Gazzetta n. 243 del 1 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 agosto 2020
Piano voucher sulle famiglie a basso reddito.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Strategia italiana per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, in coerenza con l'Agenda europea 2020, la quale definisce i principi posti a base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultra larga per gli anni 2014-2020, affidando al Ministero dello sviluppo economico l'attuazione delle misure previste e prevedendo, altresi', un Comitato interistituzionale con le funzioni di definire le linee di indirizzo per coordinare e monitorare l'attuazione della strategia italiana per la banda ultra larga;
Visto l'Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello sviluppo economico, Invitalia S.p.a. e Infratel Italia S.p.a., «che definisce le modalita' di collaborazione per la realizzazione delle attivita' inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese»;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga», come integrata dalla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 6 del 1° maggio 2016, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 (Piano diffusione banda ultra larga)»;
Visto l'Accordo quadro dell'11 febbraio 2016 redatto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 2015, n. 65 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020;
Visto l'aiuto di Stato SA.41647 (2016/N) «Strategia banda ultra larga» approvato con decisione del 30 giugno 2016 C(2016)3931 con la quale la Commissione europea ha ritenuto l'aiuto compatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 6 del 1° maggio 2016;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale, tra l'altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera n. 65/2015, vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019 registrato dal competente organo di controllo il 20 novembre 2019, ricostitutivo del Comitato banda ultra larga;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni;
Visto il regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 recante modifica dei regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) 283/2014 sulla promozione della connettivita' internet nelle comunita' locali;
Vista la Comunicazione della Commissione europea recante Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01), del 26 gennaio 2013;
Vista la Comunicazione del 14 settembre 2016, «Connettivita' per un mercato unico digitale competitivo: verso una societa' dei Gigabit europea», della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;
Vista l'indagine conoscitiva dell'8 novembre 2014 su «Concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga», svolta congiuntamente da Autorita' garante della concorrenza e del mercato e Autorita' per le comunicazioni;
Considerato che, nel contesto dell'emergenza sanitaria determinata da COVID-19, i collegamenti internet a banda ultralarga costituiscono il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio, al lavoro, nonche' di assicurare la stessa sopravvivenza delle imprese;
Ravvisato che, nel suddetto contesto di emergenza sanitaria, al fine di garantire l'accesso ad internet in banda ultra larga alle famiglie meno abbienti e' emersa l'esigenza di garantire loro, oltre ai servizi di connettivita' ad almeno 30 Mbit/s, anche i dispositivi necessari per fruire di tali servizi, quali tablet o personal computer;
Visti i verbali delle riunioni del 5 maggio 2020 e del 24 giugno 2020 nell'ambito delle quali il Comitato per la Banda ultra larga - CoBUL ha approvato un intervento (di seguito denominato «Piano voucher per famiglie meno abbienti») di sostegno alla domanda finalizzato a favorire la disponibilita' di connessione a internet ad almeno 30 Mbit/s da parte di famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro;
Vista la comunicazione inoltrata dal Ministro Stefano Patuanelli al Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager in data 8 maggio 2020 e il piano di interventi ad essa allegato;
Vista la segnalazione dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, del 1° luglio 2020, relativa allo «Sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultra larga in un'ottica di promozione degli investimenti e tutela di un necessario gioco concorrenziale», inviata al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Vista la decisione n. C(2020)5269 final, del 4 agosto 2020, con la quale la Commissione europea ha ritenuto la misura a sostegno della connettivita' per le famiglie meno abbienti compatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato;
Ritenuto che alle attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente decreto possa provvedere Infratel Italia S.p.a., societa' in house del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano voucher per famiglie meno abbienti ed affida la realizzazione delle relative attivita' ad Infratel Italia S.p.a.
2. Il Piano voucher per famiglie meno abbienti e' un intervento di sostegno alla domanda per garantire la fruizione di servizi di connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro.
 
