IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso CIPE; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo Comitato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'», e successive modificazioni; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica» tra i «Sistemi stradali ed autostradali», il collegamento «Terni-Rieti» e che nell'allegato 2, tra gli interventi che interessano il territorio della Regione Umbria, riporta la «tratta Terni-Rieti (prolungamento Cesena-Terni-Orte E45)»; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare: 1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, nonche' la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; 3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; Viste le delibere 19 dicembre 2003, n. 131, 3 agosto 2011, n. 55, e 19 luglio 2013, n. 37, con le quali questo Comitato ha approvato progetti o varianti di progetti relativi alla infrastruttura «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (localita' San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio»; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 166, comma 4-bis a norma del quale «Il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE puo' disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni; Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare: 1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici»; 2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «Corridoio trasversale e dorsale appenninica», l'infrastruttura «Terni-Rieti (Strada)»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del ministero, alle quali e' stata demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, e, in particolare: 1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il MIT effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito e ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO; 4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il MIT provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; 5. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 6. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 6.2. per gli interventi ricompresi tra le grandi opere gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 6.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale e' stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62; Vista la nota 15 giugno 2020, n. 24685, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'informativa riguardante l'argomento «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (localita' San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio. Svincolo di Piediluco e spostamento S.P. 62» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria; Vista la nota 17 giugno 2020, n. 6057, con la quale il MIT-Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha trasmesso chiarimenti istruttori; Vista la nota 22 giugno 2020, n. 25704, con la quale il MIT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione odierna di questo Comitato dell'argomento «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (localita' San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio. svincolo di Piediluco e spostamento S.P. 62 - proroga della dichiarazione di pubblica utilita'»; Vista la nota 23 giugno 2020, n. 6277, con la quale il MIT-Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha trasmetto ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e, in particolare, che: sotto l'aspetto tecnico e procedurale: 1. il tratto Terni (localita' San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio della «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti» e' costituito da un tracciato di circa 11 km, che parte dallo svincolo Terni est del c.d. «raccordo autostradale» Terni-Orte e collega le tre valli piu' meridionali della Regione Umbria al confine regionale del Lazio, per unirsi poi alla S.S. 79 «Ternana» in corrispondenza della galleria Montelungo, da dove e' gia' stato realizzato il nuovo tracciato fino a Rieti; 2. il progetto definitivo approvato da questo Comitato con la succitata delibera n. 131 del 2003 comprendeva, tra l'altro, una galleria di sotto-attraversamento del fiume Velino, ma in fase di approvazione del progetto esecutivo sono stati evidenziati problemi di consolidamento dei terreni e di interferenze idrogeologiche, che hanno reso necessaria una variante plano-altimetrica del tracciato originario, approvata con la successiva delibera n. 55 del 2011, ad eccezione della variante riguardante lo svincolo di Piediluco; 3. la variante, approvata con la citata delibera n. 55 del 2011, ha risolto il superamento dell'intersezione con il fiume Velino mediante un viadotto a 9 campate, spostato di circa 980 metri verso Rieti rispetto al sottoattraversamento di cui alle previsioni del progetto definitivo, con conseguente spostamento, sempre verso Rieti, dello svincolo di Piediluco; 4. con la citata delibera n. 37 del 2013, questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della variante relativa allo svincolo di Piediluco e al collegamento con la S.P. 675 (consistente nello spostamento della S.P. 62 «della stazione di Piediluco»); 5. in particolare, per la realizzazione di un collegamento alla S.P. 675, si e' previsto lo spostamento della S.P. 62 su un tratto di rilevato gia' realizzato relativo alla prima ipotesi di tracciato, con un andamento piu' lineare e meglio percorribile, che consente il collegamento con il nuovo svincolo di Piediluco, nonche' la rimozione dell'attuale sede stradale, da sostituire con terreno vegetale e vegetazione autoctona e da utilizzare per ospitare un canale di raccolta delle acque meteoriche provenienti da monte; 6. i lavori afferenti alla variante approvata con la predetta delibera n. 37 del 2013 sono stati avviati dall'appaltatore nell'ambito dello stesso contratto originario, realizzando le opere principali; 7. il 19 dicembre 2016 e' stata aperta al traffico la variante alla S.P. 62; 8. a causa delle difficolta' finanziarie dell'appaltatore tuttavia i lavori hanno registrato un andamento molto