Gazzetta n. 257 del 17 ottobre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 ottobre 2020 |
Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al American Bureau of Shipping per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE. |
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IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1999, recante ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale; Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella comunita' del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi; Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «Minimum standards for recognized organizations acting on behalf of the administration»; Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante attuazione della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 2009/15/CE relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 recante attuazione della direttiva n. 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulle visite e certificazioni «2012 Guidelines for the survey and certification of ships under Hong Kong convention» adottate con la risoluzione MEPC.222(64) del 5 ottobre 2012; Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE; Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla compilazione dell'inventario dei materiali pericolosi «2015 Guidelines for the development of the inventory of hazardous materials» adottate con la risoluzione MEPC.269 (68) del 15 maggio 2015; Vista la decisione di esecuzione (EU) n. 2016/2321 del 19 dicembre 2016 concernente il formato del certificato di idoneita' al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi; Vista la decisione di esecuzione (EU) n. 2016/2322 del 19 dicembre 2016 concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi; Vista la decisione di esecuzione (EU) n. 2016/2325 del 19 dicembre 2016 concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi; Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 2017 recante la disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi; Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 2019 recante la disciplina relativa al «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017»; Considerato che il American bureau of shipping e' organismo riconosciuto autorizzato ed affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva n. 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione n. 2014/111/UE; Considerato quindi che il American bureau of shipping e' stato ritenuto in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti autorizzati dall'accordo allegato al presente decreto; Considerato che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale amministrazione, deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, comunitari e nazionali in materia di riciclaggio dei materiali pericolosi a bordo delle navi; Ritenuto necessario da parte dell'amministrazione definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati le attivita' previste nell'ambito di applicazione del regolamento stesso, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate nonche' esplicitare le attivita' che devono essere poste in essere durante l'intero ciclo di vita della nave, fino all'avvio della stessa al riciclaggio; Vista l'istanza del American bureau of shipping assunta a prot. n. 86963 in data 28 giugno 2019 e sue successive integrazioni assunte a prot. n. 106329 in data 25 settembre 2020 con tutta la documentazione allegata tesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare come organismo riconosciuto-autorizzato ai sensi di quanto disposto dal decreto dirigenziale n. 450/2019 in data 27 maggio 2019;
Decreta:
Art. 1
Il American bureau of shipping e' autorizzato ad espletare tutte le attivita' di cui al regolamento n. 1257/2013 ed al decreto dirigenziale n. 450/2019 del 27 maggio 2019, compreso l'insieme dei controlli, esami ed accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio, per conto dell'amministrazione, dei certificati delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione del regolamento. |
| Allegati Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria, per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE
tra il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'organismo riconosciuto American bureau of shipping Premessa. 1. Il presente accordo e' stipulato in conformita' al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 «relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE» (di seguito denominato per brevita' «Regolamento») ed alla normativa nazionale vigente - in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 ottobre 2017 e del decreto dirigenziale n. 450 del 27 maggio 2019 (di seguito denominato per brevita' «d.d. n. 450/2019»). 2. E' stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 ed in conformita' a quanto previsto dalle seguenti risoluzioni IMO: A.739(18) relativa alle «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni», come emendata dalla risoluzione MSC.208(81); A.789(19) relativa alle «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»; MSC.349(92) ed MEPC.237(65) relative ad «Adozione del codice per gli organismi riconosciuti (RO Code)»; A.1070(28) relativa all'«Implementazione degli strumenti IMO» (III Code). 