Gazzetta n. 246 del 5 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 agosto 2020
Disposizioni attuative delle deroghe alla normativa unionale di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura disposte dal regolamento delegato (UE) 2020/884 e al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per l'olio di oliva e le olive da tavola disposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008» e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2107, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 205 del 29 giugno 2020, recante per il 2020, in collegamento con la pandemia dei Covid-19, deroghe ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la viticoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/600 della Commissione del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 140 del 4 maggio 2020, recante deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per quanto riguarda il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 103 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 settembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2018, recante modifica della strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2019 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;
Vista la nota 28 febbraio 2020, prot. DIPEISR 781, con la quale, in considerazione dell'aggravarsi della situazione dovuta all'infezione da COVID 19 e preso atto dei provvedimenti adottati per arginare il diffondersi della situazione epidemiologica, e' stato chiesto alla Commissione europea l'autorizzazione all'adozione di alcune misure necessarie alla prosecuzione dell'attivita' di gestione connessa all'erogazione di aiuti da parte della pubblica amministrazione;
Vista la nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020, con la quale la Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale e si e' resa disponibile al favorevole accoglimento delle sopracitate richieste;
Vista la posizione n. 20/46/SR21/C10 espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;
Vista la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilita' disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale;
Considerato che la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di COVID-19, mediante le misure restrittive, di cui ai provvedimenti governativi sopra richiamati, relativi alla movimentazione delle persone e delle merci e alla sospensione di molteplici attivita' economiche, stanno producendo particolari effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, e in particolare sul comparto agricolo nazionale;
Considerato che le misure restrittive imposte dall'emergenza epidemiologica COVID-19 costituiscono eventi di forza maggiore ed incidono negativamente sull'attivita' delle imprese agricole, rendendo, peraltro, difficile o impossibile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti, in particolare per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di finanziamento;
Considerato che le circostanze eccezionali determinate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 comportano, per le competenti amministrazioni, molteplici difficolta' nell'esecuzione delle attivita' amministrative e di controllo finalizzate all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto dei modi e dei termini ordinariamente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' amministrative e di controllo dei programmi di sostegno presentati dai richiedenti, stabilire diposizioni derogatorie per alcuni termini e procedure previste dalla normativa nazionale relativamente al settore ortofrutticolo in attuazione a quanto statuito dai regolamenti delegato (UE) n. 2020/884;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1

Deroghe settore ortofrutticolo

1. In applicazione di quanto statuito dall'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2020/884, per l'anno 2020 sono previste le seguenti deroghe alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891:
a) ai fini del calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione il valore della produzione commercializzata di un dato prodotto si riduce di almeno il 35% per motivi che l'OP dimostra dovuti alla pandemia Covid-19 e non imputabili alla sua responsabilita', il valore della produzione commercializzata di tale prodotto puo' essere considerato pari al 100% del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento;
b) le condizioni di equilibrio tra le diverse misure del programma operativo stabilite al capitolo 3.1, quarto comma, lettera b), della Strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 27 settembre 2018, non si applicano, eccetto per i reimpianti di frutteti per motivi sanitari e fitosanitari;
c) le modifiche dei programmi operativi, presentate nel corso del 2020, possono riguardare anche la non esecuzione di tutte le attivita' programmate per la medesima annualita' e il limite del 50% previsto all'art. 17, comma 3, lettera a), del decreto 13 agosto 2019, non si applica. La decisione dell'organizzazione di produttori non comporta l'applicazione di sanzioni e gli eventuali aiuti erogati verranno recuperati per la parte eccedente le spese realmente sostenute ovvero per intero se la non esecuzione riguarda l'intera annualita';
d) l'interruzione del programma operativo non comporta il recupero degli aiuti ricevuti per le azioni realizzate prima dell'interruzione, se l'OP fornisce la prova che l'interruzione e' avvenuta a causa della pandemia COVID-19 per motivi che esulano dal suo controllo e dalla sua responsabilita';
e) qualora l'interruzione degli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, a causa della pandemia di Covid-19, non consente la realizzazione degli obiettivi a lungo termine e dei benefici previsti, gli aiuti erogati non sono recuperati se l'OP fornisce la prova che la mancata realizzazione degli obiettivi e' dovuta alla pandemia Covid-19. Altresi', per la stessa motivazione non si applicano, per il 2020, le procedure sanzionatorie relative alle azioni ambientali a superficie, previste al capitolo V dell'allegato alla circolare ministeriale del 14 ottobre 2019, n. 5440;
f) il termine massimo di quattro mesi indicato ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 59 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 per l'adozione di misure correttive necessarie al rispetto dei criteri di riconoscimento, e' prorogato per ulteriori quattro mesi se l'OP fornisce la prova che la pandemia Covid-19 non ha consentito il rispetto del termine di quattro mesi;
g) se nel corso dell'anno 2020 l'OP non rispetta il numero minimo di soci stabilito all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 13 agosto 2019, il pagamento degli aiuti non viene sospeso, anche a seguito di controlli svolti successivamente in riferimento all'anno 2020;
h) per l'anno 2020, il periodo di sospensione del riconoscimento massimo di dodici mesi e' prorogato per ulteriori quattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, se l'OP fornisce la prova che la pandemia Covid-19 non ha consentito di realizzare le misure correttive entro il termine stabilito dalla regione competente;
i) le riduzioni dell'importo annuo dell'aiuto previste per i casi disciplinati dall'art. 59, paragrafi 2 e 5 del regolamento delegato (UE) 2017/891, non si applicano per il 2020 quando l'OP fornisce la prova di non aver potuto applicare le misure correttive entro i termini stabiliti dalla regione a causa della pandemia di Covid-19.
j) nel caso in cui l'OP non rispetta il valore minimo della produzione commercializzata stabilito all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 13 agosto 2019, non si applica la sanzione della revoca del riconoscimento prevista all'art. 59, paragrafo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/891;
k) per i programmi operativi che terminano nell'anno 2020 e che non soddisfano i requisiti sulle misure ambientali di cui all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la riduzione dell'aiuto non si applica se l'OP dimostra che il non soddisfacimento dei requisiti e' dovuto agli effetti della pandemia Covid-19 sull'anno 2020, non dipendenti dalla propria responsabilita'.
 
Art. 2

Settore olivicolo

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 600/2020 del 30 aprile 2020 non si applicano, rimanendo in vigore quanto statuito all'art. 9 del decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Le organizzazioni di produttori forniscono documenti, relazioni ed ogni altro elemento utile a dimostrare come e in che misura la pandemia dovuta al Covid-19 ha determinato la necessita' di ricorre alle richieste di deroghe di cui al presente articolo.
 
Art. 4

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il medesimo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 800