Gazzetta n. 247 del 6 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 luglio 2020
Stanziamento di fondi per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualita' dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle Province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 74 del 28 marzo 2019;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 ed in corso di pubblicazione;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 contenente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 223 che prevede lo stanziamento dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini di qualita' a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna 2019/2020;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare gli articoli 61 e 63, relativi agli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 contenente «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola»;
Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificate dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13 maggio 2020;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in corso di notifica alla Commissione europea, recante misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale e delle attivita' ivi connesse e nei settori della pesca e acquacoltura, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
Considerato che la riduzione della produzione, a cui i produttori aderiscono su base volontaria, costituisce il risultato finale di un insieme di pratiche agricole volte al miglioramento della sostenibilita' del processo produttivo e della qualita' del prodotto da avviare alla trasformazione;
Considerato il particolare stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, che ha determinato un forte rallentamento delle vendite, in particolare del canale Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Cafe') e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni molto negative per il livello dei prezzi, tenuto conto dell'imminente campagna vendemmiale;
Ritenuto necessario, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della riduzione della produzione e del miglioramento della qualita', garantire la piu' ampia partecipazione delle imprese vitivinicole ai benefici di cui al presente provvedimento, adottando procedure amministrative finalizzate alla massima efficacia della spesa evitando un sottoutilizzo delle risorse assegnate;
Considerato pertanto opportuno, per raggiungere tali finalita', accogliere in fase di ammissibilita' un numero di domande di aiuto cui corrisponde un fabbisogno di spesa per il 5% superiore alla disponibilita' finanziaria, da rideterminare, se del caso, in fase di pagamento, riducendo l'importo unitario dell'aiuto da concedere nei limiti della disponibilita' recata dall'art. 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, emanare le disposizioni applicative per la riduzione delle rese dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, richiamato in premessa e' stanziato l'importo di euro 100 milioni da erogare a titolo di aiuto a favore dei produttori di cui all'art. 3 che aderiscono alla misura consistente nella riduzione volontaria della produzione di uve destinate alla produzione di vini di qualita' a denominazione di origine e ad indicazione geografica.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e sigle:
a) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
b) Regioni: regioni e province autonome;
c) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo di coordinamento;
d) OP: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo pagatore;
e) OPR: Organismo pagatore regionale;
f) SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo;
g) Superficie vitata: e' la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a meta' della distanza tra i filari. La superficie vitata e' fissata in conformita' all'art. 38 (2) del regolamento (UE) di esecuzione n. 809/2014;
h) Fascicolo: Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162;
i) DOP: Denominazione di origine protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
j) IGP: Indicazione geografica protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
k) DOCG e DOC: Menzioni specifiche tradizionali, rispettivamente «Denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata», utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
l) IGT: Menzione specifica tradizionale «Indicazione geografica tipica» utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP;
m) Dichiarazione di raccolta uva: la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701;
n) Resa media aziendale regionale: resa di uva per ettaro espressa in quintali ottenuta dalle superfici vitate aziendali che insistono su un territorio regionale, distinta per uve per vini a DOP e IGP e vino comune (inclusi i varietali), calcolata dai dati desunti dalle dichiarazioni di raccolta uva delle ultime cinque annualita', escludendo la resa della vendemmia piu' alta e quella piu' bassa, presentate per la regione medesima.
 
Art. 3

Beneficiari

1. Beneficiari della misura come definita all'art. 4 sono i produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, come individuate al successivo art. 4, comma 2 e che siano in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne. Sono esclusi i produttori che beneficiano dell'aiuto della misura della «vendemmia verde» sulle superfici coltivate con uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, attivata nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo nella corrente campagna.
 
Art. 4

Descrizione della misura e requisiti oggettivi

1. La misura consiste nella riduzione della produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione ovvero la mancata raccolta di una parte degli stessi, in quanto pratiche agronomiche strettamente connesse all'obiettivo del miglioramento della qualita'. L'impegno alla riduzione della produzione non puo' essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale regionale delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a DOP, IGP.
2. La media aziendale di cui al comma 1 e' calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in ciascuna regione, escludendo le campagne con la resa piu' alta e quella con la resa piu' bassa.
3. La misura si applica sull'intera superficie vitata aziendale regionale destinata alla produzione di vini a DOP e IGP e riguarda le superfici vitate che:
a) sono presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario nell'anno 2020;
b) sono in buone condizioni vegetative e produttive.
 
