Gazzetta n. 259 del 19 ottobre 2020 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto dell'Associazione «AZIONE». |
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Art. 1.
Denominazione
1.1. E' costituita l'associazione «AZIONE». |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2.
Sede
2.1. AZIONE ha sede in Roma, via Poli n. 3. |
| Art. 3.
Oggetto e finalita'
3.1. AZIONE e' un'associazione politica a carattere volontario, e' indipendente e non persegue fini di lucro. 3.2. AZIONE promuove il pensiero politico liberal-progressista fondato su un patriottismo inclusivo, italiano ed europeo, su un'economia sociale e di mercato, innovativa ed ecologicamente sostenibile e sull'attenzione primaria al progresso della societa'. Persegue una sempre maggiore integrazione e democraticita' dell'Unione europea e promuove gli obiettivi della tutela dei valori fondamentali della democrazia liberale, dello stato di diritto, della liberta' personale ed economica, della solidarieta' sociale e dello sviluppo sostenibile. In coerenza con il principio di sussidiarieta', riconosce il ruolo essenziale dello Stato nel contrasto alle fragilita' del tessuto sociale e alle fratture geografiche, generazionali ed economiche. |
| Art. 4.
Durata
4.1. La durata di AZIONE e' indeterminata. |
| Art. 5.
Simbolo di AZIONE
5.1. Il simbolo di AZIONE e' il seguente: cerchio con fondo blu, con: al centro, su una riga, la dicitura «AZIONE» di colore bianco, in grassetto maiuscolo lievemente inclinato da sinistra verso destra, con la A iniziale in carattere piu' grande, con all'interno una freccia blu in orizzontale da sinistra verso destra, che si confonde a sinistra allo sfondo, di cui forma parte integrante, come Allegato «1». 5.2. Il simbolo di AZIONE e' utilizzato in conformita' al presente Statuto e ne puo' essere autorizzato l'utilizzo, nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti. 5.3. I Gruppi e le altre articolazioni territoriali e tematiche riconosciute ai sensi del successivo art. 19 utilizzano il simbolo in conformita' al presente Statuto, ai regolamenti e alle determinazioni del Comitato direttivo. 5.4. Qualsiasi decisione relativa all'utilizzo del simbolo e' di competenza del Comitato direttivo. 5.5. Le modifiche del simbolo e della denominazione di AZIONE sono approvate dall'assemblea, su proposta del Comitato direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto in conformita' all'art. 12.10. |
| Art. 6.
Associati e adesioni collettive
6.1. Gli associati sono i cittadini dell'Unione europea che acquistano la qualita' di associato in conformita' al presente Statuto. Possono chiedere l'iscrizione tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', ferme restando le limitazioni alla capacita' dei minori previste dal codice civile. 6.2. Coloro che intendono iscriversi ad AZIONE inviano richiesta scritta al Comitato direttivo. La richiesta di iscrizione puo' essere respinta con decisione motivata dal Comitato direttivo. 6.3. Gli associati sono tenuti a pagare la quota di iscrizione stabilita dal Comitato direttivo in conformita' al presente Statuto. 6.4. Presso la sede di AZIONE e' tenuto un registro degli associati. 6.5. I dati personali degli associati sono raccolti, custoditi e gestiti dall'Associazione adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, in conformita' al regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente pro tempore. 6.6. AZIONE promuove la trasparenza della gestione dell'Associazione, assicurando la pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le deliberazioni del Comitato direttivo e dell'assemblea. Gli associati hanno diritto di richiedere copia di tali deliberazioni, secondo modalita' stabilite con regolamento approvato dall'assemblea. |
| Art. 7.
Diritti e doveri degli associati
7.1. L'appartenenza a AZIONE ha carattere libero e volontario. 7.2. Tutti gli associati hanno diritto di: 1) partecipare all'attivita' e agli organi di AZIONE, in conformita' al presente Statuto; 2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti AZIONE, in conformita' allo Statuto, ai regolamenti e a quanto stabilito dagli organi dell'Associazione; 3) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto. 7.3. Gli associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri: 1) contribuire al raggiungimento degli obiettivi di AZIONE; 2) rispettare le deliberazioni degli organi dell'Associazione e astenersi da ogni comportamento contrario agli interessi e agli obiettivi di AZIONE; 3) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla legge in generale; 4) pagare la quota di iscrizione. |
| Art. 8.
Cessazione del rapporto associativo
8.1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi: 1) dimissioni volontarie, mediante comunicazione inviata al presidente; 2) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione. 8.2. La perdita della qualita' di associato puo' avvenire anche per esclusione deliberata dal Comitato direttivo, a maggioranza assoluta, nei seguenti casi: 1) mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro la data prevista, salva la possibilita' di sanare l'inadempimento entro sessanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'Associazione; 2) gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo; 3) perdita dei requisiti per l'ammissione ad associato; 4) azioni e/o comportamenti contrari agli interessi e/o ai valori dell'Associazione. La delibera di esclusione e' preceduta da una comunicazione di contestazione fatta per iscritto, o mediante posta elettronica. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'associato puo' formulare le proprie osservazioni e difese e chiedere di essere sentito dal Comitato direttivo. In tal caso, l'audizione dell'associato deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta e la delibera di esclusione non puo' essere adottata prima che l'audizione abbia avuto luogo. Per gravi motivi, il Comitato direttivo puo' disporre, con effetto dalla data della comunicazione di contestazione, la sospensione provvisoria di tutti i diritti dell'associato interessato. 8.3. L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di AZIONE perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto. |
| Art. 9.
Organi
9.1. Sono organi dell'Associazione: a) il Congresso nazionale; b) l'assemblea; c) il Comitato direttivo; d) il segretario; e) il presidente; f) il tesoriere; g) il Collegio dei probiviri. |
| Art. 10.
Congresso nazionale
10.1. Il Congresso nazionale decide sulle linee e sugli obiettivi generali dell'azione politica di AZIONE, elegge il segretario e i membri dell'assemblea e approva mozioni di indirizzo politico o organizzativo. 10.2. Il Congresso nazionale e' convocato ogni due anni. E' inoltre convocato in via straordinaria in caso di cessazione del mandato del segretario per qualsiasi motivo, o quando la convocazione sia deliberata, a maggioranza assoluta, dall'assemblea. 10.3. Il Congresso nazionale e' disciplinato da un regolamento (il «Regolamento congressuale») approvato dal Comitato direttivo a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi: a) le candidature a segretario vengono presentate, sulla base di una mozione congressuale, in collegamento a liste di candidati a membro dell'assemblea che, al fine di perseguire l'obiettivo della parita' di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, devono rispettare i principi della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere; ciascuna candidatura deve essere corredata delle sottoscrizioni di un numero di associati pari almeno al 5% (cinque per cento) del totale degli associati alla data di convocazione del Congresso nazionale; b) nei sessanta giorni antecedenti la data del Congresso nazionale, si tengono le votazioni locali sulle mozioni congressuali e sulle candidature in assemblea, assicurando la regolarita' e la segretezza del voto; il regolamento del Congresso puo' prevedere il ricorso al voto digitale e al voto a distanza, con modalita' tecniche che assicurino tale regolarita' e segretezza; c) la ripartizione dei seggi in assemblea e' fatta su base regionale in proporzione alla popolazione residente, al numero di associati iscritti nella regione e, a partire dal secondo Congresso nazionale, al numero di voti ricevuti alle ultime elezioni politiche in ciascuna regione; il regolamento congressuale puo' prevedere ulteriori ripartizioni dei seggi assegnati a ciascuna regione in collegi provinciali o locali, sulla base dei medesimi criteri, quando il numero degli associati della regione superi una determinata soglia stabilita nel regolamento congressuale; d) anche al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, i seggi sono assegnati con metodo proporzionale, salvo quanto previsto al successivo paragrafo f); i seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono ripartiti sulla base dei resti, nell'ambito di ciascun collegio regionale; e) sono ammessi al voto gli associati iscritti nell'elenco degli associati alla data in cui viene convocato il Congresso nazionale che siano in regola con gli obblighi statutari al momento dell'esercizio del voto; f) nel caso in cui la lista di uno dei candidati a segretario ottenga oltre il 40% (quaranta per cento) dei voti, tale candidato e' eletto segretario senza necessita' di voto dell'assemblea; in tale ipotesi, sono eletti di diritto in assemblea i primi quarantacinque candidati non eletti inclusi nella lista del segretario eletto, fermo restando che, al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui siano state presentate una pluralita' di liste, in nessun caso il numero totale di candidati eletti dalla lista del segretario puo' superare i duecentosettanta membri; g) nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la soglia del 40% (quaranta per cento), il segretario e' eletto dall'assemblea; h) in occasione di ogni Congresso nazionale, l'assemblea elegge il presidente e due vice presidenti, di cui uno vicario, il Comitato direttivo e il tesoriere. |
| Art. 11.
