ricevute dall'altro
Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle
pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato
italiano che entro sessanta giorni esprimono le proprie
osservazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare entro sessanta giorni redige il
proprio parere e lo trasmette unitamente alle osservazioni
ricevute all'autorita' competente nell'altro Stato
membro.».
«Art. 102 (Scarichi di acque termali). - 1. Per le
acque termali che presentano all'origine parametri chimici
con valori superiori a quelli limite di emissione, e'
ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le
acque siano restituite con caratteristiche qualitative non
superiori rispetto a quelle prelevate o, in alternativa che
le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino
i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze
pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la
disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai
sensi dell'art. 124, comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purche' la loro
immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi
delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed
all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purche' vengano osservati i
regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico
integrato e vengano autorizzati dalle Autorita' di ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le
acque meteoriche.
Allegato II (Progetti di competenza statale) alla parte
seconda.
(omissis)
8) Stoccaggio:
di petrolio con capacita' complessiva superiore a
40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore
a 200.000 tonnellate;
superficiale di gas naturali con una capacita'
complessiva superiore a 40.000 m3;
sotterraneo artificiale di gas combustibili in
serbatoi con una capacita' complessiva superiore a 80.000
m3;
di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale liquefatto con capacita' complessiva superiore a
20.000 m3;
di prodotti combustibili solidi con capacita'
complessiva superiore a 150.000 tonnellate.
(omissis).
Allegato VII (Contenuti dello Studio di Impatto
Ambientale di cui all'art. 22)
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche
in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;
b) una descrizione delle caratteristiche fisiche
dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i
lavori di demolizione necessari, nonche' delle esigenze di
utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di
funzionamento;
c) una descrizione delle principali caratteristiche
della fase di funzionamento del progetto e, in particolare
dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno e
del consumo di energia, della natura e delle quantita' dei
materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua,
territorio, suolo e biodiversita');
d) una valutazione del tipo e della quantita' dei
residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua,
dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione,
luce, calore, radiazione, e della quantita' e della
tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di
costruzione e di funzionamento;
e) la descrizione della tecnica prescelta, con
riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non
eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le
emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle
risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le
migliori tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle principali alternative
ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, quelle relative alla concezione del
progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni
e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa
l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle
sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle
principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta
progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con
una descrizione delle alternative prese in esame e loro
comparazione con il progetto presentato.
3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato
attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione
generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata
attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti
naturali rispetto allo scenario di base possano essere
valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della
disponibilita' di informazioni ambientali e conoscenze
scientifiche.
4. Una descrizione dei fattori specificati all'art. 5,
comma 1, lettera c), del presente decreto potenzialmente
soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con
particolare riferimento alla popolazione, salute umana,
biodiversita' (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, fauna e flora), al territorio (quale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del
territorio), al suolo (quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica,
compattazione, impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni
idromorfologiche, quantita' e qualita'), all'aria, ai
fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti
rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al
patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al
paesaggio, nonche' all'interazione tra questi vari fattori.
5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali
rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:
a) alla costruzione e all'esercizio del progetto,
inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;
b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in
particolare del territorio, del suolo, delle risorse
idriche e della biodiversita', tenendo conto, per quanto
possibile, della disponibilita' sostenibile di tali
risorse;
c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni,
luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive
e allo smaltimento dei rifiuti;
d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio
culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di
calamita');
e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri
progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di
eventuali criticita' ambientali esistenti, relative all'uso
delle risorse naturali e/o ad aree di particolare
sensibilita' ambientale suscettibili di risentire degli
effetti derivanti dal progetto;
f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entita'
delle emissioni di gas a effetto serra) e alla
vulnerabilita' del progetto al cambiamento climatico;
g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.
La descrizione dei possibili impatti ambientali sui
fattori specificati all'art. 5, comma 1, lettera c), del
presente decreto include sia effetti diretti che eventuali
effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri,
a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi del progetto. La descrizione deve
tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente
stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e
pertinenti al progetto.
6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di
previsione utilizzati per individuare e valutare gli
impatti ambientali significativi del progetto, incluse
informazioni dettagliate sulle difficolta' incontrate nel
raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o
mancanza di conoscenze) nonche' sulle principali incertezze
riscontrate.
7. Una descrizione delle misure previste per evitare,
prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti
ambientali significativi e negativi identificati del
progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di
monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post del
progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli
impatti ambientali significativi e negativi sono evitati,
prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le
fasi di costruzione che di funzionamento.
8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e
paesaggistici eventualmente presenti, nonche' dell'impatto
del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e
delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente
necessarie.
9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali
significativi e negativi del progetto, derivanti dalla
vulnerabilita' del progetto ai rischi di gravi incidenti
e/o calamita' che sono pertinenti per il progetto in
questione. A tale fine potranno essere utilizzate le
informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di
valutazioni del rischio effettuate in conformita' della
legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la
direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di
valutazioni pertinenti effettuate in conformita' della
legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte
le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale
descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per
evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e
negativi di tali eventi, nonche' dettagli riguardanti la
preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.
10. Un riassunto non tecnico delle informazioni
trasmesse sulla base dei punti precedenti.
11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti
utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse
nello Studio di Impatto Ambientale.
12. Un sommario delle eventuali difficolta', quali
lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal
proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella
previsione degli impatti di cui al punto 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 17-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione
civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26:
«Art. 17-bis. (Formazione degli operatori ambientali).
- 1. In considerazione del carattere strategico della
formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con
efficienza e continuita', le politiche di gestione del
ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle
risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, assume la denominazione di «Scuola di
specializzazione in discipline ambientali». All'attuazione
del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° giugno
2002, n. 120, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997:
«Art. 3. - 1. Al fine di ottemperare all'impegno
adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della
Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel
luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di
sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e
FCCC/CP/2001/L15, e' autorizzata la spesa annua di 68
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.».
 
Art. 50 bis

Accelerazione dei processi amministrativi per le attivita'
infrastrutturali

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies) e' aggiunta la seguente:
«m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonche' rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilita' e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 119 del citato decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo, cosi' come modificato dalla presente legge,
si veda nei riferimenti normativi all'art. 4.
 
Art. 51

Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della
sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali

1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni.
2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo' essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e' pari a dieci anni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli allegati II e
II-bis alla Parte Seconda del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale:
«Allegato II - Progetti di competenza statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di
almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti
bituminosi, nonche' terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto.
2) Installazioni relative a:
centrali termiche ed altri impianti di combustione
con potenza termica di almeno 300 MW;
centrali per la produzione dell'energia idroelettrica
con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le
dighe ed invasi direttamente asserviti;
impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per
il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto;
centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso
lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e
reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione
e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui
potenza massima non supera 1 kW di durata permanente
termica);
impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 150 MW;
impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 30 MW.
3) Impianti destinati:
al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
alla produzione o all'arricchimento di combustibili
nucleari;
al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
di residui altamente radioattivi;
allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari
irradiati;
esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
radioattivi;
esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di
dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui
radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;
al trattamento e allo stoccaggio di residui
radioattivi (impianti non compresi tra quelli gia'
individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
della verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20.
4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in
corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a
40 chilometri.
4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con
tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.
[4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km,
qualora disposto all'esito della verifica di
assoggettabilita' di cui all'art. 20.
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio.
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse
tra di loro:
per la fabbricazione di prodotti chimici organici di
base, con capacita' produttiva complessiva annua per classe
di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore
alle soglie di seguito indicate:
Classe di prodotto
Soglie (*) (Gg/anno)
a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o
insaturi, alifatici o aromatici)
200
b) Idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi
200
c) Idrocarburi solforati
100
d) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati
100
e) Idrocarburi fosforosi
100
f) Idrocarburi alogenati
100
g) Composti organometallici
100
h) Materie plastiche di base (polimeri, fibre
sintetiche, fibre a base di cellulosa)
100
i) Gomme sintetiche
100
per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
di base, con capacita' produttiva complessiva annua per
classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi,
superiore alle soglie di seguito indicate:
Classe di prodotto
Soglie (*) (Gg/anno)
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile
100
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati
100
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio
100
per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti) con capacita' produttiva complessiva annua
superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma
delle capacita' produttive relative ai singoli composti
elencati nella presente classe di prodotto).
7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla
terraferma e in mare;
7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto
superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a
500.000 m3al giorno per il gas naturale;
7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica
airgun o esplosivo.
7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare.
7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla
terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), deldecreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento
delladirettiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio
geologico del biossido di carbonio.
7-quater) impianti geotermici pilota di cui all'art. 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, e successive modificazioni, nonche' attivita' di
ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.
7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione delle
seguenti sostanze minerali:
minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli,
metalloidi e loro composti;
grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e
bituminose;
sostanze radioattive.
8) Stoccaggio:
di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore
a 200.000 tonnellate;
superficiale di gas naturali con una capacita'
complessiva superiore a 40.000 m3;
sotterraneo artificiale di gas combustibili in
serbatoi con una capacita' complessiva superiore a 80.000
m3;
di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale liquefatto con capacita' complessiva superiore a
20.000 m3;
di prodotti combustibili solidi con capacita'
complessiva superiore a 150.000 tonnellate.
9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di
lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas,
petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi
di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio
geologico, comprese le relative stazioni di spinta.
10) Opere relative a:
tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza
nonche' aeroporti con piste di atterraggio superiori a
1.500 metri di lunghezza;
autostrade e strade extraurbane principali;
strade extraurbane a quattro o piu' corsie o
adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie
per renderle a quattro o piu' corsie, con una lunghezza
ininterrotta di almeno 10 km;
parcheggi interrati che interessano superfici
superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree
soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti
ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili
e porti per la navigazione interna accessibili a navi di
stazza superiore a 1.350 tonnellate, nonche' porti con
funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua
e' superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate
superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza
superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi
quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il
carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la
terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per
navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza
superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le
opere funzionalmente connesse.
12) Interventi per la difesa del mare:
terminali per il carico e lo scarico degli
idrocarburi e sostanze pericolose;
piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle
navi;
condotte sottomarine per il trasporto degli
idrocarburi;
sfruttamento minerario piattaforma continentale.
13) Impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore
a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad
1.000.000 m3, nonche' impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo
durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un
volume d'invaso superiore a 100.000 m3, con esclusione
delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa
in sicurezza dei siti inquinati.
14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio dei
residui nucleari.
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in
favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990,
n. 240e successive modifiche, comunque comprendenti uno
scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni
completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilita' di grande comunicazione.
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti
d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento
d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183.
17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi
sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e
giacimenti esauriti di idrocarburi, nonche' siti per lo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c), deldecreto legislativo 14
settembre 2011, n. 162, di recepimento delladirettiva
2009/31/CErelativa allo stoccaggio geologico del biossido
di carbonio.
17-bis) Impianti per la cattura di flussi di
CO2provenienti da impianti che rientrano nel presente
allegato e nell'allegato III al presente decreto o impianti
di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di
CO2catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate,
ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto
legislativo di recepimento delladirettiva 2009/31/CEin
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati
nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di
per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel
presente allegato.».
«Allegato II-bis - Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' di competenza statale
1. Industria energetica ed estrattiva:
a) impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 50 MW;
b) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture
per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio
geologico superiori a 20 km;
c) impianti per la cattura di flussi di CO2
provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II
e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio
geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, e successive modificazioni;
d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV
e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.
2. Progetti di infrastrutture:
a) interporti, piattaforme intermodali e terminali
intermodali;
b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e
lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie
navigabili;
c) strade extraurbane secondarie di interesse
nazionale;
d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato
II);
f) porti con funzione turistica e da diporto, quando
lo specchio d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le
aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli
sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;
g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto
fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000
m3 al giorno per il gas naturale;
h) modifiche o estensioni di progetti di cui
all'allegato II, o al presente allegato gia' autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli impatti ambientali significativi e negativi
(modifica o estensione non inclusa nell'allegato II).».
- Per il testo vigente dell'art. 6, commi 6, 7 e 9, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
Norme in materia ambientale, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 50.
- Per il testo vigente dell'art. 25, comma 5, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
Norme in materia ambientale, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 50.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 146, comma 4,
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
«Art. 146 (Autorizzazione). - (Omissis).
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica
lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di
valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio
delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione
e di compensazione necessari.
(Omissis).».
 
Art. 52

Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti
oggetto di bonifica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis e' inserito il seguente:
«Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica). - 1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudichino ne' interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e' effettuata da parte dell'autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonche' per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne da' immediata comunicazione con le forme e le modalita' di cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in essere, il proponente puo' avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalita' previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.
 
Art. 52 bis

Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti

1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, coma 115, della
citata legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale
per il mercato e la concorrenza, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. - 114. (Omissis).
115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che
cessano definitivamente l'attivita' di vendita entro il 31
dicembre 2023 si applicano le procedure semplificate di
dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le
stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici
accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al
loro ripristino.
116. -192. (Omissis).».
 
Art. 53
Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale

1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attivita' di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.
4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento e' sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.
4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso e' necessario effettuare un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica».
2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini della perimetrazione del sito» sono inserite le seguenti: «, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,»;
b) al comma 4, le parole: «puo' avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)».
2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ai sensi dell'articolo 250» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5» e dopo le parole: «L'onere reale viene iscritto» sono inserite le seguenti: «nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio».
2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in sede amministrativa».
3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole «Dette somme sono finalizzate» e' inserita la seguente: «anche» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.».
3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 6».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 252, 253 e
256-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono
individuabili in relazione alle caratteristiche del sito,
alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti,
al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni
interessate, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree
e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal
rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
deve risultare particolarmente elevato in ragione della
densita' della popolazione o dell'estensione dell'area
interessata;
d) l'impatto socio economico causato
dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i
beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
compresi nel territorio di piu' regioni;
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di
attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
acciaierie.
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti
interessati da attivita' produttive ed estrattive di
amianto.
3. Ai fini della perimetrazione del sito, inteso nelle
diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici
superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni,
le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei
siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Ministero delle attivita' produttive.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e
dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di altri
soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica
relative alla rete di distribuzione carburanti.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto
responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato
accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito
mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano,
comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e'
concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non
oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari
prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In
caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia
di protezione ambientale territorialmente competente, il
Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il
proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita'
d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune,
alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale
competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto
superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura
di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il
livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo
soggetto provvede al ripristino della zona contaminata,
dandone notizia, con apposita autocertificazione, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia
di protezione ambientale competenti entro novanta giorni
dalla data di inizio delle attivita' di indagine.
L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme
restando le attivita' di verifica e di controllo da parte
della provincia competente da concludere nel termine di
novanta giorni dalla data di acquisizione
dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di
verifica si considera definitivamente concluso.
4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'art.
242, il responsabile della potenziale contaminazione o
altro soggetto interessato al riutilizzo e alla
valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli
esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito
nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di
rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota,
in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti
nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di
rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta
giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al
comma 4 e contestualmente indica le condizioni per
l'approvazione del progetto operativo di cui all'art. 242,
comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' motivatamente chiedere la revisione dell'analisi
di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente
presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del
comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di
espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il
progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica
di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale
ai sensi della normativa vigente, il procedimento e'
sospeso fino all'acquisizione della pronuncia
dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda del
presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale,
i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti e delle attrezzature necessari
all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai
sensi dell'art. 27-bis.
4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la
bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
falda, e' possibile procedere alla certificazione di
avvenuta bonifica di cui all'art. 248 limitatamente alle
predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione
alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando
l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su
tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso
e' necessario effettuare un'analisi di rischio atta a
dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle
acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non
comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici
ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le
garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'art. 242 sono
comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate
solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'E.N. E.A. nonche' di altri soggetti qualificati
pubblici o privati.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata
l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare puo' autorizzare in via
provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano
motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della
pronuncia positiva del giudizio di compatibilita'
ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la
realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo
il progetto valutato positivamente, con eventuali
prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di
cui all'art. 242, comma 7.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica
della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si provvedera' alla
perimetrazione della predetta area.
9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale
ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla
presenza di discariche ed impianti di trattamento dei
rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano
(Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare si provvede alla
perimetrazione della predetta area;
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei
siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su istanza
congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni
dal ricevimento dell'istanza la volturazione
dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 6.».
«Art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali). - 1. Gli
interventi di cui al presente titolo costituiscono onere
reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio
dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 250 e 252,
comma 5. L'onere reale viene iscritto nei registri
immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio
a seguito della approvazione del progetto di bonifica e
deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica.
(Omissis).».
«Art. 306-bis (Determinazione delle misure per il
risarcimento del danno ambientale e il ripristino
ambientale dei siti di interesse nazionale). - 1. Salvo che
la transazione avvenga in sede giudiziaria a norma
dell'art. 185 del codice di procedura civile, nel rispetto
dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro
comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla presente
parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno
ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai
sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, nonche' ai sensi del titolo V della parte quarta e
della parte sesta del presente decreto, ovvero ha
intrapreso la relativa azione giudiziaria, puo' formulare
una proposta transattiva in sede amministrativa.
(omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 800,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. -
800. Il fondo di cui all'art. 1, comma 476, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 20.227.042
euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme
sono finalizzate anche alla realizzazione degli interventi
ambientali individuati dal Comitato interministeriale di
cui all'art. 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' al finanziamento di un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di
bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i
quali non sia stato avviato il procedimento di
individuazione del responsabile della contaminazione ai
sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo,
nonche', in ogni caso, per interventi urgenti di messa in
sicurezza e bonifica di siti contaminati. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i
criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita'
competenti delle risorse loro destinate di cui al primo
periodo. All'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, dopo le parole: « interventi urgenti di messa
in sicurezza e bonifica » sono inserite le seguenti: « dei
siti contaminati » e le parole: « dei siti di interesse
nazionale » sono soppresse.».
 
Art. 54

Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto
idrogeologico

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'autorita' procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi e' di trenta giorni.»;
2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni e delle province autonome interessate, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «sono sottoposti» sono inserite le seguenti: «alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica».
3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosita' e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale puo' adottare sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.».
3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 10, comma 6,
del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). - (Omissis).
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5
sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i
nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo
necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede
comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di
cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di
legge previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'.
L'autorita' procedente, qualora lo ritenga necessario,
procede a convocare la conferenza di servizi di cui
all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine
massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza
dei servizi e' di trenta giorni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento ella Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati .
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il SUD
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'art.
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24
dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229,
recante Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 66 e 68
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante Norme in materia ambientale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 66 (Adozione ed approvazione dei piani di
bacino). - 1. I piani di bacino, prima della loro
approvazione, sono sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica
(VAS), di cui all'art. 12, qualora definiscano il quadro di
riferimento per la realizzazione dei progetti elencati
negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per
la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica a valutazione ambientale strategica (VAS)
in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte
seconda del presente decreto.
(Omissis).».
«Art. 68 (Procedura per l'adozione dei progetti di
piani stralcio). - 1. I progetti di piano stralcio per la
tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1
dell'art. 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale
strategica (VAS) e sono adottati con le modalita' di cui
all'art. 66.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto
idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei
pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data
di adozione del relativo progetto di piano.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani
stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di
distretto e pianificazione territoriale, le regioni
convocano una conferenza programmatica, articolata per
sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale
deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le
province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e
ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere
sul progetto di piano con particolare riferimento alla
integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti
del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni
idrogeologiche ed urbanistiche.
4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei
relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1,
ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosita' e rischio dei piani stralcio relativi
all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita'
di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per
la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi
di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del
quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal
Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale,
d'intesa con la Regione territorialmente competente e
previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di
cui al presente comma costituiscono parte integrante degli
aggiornamenti dei Piani di cui all'art. 67, comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis
sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione
dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e,
comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e
osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more
dell'espletamento delle procedure di aggiornamento,il
Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale
puo' adottare, sulla base del parere della Conferenza
Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente
vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione
dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.».
 
