Gazzetta n. 254 del 14 ottobre 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 5 ottobre 2020
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Zynteglo», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 90/2020).


IL DIRIGENTE
dell'ufficio procedure centralizzate

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio procedure centralizzate alla Dott.ssa Giuseppa Pistritto;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega" per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189», gia' conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuita' e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 giugno 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 maggio al 31 maggio 2019 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 9 - 12 luglio 2019;
Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 29 settembre 2020 (protocollo MGR/106162/P, con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale ZYNTEGLO (betibeglogene autotemcel);

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
ZYNTEGLO
descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'Agenzia italiana del farmaco - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2020

Il dirigente: Li Bassi
 
Allegato

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova autorizzazione: ZYNTEGLO
Codice ATC - Principio Attivo: betibeglogene autotemcel
Titolare: BLUEBIRD BIO (NETHERLANDS) BV
Cod. Procedura EMEA/H/C/3691
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 giugno 2019.
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.
Indicazioni terapeutiche
«Zynteglo» e' indicato per il trattamento di pazienti di eta' pari o superiore a 12 anni affetti da beta talassemia trasfusione-dipendente (TDT) che non hanno un genotipo ß0/ß0, per i quali il trapianto di cellule staminali ematopoietiche (haematopoietic stem cells, HSC) sia appropriato ma non sia disponibile un donatore consanguineo di HSC antigene leucocitario umano (human leukocyte antigen, HLA)-compatibile (vedi paragrafi 4.4 e 5.1).
Modo di somministrazione
«Zynteglo» deve essere somministrato in un centro di trattamento qualificato, da uno o piu' medici con esperienza nel trapianto di HSC e nel trattamento di pazienti con TDT.
Per i pazienti e' previsto l'arruolamento in un registro attraverso il quale saranno seguiti al fine di comprendere meglio la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di «Zynteglo».
Modo di somministrazione
«Zynteglo» e' per solo uso endovenoso (vedere paragrafo 6.6 per tutti i dettagli sul processo di somministrazione).
Dopo il completamento del ciclo di quattro giorni di condizionamento mieloablativo deve esserci un minimo di 48 ore di washout prima dell'infusione di «Zynteglo».
Prima dell'infusione, deve essere confermato che l'identita' del paziente corrisponda all'informazione univoca del paziente sulla/e sacca/sacche per infusione di «Zynteglo». Il numero totale delle sacche per infusione da somministrare deve anche essere confermato con il foglio illustrativo del lotto (vedere paragrafo 4.4).
L'infusione di «Zynteglo» deve essere completata non appena possibile e non piu' di 4 ore dopo lo scongelamento. Ogni sacca per infusione deve essere somministrata in meno di trenta minuti. Nel caso in cui sia fornita piu' di una sacca per infusione, devono essere somministrate tutte le sacche. Deve essere infuso l'intero volume di ciascuna sacca per infusione.
Dopo l'infusione di «Zynteglo» devono essere seguite le procedure standard per la gestione del paziente dopo il trapianto di HSC.
Confezioni autorizzate:
EU/1/19/1367/001 A.I.C.: 047906019 /E In base 32: 1FPZ73
1,2-20 X 10 alla sesta cellule/ml - Dispersione per infusione - uso endovenoso - sacca - 20 ml - 1 sacca (O PIU')
Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio
Prima del lancio di «Zynteglo» in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (MAH) e' tenuto a concordare con l'autorita' competente nazionale il contenuto e la forma del programma educazionale e di distribuzione controllata inclusi i mezzi di comunicazione, le modalita' di distribuzione e ogni altro aspetto del programma. Il programma educazionale e di distribuzione controllata e' finalizzato a fornire informazioni sicure riguardo all'utilizzo di «Zynteglo». Il MAH dovra' assicurare che negli Stati membri in cui «Zynteglo» e' commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/coloro che li assistono per i quali si prevede la prescrizione, dispensazione e/o utilizzo di «Zynteglo» abbiano accesso a/siano dotati del seguente pacchetto educazionale da diffondere attraverso gli organismi professionali:
materiale educazionale per il medico
pacchetto informativo per il paziente
Il materiale educazionale per il medico deve contenere:
il riassunto delle caratteristiche del prodotto
guida per gli operatori sanitari
guida per la manipolazione e modo di somministrazione.
la guida per gli operatori sanitari dovra' contenere i seguenti elementi chiave:
devono essere considerate le avvertenze e le precauzioni relative agli agenti per la mobilizzazione e all'agente per il condizionamento mieloablativo.
Il trattamento con «Zynteglo» negli studi clinici e' stato associato a un ritardato attecchimento delle piastrine. Non e' stata osservata alcuna correlazione tra l'incidenza di eventi avversi (AEs) di sanguinamento e il tempo di attecchimento delle piastrine. Devono essere prese precauzioni riguardanti le conseguenze di sanguinamento dovute alla trombocitopenia. I pazienti devono essere informati in merito al rischio di eventi di sanguinamento non facilmente identificabili, come il sanguinamento interno.