Assemblea
11.1. L'assemblea delibera: 1) sul bilancio preventivo e consuntivo e su tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente Statuto; 2) sull'elezione del Comitato direttivo, del presidente e del tesoriere; 3) sull'esclusione degli associati; 4) sulle modifiche al presente Statuto, incluse le modifiche al simbolo e alla denominazione, da adottarsi con le procedure e le maggioranze ai sensi dell'art. 5.5. del presente Statuto; 5) sui regolamenti; 6) sulle mozioni di sfiducia nei confronti del segretario, del presidente e/o del tesoriere; 7) sulla fusione con altra associazione o ente; 8) sullo scioglimento dell'associazione; 9) su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo Statuto. 11.2. L'assemblea resta in carica fino al successivo Congresso nazionale di AZIONE. 11.3. Le mozioni di sfiducia nei confronti del segretario, del presidente e/o del tesoriere devono essere presentate da almeno un terzo dei membri dell'assemblea. In tal caso il presidente e' tenuto a convocare l'assemblea, con solo tale argomento all'ordine del giorno, entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. |
| Art. 12.
Partecipazione all'assemblea
12.1. Hanno diritto di partecipare e votare in assemblea: a) trecento membri eletti ai sensi dell'art. 10.3; b) il segretario; c) i membri del Comitato direttivo; e) parlamentari, consiglieri regionali, sindaci dei comuni con piu' di 70.000 (settantamila) abitanti. 12.2. Ciascun membro dell'assemblea resta in carica fino al Congresso nazionale successivo e ha diritto a un voto. 12.3. L'assemblea e' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 12.4. L'assemblea e' convocata dal presidente con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dagli associati al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'Associazione), almeno sette giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione puo' essere effettuata con le modalita' prescritte, con almeno ventiquattro ore di anticipo. 12.5. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora, della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare. 12.6. All'assemblea e' consentita la partecipazione anche con mezzi telematici. E' consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell'assemblea, con il limite di una delega per delegato. 12.7. L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea e' regolarmente costituita indipendentemente dal numero di associati partecipanti. L'assemblea e' validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli associati. 12.8. L'assemblea e' presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro vice presidente. Il presidente nomina un segretario della riunione. 12.9. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. L'esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti. Le deliberazioni sull'elezione alle cariche previste dal presente Statuto sono votate a scrutinio segreto. 12.10. Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. |
| Art. 13.