Art. 55
Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non puo' essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
1-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parita' di genere»;
2) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.»;
1) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: «11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.»;
2) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilita' di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della societa' di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.»;
2) al comma 6, dopo le parole «e' approvato dal Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti «su proposta dell'Ente parco», e dopo le parole «e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate» sono inserite le seguenti: «che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «predisposto» sono aggiunte le seguenti: «e adottato», e il terzo periodo e' soppresso.
2) al comma 4:
2.1. al primo periodo le parole «adottato e' depositato per quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e' depositato per sessanta giorni»;
2.2. al secondo periodo, le parole «Entro i successivi quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tale termine»;
2.3. al terzo periodo la parola «centoventi» e' sostituita dalla seguente: «sessanta», nonche' le parole «emana il provvedimento d'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito e' acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente «Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.».
d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale). - 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformita' il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.»;
e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati gia' affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso Ente parco, fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'Ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente.
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco puo' concedere i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarita' di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.».
2. In sede di prima applicazione, ai soggetti gia' iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole «dal Ministro» sono sostituite con le seguenti: «dalla direzione generale competente in materia del Ministero».
3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,» sono inserite le seguenti: «nonche' nelle aree marine protette,» e le parole: «alle micro, piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle micro e piccole imprese»;
b) al comma 3, le parole: «avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA» sono sostituite dalle seguenti: «avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area marina protetta».
3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: «micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA» sono sostituite dalle seguenti: «micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 9, 11, 12
e 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge
quadro sulle aree protette, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9 (Ente parco). - 1. L'Ente parco ha personalita'
di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel
territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunita' del parco.
3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio
ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una
terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in
possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle
istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di
gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta
giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle
regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia
raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del
Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nonche' dell'ente parco
interessato, sessanta giorni prima della scadenza del
Presidente in carica. Non puo' essere nominato Presidente
di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale carica per due
mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente
di Ente parco si applica la disciplina in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente
ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina
l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate dal
Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed
indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio
direttivo nella seduta successiva.
4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente e
da otto componenti nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva
designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le
Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30
giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente
detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina
dei soggetti designati. I componenti del Consiglio
Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente
qualificati in materia di aree protette e biodiversita',
secondo le seguenti modalita':
a) quattro, su designazione della Comunita' del
parco, con voto limitato;
b) uno, su designazione delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
d) uno, su designazione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e
direzione delle aree naturali protette deve essere
rispettato il criterio della parita' di genere;
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque
giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi
ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di
quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni
del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il
Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non
superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano
designati membri della Comunita' del parco sindaci di un
comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una
provincia o di una regione presenti nella Comunita' del
parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi
titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di
membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo,
entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della
designazione. La stessa norma si applica nei confronti
degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un
vice presidente scelto tra i membri designati dalla
Comunita' del parco ed una Giunta esecutiva formata da tre
componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e
con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato
quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le
questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono
approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di
piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere
vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
all'art. 14.
8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio
direttivo, sentito il parere della Comunita' del parco ed
e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la
legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta
giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre
entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali
osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente,
con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro
dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i
successivi trenta giorni.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso
l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione
popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il
riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le
norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei
regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, in qualita' di amministrazione vigilante, ai
sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere
di adozione o di modificazione degli statuti, dei
regolamenti e delle piante organiche sono corredate del
parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei
revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del
tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra
funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi
sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in
qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione o,
d'intesa, dalle regioni interessate.
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto,
dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre
candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco istituito presso il Ministero
dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a
stipulare con il direttore nominato un apposito contratto
di diritto privato per una durata non superiore a cinque
anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo
rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del
presente comma.
11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali
e' affidata al direttore del parco, che esercita le
funzioni di cui all'art. 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi
ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente
e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n.
165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei
connessi atti anche a rilevanza esterna.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni.
12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri
componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei
Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi
compresi quelli di cui al comma 1 dell'art. 35, spetta
un'indennita' di carica articolata in un compenso annuo
fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle
riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva,
nell'ammontare fissato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la
procedura indicata nella circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco e'
commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il
personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla
presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
e di manodopera con contratti a tempo determinato ed
indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro
vigenti per il settore agricolo-forestale.
14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e
progetti, ferma restando la possibilita' di ricorrere a
procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti
parco nazionali possono avvalersi della societa' di cui
all'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica .
15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi
comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per
problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente
parco.».
«Art. 11 (Regolamento del parco). - 1. Il regolamento
del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite
entro il territorio del parco ed e' adottato dall'Ente
parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per
il parco di cui all'art. 12 e comunque non oltre sei mesi
dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei
termini di cui al periodo precedente, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la
nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
il quale provvede entro tre mesi.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle
finalita' di cui all'art. 1 e il rispetto delle
caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il
regolamento del parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalita' di costruzione di
opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attivita' artigianali,
commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con
qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative
ed educative;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica
e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di
altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attivita' da affidare a
interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con
particolare riferimento alle comunita' terapeutiche, e al
servizio civile alternativo;
h) l'accessibilita' nel territorio del parco
attraverso percorsi e strutture idonee per disabili,
portatori di handicap e anziani.
2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresi' gli
usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali
delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' le
espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell'identita' delle comunita' locali e ne prevede la
tutela anche mediante disposizioni che autorizzino
l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai
costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme
in materia di divieto di attivita' venatoria previste dal
presente articolo.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono
vietate le attivita' e le opere che possono compromettere
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali
tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono
vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il
disturbo delle specie animali; la raccolta e il
danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori
in cui sono consentite le attivita' agro-silvo-pastorali,
nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali o
animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di
discariche, nonche' l'asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di
fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di
distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi,
esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se
non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo
quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresi' le
eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto
riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede
eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti
selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici
accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono
avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita'
e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal
personale dell'Ente parco o da persone all'uopo
espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettivita' locali, che sono esercitati secondo le
consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia
delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi
faunistici sono liquidati dal competente commissario per la
liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
6. Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro
dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere
degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta
giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni
e le province autonome interessate che si esprimono entro
novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende
acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono
tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri
regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le
disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle
del comune, che e' tenuto alla loro applicazione.».
«Art. 12 (Piano per il parco). - 1. La tutela dei
valori naturali ed ambientali nonche' storici, culturali,
antropologici tradizionali affidata all'Ente parco e'
perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco,
di seguito denominato «piano», che deve, in particolare,
disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua
articolazione in aree o parti caratterizzate da forme
differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e
norme di attuazione relative con riferimento alle varie
aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con
particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture
riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli
anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione
e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite,
uffici informativi, aree di campeggio, attivita'
agroturistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla
flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere .
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso
grado di protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale
e' conservato nella sua integrita';
b) riserve generali orientate, nelle quali e' vietato
costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni
esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.
Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni
produttive tradizionali, la realizzazione delle
infrastrutture strettamente necessarie, nonche' interventi
di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco.
Sono altresi' ammesse opere di manutenzione delle opere
esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma
dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le
finalita' istitutive ed in conformita' ai criteri generali
fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli
usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura
biologica, le attivita' agro-silvo-pastorali nonche' di
pesca e raccolta di prodotti naturali, ed e' incoraggiata
anche la produzione artigianale di qualita'. Sono ammessi
gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e
c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457
del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle
destinazioni d'uso;
d) aree di promozione economica e sociale facenti
parte del medesimo ecosistema, piu' estesamente modificate
dai processi di antropizzazione, nelle quali sono
consentite attivita' compatibili con le finalita'
istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della
vita socio-culturale delle collettivita' locali e al
miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano e' predisposto e adottato dall'Ente parco
entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in
base ai criteri ed alle finalita' della presente legge. La
Comunita' del parco partecipa alla definizione dei criteri
riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati
dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio
parere sul piano stesso. [...]
4. Il piano di cui al comma 3 adottato dal Consiglio
direttivo dell'Ente parco e' depositato per sessanta giorni
presso le sedi dei comuni, delle comunita' montane e delle
regioni interessate; chiunque puo' prenderne visione ed
estrarne copia. Entro tale termine chiunque puo' presentare
osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il
proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni
dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia
sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco
per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche
con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui
alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano
tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso
in sede di valutazione ambientale strategica di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata
contestualmente dall'Ente parco nella qualita' di autorita'
procedente, e nel cui ambito e' acquisito il parere, per i
profili di competenza, del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo. Qualora il piano non
sia definitivamente approvato entro dodici mesi
dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso e' approvato,
in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i
successivi centoventi giorni con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano
paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia
stato adeguato ai sensi dell'art. 156 del medesimo decreto
legislativo.
5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma
3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il
Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini
con un commissario ad acta.
6. Il piano e' modificato con la stessa procedura
necessaria alla sua approvazione ed e' aggiornato con
identica modalita' almeno ogni dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico
generale interesse e di urgenza e di indifferibilita' per
gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni
livello i piani paesistici, i piani territoriali o
urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
8. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della
regione ed e' immediatamente vincolante nei confronti delle
amministrazioni e dei privati.».
«Art. 15 (Acquisti, espropriazioni ed indennizzi). - 1.
L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7,
puo' prendere in locazione immobili compresi nel parco o
acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del
diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme
generali vigenti.
1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime
giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del
parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, non siano stati gia' affidati a
soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla
difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in
concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela
dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se
da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di
durata inferiore se richiesta dallo stesso Ente parco,
fatta salva l'eventuale estensione della durata della
concessione ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296. L'Ente parco provvede alla gestione
dei beni demaniali con le risorse disponibili a
legislazione vigente.
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere
rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego
da parte del soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco puo' concedere i beni demaniali
di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento di un
corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali
all'ente parco non modifica la titolarita' di tali beni,
che rimangono in capo al soggetto concedente.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attivita'
agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base
di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali,
relativi ad attivita' gia' ritenute compatibili, possono
dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei
vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attivita' del
parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del
presente comma.
3. L'Ente parco e' tenuto a indennizzare i danni
provocati dalla fauna selvatica del parco.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalita' per
la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da
corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del
documento.
5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul
trasferimento a titolo oneroso della proprieta' e di
diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve
e delle aree di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b),
salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al
primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590
, e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre
mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La
proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni,
la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del
prezzo e delle sue modalita' di pagamento. Qualora il dante
causa non provveda a tale notificazione o il prezzo
notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco
puo', entro un anno dalla trascrizione dell'atto di
compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei
confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente
causa a qualsiasi titolo.
7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio
bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al
prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e
risarcimenti, formulando un apposito programma, con
opportune priorita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 353, recante Legge-quadro in
materia di incendi boschivi, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2000, n. 280,come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni). - 1. Le
zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione
diversa da quella preesistente all'incendio per almeno
quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di
opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette
zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti
dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita'
dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e'
vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata
percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche'
di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui
detta realizzazione sia stata prevista in data precedente
l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le
attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale
sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale
competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le
aree naturali protette statali, o dalla regione competente,
negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali e
paesaggistici. Sono altresi' vietati per dieci anni,
limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi
dal fuoco, il pascolo e la caccia. I contratti che
costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili
situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro
due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia
delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al
prefetto e al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche con riguardo ai contratti di
affitto e di locazione relativi alle predette aree e
immobili.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 227, del decreto-legge
del 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 227 (Sostegno alle zone economiche ambientali). -
1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone
economiche ambientali (ZEA) di cui all'art. 4-ter, commi 1
e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
nonche' nelle aree marine protette nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' istituito un Fondo con la
dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a
riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle
micro e piccole imprese che svolgono attivita' economiche
eco-compatibili, ivi incluse le attivita' di guida
escursionistica ambientale aderenti alle associazioni
professionali di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio
2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione
del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata
dalla diffusione del Covid-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art.
265.
3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad
esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in
proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel
periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello
stesso periodo del 2020, secondo le modalita' definite con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della
corresponsione del contributo straordinario, le imprese e
gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi
alla data del 31 dicembre 2019, avere la sede operativa
all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area
marina protetta, svolgere attivita' eco-compatibile secondo
quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme
esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione
del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-ter, comma 2, del
decreto-legge del 14 ottobre 2019, n. 111, recante Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-ter (Misure per contrastare i cambiamenti
climatici e migliorare la qualita' dell'aria nelle aree
protette nazionali e nei centri urbani). - (Omissis).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei
progetti finanziati ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettere
a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e'
destinata a contributi in favore delle micro e piccole
imprese con sede legale operativa all'interno di una ZEA,
che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo
modalita' e condizioni definite ai sensi del comma 1.
(Omissis).».
 
Art. 55 bis
Semplificazioni per interventi su impianti sportivi

1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonche' allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumita' pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 puo' procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, e' rimessa al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilita' dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano gia' in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia' adottate.
1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto e' recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumita' pubbliche, nonche' dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilita' economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilita' paesaggistica dell'intervento».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 62 del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 62. (Costruzione di impianti sportivi). - 1. Lo
studio di fattibilita' di cui all'art. 1, comma 304,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi
dell'art. 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, puo' comprendere, ai fini del raggiungimento del
complessivo equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in
termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione
di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella
sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o
alla fruibilita' dell'impianto sportivo, con esclusione
della realizzazione di nuovi complessi di edilizia
residenziale. Tali immobili devono essere compresi
nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree
contigue all'intervento di costruzione o di
ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno,
ove abbia una capienza superiore a 5.000 posti, possono
essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali
alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della societa'
o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del
20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili,
nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al
patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilita'
puo' prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere,
la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e
sagoma diverse, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere d) e
f), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'
la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi.
Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di
proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, per
il raggiungimento del complessivo equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di
fattibilita' puo' contemplare la cessione del diritto di
superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la
cessione del diritto di superficie o del diritto di
usufrutto di altri immobili di proprieta' della pubblica
amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di
usufrutto non possono avere una durata superiore a quella
della concessione di cui all'art. 168, comma 2, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per
piu' di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti
sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di
cui all'art. 1, comma 304, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di
affidamento previste dal codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente
eventuali istanze concorrenti individuando quella da
dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla
conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del
medesimo comma 304 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.
Il verbale conclusivo della conferenza di servizi
preliminare e' pubblicato nel sito internet istituzionale
del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.
1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di
rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi
destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello
professionistico, nonche' allo scopo di garantire
l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali
di sicurezza, salute e incolumita' pubbliche, il soggetto
che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1
puo' procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13,
136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle
eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico
gia' adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi
strutturali, architettonici o visuali di cui sia
strettamente necessaria a fini testimoniali la
conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni
diverse da quella originaria. L'individuazione di tali
elementi, qualora presenti, e' rimessa al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, il quale ne
indica modalita' e forme di conservazione, anche distaccata
dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di
ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla
migliore fruibilita' dell'impianto medesimo. Il
provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato
entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del
proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo,
prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per
l'acquisizione di documenti che non siano gia' in possesso
della sovrintendenza territorialmente competente e che
siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza
che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo
di tutela artistica, storica e culturale ricadente
sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti
delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente
gia' adottate.
1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma
1-bis, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il
valore testimoniale dell'impianto e' recessiva rispetto
all'esigenza di garantire la funzionalita' dell'impianto
medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della
incolumita' pubbliche, nonche' dell'adeguamento agli
standard internazionali e della sostenibilita'
economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza
prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di
impatto ambientale e di compatibilita' paesaggistica
dell'intervento.
2. - 5-ter. (Omissis).».
 
