Gazzetta n. 250 del 9 ottobre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 ottobre 2020 |
Modifica del decreto 6 ottobre 2004, recante «Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, societa' per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge». |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito il «decreto-legge»), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (di seguito «CDP S.p.a.»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, recante «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni»; Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' la trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese» e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, recante «Condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» ed, in particolare, la parte prima recante «Condizioni generali di emissione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, recante «Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, societa' per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge»; Visto l'art. 5, comma 21 del decreto-legge, a norma del quale, ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel medesimo art. 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 febbraio 2016 recante modifiche al predetto decreto del 6 ottobre 2004; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 novembre 2019, recante «Approvazione della forma e degli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali»; Considerato che l'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede che per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determini con propri decreti di natura non regolamentare: i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato; i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione; le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche; Considerato che l'art. 5, comma 9 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dispone che al Ministro dell'economia e delle finanze spetti il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8; Ritenuta la necessita' di modificare la parte I del citato decreto del 6 ottobre 2004 per aggiornare i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale ed ampliarne le possibilita' di gestione; Ritenuta altresi' la necessita' di ricondurre ad unita' la disciplina generale dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale, provvedendo a tal fine ad abrogare la parte prima del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 dicembre 2000;
Decreta:
Art. 1
La parte I del decreto ministeriale 6 ottobre 2004 e' sostituita dalla seguente: «Parte I (Criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato). - Art. 1 (Risparmio postale). - 1. Ai fini del presente decreto per "Risparmio Postale" si intende la raccolta di fondi, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, effettuata dalla CDP S.p.a. avvalendosi di Poste Italiane S.p.a. 2. Il risparmio postale costituisce servizio di interesse economico generale. 3. Al fine di garantire continuita' e regolarita' alla raccolta di fondi sotto forma di buoni fruttiferi postali e di libretti di risparmio postale, garantiti dallo Stato, la CDP S.p.a. definisce le condizioni di emissione e le caratteristiche dei predetti prodotti nel rispetto dei criteri recati dalla parte prima del presente decreto. 4. In relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare il proprio equilibrio economico, la CDP S.p.a., sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' sospendere l'emissione di buoni fruttiferi postali. 5. A norma dell'art. 5, comma 24 del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti prestazioni e formalita' relativi al risparmio postale e alle altre operazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Art. 2 (Altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato). - 1. Al fine di assicurare il reperimento da parte della CDP S.p.a. delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di finanziamento di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge, nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, di cui all'art. 5, comma 11, lettera b) del decreto-legge, la CDP S.p.a. e' autorizzata, con le modalita' indicate al comma 2, ad emettere altri prodotti del risparmio postale, nonche' ad effettuare operazioni, contrarre finanziamenti ed emettere titoli, anche assistiti dalla garanzia dello Stato. 2. La CDP S.p.a. sottopone al Ministero dell'economia e delle finanze, per la preventiva autorizzazione, i termini e le condizioni dei prodotti finanziari o delle operazioni, di cui al comma 1, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; l'autorizzazione viene rilasciata con decreto del direttore generale del Tesoro. Art. 3 (Garanzia dello Stato). - 1. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 viene rilasciata a tutela delle obbligazioni assunte dalla CDP S.p.a. verso i depositanti, gli investitori e i finanziatori. 2. Il diritto di regresso dello Stato nei confronti della CDP S.p.a., derivante dall'eventuale escussione della garanzia, viene esercitato senza pregiudizio: a) dei crediti, di cui sono titolari soggetti pubblici, rilevanti ai fini della separazione contabile e organizzativa (di seguito "Gestione Separata"); b) del perseguimento delle finalita' di interesse economico generale assegnate alla CDP S.p.a. dall'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge; c) della titolarita' delle partecipazioni societarie trasferite ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b) del decreto-legge e soggette ai criteri di gestione fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettera d) del decreto-legge. Art. 4 (Buoni fruttiferi postali). - 1. I buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari nominativi, non sono cedibili salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale, e non possono essere dati in pegno. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con il consenso del titolare, l'emittente ha facolta' di riacquistare i buoni fruttiferi postali, per conto proprio o per conto di societa' da esso controllate, al valore di rimborso per il tramite di Poste Italiane S.p.a. 3. I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a piu' soggetti, con facolta' per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente, nei termini previsti nell'atto di emissione. 4. I buoni fruttiferi postali possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da registrazioni contabili (di seguito "buoni dematerializzati"); per questi ultimi e' richiesta la titolarita' di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. 5. I buoni fruttiferi postali sono liquidati in linea capitale e interessi, anche separatamente, secondo le modalita' e nei termini previsti nell'atto di emissione adottato dalla CDP S.p.a., fatta salva la facolta' di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalita' e condizioni previste nel relativo regolamento del prestito. Art. 5 (Costo della raccolta sotto forma di buoni fruttiferi postali). - 1. Il costo della raccolta sotto forma di buoni fruttiferi postali deve allinearsi al costo equivalente dell'indebitamento del Tesoro sul mercato. 2. Per il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni fruttiferi postali e per le altre operazioni ad essi relative non sono previste commissioni a carico dei risparmiatori. Art. 6 (Formalita' in materia di contratti, pubblicita' e comunicazioni relative ai buoni fruttiferi postali). - 1. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, Poste Italiane S.p.a. mette a disposizione del cliente, nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (di seguito il "Foglio Informativo"). 2. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito; il documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali non e' assimilabile alle carte valori. 3. Per il collocamento dei buoni dematerializzati, i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, e' consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito. Sono consentite altre forme di sottoscrizione dei contratti ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari. 4. Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni della CDP S.p.a. relative ai buoni fruttiferi postali vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tali comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione nel sito web della CDP S.p.a. e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in corso di pubblicazione. 5. Gli schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati dalla CDP S.p.a. 6. La forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali sono rimessi alla determinazione della CDP S.p.a., tenuto conto dei requisiti tecnico operativi rappresentati da Poste Italiane S.p.a. Tale determinazione e' successivamente comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 6-bis (Duplicazione). - 1. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni fruttiferi postali si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'istituto emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.a., dietro pagamento di una spesa come risultante dal foglio informativo di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto. Art. 6-ter (Prescrizione). - 1. I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del buono per quanto riguarda il capitale e gli interessi. 2. Detti diritti si prescrivono in favore dello Stato per i buoni fruttiferi postali emessi fino alla data del 13 aprile 2001 ed in favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 345-quinquies della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ai buoni fruttiferi postali emessi a far data dal 14 aprile 2001. Art. 7 (Libretti di risparmio postale). - 1. I libretti di risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi. I libretti di risparmio postale possono essere emessi, a scelta del titolare, in forma cartacea (di seguito "libretti cartacei") o in forma dematerializzata (di seguito "libretti dematerializzati"). I libretti cartacei sono rappresentati da un documento fisico; i libretti dematerializzati sono rappresentati unicamente dalle registrazioni contabili. Per "titolare" di un libretto di risparmio postale si intende il soggetto intestatario di un libretto cartaceo o dematerializzato. Il titolare puo' delegare un rappresentante debitamente legittimato a operare per suo conto sul libretto, nei limiti e con gli effetti e le modalita' indicate nel contratto di cui all'art. 9, comma 2. 2. I libretti di risparmio postale possono essere intestati anche a piu' soggetti. Le operazioni possono essere disposte da ciascun titolare, anche separatamente, salvo, qualora consentito dalla CDP S.p.a., patto contrario notificato a Poste Italiane S.p.a., ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui all'art. 9, comma 2. I versamenti e i prelevamenti effettuati da ciascun titolare separatamente liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti degli altri titolari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non e' piu' nella disponibilita' di ciascun titolare. 3. Le operazioni effettuate a valere sui libretti di risparmio postale, anche a fronte di operazioni preventivamente autorizzate dal titolare, sono registrate contabilmente e annotate sui libretti, nel caso di libretti cartacei; sono solo registrate contabilmente, nel caso di libretti dematerializzati. Le registrazioni contabili relative alle operazioni effettuate a valere sui libretti cartacei e dematerializzati fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.a. e titolare fino a querela di falso ed e' nullo ogni patto contrario. In caso di discordanza tra le registrazioni contabili e le annotazioni sui libretti cartacei, prevalgono le scritture contabili. 4. Per i libretti cartacei, le operazioni sono effettuate anche tramite l'utilizzo di strumenti o servizi idonei preventivamente individuati e indicati nei fogli informativi; le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal titolare, nonche' quelle effettuate tramite l'utilizzo di strumenti o servizi, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto. Per i libretti dematerializzati, le operazioni sono effettuate esclusivamente tramite l'utilizzo di strumenti o servizi idonei tempo per tempo individuati, indicati nei fogli informativi, rilasciati anche presso gli uffici postali, e sono oggetto unicamente di registrazione contabile alla data di perfezionamento dell'operazione. 