Art. 2

Risorse finanziarie

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020 di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 agosto 2017, n. 71, per un ammontare massimo di risorse pari a 204.000.000 euro (comprensivi di Iva).
2. Per la realizzazione delle attivita' previste dall'art. 1 e' riconosciuta ad Infratel Italia S.p.a., a titolo di rimborso dei costi diretti e indiretti per acquisti di beni e servizi, una somma fino al 2% della voce di spesa di cui al comma 1. Tali costi saranno oggetto di rendicontazione analitica annuale da parte di Infratel Italia S.p.a.
 
Art. 3

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

1. Alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro e' riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonche' per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.
2. Il contributo e' erogato, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, per la fornitura di servizi di connettivita' ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettivita', ovvero che detengono un contratto di connettivita' a banda larga di base, da intendersi, ai fini del presente decreto, come inferiore a 30Mbit/s in download.
3. E' riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unita' abitativa.
4. Nel caso in cui l'unita' abitativa sia servita da piu' di un'infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari del contributo devono stipulare contratti per i servizi di massima velocita' di connessione ivi disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia all'operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad altro operatore.
5. E' ammessa la possibilita' di stipulare un nuovo contratto di connessione utilizzando il valore del contributo che residua al momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi del contributo, purche' il nuovo contratto garantisca livelli di servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente e senza che il recesso da quest'ultimo comporti costi a carico del beneficiario.
6. Il contributo non puo' essere concesso per l'attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di contratti di cui al comma 2.
7. Al fine di garantire coerenza del Piano con eventuali previi interventi regionali, i contributi potranno essere erogati anche tenendo conto di situazioni specifiche di singole Regioni correlate a condizioni piu' svantaggiate di determinate aree territoriali, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni.
8. I servizi di cui al comma 2, possono essere offerti da tutti gli operatori che forniscono, a qualsiasi titolo, servizi internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download.
 
Art. 4

Durata

1. Il Piano voucher per famiglie meno abbienti avra' durata fino ad esaurimento delle risorse, comunque non oltre un anno dall'avvio dell'intervento.
 
Art. 5

Modalita' di attuazione

1. Il Ministero dello sviluppo economico affida ad Infratel Italia S.p.a., soggetto attuatore della Strategia nazionale per la banda ultra larga, tramite convenzione, lo svolgimento delle attivita' relative, tra l'altro, alla realizzazione e tenuta del portale telematico di cui all'art. 6, comma 1, alle verifiche di cui all'art. 6, comma 4, alle procedure relative ai rimborsi da riconoscere agli operatori di cui all'art. 7, comma 4.
2. Per la realizzazione del Piano, la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali stipula con il soggetto attuatore Infratel Italia S.p.a. un'apposita convenzione corredata da un disciplinare di rendicontazione e da un disciplinare tecnico contenente il manuale operativo, che costituiranno parte integrante della convenzione, approvata con decreto del direttore generale della predetta Direzione.
 
