Gazzetta n. 250 del 9 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 settembre 2020
Attuazione del decreto 17 luglio 2020 che istituisce il Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID-19.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto l'art. 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, che istituisce il Fondo per l'emergenza Covid-19, i cui criteri e modalita' di accesso sono definiti con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12 recante «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici», secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni che istituisce il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 recante «Regolamento della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2020 n. 40265 con il quale e' stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un «fondo per assicurare la continuita' aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a seguito dell'emergenza Covid-19», ai sensi dell'art. 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro in termini di competenza e cassa per l'anno 2020;
Visto il decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 con il quale e' istituto il Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza Covid-19, registrato con il n. 269 dall'UCB in data 22 luglio 2020 e dalla Corte dei conti in data 10 agosto 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 22 agosto 2020;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 17 luglio 2020, con il quale viene modificato il comma 2 dell'art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Vista la decisione della Commissione europea C (2020) 4977 in data 15 luglio 2020 di compatibilita' con il mercato comune dell'aiuto SA.57947(2020/N) - Italy notificato il 6 luglio 2020 e recante: «Support measures for undertakings carrying out activities in the agricultural, forestry, fishery and aquaculture sectors and the activities related thereto, in relation with the COVID-19 outbreak crisis»;
Visto l'art. 5 comma 2 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 che prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per la determinazione dei termini e delle modalita' di accesso ai contributi dei soggetti beneficiari del sostegno finanziario previsto alle lettere a) e b) dell'art. 3 dello stesso decreto ministeriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Considerato di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1
Modalita' di presentazione dell'istanza per il sostegno finanziario
di cui al sub a) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n.
9010471 del 17 luglio 2020

1. L'impresa di pesca marittima armatrice di almeno un'imbarcazione da pesca alla data del 3 giugno 2020, in forma singola o associata, presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a pena di irricevibilita', apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma online sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
2. All'istanza compilata online dovra' obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), attestante:
I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta' in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi' come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020;
II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012);
III. di disporre di almeno un'imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 giugno 2020;
IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 120.000 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020;
V. che l'attivita' prevalente risulta essere la pesca marittima;
VI. di consentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalita' della presente istanza;
documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore dell'istanza.
 
Art. 2
Modalita' di presentazione dell'istanza per il sostegno finanziario
di cui al sub b) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n.
9010471 del 17 luglio 2020

1. L'impresa di acquacoltura che, in data antecedente al 3 giugno 2020 ed alla data di presentazione della domanda, e' iscritta presso il Registro imprese, presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a pena di irricevibilita', apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma online sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
2. All'istanza compilata online dovra' obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo) attestante:
I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta' in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi' come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020;
II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012);
III. di essere iscritta come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 3 giugno 2020 e di risultare in attivita' alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;
IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 120.000 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020;
V. che l'attivita' prevalente risulta essere l'acquacoltura;
VI. di consentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalita' della presente istanza;
documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore dell'istanza.
 
Art. 3

Inammissibilita'

1. La concessione dei contributi di cui al sub a) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020, e' condizionata all'armamento di almeno un'imbarcazione da pesca alla data del 3 giugno 2020 e alla prevalenza, in termini di reddito, dell'attivita' di pesca marittima;
2. La concessione dei contributi di cui al sub b) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020, e' condizionata al disporre, alla data del 3 giugno e alla data di presentazione dell'istanza, di almeno un'unita' produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale, allo svolgimento dell'attivita' di allevamento degli animali di acquacoltura e alla prevalenza, in termini di reddito, dell'attivita' di acquacoltura.
 
Art. 4
Modalita' di istruttoria dell'istanza per il sostegno finanziario di
cui al sub a) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n.
9010471 del 17 luglio 2020 e procedura di erogazione del contributo

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per ciascuna impresa, sulla base di quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 5 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020;
2. L'importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto;
3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub a) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa;
4. Ultimate le istruttorie, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predispone gli elenchi raggruppando le pratiche per uffici marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione marittima e provvede, entro il 31 dicembre 2020, ad impegnare e erogare in favore dei funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima le risorse necessarie alla liquidazione delle indennita' a mezzo di specifiche aperture di credito in favore degli stessi a carico del capitolo 1496, denominato «Fondo per assicurare la continuita' delle imprese della pesca e dell'acquacoltura a seguito dell'emergenza covid 19»;
5. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura trasmette gli elenchi degli aventi diritto ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, e gli stessi funzionari delegati provvedono all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari.
 
Art. 5
Modalita' di istruttoria dell'istanza per il sostegno finanziario di
cui al sub b) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n.
9010471 del 17 luglio 2020 e procedura di erogazione del contributo

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per ciascuna impresa sulla base di quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 6 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020;
2. L'importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto;
3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub b) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa;
4. Ultimate le istruttorie e quantificati i singoli importi concedibili, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predispone i decreti di impegno e pagamento per ciascun beneficiario; le risorse necessarie alla liquidazione dei contributi sono a carico capitolo 1496, denominato «Fondo per assicurare la continuita' delle imprese della pesca e dell'acquacoltura a seguito dell'emergenza Covid-19».
 
Art. 6

Ulteriori disposizioni

1. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, l'Amministrazione procedera' all'istruttoria delle istanze sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
2. Successivamente procedera', effettuando un controllo a campione, a verificare tali dichiarazioni al fine di accertare la veridicita' di quanto dichiarato.
3. L'attivazione dell'avvio del controllo verra' comunicata all'impresa interessata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it

Roma, 10 settembre 2020

Il direttore generale: Rigillo

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 854