Gazzetta n. 250 del 9 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 settembre 2020
Meccanismi per i servizi di interrompibilita' tecnica della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare l'art. 8, comma 7 del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
Visto in particolare l'art. 28, comma 2 del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto in particolare l'art. 28, comma 3 del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori;
Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che prevede l'adozione di un Piano di emergenza per il settore gas in cui siano elencate le misure da attivare in caso di eventi sfavorevoli inattesi per il sistema nazionale del gas naturale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019, recante aggiornamento del Piano di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli o inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale;
Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale, definite nel citato Piano di emergenza;
Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/2005 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con la quale, fra l'altro, e' stato istituito un Fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai fini della promozione dell'interrompibilita' del sistema del gas naturale;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 12 dicembre 2005, recante l'aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli o inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, ed in particolare l'art. 3 per quanto riguarda le responsabilita' degli operatori del sistema nazionale del gas naturale;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 20 gennaio 2006, recante misure per l'incentivazione di un'offerta di interrompibilita' volontaria della domanda di gas naturale;
Visto il decreto direttoriale 10 agosto 2007, recante i criteri per remunerare i servizi volontari di interrompibilita' aggiuntiva dei consumi di gas naturale richiesti per fronteggiare la crisi del sistema del gas naturale verificatasi nell'inverno 2006;
Considerata la limitata disponibilita' dei volumi da destinare, allo stato attuale, alla cosi' detta misura di «peak shaving» mediante GNL, dovuta al fatto che i terminali di rigassificazione italiani non sono piu' sottoutilizzati, bensi' hanno raggiunto, nel complesso, un coefficiente di utilizzo molto elevato;
Considerata quindi la necessita' di predisporre ulteriori misure per incrementare la sicurezza e l'affidabilita' del sistema gas;
Ritenuto necessario prevedere, al fine della predisposizione di ulteriori misure, opportuni meccanismi per servizi di interrompibilita' della fornitura di gas naturale offerti dai clienti industriali, purche' provvisti di adeguati strumenti utili al fine di poter rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall'impresa maggiore di trasporto, ovvero che si impegnino a rendicontarli con cadenza giornaliera su apposita piattaforma informatica predisposta dall'operatore maggiore del trasporto, in grado di dare un contributo significativo alla diminuzione dei consumi giornalieri di gas naturale in condizioni di emergenza, istituendo un sistema di interrompibilita' tecnica volontaria, basato su principi di mercato, demandandone l'applicazione a provvedimenti dell'Autorita' di regolazione per l'energia le reti e l'ambiente (Autorita');
Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante il periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili nonche' sui clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 Sm³/anno;
Ritenuto conseguentemente necessario aggiornare il Piano di emergenza, allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019;
Sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilita' tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile gia' presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo in situ (di seguito «clienti finali industriali»).
2. Le modalita' di attuazione del servizio di interrompibilita', nonche' le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilita' assegnata, sono stabilite con deliberazione dell'Autorita', adottata sulla base dei criteri di cui all'art. 2.
 
