Gazzetta n. 242 del 30 settembre 2020 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 15 settembre 2020
Regolamento in materia di pubblicita' e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' della Banca d'Italia.


LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» ai sensi del quale la trasparenza dell'attivita' amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni, che dispone la pubblicazione nel sito istituzionale di dati e informazioni concernenti l'organizzazione e le attivita' delle pubbliche amministrazioni e disciplina l'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti da queste detenuti;
Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», secondo cui le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia, in quanto parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), e ai componenti dei suoi organi, l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per l'esercizio dei poteri attribuiti, nel rispetto del principio di trasparenza;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 ai sensi del quale la Banca d'Italia e' indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze;
Visto l'art. 1, comma 2, dello statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, in forza del quale nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza;
Visto l'art. 1, comma 3, dello statuto ai sensi del quale la Banca d'Italia, quale banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono nel rispetto dello statuto del SEBC, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Ritenuto di individuare i documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, di definire i ruoli, i compiti e le responsabilita' in materia di trasparenza e le modalita' per l'esercizio del diritto di accesso civico;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per Banca, la Banca d'Italia;
b) per sito istituzionale, il sito web della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it
c) per pubblicazione, la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' della Banca in un'apposita sezione del sito istituzionale, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione;
d) per responsabile, il responsabile per la trasparenza, cui sono attribuite nell'ordinamento della Banca funzioni di coordinamento, programmazione e controllo in materia di trasparenza;
e) per strutture, i dipartimenti, i servizi, le filiali della Banca e le unita' organizzative equiparate.
 
Art. 2

Oggetto

Il presente regolamento individua i documenti, i dati e le informazioni che la Banca, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione, rende pubblici sul proprio sito istituzionale.
Sono inoltre individuati i ruoli, i compiti e le responsabilita' in materia di trasparenza nonche' le modalita' per l'esercizio del diritto di accesso civico.
 
Art. 3

Principio di trasparenza

La Banca ispira la propria azione al rispetto del principio di trasparenza e rende conto del proprio operato attraverso la comunicazione della propria azione amministrativa nei confronti dei destinatari della stessa e del pubblico.
I documenti, i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' della Banca sono resi accessibili nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di segretezza e riservatezza delle informazioni.
 
Art. 4

Qualita' dei dati, decorrenza
e durata della pubblicazione

Nel sito istituzionale e' presente una sezione, accessibile dalla home page, nella quale sono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento.
I dati per i quali e' previsto un termine di aggiornamento annuale sono pubblicati entro il mese di febbraio. I dati e i documenti non soggetti ad aggiornamento periodico sono pubblicati tempestivamente. I dati restano pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione, salvo diverso termine di legge.
 
Art. 5

Atti di carattere normativo
e amministrativo generale

La Banca pubblica sul proprio sito istituzionale le disposizioni normative che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Sono altresi' pubblicati i regolamenti, i provvedimenti e ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione e sulle funzioni della Banca.
 
Art. 6

Organi della Banca

La Banca pubblica, con riferimento ai componenti del Direttorio, del Consiglio superiore e del Collegio sindacale, gli estremi dell'atto di nomina, il curriculum vitae e i compensi annui lordi.
E' reso pubblico il codice di comportamento per i membri del Direttorio.
 
Art. 7

Organizzazione

La Banca pubblica l'articolazione delle strutture organizzative con indicazione delle competenze ad esse attribuite, dei nomi dei dirigenti responsabili, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono cui rivolgere le richieste inerenti allo svolgimento di compiti istituzionali. Per ciascuna struttura e' indicato, con cadenza annuale, il numero degli addetti.
Con riferimento ai capi delle strutture sono pubblicati la data di assunzione dell'incarico e il curriculum vitae.
 
Art. 8

Personale

La Banca pubblica, con cadenza annuale, i dati relativi alla consistenza totale della compagine del personale, nonche' le retribuzioni lorde annue medie dei capi delle strutture.
Sono inoltre pubblicati, con cadenza trimestrale, il tasso medio di assenza del personale e, con cadenza annuale, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati dalla Banca ai dipendenti e oggetto di segnalazione al Dipartimento della funzione pubblica a norma di legge, con indicazione della durata e del compenso.
Sono rese pubbliche le regole di comportamento per il personale della Banca.
La Banca pubblica sul sito istituzionale i bandi di concorso per il reclutamento di personale, i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici, le tracce delle prove scritte, le graduatorie finali dei vincitori di ciascun concorso e periodicamente informazioni relative agli eventuali scorrimenti delle graduatorie.
 
