Estratto determina IP n. 475 del 27 agosto 2020
Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: e' autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAKTARIN 2 %, poudre pour application cutanee dalla Francia con numero di autorizzazione 3400931941057, intestato alla societa' Janssen-Cilag con sede in 1, rue Camille Desmoulins, Tsa 91003, 92787 Issy-Lesmoulineaux Cedex 9 Francia e prodotto da Lusomedicamenta - Sociedade tecnica Farmaceutica SA Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B, Queluz De Baixo, 2370-055 - Barcarena - Portogallo, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina. Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli. Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g. Codice A.I.C.: 048578013 (in base 10) 1GBHGX (in base 32). Forma farmaceutica: polvere cutanea. Composizione: 100 g di polvere contengono: principio attivo: 2 g di miconazolo nitrato; eccipienti: ossido di zinco, silice idrofoba (aerosil R972), talco. Come conservare DAKTARIN DERMATOLOGICO: conservare a temperatura inferiore ai 25°C. Officine di confezionamento secondario: Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO); De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR); Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g. Codice A.I.C.: 048578013. Classe di rimborsabilita': C-bis.
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g. Codice A.I.C.: 048578013. OTC - Medicinali non soggetti a prescrizione medica, che possono essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico.
Stampati
Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse
Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |