Gazzetta n. 244 del 2 ottobre 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 |
Modalita' di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Visto, in particolare, il comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e' assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»; Visto il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»; Considerato che, tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'entita' dei contributi e' complessivamente pari ad euro 300.000.000, per il periodo 2020-2023, come risulta anche dall'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante; Considerato, altresi', che tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 312 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai Comuni beneficiari, secondo un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante; Ritenuto che, al fine di dare attuazione alla previsione di cui al citato comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, secondo cui ai comuni beneficiari e' assegnato un contributo di 75 milioni di euro per ciascun anno dal 2020 al 2023, occorre individuare un termine certo di inizio dell'esecuzione dei lavori, oggetto di contributo, in relazione a ciascuna delle predette annualita' finanziarie; Visto il comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, alla lett. l), quarto periodo, prevede «Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all' art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico»; Ritenuto opportuno prevedere, per il monitoraggio della realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al richiamato comma 703, la classificazione delle opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il codice dei contratti pubblici; Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto; Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella seduta del 21 maggio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalita' di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonche' le modalita' di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate. |
| Allegato 1 - Allegato tecnico assegnazione risorse ex commi 311-312 della legge di bilancio 2020
In applicazione dei commi 311 e 312 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (l.27 dicembre 2019, n. 160), e' assegnato un contributo a ciascun Comune sito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, come determinato nell'allegato 1, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.
La determinazione del contributo e' stata effettuata in base ai seguenti criteri di riparto: a) in considerazione del criterio generale di cui al comma 312, in base al quale il riparto in questione deve assicurare "un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti", e' stata considerata l'incidenza dell'importo da assegnare in relazione alla dimensione demografica degli enti; b) la dimensione demografica e' stata articolata in dieci fasce di cui le prime quattro relative ai "piccoli Comuni", come individuati dalla legislazione vigente negli enti con popolazione fino a 5mila abitanti. Di seguito sono indicate tutte le fasce demografiche considerate: 1 - fino a 500 abitanti; 2-da 501 a 1.000 abitanti; 3-da 1.001 a 3.000 ab.; 4-da 3.001 a 5.000 ab.; 5-da 5.001 a 10.000 ab.; 6-da 10.001 a 20.000 ab.; 7-da 20.001 a 60.000 ab.; 8-da 60.001 a 100.000 ab.; 9-da 100.001 a 250.000 ab.; 10- oltre 250mila abitanti; c) il rispetto del requisito di maggiore incidenza del contributo a favore degli enti di minore dimensione demografica e' stato assicurato attraverso una combinazione tra la scalatura del contributo pro capite in modo strettamente decrescente al crescere della fascia demografica di appartenenza di ciascun ente e un contributo in somma fissa per ente e per fascia demografica; d) inoltre: - al fine di assicurare un contributo di una certa consistenza ai comuni con popolazione inferiore e' stato imposto un vincolo in base al quale l'importo minimo annuo da assegnare a ciascun comune con meno di 500 abitanti risulta essere pari a 8mila euro; - al fine di evitare salti nell'attribuzione di risorse tra comuni prossimi alla soglia tra una classe e l'altra (attribuzione di risorse significativamente inferiori a comuni con piccolo differenziale di popolazione aggiuntiva), per ciascuna classe di popolazione, il contributo minimo annuo da assegnare a ciascun ente e' stato posto pari al contributo massimo riscontrato per la fascia di popolazione immediatamente precedente, cui viene aggiunto un contributo pro-capite per ogni abitante incrementale rispetto alla fascia di appartenenza.