Art. 56

Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti
o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni
nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.»;
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma 5.»;
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata). - 1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, ne' sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonche', per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all'autorita' competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalita' di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita' degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalita' di svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 42.».
2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole «nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,».
2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina piu' favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti percentuali.
5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilita' di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, pur- che' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda».
7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono apportare le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: «incentivi nel settore elettrico e termico» sono sostituite dalle seguenti: «incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica»;
a) al comma 3, dopo le parole «Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE» sono aggiunte le seguenti: «in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241».
a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: «al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti»;
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformita' non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter»;
c) al comma 3-ter dopo le parole «Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate» sono aggiunte le seguenti: «relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo» e le parole «relative ai progetti medesimi» sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche' di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e' intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione gia' nella propria disponibilita' e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.
8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purche' siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' differita al 31 dicembre 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e 6
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE., pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Principi generali). - 1. Al fine di favorire
lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel
rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e
Regioni, degli obiettivi di cui all'art. 3, la costruzione
e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure
amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e
adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di
ogni singola applicazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' regolata, secondo
un criterio di proporzionalita': a) dall'autorizzazione
unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'art. 5 del
presente decreto; b) dalla procedura abilitativa
semplificata di cui all'art. 6, ovvero c) dalla
comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera di
cui all'art. 6, comma 11.
3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di
tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della
salute e della pubblica incolumita', fermo restando quanto
disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in
particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto
attiene all'individuazione degli impianti e al
convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province
autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di
piu' progetti per la realizzazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in
aree contigue sono da valutare in termini cumulativi
nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di
sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia
prodotta da una pluralita' di impianti non inserite nei
preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con
il procedimento di cui all'art. 16, salvaguardando
l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle
reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento
dei rifiuti, e' fatto salvo quanto disposto dall'art. 182,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono stabilite specifiche
procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed
adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di
impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione
di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
rinnovabili.
6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a
integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e
potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad
oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto
sull'ambiente indotte dal progetto proposto.».
«Art. 5 (Autorizzazione Unica). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche
sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti
all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
del medesimo art. 12, nonche' dalle relative disposizioni
delle Regioni e delle Province autonome.
2. All'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387
del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista,
della verifica di assoggettabilita' sul progetto
preliminare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico non puo'
essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi
previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, per il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna
tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo
dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate
come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla
modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'art. 6, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 6-bis. Non sono considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'art. 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui
progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di
verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
4. Qualora il procedimento di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato
alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni,
secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
i dati sulle autorizzazioni rilasciate. 5. Le disposizioni
di cui al comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del
presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.».
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica
la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi
seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati
alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati
tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il
comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro
il termine di cui al periodo precedente, l'interessato puo'
adire i rimedi di tutela di cui all'art. 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attivita' di
costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1
sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di
amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non
siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione
comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca,
entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione,
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma
2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso
ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14-ter,
comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai
sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della medesima legge 7
agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere
la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1
agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico,
definendo altresi' i casi in cui, essendo previste
autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e
l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono
assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'art. 5. Le
Regioni e le Province autonome stabiliscono altresi' le
modalita' e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono
alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui
titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalita' di
cui all'art. 16, comma 2. Con le medesime modalita' di cui
al presente comma, le Regioni e le Province autonome
prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori
commisurati alla potenza dell'impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'art. 6-bis e l'art.
7-bis, comma 5.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 12, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti (24).
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e
4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione
e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso
del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
«Art. 1 (Disposizioni per la riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi
strategici dell'energia geotermica, in materia di
certificazione energetica degli edifici e di condominio, e
per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela
ambientale). - 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto i criteri per la determinazione
dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai
clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento
orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi
garantiti, definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas ai fini dell'applicazione dell'art. 13, commi 3 e
4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
dell'art. 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario
nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti
che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe
elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia
elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza
nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di
potenza elettrica fino a 500 kW.
3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e
sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie
rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel
medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori
di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di
impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di
certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe
premio possono, per i medesimi impianti, in misura
alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante
spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso,
per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del
periodo di diritto al regime incentivante, interventi di
qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno
diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti,
incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei
prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo
spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile
dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno
del mese successivo al termine di cui al comma 5, il
produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale
specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, da applicarsi per un periodo
rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data
incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di
riduzione e' applicata:
1) per gli impianti a certificati verdi, al
coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al
valore della tariffa spettante al netto del prezzo di
cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 13,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
registrato nell'anno precedente;
3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima
tariffa premio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 2,
come modificato dalla presente legge, e 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale28 marzo 2011, n. 71,
S.O.:
«Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - 1.
(Omissis).
2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di
cui al comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti
criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari alla
vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie
di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio
dello stesso;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di
diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta;
d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di
diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 5;
e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del
presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l'incentivo
e' attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi
impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di
integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati,
limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali
ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili;
f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da
impianti solari fotovoltaici e' superiore per gli impianti
ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior
rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili
l'incentivo tiene conto della tracciabilita' e della
provenienza della materia prima, nonche' dell'esigenza di
destinare prioritariamente:
i. le biomasse legnose trattate per via
esclusivamente meccanica all'utilizzo termico;
ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i
trasporti;
iii. il biometano all'immissione nella rete del gas
naturale e all'utilizzo nei trasporti;
h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in
aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo e'
finalizzato a promuovere:
i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di
biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle
attivita' agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di
allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da
coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di biomasse e
bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti
quadri e da intese di filiera;
ii. la realizzazione di impianti operanti in
cogenerazione;
iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte di
imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e
biogas asserviti alle attivita' agricole, in particolare di
micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di
quanto previsto all'art. 23, comma 1;
i) l'incentivo e' altresi' attribuito, per
contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto
di interventi di rifacimento totale o parziale, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano
in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della
vita utile convenzionale dell'impianto;
ii. l'incentivo massimo riconoscibile non puo'
essere superiore, per gli interventi di rifacimento
parziale, al 25%(percento) e, per gli interventi di
rifacimento totale, al 50%(percento) dell'incentivo
spettante per le produzioni da impianti nuovi; nel caso
degli impianti alimentati a biomassa, ivi compresi quelli
alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti,
l'incentivo massimo riconoscibile non puo' essere
superiore, per gli interventi di rifacimento parziale,
all'80%(percento) e, per gli interventi di rifacimento
totale, al 90%(percento) dell'incentivo spettante per le
produzioni da impianti nuovi;
iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle
opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per
adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da
impianti che beneficiano di incentivi gia' attribuiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti
ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il
quale e' erogato l'incentivo in godimento.
i-bis) deve essere assicurata prioritaria
possibilita' di partecipazione agli incentivi a chi
installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione
dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di
partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta la
sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato
sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente
confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una
superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di
assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata
soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la
parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi
sia eccesso di domanda.
3.- 4 (Omissis).
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, per i profili di competenza, con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui
ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in
particolare:
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli
impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione
del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate
ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'art. 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonche' i
valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure d'asta;
b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti
aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure
d'asta;
c) le modalita' per la transizione dal vecchio al
nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono
stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e' commutato
nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto
ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella
tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la
redditivita' degli investimenti effettuati;
d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli
incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili
in centrali ibride;
e) le modalita' con le quali e' modificato il
meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche
in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di
semplificarne la fruizione;
f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di
cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al
comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta,
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al
comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
di determinazione dei nuovi valori;
iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza
da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto,
in coerenza con la progressione temporale di cui all'art.
3, comma 3;
iv. possono essere riviste le percentuali di
cumulabilita' di cui all'art. 26;
g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle
diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare
l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;
h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito
ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti
rinnovabili non programmabili volti a renderne
programmabile la produzione ovvero a migliorare la
prevedibilita' delle immissioni in rete, puo' essere
riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al
presente articolo. Con il medesimo provvedimento puo'
essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi
impianti accedono agli incentivi di cui al presente
articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione.
Tale data non puo' essere antecedente al 1° gennaio 2018;
i) fatto salvo quanto previsto all'art. 23, comma 3,
ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli
incentivi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 42 del citato
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE, come modificato dalla presente legge.
«Art. 42 (Controlli e sanzioni in materia di
incentivi). - 1. L'erogazione di incentivi nei settori
elettrico, termico e dell'efficienza energetica, di
competenza del GSE, e' subordinata alla verifica dei dati
forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza.
La verifica, che puo' essere affidata anche agli enti
controllati dal GSE, e' effettuata attraverso il controllo
della documentazione trasmessa, nonche' con controlli a
campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i
quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di
pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed
hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto,
la sua configurazione impiantistica e le modalita' di
connessione alla rete elettrica.
2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e
verifiche spettanti alle amministrazioni statali,
regionali, agli enti locali nonche' ai gestori di rete.
Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini
dell'applicazione dell'art. 1, comma 382-septies, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla
provenienza e tracciabilita' di biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili.
3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE
in presenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza
ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero
delle somme gia' erogate, e trasmette all'Autorita' l'esito
degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo
precedente, al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il
risparmio energetico, conseguente agli interventi di
efficientamento, degli impianti che al momento
dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,
il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura
ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione
dell'entita' della violazione. Nel caso in cui le
violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto
responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e
controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della
meta'.
3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie
di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di
efficienza energetica di cui all'art. 29 ovvero nell'ambito
di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla
normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
tali difformita' non derivino da documenti non veritieri
ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal
proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di
riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni
di cui al comma precedente, secondo le modalita' di cui al
comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del
rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito
dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di
rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e
certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento
del provvedimento, disposto a seguito di verifica,
decorrono dall'adozione del provvedimento di esito
dell'attivita' di verifica. Per entrambe le fattispecie
indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate
relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo
((...)). Le modalita' di cui al primo periodo si applicano
anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle
richieste di verifica e certificazione dei risparmi gia'
concluse.
3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di
realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia,
salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati
moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione
del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla data
di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne
ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui
all'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'art. 5,
comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa
del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili
della non conformita' dei moduli installati. La
decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si
applica anche agli impianti ai quali e' stata
precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento,
prevista dalle disposizioni previgenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, le
amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli
relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la
costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti
rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro
spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni
riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi.
4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli
impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito
di verifiche o controlli, risultano installati moduli non
certificati o con certificazioni non rispondenti alla
normativa di riferimento e per i quali il soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le
azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti
responsabili della non conformita' dei moduli, si applica,
su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una
decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante
base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della
convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 2011, e all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012. La decurtazione del 10
per cento della tariffa incentivante si applica anche agli
impianti ai quali e' stata precedentemente applicata la
decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni
previgenti.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma
4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione o
la mancata rispondenza della certificazione alla normativa
di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al
di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e
4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione
prodotta dagli istanti secondo modalita' proporzionate
indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva
rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la
loro perfetta funzionalita' e sicurezza.
4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del
beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della
non conformita' dei moduli. Restano ferme eventuali altre
responsabilita' civili e penali del soggetto beneficiario e
le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del
diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.
4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli
impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel
registro EOLN-RG2012, ai quali e' stato negato l'accesso
agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della
data del titolo autorizzativo in sede di registrazione
dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli
incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La
riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione
della data del titolo autorizzativo non abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio in
relazione alla sua posizione in graduatoria.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello
sviluppo economico gli elementi per la definizione di una
disciplina organica dei controlli che, in conformita' ai
principi di efficienza, efficacia e proporzionalita',
stabilisca: a) le modalita' con le quali i gestori di rete
forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli
impianti di produzione di energia elettrica e per la
certificazione delle misure elettriche necessarie al
rilascio degli incentivi; b) le procedure per lo
svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del
GSE; c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione
degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di
impianto e potenza nominale; c-bis) le violazioni che danno
luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi dell'ultimo
periodo del comma 3. d) le modalita' con cui sono messe a
disposizione delle autorita' pubbliche competenti
all'erogazione di incentivi le informazioni relative ai
soggetti esclusi ai sensi dell'art. 23, comma 3; e) le
modalita' con cui il GSE trasmette all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui
al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, definisce la disciplina dei controlli di
cui al medesimo comma 5.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali gli eventuali costi
connessi alle attivita' di controllo trovano copertura a
valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e
del gas, nonche' le modalita' con le quali gli importi
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a
riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle
fonti rinnovabili.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
recante Semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 gennaio 1972, n. 13:
«Art. 11 (Istruttoria del ricorso - Richiesta di
parere). - Entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso,
istruito dal Ministero competente, e' trasmesso, insieme
con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al
Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso il detto termine, il ricorrente puo'
richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se
il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In
caso di risposta negativa o di mancata risposta entro
trenta giorni, lo stesso ricorrente puo' depositare
direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di
Stato.
I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti
pubblici in materie per le quali manchi uno specifico
collegamento con le competenze di un determinato Ministero
devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei
ministri che ne cura la relativa istruttoria.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 65 del citato
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita', convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come
modificato dalla presente legge.
«Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). -
1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli
incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28.
1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari
fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di
interesse nazionale purche' siano stati autorizzati ai
sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per
tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni.))
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti
solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di
discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali
l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di
recupero e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,
autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso
agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e
da realizzare su terreni nella disponibilita' del demanio
militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli
collocati a terra da installare in aree classificate
agricole alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, a condizione in
ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Detti impianti
debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6
dell'art. 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a
condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
assicura, nel rispetto dei principi della normativa
dell'Unione europea, la priorita' di connessione alla rete
elettrica per un solo impianto di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai
200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto
disposto dal secondo periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell'art. 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'art. 27, comma
42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi
riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti
alimentati a biomasse situati in aree classificate come
zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36, comma 5,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157:
«Art. 36 (Incentivi Conto Energia). - (Omissis).
5. La definizione si perfeziona con la presentazione
della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento
degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro
il 30 giugno 2020.
(Omissis).».
 