Composizione e funzioni del Comitato direttivo
13.1. Il Comitato direttivo e' l'organo esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dal Congresso nazionale, per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalita' di AZIONE. Si riunisce con frequenza almeno bimestrale. 13.2. In particolare, il Comitato direttivo: a) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal tesoriere, da sottoporre all'assemblea ai sensi di legge o del presente Statuto; b) adotta regolamenti, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi dell'Associazione; c) decide sugli investimenti patrimoniali; d) approva le liste elettorali sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere, al fine di perseguire l'obiettivo della parita' di genere di cui all'art. 51 della Costituzione; la selezione delle candidature avviene sulla base di curricula che possono essere presentati da singoli associati o su iniziativa dei Gruppi di AZIONE, sentiti i coordinamenti territoriali di cui all'art. 18.6, secondo le modalita' stabilite con regolamento del Comitato direttivo; e) stabilisce l'importo e la scadenza del contributo dovuto dagli associati; f) assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione; g) delibera l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 8.2 e approva le altre sanzioni disciplinari di cui all'art. 20.5; h) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente Statuto; i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto. 13.3. Il Comitato direttivo resta in carica per un periodo due anni e comunque decade in caso di convocazione del Congresso nazionale. 13.4. Del Comitato direttivo fanno parte: a) il segretario; b) il presidente e i vice presidenti; c) il tesoriere; d) trenta membri eletti dall'assemblea in occasione del Congresso nazionale, salvo quanto previsto al successivo art. 13.6. 13.5. L'elezione dei membri di cui all'art. 13.4 d) avviene sulla base di un sistema di liste, con metodo proporzionale, salvo che, nel caso in cui la prima lista ottenga piu' del 40% (quaranta per cento) dei voti, da tale lista vengono eletti anche i primi cinque membri che risulterebbero non eletti applicando il metodo proporzionale e i membri attribuiti alle altre liste vengono ridotti proporzionalmente. Al fine di perseguire l'obiettivo della parita' di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, almeno un terzo dei candidati di ciascuna lista deve appartenere al genere meno rappresentato. 13.6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei membri eletti di cui all'art. 13.4 d), il Comitato direttivo viene integrato automaticamente mediante l'inserimento del primo dei non eletti ai sensi dell'art. 13.5, che resta in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato direttivo. 13.7. Il Comitato direttivo si riunisce con un preavviso di ventiquattro ore, su convocazione del presidente. In caso di urgenza, il preavviso puo' essere ridotto a sei ore. 13.8. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal presidente, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare. 13.9. Al Comitato direttivo e' consentita la partecipazione anche con mezzi telematici o informatici che consentano, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all'occorrenza, garantiscano la segretezza del voto. Tale partecipazione a distanza e' consentita alle seguenti condizioni: (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere e trasmettere documenti. 13.10. Il Comitato direttivo e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Comitato direttivo e' validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i membri. 13.11. Il Comitato direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. |
| Art. 14.
Il segretario
14.1. Il segretario e' eletto dal Congresso nazionale e ha la responsabilita' politica ed elettorale di AZIONE. Resta in carica fino al primo Congresso nazionale successivo alla sua elezione e rappresenta l'associazione in tutte le attivita' finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dal Congresso, dall'assemblea e dal Comitato direttivo. In particolare, il segretario: a) coordina le iniziative politiche di AZIONE; b) rappresenta AZIONE nei rapporti con gli altri partiti e movimenti; c) sottopone proposte di deliberazione all'assemblea e al Comitato direttivo; d) nomina la segreteria; e) assicura un adeguato coordinamento tra AZIONE e gli eletti e gli amministratori locali a livello nazionale e locale; f) coordina le articolazioni territoriali e tematiche di AZIONE. 14.2. Il segretario rappresenta l'associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa all'associazione. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Il segretario nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina in materia, stabilisce le regole finanziarie e di gestione che devono essere applicate dalle articolazioni territoriali, sottoscrive, in conformita' alle determinazioni politiche dell'assemblea e del Comitato direttivo, il mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale in ogni elezione a cui partecipi AZIONE, e compie ogni altro atto necessario o utile ai fini di tale partecipazione e assume la titolarita' dei nomi a dominio e di ogni altro diritto di proprieta' intellettuale dell'associazione. Il segretario puo' nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri. 14.3. Il segretario, in caso di necessita' e urgenza, compie gli atti indifferibili nell'interesse dell'associazione, sottoponendoli per la ratifica al Comitato direttivo non oltre sette giorni dalla loro esecuzione. 14.4. Il segretario si avvale del supporto politico e organizzativo della segreteria, che si compone di non piu' di dodici membri designati dal segretario, che puo' revocarli in qualsiasi momento. La segreteria ha funzioni di organizzazione e supporto e assiste il segretario nell'esecuzione del mandato. Il segretario puo' attribuire ai membri della segreteria specifici incarichi politici e organizzativi. Le riunioni della segreteria sono convocate dal segretario e si svolgono con la frequenza e secondo le modalita' da questo stabilite. |
| Art. 15.
