Gazzetta n. 253 del 13 ottobre 2020 (vai al sommario)
LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addi' 13 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Avvertenza:

La presente legge di conversione del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, pubblicato nel S.O. n. 30/L alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto
2020, e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
26 ottobre 2020 si procedera' alla ripubblicazione del
testo della presente legge coordinata con il decreto-legge
sopra citato, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento
ordinario.
 
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

All'articolo 1:
al comma 1, ultimo periodo, le parole: «nove settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «nove settimane di cui al presente comma»;
al comma 2, alinea, le parole: «periodi di integrazione relative » sono sostituite dalle seguenti: « periodi di integrazione relativi»;
al comma 7, le parole: «ed e' assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «; tale importo e' assegnato»;
al comma 8, ultimo periodo, la parola: «articolo 19» e' sostituita dalle seguenti: «articolo 19».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Indennita' per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 251 e' inserito il seguente:
"251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita' di cui al comma 251 puo' essere altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennita' di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020";
b) al comma 253, le parole: "del comma 251" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 251 e 251-bis".
Art. 1-ter (Indennita' per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilita' ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e' concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennita' pari al trattamento dell'ultima mobilita' ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi' compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
c) essere percettori dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o delle misure aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione Campania di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136».
All'articolo 3:
al comma 3, le parole: « revoca dall'esonero » sono sostituite dalle seguenti: « revoca dell'esonero » e le parole: « del presente decreto » sono soppresse.
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «ai datori» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro»;
al comma 5, dopo le parole: «pari a 371,8 milioni di» e' inserita la seguente: «euro».
All'articolo 8:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In considerazione dell'attuale fase di rilancio dell'economia e al fine di garantire la continuita' occupazionale, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo' impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021"»;
alla rubrica e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e di contratti di somministrazione».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi). - 1. La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa e che siano associati in qualita' di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorche' l'attivita' di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 11:
al comma 1, dopo le parole: «dell'Arsenale militare marittimo» sono inserite le seguenti: «di Taranto»;
al comma 4, le parole: «dell'articolo 6 e ss.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 6 e seguenti».
All'articolo 12:
al comma 4, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;
alla rubrica, la parola: «sportivi» e' sostituita dalle seguenti: «dello sport».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:
1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
2) allo svolgimento di attivita' di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
b) per gli anni 2021 e 2022:
1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici;
4) alla promozione dello sport femminile;
5) alla sostenibilita' economica della transizione al professionismo sportivo;
6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.
6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle societa' e le associazioni degli allenatori.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 e' abrogato.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7».
All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «nei caso» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi» e le parole: «2112 c.c., ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «2112 del codice civile, o»;
il comma 4 e' soppresso.
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «comma 1del» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, del».
All'articolo 19:
al comma 1, ultimo periodo, le parole: «decorrenti dal 23 febbraio 2020 al» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra il 23 febbraio 2020 e il», le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo», la parola: «complessive» e' sostituita dalla seguente: «complessivo», le parole: «alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro» e le parole: «Regione del» sono soppresse.
All'articolo 20:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «22,9 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici). - 1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di base, attivita' motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
2. E' altresi' possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si e' verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attivita' di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita' lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.
6. Il beneficio di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 e' riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21-ter (Lavoro agile per genitori con figli con disabilita'). - 1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita' grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81».
All'articolo 22:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato "Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attivita' di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attivita' nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attivita' di cura»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei casalinghi».
All'articolo 23:
al comma 1, lettera b), le parole: «indennita' di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto?» sono sostituite dalle seguenti: «indennita' di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto».
All'articolo 24:
al comma 1, le parole: «funzionari Area 3» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari di Area III»;
al comma 3, al secondo periodo, le parole: «nonche' istituti» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' per istituti» e, al quarto periodo, le parole: «che ne stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «che stabilisce»;
al comma 4, le parole: «300 mila» sono sostituite dalla seguente: «300.000»;
al comma 8, le parole da: «decreto ministeriale» fino a «4 gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
al comma 10, al secondo e al terzo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sonosoppresse;
al comma 12, lettera b), le parole: «quanto 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 25.000 euro»;
al comma 13, le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse.
Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma). - 1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunita' e di riconoscere il valore sociale e culturale del sostegno alle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a favore delle donne durante l'epidemia da COVID-19, e' finanziata, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, l'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Semplificazione della procedura di accesso allacarriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022). - 1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operativita' degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:
a) la possibilita' di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalita' telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;
c) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralita' di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonche' management pubblico;
d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova puo' essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni;
e) la possibilita' di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 26:
al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilita', neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto".
1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.
1-quinquies. All'articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non e' computabile ai fini del periodo di comporto";
b) al secondo periodo, le parole: "il lavoro agile e' la modalita' ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "il lavoro agile e' una delle modalita' ordinarie"».
Nel capo I, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 26-bis (Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza). - 1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
Art. 26-ter (Disposizioni in materia di giustizia contabile). - 1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"».
All'articolo 27:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «grave situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gravi situazioni» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
al comma 3, le parole: «l'amministrazione concedente e' l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni concedenti sono l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per quanto di competenza l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, che provvedono»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le domande gia' presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 17 e' sostituito dal seguente:
"17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio"».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: «spesa del personale» sono sostituite dalle seguenti: «spesa per il personale»;
al comma 2, lettera a), le parole: «CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanita' relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari»;
al comma 2, lettera c), dopo la parola: «sanitaria» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: « che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto», dopo le parole: «sulla base dell'allegato B» sono inserite le seguenti: «al presente decreto» e le parole: «nell'allegato B del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo allegato B»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «del corso» e le parole: «alle sole visite, esami e prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle visite, agli esami e alle prestazioni» e, al secondo periodo, le parole: «delle prime visite, esami e prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle prime visite, dei primi esami e delle prime prestazioni»;
al comma 6, le parole: «anestesia rianimazione» sono sostituite dalle seguenti: «anestesia, rianimazione,»;
al comma 7, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
al comma 8, quarto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «da presentare» sono sostituite dalle seguenti: «a presentare» e le parole: «nell'ambito nel programma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma».
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis (Misure per il sostegno del sistema termale nazionale). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' attuative del beneficio di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114.
Art. 29-ter (Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalita' e la presa in carico del paziente.
2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle comunita' locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psico-sociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunita' e per la tutela delle fragilita' psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento:
a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalita' e multidisciplinarieta' che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;
b) la riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale tramite le rispettive aziende sanitarie locali, perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;
c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimita' con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore, per garantire l'attuazione dei piu' appropriati modelli di intervento e la qualita' delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;
d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalita' dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;
e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale). - 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di eta'"».
All'articolo 31:
al comma 1, ultimo periodo, le parole: «comma 444, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 444, della legge»;
al comma 3, le parole: «legge 27 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il temine di cui all'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' prorogato al 28 febbraio 2021.
4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti gia' individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalita' ivi previsti.
4-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi da 1 a 6 sono abrogati.
4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-ter si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A tale scopo le risorse disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Nel capo III, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 31-bis (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19). - 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:
a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
2. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco puo' nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorita' competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati.
3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove necessario; il medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al comma 2.
4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 31-ter (Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico). - 1. La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
Art. 31-quater (Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari). - 1. All'articolo 3-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquiessulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed e' approvato dal direttore generale"».
All'articolo 32:
al comma 2, lettera a), le parole: «e del loro adattamento» sono sostituite dalle seguenti: «e dal loro adattamento»;
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «contestualmente a specifici patti di comunita',» sono inserite le seguenti: «a patti»;
al comma 3, lettera a), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando» e le parole: «di cui all'articolo 235» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 235»;
al comma 4, le parole: «e del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e al presente articolo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei casi di sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica»;
al comma 5, le parole: «del citato decreto-legge si determinano» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 34 del 2020 sono determinate»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'azienda sanitaria locale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purche' rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.
