Gazzetta n. 249 del 8 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 settembre 2020
Modifica dei termini in materia di incentivi per le iniziative di formazione professionale per le imprese di autotrasporto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2019, n. 231, che destina 5.000.000 di euro all'incentivazione di interventi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2019, recante contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2019, come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 394, registrato dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2019 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 12 novembre 2019;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera r) del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine del 18 marzo 2020 di cui all'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2019, quale data di inizio dell'attivita' formativa e' sostituito con il termine del 26 ottobre 2020.
2. Il termine del 31 luglio 2020 di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2019, quale data di ultimazione dell'attivita' formativa e' sostituito con il termine del 1° marzo 2021.
3. Il termine del 16 settembre 2020, disposto dall'art. 1, comma 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2019 e' sostituito dalla data del 15 aprile 2021 quale termine ultimo entro cui inviare specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo le modalita' descritte all'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2019.
 
Art. 2

1. La presentazione dei calendari dei corsi di formazione, da trasmettersi tramite un'unica comunicazione, e delle eventuali, successive modifiche secondo i criteri e le condizioni previste dall'art. 3, comma 9, lettera e) del decreto 22 luglio 2019, n. 337, adottando le modalita' di presentazione di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2019 dovra' avvenire, esclusivamente a pena di inammissibilita', tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2019@pec.it entro e non oltre il termine del 16 ottobre 2020.
2. I calendari dei corsi dovranno, a pena di inammissibilita', essere coerenti con i piani formativi gia' approvati e, pertanto, dovranno presentare il medesimo numero di ore di lezione.
3. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2020

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3324