Gazzetta n. 247 del 6 ottobre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 12 agosto 2020 |
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilita' 2020. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione; Visto, altresi', il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, nonche' i criteri per la determinazione degli stessi; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo; Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle Province Autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto conto che l'accantonamento per le suddette province autonome e' gia' stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della disposizione normativa di finanziamento del Fondo; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»; Visto in particolare l'art. 65, comma 2-ter del citato decreto-legge n. 18 del 2020 che, al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, dispone che il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualita' 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti gia' utilizzati per i riparti relativi all'annualita' 2019; Visto, altresi', il comma 2-quater dell'art. 65 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, il quale stabilisce che nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse, nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e che i comuni utilizzano i Fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 30 maggio 2020, con il quale e' stato effettuato il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva di 60 milioni di euro relativa all'esercizio finanziario 2020, assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dall'art. 1, comma 20 della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto in particolare il comma 1 dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, dispone di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020; Visto, altresi', il comma 1-bis del medesimo art. 29, che dispone che una quota dell'incremento di 160 milioni di euro, pari a 20 milioni di euro, e' destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000,00 euro, tramite rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e' ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020; Visto, inoltre, il secondo periodo del citato comma 1-bis del suddetto art. 29, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, sono disciplinate le modalita' attuative per l'accesso ai benefici previsti in favore degli studenti universitari fuori sede, prevedendo l'incumulabilita' con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020; Visto il comma 2 del richiamato art. 29, con il quale si dispone che l'erogazione delle risorse di 160 milioni di euro viene effettuata nei termini, nonche' secondo le modalita' e i coefficienti indicati dall'art. 65, commi 2-ter e 2-quater del citato decreto-legge n. 18 del 2020; Ritenuto opportuno, al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, ampliare la platea dei beneficiari ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al venti per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidita' per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori; Ritenuto, altresi', che, al fine del piu' rapido ed efficace utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, le regioni, qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, abbiano gia' avviato misure di sostegno all'affitto riconducibili all'emergenza COVID-19, possano comunque destinare le risorse assegnate ad integrazione di dette misure; Ritenuto necessario, in ragione della suddetta modifica ai criteri per l'accesso ai contributi del Fondo previsti dal citato decreto ministeriale 7 giugno 1999, acquisire l'intesa della Conferenza unificata; Ravvisata, pertanto, la necessita' di procedere ad un sollecito riparto della dotazione di 160 milioni di euro assegnata dal richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, al fine di ridurre il disagio abitativo che e' dato riscontrare nel territorio nazionale ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di rendere conoscibili le quote di attribuzione della somma di 20 milioni di euro da utilizzare con le modalita' attuative che saranno disciplinate con il decreto di cui al comma 1-bis dell'art. 29 del decreto-legge n. 34 del 2020, utilizzando i medesimi coefficienti gia' adottati con riferimento al riparto delle annualita' 2019 e 2020, come previsto dalla norma in vigore; Acquisita l'intesa dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 11, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, rep. n. 103, nella seduta del 6 agosto 2020;
Decreta:
Art. 1
1. Per quanto indicato nelle premesse, l'incremento di 160 milioni di euro del Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, assegnata dall'art. 29 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ripartito tra le regioni secondo l'allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 65, comma 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate nell'ambito dei 140 milioni di euro della «Quota Fondo locazioni» di cui alla tabella A, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse, nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998. I comuni utilizzano i Fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa. 3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti. 4. Al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, l'accesso ai contributi e' ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al venti per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidita' per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. 5. I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate piu' aderente alla domanda espressa nelle singole realta' locali. Ai sensi del medesimo art. 11 della legge n. 431 del 1998, le risorse ripartite con il presente decreto possono essere utilizzate anche per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o Fondi di garanzia tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione anche di soggetti che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998. 7. Ai fini del rapido ed efficace utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto, le regioni, qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, abbiano gia' avviato misure di sostegno all'affitto riconducibili all'emergenza COVID-19, possono comunque destinare le risorse attribuite ad integrazione di dette misure. 8. Ai fini del monitoraggio dell'utilizzo delle spesa delle risorse ripartite con il presente decreto e di quelle aggiuntive messe a disposizione dalla regioni e dai comuni, le regioni medesime, entro il 31 dicembre 2020, inoltrano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un resoconto in ordine alle modalita' adottate per il trasferimento dei Fondi ai comuni, alle procedure e ai requisiti individuati per l'assegnazione dei contributi spettanti, al fabbisogno riscontrato nell'intero territorio regionale, alle modalita' di controllo adottate e programmate e con riferimento alle eventuali criticita' gestionali riscontrate. 9. Il monitoraggio di cui al precedente comma 8 e' effettuato sulla base di un format predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e i relativi dati sono resi disponibili anche nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa. 10. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per procedere, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla revisione dei criteri di accesso ai contributi del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, individuati dal decreto ministeriale 7 giugno 1999. Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3296 |
| Allegato FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11)
Ripartizione della disponibilita' aggiuntiva anno 2020 di 160 milioni di euro (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) |==========|============|==============|=============|==============| | Regioni |Coefficienti| Quota Fondo | Quota | Totale | | |di riparto %| locazioni | studenti | riparto | | | | | universitari| | |==========|============|==============|=============|==============| |Piemonte | 7,75876 | 10.862.259,86| 1.551.751,41| 12.414.011,26| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Valle | 0,59906 | 838.679,04| 119.811,29| 958.490,33| |d'Aosta | | | | | |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Lombardia | 16,21757 | 22.704.601,49| 3.243.514,50| 25.948.115,99| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Veneto | 7,23550 | 10.129.699,22| 1.447.099,89| 11.576.799,11| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Friuli- | | | | | |Venezia | 2,21659 | 3.103.225,16| 443.317,88| 3.546.543,04| |Giulia | | | | | |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Liguria | 3,59912 | 5.038.772,70| 719.824,67| 5.758.597,37| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Emilia- | 8,28586 | 11.600.203,82| 1.657.171,97| 13.257.375,80| |Romagna | | | | | |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Toscana | 6,63713 | 9.291.986,02| 1.327.426,57| 10.619.412,59| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Umbria | 1,94342 | 2.720.789,90| 388.684,27| 3.109.474,17| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Marche | 2,64138 | 3.697.932,99| 528.276,14| 4.226.209,13| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Lazio | 10,68257 | 14.955.594,65| 2.136.513,52| 17.092.108,18| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Abruzzo | 2,10420 | 2.945.881,37| 420.840,20| 3.366.721,57| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Molise | 1,06797 | 1.495.159,96| 213.594,28| 1.708.754,24| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Campania | 9,88629 | 13.840.811,94| 1.997.258,85| 15.818.070,79| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Puglia | 5,96939 | 8.357.151,20| 1.193.878,74| 9.551.029,94| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Basilicata| 1,25995 | 1.763.933,25| 251.990,46| 2.015.923,71| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Calabria | 2,26842 | 3.175.792,47| 453.684,64| 3.629.477,11| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Sicilia | 7,19361 | 10.071.057,80| 1.438.722,54| 11.509.780,34| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| |Sardegna | 2,43319 | 3.406.467,18| 486.638,17| 3.893.105,35| |----------|------------|--------------|-------------|--------------| | Totali |100,00000 |140.000.000,00|20.000.000,00|160.000.000,00| |----------|------------|--------------|-------------|--------------|
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