Gazzetta n. 260 del 20 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 settembre 2020
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiolgica da COVID-19.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), e, in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 222, comma 2;
Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e approvato con decisione (C(2020) 4977) final del 15 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. In attuazione dell'art. 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
2. Le imprese di cui al comma 1 sono quelle che svolgono le attivita' individuate dai codici Ateco di cui all'allegato 1 del presente decreto.
3. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
 
Allegato 1

01.11 xx - Coltivazione di cereali
01.50 xx - Coltivazione agricole associate all'allevamento animale attivita' mista
01.28 xx - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette
01.21.00 - Coltivazione di uva
01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30 - Riproduzione piante
01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini
01.46.00 - Allevamento di suini
01.47.00 - Allevamento di pollame
01.49.10 - Allevamento di conigli
01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia
01.49.40 - Bachicoltura
01.49.90 - Allevamento di altri animali nca
01.49.30 - Apicoltura
03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
82.99.03 - Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
56.10.12 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole
55.20.52 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole
81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
 
Art. 2

Modalita' operative

1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509) e, in particolare, dalla sezione 3.1 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, di seguito «Quadro temporaneo».
2. L'esonero di cui all'art. 1 e' riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
3. L'agevolazione contributiva di cui al presente decreto e' riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell'anno 2020.
4. In caso di superamento del limite individuale fissato dal «Quadro temporaneo», l'agevolazione e' ridotta per la quota eccedente tale limite.
5. In caso di superamento del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all'agevolazione.
6. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornendo i relativi elementi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Il rimborso all'INPS degli oneri derivanti dall'esonero contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base di apposita rendicontazione, che dovra' essere effettuata entro il 31 marzo 2021.
8. L'INPS provvede ad emanare, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una circolare relativa all'esonero straordinario recante, tra l'altro, le modalita' di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.
 
Art. 3

Versamenti e rimborsi

1. In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero gia' scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.
2. In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 gia' versata potra' essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.
3. In caso di esito favorevole dell'istanza, qualora l'esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale di cui al comma 1 dell'art. 2, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
4. In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovra' provvedere al versamento dei contributi sospesi ai sensi del comma 1, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2020

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1948