Gazzetta n. 247 del 6 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIRETTIVA 13 agosto 2020
Disciplina delle modalita' di intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno dei poli di innovazione digitale nell'ambito del programma dell'Unione europea «Europa Digitale».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto 8 marzo 2013, recante il quadro di riferimento programmatico per lo sviluppo tecnologico perseguito nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, che prevede al comma 2 che il Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo agli obiettivi e alle finalita' indicati da altri programmi comunitari, comunque volti ad accrescere la competitivita' delle imprese, puo' individuare con le direttive ed i bandi di cui al medesimo decreto 8 marzo 2013 ulteriori tecnologie ed investimenti ammissibili alle agevolazioni del Fondo;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni, nonche' attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 27 e 28 che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti ai poli di innovazione e gli aiuti all'innovazione a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2016) 180 final del 19 aprile 2016, dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea. Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale»;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2018) 434 final del 6 giugno 2018, relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma europa digitale per il periodo 2021-2027;
Visto, in particolare, l'art. 16 della proposta del citato regolamento, che prevede l'istituzione di una rete iniziale di poli di innovazione digitale tramite procedura di selezione e di finanziamento articolati su due livelli, nazionale ed europeo, per svolgere i compiti previsti dal programma, assicurando l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria e della pubblica amministrazione;
Vista la proposta di documento di lavoro della Commissione del 5 maggio 2020 concernente il piano di attuazione dei Poli europei di innovazione digitale nel Programma europa digitale - European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'universita' e ricerca e il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stipulato in data 6 agosto 2020, finalizzato a formalizzare una stretta collaborazione per la realizzazione ed il cofinanziamento nazionale dell'intervento nell'ambito del Programma europa digitale;
Ritenuto opportuno definire, con la presente direttiva, disposizioni atte a stabilire le procedure per il sostegno nazionale alle iniziative ammesse al finanziamento dell'Unione europea nell'ambito del citato Programma europa digitale;

Emana
la seguente direttiva:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto di attivazione»: provvedimento del Ministero dello sviluppo economico adottato per l'attivazione degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno delle iniziative beneficiarie del finanziamento comunitario del Programma europa digitale di cui alla presente direttiva;
b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c) «polo di innovazione digitale»: una entita' legale creata ad hoc o un consorzio, una rete di imprese o un raggruppamento temporaneo organizzato e coordinato di soggetti, pubblici e privati, indipendenti e selezionato nell'ambito delle procedure previste dal Programma Europa digitale. Le competenze dei componenti del polo devono essere complementari e tali da coprire tanto il lato tecnologico quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e della trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
e) «Programma Europa digitale»: il programma dell'Unione europea a sostegno della trasformazione digitale delle societa' e delle economie europee, permettendo ai cittadini ed alle imprese europee di beneficiare dei suoi vantaggi;
f) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 
Art. 2

Ambito di intervento e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere iniziative di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, in particolare di piccole e medie imprese, mid-caps e scale ups, nonche' delle organizzazioni del settore pubblico tramite l'ampia adozione delle tecnologie avanzate - intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, sicurezza informatica -, cosi' come di altre tecnologie digitali abilitanti, la presente direttiva disciplina le modalita' di intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno dei poli di innovazione digitale.
2. Gli interventi sono diretti a sostenere iniziative approvate nell'ambito del Programma europa digitale a seguito della procedura di selezione di cui all'art. 3, che contribuiscano all'introduzione di significativi avanzamenti tecnologici finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti da parte delle imprese.
3. Per il sostegno alle iniziative destinatarie delle agevolazioni di cui alla presente direttiva e' prevista l'attivazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile di importo massimo pari a 97 milioni di euro per il periodo 2021-2027, corrispondenti ad un impegno annuale pari a circa 14 milioni di euro. Le risorse da destinare a sostegno delle iniziative beneficiarie possono risultare inferiori a tale dotazione programmatica in ragione del cofinanziamento pubblico anche pregresso, nonche' degli ulteriori apporti di soggetti privati, di cui all'art. 3, comma 2.
 
Art. 3

Procedure di attivazione, attuazione
e gestione degli interventi

1. Gli interventi della presente direttiva sono attuati con apposito decreto di attivazione, che individua i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi, le spese ammissibili, l'intensita' delle agevolazioni, i termini e le modalita' per la presentazione delle proposte progettuali, i criteri di valutazione dei programmi, le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti nonche' gli ulteriori elementi idonei a definire la corretta attivazione degli interventi.
2. Per la concessione delle agevolazioni, il decreto di attivazione rende disponibili le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 2, comma 3. Le iniziative possono essere cofinanziate attraverso eventuali disponibilita' aggiuntive da parte delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento, nonche' anche attraverso apporti su base volontaria di enti, associazioni e imprese. Alla quota di cofinanziamento nazionale contribuiscono, altresi', le eventuali risorse pubbliche pregresse ricevute da parte dei soggetti costituenti i poli d'innovazione digitale nel corso del triennio 2017-2020, con riferimento alla dotazione infrastrutturale materiale e immateriale (esclusi gli immobili) funzionale all'erogazione dei servizi che gli stessi poli si impegnano ad erogare nell'ambito del Programma Europa digitale.
3. A seguito della presentazione, le proposte progettuali sono sottoposte ad una istruttoria preliminare da parte del Ministero in merito alla rilevanza strategica dell'iniziativa e alla rispondenza del programma presentato ai requisiti del Programma Europa digitale. Il Ministero verifica, altresi', la disponibilita' di risorse finanziarie, anche con riferimento alle eventuali possibilita' di cofinanziamento di cui al comma 2.
4. Le proposte per le quali abbia avuto esito positivo l'istruttoria preliminare di cui al comma 3, sono presentate alla Commissione europea per la valutazione in merito al finanziamento comunitario del Programma Europa digitale.
5. Ai fini della successiva presentazione alla Commissione europea per il finanziamento comunitario del Programma Europa digitale, l'ammontare complessivo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, nonche' di quello privato di cui al comma 2 deve essere pari ad almeno il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'iniziativa.
6. Successivamente alla positiva istruttoria preliminare, i soggetti proponenti non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono subordinate all'approvazione della Commissione europea, all'ammissione al finanziamento comunitario del Programma Europa digitale e alla successiva concessione in via provvisoria delle agevolazioni a valere sulle risorse da parte del Ministero.
 
Art. 4

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni concedibili in applicazione della presente direttiva soddisfano le condizioni del Regolamento GBER e sono concesse in aggiunta al finanziamento comunitario accordato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma europa digitale.
2. Il finanziamento comunitario non costituisce aiuto di Stato ai sensi del regolamento GBER.
3. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo. La misura delle agevolazioni concedibili e' definita dal decreto di attivazione.
4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni entro le disponibilita' finanziarie programmate dal pertinente decreto di attivazione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.
5. Le agevolazioni concesse ai sensi della presente direttiva non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Per la gestione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile attivate a sostegno di ciascun intervento e per il recepimento del cofinanziamento delle regioni, province autonome ed altre amministrazioni interessate di cui all'art. 3, comma 2, e' utilizzata la contabilita' speciale n. 1726.
2. Il decreto di attivazione definisce la struttura tecnico-amministrativa designata per la valutazione delle proposte progettuali, composta da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'universita' e ricerca e del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nonche' da professionalita' all'uopo individuate sulla base di comprovate competenze tecnico-settoriali.
La presente direttiva sara' trasmessa ai competenti organi di controllo e verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2020

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 850