Il trattamento con «Zynteglo» e' in teoria associato al rischio di mutagenesi inserzionale che puo' potenzialmente portare allo sviluppo di tumori maligni. Tutti i pazienti devono essere messi al corrente dei segni di leucemia e devono rivolgersi immediatamente al medico se questi segni sono presenti.
e' necessario un test sierologico negativo per l'HIV per assicurare l'accettazione del materiale di aferesi per la produzione di «Zynteglo».
il rischio potenziale di perdita di risposta alla terapia genica puo' condurre alla scomparsa dell'indipendenza dalla trasfusione o all'aumento delle necessita' trasfusionali per i pazienti che non abbiano raggiunto l'indipendenza dalla trasfusione.
Tutti i pazienti devono ricevere un controllo su base annuale dell'emocromo completo e dei livelli di emoglobina totale, rispettivamente per il monitoraggio di leucemia/linfoma e del mantenimento dell'efficacia.
Il potenziale rischio a breve termine del trattamento con «Zynteglo» risiede nel fallimento dell'attecchimento che sara' gestito tramite la somministrazione delle cellule di salvataggio.
La necessita' di spiegare e assicurarsi che i pazienti comprendano:
I potenziali rischi del trattamento con «Zynteglo»
I segni di leucemia/linfoma e quali azioni intraprendere
Il contenuto della guida per il paziente
La necessita' di portare con se' la scheda di allerta per il paziente e di mostrarla a ogni operatore sanitario
L'arruolamento nel registro del medicinale
scopo del registro e come arruolare i pazienti.
La Guida per la manipolazione e il modo di somministrazione per gli operatori sanitari dovra' contenere i seguenti elementi chiave:
Istruzioni sulla ricezione e sullo stoccaggio di «Zynteglo» e su come controllare «Zynteglo» prima della somministrazione
Istruzioni sullo scongelamento di «Zynteglo»
istruzioni protettivo sui dispositivi di protezione e sul trattamento degli sversamenti.
Il pacchetto informativo per il paziente deve contenere:
il foglio illustrativo
una guida per il paziente/coloro che lo assistono
una scheda di allerta per il paziente.
La guida per il paziente/coloro che lo assistono dovra' contenere i seguenti messaggi chiave:
il trattamento con «Zynteglo» e' in teoria associato al rischio di sviluppo di tumori maligni. Segni di leucemia e la necessita' di ottenere urgenti cure mediche se questi segni sono presenti.
La scheda di allerta per il paziente e la necessita' di portarla con se' e di informare ogni operatore sanitario curante di essere stati trattati con «Zynteglo».
Il rischio potenziale di perdita di risposta alla terapia genica puo' condurre alla scomparsa dell'indipendenza dalla trasfusione o all'aumento delle necessita' trasfusionali per i pazienti che non abbiano raggiunto l'indipendenza dalla trasfusione.
L'importanza di check-up su base annuale.
Il trattamento con« Zynteglo» e' associato al rischio di ritardato attecchimento delle piastrine che potrebbe condurre a un'aumentata tendenza al sanguinamento.
Segni e sintomi di sanguinamento e la necessita' di contattare il medico nel caso in cui siano presenti segni di sanguinamento insolito o prolungato o altri segni rilevanti.
Iscrizione nel registro di prodotto del medicinale.
La scheda di allerta per il paziente dovra' contenere i seguenti messaggi chiave:
Informazione sui rischi di ritardato attecchimento delle piastrine, che puo' portare potenzialmente a sanguinamenti e rischi teorici.
Dichiarazione che il paziente e' stato trattato con terapia genica e non deve donare sangue, organi, tessuti o cellule.
Dichiarazione che il paziente e' stato trattato con «Zynteglo», inclusi il numero del lotto e la/le data/e del trattamento.
Dettagli sulla segnalazione degli effetti avversi
Informazioni sulla possibilita' di falsa positivita' ad alcuni test commerciali per HIV a causa di «Zynteglo».
Dettagli di contatto dove un operatore sanitario puo' ricevere ulteriori informazioni.
Il MAH dovra' assicurare negli Stati membri in cui «Zynteglo» e' commercializzato un sistema finalizzato a controllare la distribuzione di «Zynteglo» oltre il livello di controllo garantito dalle misure di minimizzazione del rischio di routine. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti prima che il prodotto sia prescritto, prodotto, dispensato e utilizzato.
«Zynteglo» sara' disponibile solo attraverso i centri di trattamento qualificati da bluebird bio per garantire la tracciabilita' delle cellule del paziente e il medicinale prodotto tra l'ospedale dove avviene la cura e il sito di produzione. La selezione dei centri di trattamento sara' condotta in collaborazione con le autorita' sanitarie nazionali, come appropriato.
Obbligo di condurre misure post-autorizzative
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':

Parte di provvedimento in formato grafico

Obbligo specifico di completare le attivita' post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni
La presente autorizzazione all'immissione in commercio e' subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7, del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':

Parte di provvedimento in formato grafico

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).