I criteri indicati sono riportati nel seguente prospetto di riepilogo contributo fisso annuale per ente |=======================|====================|======================| |Fascia demografica | Contributo per ente| Contributo pro capite| |=======================|====================|======================| |1 - FINO A 500 | 8.000,000| 0,000| |-----------------------|--------------------|----------------------| |2 - 501 - 1000 | 8.000,000| 15,000| |-----------------------|--------------------|----------------------| |3 - 1001 - 3000 | 15.500,000| 7,500| |-----------------------|--------------------|----------------------| |4 - 3.001 - 5.000 | 30.462,500| 5,000| |-----------------------|--------------------|----------------------| |5 - 5.001-10.000 | 40.452,500| 1,000| |-----------------------|--------------------|----------------------| |6 - 10.001-20.000 | 45.431,500| 0,375| |-----------------------|--------------------|----------------------| |7 - 20.001-60.000 | 49.172,500| 0,375| |-----------------------|--------------------|----------------------| |8 - 60.001-100.000 | 63.915,625| 0,250| |-----------------------|--------------------|----------------------| |9 - 100.001-250.000 | 73.824,375| 0,250| |-----------------------|--------------------|----------------------| |10 -oltre 250.000 | 106.963,125| 0,181| |-----------------------|--------------------|----------------------| Il risultato del riparto per fascia demografica e' riportato nei prospetti che seguono |===================|======|===========|=======|==========|=========| |Fascia demografica | N_ |Popolazione|Contri-| Contri- | Contri- | | |Comuni| | buto | buto | buto | | | | | pro | totale |per ente | | | | |capite | | | |===================|======|===========|=======|==========|=========| |1 - FINO A 500 | 189| 61.866| 24,44 | 1.512.000| 8.000,0| |-------------------|------|-----------|-------|----------|---------| |2 - 501 - 1000 | 359| 269.595| 15,67 | 4.223.425| 11.764,4| |-------------------|------|-----------|-------|----------|---------| |3 - 1001 - 3000 | 864| 1.580.692| 11,87 |18.767.190| 21.721,3| |-------------------|------|-----------|-------|----------|---------| |4 - 3.001 - 5.000 | 330| 1.278.574| 8,99 |11.495.495| 34.834,8| |-------------------|------|-----------|-------|----------|---------| |5 - 5.001-10.000 | 359| 2.510.446| 6,07 |15.237.894| 42.445,4| |-------------------|------|-----------|-------|----------|---------| |6 - 10.001-20.000 | 234| 3.229.637| 3,39 |10.964.585| 46.857,2| |-------------------|------|-----------|-------|----------|---------| |7 - 20.001-60.000 | 173| 5.798.197| 1,62 | 9.383.666| 54.240,8| |-------------------|------|-----------|-------|----------|---------| |8 - 60.001-100.000 | 28| 2.074.094| 0,91 | 1.887.909| 67.425,3| |-------------------|------|-----------|-------|----------|---------| |9 - 100.001-250.000| 10| 1.539.288| 0,57 | 873.066| 87.306,6| |-------------------|------|-----------|-------|----------|---------| |10 -oltre 250.000 | 4| 2.255.035| 0,29 | 654.771|163.692,6| |===================|======|===========|=======|==========|=========| |Totale complessivo | 2.550| 20.597.424| 3,64 |75.000.000| 29.411,8| |===================|======|===========|=======|==========|=========| |
| Allegato 2 - Contributi assegnati anni dal 2020 al 2023
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Attribuzione ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dei contributi per la realizzazione di infrastrutture sociali e termini avvio lavori
1. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e' riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale e' tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro: a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020; b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023. 3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), puo' essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19. |
| Art. 3
Infrastrutture sociali
1. Il comune beneficiario del contributo puo' finanziare uno o piu' lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti. 2. Ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere cosi' qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3. |
| Art. 4
Monitoraggio
1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto e' obbligatorio ed e' effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalita' operative semplificate che saranno disposte in apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020». |
| Art. 5
Erogazione del contributo
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, su richiesta dei singoli Comuni beneficiari, in coerenza con i dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui all'art. 4, dispone l'erogazione delle risorse, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti della quota annuale del contributo, con le seguenti modalita': a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori; b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di cui all'art. 4; c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. |
| Art. 6
Revoca delle assegnazioni di contributo
1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), ovvero di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, l'assegnazione sara' revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento beneficiario del contributo risulti integralmente finanziato da altri soggetti. 3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 1 rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. |
| Art. 7
Pubblicita' dei contributi assegnati
1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche. |
| Art. 8
Economia e controlli a campione
1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione; successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b). 2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto. Il presente decreto e' inviato ai competenti uffici per il controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il sottosegretario di Stato Fraccaro
Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Provenzano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2020 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2092 |
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