Gazzetta n. 256 del 16 ottobre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 7 ottobre 2020 |
Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue modifiche e integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visti in particolare gli articoli 7, comma 3, e 8, comma 3 del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che prevede l'adozione di linee guida per la definizione di criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui al comma 3 del medesimo articolo; Considerato che i criteri minimi nazionali in parola costituiscono eccezione all'obbligo di compensazione forestale previsto dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, quale contributo al mantenimento del capitale naturale nazionale, al paesaggio italiano ed al mantenimento della copertura forestale; Considerata la concertazione realizzata nel tavolo di filiera del legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746 e nel tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come previsto all' art. 8, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nella seduta del 10 settembre 2020;
Decreta:
Art. 1
Approvazione delle linee guida
1. Sono approvate le linee guida per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» di cui all'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. |
| Allegato Linee guida per l'esonero dagli interventi di compensazione previsti in accompagnamento all'autorizzazione alla trasformazione forestale 1. Introduzione 1.1 Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco, come definito al comma 1 del medesimo articolo. Possono essere autorizzati esclusivamente interventi che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che siano stati preventivamente autorizzati, ove previsto, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali. 1.2. Non possono essere trasformati e non puo' esserne mutata la destinazione d'uso del suolo i boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche individuati e riconosciuti dalle regioni ai sensi del comma 7 dell'art 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonche' le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento. 1.3. Sono esenti dagli obblighi di compensazione tutti gli interventi di trasformazione delle aree escluse dalla definizione di bosco di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 1.4. Esclusivamente ai fini del ripristino delle attivita' agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza edificazione di nuove costruzioni, non costituiscono bosco per le materie di competenza dello Stato le formazioni, le superfici e i manufatti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; pertanto tali attivita' non comportano obbligo di compensazione forestale. L'esclusione dalla definizione di bosco ha inizio dall'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attivita' agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti e cessa al cessare delle medesime attivita'. 1.5. Sono altresi' esclusi dalla definizione di bosco e, conseguentemente, dagli obblighi di compensazione forestale, gli interventi di trasformazione del bosco nelle aree che le regioni individuano ad integrazione dei disposti dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita. 1.6 Le regioni, con proprio atto, provvedono a recepire le disposizioni di cui sopra e stabiliscono, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8, i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonche' gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni dall'obbligo di compensazione. 2. Interventi che possono essere esclusi dall'obbligo di compensazione 2.1. Le regioni, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, con proprio atto, possono disciplinare l'esenzione dall'obbligo di compensazione forestale. 2.2 Qualora scelgano di disciplinare l'esenzione di cui al punto 2.1, gli interventi esentabili sono individuabili tra uno o piu' dei seguenti interventi, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 34/2018: a) trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete natura 2000, solo qualora cio' sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, parchi nazionali, parchi naturali e alle riserve naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalle leggi regionali; b) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree e' stabilita dalle regioni, in coerenza con le disposizioni dei piani antincendio di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; c) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; d) trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. L'esonero dalla compensazione puo' essere concesso a condizione che le attivita' agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno dieci anni dall'inizio delle attivita' stesse. Nel caso di cessazione delle attivita' prima di tale termine, cessa anche l'esonero di cui al presente decreto e il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco; i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; e) trasformazioni autorizzate per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico; f) trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l'obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attivita' di coltura castanicola. L'esonero dalla compensazione puo' essere concesso a condizione che l'attivita' castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno dieci anni dall'inizio delle attivita' stesse. Nel caso di cessazione delle attivita' prima di tale termine, cessa anche l'esonero di cui al presente decreto, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; g) trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di opere di interesse pubblico e lotta dagli incendi boschivi nonche' di opere pubbliche individuate dalle regioni, se previste dalla normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti; h) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati. |
| Art. 2
Criteri di recepimento
1. L'elenco di cui al punto 2.2 delle linee guida allegate al presente decreto deve intendersi come esaustivo. Le regioni possono indicare, nei rispettivi atti di recepimento delle linee guida, per ogni intervento di cui al punto 2.2 eventuali condizioni maggiormente restrittive, ma non ne possono ampliare la casistica ed i termini. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 7 ottobre 2020
Il Ministro: Bellanova |
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