3. Il presente accordo e' valido tra: il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (di seguito: «Amministrazione» o, quando citato congiuntamente all'organismo riconosciuto in esame, «le parti»), rappresentato dal Comandante generale pro tempore ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni Pettorino; e l'organismo riconosciuto American bureau of shipping (di seguito: «ABS» o, quando citato congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto «le parti»), rappresentato dall'ing. Paolo Puccio, manager di ABS Italy s.r.l., il quale agisce in base alla procura speciale del 7 agosto 2020 da parte di Joshua Morgan La Vire, direttore e rappresentante legale di ABS Italy s.r.l. 4. L'ABS e' organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi. 5. L'ABS e' organismo riconosciuto autorizzato ed affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche, per l'espletamento dei compiti di ispezione e di controllo propedeutici al rilascio dei certificati statutari. Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1. Oggetto
1. La finalita' del presente accordo e' quella di delegare al ABS lo svolgimento delle attivita' di cui al decreto dirigenziale del 27 maggio 2019, n. 450 propedeutiche al rilascio, per conto dell'amministrazione, dei certificati alle navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni e le navi che, a seguito di trasferimento, sono iscritte nei registri nazionali, rientranti nel campo di applicazione del regolamento. 2. Il presente accordo definisce lo scopo, i termini, le condizioni, i requisiti e le attivita' di cooperazione tra le parti. |
| Art. 2
Le modalita' e le condizioni di svolgimento dei compiti di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'accordo, sottoscritto tra il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo American bureau of shipping, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Condizioni generali
1. I servizi di certificazione statutaria comprendono l'autorizzazione al ABS, quale organismo riconosciuto-autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del d.d. n. 450/2019, dei controlli, esami ed accertamenti tecnici e documentali delle navi di bandiera italiana, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti (di seguito: «strumenti applicabili»), nonche' al rilascio/rinnovo dei pertinenti certificati come indicato nell'appendice 1 allegata al presente accordo ed il loro ritiro, previo consenso dell'amministrazione, in caso di accertamento del venir meno dei relativi requisiti di conformita'. 2. L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 1, si impegna a cooperare nelle attivita' di flag State e con gli ufficiali di controllo dello Stato di approdo anche per verificare ed agevolare, in tale ultimo caso, per conto dell'amministrazione, l'eventuale rettifica delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate nonche' ad effettuare le visite imposte in caso di diffida, fermo, allontanamento o esclusione dai porti o terminali offshore, ai sensi dell'art. 11 del regolamento. 3. Qualora una nave sia diffidata, fermata, allontanata o esclusa da un porto estero, nei casi previsti dall'art. 11 del regolamento n. 1257/2017, l'amministrazione potra' intraprendere gli accertamenti ritenuti necessari, compresa un'ispezione a bordo, al fine di identificarne le cause, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'organismo stesso e ferme restando le attivita' previste al punto 2. 4. I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal ABS sono accettati come servizi resi e certificati rilasciati dall'amministrazione, a condizione che l'ABS continui ad operare secondo le disposizioni di cui al regolamento, al RO Code e alle pertinenti norme applicabili. 5. Eventuali ulteriori casistiche che non rientrano tra quelle previste nell'appendice 1 allegata al presente accordo, finalizzate comunque ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dal regolamento, e' valutata da parte dell'amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. 6. L'ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse. 7. L'ABS mantiene una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. |
| Art. 3
Il presente decreto, unitamente all'accordo che ne costituisce parte integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione. Roma, 9 ottobre 2020
Il comandante generale: Pettorino |
| Art. 3. Interpretazioni
1. L'ABS riconosce che l'interpretazione del regolamento e della normativa che regola i servizi oggetto del presente accordo e' prerogativa dell'amministrazione e collabora alla sua definizione. |
| Art. 4. Informazioni e contatti
