Gazzetta n. 248 del 7 ottobre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 6 agosto 2020
Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.


IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 6, comma 4;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante «Istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance» emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
Visti in particolare gli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cosi' come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
Ritenuto di dover adeguare la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 2 dicembre 2016 al mutato contesto normativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, n. 1882, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata conferita la relativa delega.

Decreta:

Art. 1
Istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione della performance

1. In attuazione dell'art. 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento») e' istituito l'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, di seguito elenco nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco nazionale e' condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito «OIV»), istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo.
3. Le domande di iscrizione nell'elenco nazionale sono presentate al Dipartimento con le modalita' di cui all'art. 3.
4. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale sono collocati in sezioni distinte per fasce professionali secondo quanto disciplinato dal presente decreto.
5. L'elenco nazionale e' gestito attraverso una piattaforma online e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del portale della performance del Dipartimento con effetti di pubblicita' legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
 
Allegato A
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Requisiti di competenza, esperienza e integrita'

1. L'iscrizione nell'elenco nazionale puo' essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) generali:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici.
b) di competenza ed esperienza:
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa.
c) di integrita':
1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.
Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.
 
Art. 3

Procedura di iscrizione nell'elenco nazionale

1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'elenco nazionale al Dipartimento, tramite il portale della performance https://performance.gov.it inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e compilando il curriculum vitae secondo il format messo a disposizione sul portale. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.
2. L'effettiva iscrizione nell'elenco nazionale, al pari di ogni eventuale successiva variazione di fascia o modifica della propria posizione rispetto all'iscrizione nell'elenco, decorre dalla data di comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'art. 5.
3. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nonche' sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione, cambio fascia o di rinnovo. La verifica di non veridicita' della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione, il diniego dell'istanza di cambio fascia o di rinnovo o l'immediata cancellazione dall'elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. A seguito del controllo di cui al comma 3 ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, procede alla cancellazione degli iscritti dall'elenco nazionale dandone contestuale comunicazione alle amministrazioni interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. Il soggetto cancellato dall'elenco nazionale puo', a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta di iscrizione con le modalita' indicate sul portale. La richiesta non puo' in ogni caso essere presentata prima di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.
6. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto presentano domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco nazionale nei trenta giorni precedenti la scadenza del triennio, con le modalita' indicate sul portale.
 
Art. 4

Obblighi dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i soggetti iscritti nell'elenco nazionale sono tenuti:
a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'art. 6;
b) a segnalare tempestivamente, con le modalita' indicate sul portale, eventuali modifiche delle condizioni soggettive che possono determinare il difetto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, nonche' gli incarichi OIV ricoperti;
c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'elenco nazionale, attraverso il portale della performance.
2. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'elenco nazionale, il soggetto non puo' presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione.
3. I dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche sono tenuti a segnalare tempestivamente, con le modalita' indicate sul portale, eventuali modifiche del proprio stato giuridico e delle condizioni soggettive che riguardano i requisiti di iscrizione nell'elenco, nonche' gli incarichi OIV ricoperti.
4. L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnalazione delle modifiche delle condizioni soggettive che determinano il difetto dei requisiti, comporta l'immediata cancellazione dall'elenco.
 
Art. 5

Fasce professionali

1. Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell'elenco nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
2. Sono individuate le seguenti fasce professionali:
a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, ovvero esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;
b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009, come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;
c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009, come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche.
3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce professionali puo' essere modificato dal Dipartimento su istanza dell'interessato, da presentarsi secondo le modalita' indicate sul portale, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.
 
Art. 6

Formazione continua

1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attivita' di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.
2. Ai fini della permanenza nell'elenco nazionale i soggetti iscritti, ad eccezione dei dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.
3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di lucro, che svolgono attivita' formative e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi. La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.
5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola inoltre puo' stipulare convenzioni con Universita', ordini professionali e albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari.
7. Gli Enti accreditati, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna attivita' formativa, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica - ufficio per la valutazione della performance, secondo le modalita' dallo stesso successivamente definite, e alla Scuola nazionale dell'amministrazione:
1. il numero di crediti acquisito da ciascun partecipante alla formazione, nonche' gli esiti della valutazione dell'apprendimento, ove prevista;
2. gli esiti della valutazione della qualita' percepita dai partecipanti.
8. Il Dipartimento, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, puo' provvedere all'erogazione di specifici percorsi di formazione, su piattaforme digitali di knowledge sharing, destinati agli iscritti nell'elenco. La partecipazione ai predetti percorsi formativi e' utile ai fini di quanto previsto dal presente articolo nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto.
 
Art. 7

Nomina e durata
dell'organismo indipendente di valutazione

1. La nomina dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata con le modalita' indicate dagli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'elenco medesimo.
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale da almeno sei mesi.
4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione e comunicano l'elenco dei partecipanti al Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione. Le amministrazioni pubblicano nella medesima sezione del portale gli esiti della procedura.
6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico puo' essere affidato esclusivamente:
a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con piu' di mille dipendenti;
b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;
c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza e' adeguatamente motivata.
 
Art. 8

Limiti relativi all'appartenenza
a piu' organismi indipendenti di valutazione

1. Ciascun soggetto iscritto nell'elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti puo' appartenere a piu' OIV per un massimo di quattro.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 e' pari a due.
3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'elenco.
 
Art. 9

Verifica delle attivita'
degli organismi indipendenti di valutazione

1. Il Dipartimento indirizza e verifica l'operato degli OIV valutando la qualita' dei processi, i risultati e i prodotti delle relative attivita'.
2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1:
a) la conformita' dell'attivita' degli OIV agli indirizzi forniti dal medesimo Dipartimento;
b) la qualita' dei prodotti dell'attivita' degli OIV, valutati anche tramite procedimenti di valutazione tra pari.
 
Art. 10

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, gli iscritti nell'elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del rinnovo dell'iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione.
2. Ogni riferimento nel presente decreto al numero di dipendenti va inteso con riguardo alle dotazioni organiche delle singole amministrazioni.
3. Il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 e' abrogato dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto ad eccezione dell'art. 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020. Dal 1° dicembre 2020 sono efficaci le disposizioni di cui all'art 5 del presente decreto.

Roma, 6 agosto 2020

Il Ministro: Dadone

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2112