6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
6-quater. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "In caso di sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita' del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi".
6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "valutazione finale" sono sostituite dalle seguenti: "valutazione periodica e finale"»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 e dell'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Art. 32-bis (Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021). - 1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalita' il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al primo periodo.
4. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 502, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il primo periodo e' soppresso.
5. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. La quota aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro e' versata al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalita' previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.
6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attivita' scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d'intesa con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attivita' previste nei patti stessi. L'ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, puo' affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilita' e di copertura assicurativa, purche' le attivita' svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'istituto.
Art. 32-ter (Misure urgenti per garantire la funzionalita' amministrativa delle istituzioni scolastiche). - 1. Al fine di garantire la piena operativita' delle istituzioni scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito, purche' entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attivita' di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.
2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.
3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50 per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o piu' regioni, nel limite delle facolta' assunzionali annualmente previste. L'istanza e' presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonche' i termini, le modalita' e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso.
5. Al fine di dare continuita' alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.
6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 e' altresi' adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 126 del 2019.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 33:
al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «universita'» sono inserite le seguenti: «nonche' le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» e, all'ultimo periodo, la parola: «2019/2020."» e' sostituita dalla seguente: «2019/2020»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente".
2-ter. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche";
b) al quarto periodo, le parole: "contratti a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di lavoro flessibile".
2-quater. Al fine di consentire alle universita' di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, mediante la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche nell'ambito dell'Unione europea, al comma 2 del medesimo articolo 11, le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
2-quinquies. Per quanto non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano esclusivamente all'anno accademico 2020/2021».
Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:
«Art. 33-bis(Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute). - 1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dall'universita' e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute e' la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalita', della disabilita' e della devianza.
2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attivita' professionali:
a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialita' cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una equipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;
b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialita' di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre piu' avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;
c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilita' esistenziale, marginalita' sociale e poverta' materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;
d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilita'; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate».
All'articolo 34:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «80 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «e 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 300 milioni di euro»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario».
Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis(Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali). - 1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto, per le finalita' indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo».
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: «, presso i reparti Genio» sono sostituite dalle seguenti: «presso i reparti del Genio».
All'articolo 37:
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessita' di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.
4-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma e' esonerato dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari ad euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 1 a 4»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Alla tabella 1a allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, la parola: "623" e' sostituita dalla seguente: "635" e la parola: "98" e' sostituita dalla seguente: "86".
5-ter. Alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, la parola: "623" e' sostituita dalla seguente: "635" e la parola: "98" e' sostituita dalla seguente: "86".
5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituito dal seguente:
"4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo e' a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualita' di allievo ufficiale;
b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente".
5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022».
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337). - 1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonche' di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;";
b) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:
1) le parole: "nonche' a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";
2) dopo le parole: "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni;" sono inserite le seguenti: "vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;";
c) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:
1) dopo le parole: "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di significativa rilevanza";
2) dopo le parole: "vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato" sono inserite le seguenti: "di significativa rilevanza";
3) le parole: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attivita' di contrasto della criminalita' organizzata";
4) le parole: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";
5) le parole: "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione";
d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola: "5.720" e' sostituita dalla seguente: "5.643";
e) la parola: "gabinetto", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "centro".
2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce "carriera dei funzionari tecnici di polizia" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico"; nella colonna relativa ai posti in organico, le parole: "Posti in organico" sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione" e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: "102" e' sostituita dalla seguente: "135";
b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico" e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".
3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "Nella sostituzione" sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del relativo incarico, nonche' nella sostituzione".
Art. 37-ter (Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, all'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce n. 8, le parole: ", comma 1," sono soppresse;
b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti:
"16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
16-quater. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.".