1. L'ABS riferisce all'amministrazione le informazioni con la frequenza concordata tra le parti, come indicato nell'appendice 2 del presente accordo. 2. L'ABS garantisce all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani, i documenti e i rapporti d'ispezione che formano istruttoria per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come specificato in appendice 2. 3. L'amministrazione fornisce al ABS tutta la documentazione necessaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente accordo. 4. Le parti, nel riconoscere l'importanza della collaborazione tecnica nell'ambito della materia oggetto del presente accordo, concordano di cooperare in tal senso, mantenendo un dialogo efficace anche attraverso dedicate riunioni. 5. I regolamenti, le norme e le istruzioni sono redatti in lingua inglese, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di richiedere al ABS una traduzione in lingua italiana qualora se ne ravvisi la necessita', mentre i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana ed inglese. 6. L'ABS e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'appendice 2 del presente accordo, al fine di consentire all'amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti regolarmente, con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica, da parte dell'amministrazione, l'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalita' previste dall'art. 11 del presente accordo. 7. I punti di contatto dell'amministrazione, cui l'ABS e' tenuto a riferire le informazioni di cui all'appendice 2 del presente accordo, sono i seguenti: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Reparto VI - Sicurezza della navigazione e marittima 2° Ufficio - Servizi tecnici di sicurezza, vigilanza sul mercato, normativa, qualita', flag State viale dell'Arte n. 16 - 00144 - Roma tel. 06.5908.1 - web: http://www.guardiacostiera.gov.it/ - pec: cgcp@pec.mit.gov.it 8. I punti di contatto del ABS, cui l'amministrazione invia le proprie comunicazioni/documentazioni di cui al punto 3, sono i seguenti: absitaly@pcert.postecert.it ABS Italy s.r.l. via al Porto Antico n. 23 - 16128 - Genova |
| Art. 5. Audit e verifiche
1. L'amministrazione verifica almeno una volta ogni quattro anni, attraverso un team di auditors designati dalla stessa, che i servizi statutari di cui all'appendice 1 del presente accordo delegati al ABS siano svolti con propria soddisfazione. In tale contesto un apposito piano di audit, predisposto dall'amministrazione, e' sottoposto per condivisione al ABS con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data individuata per la verifica. 2. La frequenza degli audit e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non puo' superare i quattro anni. 3. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere, in ogni tempo, ad ulteriori verifiche occasionali sia presso gli uffici dell'organismo stesso che a bordo di navi da esso certificate ovvero presso strutture cantieristiche che riterra' opportuno ispezionare, dando al ABS un preavviso scritto di almeno sette giorni. 4. Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a sottoporre agli auditor dell'amministrazione incaricati delle verifiche tutte le informazioni richieste nonche' le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 5. Nel corso delle verifiche, o preliminarmente se ritenuto necessario, l'ABS si impegna a garantire agli auditor dell'amministrazione incaricati delle verifiche l'accesso al «Libro registro delle navi», nonche' ai sistemi di archiviazione della documentazione, compresi i sistemi informatici, utilizzati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le attivita' oggetto del presente accordo. 6. Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato entro trenta giorni al ABS che fara' conoscere, ove necessario, le proprie osservazioni e le eventuali azioni correttive all'amministrazione, entro il periodo di tempo indicato nel rapporto finale di verifica. 7. L'amministrazione, preso atto delle considerazioni del ABS, ne terra' debito conto per la valutazione finale dei compiti svolti in virtu' della normativa che regola i servizi oggetto del presente accordo. 8. L'organismo ABS si impegna ad acconsentire l'effettuazione, in caso di necessita' da parte dell'amministrazione, di eventuali visite in accompagnamento congiuntamente ad ulteriori risorse che l'amministrazione ritiene utili per i fini del presente accordo. |
| Art. 6. Compensi per i servizi di certificazione statutaria
1. I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'appendice 1 del presente accordo svolti dal ABS, in nome e per conto dell'amministrazione, sono addebitati dallo stesso direttamente ai soggetti richiedenti il servizio. |
| Art. 7. Obblighi di riservatezza
1. Le parti sono vincolate dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi per tutte le attivita' previste dal presente accordo. 2. Il ABS, i suoi funzionari, impiegati o agenti si impegnano a mantenere riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'amministrazione in relazione ai servizi autorizzati senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo per quanto ragionevolmente necessario a consentire all'organismo riconosciuto-autorizzato di svolgere i compiti di cui al presente accordo a favore dei richiedenti i servizi. Sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di legge o derivanti da regolamenti o convenzioni internazionali. 3. Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo, l'amministrazione si impegna a mantenere riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal ABS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. Sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da regolamenti o convenzioni internazionali. 4. Le parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonche' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento dei dati personali. |