altalenante con alcuni periodi di stallo e si sono definitivamente interrotti nel mese di maggio 2017; 9. il 23 ottobre 2017, l'appaltatore, sotto la guida di un commissario straordinario nominato dal Ministero dello sviluppo economico, di seguito MiSE, ha comunicato la volonta' di sciogliersi unilateralmente dal contratto di appalto, chiedendo l'avvio delle attivita' di chiusura contabile; 10. per il completamento dei lavori previsti nel progetto sono ancora da eseguire le opere di riambientazione e di mitigazione ambientale di tutta l'area gia' interessata dai lavori relativi alla prima ipotesi di tracciato, con rimodellazione, riambientazione e ricomposizione del territorio e la creazione di un'ampia zona verde con la messa a dimora di un cospicuo numero di essenze arboree; 11. e' prevista inoltre, la rimozione e la riambientazione della sede della strada provinciale S.P. 62 dismessa e la realizzazione in sede di un canale di raccolta delle acque meteoriche provenienti da monte; 12. nel corso del 2019, per il completamento dell'intervento Anas S.p.a. ha suddiviso le opere residuali in due lotti funzionali, il primo dei quali concerne la messa in esercizio dell'asse principale mentre il secondo concerne il completamento della nuova S.P. 62 in adiacenza allo svincolo di Piediluco, i lavori di inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera e il completamento degli interventi di sistemazione idraulica; 13. l'11 ottobre 2020, in assenza di proroga, e' il termine entro il quale e' possibile procedere all'emanazione dei decreti di esproprio relativi alle aree interessate dai lavori dello svincolo di Piediluco e dello spostamento della S.P. 62, il cui progetto definitivo e' stato approvato con la richiamata delibera n. 37 del 2013; 14. il 21 maggio 2020, con nota n. CDG-0252505-P, il soggetto aggiudicatore, Anas S.p.a., ha trasmesso al MIT un'istanza motivata di proroga di due anni dei termini entro cui possono essere disposti i decreti di esproprio per le suddette aree; 15. le motivazioni della richiesta riferite dal soggetto aggiudicatore sono riconducibili alle vicissitudini che hanno di fatto rallentato lo sviluppo delle attivita' e in particolare: 15.1. i lavori, in seguito alle difficolta' finanziarie dell'appaltatore, hanno registrato un andamento molto altalenante con diversi periodi di stallo delle lavorazioni e si sono definitivamente interrotti nel maggio 2017; 15.2. in data 23 ottobre 2017 l'appaltatore, sotto la guida del commissario straordinario nominato dal MiSE, ha comunicato la volonta' di avvalersi di quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di sciogliersi unilateralmente dal contratto d'appalto; 15.3. tale circostanza ha comportato l'avvio di nuove procedure di affidamento dei lavori di completamento che, come e' chiaro, sono causa del procrastinarsi dei tempi per il completamento dell'opera e di conseguenza la necessita' di prorogare l'efficacia della pubblica utilita' di un'opera giunta ormai a quasi il 98 per cento di stato di avanzamento; 15.4. al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione delle opere residuali l'intervento e' stato suddiviso in due lotti funzionali; 15.5. il 21 novembre 2019, e' stato approvato il progetto di completamento n. 665721 che definisce le sole opere del primo lotto funzionale strettamente necessarie alla messa in esercizio dell'asta stradale principale, affidati ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'appaltatore che sta realizzando il contiguo tratto nella provincia reatina al fine di renderlo funzionale al tratto adiacente in ambito del territorio regionale del Lazio; 15.6. il progetto esecutivo relativo alle opere afferenti al secondo lotto funzionale e pertanto ai lavori necessari al completamento delle opere del progetto originario e' in fase di perfezionamento; 16. il soggetto aggiudicatore ha provveduto a pubblicare il 4 giugno 2020 l'avviso di avvio del procedimento di proroga della efficacia della dichiarazione di pubblica utilita' sui quotidiani «Il Giornale», a tiratura nazionale, e «Il Corriere dell'Umbria», a tiratura locale; 17. la data da cui decorrono i 60 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati e' il 4 giugno 2020; 18. il soggetto aggiudicatore con nota del 10 giugno 2020 ha dichiarato che: 18.1. ad oggi non sono stati emessi tutti i decreti di esproprio e i piani particellari di esproprio non hanno subito modifiche rispetto a quelli interessati dalla proroga della dichiarazione di pubblica utilita'; 18.2. il termine per l'adozione dei decreti di esproprio non e' ancora scaduto, essendo fissato all'11 ottobre 2020; 18.3. il soggetto aggiudicatore assume a proprio carico ogni onere, anche relativo agli indennizzi, dovuto per la suddetta proroga ed e' confermata la sussistenza dei finanziamenti a suo tempo individuati con la citata delibera n. 37 del 2013; sotto l'aspetto attuativo: 1. il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, e' ora confermato nella societa' Anas S.p.a.; 2. il CUP indicato per l'intervento e' F71B01000160001; 3. al momento dell'interruzione dei lavori nel 2017 la percentuale di avanzamento degli stessi era pari a circa il 98 per cento; 4. il primo lotto funzionale dei lavori residui e' stato appaltato e affidato all'appaltatore che sta realizzando il contiguo tratto della «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti» nella provincia di Rieti, al fine di renderlo funzionale al tratto adiacente di competenza della Struttura territoriale Lazio di Anas S.p.a. e ne e' prevista la conclusione entro il 2020; 5. per il secondo lotto funzionale dei lavori residui e' in corso di redazione il progetto esecutivo da porre a base di gara per l'affidamento ed i relativi lavori dovrebbero essere conclusi entro l'anno 2021; sotto l'aspetto finanziario: 1. l'importo complessivo aggiornato del tratto Terni (localita' San Carlo-Rieti (confine regionale Umbria-Lazio), compreso lo svincolo di Piediluco e lo spostamento della S.P. 62, definito presuntivamente nell'ambito della redazione