Art. 9

Incarichi di consulenza
e collaborazione professionale

Per gli incarichi di consulenza e collaborazione professionale conferiti dalla Banca, oggetto di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, sono consultabili mediante collegamento ipertestuale alla Banca dati nazionale degli incarichi pubblici gli estremi del provvedimento di conferimento, l'attivita' oggetto della prestazione, le date di inizio e fine attivita', i compensi previsti ed erogati.
 
Art. 10

Procedimenti amministrativi

La Banca pubblica sul sito istituzionale gli atti regolamentari che disciplinano in via generale l'attivita' amministrativa e l'accesso ai documenti detenuti o formati in ragione della propria attivita'.
Nel regolamento adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono indicati, per ciascun procedimento, l'oggetto, l'unita' organizzativa responsabile, il termine di conclusione, la fonte normativa di riferimento.
 
Art. 11

Provvedimenti amministrativi e accordi

La Banca informa il pubblico dei principali provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
Sono pubblicati gli albi e gli elenchi degli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca.
Sono altresi' pubblicati gli accordi di collaborazione e i protocolli d'intesa stipulati dalla Banca con altri enti e pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
 
Art. 12

Contratti pubblici

La Banca pubblica, entro il 31 gennaio di ogni anno, informazioni e dati in ordine alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro; pubblica inoltre con cadenza semestrale dati relativi agli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro.
Sono inoltre oggetto di pubblicazione nel Portale Gare telematiche, accessibile anche dalla sezione del sito istituzionale di cui all'art. 4, i documenti e le informazioni previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La Banca pubblica gli indicatori, annuale e trimestrale, di tempestivita' dei pagamenti per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali.
 
Art. 13

Contributi

La Banca pubblica i criteri e le modalita' in base ai quali, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti organi interni, vengono erogati contributi a scopo di beneficenza o per iniziative d'interesse pubblico.
La Banca pubblica annualmente l'elenco dei soggetti percettori dei contributi di cui al precedente comma di importo superiore a 1.000 euro.
 
Art. 14

Patrimonio immobiliare

La Banca pubblica, con cadenza annuale, gli elenchi degli stabili di proprieta', degli immobili concessi in locazione e degli immobili di terzi condotti in locazione o in comodato per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, con indicazione per le locazioni dei canoni percepiti e corrisposti.
 
Art. 15

Bilancio e partecipazioni in societa'

La Banca pubblica, entro il 31 marzo il bilancio contenente in allegato, quello delle societa' controllate; il bilancio contiene, altresi', dati relativi al costo del personale. La Banca pubblica, entro il mese di maggio di ogni anno, la relazione annuale e una relazione sull'attivita' svolta e sulla gestione delle risorse.
Per le societa' controllate, strumentali o non quotate la Banca pubblica, successivamente all'approvazione dei relativi bilanci, informazioni relative alla misura della partecipazione, al risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi, al numero degli eventuali rappresentanti della Banca negli organi sociali e al compenso annuo individuale di questi ultimi.
 
Art. 16

Responsabile per la trasparenza

Il ruolo di responsabile per la trasparenza e' attribuito al revisore generale. In tale ambito egli promuove gli indirizzi e gli interventi in materia, coordina le attivita' delle diverse strutture, verifica il rispetto delle previsioni del presente regolamento.
Nell'esercizio delle proprie attivita' il responsabile si avvale della collaborazione delle strutture della Banca.
 
Art. 17

Accesso civico

La Banca d'Italia applica la normativa in materia di accesso civico ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo n. 33/2013.
Le relative istanze possono essere presentate alla casella PEC accessocivico@pec.bancaditalia.it o in alternativa alla Struttura che detiene i dati, le informazioni e i documenti.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni, il richiedente puo' ricorrere al Responsabile per la trasparenza, che provvede entro venti giorni.
 
Art. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2020

Il direttore generale: Franco