2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Art. 37-quater (Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). - 1. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 23, primo periodo, le parole: "30.000.000 di euro per il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021";
b) al comma 25, primo periodo:
1) le parole: "di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno";
2) le parole: "di euro 30.000.000, per l'anno 2020," sono sostituite alle seguenti: "di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,";
3) le parole: "di euro 4.480.980, per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021" e dopo le parole: "mediazione culturale" sono inserite le seguenti: ", anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisiti all'Erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 37-quinquies (Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata). - 1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "dal prefetto" sono inserite le seguenti: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che e' legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133".
2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che puo' essere rinnovato per una sola volta.
Art. 37-sexies (Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74). - 1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS";
b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112";
c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Attivita' del CNSAS). - 1.Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.
2. In ragione delle responsabilita' direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto»;
e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) tecnico di centrale operativa;
i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca;
i-quater) tecnico di ricerca;
i-quinquies) tecnico di soccorso in pista;
i-sexies) tecnico disostruttore;
i-septies) tecnico speleosubacqueo;
i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto»;
f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Contributo integrativo). - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
Nel capo IV, dopo l'articolo 38 e' aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis (Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020" e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2.Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identita' di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identita' di genere, nonche' a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attivita' garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonche' da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis";
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
All'articolo 39:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonche' quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo' destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel 2019»;
al comma 2, quarto periodo, le parole: «Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome».
All'articolo 41:
al comma 1, lettera c), capoverso 2-octies, lettera b), le parole: «a valere delle giacenze» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle giacenze».
Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis (Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa). - 1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con priorita'" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento"».
All'articolo 42:
al comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 3, nella tabella, alla terza colonna, le parole: «a valere del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul Fondo», alla quarta colonna, le parole: «a valere delle quote» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle quote» e, alla quinta colonna, la parola: «Concoro» e' sostituita dalla seguente: «Concorso»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali».
Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonche' interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori). - 1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facolta' di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attivita' turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.
3. I criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata e' dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni ne' interessi.
6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "nonche' ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa,".
7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "qualora almeno il 20 % dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "qualora almeno il 10 per cento dei soci".
8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
All'articolo 44:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacita'»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma e' autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonche' alla ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1, primo periodo, secondo i medesimi criteri e modalita' di cui al citato articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».
Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:
«Art. 44-bis (Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). - 1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";
b) al comma 5, dopo le parole: "imprese beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,";
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021";
d) al comma 6, le parole: "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5 e 5-bis".
Art. 44-ter (Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di personale delle Forze armate). - 1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
All'articolo 45:
al comma 1, lettera c), capoverso b-bis), le parole: «inerenti la» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi";
b) al comma 1080, la parola: "cofinanziamento", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "finanziamento".
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021».
Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti:
«Art. 46-bis (Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi). - 1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, presso il Ministero dell'interno e' istituito un fondo con stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
Art. 46-ter (Rifinanziamento del "Fondo demolizioni"). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
Dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
«Art. 48-bis (Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni). - 1. Per l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonche' per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilita' finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 48-ter (Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni). - 1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e' determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unita' di potenza e unita' di superficie gia' previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo».
All'articolo 49:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».
All'articolo 50:
al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di pubblicazione» sono inserite le seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2020" e le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto»;
alla rubrica, le parole: «Aggiornamento termini risorse» sono sostituite dalle seguenti: «Aggiornamento dei termini per l'assegnazione delle risorse».
All'articolo 51:
al comma 1, lettera c), capoverso 14-quater, le parole: «decreto legge 30 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 30 dicembre 2019»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 15 novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso articolo 1 e' prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020.
1-ter. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l'imposta puo' essere inferiore a 1.000 euro.
1-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresi' dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con una densita' non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
1-sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprieta' dei terreni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1-quinquies decade dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale e' stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter.
1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-ter a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4" sono sostituite dalle seguenti: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4".
3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis dell'allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell'Allegato P" sono sostituite dalle seguenti: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3".