del progetto esecutivo di completamento dell'intervento, e' ora pari a 218.015.337,86 euro, IVA esclusa, in aumento di 8.115.337,86 euro rispetto al valore di 209.900.000,00 euro del medesimo progetto, determinato in sede di approvazione della variante al progetto definitivo con la citata delibera n. 55 del 2011 e confermato in sede di approvazione della variante dello svincolo di Piediluco con la suddetta delibera n. 37 del 2013; 2. nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico la spesa prevista per acquisizione di aree e immobili ammonta a 4.630,00 euro; 3. la copertura finanziaria del costo dell'intervento di cui sopra e' assicurata dalle risorse gia' disponibili per l'intervento «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (localita' San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio» nel contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a., per un importo di 212.686.898,00 euro, cui si aggiungono 10.500.000,00 euro previsti nell'Aggiornamento 2018-2019 del medesimo contratto di programma (tabella «Aggiornamento Piano pluriennale 2016-2020 - maggiori esigenze per lavori in corso»), approvato con delibera CIPE n. 36 del 2019; 4. il soggetto aggiudicatore, con nota CDG-0290116-P dell'11 giugno 2020, ha dichiarato che saranno a suo carico gli eventuali oneri per gli indennizzi relativi alla proroga della dichiarazione di pubblica utilita' in esame; Considerato che con la delibera 7 agosto 2017, n. 65, questo Comitato ha approvato lo schema di contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a., successivamente riapprovato, per iter procedurale, con il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 588 del 27 dicembre 2017; Considerato che con la delibera 24 luglio 2019, n. 36, questo Comitato ha approvato l'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a. e che il successivo decreto interministeriale di approvazione del Contratto che lo rendera' esecutivo, a valle della delibera sopra richiamata, e' attualmente in corso di perfezionamento; Considerato che ad oggi l'opera risulta completamente finanziata e, in particolare, che la copertura finanziaria gia' disponibile per 212.686.898 euro e' a carico delle risorse del contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a., mentre le ulteriori risorse sono a carico dell'Aggiornamento 2018-2019 del medesimo contratto; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della citata delibera n. 82 del 2018); Vista la nota protocollo n. 3559 del 25 giugno 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Considerato il dibattito svolto in seduta e, in particolare, che e' stata confermata la richiesta del MIT di esaminare come punto in approvazione di questo Comitato, la richiesta di proroga di due anni della dichiarazione di pubblica utilita' del progetto in esame, inserita in precedenza come informativa all'ordine del giorno della riunione preparatoria dell'odierna seduta del CIPE; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera:
Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 1. Proroga della dichiarazione di pubblica utilita': 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' apposta alla «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (localita' San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio. Svincolo di Piediluco e collegamento alla S.P. 675» con la citata delibera n. 37 del 2013; 1.2. L'efficacia della presente delibera e' subordinata alla condizione che non pervengano nei termini di legge osservazioni da parte dei soggetti cui e' stato notificato l'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilita', valutate ostative dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini dell'efficacia della delibera stessa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' comunicare a questo Comitato l'esito positivo della disamina delle osservazioni pervenute; 1.3. Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla proroga di cui al precedente punto 1.1 sono a carico del soggetto aggiudicatore. 2. Altre disposizioni: 2.1. Ai fini dell'efficacia della presente delibera stessa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' comunicare a questo Comitato l'avvenuto perfezionamento dell'Aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. mediante trasmissione del decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze; 2.2. Le economie che dovessero risultare nel quadro economico complessivo dell'opera al termine dei lavori relativi alla «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, tratto Terni (localita' San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio» dovranno essere utilizzate dal soggetto aggiudicatore per la realizzazione di una delle opere compensative di consolidamento e di restauro richieste dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in sede di adozione della delibera n. 37 del 2013. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunichera' l'opera compensativa finanziata a carico di tali risorse e l'entita' del finanziamento a essa destinato, fermo restando il limite del due per cento dell'intero costo dell'opera per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, cosi' come previsto dall'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 3. Disposizioni finali: 3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto di cui alla presente delibera. 3.2. Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera', altresi', a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa. 3.3. Ai sensi della delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 24, il CUP assegnato al progetto in argomento dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso. 3.4. Il soggetto aggiudicatore degli interventi in esame ne assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, richiamato in premessa, e assicura, in particolare, l'aggiornamento della Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Roma, 25 giugno 2020
Il Presidente: Conte Il segretario: Fraccaro
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1099 |