Art. 57

Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni
di ricarica di veicoli elettrici

1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu' punti di ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici puo' avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, e' da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformita' alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente:
«h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257».
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilita' del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per cui e' stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.
12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto. 2012, n. 134, dopo le parole: «ad esclusiva trazione elettrica,» sono inserite le seguenti: «ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,».
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
recante Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13
gennaio 2017.
- La direttiva 22 ottobre 2014, n. 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28
ottobre 2014, n. L 307.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante Nuovo codice della strada e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 38, del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo
codice della strada:
«Art. 38 (Segnaletica stradale). - 1. La segnaletica
stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale
ancorche' in difformita' con le altre regole di
circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici,
esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali
verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei
segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le
segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali
stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza,
urgenza e necessita', ivi comprese le attivita' di
ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al
di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto
disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada
devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali
segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole
della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal
regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri
abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade
sulle quali sia fissato un limite massimo di velocita' pari
o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo,
i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici,
nonche' la loro denominazione, il significato, i tipi, le
caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori,
materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalita' di
tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed
altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di
obbligatorieta'. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni
singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono
esplicazione del significato anche ai fini del
comportamento dell'utente della strada. I segnali sono,
comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o
impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde
a criteri di uniformita' sul territorio nazionale, fissati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e
internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta
in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti
obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o
reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente
inefficiente o non sia piu' rispondente allo scopo per il
quale e' stata collocata.
8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi
gruppo, nonche' sul retro dello stesso e sul suo sostegno,
tutto cio' che non e' previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare
alla installazione dei complessi segnaletici di direzione,
in corrispondenza o prossimita' delle intersezioni
stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della
segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e
tutte le strade di proprieta' privata aperte all'uso
pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico,
l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove
adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal
regolamento.
11.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano
in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica
stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle
presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che
violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 422 ad euro 1.694.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada
che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo
o al regolamento o che ne facciano uso improprio delle
segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In
caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni
dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario
della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione
che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada
delle disposizioni del presente articolo sono regolate
dall'art. 146.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 158, comma 1,
del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante Nuovo codice della strada, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli).
- 1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a
livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o
cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i
sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa
segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri
abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la
vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e
in prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle
aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno
di 5 m dal prolungamento del bordo piu' vicino della
carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta
dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della
stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine
della ricarica. Tale limite temporale non trova
applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei
punti di ricarica di potenza elevata di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 1, del
citato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
recante Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi:
«Art. 2. Definizioni (Attuazione dell'art. 2, paragrafo
1, della direttiva 2014/94/UE)
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) combustibili alternativi: combustibili o fonti di
energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle
fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
trasporto e che possono contribuire alla sua
decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali
del settore trasporti. I combustibili alternativi
comprendono anche:
1) elettricita';
2) idrogeno;
3) biocarburanti, quali definiti all'art. 2, comma
1, lettera i)deldecreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
4) combustibili sintetici e paraffinici;
5) gas naturale, compreso il biometano, in forma
gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di
seguito GNL;
6) gas di petrolio liquefatto, di seguito
denominato GPL;
b) veicolo elettrico: un veicolo a motore dotato di
un gruppo propulsore contenente almeno una macchina
elettrica non periferica come convertitore di energia con
sistema di accumulo di energia ricaricabile, che puo'
essere ricaricato esternamente;
c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di
caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la
batteria di un veicolo elettrico alla volta;
d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di
ricarica, che consente il trasferimento di elettricita' a
un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW,
esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW,
che sono installati in abitazioni private o il cui scopo
principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che non
sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di
potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o
inferiore a 22 kW;
e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di
ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a un
veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di
ricarica di potenza elevata e' dettagliato nelle seguenti
tipologie:
1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a
50 kW;
2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;
f) fornitura di elettricita' lungo le coste: la
fornitura di alimentazione elettrica alle infrastrutture di
ormeggio a servizio delle navi adibite alla navigazione
marittima o delle navi adibite alla navigazione interna
ormeggiate, effettuata attraverso un'interfaccia
standardizzata con la rete elettrica o con generatore
elettrico isolato alimentato a gas naturale liquefatto -
GNL o idrogeno;
g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile al
pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per la
fornitura di combustibile alternativo che garantisce un
accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso
non discriminatorio puo' comprendere condizioni diverse di
autenticazione, uso e pagamento. A tal fine, si considera
punto di ricarica aperto al pubblico:
1) un punto di ricarica la cui area di
stazionamento e' accessibile al pubblico, anche mediante
autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso;
2) un punto di ricarica collegato a un sistema di
autovetture condivise e accessibile a terzi, anche a
seguito del pagamento del servizio di ricarica;
h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio
residenziale privato o in una pertinenza di un edificio
residenziale privato, riservato esclusivamente ai
residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente
alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una
stessa entita', installato all'interno di una recinzione
dipendente da tale entita';
3) un punto di ricarica installato in un'officina
di manutenzione o di riparazione, non accessibile al
pubblico;
i) punto di rifornimento: un impianto di rifornimento
per la fornitura di qualsiasi combustibile alternativo, ad
eccezione del gas naturale liquefatto-GNL, mediante
un'installazione fissa o mobile;
l) punto di rifornimento per il gas naturale
liquefatto-GNL: un impianto di rifornimento per la
fornitura di gas naturale liquefatto-GNL, consistente in un
impianto fisso o mobile, un impianto offshore o un altro
sistema.».
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada,
come modificato dalla presente legge, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 49.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 95, commi 2 e
2-bis del citato decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259,
recante Codice delle comunicazioni elettroniche.
«Art. 95. (Impianti e condutture di energia elettrica -
Interferenze). - (Omissis).
2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato
dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio,
per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo
le definizioni di classe adottate nel decreto del
Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non
abbiano interferenze con linee di comunicazione
elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza
previsti dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia
elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi
cordati ad elica, il nulla osta e' sostituito da una
attestazione di conformita' del gestore.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 9, del
citato decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257,
recante Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi:
«Art. 4. Disposizioni specifiche per la fornitura di
elettricita' per il trasporto. Sezione a) del Quadro
Strategico Nazionale (Attuazione dell'art. 4, paragrafi 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della direttiva
2014/94/UE).
(Omissis).
9. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al
pubblico sono considerati, ai fini dell'applicazione del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consumatori
finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica
degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso
infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di
pertinenza di enti o di aziende per i propri dipendenti.
Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico
possono acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore
dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto
dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504. Gli operatori dei punti di ricarica
accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire ai
clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base
contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori
di servizi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 61 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada:
«Art. 61 (Aree di servizio destinate al rifornimento e
al ristoro degli utenti). - 1. Le aree di servizio relative
alle strade di tipo A e B di cui all'art. 2 del codice,
destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono
dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento
delle finalita' suddette, con i distributori di carburante,
le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i
locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti
telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli
adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per
la raccolta anche differenziata dei rifiuti.
2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da
considerare parte delle aree di servizio. La installazione
e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di
distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di
lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le
relative attrezzature ed accessori, e' subordinata al
parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della
strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di
cui all'art. 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici
stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'art.
60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere
imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione
alla tipologia delle strade e per tipo di carburante
erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.
3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli
impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere,
per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i
passi carrabili, di cui all'art. 46. Gli impianti di
distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non
devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 17-septies
e 17-terdecies, comma 1, come modificato dalla presente
legge, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante Misure urgenti per la crescita del Paese,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134:
«Art. 17-septies (Piano nazionale infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). -
1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i
livelli minimi uniformi di accessibilita' del servizio di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano
nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato
"Piano nazionale".
2.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica nonche' interventi di
recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo
delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per
garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio
nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono
conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse
realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti
profili della congestione di traffico veicolare privato,
della criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello
sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di
quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale
prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei
veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile
nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme
agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al
fine di garantirne l'interoperabilita' in ambito
internazionale;
a-bis) l'individuazione di parametri minimi di
interoperabilita' delle nuove colonnine di ricarica
pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro piu'
ampia compatibilita' con i veicoli a trazione elettrica in
circolazione;
b) l'introduzione di procedure di gestione del
servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle
peculiarita' e sulle potenzialita' delle infrastrutture
relative ai contatori elettronici, con particolare
attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al
cliente che la effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe
differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di
ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con
l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile
con le regole del libero mercato che caratterizzano il
settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche
amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli
impianti di distribuzione del carburante per
l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di
promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici
esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi
previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in
funzione delle effettive esigenze, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le societa' di distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che
sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi
integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le
province possono associarsi ai sensi del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati
sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le
agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche stabiliti dall'art. 1, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari
di immobili che eseguono interventi diretti
all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di
ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad
energia elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una
dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al
cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle
spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli
impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli
enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito
degli accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi
prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in
attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al
comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione delle piu'
rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di
traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
«Art. 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo sviluppo
della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). -
1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie
internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione
degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva
trazione elettrica ovvero a trazione ibrida con
l'installazione di motori elettrici, si applica l'art. 75,
comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(Omissis).».
- L'art. 23, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, reca:
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e
medie imprese.
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 3 agosto 2017, abrogato dalla presente legge,
recava Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni,
asseverazioni, nonche' degli elaborati tecnici da
presentare a corredo della segnalazione certificata di
inizio attivita' per la realizzazione delle infrastrutture
di ricarica dei veicoli elettrici.
 
Art. 58

Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri
paesi

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri). - 1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri dell'Unione europea progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorche', sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni e' non superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 e' assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) successivamente alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalita' stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalita' connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo' comprendere operatori privati.».
 
Art. 59
Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni

1. (Abrogato).
2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole «anche per impianti di potenza superiore a 200 kW» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 27, comma
4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico). - (Omissis).
4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia
elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un
sostegno alle fasce sociali piu' disagiate, gli enti
pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di
edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e
sovvenzionata, nonche' i comuni con popolazione fino a
20.000 residenti possono usufruire dello scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto
stabilito dall'art. 24, comma 5, lettera e), del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli
impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di
potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di
proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza
tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di
immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata
con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del
30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema.
(Omissis).».
- Si riporta il comma 7 dell'art. 355 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 355 (Valorizzazione ambientale degli immobili
militari). -(Omissis).
7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto
previsto dal comma 1, puo' usufruire per l'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di
scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo
le modalita' di cui al comma 4, dell'art. 27, della legge
23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza
superiore a 200 kW, nei limiti del proprio fabbisogno
energetico e previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica.».
 
Art. 60

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
delle reti energetiche nazionali