3-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva".
3-quinquies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:
"13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi".
3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato articolo 13-ter.
3-septies. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.
3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022.
3-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l'anno 2022.
3-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili";
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. L'applicazione del comma 7 e' estesa alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis".
3-undecies. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
All'articolo 53:
al comma 1, le parole: «e la relativa capacita' fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «e la cui relativa capacita' fiscale»;
al comma 3, ultimo periodo, le parole: «che vi abbiano gia' beneficiato» sono sostituite dalle seguenti: «che ne abbiano gia' beneficiato»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «nonche' agli altri commissari» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' dagli altri commissari»;
dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243».
All'articolo 54:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 novembre 2020"».
All'articolo 57:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
al comma 3, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2020», dopo le parole: «del sisma del 2009» sono inserite le seguenti: «, del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma del 2016,» sono inserite le seguenti: «nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3;
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unita' con funzioni di livello dirigenziali non generale" sono sostituite dalle seguenti: "due unita' con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario e' altresi' assegnata in posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico".
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
"9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia' finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore o concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di idoneita' professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneita' professionale, sui requisiti generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attivita' economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione puo' provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attivita' economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi gia' concessi con le modalita' del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalita'»;
al comma 4, capoverso 5, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «relative contabilita' speciale» sono sostituite dalle seguenti: «relative contabilita' speciali»;
al comma 13, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» il segno di interpunzione: «.» e' soppresso e, al secondo periodo, le parole: «le contabilita' speciali» sono sostituite dalle seguenti:«le risorse delle contabilita' speciali»;
al comma 14, secondo periodo, le parole: «le contabilita' speciali» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse delle contabilita' speciali»;
al comma 15, secondo periodo, le parole: «sono comunque escluse» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque esclusi»;
al comma 17, primo periodo, le parole: «dall'articolo 9-vicies quater del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,»;
dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
«18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"».
Nel capo V, dopo l'articolo 57 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 57-bis (Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020). - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione";
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
"4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attivita' produttive".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, e, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114.
Art. 57-ter (Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32). - 1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
"4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e' effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti".
Art. 57-quater (Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009). - 1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche e' affidata a un organo unico denominato "Conferenza di servizi permanente". La Conferenza e' deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione di euro.
2. La Conferenza di servizi permanente e' presieduta dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualita' di rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed e' altresi' costituita dei seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione;
e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;
f) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente;
g) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo comune territorialmente competente;
h) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente.
3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente, individuandone altresi' il sostituto in caso di impedimento.
4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il prefetto territorialmente competente procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente.
5. La regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli Enti parco, le province e i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente.
6. Ciascuna amministrazione o ente sono rappresentati da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
7. Resta salva la possibilita' di invitare alle riunioni della Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui al comma 2, lettera c), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.
8. Al fine di accelerare il completamento dell'attivita' di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza di servizi permanente opera esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.
9. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente e' obbligatoria e la stessa e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti; l'assenza di un'amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.
10. Il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attivita' descritte al comma 1, a comunicare, secondo le modalita' previste dall'articolo 47 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti e alle altre amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti o le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) la data della prima riunione della Conferenza di servizi permanente che non puo' essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla lettera b).
11. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quindici giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non puo' superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.
12. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle attivita' di supporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 58:
al comma 2, le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» sono sostituite dalle seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attivita' autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00»;
i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari del contributo con le modalita' da determinare con il decreto di cui al comma 10 e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'ufficio che ha erogato i contributi.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale e' elevato a 8.000 euro. Non si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, e dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
8-bis. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al primo periodo, le parole: ", per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021".
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
8-quater. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "un numero massimo di 57" sono soppresse».
Dopo l'articolo 58 sono inseriti i seguenti:
«Art. 58-bis (Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma). - 1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa e il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
.
Art. 58-ter (Disposizioni urgenti in materia di apicoltura). - 1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo l, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge";
b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";
c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) e' abrogata.