Il presidente
15.1. Il presidente e' eletto dall'assemblea a maggioranza dei voti espressi. Resta in carica fino al Congresso successivo alla sua elezione e comunque per non piu' di due anni. Il presidente presiede le riunioni dell'assemblea, convoca il Congresso, e' garante delle minoranze e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale. 15.2. L'assemblea nomina due vice presidenti, di cui uno vicario, che restano in carica fino al Congresso successivo alla loro elezione. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro vice presidente. |
| Art. 16.
Tesoriere
16.1. Il tesoriere viene eletto dall'assemblea in occasione del Congresso nazionale e resta in carica fino al successivo Congresso nazionale e, comunque, per non piu' di due anni. 16.2. Il tesoriere ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di AZIONE a tutti i fini di legge, nonche' dell'attuazione delle determinazioni del Comitato direttivo. 16.3. Il tesoriere predispone e sottopone al Comitato direttivo un rendiconto semestrale dell'attivita' svolta redatto con modalita' approvate dal Comitato direttivo, nonche' le bozze dei progetti di bilancio e degli altri documenti contabili di cui all'art. 13.2, a), assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione. 16.4. Il tesoriere cura la pubblicita' dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito internet di AZIONE. Assicura la massima trasparenza della gestione dell'associazione. 16.5. Al tesoriere sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicita' reddituale e patrimoniale di cui alla legge n. 441/1982. |
| Art. 17.
Esercizio sociale, bilanci e patrimonio
17.1. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell'Associazione al 31 dicembre 2019. I successivi esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 17.2. Il bilancio preventivo e consuntivo e' approvato entro il 30 aprile di ogni anno. 17.3. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente a oggetto scopi coerenti con quelli dell'Associazione. 17.4. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dalle quote associative, dall'eventuale contribuzione indiretta prevista dalla legge e da contributi ed erogazioni liberali di terzi. |
| Art. 18.
Articolazioni territoriali e tematiche
18.1. AZIONE e' organizzato in Gruppi territoriali e tematici. I Gruppi sono costituiti da almeno cinque associati e ad essi possono partecipare anche persone non iscritte a AZIONE. 18.2. I Gruppi possono essere territoriali o tematici. Promuovono gli obiettivi di AZIONE, contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative a livello locale o in ambiti tematici particolari, promuovono le campagne di iscrizioni a AZIONE, sostengono le campagne elettorali alle quali AZIONE decida di partecipare, direttamente o contribuendo alla partecipazione di altre liste, svolgono ogni altra attivita' finalizzata agli scopi associativi. Non hanno rappresentanza politica e non hanno il potere di vincolare AZIONE. 18.3. I Gruppi si costituiscono in associazione, adottando uno Statuto conforme al modello approvato dalla direzione di AZIONE, che viene trasmesso in anticipo al Comitato direttivo insieme all'elenco degli associati fondatori per approvazione. Il Comitato direttivo o il segretario, su delega di questo, comunica la propria decisione entro quindici giorni dalla richiesta. 18.4. I Gruppi si finanziano autonomamente mediante l'applicazione di quote associative ulteriori rispetto a quella di iscrizione a AZIONE e attraverso contributi degli associati e di terzi. In ogni caso, l'Associazione riserva almeno il 10% (dieci per cento) dei propri proventi delle iscrizioni alle articolazioni territoriali. Le modalita' di assegnazione e i criteri di ripartizione sono stabiliti con regolamento approvato dal Comitato direttivo. 18.5. I Gruppi territoriali possono creare coordinamenti regionali, a condizione che agli stessi partecipino almeno i tre quarti dei gruppi costituiti nella regione. I coordinamenti hanno funzioni di raccordo tra il territorio e gli organi centrali di AZIONE, di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale, di promozione della collaborazione tra i diversi gruppi e di coordinamento dell'iniziativa politica. Fino al primo Congresso nazionale e all'istituzione dei coordinamenti locali di cui al successivo paragrafo 18.6, i coordinamenti non hanno rappresentanza politica o statutaria. 