1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.
2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76,possono esseresottoposteal dibattito pubblico secondo le modalita' di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.
3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Soppressa);
b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:«9-bis L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie.»;
c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completatacon la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016,la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attivita' svolte in attuazione del piano.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonche' le relative dismissioni dei tratti esistenti.
5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Soppressa);
b) dopo il comma 4-quaterdecies, e' aggiunto il seguente: «4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.».
6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e' considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, nel limite di dieci unita', di personale dell'area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 12, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilita' a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il ser- vizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio»;
c) all'articolo 12, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:
«11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 7-bis, comma 2 bis, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 50.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290:
«Art. 1-sexies. (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici). - 1. Al fine di
garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti
facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente
interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
previa intesa con la regione o le regioni interessate, la
quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture
esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire
tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i
beni demaniali, in conformita' al progetto approvato. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente
procedimento unico, le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il
termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il
caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per
sopravvenute esigenze istruttorie. Al procedimento
partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. La Regione
o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione
della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7
agosto 1990, n. 241, accertano in via definitiva
l'esistenza di usi civici e la compatibilita' dell'opera
con essi ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini
della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e'
fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti
locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma
1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto
del termine entro il quale e' prevista la conclusione del
procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni
demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi,
torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade
pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e
impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico
servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano
interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di
trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le
modalita' di attraversamento degli impianti autorizzati. A
tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla
costruzione delle opere della rete di trasmissione
nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione,
propone le modalita' di attraversamento ai soggetti sopra
indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i
successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in
assenza di diversa determinazione, le modalita' proposte
dal soggetto richiedente si intendono assentite
definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti
facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in
materia di distanze, si applicano esclusivamente le
disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988,
recante approvazione delle norme tecniche per la
progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree
esterne, e successive modificazioni.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente (29).
4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino
varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500,
ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino
il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un
massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea, quali,
a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di
segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi
caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia
di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni
elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli
edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura
strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature
o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse.
Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 30
per cento le cubature esistenti all'interno della stazione
elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e
rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce
parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla
data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
sviluppo economico che puo' notificare all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici
le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici
ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti
tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'.
4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di
esercizio e il rispetto della normativa ambientale e
paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio
attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di
linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie
esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o
che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e
non comportino una variazione dell'altezza utile dei
sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente.
Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e della
normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili
tramite regime di inizio attivita' previsto al comma
4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato
esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che
si discostino entro il margine della strada impegnata o
entro i tre metri dal margine esterno della trincea di
posa.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.
9. All'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del»
sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 maggio 2018, n. 76, concernente Regolamento recante
modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali
delle opere sottoposte a dibattito pubblico, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2018, n. 145.
- Il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la
decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE)
n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, e'
pubblicato nella GUUE 25 aprile 201, n. L 115.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36, comma 12,
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante
Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Gestore dei sistemi di trasmissione). -
(Omissis).
12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31
gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di
adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti
nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
(PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il
parere delle Regioni territorialmente interessate dagli
interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni
formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al
comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da
compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle
criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla
rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi
investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento,
secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita'
di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al
Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento
sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti
con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre
anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei
precedenti Piani.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, comma
1-bis, 6 e 52 quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Beni non espropriabili o espropriabili in casi
particolari). - 1-bis. I beni gravati da uso civico non
possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non
viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte
salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica
utilita' sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico,
compreso il caso di opera interrata o che occupi una
superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella
complessiva oggetto di diritto di uso civico.».
«Art. 6 (Regole generali sulla competenza). - 1.
L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo
che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province,
i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed
organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia'
esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario
e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti
gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla
cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di
delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o
in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un
dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la
qualifica piu' elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, e' designato un
responsabile che dirige, coordina e cura tutte le
operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di
singole fasi di esso, anche se non predisposto dal
responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va
realizzata da un concessionario o contraente generale,
l'amministrazione titolare del potere espropriativo puo'
delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito
della delega nella concessione o nell'atto di affidamento,
i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri
espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa' di
servizi ai fini delle attivita' preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
di opere private, l'autorita' espropriante e' l'Ente che
emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di
pubblica utilita'. (L)
9-bis L'autorita' espropriante, nel caso di opere di
minore entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al
soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della
delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A
questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri
espropriativi possono avvalersi di societa' controllate
nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita'
preparatorie.».
«Art. 52-quinquies (Disposizioni particolari per le
infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti
energetiche nazionali). - 1. Alle infrastrutture lineari
energetiche facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano
di sviluppo della rete elettrica di cui all'art. 3, comma
2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed
all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, come modificate dall'art. 1, comma 26, della legge
23 agosto 2004, n. 239, nonche' le disposizioni di cui al
comma 6 e all'art. 52-quater, comma 6.
2. Per le infrastrutture lineari energetiche,
individuate dall'Autorita' competente come appartenenti
alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti
di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei
progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti
facenti parte delle reti nazionali di trasporto,
l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle
stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende
la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, la
valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla
normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza
naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei
piani di gestione e tutela del territorio comunque
denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai
fini urbanistici ed edilizi nonche' paesaggistici, ogni
altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere,
atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad
esercire tutte le opere e tutte le attivita' previste nel
progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti
dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio
dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del
parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro il
quale e' prevista la conclusione del procedimento. I
soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree
demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali,
miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti,
ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari,
linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee
elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti
della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di
importazione di gas dall'estero, partecipano al
procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale
ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di
attraversamento degli impianti ed aree interferenti.
Qualora tali modalita' non siano indicate entro i termini
di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente
l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i
successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti
sopra indicati le modalita' di attraversamento, che,
trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si
intendono comunque assentite definitivamente e approvate
con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il
procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di
nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di
sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la
procedura di valutazione di impatto ambientale. Il
provvedimento finale comprende anche l'approvazione del
progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento
di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture
energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della
procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica
preventiva dell'interesse archeologico disciplinata
dall'art. 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente
presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo art.
25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica
preventiva e' realizzata a integrazione della progettazione
preliminare e viene completata con la redazione della
relazione archeologica definitiva di cui al citato art. 25,
comma 9; ai sensi del comma 9 dell'art. 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con
l'approvazione del soprintendente di settore
territorialmente competente entro un termine non superiore
a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente
ha comunicato gli esiti delle attivita' svolte in
attuazione del piano.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono
sottoposti al regime di denuncia di inizio attivita' i
rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni
di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo
tracciato, nonche' le relative dismissioni dei tratti
esistenti.
3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di
urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2,
e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione
anticipata puo' altresi' essere emanato ed eseguito, in
base alla determinazione urgente delle indennita' di
espropriazione, senza particolari indagini o formalita',
con le modalita' di cui all'art. 52-nonies, per le
infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica
utilita'. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del
beneficiario dell'espropriazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le
prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico
del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela
ambientale e dei beni culturali, nonche' il termine entro
il quale l'infrastruttura lineare energetica e' realizzata.
5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al
comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma
2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa
acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le
infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la
Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per
il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi
di sussidiarieta' e leale collaborazione, si provvede,
entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico
costituito d'intesa tra il Ministro delle attivita'
produttive e la Regione interessata, ad una nuova
valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta
alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove
permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei successivi
novanta giorni, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, integrato con il Presidente della Regione
interessata, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 52-quater,
commi 2, 4 e 6.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 14,
della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 12 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della L. 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2020, n. 142, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 3 (Norme per l'attivita' di importazione). - 1.
L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a
contratti di durata superiore ad un anno, effettuata
attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei
gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di
rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di
autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
pubblicati ai sensi dell'art. 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei
seguenti requisiti: a) capacita' tecniche e finanziarie
adeguate al progetto di importazione; b) idonee
informazioni e garanzie circa la provenienza del gas
naturale; c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli
im-pianti di coltivazione e del sistema di trasporto.
3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione
all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7
devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale e'
stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di
scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata la
composizione media della provenienza del gas naturale dai
vari Paesi di produzione.
4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata
ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non
discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa
motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e'
data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al
comma 5, lettere a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso
o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto
si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine,
adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2,
lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data,
per ciascun contratto, i seguenti elementi: a) termini
temporali e possibili estensioni previsti dal contratto; b)
quantita' contrattuali, comprensive delle possibilita' di
modulazione annuali e stagionali; c) indicazione del Paese
dove il gas e' stato prodotto e delle strutture di
trasporto internazionali utilizzate; d) obblighi comunque
connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai
fini della sicurezza del sistema.
6. (abrogato).
7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui
al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a
un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta giorni prima
del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli
elementi di cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono consentire una modulazione
stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle
quantita' importate giornaliere nel periodo di punta
stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al
valore medio giornaliero su base annua. Il valore di cui
sopra puo' essere ridotto o annullato, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle
esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le
imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale
interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le
imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le
rispettive capacita' impegnate per l'importazione e
l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili
per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di
sicurezza per il funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita'
di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
a decorrere dal 1o gennaio 2002.».
«Art. 12 (Disciplina delle attivita' di stoccaggio). -
1. Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha
l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il
complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di
cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle
capacita' stesse e la sicurezza del sistema nazionale del
gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 28.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas
naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi
di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli
utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi
dispongono abbia idonea capacita', e purche' i servizi
richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente
realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che
ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione
del codice di stoccaggio, puo' imporre alla stessa impresa
di procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i
poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
4. Nel caso di contitolarita' di una concessione di
stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire
disponibilita' di stoccaggio agli utenti che ne facciano
richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli
contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non
realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un
autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
5. Le disponibilita' di stoccaggio sono destinate in
via prioritaria alle esigenze della coltivazione di
giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i
titolari di concessione di coltivazione individuano, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disponibilita' di stoccaggio necessarie per la
modulazione della produzione dei giacimenti dei quali
detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano
al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati,
pubblica le informazioni nel bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa
le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la
liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima
imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio
in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei
soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, sulla
base dei seguenti criteri: a) le capacita' di stoccaggio di
modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono
assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai
clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad
attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di
cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture
pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta
di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non
superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume
calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione
stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno
rigido, in base ai criteri di cui all'art. 18, comma 2. Il
rimanente stoccaggio e' assegnato, secondo modalita'
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
anche per servizi diversi da quelli di modulazione.
8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei
soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che
prestano al sistema nazionale del gas il servizio di
interrompibilita' a favore della sicurezza stabilito nei
piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale
sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi
tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio
strategico e il fattore di copertura dei ricavi del
servizio di stoccaggio.
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il
riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas
strategico e di modulazione, anche in relazione alla
capacita' di punta degli stoccaggi stessi.
10. Il comma 9 dell'art. 13 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, e' sostituito dal seguente: "9. I
titolari di concessioni di stoccaggio destinano le
capacita' di stoccaggio alla funzione di stoccaggio
minerario, strategico o di modulazione del sistema
nazionale del gas, compatibilmente con il programma di
manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio,
e con la capacita' delle rete di trasporto cui sono
connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas
movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel
campo di intercambiabilita' ed avere caratteristiche e
contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche
emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
11. Le imprese di gas che esercitano l'attivita' di
stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1o gennaio 2002.
11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito
attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri
Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo
stoccaggio strategico, offerto in regime regolato,
erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello
sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza
del sistema nazionale del gas naturale, e' posto a carico
dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di
distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento
dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.
11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio
strategico e' stabilito annualmente dal Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e
monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non
inferiore al maggiore dei seguenti volumi: a) volume
necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni
continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta
stagionale, una portata fino al 100 per cento della
maggiore delle importazioni provenienti dalla
infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata; b)
volume necessario per le necessita' di modulazione in caso
di inverno rigido, calcolato per l'inverno piu' rigido
verificatosi negli ultimi 20 anni. 11-quater.
L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico puo'
essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo nel
caso in cui l'intera capacita' di importazione conferita
alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene
richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata
utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore e
compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici
esistenti.».
 
Art. 60 bis
Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio

1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono inserite le seguenti: «per la parte in terraferma»;
b) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico puo' autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale»;
c) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
2. Le modalita' e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 7 del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante
Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche'
modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del
Regolamento (CE) n. 1013/2006), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto reca le
disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento
nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo
stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO 2 ) e
recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e
del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio.
2. Al fine di contribuire alla lotta al cambiamento
climatico attraverso la riduzione delle emissioni in
atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il
massimo livello possibile di efficienza e sostenibilita'
ambientale nonche' di sicurezza e tutela della salute della
popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di
misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO 2 in
formazioni geologiche idonee.
2-bis.I progetti sperimentali di esplorazione e
stoccaggio geologico di CO2possono essere inclusi nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 7-bis, comma 2-bis, deldecreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.»."
«Art. 7 (Analisi e valutazione del potenziale di
stoccaggio). - 1. Il Ministero dell'ambiente ed il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati
elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa
ai sensi dell'art. 334 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per
la parte in terraferma, individuano, con apposito decreto,
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le aree del territorio nazionale e della zona
economica esclusiva all'interno delle quali possono essere
selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente
decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non e'
permesso.
2. L'individuazione delle zone all'interno delle quali
possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi
del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio e'
permesso e' soggetta a Valutazione ambientale strategica ai
sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al
comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed
autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via
provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del
presente decreto. Sono comunque considerati quali siti
idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel
mare territoriale e nell'ambito della zona economica
esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il
Ministero dello sviluppo economico puo' autorizzare i
titolari delle relative concessioni di coltivazione a
svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di
CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8,
comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi
sperimentali che interessano un volume complessivo di
stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate
non sono sottoposti a valutazione ambientale.
4. Successivamente all'individuazione delle aree di cui
al comma 1, le licenze di esplorazione e le autorizzazioni
allo stoccaggio provvisorie rilasciate ai sensi del comma
3, sono soggette a conferma.
5. Il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero dell'ambiente effettuano, con il supporto del
Comitato, una valutazione della capacita' di stoccaggio
disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del
territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi
tecnica, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli
operatori di cui al comma 2 dell'art. 6 o desumibili da
studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla
cattura, trasporto e confinamento di CO 2 in formazioni
geologiche idonee, disponibili in materia.
6. L'idoneita' di una formazione geologica ad essere
adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono
stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione
allo stoccaggio, in base alla valutazione del potenziale
complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i
criteri fissati all'allegato I e solo se non vi e' un
rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono
rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.
7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo
stoccaggio di CO 2 sia relativa ad un sito potenzialmente
utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse
geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi, il Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente,
valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi
possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse
nazionale.
8. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo
stoccaggio di CO 2 sia relativa ad una area gia' oggetto di
titolo minerario, il Ministero dello sviluppo economico ed
il Ministero dell'ambiente valutano la compatibilita'
dell'attivita' di stoccaggio con le attivita' gia' in atto,
con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera m)
della fase 1 dell'Allegato 1. In particolare non potranno
essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti
e sistemi geologici connessi interessati da attivita' di
coltivazione di minerali solidi.
9. Per lo stoccaggio di CO 2 non possono essere
utilizzate formazioni geologiche interessate da falde
acquifere le cui acque possono avere uso potabile o
irriguo.
10. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO 2 i Comuni
classificati in zona sismica 1 ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003. Per le aree ricadenti nelle zone 2, 3 e 4 il
proponente dell'impianto dovra' allegare al progetto una
relazione sulle possibili interferenze tra le azioni
sismiche e la formazione geologica interessata.».
 
