Gazzetta n. 260 del 20 ottobre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 14 ottobre 2020
Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Veneto. (Ordinanza n. 30/2020).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Viste le delibere del Consiglio dei ministri:
a) del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19 e
b) del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
c) del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni per il «Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19», al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
Visti, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto art. 2, i quali dispongono, rispettivamente:
a) che all'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera provvede il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli, garantendo la massima tempestivita' e l'omogeneita' territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma;
b) che, per l'attuazione dei piani di cui sopra, il commissario puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a ciascun presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualita' di commissario delegato, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal commissario straordinario;
Visti i decreti del Ministero della salute con i quali sono stati approvati i Piani regionali di riordino della rete ospedaliera;
Visto il contratto di progetto stipulato il 30 luglio 2020 tra la Banca europea per gli investimenti, il Ministero della salute e il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e, particolarmente gli articoli 3, 4 e 6, concernenti le condizioni e gli oneri a carico del commissario straordinario, del Ministro della salute e dei «Beneficiari finali», per tali intendendosi le regioni e le province autonome;
Preso atto della varieta' degli interventi da porre in essere, della molteplicita' dei rispettivi destinatari e dei diversi modelli di imputazione degli interventi;
Ritenuto, per i motivi sopra detti, di dover provvedere attraverso procedure pubbliche per l'aggiudicazione:
c) della fornitura di attrezzature medicali per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi;
d) dell'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, finalizzati all'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;
e) della fornitura di mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19, rimettendo ai «soggetti attuatori» le funzioni di stazioni appaltanti per le attivita' di competenza che saranno espressamente indicate all'esito delle aggiudicazioni in corso;
Viste le richieste di delega delle funzioni commissariali relativamente all'attuazione delle opere di adeguamento o ristrutturazione degli ospedali, fatte pervenire dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto e delle Province autonome di Bolzano e di Trento;
Viste le proprie ordinanze, dalla n. 20 alla n. 28, con le quali i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Bolzano e di Trento sono stati nominati «commissari delegati», conferendo loro le funzioni commissariali, relativamente all'attuazione delle opere di adeguamento o ristrutturazione degli ospedali, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal commissario straordinario, ferme restando le competenze dello stesso commissario straordinario per quanto concerne la fornitura di attrezzature medicali ed i mezzi di trasporto previsti nei piani;
Ritenuto di rimettere ai commissari delegati la nomina dei «soggetti attuatori» per le esigenze di riorganizzazione delle reti ospedaliere delle rispettive regioni o province autonome;
Vista la propria ordinanza n. 29, recante la nomina dei «soggetti attuatori» per le restanti Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria;
Preso atto della nota n. 934693/74.00.00.00.00 del 13 ottobre 2020, con la quale il Presidente della Regione Veneto ha declinato la richiesta di delega delle funzioni commissariali concernenti l'attuazione del Piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera nella Regione Veneto, gia' espressa con la precedente nota n. 416701 del 30 settembre 2020;
Visto l'art. 2, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 sopra richiamato, secondo cui la proprieta' delle opere realizzate dal commissario e' delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate;
Non sussistendo, per quanto noto, motivi di incompatibilita';

Nomina:

le aziende del Servizio sanitario nazionale della Regione Veneto di cui all'unito elenco soggetti attuatori per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza, il soggetto attuatore sara' tenuto a conformarsi alle direttive che saranno a tal fine impartite dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, fermo restando sin d'ora che:
1. per la realizzazione dei lavori finalizzati all'attuazione del potenziamento della rete ospedaliera, nelle strutture di rispettiva competenza, per la quale il soggetto attuatore avra' cura di:
a) trasmettere alla struttura commissariale, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, per il tramite del proprio referente regionale, se non gia' fatto, una «pianificazione operativa» degli interventi contemplati nel piano di riorganizzazione della propria regione per le strutture di rispettiva competenza, con indicazione dell'andamento temporale del singolo intervento («cronoprogramma»), esponendo le attivita' da porre in essere al fine della realizzazione dello stesso, incluse le attivita' finalizzate al conseguimento delle necessarie autorizzazioni e di svolgimento degli incarichi professionali eventualmente necessari;
b) ottenere, relativamente ai lavori da eseguire, le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge (art. 2, comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
c) provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare:
I. mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell'ambito degli «accordi quadro» definiti dal commissario straordinario, dell'esecuzione dei lavori previsti dal piano regionale, nel termine di non oltre dieci giorni dalla comunicazione delle disponibilita' offerte dagli «accordi quadro», nonche', quando occorrenti, entro lo stesso termine, i connessi servizi tecnico-professionali, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;
II. ovvero, tramite strutture tecnico-manutentive gia' operanti a favore delle strutture di propria competenza sulla base di contratti gia' stipulati e in vigore;
d) provvedere all'amministrazione e gestione dei manufatti;
2. per la fornitura delle attrezzature medicali e dei mezzi di trasporto previsti nel piano di riorganizzazione, il soggetto attuatore avra' cura di acquisire, quale stazione appaltante, nell'ambito dei contratti pubblici definiti dal commissario straordinario, la fornitura delle attrezzature medicali e dei mezzi di trasporto previsti per le strutture di rispettiva competenza, tenuto conto di quelle gia' finora acquisite o assegnate in comodato gratuito, avendo cura di:
a) operare con le priorita' compatibili con il completamento delle opere di cui al punto 1);
b) operare nell'ambito delle risorse disponibili, calcolate in ragione di quelle stabilite dal piano di ristrutturazione della rispettiva regione, come approvato dal Ministero della salute, delle forniture gia' acquisite o comunque disponibili e delle eventuali compensazioni concordate con il Commissario straordinario;
c) assolvere i connessi obblighi di amministrazione e gestione, come saranno espressamente indicati dal Commissario straordinario;
3. provvedere alla puntuale reportistica delle attivita', in coerenza con le esigenze di monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della salute e dell'economia e finanze, nonche' al Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal contratto di progetto con BEI. Le modalita' di attuazione della reportistica e la disciplina dei trasferimenti finanziari saranno definite con separato provvedimento, da adottarsi previe intese con i ministeri interessati.
La presente ordinanza e' immediatamente comunicata alla Conferenza Stato-regioni ed alla Regione Veneto su cui il provvedimento incide, per il tramite del referente regionale.

Roma, 14 ottobre 2020

Il Commissario straordinario: Arcuri
 
Allegato all'ordinanza n. 30 del 14 ottobre 2020
===================================================================== | Provincia | Soggetti attuatori | +=============+=====================================================+ | | Azienda ULSS 3 Serenissima | | Venezia +-----------------------------------------------------+ | | Azienda ULSS 4 Veneto Orientale | +-------------+-----------------------------------------------------+ | Belluno | Azienda ULSS 1 Dolomiti | +-------------+-----------------------------------------------------+ | | ULSS 6 Euganea | | Padova +-----------------------------------------------------+ | | Azienda Ospedale Universita' di Padova | +-------------+-----------------------------------------------------+ | Rovigo | Azienda ULSS 5 Polesana | +-------------+-----------------------------------------------------+ | | Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana | | Treviso +-----------------------------------------------------+ | | Istituto Oncologico Veneto | +-------------+-----------------------------------------------------+ | | Azienda ULSS 9 Scaligera | | Verona +-----------------------------------------------------+ | |Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona| +-------------+-----------------------------------------------------+ | | Azienda ULSS 7 Pedemontana | | Vicenza +-----------------------------------------------------+ | | Azienda ULSS 8 Berica | +-------------+-----------------------------------------------------+