Art. 2

Criteri generali relativi alla procedura

1. Il periodo complessivo di possibile attivazione della misura e' compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno. L'Autorita' stabilisce le modalita' di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio di interrompibilita' in base a criteri di pubblicita', trasparenza, non discriminazione e merito economico e fissa i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio. Gli oneri relativi graveranno sul Fondo istituito con deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/2005.
2. Il servizio e' offerto secondo due modalita' differenziate in base alla tempistica di preavviso relativa all'attivazione e alla durata dell'applicazione:
servizio A: preavviso di ventiquattro ore con durata massima di tre giorni consecutivi;
servizio B: preavviso di quarantotto ore con durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di cinque giorni lavorativi.
3. Il Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235, entro il 30 settembre di ogni anno indica all'Autorita' i volumi massimi giornalieri da reperire tramite il servizio di interrompibilita' e il numero massimo di giorni di attivazione.
4. L'applicazione della procedura e' affidata all'impresa maggiore di trasporto.
5. L'assegnazione del servizio di interrompibilita' e' riservata ai clienti finali industriali, connessi alla rete di trasporto o alle reti di distribuzione, purche' dotati di adeguati strumenti utili a rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall'impresa maggiore di trasporto, ovvero che si impegnino a rendicontare tali consumi con cadenza giornaliera su apposita piattaforma informatica predisposta dall'impresa maggiore del trasporto. Le procedure per partecipare all'offerta del servizio sono le seguenti:
a) ciascun cliente finale industriale in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm³/giorno per singolo sito puo' partecipare in maniera diretta;
b) i clienti finali industriali in grado ciascuno di mettere a disposizione un quantitativo minimo pari a 5.000 Sm³/giorno per singolo sito partecipano mediante soggetti aggregatori («Aggregatori»), conferendo a tal fine ad essi mandato irrevocabile. In tal caso ciascun Aggregatore deve aggregare clienti industriali, per un quantitativo complessivo almeno pari a 50.000 Sm³/giorno. I clienti finali di cui alla lettera a) possono partecipare a tali aggregazioni.
6. Ogni cliente finale industriale partecipa mediante un unico Aggregatore.
7. L'attivazione e la rendicontazione dei quantitativi giornalieri di consumo gas interrompibili di soggetti partecipanti alla procedura tramite Aggregatori sono gestite con riferimento al singolo sito industriale. Non sono ammesse compensazioni di obblighi di riduzione tra clienti che hanno conferito mandato ad uno stesso Aggregatore.
8. Le responsabilita' del cliente finale di cui alla lettera a) del comma 5 nonche' le responsabilita' dell'Aggregatore e dei singoli clienti finali di cui alla lettera b) del comma 5, circa il mantenimento dell'impegno e l'effettiva riduzione dei consumi, ai fini dell'applicazione delle penali e della compensazione degli eventuali danni al sistema derivanti dalla mancata riduzione, sono stabilite con apposita procedura, approvata dal Ministero, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto, sentita l'Autorita', che dovra' essere accettata e sottoscritta da ogni aggiudicatario in fase di assegnazione del servizio.
9. La procedura di cui al comma 8, disciplina anche la fattispecie riguardante la partecipazione al servizio da parte di soggetti titolari di stabilimenti multisito nonche' di impianti che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo in situ al fine di garantire l'efficacia della misura.
10. I clienti finali industriali che partecipano alla procedura devono essere in grado di diminuire i propri consumi di gas naturale, quando richiesto, per una quota non inferiore ai 50.000 Sm³/giorno ovvero ai 5.000 Sm³/giorno nel caso di partecipazione tramite Aggregatori, fermo restando quanto stabilito al punto 5.
11. L'impresa maggiore di trasporto comunica al Ministero e all'Autorita' i risultati della procedura di assegnazione ai fini dell'approvazione da parte del Ministero, sentita l'Autorita', e dell'emanazione degli eventuali provvedimenti necessari.
12. Il servizio di interrompibilita' non e' cedibile.
13. I soggetti aggiudicatari della procedura di cui al comma 1, rimangono responsabili di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti dalla mancata interruzione o riduzione dei propri consumi di gas e devono dichiarare, all'atto dell'offerta, che in nessun caso l'interruzione, o la riduzione, potra' comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi. I soggetti aggiudicatari che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo in situ si impegnano a non prelevare energia dalla rete elettrica in sostituzione di quella che non hanno generato in caso di attivazione dell'interrompibilita'.
14. L'attivazione dell'interrompibilita' di cui al comma 1, avviene secondo le modalita' stabilite nel Piano di emergenza 2019 di cui al regolamento UE 2017/1938, cosi' come modificato dall'art. 3.
 
Art. 3

Piano di emergenza

1. L'allegato 2 al decreto ministeriale 18 dicembre 2019, recante il «Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale» e' cosi' modificato:
a) il punto 3.7 «Clienti finali industriali», e' sostituito dal seguente: «Assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi stabiliti nell'ambito dei meccanismi remunerati di contenimento dei consumi.»;
b) al punto 4.2.3, all'interno del paragrafo «Attivazione di misure non di mercato», e' aggiunto: «K. Attivazione della misura del servizio di interrompibilita' tecnica dei prelievi dalle reti nazionali di trasporto e di distribuzione del gas naturale per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali.».
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Ai soggetti aggiudicatari della procedura di cui all'art. 2 si applicano le disposizioni in materia di responsabilita' di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 dicembre 2005.
2. I costi della misura sono allocati sui clienti finali civili e industriali, inclusa la generazione termoelettrica.
3. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 20 gennaio 2006 e' abrogato, ed e' conseguentemente abrogato il decreto direttoriale 10 agosto 2007.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, ed e' comunicato all'impresa maggiore di trasporto e all'Autorita' ai fini della sua applicazione.

Roma, 30 settembre 2020

Il Ministro: Patuanelli