Art. 61

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
della rete di distribuzione elettrica

1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali puo' trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, puo' trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonche' sugli interessi dei privati, in virtu' della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990.
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi' utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 26.
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 4-bis.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante
Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita', come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Accesso alle informazioni sulle infrastrutture
fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del
Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture). - 1. Al fine di facilitare l'installazione
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita',
anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica
esistente ed il dispiegamento piu' efficiente delle
infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura
delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e
di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad
ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il Ministero
dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID),
stabilisce le regole tecniche per la definizione del
contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture, "di seguito SINFI", le modalita' di prima
costituzione, di raccolta, di inserimento e di
consultazione dei dati, nonche' le regole per il successivo
aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni
competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni
proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali
ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati cosi'
ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e
interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili
elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il
carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del
presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione
delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi,
entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione
confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato
delle infrastrutture da parte dei gestori delle
infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonche'
da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le
banche di dati contenenti informazioni sulle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' e sulle
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere
nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono
resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del
Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture.
1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei dati
previsti dal comma 2, viene altresi' utilizzato dalle
Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio e
consentire un celere svolgimento dei procedimenti
autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi
alle aree vincolate.
2. I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori
di rete, in caso di realizzazione, manutenzione
straordinaria sostituzione o completamento della
infrastruttura, hanno l'obbligo di comunicare i dati
relativi all'apertura del cantiere, al SINFI, con un
anticipo di almeno novanta giorni salvo si tratti di
interventi emergenziali. Devono altresi' mettere a
disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le
opere di genio civile, in corso o programmate, relative
alla loro infrastruttura fisica per le quali e' stata
rilasciata un'autorizzazione, e' in corso una procedura di
concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di
presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione
alle autorita' competenti entro i sei mesi successivi: a)
l'ubicazione e il tipo di opere; b) gli elementi di rete
interessati; c) la data prevista di inizio dei lavori e la
loro durata; d) un punto di contatto.
3. Il SINFI, quale sportello unico telematico pubblica
tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle
procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le
opere, anche di genio civile, necessarie ai fini
dell'installazione di elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita'. Esso fornisce altresi' agli
operatori di rete che vi abbiano interesse e che inoltrino
domanda in via telematica, informazioni su: a) ubicazione
tracciato; b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura; c)
punto di contatto.
4. Nelle more della piena operativita' del SINFI, e
comunque sino al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete
possono rivolgersi, ai fini dell'ottenimento delle
informazioni minime di cui al comma 3, direttamente ai
gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori di
rete.
5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere
alla stesse informazioni minime di cui al comma 3, ove
necessarie ai fini della richiesta di cui all'art. 3, commi
2 e 3.
6. A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda
di accesso specificando la zona in cui intendono installare
elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta
velocita'. I gestori delle infrastrutture fisiche e gli
operatori di rete consentono l'accesso, a condizioni
proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
richiesta scritta. L'accesso alle informazioni minime di
cui al comma 3 puo' essere limitato solo se e nella misura
in cui strettamente necessario per ragioni connesse alla
sicurezza e all'integrita' delle reti, alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica,
alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Nel
caso di infrastrutture fisiche aventi particolari livelli
di rischio, l'accesso degli operatori di rete e' consentito
solo per le parti dell'infrastruttura idonee al passaggio
dei cavi in fibra ottica e nel rispetto di tutte le
prescrizioni di sicurezza impartite dal gestore
dell'infrastruttura fisica.
7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di
rete, e' fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche
e agli altri operatori di rete di soddisfare le richieste
ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi
della loro infrastruttura. La richiesta indica
specificatamente le parti o gli elementi della
infrastruttura fisica, interessati dalla prevista
installazione degli elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita'. Le ispezioni in loco sono
autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di
ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni
proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in
ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore
e dagli altri operatori di rete, salve le possibili
limitazioni di cui al comma 6.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con
proprio decreto, puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di
cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche
esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee
all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' o nel caso delle infrastrutture critiche
nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n.
61. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle
parti interessate e' offerta la possibilita' di esprimere
osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il
termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione
delle esenzioni e' notificato alla Commissione europea.
9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle
informazioni a norma del presente articolo, hanno l'obbligo
di adottare misure atte a garantire il rispetto della
riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.».
 
Art. 62

Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di
produzione e accumulo di energia

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione e' subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia gia' intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita'. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attivita', invita il gestore all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza. E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento, l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e' provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di dismissione, o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio, o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne' richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree gia' occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonche' gli impianti «stand-alone» ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia gia' realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;
d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita' libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante Misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale). - 1. Al fine di evitare il
pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica
su tutto il territorio nazionale e di garantire la
necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla
determinazione dei principi fondamentali della materia in
attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli
interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio
degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e
adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale
necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta,
sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad
una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle
attivita' produttive, la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni ed atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto
al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato. Resta
fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63,
commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le
Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, d'intesa con la regione interessata.
L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere
espresso con provvedimento motivato, che deve
specificatamente tenere conto delle risultanze
dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le
ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa.
Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto
ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986,
n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE
del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione
comprende l'autorizzazione ambientale integrata e
sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni
ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate
e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della
VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria
del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude
una volta acquisita la VIA, in ogni caso entro il termine
di centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello
studio di impatto ambientale.
2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale
di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di
cui al presente articolo quelli che producono effetti
negativi e significativi sull'ambiente o una variazione
positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento
rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli
altri interventi sono considerati modifica non sostanziale
o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione e'
subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero
dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni
prima della data prevista dell'intervento, fermo restando
il pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110,
della legge 23 agosto 2004, n. 239. E' fatta salva
l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui
all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi
concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili
esistenti, ivi compresi gli interventi di smontaggio di
apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di
strutture civili qualora relativi a singole sezioni di
centrali termoelettriche per le quali sia gia' intervenuto
il provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da
effettuare all'interno dell'area di centrale che non
risultano connessi al funzionamento dell'impianto
produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30
per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono
realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio
attivita'. Il gestore, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello
sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato,
la segnalazione certificata di inizio attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali,
da una dichiarazione del progettista che attesti la
compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e
dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in
aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo
economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte
della documentazione necessaria ai fini della segnalazione
certificata di inizio attivita', invita il gestore
all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il
gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta
giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo
economico, la segnalazione si intende ritirata
definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove
riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine
professionale di appartenenza. E' comunque fatta salva la
facolta' di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche
o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non
intervengano comunicazioni di non effettuazione
dell'intervento, l'attivita' si intende consentita.
Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo
trasmette al Ministero dello sviluppo economico il
certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza
del titolo a effettuare l'intervento e' provata con la
copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da
cui risultino la data di ricevimento della segnalazione
stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del settore
elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia,
i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e
accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree ove sono situati impianti industriali
di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di
dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in
servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e
trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di
dismissione, i quali non comportino estensione delle aree
stesse, ne' aumento degli ingombri in altezza rispetto alla
situazione esistente, ne' richiedano variante agli
strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante
la procedura abilitativa semplificata comunale di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la
procedura di cui alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree gia' occupate da impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonche' gli
impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le
eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante
autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno
di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il
trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi,
l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina
vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico da
esercire in combinato o meno con impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono
considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi
della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o
dalle province delegate o, per impianti con potenza termica
installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'art.
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da
fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'art. 12,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
ove l'impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili sia gia' realizzato e
l'impianto di accumulo elettrochimico comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto
esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato
da fonti rinnovabili e' gia' esistente e l'impianto di
accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove
aree;
d) la realizzazione di impianti di accumulo
elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque
ubicati, e' attivita' libera e non richiede il rilascio di
un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli
atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla
osta da parte degli enti territorialmente competenti,
derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in
materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli
incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del
gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte
del gestore del sistema di distribuzione elettrica di
riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi
impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto
al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro
trenta giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui
sia richiesta una connessione alla rete elettrica
nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il
rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate
allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di
accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato
per l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli
stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al
gestore della rete di trasmissione nazionale la data di
entrata in esercizio degli impianti.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le
prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico
del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela
ambientale, nonche' il termine entro il quale l'iniziativa
e' realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto
obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della
provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al
comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul
rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti
urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La
regione competente puo' promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali interessati dagli interventi
di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di
compensazione e riequilibrio ambientale.
3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le
regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio
congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente
decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova
potenza installata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di
conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del
proponente.
4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di
comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono
comunque sentite nell'ambito del procedimento unico di cui
al comma 2.
5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia
dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'art. 15 della legge
2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53,
relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas,
alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica
complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi
di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle
convenzioni in essere.
5-bis. Le disposizioni del presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative
norme di attuazione.».
 
Art. 62 bis

Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640

1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano Spa (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita' di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sara' determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.
4. Le modalita' con cui Acquirente unico Spa acquisisce le attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico Spa. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico Spa, nonche' della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico Spa di quest'ultima.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,sulla base del piano predisposto da Acquirente unico Spa, ed e' stabilita la data entro la quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico Spa adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da esso svolte.
6. A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 12, 13, 14
e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640, recante Disciplina
delle bombole per metano, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 1950, n. 199:
«Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e
10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del
Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria e
del commercio;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Comitato interministeriale
dei prezzi;
6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano;
7) un produttore di gas metano;
8) un distributore o trasportatore di gas metano;
9) due proprietari di bombole.
Il decreto di nomina designa il presidente che e'
scelto fra i membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del
comma precedente.».
«Art. 13. - I corrispettivi previsti dall'art. 10 della
legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato
indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le
spese di:
1) collaudo e revisione delle bombole;
2) manutenzione delle valvole delle stesse;
3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei
collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non piu'
idonee all'uso;
4) assicurazione per responsabilita' civile verso
terzi;
5) funzionamento del Comitato;
6) punzonatura delle bombole.
Sul fondo predetto grava altresi' ogni altra spesa di
amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle
finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle
bombole.».
«Art. 14. - La vigilanza ed il controllo della gestione
del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad
un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro
per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri
per il tesoro e per le finanze e composto da un
rappresentante per ciascuno dei Ministri del tesoro, delle
finanze e dell'industria e commercio.
I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano
ai sindaci delle societa' per azioni in quanto
applicabili.».
«Art. 15. - Entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'art. 12 deve
trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e
dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da
una relazione del collegio dei revisori.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della citata
legge 7 giugno 1990, n. 145, recante Modifiche alla legge 8
luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per
metano:
«Art. 3. (Alimentazione del fondo). - 1. Al fine di
assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso
delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di
alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas
metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare
al fondo un contributo proporzionale alle quantita' di gas
per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da
determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo e'
considerato a tutti gli effetti costo inerente alla
attivita' di vendita del gas metano per autotrazione.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, i
proprietari di «carri bombolai» destinati al trasporto di
gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo
proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi
installate.
3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la
sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro
dei proprietari dei «carri bombolai», con le modalita'
stabilite nel regolamento di cui all'art. 5.
4. Per le bombole di importazione, che non siano di
nuova fabbricazione, nonche' per le altre bombole non
punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, al momento della punzonatura e' dovuto al fondo un
contributo speciale.
5. Al fondo affluisce altresi' il corrispettivo di
punzonatura di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1950, n.
640.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 10
febbraio 1953, n. 136, recante Istituzione dell'Ente
Nazionale Idrocarburi (E.N. I.), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 marzo 1953, n. 72:
«Art. 6. - L'Ente Nazionale Metano cessa da ogni
attivita' sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente
legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione e'
sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente
demandate dalle leggi vigenti, nonche' il patrimonio, i
diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono
attribuiti all'Ente Nazionale Idrocarburi.».
 