| Art. 8. Ispettori
1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'appendice 1 del presente accordo, il ABS si impegna ad eseguirli attraverso ispettori che prestino, anche tenendo conto delle disposizioni dell'RO Code, la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze ed attraverso un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilita' di svolgere attivita' che possono configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi. 2. L'amministrazione puo' consentire in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti-autorizzati dalla stessa ai sensi del d.d. n. 450/2019, con i quali il ABS stesso abbia concluso accordi. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del ABS sono vincolate al sistema di qualita' dell'organismo riconosciuto-autorizzato del presente accordo. |
| Art. 9. Emendamenti
1. Le modifiche al presente accordo e alle appendici diventeranno effettive solo previa consultazione e accordo scritto tra le parti. |
| Art. 10. Responsabilita'
1. Qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del ABS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del ABS stesso nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo. 2. L'ABS si impegna a stipulare, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente accordo, una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto 1 ed a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo. Il ABS trasmette all'amministrazione copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza. |
| Art. 11. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'amministrazione, qualora ritenga che l'ABS non possa piu' essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente accordo, sospende, con decreto, l'autorizzazione previa contestazione dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 2. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tal caso, l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui l'amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, indica nel provvedimento di sospensione i motivi, i modi e i termini entro i quali l'ABS dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, l'amministrazione revoca l'autorizzazione. 4. L'amministrazione revoca, altresi', l'autorizzazione in mancanza del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 nonche' dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui al punto 5 della permessa al presente accordo. |
| Art. 12. Spese
1. Tutti i costi relativi alle procedure di autorizzazione, agli audit e verifiche di cui all'art. 5 sono a carico del ABS. 2. Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto che vada ad individuare apposite tariffe per le attivita' di verifica dell'amministrazione, alla copertura dei costi di cui al comma precedente (spese di missione sostenute per gli audit e le verifiche di cui all'art. 5) restano a carico del ABS. |
| Art. 13. Durata e modifiche
1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di dodici anni, fatta salva la facolta' dell'amministrazione di cui all'art. 11. Trascorso tale periodo, l'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al ABS. 2. Dalla data di decorrenza dell'accordo fino alla scadenza dell'undicesimo anno dello stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del dodicesimo anno di durata dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituira' o integrera' il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del dodicennio in essere. 3. Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza del ABS, da presentare almeno dodici mesi prima della scadenza dell'accordo vigente. |
| Art. 14. Diritto di recesso
1. Le parti hanno la facolta', in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di normative internazionali, comunitarie o nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con preavviso di almeno novanta giorni, da comunicarsi via pec. Il recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso e' fatto salvo tutto cio' che nel frattempo e' stato ottenuto in termini di risultati e l'ABS si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto. |
| Art. 15. Interpretazione dell'accordo
1. Il presente accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano. |
| Art. 16. Controversie
1. Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, ogni eventuale controversia e' riservata alla giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: per l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto situata in viale dell'Arte n. 16 - 00144 - Roma; per l'ABS presso la propria sede legale in Italia denominata ABS Italy s.r.l. e situata in via al Porto Antico n. 23 - 16128 - Genova. Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. Roma, 09 ottobre 2020
Per il Comando generale Per il American bureau of shipping del Corpo delle capitanerie Manager di ABS Italy s.r.l.