18.6. Con il primo Congresso nazionale di AZIONE sono istituiti coordinamenti dei gruppi ai livelli regionale, provinciale, comunale e, per le citta' metropolitane, municipale. Sono organi dei coordinamenti regionali: a) l'assemblea degli iscritti; b) il segretario; c) il consiglio direttivo, di cui sono membri di diritto tutti i coordinatori dei gruppi costituiti nel territorio. Le modalita' di elezione e funzionamento dei coordinamenti regionali sono definite dal regolamento del Comitato direttivo. 18.7. Il segretario, sentito il Comitato direttivo, puo' disporre la sospensione, per non piu' di sei mesi, degli organi dei coordinamenti locali di cui al paragrafo 18.6, nominando un commissario che ne esercita le funzioni, nei seguenti casi: a) perdurante impossibilita' di funzionamento degli organi; b) gravi irregolarita' nelle procedure di iscrizione e/o dei regolamenti dell'associazione; c) svolgimento di attivita' e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali di AZIONE. Nei casi piu' gravi, il Comitato direttivo, su proposta del segretario, puo' disporre lo scioglimento degli organi dei coordinamenti locali. 18.8. Il Comitato direttivo puo', nei casi di cui all'art. 18.7, revocare l'approvazione dei Gruppi territoriali e tematici, nel qual caso tali Gruppi perdono il diritto di utilizzare il nome e il simbolo di AZIONE. 18.9. Contro le decisioni del segretario e del Comitato direttivo di cui ai paragrafi 18.6 e 18.7, gli interessati possono proporre ricorso al Collegio dei probiviri. |
| Art. 19.
Collegio dei probiviri - sanzioni disciplinari
19.1. Il Collegio dei probiviri: 1) e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che non rivestono alcuna carica all'interno di AZIONE, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari; 2) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti. 19.2. Il collegio resta in carica fino al primo Congresso nazionale successivo alla sua elezione. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente; e' ammessa la seduta collegiale anche per tele/videoconferenza. 19.3. Il Collegio decide entro centottanta giorni: 1) sulle controversie insorte tra le articolazioni territoriali e tematiche e/o tra una di queste e gli organi di AZIONE, incluse le controversie sui ricorsi di cui al paragrafo 18.9; 2) sulle controversie disciplinari. 19.4. Il Collegio ha inoltre il compito di: 1) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto; 2) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti. 19.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, puo' essere promossa presso il Collegio in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato, per iniziativa di uno o piu' associati e quando vengono denunciate gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di AZIONE. 19.6. Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il Collegio medesimo puo' disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del presidente o dell'interessato, il Collegio puo' disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati. 19.7. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie al Comitato direttivo, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravita' dell'inadempienza. 19.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono: 1) il richiamo scritto; 2) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nell'associazione; tuttavia, la sostituzione del componente cosi' decaduto e' sospesa fino alla deliberazione definitiva; 3) l'esclusione. Contro la decisione dell'esclusione e/o della sospensione e' ammesso appello all'Assemblea nazionale, con ricorso inviato al presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Collegio dei probiviri. Il presidente convoca l'Assemblea senza indugio e, comunque, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti all'assemblea si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti e' consentito di presentare documenti e memorie. L'assemblea puo' confermare, annullare o modificare la decisione dei probiviri. 19.9. Gli associati esclusi per violazione del presente Statuto o per indegnita' possono essere riammessi solo con giudizio del collegio. |
| Art. 20.