Art. 62 ter

Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicita' della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non puo' superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 11-terdelcitato
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12, come modificato dalla presente
legge.
«Art. 11-ter. (Piano per la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee). - 1. Entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
approvato il Piano per la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di
individuare un quadro definito di riferimento delle aree
ove e' consentito lo svolgimento delle attivita' di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul
territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita'
ambientale, sociale ed economica delle stesse.
2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le
caratteristiche del territorio, sociali, industriali,
urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento
all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e,
per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente
considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonche'
tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della
pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle
coste. Nel PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e
modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da
parte delle relative installazioni che abbiano cessato la
loro attivita'.
3. Il PiTESAI e' adottato previa valutazione ambientale
strategica e, limitatamente alle aree su terraferma,
d'intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree
su terraferma l'intesa non sia raggiunta entro sessanta
giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata e'
convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello
sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi dell'art.
8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il
termine di centoventi giorni dalla seconda seduta, ovvero
in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza
unificata, il PiTESAI e' adottato con riferimento alle sole
aree marine.
4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della
salvaguardia e del miglioramento della sostenibilita'
ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi
inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale,
relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o
di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi,
fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi in essere; b) rinuncia a titoli minerari
vigenti o alle relative proroghe; c) sospensione temporale
della produzione per le concessioni in essere; d) riduzione
dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di
titolarita'.
5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai
procedimenti relativi al conferimento di concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, non
e' consentita la presentazione di nuove istanze di
conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo
quanto previsto dal comma 4, lettera a).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino
all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per
aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con
conseguente interruzione di tutte le attivita' di
prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo
restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti
interessati dalle stesse attivita'.
7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il
decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca,
ai fini del computo della loro durata; correlativamente,
per lo stesso periodo di sospensione, non e' dovuto il
pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri, valutati
in 134.000 euro in ragione d'anno, si provvede, ai sensi
del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori entrate di
cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.
8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui
le attivita' di prospezione e di ricerca e di coltivazione
risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i
titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono
efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello
sviluppo economico rigetta le istanze relative ai
procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche
limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e
di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del
permesso di prospezione o di ricerca e' comunque obbligato
al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non
compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta
anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle
concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui
provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato
entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata
adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4
proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e
di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono
efficacia. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in
cui le attivita' di coltivazione risultino incompatibili
con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di
coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla
scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.
9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di
cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e
stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana sono rideterminati come
segue: a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per
chilometro quadrato; b) concessione di coltivazione in
proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
c)concessione di stoccaggio insistente sulla relativa
concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro
quadrato; d) concessione di stoccaggio in assenza di
relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per
chilometro quadrato.
9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in
condizioni di economicita' della gestione delle concessioni
di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo
complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le
concessioni in titolo al singolo concessionario non puo'
superare il 3 per cento della valorizzazione della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.
10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6,
i canoni annui di cui all'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di
prospezione e ricerca sono rideterminati come segue: a)
permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro
quadrato; b) permesso di ricerca: 185,25 euro per
chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima
proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato; d) permesso
di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro
quadrato.
11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla
predisposizione del PiTESAI.
12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal
presente articolo, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un fondo con
dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per
gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno
2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le
modalita' di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel
caso in cui le risorse disponibili sul fondo per un
esercizio finanziario non risultino sufficienti per far
fronte agli oneri di cui al presente articolo, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono
corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui
all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito
corrispondente ai maggiori oneri.
13. Alle attivita' di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli
minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo la
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto non si applica l'art. 38, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta
fermo il carattere di pubblica utilita' delle attivita' di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.».
- Per il testo vigente dell'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recanteDisposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) si vedano i riferimenti
normativi all'art. 7.
 
Art. 63

Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e
montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta
delle acque

1. Al fine del miglioramento della funzionalita' delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversita' per il 2030. Il programma straordinario e' composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.
2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversita'.
3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 2, e' adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorita' di bacino distrettuale competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.
4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui al presente comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso
5. Al fine di garantire la continuita' di prestazioni indispensabili alle attivita' di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 7 del
testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34, recante testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile
2018, n. 92:
«Art. 6. (Programmazione e pianificazione forestale). -
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, e' approvata la Strategia forestale nazionale. La
Strategia, in attuazione dei principi e delle finalita' di
cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello
internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla
Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659
del 20 settembre 2013, ed in continuita' con il Programma
quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi
nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione
attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo
del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e
socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La
Strategia forestale nazionale ha una validita' di venti
anni ed e' soggetta a revisione e aggiornamento
quinquennale.
2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale
adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i
propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione.
A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze
socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle
necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico, di
mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le
regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono
alla loro revisione periodica in considerazione delle
strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse
individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale
nazionale.
3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di
comprensori territoriali omogenei per caratteristiche
ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o
amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale,
finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al
coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e
gestione attiva, nonche' al coordinamento degli strumenti
di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attivita'
di cui al presente comma puo' essere svolta anche in
accordo tra piu' regioni ed enti locali in coerenza con
quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani
forestali di indirizzo territoriale concorrono alla
redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 145 del medesimo decreto
legislativo.
4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di
semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31.
5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune,
garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di
indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di
sostituzione diretta o di affidamento della gestione
previste all'art. 12. Con i piani forestali di indirizzo
territoriale, le regioni definiscono almeno:
a) le destinazioni d'uso delle superfici
silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio
sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli
indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione
e valorizzazione;
b) le priorita' d'intervento necessarie alla tutela,
alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e
socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti
all'interno del territorio sottoposto a pianificazione;
c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di
programmazione e di pianificazione territoriale e forestali
vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici regionali
e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali
protette, nazionali e regionali, di cui all'art. 2 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete
ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992;
d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al
servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete
di viabilita' forestale di cui all'art. 9, e le azioni
minime di gestione, governo e trattamento necessari alla
tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle
filiere forestali locali;
e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la
redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma
6.
6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali
regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani
forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove
esistenti, promuovono, per le proprieta' pubbliche e
private, la redazione di piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, quali strumenti
indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e
la gestione attiva delle risorse forestali. Per
l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora
conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di
cui al comma 3, non e' richiesto il parere del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
l'adeguamento della viabilita' forestale di cui al punto
A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate
apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi
nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione
forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al
fine di armonizzare le informazioni e permetterne una
informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si
adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma.
8. Le regioni, in conformita' a quanto statuito al
comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione
e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale
di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o
strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono,
altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi e i
termini per il loro periodico riesame, garantendo che la
loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di
comprovata competenza professionale, nel rispetto delle
norme relative ai titoli professionali richiesti per
l'espletamento di tali attivita'.
9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e
incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio
forestale, le regioni possono prevedere un accesso
prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore
forestale a favore delle proprieta' pubbliche e private e
dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di
gestione forestale o di strumenti di gestione forestale
equivalenti.
10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del
paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per
l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la
gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel
«Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse
storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze
tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo
territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del
presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
«Art. 7. (Disciplina delle attivita' di gestione
forestale). - 1. Sono definite attivita' di gestione
forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della
vegetazione arborea e arbustiva di cui all'art. 3, comma 2,
lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi
colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di
prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli
imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento
e manutenzione della viabilita' forestale al servizio delle
attivita' agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione
idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di
ingegneria naturalistica, nonche' la prima
commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi,
ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una
delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le
pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento,
all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non
legnose, rientrano nelle attivita' di gestione forestale.
2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, sostengono e promuovono le attivita' di
gestione forestale di cui al comma 1.
3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche
selvicolturali piu' idonee al trattamento del bosco, alle
necessita' di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del
suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle
produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di
fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in
continuita' con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o
ordinarie.
4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle
disposizioni del presente articolo, le attivita' di
gestione forestale coerentemente con le specifiche misure
in materia di conservazione di habitat e specie di
interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica, ove non gia' autonomamente
disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti
all'interno delle aree naturali protette di cui all'art. 2
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti
della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree
di particolare pregio e interesse da tutelare.
5. Nell'ambito delle attivita' di gestione forestale di
cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni
selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia
stabiliti dalle regioni:
a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del
taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi
urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa
fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri
motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a
condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o
artificiale del bosco;
b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del
taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui
non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati
dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o
dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche' siano trascorsi
almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita
un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al
fine di evitare contiguita' tra le stesse, e a condizione
che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale
del bosco;
c) e' sempre vietata la conversione dei boschi
governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo,
fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e
volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di
adeguata capacita' di rigenerazione vegetativa, anche a
fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria,
nonche' per garantire una migliore stabilita' idrogeologica
dei versanti.
6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme
nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino
obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme
che disciplinano le attivita' di gestione forestale,
comprese le modalita' di sostituzione diretta o di
affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero
mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la
gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni
interessati dalle violazioni, anche previa occupazione
temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna
indennita'. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al
precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai
sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del
Consiglio del 21 aprile 2004, dovra' procedersi alla
riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva
e della relativa normativa interna di recepimento.
7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, e'
vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali
autoctone con specie esotiche. Le regioni favoriscono la
rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la
tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonche' il
rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di
necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la
stabilita' delle formazioni forestali e in particolare la
loro resistenza agli incendi boschivi.
8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla
Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659
del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei
servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle
attivita' di gestione forestale sostenibile e
dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali
informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i
beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio
e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di
definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi
ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di
cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con
particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di
pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto
art. 70.
9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve
avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri
generali:
a) la volontarieta' dell'accordo, che dovra' definire
le modalita' di fornitura e di pagamento del servizio;
b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE
rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela
ambientale presenti prima dell'accordo.
10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti
di pianificazione forestale vigenti, condotte senza
compromettere la stabilita' delle formazioni forestali e
comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad
alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del bosco
governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione
naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad
alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono
ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli
impegni silvo-ambientali di cui al comma 8.
11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di
criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato
di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per
le superfici di cui all'art. 5, comma 2, lettera a). Le
regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente
periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma.
12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con
specifici accordi di collaborazione stipulati tra le
regioni e i competenti organi territoriali del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono
concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla
normativa in materia, riguardanti le pratiche
selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da
eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'art. 136 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti
paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel
provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo
precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida
nazionali di individuazione e di gestione forestale delle
aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli
selvicolturali di cui all'art. 3, comma 2, lettera c),
eseguiti in conformita' alle disposizioni del presente
decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli
colturali di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la
definizione delle linee guida per l'identificazione delle
aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la
loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della
Rete nazionale dei boschi vetusti.
13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della
biodiversita', con particolare riferimento alla
conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse
legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da
destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali:
«Art. 3. (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 863 del Codice
Civile:
«Art. 863. (Consorzi di miglioramento fondiario). -
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica [c.c. 862]
possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione,
la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento
fondiario comuni a piu' fondi e indipendenti da un piano
generale di bonifica [c.c. 914, 918, 921]. ».
Essi sono persone giuridiche private [c.c. 12]. Possono
tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche
pubbliche [c.c. 11] quando, per la loro vasta estensione
territoriale o per la particolare importanza delle loro
funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono
riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento
dell'autorita' amministrativa.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
«Art. 1. - 1.-5. (Omissis).
6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 1,
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
«Art. 1. - 1. - 13. (Omissis).
14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
(Omissis).».
 
Art. 63 bis
Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari

1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 30-bis, comma 1, del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari). -
1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la
sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture
sanitarie, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo
assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato
secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera m), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture
sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 7, comma
2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime
giuridico dei rifiuti urbani.».
 
Art. 64

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a
favore di progetti del green new deal

1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia diGreen dealeuropeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalita' diescussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni diSACES.p.A.derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto lagaranziadello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cuioperativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanziadello Stato e' esplicita, incondizionata,irrevocabile esiestende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e adognialtro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo, della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di bilancio ai sensi del comma 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «partenariato pubblico-privato» sono inserite le seguenti: «e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca».
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87,» sono aggiunte le seguenti: «e' stabilita».
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 86 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 85. (Omissis).
86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al
comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una
o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad
un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura
massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi
specifici di investimento e operazioni, anche in
partenariato pubblico-privato e anche realizzati con
l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca,
finalizzati a realizzare progetti economicamente
sostenibili e che abbiano come obiettivo la
decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il
supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la
riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi, la rigenerazione
urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la
mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal
cambiamento climatico e, in generale, programmi di
investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata
sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti
sociali.
87. - 884. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1998, n. 109:
«Art. 2. (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita' nonche' quelle connesse o strumentali.
Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre
essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti
obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di
debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo
di internazionalizzazione di imprese italiane.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, tenendo anche conto degli
accordi internazionali, nonche' della normativa e degli
indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione
dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi
comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione
gestiti con il sostegno dello Stato.».
- Si riporta il testo vigente del comma 85 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
«Art. 1. - 1. - 84. (Omissis).
85. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per
l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di
1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad
interventi coerenti con le finalita' previste dall'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di
cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti
anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone
economiche ambientali. Alla costituzione del fondo
concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato
negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di
pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito
all'erario.
86. - 884. (Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 86 e 88 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 85. Omissis.
86. cfr supra.
87. Omissis.
88. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di
sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero
dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in
quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma
87, e' stabilita la ripartizione dell'intervento tra i
diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di
cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al
fine di escludere che da tali interventi possano derivare
oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche. Per le attivita' connesse
all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' operare attraverso
societa' in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca
dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalita' di cui ai
commi 86 e 87 e' autorizzata l'istituzione di un apposito
conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche
iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico.
89. - 884. (Omissis).».
 
Art. 64 bis
Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicita' dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacita' comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attivita' produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita' dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonche' i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 103, comma 2,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 103. (Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza). - 1. - 1-bis. (Omissis).
2. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'art. 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche alle segnalazioni certificate di inizio
attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita',
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo
termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi
edilizi comunque denominati rilasciati fino alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2-bis. 6-bis. (Omissis).».
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 1° dicembre 2004, n. 329, recante Regolamento recante
norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19
del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2005, n. 22, S.O.
 
Art. 64 ter
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 65
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.