Art. 5

Definizione e entita' del sostegno

1. L'aiuto di cui all'art. 1 e' vincolato alla riduzione della produzione conseguente all'adozione delle pratiche agricole di cui all'art. 4, comma 1, volte al miglioramento della qualita' delle uve destinate alla vinificazione.
2. Per beneficiare dell'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) la riduzione della produzione delle uve destinate a vini DOP e IGP non puo' essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale regionale;
b) nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni, la resa produttiva non deve aumentare rispetto alla resa media aziendale regionale di cui all'art. 2, lettera n);
3. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e' verificato sulla base delle dichiarazioni di raccolta uve presentate dal beneficiario per la campagna vitivinicola 2020/2021, confrontate con la resa media aziendale regionale.
4. L'aiuto di cui al comma 1 e' determinato sulla base delle superfici che hanno concorso alla produzione delle seguenti tipologie di uve cosi' come rivendicate con la dichiarazione di vendemmia dell'anno 2019/2020, con i seguenti importi massimi:
uve destinate a vini ad indicazione geografica tipica (IGT) - importo massimo per ettaro: 500 euro;
uve destinate a vini a denominazione di origine controllata (DOC) - importo massimo per ettaro: 800 euro;
uve destinate a vini a denominazione di origine controllata garantita (DOCG) - importo massimo per ettaro: 1.100 euro.
 
Art. 6

Domanda e attuazione della misura

1. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda, in modalita' telematica all'OP, entro il 31 luglio 2020, salvo proroghe con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, sulla base di un modello precompilato che riporta le informazioni desunte dal fascicolo aziendale del beneficiario e le rese medie aziendali regionali desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve con le modalita' di cui all'art. 4.
2. Nella domanda di cui al comma 1, al fine della determinazione del contributo, e' riportata la superficie e la relativa tipologia di produzione, di cui al comma 4, dell'art. 5, che il produttore ha rivendicato nella dichiarazione di raccolta uva della campagna 2019/2020.
3. Qualora le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, non siano tutte disponibili, si prendono a riferimento per le annualita' mancanti le produzioni benchmark regionali calcolate da Ismea.
4. Per le superfici vitate a DOP e IGP ricadenti su piu' regioni, il produttore presenta una domanda per ciascuna regione in cui intende ridurre la produzione, in modo da sottoporre ad impegno l'intera superficie vitata aziendale regionale condotta a DOP e IGP. La riduzione della resa produttiva aziendale e' calcolata per singola domanda.
5. Il produttore di cui al comma 4 che beneficia dell'aiuto si impegna a non incrementare, per la campagna vendemmiale 2020, la resa di produzione per le tipologie DOP, IGP e vino comune ottenuta nelle regioni in cui non e' stata presentata domanda o in cui questa non sia stata accolta, rispetto alla resa media regionale per le medesime tipologie. In caso di superamento della resa, decadono dall'aiuto tutte le domande presentate dal produttore.
6. Nel caso in cui le richieste di aiuto superino le risorse finanziarie di cui all'art. 1, Agea redige una graduatoria unica a livello nazionale, ammettendo all'aiuto domande corrispondenti all'importo di dette risorse, maggiorato del 5%, considerando i seguenti criteri:
a) prioritariamente le domande con maggiore riduzione della produzione proposta rispetto al valore minimo di cui all'art. 4, comma 1, escludendo le domande con riduzione di produzione superiore al 50% rispetto al valore medio della riduzione della produzione delle domande ricevute; e
b) in via successiva, le domande con rese medie aziendali regionali piu' basse, desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve con le modalita' di cui all'art. 4.
7. L'OP procede, entro il 31 dicembre 2020, con il pagamento dell'aiuto ai beneficiari al termine della verifica di cui al comma 3, dell'art. 5, in misura non superiore all'importo ammesso e sulla base degli importi unitari eventualmente rideterminati al fine di non superare la dotazione finanziaria prevista dall'art. 1.
8. Non e' erogato alcun aiuto ai produttori che non rispettano l'impegno assunto in merito alla riduzione della produzione proposta.
 
Art. 7

Impegni degli Organismi pagatoci regionali

1. Entro i termini e con le modalita' stabilite da AGEA OP con circolare di cui al successivo art. 8, gli OPR trasmettono alla stessa AGEA i dati analitici delle dichiarazioni di vendemmia della campagna 2019/2020 acquisite nei rispettivi sistemi informativi, indicando per ogni CUAA la superficie correlata rispettivamente alla produzione di vini IGT, DOC e DOCG.
2. Entro il 20 novembre 2020, gli OPR trasmettono ad AGEA i dati analitici delle dichiarazioni di produzione 2020/2021, al fine di consentire all'OP di portare a termine i controlli sul rispetto degli impegni e procedere al pagamento degli aiuti.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. AGEA OP definisce con propria circolare le modalita' procedurali ed i termini necessari per l'attuazione del presente decreto.
2. L'aiuto di cui all'art. 1 e' concesso nei limiti ed alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in corso di notifica alla Commissione europea, recante misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale e delle attivita' ivi connesse e nei settori della pesca e acquacoltura, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2020

Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 861