di porto Ing. Paolo PUCCIO
Il Comandante generale A.I.C (CP) Giovanni PETTORINO Genova, 7 settembre 2020 |
| Appendice 1 All'accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE
tra il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il American bureau of shipping 1. Servizi di certificazione statutaria ed attivita' effettuate. L'ABS, per le navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni e le navi che sono iscritte, a seguito di trasferimento, nei registri nazionali, per le quali abbia rilasciato il certificato di classe o, nel caso di unita' con classe multipla, che abbia effettuato le visite ai fini del rilascio rinnovo dei certificati statutari e rientranti nel campo di applicazione del regolamento, e' delegato a svolgere le seguenti attivita': a) esecuzione delle visite iniziali, di rinnovo e addizionali, propedeutiche, rispettivamente, al rilascio, al rinnovo e alla convalida del certificato denominato «Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi», in conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti (articoli 6 e 7, d.d. n. 450/2019); b) esecuzione delle visite finali propedeutiche al rilascio del certificato denominato «Certificato di idoneita' al riciclaggio», in conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti (articoli 6 e 7, d.d. n. 450/2019); c) proroga dei certificati di cui alle lettere a) e b), su autorizzazione dell'amministrazione, nei casi previsti dal regolamento, dalle disposizioni nazionali e dalle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e successivi emendamenti (art. 7, d.d. n. 450/2019); d) verifica dell'«inventario dei materiali pericolosi» in conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti; e) richiesta alla nave visitata di conformarsi ai requisiti del regolamento, delle disposizioni nazionali e delle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti e di applicare le opportune misure correttive qualora la gestione dei materiali pericolosi a bordo non sia ad essi conforme e ad informarne immediatamente l'amministrazione ai fini del sistema di gestione della sicurezza; f) effettuazione di controlli a campione delle navi a richiesta dell'amministrazione o qualora se ne rilevi la necessita' tenendo informata l'amministrazione (art. 13, comma 1, lettera d) del d.d. n. 450/2019); g) comunicazione all'autorita' competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto 12 ottobre 2017 delle navi di bandiera italiana a cui e' stato rilasciato un certificato di idoneita' al riciclaggio (art. 13, comma 1, lettera d) del d.d. n. 450/2019); h) la ricezione dall'operatore di un impianto di riciclaggio delle navi del piano di riciclaggio della nave una volta approvato e, successivamente, della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave (art. 9, comma 1, d.d. n. 450/2017). |
| Appendice 2 All'accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE
tra il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il American bureau of shipping 1. Obblighi di informazione e rapporti del ABS con l'amministrazione. 1. Gli obblighi di informazione sulle attivita' svolte dal ABS, per conto dell'amministrazione, a seguito della delega di cui all'art. 2 dell'accordo, sono i seguenti: a) inviare all'amministrazione entro il 15 gennaio di ogni anno, per fini statistici, un'analisi sull'attivita' eseguita, comprensiva delle deficienze o inadeguatezze riscontrate a bordo di navi certificate secondo il presente accordo; b) fornire all'amministrazione, in formato cartaceo e/o digitale, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi sul riciclaggio, provvedendo ai relativi aggiornamenti o fornirne l'accesso per via informatica; c) fornire annualmente all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente accordo e che prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze del ABS; d) fornire all'amministrazione i modelli e le check list aggiornati relativi alle attivita' di verifica e certificazione previsti dal presente accordo; e) mettere a disposizione dell'amministrazione un accesso telematico, attivo h 24 e trecentosessantacinque giorni l'anno, per garantire la consultazione diretta e gratuita di tutti i dati relativi all'attivita' svolta in nome e per conto dell'amministrazione in conformita' al presente accordo; f) invio della dichiarazione di completamento del riciclaggio all'ufficio marittimo di iscrizione della nave ed all'autorita' competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto 12 ottobre 2017 (art. 9, comma 1, d.d. n. 450/2017). 2. L'ABS informa senza ritardo l'amministrazione quando una nave e' risultata operare con deficienze e irregolarita' tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente alla certificazione di cui in possesso, ai requisiti applicabili del regolamento e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo riconosciuto-autorizzato, quest'ultimo consultera' immediatamente l'amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera' i relativi certificati informando, eventualmente, le autorita' dello Stato del porto. 3. L'ABS informa per iscritto e senza ritardo gli armatori: in caso di certificati scaduti o prossimi alla scadenza; quando devono essere effettuate le visite previste; in caso di alterazioni o manifeste deficienze richiedendo riscontro della riparazione effettuata. 4. Se eventuali irregolarita' rilevate non sono state rettificate dalla nave/company nei termini prescritti, l'ABS informera' l'amministrazione senza ritardo fornendo tutte le informazioni necessarie e le azioni intraprese. 5. L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite previste. |
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