5. I libretti di risparmio postale possono essere intestati anche ai minori di eta'; tali libretti sono cartacei e, ove indicato nei fogli informativi, possono essere emessi, a scelta del rappresentante del minore, anche in forma dematerializzata. Non sono consentite cointestazioni. Per la gestione dei libretti di risparmio postale intestati ai minori di eta', si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, per tutto quanto non disciplinato nel presente decreto. 6. Ai libretti di risparmio postale relativi ai depositi giudiziari trova applicazione la disciplina prevista dal presente decreto per i libretti cartacei, ferme restando le specifiche modalita' operative di gestione, nell'ambito delle quali potranno anche essere utilizzati, ove previsto nei fogli informativi, supporti durevoli in formato elettronico e strumenti telematici, in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Ai libretti di risparmio postale relativi ai depositi giudiziari non si applica il comma 13 del presente articolo. 7. Ai libretti di risparmio postale sono applicabili le disposizioni recate dal codice civile in materia di libretti di deposito a risparmio. 8. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuta annotazione delle operazioni sul libretto cartaceo o dalla data in cui il rendiconto delle registrazioni contabili di cui all'art. 9, comma 6, e' messo a disposizione per i libretti dematerializzati, esse si intendono approvate, salvo opposizione sottoscritta da tutti i titolari del libretto di risparmio postale, notificata dagli stessi a Poste Italiane S.p.a. entro il predetto termine. 9. Le operazioni possono essere effettuate anche presso un ufficio postale diverso da quello che ha provveduto al rilascio del libretto cartaceo o presso il quale il libretto dematerializzato e' stato collocato, nei limiti previsti dal foglio informativo. 10. Il credito portato dai libretti di risparmio postale puo' essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del codice civile in materia di cessione di credito, in quanto compatibili. Ai fini dell'efficacia della cessione, la notifica deve essere effettuata a Poste Italiane S.p.a. 11. I libretti di risparmio postale possono essere costituiti in pegno, secondo le modalita' previste nel codice civile. 12. La forma ed i segni caratteristici dei libretti cartacei sono rimessi alla determinazione della CDP S.p.a., tenuto conto dei requisiti tecnico operativi rappresentati da Poste Italiane S.p.a. 13. I titolari di libretti cartacei possono chiedere agli uffici postali la sostituzione di questi libretti con libretti dematerializzati, previa restituzione del documento cartaceo. Art. 7-bis (Libretti di risparmio speciale intestato a minori d'eta'). - 1. E' autorizzata l'emissione, da parte della CDP S.p.a., attraverso Poste Italiane S.p.a., di libretti di risparmio postale speciali che possono essere intestati esclusivamente ai minori di eta'. I libretti di risparmio postale speciali intestati ai minori di eta' sono emessi in forma cartacea e, ove indicato nei fogli informativi, possono essere emessi, a scelta del rappresentante del minore, anche in forma dematerializzata. I libretti di risparmio postale speciali intestati ai minori di eta' sono aperti con limiti di giacenza e prelievo che ne consentano, anche per fasce d'eta', l'utilizzo e la gestione direttamente da parte dei minori titolari ovvero mediante i loro rappresentanti legali o di terzi, in conformita' alle disposizioni contenute nel presente articolo. 2. I libretti di risparmio postale speciali, intestati esclusivamente ai minori di eta', sono regolati dalle condizioni previste dal presente articolo e, per tutto quanto non espressamente ivi previsto, dalle restanti disposizioni del presente decreto. 3. I libretti di cui al presente articolo sono ripartiti secondo le seguenti fasce di eta': fascia A) - dalla nascita fino al compimento dei dodici anni di eta'; fascia B) - dal giorno successivo al compimento dei dodici anni fino al compimento dei quattordici anni di eta'; fascia C) - dal giorno successivo al compimento dei quattordici anni di eta' fino al compimento dei diciotto anni di eta'. 4. Il contratto relativo al collocamento dei libretti di cui al comma 1, da redigersi secondo le modalita' previste dall'art. 9, comma 2, del presente decreto, e' sottoscritto, anche disgiuntamente, dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero dal genitore che la esercita in via esclusiva o dal rappresentante legale. 5. Non e' consentito fare versamenti sui libretti di cui al comma 1 che determinino un saldo contabile superiore all'importo di quindicimila/00 euro. 6. Le operazioni di versamento e/o prelevamento sui libretti di fascia A) di cui al comma 3 possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti indicati al comma 4. 7. Relativamente ai libretti di fascia B) e di fascia C), all'atto della sottoscrizione del contratto, i soggetti indicati al comma 4 autorizzano, in via preventiva, il minore ad effettuare le operazioni di versamento e/o prelevamento entro i limiti di valore massimi giornalieri e mensili di seguito indicati, fatta salva la possibilita' di superare i predetti limiti esclusivamente per i versamenti giornalieri. Per la fascia B) sono consentiti i versamenti e/o prelevamento entro i seguenti limiti: giornaliero 30 euro; mensile 250,00 euro. Per la fascia C) sono consentiti i versamenti e/o prelevamenti entro i seguenti limiti: giornaliero 50,00 euro; mensile 500,00 euro. 8. Resta comunque ferma la facolta' dei soggetti indicati al comma 4 di effettuare versamenti e/o prelevamenti senza limiti di importo, salvo quanto previsto al comma 5. Ai medesimi soggetti e' altresi' consentita la facolta' di effettuare, anche disgiuntamente, operazioni di versamento e/o prelevamento nei limiti stabiliti nei contratti di cui al comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 5. 