Gazzetta n. 243 del 1 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 agosto 2020
Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario prof.ssa Maria Cecilia Guerra.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 1, commi 367 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale il prof. Roberto Gualtieri e' stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, con il quale la prof.ssa Maria Cecilia Guerra e' stata nominata Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze;
Ritenuta la necessita' di determinare i contenuti specifici della delega al Sottosegretario di Stato, prof.ssa Maria Cecilia Guerra;

Decreta:

Art. 1

1. La prof.ssa Maria Cecilia Guerra e' delegata a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonche' a intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
2. In linea di massima, gli impegni parlamentari della prof.ssa Maria Cecilia Guerra corrisponderanno alle deleghe.
3. La prof.ssa Maria Cecilia Guerra e', inoltre, delegata a seguire, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, sia in commissione che in aula, i lavori parlamentari inerenti le materie di propria competenza.
4. In caso di impedimento, la prof.ssa Maria Cecilia Guerra provvedera' a concordare con un vice Ministro o con altro Sottosegretario la propria sostituzione tenendone informato l'ufficio del coordinamento legislativo e l'ufficio legislativo economia.
 
Art. 2

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, la prof.ssa Maria Cecilia Guerra e' delegata altresi' a trattare, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest'ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, le questioni relative a:
a) legislazione fiscale, esclusi i provvedimenti generali di riforma e ivi comprese le materie del cuneo fiscale e della giustizia tributaria;
b) contrasto all'evasione fiscale anche internazionale e al riciclaggio, incluso il contenzioso valutario;
c) attuazione delle misure di rientro dai disavanzi sanitari e del patto per la salute;
d) politiche di conciliazione vita-lavoro del Ministero dell'economia e delle finanze e gender budgeting.
 
Art. 3

1. La specificazione di materie e di impegni di cui alla presente delega e' destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovra' essere assicurata da altro Sottosegretario.
 
Art. 4

1. La prof.ssa Maria Cecilia Guerra e' delegata a firmare, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest'ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, gli atti relativi alle materie di propria competenza nonche' a partecipare per tali ambiti a missioni internazionali.
 
Art. 5

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 4, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli appresso indicati:
a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonche' degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;
b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno a enti, societa', collegi, commissioni e comitati, cosi' come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;
d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;
e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra dipartimenti del Ministero;
g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonche' le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;
h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;
l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 6

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.
 
Art. 7

1. La delega alla prof.ssa Maria Cecilia Guerra puo' essere estesa, di volta in volta, su specifica indicazione del Ministro, anche a materie non espressamente indicate.
2. La delega della prof.ssa Maria Cecilia Guerra e' altresi' estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.
3. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1094