Gazzetta n. 243 del 1 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 settembre 2020
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

e con

IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali»;
Visto l'art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che «Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni puo' essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilita' dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario»;
Visto l'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che «Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attivita' previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.»;
Vista la sentenza n. 1/2019/EL delle Sezioni riunite in sede giurisprudenziale della Corte dei conti che, con riferimento al disavanzo di amministrazione, afferma che «la regola della traslazione della quota non ripianata all'esercizio successivo e' implicita nell'ordinamento contabile»;
Visto l'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha disciplinato le modalita' di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidita' degli enti locali di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;
Ravvisata la necessita' di modificare gli allegati n. 4/1 e n. 4/2 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per aggiornare i principi contabili applicati riguardanti il ripiano del disavanzo di amministrazione e le anticipazioni di liquidita' degli enti locali;
Visto l'art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la lettera a) del comma 2 dell'art. 226 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;
Ravvisata la necessita' di modificare gli allegati n. 4/2 e n. 17 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per adeguarli alla disciplina del tesoriere degli enti locali;
Ravvisata la necessita' di aggiornare i prospetti degli allegati n. 9 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardanti la verifica degli equilibri delle regioni e degli enti locali e gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione a/1, a/2 e a/3, per rispondere alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 24 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1

Allegato 4/1 - Principio contabile applicato
concernente la programmazione

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 9.1, le parole «al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale» sono sostituite dalle seguenti «al tesoriere, nei casi in cui e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale»;
b) il paragrafo 9.11.7, e' sostituito dal seguente:
9.11.7 Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.
Nella nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.
Gli enti che erano gia' in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresi' le attivita' svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre e' migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce «Disavanzo di amministrazione».
Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non e' stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalita' previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilita' finanziaria (allegato 4/2).
Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'art. 4, comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede «La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresi' le modalita' di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.»
Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalita' di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:


Parte di provvedimento in formato grafico

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.
c) il paragrafo 13.10.3, e' sostituito dal seguente:
13.10.3 Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo.
Gli enti che erano gia' in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresi' le attivita' svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre e' migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce «Disavanzo di amministrazione».
Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce «Disavanzo di amministrazione») che non e' stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalita' previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilita' finanziaria (allegato 4/2).
Con riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'art. 4, comma 5, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede «La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresi' la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalita' di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate».
Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.
Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.
 