Collegio dei revisori dei conti - societa' di revisione
20.1. Il Collegio dei revisori dei conti e' eletto dall'assemblea ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel Registri dei revisori legali, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione. Se non vi ha provveduto l'Assemblea nazionale, il Collegio elegge al suo interno il presidente. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso e dell'assemblea. 20.2. La durata in carica del Collegio dei revisori e' stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non puo' superare i due anni e scade alla data del successivo congresso. 20.3. Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione o da un revisore iscritto nell'apposito albo, ai sensi della normativa vigente. La societa' di revisione, o il revisore, svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione. |
| Art. 21.
Scioglimento e liquidazione
21.1. Lo scioglimento di AZIONE e' deliberato dall'assemblea a maggioranza assoluta degli associati. |
| Art. 22.
Controversie
22.1. Qualunque controversia tra associati, o tra gli associati e l'associazione, con riguardo all'esecuzione e interpretazione del presente Statuto e comunque alle attivita' dell'associazione, e' soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma. |
| Art. 23.
Rinvio
23.1. Per tutto quanto non e' previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. |
| Art. 24.
Norma transitoria
24.1. Fino al primo Congresso nazionale, da tenersi non oltre il 31 dicembre 2020: a) le funzioni e i poteri attribuiti al Congresso, all'assemblea e al Comitato direttivo dal presente Statuto sono esercitati da un Comitato promotore composto da un minimo di dieci a un massimo di cinquanta membri, costituito dai fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo di AZIONE e dalle altre persone fisiche che vengono cooptate con deliberazione del Comitato promotore adottata a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato promotore elegge a maggioranza assoluta dei presenti il presidente. Il Comitato promotore cessa dalle sue funzioni alla conclusione del primo Congresso nazionale; il funzionamento del Comitato promotore e' regolato dagli articoli da 13.7 a 13.11 del presente Statuto; b) il presidente del Comitato promotore ha la rappresentanza legale dell'associazione ed esercita le funzioni attribuite al segretario e al presidente dal presente Statuto; c) le funzioni e i poteri attribuiti al Collegio dei probiviri dal presente Statuto sono esercitati da un collegio di garanzia composto da tre associati che non fanno parte del Comitato promotore, eletti dal Comitato promotore a maggioranza dei due terzi; d) eventuali modifiche al presente Statuto possono essere approvate dal Comitato promotore con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. 24.2. Il Comitato promotore: a) adotta il regolamento del primo Congresso nazionale di AZIONE e ne gestisce e coordina lo svolgimento; b) delibera sulla cooptazione di nuovi membri del Comitato promotore e, nei casi previsti dallo Statuto, sull'esclusione dei membri del Comitato promotore; c) cessa dalle proprie funzioni alla conclusione del primo Congresso nazionale di AZIONE. 24.3. Entro il 15 dicembre 2019, il Comitato promotore lancia la campagna di iscrizioni per l'anno 2020, approvando il relativo regolamento. 24.4. Entro il 10 marzo 2020, il Comitato promotore nomina una commissione costituente con il compito di predisporre e sottoporre al Comitato promotore una proposta di regolamento congressuale ed eventuali proposte di modifica dello Statuto, da presentare al primo Congresso nazionale di AZIONE. La commissione costituente sottopone le sue proposte al Comitato promotore entro il 31 agosto 2020. 24.5. Entro il 30 settembre 2020, il Comitato promotore adotta il regolamento congressuale e convoca il Congresso nazionale entro il 31 dicembre 2020. |
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