9. I terzi, possono compiere esclusivamente operazioni di versamento entro i limiti e con le modalita' indicate nel foglio informativo di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto. 10. A partire dal giorno successivo al compimento dell'eta' massima rispettivamente prevista per i libretti di fascia A) e di fascia B), si determina il passaggio automatico alle condizioni contrattuali della fascia superiore e, per i libretti di fascia C), al raggiungimento della maggiore eta', si applicano le condizioni economiche previste nel relativo foglio informativo in vigore a tale data. 11. I soggetti di cui al comma 4, nell'esercizio dei loro poteri, hanno facolta' di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione al minore di effettuare i versamenti e/o i prelevamenti di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' di provvedere alla richiesta di estinzione del libretto. Art. 8 (Costo della raccolta sotto forma di libretti di risparmio postale). - 1. Il costo della raccolta sotto forma di libretti di risparmio postale deve allinearsi al costo di raccolta a breve termine del Tesoro sul mercato. 2. Per i libretti di risparmio postale non sono previste spese relative all'apertura e alla gestione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 5 del presente decreto. Art. 8-bis (Interessi applicabili ai libretti di risparmio postale). - 1. Sulle somme depositate sui libretti di risparmio postale matura un interesse nella misura e con le modalita' stabilite dalla CDP S.p.a., risultanti dal foglio informativo di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto. 2. Gli interessi decorrono dal giorno in cui e' effettuato il versamento delle somme, e sono dovuti fino al giorno del prelevamento, parziale o totale, del credito liquido risultante. 3. Il riconoscimento degli interessi maturati avviene mediante una registrazione contabile e per i libretti cartacei anche mediante una annotazione sul libretto all'atto della presentazione. 4. Se il credito del libretto di risparmio postale e' pari o inferiore a duecentocinquanta euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni dalla data dell'ultima operazione disposta dal titolare sul libretto stesso e registrata contabilmente. L'annotazione o la registrazione contabile dei soli interessi non interrompe il decorso del termine. Il libretto torna ad essere fruttifero a decorrere dalla data di una nuova operazione disposta dal titolare sul libretto stesso e registrata contabilmente. Art. 8-ter (Ammortamento e rinnovo). - 1. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di libretti cartacei, si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'istituto emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.a., dietro pagamento di una commissione, come risultante dal foglio informativo di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il libretto cartaceo sul quale non vi sia piu' spazio per ulteriori annotazioni, o che si sia comunque deteriorato, e' sostituito senza spese da Poste Italiane S.p.a., a richiesta del titolare. Art. 9 (Formalita' in materia di contratti, pubblicita' e comunicazioni relative ai libretti di risparmio postale). - 1. Per il collocamento dei libretti di risparmio postale Poste Italiane S.p.a. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali. 2. I contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmio postale sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, e' consegnato al sottoscrittore al momento della sottoscrizione, unitamente al libretto laddove cartaceo. 3. Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni della CDP S.p.a. relative ai libretti di risparmio postale, incluse quelle ai titolari dei libretti inerenti a eventuali variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato di cui al comma 4, sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tali comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione nel sito web della CDP S.p.a. e l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a., ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in corso di pubblicazione. 4. Se nei contratti e' convenuta la facolta' di modificare unilateralmente le condizioni, le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato non possono avere effetto nei confronti del sottoscrittore in data anteriore a quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro quindici giorni dalla pubblicazione, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 5. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere, a richiesta e gratuitamente, la comunicazione informativa relativa all'anno solare precedente sui tassi di interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e sulle ritenute di legge operate con riferimento al libretto di risparmio postale nonche', a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per i libretti dematerializzati, Poste Italiane S.p.a. mette a disposizione del titolare, mediante l'accesso alla propria piattaforma digitale o con eventuali altri strumenti idonei, il rendiconto delle registrazioni contabili, con le modalita' indicate nel contratto di cui al comma 2 del presente articolo. 7. Gli schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati dalla CDP S.p.a.». |
| Art. 2
Abrogazioni e decorrenza
1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la parte prima del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, recante «Condizioni generali di emissione» e' abrogata. 3. La facolta' di sottoscrizione disgiunta dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e del rappresentante legale, dei libretti di risparmio postale speciali intestati a minori di eta', introdotta dall'art. 7-bis, decorre dalla data fissata con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura della CDP S.p.a. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2020
Il Ministro: Gualtieri |
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