Allegato 1

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)*

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Allegato 4/2 - Principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 3.20-bis le parole «fanno riferimento alle indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017)» sono sostituite dalle seguenti «applicano l'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8»;
b) il paragrafo 9.2 e' sostituito dai seguenti: 9.2 Il risultato di amministrazione
9.2.1. Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e' costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al paragrafo 9.1, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.
Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al paragrafo 4.1.
9.2.2 Il risultato di amministrazione e' accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ed e' pari all'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione.
Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e l'importo dell'eventuale disavanzo da debito autorizzato e non contratto, rappresentato dalla lettera F) dell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione.
9.2.3 Il risultato di amministrazione e' applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. Il risultato di amministrazione e' applicato anche agli esercizi successivi nel rispetto dalla disciplina del fondo anticipazioni di liquidita' di cui al paragrafo 3-20-bis.
A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio puo' costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.
Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato e' stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalita' previste nel presente principio.
9.2.4 In occasione della predisposizione del bilancio di previsione e' necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.
9.2.5 Non e' conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).
Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, e' consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalita' di seguito riportate.
Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.
Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.
In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.
9.2.6 Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.
9.2.7 In ogni caso il risultato di amministrazione non puo' mai essere considerato una somma «certa», in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorieta' riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.
Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, e' destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilita' costituisce lo strumento per rendere meno «incerto» il risultato di amministrazione.
L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).
9.2.8 Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.
«Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilita' finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si e' in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorche' derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»;
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati «vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili».
9.2.9 E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.
Con riferimento alla lettera a) del paragrafo 9.2.8, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):
1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (paragrafo 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (paragrafo 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo e' destinato alla realizzazione di investimenti; (paragrafo 5.2, lettera e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (paragrafo 9.1).
9.2.10 La quota accantonata del risultato di amministrazione e' costituita da:
1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (paragrafo 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passivita' potenziali (fondi spese e rischi).
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo.
L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilita' e' effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.
Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, e' sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.
Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, e' consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
9.2.11 La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti e' costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
9.2.12 La quota libera del risultato di amministrazione puo' essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.
Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio e' approvato:
a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio;
c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio;
contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), puo' essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).
9.2.13 Resta salva la possibilita' di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata», sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilita' rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
9.2.14 L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione e' consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalita' previste dal paragrafo 9.2.5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto), non e' possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. E' necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.
9.2.15 L'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), e' consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidita'.
9.2.16 Nel caso in cui l'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e per il fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
9.2.17 La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidita' di cui all'art. 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui all'art. 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui all'art. 39-ter, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e di cui agli articoli 116 comma 2 e art. 117 comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e' applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie.
9.2.18 Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'art. 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
9.2.19 Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione. Tale disposizione si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
9.2.20 Sono in disavanzo di amministrazione gli enti con un risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate. Il disavanzo di amministrazione da ripianare e' pari all'importo negativo della lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione. Nel caso in cui il legislatore abbia autorizzato specifiche modalita' di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, nella nota illustrativa e nella relazione sulla gestione e' descritta la composizione del disavanzo tra tali componenti e la composizione delle relative quote di ripiano da applicare agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
9.2.21 Il disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40 del presente decreto e' tempestivamente applicato al bilancio iscrivendone l'intero importo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica al bilancio il disavanzo accertato nel rendiconto della gestione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.
Nei casi espressamente previsti dalla legge e' possibile ripartire il disavanzo tra piu' esercizi.
9.2.22 Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto e' iscritta in bilancio una apposta voce, distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce, in entrata e' iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sara' oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.
9.2.23 E' applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, e' applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.
9.2.24 Il disavanzo di amministrazione puo' essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.
9.2.25 Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:
a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro e' aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;
b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione;
c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;
d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;
e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;
f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.
Il piano di rientro dal disavanzo e' sottoposto al parere del collegio dei revisori.
Con periodicita' almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.
La relazione del primo semestre puo' essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.
La relazione di fine esercizio puo' essere inserita nella relazione sulla gestione al rendiconto.
Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella nota integrativa al bilancio di previsione.
Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano e' aggiornato con le stesse modalita' previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non e' in condizione di svolgere la propria funzione e non puo' continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.
9.2.26 Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non e' migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo e' ripianato dagli enti locali secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.
A tal fine:
a) e' considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;
b) il disavanzo non ripianato e' pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;
c) l'ulteriore disavanzo e' costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come «Disavanzo dell'esercizio N» nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.
Nei casi in cui non e' possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato e' pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianita' di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13;
Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le regioni e le province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
9.2.27 Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non e' migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale e' stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto e' ripianato dagli enti locali secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalita' di determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non e' ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato e' pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente non e' ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianita' di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13.
9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo gia' approvato, ad esempio a seguito di sentenza, e' assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. E' tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato.
9.2.29 Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e non ripianato nell'esercizio precedente a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni puo' essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero in ragione dell'esigibilita' dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliatura/legislatura regionale.
9.2.30 Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attivita' previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attivita' da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:
a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
b) verificare se tale maggiore ripiano e' determinato dall'anticipo delle attivita' previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).
Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo e' attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianita' di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalita' di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.
c) al paragrafo 11.1 le parole «Le caratteristiche del bilancio finanziario di previsione adottato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rilevanti per il tesoriere» sono sostituite dalle seguenti «Le caratteristiche del bilancio finanziario di previsione adottato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rilevanti per il tesoriere, nei casi in cui e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti,»;
d) al paragrafo 11.3 le parole «Il tesoriere, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico» sono sostituite dalle seguenti «Il tesoriere, nei casi in cui e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico»;
e) al paragrafo 11.5 le parole «Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha conservato l'attuale rapporto tra unita' di voto in sede di delibera consiliare e ambito di controllo del tesoriere» sono sostituite dalle seguenti «Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha conservato l'attuale rapporto tra unita' di voto in sede di delibera consiliare e ambito di controllo del tesoriere nei casi in cui e' tenuto ad effettuare verifiche sui pagamenti»;
f) al paragrafo 11.6 le parole «La classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non comporta, per il tesoriere, differenze nelle modalita' della gestione del bilancio rispetto al passato» sono sostituite dalle seguenti «La classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non comporta per il tesoriere, nei casi in cui e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, differenze nelle modalita' della gestione del bilancio rispetto al passato»;
g) al paragrafo 11.6 le parole «Il bilancio non conforme allo schema previsto dall'allegato n. 9 al presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere.» sono sostituite dalle seguenti «Il bilancio non conforme allo schema previsto dall'allegato n. 9 al presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere, nei casi in cui e' tenuto ad effettuare il controllo sui pagamenti.»;
h) al paragrafo 11.8 le parole «cio' in quanto il tesoriere traccia (nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa) l'aumento o la diminuzione» sono sostituite dalle seguenti «cio' in quanto il tesoriere, nei casi in cui e' tenuto ad effettuare il controllo sui pagamenti, traccia l'aumento o la diminuzione»;
i) alla fine dell'appendice tecnica e' inserito il seguente esempio n. 13: Esempio n. 13 - Verifica ripiano del disavanzo
Al 31 dicembre 2018 un ente accerta un disavanzo di 5.020. Nel bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio 2018, aveva previsto di ripianare un disavanzo pari a 500.
Il disavanzo al 31 dicembre 2017 era il seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Al 31 dicembre 2018 l'ente ha ridotto il proprio disavanzo di 180, a fronte del recupero di 500 cui era tenuto.
In attuazione del paragrafo 9.2.26 del presente allegato, se l'ente non e' in grado di collegare il miglioramento del disavanzo di 180 all'attuazione dei piani di rientro in essere, il recupero di 180 e' attribuito in ordine di anzianita' di formazione del disavanzo: al disavanzo al 31 dicembre 2014 (per 100) e a quello da riaccertamento straordinario dei residui (per 80).
La verifica del ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2018 risulta la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alla seguente voce e' attribuito il codice A C II 4 a:
- 1.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette;
b) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguenti voci e' attribuito il codice A C II 4 b:
- 1.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi;
- 1.3.2.01.01.05.002 Crediti da riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi;
c) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alla seguente voce e' attribuito il codice A C IV 4:
- 1.3.4.01.02.01.001 Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU);
d) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguenti voci e' attribuito il codice P D 5 c:
- 2.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi;
- 2.4.5.04.02.01.001 Debiti per Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi;
e) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alla seguente voce e' attribuito il codice P D 5 d:
- 2.4.7.04.05.01.001 Debiti per servitu' passive e diritti di godimento a favore di terzi.
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2021 e possono essere anticipati in sede di rendiconto 2020.
 