2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria".
Art 58-quater (Misure a favore del settore vitivinicolo). - 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: "vitivinicole" sono inserite le seguenti: ", anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,";
b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, ultimo periodo"».
All'articolo 59:
al comma 4, le parole: «L'ammontare del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo» e le parole: «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare non inferiore».
All'articolo 60:
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma e' imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva e' integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni della deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalita' attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
Dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente:
«Art. 60-bis (Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attivita' di ricerca e sviluppo). - 1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e' concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in condizioni di morosita' rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonche' a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.
3. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo e' riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si e' verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci di esercizio dal momento in cui si e' verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera c), e' attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosita'.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, e' sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca gia' adottato, purche' il relativo credito non sia gia' stato iscritto a ruolo.
7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le societa' che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle condizioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».
All'articolo 61:
al comma 1, le parole: «entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2020»;
al comma 6, lettera b), alinea, le parole: «e' sostituta» sono sostituite dalle seguenti: «e' sostituita».
Dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente:
«Art. 61-bis (Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di eta'). - 1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialita' dei giovani al di sotto dei 30 anni di eta', lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attivita' d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 62:
al primo capoverso e' premessa la seguente numerazione: «1.».
All'articolo 63:
al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «interventi di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: "e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione" sono inserite le seguenti: "o, se prevista in modalita' di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della stessa";
b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
"Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalita' previste per la convocazione"».
Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente:
«Art. 63-bis (Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio). - 1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile e' sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.
2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019».
All'articolo 64:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidita' dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi" sono sostituite dalle seguenti: "di persone fisiche esercenti attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO".
1-ter. Sono ammissibili alle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficolta' del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D della parte VI delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del citato decreto-legge n. 23 del 2020»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il decreto di cui al comma 1-quater dell'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato».
Dopo l'articolo 64 e' inserito il seguente:
«Art. 64-bis (Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI). - 1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "non superiore a 499" sono inserite le seguenti: ", determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019"».
All'articolo 65:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «del citato articolo» e' inserita la seguente: «56» e le parole: «dall'articolo 56» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 56»;
al comma 3, dopo le parole: «decorre dal termine» sono inserite le seguenti: «di scadenza».
All'articolo 69:
al comma 1, capoverso 2-septies, al secondo periodo, le parole: «dallo scioglimento o dalla cessazione predetta» sono sostituite dalle seguenti: «dallo scioglimento o dalla cessazione predetti» e, al terzo periodo, le parole: «comma 2-sexsies» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-sexies»;
al comma 3, al primo periodo, la parola: «logistico» e' sostituita dalla seguente: «logistiche» e, all'ultimo periodo, la parola: «incluse» e' sostituita dalla seguente: «inclusi».
All'articolo 71:
al comma 2, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando».
All'articolo 72:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020.
1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: "fruito tramite" sono sostituite dalle seguenti: "trasformato in";
2) all'alinea, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "In caso di crediti acquistati da societa' con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito";
3) all'alinea, le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "data di efficacia giuridica";
4) alle lettere a) e b), la parola: "trasformabili" e' sostituita dalla seguente: "trasformate";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della societa' che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della societa' cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 e' effettuata dalla societa' partecipata, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della societa' partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi del citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e' esercitata dalla societa' partecipata, nonche' dai soci, qualora abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.
1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da societa' di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e' esercitata dai soci che abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo";
c) al comma 2, le parole: "Essi possono essere utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati";
d) al comma 3:
1) al secondo periodo, dopo le parole: "deve essere esercitata" sono inserite le seguenti: "tramite la comunicazione di cui al punto 1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016";
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo";
e) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi».
Dopo l'articolo 72 e' inserito il seguente:
«Art. 72-bis (Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso). - 1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.
3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, e' effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validita' dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento".
2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».
