Gazzetta n. 244 del 2 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 agosto 2020
Riprogrammazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamita' naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giungo 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/372/UE dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione per Stato membro delle risorse globali del FEAMP per il periodo 2014-2020;
Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, FONDI SIE, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea;
Considerato che nell'Accordo di partenariato 2014-2020 viene ribadito come le risorse di ciascuno dei Fondi SIE, articolate sugli obiettivi tematici previsti dall'art. 9 del regolamento generale, concorrono agli obiettivi di sostenibilita' ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visti in particolare gli articoli 20 e 22, par. 2, del regolamento (UE) n. 508/2020 sulle modifiche al programma operativo e sulle procedure e scadenze semplificate;
Vista la delibera CIPE 10/2015 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
Visto il Programma operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformita' al disposto dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il piano finanziario del Programma operativo articolato per le priorita' previste dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 508/2014 e per l'assistenza tecnica;
Vista l'intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015 sulla ripartizione percentuale delle risorse comunitarie tra lo Stato, le regioni e le province autonome per le priorita' 1, 2, 4 e 5, e per l'assistenza tecnica;
Visto il decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle regioni;
Visto l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle regioni e delle province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le regioni e le province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;
Visto l'esito favorevole di valutazione del testo del provvedimento «Accordo multiregionale» espresso in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 9 giugno 2016 (Repertorio atti n. 102/C S R del 9 giugno 2016);
Vista la nota p. 15286 del 20 settembre 2016 e il relativo allegato con cui viene sancita l'intesa per l'adozione dell'«Accordo multiregionale» al fine di attuare gli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014-2020;
Vista la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione con nota Ares(2017)6320627 del 21 dicembre 2017;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2020) 128 del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
Vista la nota informativa della DG Mare della Commissione europea (Commission's Directorate-General for Maritime Affairs) «Risposta alla emergenza da Coronavirus a sostegno dei settori della pesca e dell'acquacoltura» del 20 marzo 2020;
Visto il quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di Covid-19, approvato dalla Commissione europea lo scorso 20 marzo 2020, successivamente modificato in data 3 aprile 2020 e in data 2 luglio 2020;
Visto il regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 560/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare, l'art. 78, comma 3-novies del suddetto decreto-legge cosi' come convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale «per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;
Considerato, al tal fine, che il nuovo quadro normativo delineato dall'Unione europea e' improntato a sostenere le imprese della pesca marittima e dell'acquacoltura attraverso l'immissione tempestiva di risorse finanziarie secondo interventi strategici che gli Stati membri dovranno disegnare per il breve e medio periodo;
Ritenuto necessario, infatti, in conformita' alla citata normativa, fronteggiare i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 assicurando la continuita' aziendale degli operatori della pesca e definendo le modalita' e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal Programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca;
Ritenuto che sia compito dell'Autorita' di gestione e degli Organismi intermedi del PO FEAMP 2014-2020 riallocare le risorse finanziarie non utilizzate sulle misure dello stesso Programma cosi' da meglio fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 6 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1

Le regioni e le province autonome sono autorizzate a ridefinire, nei limiti delle rispettive assegnazioni finanziarie del FEAMP (quota UE, FdR e bilancio regionale), di cui all'Allegato 3 dell'Accordo multiregionale del 20 settembre 2016, la redistribuzione delle risorse, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle misure straordinarie di sostegno, di cui ai regolamenti (UE) n. 2020/460, regolamento (UE) n. 2020/558 e regolamento (UE) n. 2020/560, da attivare per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19, e per assicurare la continuita' aziendale degli operatori della pesca.
 
Art. 2

E' approvato l'Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014-2020 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le regioni e le province autonome, modificato in data 6 agosto 2020 nella seduta in medesima data della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che si allega al presente decreto, nonche' la relativa Tabella di ripartizione di competenze (Tabella 1) tra Autorita' di gestione (AdG) e Organismi intermedi (OO.II.).
 
Art. 3

1. Ferme le percentuali tra Stato (32,88%) e regioni e province autonome (67,12%), la ripartizione delle risorse finanziarie di quota comunitaria del PO FEAMP tra l'Autorita' di gestione e gli Organismi intermedi, per le priorita' 1, 2, 4 e 5, e' la seguente:
AdG - Priorita' 1, 2, 4, 5 euro 123.755.984,00 - Assistenza tecnica euro 17.735.740,00;
OO.II. - Priorita' 1, 2, 4, 5 euro 274.385.244,00 - Assistenza tecnica euro 14.511.060,00.
2. Ferme le risorse assegnate alle priorita' 3 e 6 e gestite dall'AdG e, complessivamente, pari ad euro 106.874.531,00.
 
Art. 4

Le concertazioni territoriali e le procedure necessarie a garantire la riprogrammazione delle risorse previste dal PO FEAMP, che dovessero rendersi necessarie per rispondere adeguatamente sia allo stato di avanzamento del Programma sia agli sviluppi della situazione emergenziale di cui alla legge n. 27 del 24 aprile 2020, avvengono in sede di Tavolo istituzionale di cui al paragrafo 11.2 del PO FEAMP.
 
Art. 5

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione.
 
Art. 6

Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 13 agosto 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 831