Art. 4

Allegato 9 - Schema di bilancio di previsione

1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)» sono apportate le seguenti modifiche:
nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario» alla voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti» aggiungere alla fine le seguenti parole «al netto del Fondo anticipazione di liquidita'»;
nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali» alla voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti» aggiungere alla fine le seguenti parole «al netto del Fondo anticipazione di liquidita'»;
b) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» sono apportate le seguenti modifiche:
alla voce «H) Utilizzo avanzo presunto di amministrazione per spese correnti» aggiungere alla fine le seguenti parole «e per il rimborso prestiti»;
nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali» la voce «Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)» e' sostituita dalla seguente «Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'»;
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.
 
Art. 5

Allegato 10 - Schema di rendiconto

1. Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;
b) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2;
c) all'allegato a/1, concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse accantonate al 1/1/ N» e' inserita la seguente nota «(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;
d) all'allegato a/2, concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N» e' inserita la seguente nota «(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;
e) all'allegato a/2, concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):» e' inserita la seguente nota «(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni)»;
f) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N» e' inserita la seguente nota «(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;
g) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione» e' inserita la seguente nota «(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione e' effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1.»;
h) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)» e' inserita la seguente nota «(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).»;
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2020.
 
Art. 6

Allegato 17 - Rendiconto del tesoriere

1. Allo schema di rendiconto del tesoriere di cui all'allegato 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'allegato 17/1, concernente le entrate, alle descrizioni delle colonne «Residui attivi al 1/1/20.. (RS)», «Previsioni definitive di competenza (CP)» e «Previsioni definitive di cassa (CS)» e' inserita la seguente nota «'(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.»;
b) All'allegato 17/2, concernente le spese, alle descrizioni delle colonne «Residui passivi al 1/1/20.. (RS)», «Previsioni definitive di competenza (CP)» e «Previsioni definitive di cassa (CS)» e' inserita la seguente nota «'(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.».
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2020.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dal comma 2 degli articoli 4, 5 e 6.
Roma, 7 settembre 2020

Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Sgaraglia

Il Capo Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
Grande