All'articolo 73:
al comma 1, lettera b), capoverso 289, dopo le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,» sono inserite le seguenti: «entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,» e la parola: «incluse» e' sostituita dalla seguente: «inclusi»;
al comma 1, lettera c), capoverso 289-ter, le parole da: «Il Ministero» fino a «nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonche'»;
al comma 2, dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro» e, al secondo periodo, le parole: «e di 1.750» sono sostituite dalle seguenti: «e a 1.750».
Dopo l'articolo 74 e' inserito il seguente:
«Art. 74-bis (Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi). - 1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione".
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate modalita' semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
All'articolo 75:
al comma 4, lettera c), numero 3), le parole: «del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,» sono soppresse.
All'articolo 77:
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti"»;
al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) all'articolo 28, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020"»;
b-ter) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) il pagamento del servizio puo' essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonche' di agenzie di viaggio e tour operator"»;
al comma 2, dopo le parole: «Per le imprese del comparto turistico» sono inserite le seguenti: «, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "causale del pagamento," sono sostituite dalle seguenti: "richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e".
2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione";
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, per un ammontare pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2020».
All'articolo 78:
al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
al comma 2, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti e delle condizioni previsti».
Dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente:
«Art. 78-bis (Interpretazione autentica in materia di IMU). - 1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attivita' in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
 
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 79:
al comma 4, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».
All'articolo 80:
al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28 febbraio 2021" e, al secondo periodo, le parole: "le modalita' per l'erogazione della restante quota" e la parola: "nonche'," sono soppresse»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "nell'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2020"»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «sono aggiunte la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) alla rubrica, le parole: "di giovani artisti e compositori emergenti" sono soppresse.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
Dopo l'articolo 80 e' inserito il seguente:
«Art. 80-bis (Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e le condizioni di funzionamento del fondo, nonche' i soggetti destinatari e le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni».
All'articolo 81:
al comma 1:
al primo periodo, dopo la parola: «olimpiche» sono inserite le seguenti: «e paralimpiche», le parole: «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici» e dopo le parole: «nel limite massimo complessivo» le parole: «di spesa» sono soppresse;
al secondo periodo, le parole: «al credito di imposta astrattamente spettante» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta spettante»;
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398»;
al comma 4, le parole: «almeno pari a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «almeno pari a 150.000 euro».
All'articolo 83:
al comma 1, le parole da: «di cui alla legge 27 dicembre 2019» fino a: «2020-2022",» sono soppresse.
All'articolo 84:
al comma 2, le parole: ai sensi del Regolamento CE n. 881/92» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio,» e le parole: «riduzione compensate» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione compensata».
All'articolo 86:
al comma 1, lettera a), le parole: «non soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non soggette»;
al comma 1, lettera b), le parole: «sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata».
All'articolo 87:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, all'ultimo periodo, le parole: «Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione europea"».
All'articolo 88:
al comma 2, le parole: «e del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Decontribuzione per le imprese esercenti attivita' di cabotaggio e crocieristiche».
All'articolo 89:
al comma 4, dopo le parole: «50 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
Dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola). - 1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:
"11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la societa' Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti"».
All'articolo 90:
al comma 1, alinea, le parole: «convertito con» sono sostituite dalla seguente: «convertito»;
al comma 1, lettera b), capoverso 2, all'alinea, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione» e, alla lettera b), la parola: «rilasciata» e' sostituita dalla seguente: «rilasciate».
All'articolo 91:
al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
al comma 7, le parole: «dell'artico 114» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 114».
All'articolo 92:
al comma 2, lettera a), le parole: «nonche' 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' di 3,5 milioni di euro»;
al comma 3, le parole: «e a 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 3,5 milioni».
All'articolo 93:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,»;
al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19";
0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresi' utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonche' per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita' marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto"»;
al comma 2, le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «, il primo comma»;
al comma 3, le parole: «n. 18,"» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 18,», le parole: «fino alla fine del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine del comma» e dopo le parole: «della citata» e' inserita la seguente: «legge»;
al comma 4, le parole: «si applica decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «si applica a decorrere»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 579, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020";
b) al comma 582, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020"».