Art. 6

Registrazione degli operatori e delle relative offerte commerciali

1. Gli operatori di cui all'art. 3, comma 8 che intendano offrire i servizi di connettivita' nell'ambito del Piano voucher per famiglie meno abbienti, devono iscriversi in un apposito Elenco, a partire da trenta giorni dalla data di operativita' di un portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco di cui al comma precedente, gli operatori siglano un'apposita Convenzione con Infratel Italia S.p.a. e dichiarano, sotto la propria responsabilita', di essere in possesso dei titoli necessari per l'erogazione dei servizi di comunicazione e che le offerte commerciali da essi proposte ai beneficiari del contributo sono conformi ai livelli di servizio individuati all'art. 3, commi 1 e 2. Essi sono tenuti altresi' a dichiarare, sotto la propria responsabilita', che tali offerte commerciali sono, per l'aspetto relativo ai servizi di connessione, le medesime o migliorative, sotto il profilo della durata, dei servizi e dei prezzi offerti, rispetto a quelle rivolte per gli stessi livelli di servizio alla generalita' degli utenti, nonche' che i dispositivi abbinati all'offerta, tablet o personal computer, soddisfino i requisiti minimi previsti dal Manuale operativo di cui all'art. 5, comma 2. Per le medesime finalita', gli operatori devono anche garantire che i contratti stipulati avvalendosi del contributo si intendono risolti allo scadere del periodo di durata dell'offerta, fatta salva la possibilita' dei beneficiari di aderire ad offerte di rinnovo, che gli operatori sono tenuti a proporre nei quarantacinque giorni precedenti la data di scadenza del contratto e che dovranno, perlomeno per i dodici mesi successivi, avere ad oggetto condizioni uguali o migliorative rispetto a quelle previste dal contratto in scadenza.
3. Le offerte commerciali di cui al comma 2 devono essere trasmesse ad Infratel Italia S.p.a. tramite il portale telematico, nell'ambito del quale e' attribuito, a ciascuna offerta, un codice identificativo. Gli operatori si impegnano a garantire l'aggiornamento sistematico nel portale telematico delle eventuali successive modifiche apportate a dette offerte.
4. La registrazione nell'Elenco previsto dal comma 1 e' subordinata al buon esito delle verifiche effettuate da Infratel Italia S.p.a. rispetto a quanto dichiarato dagli operatori interessati e alla documentazione dagli stessi fornita.
 
Art. 7

Procedura per il riconoscimento del contributo

1. Ai fini della fruizione del contributo, il beneficiario presenta presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati nell'elenco di cui all'art. 6, apposita richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identita' in corso di validita' e da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unita' abitativa, non hanno gia' fruito del contributo.
2. L'operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.:
a. il codice fiscale e gli estremi del documento d'identita' del beneficiario;
b. la dichiarazione relativa al valore dell'ISEE del proprio nucleo di appartenenza;
c. il codice identificativo dell'offerta cui il beneficiario intende aderire;
d. le caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer incluso nell'offerta;
e. copia del contratto stipulato con il beneficiario.
3. L'operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad internet presso l'unita' abitativa del beneficiario, trasmette, tramite il portale di cui all'art. 6, il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del tablet o del personal computer, nonche' il documento di attestazione del livello di servizio misurato.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, Infratel Italia S.p.a. provvede a versare sul conto dedicato dell'operatore l'ammontare totale del contributo per ciascun beneficiario, al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attivita' di erogazione del servizio. La somma trattenuta a titolo di garanzia sara' restituita, previo espletamento delle opportune verifiche da parte di Infratel Italia S.p.a. e, in ogni caso, entro il termine del periodo di vigenza del Piano disciplinato dal presente decreto.
5. La disponibilita' a livello regionale delle risorse finanziarie di cui all'art. 2 e' aggiornata con cadenza giornaliera nell'ambito del portale telematico.
 
Art. 8

Istruzioni operative

1. Le istruzioni operative per la fruizione dei contributi da parte dei beneficiari e il manuale operativo di cui all'art. 5, comma 2 relativo agli adempimenti richiesti agli operatori sono pubblicate sui siti internet istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e di Infratel Italia S.p.a. entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.
 
Art. 9

Controlli e cause di revoca

1. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi a tal fine di Infratel Italia S.p.a., procede alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonche' della veridicita' e correttezza delle offerte commerciali dei fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorita' competenti.
2. I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei quali venga accertata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 decadono dal beneficio loro riconosciuto.
3. Il mancato rispetto delle previsioni del presente decreto, nonche' di quelle contenute nel Manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, da parte degli operatori che offrono servizi di connessione ad internet a banda ultra larga ne determina l'esclusione dal Piano voucher per famiglie meno abbienti.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero e' incaricata di dare esecuzione al presente provvedimento e di vigilare sulla realizzazione delle relative attivita'.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 833