All'articolo 94:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato entro il 31 dicembre 2020"»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano della citta' di Varese, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Varese, da destinare alla realizzazione di nuova viabilita' nell'area di intersezione tra la strada statale 707, di servizio all'accesso e all'uscita dalla predetta autostrada, e le strade di accesso al centro urbano.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilita' tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
All'articolo 95:
le parole: «Autorita' per la laguna di Venezia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per la Laguna di Venezia»;
al comma 2:
all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 209, e 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, cosiddette direttive "Uccelli" e "Habitat"»;
alla lettera a), le parole: «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS),»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante»;
alla lettera m), le parole: «nonche' alla riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' la riscossione»;
alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia»;
alla lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132»;
al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» e, all'ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, primo periodo, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto» sono sostituite dalle seguenti: «, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali»;
al comma 8, ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 11, le parole: «dall'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54»;
al comma 14, le parole: «sezione EPNE» sono sostituite dalle seguenti: «sezione enti pubblici non economici»;
al comma 16, le parole: «quelli relative» sono sostituite dalle seguenti: «quelli relativi»;
al comma 17, le parole: «da 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021»;
al comma 21, ultimo periodo, le parole: «e i relativi interessi» sono sostituite dalle seguenti: «, con i relativi interessi»;
al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le parole: «e dal Sindaco di Chioggia» sono sostituite dalle seguenti: «dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti» e le parole: «Cavallino Treporti, Chioggia,» sono soppresse;
al comma 22, capoverso articolo 4, comma 2, le parole: «Autorita' per le acque lagunari» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per la Laguna di Venezia»;
al comma 23, terzo periodo, le parole «e messa in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «e la messa in esercizio»;
al comma 24, alinea, dopo le parole: «paesaggistico e ambientale italiano,» sono inserite le seguenti: «ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:
«27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilita' con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto».
All'articolo 96:
al comma 2, lettera a), le parole: «8 per cento» e «10 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «all'8 per cento» e «al 10 per cento».
Dopo l'articolo 97 e' inserito il seguente:
«Art. 97-bis (Due per mille per associazioni culturali). - 1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonche' le cause e le modalita' di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
All'articolo 98:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale».
Dopo l'articolo 98 e' inserito il seguente:
«Art. 98-bis (Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.
2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
All'articolo 100:
al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonche' delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente»;
al comma 7, alinea, dopo le parole: «articolo 03, comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «numero 2.1),»;
al comma 8, le parole: «e' versato» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" e' sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento"».
All'articolo 102:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'ordine di cui al comma 1 puo' riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 62-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' i prodotti di cui all'articolo 62-quater del medesimo testo unico»;
al comma 2, al terzo periodo, le parole: «delle sanzioni amministrative pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria» e, al quarto periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'Agenzia»;
al comma 3, le parole: «dalla norma abrogata» sono sostituite dalle seguenti: «dalle predette disposizioni»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Inibizione di siti web».
All'articolo 103:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «e' assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed» sono soppresse;
al comma 2, dopo le parole: «da un amministratore unico» sono inserite le seguenti: «, individuato nel direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la societa' si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
All'articolo 104:
al comma 1, lettera b), capoverso 7-ter, le parole: «prevenzione dai rischi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione dei rischi».
All'articolo 109:
al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";
a-ter) al comma 1-quater, le parole: "12,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "46,88 milioni"»;
al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «All'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
All'articolo 110:
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente».
Dopo l'articolo 113 e' inserito il seguente:
«Art. 113-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
All'articolo 114:
al comma 5, lettera a), le parole: «quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022»,dopo le parole: «e a 16,5» sono inserite le seguenti: «milioni di euro», le parole: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di euro per l'anno 2022» e dopo le parole: «e a 18,109» sono inserite le seguenti: «milioni di euro».